Sentenza 8 marzo 2017
Massime • 1
Nel processo di legittimità non possono essere proposte per la prima volta questioni inerenti il giudizio di attendibilità espresso nei confronti delle dichiarazioni di un imputato di reato connesso, in quanto la loro valutazione richiede accertamenti di merito che devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio di appello, salva la possibilità di sindacare i relativi provvedimenti mediante un successivo ricorso per cassazione, nei limiti stabiliti dall'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2017, n. 49749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49749 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2017 |
Testo completo
49 749 -17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica dell'08/03/2017 Registro generale n. 29716/2016 (n. 5) Composta dai Consiglieri: Sentenza n. 274/2017 Dott. Arturo Cortese Presidente Dott. Marco Vannucci Dott. Luigi BR Mancuso Dott. DO Esposito Dott. DR Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli nei confronti: 1) NE SE, nato il [...]; 2) CE DO, nato il [...]; 3) TO RA, nato il [...]; 4) AN TO, nato il [...]; 5) NA LO, nato il [...]; 6) NA AN, nato il [...]; 7) SC MA, nato il [...]; 8) PA GI, nato il [...]; 9) AR SO, nata il [...]; e sui ricorsi proposti da: 1) TT MA, nato l'[...]; 2) LD LI, nato l'[...]; 3) UN NN, nato il [...]; 4) NE SE, nato il [...]; 5) AR OM, nato l'[...]; 6) D'NG NT, nata il [...]; 7) La OS DO, nato il [...]; 8) La OS US, nato il [...]; 9) La OS EN, nato il [...]; 10) NA LO, nato il [...]; 11) AR ER, nato il [...]; 12) AG DR, nato il [...]; 13) TT BR, nato il [...]; 14) SC MA, nato il [...]; 15) PA GI, nato [...]; 16) PA RE, nato il [...]; 17) SE MA, nato il [...]; Avverso la sentenza n. 9/2014 emessa il 14/10/2015 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. DR Centonze;
Udito il Procuratore generale, in persona della dott.ssa Giuseppina Casella, che ha chiesto: l'inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati MA TT, LI LD, NN UN, DO AR, NT D'NG, DO La OS, EN La OS, BR TT e ER AR;
l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti degli imputati AN NA, SO AR, DR AG e RE PA;
l'inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati SE NE, DO CE ed TO AN;
nonché il rigetto del ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro per gli stessi imputati;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata dall'imputato US La OS, limitatamente al capo 3; nonché l'inammissibilità del ricorso per i capi di imputazione residui;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nei confronti dell'imputato RA TO, limitatamente al capo 37.1; nonché l'inammissibilità del ricorso per i capi di imputazione residui;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nei confronti di LO NA, limitatamente al capo 21; nonché l'inammissibilità del ricorso proposto dalla difesa dello stesso imputato per i capi di imputazione residui;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nei confronti di MA SC, limitatamente al capo 13; nonché il rigetto del ricorso proposto dalla difesa dello stesso imputato per i capi di imputazione residui;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nei confronti di GI PA, limitatamente al capo 19; nonché l'inammissibilità del ricorso proposto dalla difesa dello stesso imputato per i capi di imputazione residui;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata dall'imputato MA SE, limitatamente al capo 5; nonché il rigetto del ricorso proposto dalla difesa dello stesso imputato per i capi di imputazione residui;
Uditi per le parti civili i seguenti difensori: l'avvocatura dello Stato, Sezione di Roma per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno; l'avvocatura dello Stato, Sezione di Reggio Calabria, per la Regione Calabria e, in sostituzione dell'avv. SE Sangiovanni, per VI LL;
Uditi per gli imputati i seguenti difensori: l'avv. US RU per gli imputati MA TT, SE NE, GI PA, LI LD, NT D'NG, US La OS, DO La OS, EN La OS, BR TT, MA SC, GI PA, RE PA e MA SE;
l'avv. CE Manna per LO NA, AN NA e ER AR;
l'avv. Alessandra La Valle e l'avv. RA Chiaia per DO CE;
l'avv. NT La Russa per OM AR;
l'avv. RE Benvicini per RA TO;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 29/07/2013 il G.U.P. del Tribunale di Catanzaro, procedendo con rito abbreviato, giudicava, per quanto di interesse ai presenti fini, gli imputati MA TT, LI LD, NN UN, SE NE, OM AR, DO CE, NT D'NG, RA TO, TO AN, DO La OS, US La OS, EN La OS, LO NA, AN NA, ER AR, SO AR, DR AG, BR TT, MA SC, GI PA, RE PA e MA SE, emettendo nei loro confronti le seguenti statuizioni processuali (il contenuto dei capi verrà illustrato infra).
1.1. Quanto alle pronunce di condanna, nel cui ambito si richiameranno anche le pronunce di assoluzione emesse in relazione ai singoli capi di imputazione, il G.U.P. del Tribunale di Catanzaro emetteva le seguenti statuizioni processuali. L'imputato LI LD veniva dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 6 e 7 unificati dal vincolo della continuazione esclusa l'aggravante di cui - all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. e, ritenuta la recidiva reiterata e concessa la riduzione di pena per il rito, veniva condannato alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione. L'imputato LI LD, inoltre, veniva assolto dai reati ascrittigli ai capi 21 e 23 per non aver commesso il fatto. L'imputato NN UN veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 6, 21 e 21.1 unificati dal vincolo della continuazione - escluse la recidiva e le aggravanti di cui agli artt. 416-bis, comma sesto, cod. pen. e 7 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e l'attenuante ex art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991 - e, concessa la riduzione di pena per il rito, veniva condannato alla pena di anni dieci di reclusione. L'imputato SE NE veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 3, 14 e 15 unificati dal vincolo della continuazione esclusa in riferimento al - capo 3 l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. - e, ritenuta la recidiva reiterata e concessa la riduzione di pena per il rito, veniva condannato alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione. L'imputato OM AR veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli al capo 5 - esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. - e, ritenuta la recidiva semplice e concessa la riduzione di pena per il rito, veniva condannato alla pena di anni sei e mesi due di reclusione. 4 L'imputato DO CE veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli al capo 3a esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. - e, ritenuta la recidiva reiterata e concessa la riduzione di pena per il rito, veniva condannato alla pena di anni dieci di reclusione. L'imputata NT D'NG veniva giudicata colpevole dei reati a lei ascritti ai capi 5 e 30 unificati dal vincolo della continuazione esclusa in - riferimento al capo 5 l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. e riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. e concessa la riduzione di pena per il rito, veniva condannata alla pena di anni cinque di reclusione. L'imputato TO AN veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli al capo 3 esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. e, - ritenuta la recidiva reiterata e concessa la riduzione di pena per il rito, veniva condannato alla pena di anni dieci di reclusione. L'imputato DO La OS veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 3, 5 e 30 unificati dal vincolo della continuazione esclusa in riferimento - ai capi 3 e 5 l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. -e, ritenuta la recidiva reiterata e concessa la riduzione di pena per il rito, veniva condannato alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione. L'imputato DO La OS, inoltre, veniva assolto dai reati ascrittigli ai capi 13, 32 e 33 per non aver commesso il fatto. L'imputato US La OS veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 3, 5 e 30 unificati dal vincolo della continuazione esclusa, in riferimento ai capi 3 e 5, l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. e, con la recidiva e concessa la riduzione di pena per il rito, veniva condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione. L'imputato US La OS, inoltre, veniva assolto dai reati ascrittigli ai capi 13, 13.1, 31, 32 e 33 per non aver commesso il fatto. L'imputato EN La OS veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 3, 5 e 30 unificati dal vincolo della continuazione - esclusa, in riferimento ai capi 3 e 5, l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. e, - ritenuta la recidiva specifica infraquinquennale e concessa la riduzione di pena per il rito, veniva condannato alla pena di anni dieci di reclusione. L'imputato EN La OS, inoltre, veniva assolto dai reati ascrittigli ai capi 13, 32 e 33 per non aver commesso il fatto. L'imputato LO NA veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli al capo 6 - esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. e, - ritenuta la recidiva reiterata e concessa la riduzione di pena per il rito, veniva condannato alla pena di anni sette e mesi nove di reclusione. 5 L'imputato LO NA, inoltre, veniva assolto dal reato ascrittogli al capo 21 per non aver commesso il fatto. L'imputato ER AR veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli al capo 7 esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. e riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. e, ritenuta la recidiva semplice e concessa la riduzione di pena per il rito, veniva condannato alla pena di anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione. L'imputato ER AR, inoltre, veniva assolto dal reato ascrittogli al capo 6 per non aver commesso il fatto. L'imputata SO AR veniva giudicata colpevole del reato ascrittole al capo 5a esclusa la recidiva e l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, - cod. pen. e riconosciute le attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. e, concessa la - riduzione di pena per il rito, veniva condannata alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione. L'imputata SO AR, inoltre, veniva assolta dal reato ascrittogli al capo 20 per non aver commesso il fatto. L'imputato DR AG veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 3c e 5d unificati dal vincolo della continuazione - esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. e, ritenuta la recidiva semplice e - concessa la riduzione di pena per il rito, veniva condannato alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione. L'imputato BR TT veniva giudicato colpevole del reato ascrittogli al capo 7a escluse la recidiva e l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma - sesto, cod. pen. e riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. e, concessa la - riduzione di pena per il rito, veniva condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione. L'imputato BR TT, inoltre, veniva assolto dal reato ascrittogli al capo 6 per non aver commesso il fatto. L'imputato MA SC veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 3a, 5a e 12f unificati dal vincolo della continuazione esclusa l'aggravante - di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. - e, ritenuta la recidiva reiterata e concessa la riduzione di pena per il rito, veniva condannato alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione. L'imputato MA SC, inoltre, veniva assolto dal reato ascrittogli al capo 13 per non aver commesso il fatto e dal capo 20 perché il fatto non sussiste. L'imputato GI PA veniva giudicato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 3 e 5 unificati dal vincolo della continuazione escluse la recidiva e l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. e riconosciute le attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. e, concessa la riduzione di pena per il rito, veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione. L'imputato GI PA, inoltre, veniva assolto dal reato ascrittogli al capo 19 per non aver commesso il fatto.
1.1.1. Gli imputati, inoltre, venivano condannati alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. Gli imputati, infine, venivano condannati al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede e a rimborsare le spese sostenute in giudizio dalle parti civili.
1.2. Quanto alle pronunce esclusivamente assolutorie il G.U.P. del Tribunale di Catanzaro emetteva le seguenti statuizioni processuali. L'imputato MA TT veniva assolto dal reato ascrittogli al capo per non aver commesso il fatto. L'imputato RA TO veniva assolto dai reati ascrittigli ai capi 8, 34, 37 e 37.1 per non aver commesso il fatto. L'imputato AN NA veniva assolto dai reati ascrittigli ai capi 6 e 21 per non aver commesso il fatto. L'imputato RE PA veniva assolto dal reato ascrittogli al capo 6 per non aver commesso il fatto. L'imputato MA SE veniva assolto dai reati ascrittigli ai capi 3 e 5 per non aver commesso il fatto.
2. Con sentenza emessa il 14/10/2015 la Corte di assise di appello di Catanzaro, decidendo sulle impugnazioni proposte dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro e dagli imputati LI LD, NN UN, SE NE, OM AR, DO CE, NT D'NG, LO NA, DO La OS, US La OS, EN La OS, ER AR, SO AR, DR AG, BR TT, MA SC e GI PA, emetteva le seguenti statuizioni processuali.
2.1. La sentenza di primo grado, innanzitutto, veniva riformata limitatamente alle seguenti posizioni. L'imputato MA SE veniva dichiarato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 3 e 5 unificati dal vincolo della continuazione esclusa l'aggravante di cui- 7 all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. -e, concessa la riduzione di pena per il rito, veniva condannato alla pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione. L'imputato RE PA veniva dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo 6 - esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. - e, concessa la riduzione di pena per il rito, veniva condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione. L'imputato MA TT veniva dichiarato colpevole del reato ascrittogli al capo 6 - esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. - e, concessa la riduzione di pena per il rito, veniva condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione. I predetti imputati SE, PA e TT, inoltre, venivano condannati alle pene accessorie di legge. Nei confronti degli imputati DO CE ed TO AN veniva emessa sentenza di non doversi procedere, per il reato loro ascritto al capo 3, per precedente giudicato. Nei confronti dell'imputato SE NE veniva emessa sentenza di non doversi procedere, per il reato ascrittogli al capo 3, per precedente giudicato e, per il reato ascrittogli al capo 15, previa derubricazione in quello di violenza privata, essendo lo stesso estinto per intervenuta prescrizione;
veniva, quindi, rideterminata la pena irrogata al NE, per il residuo reato di cui al capo 14, in anni quattro, mesi sei di reclusione e 6.000,00 euro di multa, cui conseguiva la sostituzione della pena accessoria. L'imputata SO AR veniva assolta dal reato ascrittole al capo 5 per non aver commesso il fatto.
2.2. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali degli appellanti LI LD, NN UN, OM AR, NT D'NG, LO NA, DO La OS, US La OS, EN La OS, ER AR, DR AG, BR TT, MA SC e GI PA.
2.3. Gli imputati, infine, venivano condannati al pagamento delle spese processuali, nonché, in favore delle parti civili costituite, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede e a rimborsare le spese sostenute in giudizio dalle stesse parti civili.
3. Passando a esaminare il compendio probatorio su cui si fondano le sottostanti decisioni, occorre osservare che il presente procedimento penale traeva origine dalle indagini sulla criminalità organizzata di matrice 'ndranghetista attiva sul territorio della provincia di Cosenza nell'ultimo 8 ventennio, sulla cui sfera di operatività, nel passato, sono state emesse numerose sentenze passate in giudicato, che hanno consentito di chiarire gli scenari consortili affermatisi in tale ambito geografico fin dalla prima "guerra di 'Ndrangheta", sviluppatasi all'inizio degli anni Novanta, che vedeva contrapposti la cosca IN-Sena e la cosca Perna-Pranno-Vitelli, entrambe di estrazione cosentina. Nel successivo decennio si sviluppava un ulteriore contrasto armato nell'ambito della criminalità organizzata cosentina, che aveva luogo all'interno della cosca PA, storicamente attiva nell'area di PA, nell'ambito della quale venivano eseguiti l'assassinio di EM PA e gli agguati in danno di NO PA e PI PA. Questi scenari associativi mutavano ulteriormente sul finire dello stesso decennio che è quello di cui ci si occupa in questa sede processuale nel corso - del quale la consorteria 'ndranghetista egemone sul territorio del capoluogo cosentino, denominata clan AN-CE, a seguito della riorganizzazione delle attività illecite poste in essere nell'area tirrenica, individuava dei nuovi responsabili delle cellule criminali di PA, Fuscaldo, San Lucido e Amantea. A partire da questa fase storica della criminalità organizzata si determinava un continuo mutamento degli assetti delle cosche 'ndranghetiste operanti nell'area cosentina, con particolare riferimento ai centri della zona tirrenica, di cui il succedersi dei gruppi criminali descritti nei capi 3, 5, 6, 7 e 8 costituisce la dimostrazione processuale.
3.1. In questi stratificati scenari criminali, occorre passare in rassegna le ipotesi associative oggetto di contestazione, dalle quali derivano i singoli reati fine, così come vagliati nei sottostanti giudizi. Occorre, innanzitutto, considerare l'ipotesi delittuosa associativa contestata al capo 3, così come ascritta agli imputati TO AN, SE NE, MA SC, DO La OS, US La OS, GI PA, MA SE e DR AG. Questo sodalizio 'ndranghestista - egemonizzato nel corso degli anni, tra gli altri, dagli imputati TO AN, DO CE, MA SC, DO La OS e SE NE risultava attivo a partire dal 1999 e operava sull'area tirrenica, con particolare riferimento ai centri di Fuscaldo, PA, San Lucido e Amantea. In tale ambito associativo, venivano ricondotti, oltre agli esponenti apicali del sodalizio sopra citati, anche gli imputati EN La OS e US La OS, quali affiliati al gruppo storicamente aggregato attorno al nucleo familiare dei PA;
l'imputato DR AG, quale soggetto deputato all'attività di sostentamento degli affiliati che si trovavano latitanti e al supporto logistico agli associati;
l'imputato MA SE che era l'uomo di fiducia di AN MA 9 eesponente storico del sodalizio in esame successivamente assassinato svolgeva mansioni di supporto logistico agli affiliati della consorteria criminale in esame. Occorre, quindi, passare a considerare l'ipotesi delittuosa associativa contestata al capo 5, che veniva ascritta agli imputati MA SC, DO La OS, US La OS, NT D'NG, OM AR, GI PA, MA SE e DR AG. Questa consorteria 'ndranghestista - che veniva egemonizzata nel corso degli anni, tra gli altri, dagli imputati MA SC e DO La OS risultava attiva a partire dal 2002 e operava sull'area tirrenica, con particolare riferimento ai centri cosentini di Fuscaldo e PA. In questo ambito associativo, venivano ricondotti, oltre agli esponenti apicali del sodalizio sopra citati, anche gli imputati OM AR, attivo nella custodia e nella gestione dell'arsenale della cosca;
NT D'NG, convivente di EN La OS, che svolgeva l'attività di raccordo tra il La OS - all'epoca detenuto e i sodali che si trovavano in libertà; gli imputati EN La OS e US La OS, quali affiliati alla consorteria 'ndranghetista in esame, nella quale ricoprivano un ruolo di primo piano, forti del loro legame parentale con l'imputato DO La OS, pianificando la gestione delle attività estorsive e la realizzazione dei più importanti reati fine;
l'imputata SO AR, la moglie di MA SC, che svolgeva l'attività di raccordo tra il marito e gli altri sodali in libertà, in funzione della gestione degli affari illeciti in corso di svolgimento;
l'imputato DR AG che svolgeva attività di supporto logistico nei confronti degli affiliati del gruppo;
l'imputato GI PA che svolgeva attività di raccordo con il gruppo MA, al quale forniva supporto logistico, nel periodo del contrasto armato con il gruppo PA;
Il'imputato MA SE che era l'uomo di fiducia di AN MA esponente storico del sodalizio successivamente ucciso e svolgeva attività di supporto logistico agli associati. Occorre, ancora, considerare l'ipotesi delittuosa associativa contestata al capo 6, ascritta agli imputati RE PA, NN UN, LO NA, AN NA, LI LD, BR TT, ER AR e MA TT, riguardante il sodalizio 'ndranghetista egemonizzato nel corso degli anni, tra gli altri, dall'imputato LI LD attivo a partire dal 2002 e operante sull'area cosentina tirrenica, con particolare riferimento al centro di PA. In questo ambito associativo, venivano ricondotti, oltre all'esponente apicale del sodalizio sopra citato, anche l'imputato MA TT, che ricopriva il ruolo di emissario ed esattore nei confronti degli imprenditori locali estorti, fornendo al 10 contempo supporto logistico agli affiliati della consorteria;
l'imputato NN UN che svolgeva il ruolo di elemento di raccordo con le cosche di PA e Cosenza, funzionale allo scambio di comunicazioni e direttive criminali, svolgendo al contempo attività di supporto logistico agli affiliati;
gli imputati ER AR e BR TT, che svolgevano attività di supporto logistico agli associati, partecipando alle riunioni di maggiore interesse per la vita del sodalizio;
gli imputati LO NA e AN NA, che svolgevano attività di supporto logistico agli affiliati della consorteria in occasione di agguati in danno di esponenti di cosche avverse. Rileva, ancora, l'ipotesi delittuosa associativa contestata al capo 7, che veniva ascritta agli imputati LI LD, BR TT e ER AR, riguardante il sodalizio 'ndranghetista - egemonizzato nel corso degli anni, tra gli altri, dall'imputato LI LD attivo a partire dal 2002 e operante sull'area cosentina tirrenica, con particolare riferimento ai centri di Fuscaldo e Amantea. Rileva, infine, l'ipotesi delittuosa associativa contestata al capo 8, ascritta all'imputato RA TO, riguardante il sodalizio 'ndranghetista attivo a partire dal 2010 e operante sull'area tirrenica, con particolare riferimento al centro di Fuscaldo. Accanto alle ipotesi delittuose associative contestate ai capi 3, 5, 6, 7 e 8, sopra richiamate, occorre considerare i reati fine di volta in volta commessi dagli imputati in funzione dell'affermazione delle logiche criminali dei sodalizi 'ndranghetisti in esame, di cui ci occuperemo con riferimento a ciascuna delle posizioni per le quali veniva proposto ricorso per cassazione. In questo ambito, soffermandoci esclusivamente sulle ipotesi delittuose che costituiscono reati fine delle consorterie associative descritte ai capi 3, 5, 6, 7 e 8, non ancora coperte da giudicato, devono essere richiamati il reato contestato al capo 13 all'imputato MA SC;
il reato contestato al capo 14 all'imputato SE NE;
il reato contestato al capo 19 all'imputato GI PA;
il reato contestato al capo 21 agli imputati LO NA, AN NA e NN UN, al quale ultimo viene contestato anche il reato di cui al capo 21.1; il reato contestato al capo 30 agli imputati NT D'NG, US La OS, EN La OS e DO La OS.
3.2. Questi scenari criminali venivano chiariti soprattutto grazie al contributo dei collaboratori di giustizia esaminati nel corso delle indagini preliminari, sulle cui propalazioni, nei sottostanti giudizi ci si soffermava analiticamente. Sulla rilevanza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia esaminati nei giudizi di merito, in termini generali, si soffermava la sentenza emessa il 29/07/2013 dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro, nel passaggio motivazionale 11 esplicitato nelle pagine 38-43, in cui si descriveva, per ciascun collaborante, la genesi del percorso collaborativo intrapreso con l'autorità giudiziaria, la portata probatoria delle dichiarazioni rese e il giudizio di attendibilità formulato nei suoi confronti, anche tenuto conto di eventuali pronunce espresse in altri procedimenti penali, anch'essi richiamati nella parte iniziale di tale decisione. Il compendio probatorio posto a fondamento delle sottostanti decisioni, dunque, si incentrava eminentemente sulle dichiarazioni dei collaboranti escussi nel corso delle indagini preliminari, i quali riferivano di una complessa strategia criminale elaborata dai vertici delle cellule 'ndranghetiste di PA, Fuscaldo, Cetraro, San Lucido e Amantea, tra loro collegate dal perseguimento di obiettivi di controllo illecito del territorio. In questo contesto processuale, occorre considerare i collaboranti RA IN, RA OF, EN OD, RA DI, RA EV, NT Di IE, NO PA, SS PA, AD RU, UR DA, QU ER, NN UN, LE BL, RA AL e US PÀ, alle cui propalazioni si farà riferimento, nel prosieguo della sentenza, in relazione alle ipotesi delittuose oggetto di contestazione. Questo compendio probatorio, inoltre, veniva correlato alle intercettazioni, telefoniche e ambientali, attivate nel corso delle indagini preliminari con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, che venivano eseguite, tra gli altri, nei confronti degli imputati MA SC, GI PA, BR TT, RE PA, MA TT, NN UN, EN La OS, DO La OS e NT D'NG. Deve, infine, rilevarsi che una parte delle vicende delittuose in esame, si interseca con altri procedimenti penali, coperti da giudicato, rispetto ai quali venivano prospettati, nei sottostanti giudizi, questioni di identità processuale, rilevanti ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., di cui ci si occuperà allorché si passeranno in rassegna le singole posizioni degli imputati, con riferimento alle quali venivano prospettate questioni di ne bis in idem.
4. Avverso la sentenza di appello ricorrevano per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro e gli imputati MA TT, LI LD, NN UN, SE NE, OM AR, DO CE, NT D'NG, RA TO, TO AN, DO La OS, US La OS, EN La OS, LO NA, AN NA, ER AR, SO AR, DR AG, BR TT, MA SC, GI PA, RE PA e MA SE. 12 4.1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro ricorreva per cassazione avverso le statuizioni processuali emesse nei confronti degli imputati RA TO, MA SC, GI PA, LO NA, AN NA, SE NE, DO CE, TO AN e SO AR.
4.1.1. Con il ricorso proposto nei confronti dell'imputato RA TO si censurava il rigetto dell'appello presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro avverso la sua assoluzione dai reati di cui ai capi 8, 34, 37 e 37.1, deducendosi la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Si deduceva, in particolare, che il compendio probatorio relativo alle conversazioni ambientali, acquisite nel corso delle indagini preliminari e analiticamente richiamate a pagina 4 del ricorso in esame, al contrario di quanto evidenziato nelle pagine 39 e 40 della sentenza impugnata, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, dimostrando la sua affiliazione al sodalizio 'ndranghetista descritto al capo 8, cui si collegavano, quali reati fine, le ipotesi di reato di cui ai capi 34, 37 e 37.1. Secondo la parte ricorrente militava in questa direzione la pianificazione dell'attentato in danno di NG SO e US EI, che veniva eseguito il 10/11/2010, al quale il TO offriva il suo contributo, mettendosi a disposizione di ES MA e confermando in tal modo il collegamento personale e diretto esistente tra l'imputato e l'esponente di punta del sodalizio 'ndranghetista che si sta considerando. Si evidenziava, al contempo, l'univocità probatoria delle captazioni acquisite in relazione ai reati di cui ai capi 34, 37 e 37.1, che consentivano di ritenere il TO coinvolto nelle predette dinamiche associative, rispetto alle quali si attribuiva decisiva rilevanza all'intercettazione captata il 10/11/2010, alle ore 20.14, che imponeva di ritenere l'imputato pienamente consapevole delle attività illecite di cui discuteva con ES MA e RA IN OM. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'imputato RA TO e alle ipotesi delittuose ascrittegli ai capi 8, 34, 37 e 37.1. 4.1.2. Con il ricorso proposto nei confronti dell'imputato MA SC si censurava il rigetto dell'appello presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro avverso la sua assoluzione, per non aver commesso il fatto, dall'omicidio aggravato di RE NI, eseguito a PA il 13/03/2000 e contestato al capo 13, deducendosi il vizio di 13 motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 110 e 575 cod. pen. e 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. Si deduceva, innanzitutto, che le propalazioni del collaboratore di giustizia NO PA, di cui si riportavano i passaggi salienti nelle pagine 7 e 8 del ricorso in esame, apparivano univocamente orientate in senso sfavorevole all'imputato, risultando riscontrate dalle dichiarazioni dei testi AN NI, US OS, PI NI, NC ET, DO US e NA LL. Questi elementi di prova, a loro volta, venivano correlati alle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, analiticamente richiamate a pagina 8 dell'atto di impugnazione, dando vita a un compendio probatorio omogeneo, che era stato irragionevolmente svalutato dalla sentenza impugnata, com'era evidente dai passaggi motivazionali esplicitati nelle pagine 40-43 della decisione, che non tenevano conto del contesto associativo nel quale l'omicidio si inseriva. Si deduceva, inoltre, che la sentenza impugnata perveniva a un giudizio di assoluzione dello SC contrastante con lo scenario criminale nel quale era maturata la deliberazione omicida, che pure veniva correttamente ricostruito dalla Corte territoriale, secondo cui l'omicidio di RE NI traeva origine nella situazione di contrasto sviluppatasi tra la cosca capeggiata dallo SC e il gruppo criminale guidato dalla vittima;
contrasto che, in un primo momento, l'imputato, forte del suo ruolo associativo apicale, tentava di risolvere, convocando presso la sua abitazione l'NI e intimandogli di rispettare le direttive imposte in materia di spaccio di stupefacenti. Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, peraltro, trovava conferma in un altro elemento probatorio, rappresentato dal fatto che la vittima, prima di essere uccisa, aveva rivelato alla sorella di avere incontrato lo SC e di temere per la propria vita, in conseguenza del colloquio intrattenuto con l'imputato. Secondo la parte ricorrente, tali elementi di giudizio assumevano un valore ancora maggiore se correlati a un'ulteriore fonte di prova, anch'essa irragionevolmente svalutata dalla Corte territoriale, costituita da alcune tracce ematiche estrapolate da un paio di stivali sequestrati presso l'abitazione dello SC, nel corso degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza della vicenda criminosa che si sta considerando, il cui DNA risultava parzialmente compatibile con quello della vittima. Sulla scorta di questi elementi probatori, si riteneva dimostrato che lo SC aveva ordinato l'eliminazione dell'NI, in conseguenza del fatto che la vittima aveva organizzato un gruppo criminale autonomo rispetto alla cosca capeggiata dall'imputato, attivo nello spaccio di sostanze stupefacenti. Tali 14 elementi circostanziali, del resto, potevano ritenersi pacificamente dimostrati sulla base delle acquisizioni probatorie che consentivano di collocare la convocazione della vittima presso l'abitazione dell'imputato in un arco temporale di poco precedente al suo omicidio. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'imputato MA SC e all'imputazione ascrittagli al capo 13. 4.1.3. Con il ricorso proposto nei confronti dell'imputato GI PA si censurava il rigetto dell'appello presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro avverso la sua assoluzione, per non aver commesso il fatto, dall'omicidio aggravato di PI PA, eseguito a PA il 27/05/2003 e contestato al capo 19, deducendosi il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 575 cod. pen. e 192, comma 3, cod. proc. pen. Si deduceva, in particolare, che il compendio probatorio costituito dalle intercettazioni captate nel corso delle indagini preliminari sull'utenza in uso a AN MA, analiticamente richiamate nelle pagine 11 e 12 del ricorso in esame, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, al contrario di quanto evidenziato nelle pagine 45-49 della sentenza impugnata, dimostrando che nei giorni precedenti l'assassinio di PI PA l'imputato aveva svolto il ruolo di "staffetta", controllando gli spostamenti della vittima in funzione di supporto dei sicari. Era lo stesso Giudice di appello, del resto, a ritenere incontroverso tale elemento circostanziale, affermando che l'imputato, nella prima fase dell'attentato, era stato incaricato dai vertici della sua cosca di controllare i movimenti della vittima, allo scopo di pianificare la sua uccisione, d'intesa con i sicari incaricati dell'esecuzione. La sentenza impugnata, dunque, non teneva conto del fatto che l'imputato GI PA era a conoscenza del progetto di attentato in danno di PI PA, nel contesto della situazione di contrasto associativo venutosi a creare nell'area cosentina, per averne appreso i dettagli dall'organizzatore dell'omicidio, AN MA, con la conseguente irrilevanza della mancata partecipazione dell'imputato alla fase conclusiva dell'attentato mortale, nella quale era stato sostituito, nel ruolo di "staffetta", da LA SI. La conoscenza del progetto di eliminazione della vittima da parte del PA, peraltro, emergeva da un altro elemento probatorio, anch'esso irragionevolmente svalutato dal Giudice di appello, costituito dal fatto che, come desumibile dalle dichiarazioni rese dalla testimone RY CE, poteva ritenersi incontroverso che, nella prima fase del progetto criminoso in esame, l'imputato aveva pedinato la vittima. 15 In questa cornice, infine, assumevano un rilievo probatorio neutrale le propalazioni del collaborante NO PA, essendo le medesime il frutto di deduzioni personali. Tale collaboratore di giustizia, infatti, non aveva escluso affatto che l'imputato avesse preso parte al progetto criminoso in esame, limitandosi ad affermare che, pur non disponendo di notizie dirette sul coinvolgimento di GI PA, era a conoscenza del fatto che LL PA era intenzionata a vendicarsi dell'imputato per il ruolo di "staffetta" svolto nell'uccisione del fratello. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'imputato GI PA e all'imputazione ascrittagli al capo 19. 4.1.4. Con il ricorso proposto nei confronti degli imputati LO NA e AN NA si censurava il rigetto dell'appello presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro avverso la loro assoluzione dall'omicidio aggravato di AN MA, commesso a Fuscaldo il 12/07/2003 e contestato al capo 21, nonché il rigetto dell'appello avverso l'assoluzione del solo AN NA dal reato associativo di cui al capo 6; in entrambe le ipotesi delittuose gli imputati erano stati assolti per non aver commesso il fatto. Si deduceva, innanzitutto, con riferimento a entrambe le ipotesi delittuose, che le propalazioni rese dai collaboratori di giustizia NN UN ed DY LE CZ, citate nelle pagine 14 e 15 del ricorso in esame, apparivano univocamente orientate in senso sfavorevole agli imputati LO NA e AN NA, risultando tali dichiarazioni riscontrate dalle intercettazioni richiamate nelle pagine 15-18 dell'atto di impugnazione. Queste fonti di prova davano vita a un quadro probatorio omogeneo, irragionevolmente svalutato dalla sentenza impugnata, com'era evidente dai passaggi motivazionali esplicitati nelle pagine 49-52 della medesima decisione. Si evidenziava, in tale ambito, che il provvedimento impugnato non teneva conto delle dichiarazioni accusatorie rese dalla collaborante CZ che affermava di essere a conoscenza del fatto che gli imputati LO NA e AN NA erano stati coinvolti nell'organizzazione dell'omicidio di AN MA. Si evidenziava, inoltre, che la Corte territoriale aveva svalutato le dichiarazioni rese dal collaborante NN UN che affermava di essere a conoscenza del fatto che gli imputati LO NA e AN NA erano stati coinvolti nell'omicidio di AN MA, svolgendo alcuni sopralluoghi preparatori. Lo stesso collaboratore di giustizia precisava anche di essere stato presente a una riunione finalizzata alla pianificazione dell'omicidio di AN 16 MA, alla quale avevano partecipato LO NA, NO PA, LU UN, NC IS, MA ZA e BR PO. Per quanto riguarda l'imputato AN NA il UN precisava ulteriormente che lo aveva conosciuto a Marano Marchesato tramite LE UN e che, in quell'occasione, l'imputato gli aveva consegnato la somma di 2.700,00 euro, che gli era stata, a sua volta, consegnata da AR Gravina per l'acquisto delle armi che dovevano essere utilizzate per l'attentato in danno di AN MA. La Corte di assise di appello di Catanzaro, infine, nonostante le specifiche istanze istruttorie, presentate nel corso del giudizio di appello ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., aveva rigettato le richieste di audizione dei collaboratori di giustizia MA NO, IO IO, RN GE e Adolfo GE, che erano stati esaminati dopo l'emissione della sentenza di primo grado, adottata dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro il 29/07/2013; circostanza processuale, quest'ultima, irragionevolmente trascurata dal Giudice di appello, a fronte delle memorie depositate in atti, nelle quali si dava conto dell'importanza del loro contributo dichiarativo. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione di LO NA e AN NA e alle imputazioni ascritte, al capo 21, a entrambi gli imputati e, al capo 6, al solo AN NA.
4.1.5. Con il ricorso proposto nei confronti degli imputati SE NE, DO CE ed TO AN si censurava il loro proscioglimento, per precedente giudicato, dal reato associativo contestato al capo 3, deducendosi la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen. e 649 cod. proc. pen. Si deduceva, in particolare, che l'assoluzione degli imputati SE NE, DO CE ed TO AN era la conseguenza dell'erronea valutazione degli elementi probatori addotti dalla difesa dei predetti imputati, riguardanti la loro assoluzione per vicende associative diverse da quelle in esame. Questa pronunzia, infatti, aveva luogo nel procedimento penale denominato "Tamburo", nel quale si faceva riferimento a un'organizzazione 'ndranghetista, attiva nel solo territorio di Cosenza, differente da quella vagliata in questo processo, costituita da una confederazione di cosche operanti in più ampio contesto geografico, non comprendente la sola area urbana cosentina. Secondo la parte ricorrente, l'errore di valutazione nel quale era incorso il Giudice di appello derivava dall'avere trascurato la dinamicità dei sodalizi 'ndranghetisti cosentini, attestata dal rapido succedersi delle consorterie criminali descritte nei capi 3, 5, 6, 7 e 8, rispetto al quale si verificavano 17 fenomeni aggregativi riguardanti fazioni precedentemente contrapposte che anche dopo vere e proprie "guerre di 'Ndrangheta" - si aggregavano, dando vita a nuovi raggruppamenti associativi. Di queste connotazioni organizzative e delle dinamiche criminali che vi erano sottese la Corte territoriale non aveva tenuto conto, con la conseguenza che, al contrario di quanto affermato nei passaggi motivazionali dedicati ai tre imputati, esplicitati nei paragrafi 2.3.1, 2.5.1 e 2.8.1 della sentenza impugnata, nessuna identità, rilevante ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., poteva ravvisarsi tra i procedimenti penali presupposti. Le peculiari connotazioni associative delle consorterie 'ndranghetiste cosentine venivano evidenziate dalla parte ricorrente mediante il richiamo dei procedimenti penali denominati "Galassia", "Garden", "Piranha", "Squarcio" e "Tamburo". Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione degli imputati SE NE, DO CE ed TO AN e all'ipotesi delittuosa associativa ascrittagli al capo 3. 4.1.6. Infine, con il ricorso proposto nei confronti dell'imputata SO AR si censurava la sua assoluzione, per non aver commesso fatto, dal reato associativo contestato al capo 5, deducendosi la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 416- bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Si deduceva, in particolare, che le intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, analiticamente richiamate nelle pagine 30-45 del ricorso in esame, al contrario di quanto evidenziato nelle pagine 88-89 della sentenza impugnata, risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla AR, dimostrando la sua affiliazione alla consorteria 'ndranghetista oggetto di contestazione. Secondo la parte ricorrente, il contenuto di tali captazioni rendeva evidente l'incongrua valutazione degli elementi di prova acquisiti da parte del Giudice di appello, che non teneva conto del fatto che la AR era a conoscenza di condotte illecite e strategie criminose riguardanti la consorteria 'ndranghetista di cui al capo 5, per averle apprese attraverso la sua partecipazione alle relative attività associative. Tale conoscenza risultava attestata dai colloqui intercettati tra la AR e il marito MA SC svolti nel periodo in cui quest'ultimo era detenuto presso la Casa circondariale di Napoli Secondigliano - che evidenziavano come il rapporto esistente tra i due soggetti fuoriusciva dai normali ambiti coniugali e presupponeva l'esistenza di cointeressenze criminali tali da non consentire di ritenere l'imputata estranea alle dinamiche associative proprie del sodalizio 'ndranghetista in questione. 18 La Corte territoriale, inoltre, ometteva di considerare il ruolo di collegamento associativo svolto dalla AR rispetto allo SC che, essendo detenuto, veniva informato dalla moglie delle questioni consortili di maggiore rilievo, comunicando all'esterno le direttive che il coniuge inviava periodicamente ai suoi sodali in libertà. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'imputata SO AR e all'ipotesi delittuosa associativa ascrittale al capo 5. 4.2. Gli imputati MA TT, LI LD, NN UN, SE NE, OM AR, NT D'NG, DO La OS, US La OS, EN La OS, LO NA, ER AR, DR AG, BR TT, MA SC, GI PA, RE PA e MA SE proponevano le seguenti impugnazioni.
4.2.1. Gli imputati MA TT, RE PA e MA SE ricorrevano per cassazione, proponendo un ricorso congiunto, sottoscritto dall'avvocato US RU. Gli imputati MA TT e RE PA, inoltre, proponevano due ulteriori e distinti ricorsi, sottoscritti dagli avvocati US RU e GI Acciardi.
4.2.1.1. Prendendo le mosse dal ricorso congiunto sottoscritto dall'avvocato US RU, deve preliminarmente rilevarsi che con tale atto di impugnazione si articolano tre doglianze difensive. La prima di queste doglianze difensive riguarda l'imputato MA TT, per il quale si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 187 e 192 cod. proc. pen. Si deduceva, in particolare, che la riforma integrale della decisione emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro il 29/07/2013 da parte della Corte di assise di appello di Catanzaro, mediante la quale l'odierno ricorrente, dopo essere stato assolto nel giudizio di primo grado, veniva condannato nel giudizio di appello, per la commissione del reato associativo di cui al capo 6, non dava adeguatamente conto del percorso processuale seguito per giungere al ribaltamento del provvedimento assolutorio sottostante. Queste discrasie argomentative erano accentuate dal fatto che la sentenza impugnata era stata adottata dalla Corte territoriale in violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., non essendosi tenuto conto del fatto che l'TT, per la stessa condotta associativa, era stato giudicato in altri procedimenti penali, coperti da giudicato. 19 A sostegno di tali affermazioni, si evidenziava che la sussistenza di un'ipotesi di ne bis in idem era attestata dal fatto che gli elementi probatori utilizzati per condannare l'TT erano gli stessi valutati nei procedimenti penali n. 1278/06 R.G. e n. 676/2010 R.G., entrambi coperti da giudicato, definiti con la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro il 04/05/2012 e con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 17/05/2012. In questi processi, era stata esclusa l'affiliazione dell'TT al sodalizio di cui al capo 6, con la conseguenza che il provvedimento impugnato risultava emesso in violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Né potevano essere interpretate in senso sfavorevole all'TT le dichiarazioni della collaborante DY LE CZ, moglie di LE UN, atteso che tali propalazioni risultavano in contrasto con quelle rese da altri due collaboranti, NO PA e NN UN, i quali avevano escluso che l'TT fosse affiliato alla consorteria 'ndranghetista che si sta considerando, non assumendo in tal senso rilievo i rapporti di natura esclusivamente amicale intrattenuti con LL PA. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'imputato MA TT e all'ipotesi delittuosa associativa ascrittagli al capo 6. La seconda delle doglianze prospettate con il ricorso dell'avvocato RU riguarda l'imputato RE PA, in relazione al quale si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 187 e 192 cod. proc. pen. Si deduceva, in particolare, che la riforma integrale della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro il 29/07/2013 da parte del Giudice di appello, con cui l'imputato - dopo essere stato assolto nel giudizio di primo grado veniva condannato nel giudizio di appello, per la sua affiliazione alla - consorteria 'ndranghetista di cui al capo 6, non dava adeguatamente conto del percorso processuale seguito per giungere al ribaltamento della sottostante decisione assolutoria. Secondo la difesa del PA, la sussistenza di un'ipotesi di ne bis in idem era accentuata dal fatto che le fonti di prova utilizzate per giungere alla condanna del ricorrente erano state già valutate nel procedimento penale n. 649/09 R.G., in cui era stata esclusa la sua affiliazione al sodalizio di cui al capo 6, sulla base degli stessi elementi di giudizio posti a fondamento della sentenza impugnata. Tale estraneità associativa, del resto, era confermata dal collaborante NO PA che aveva escluso che l'imputato fosse un affiliato alla consorteria di cui al capo 6. 20 D'altra parte, l'identità probatoria tra i due procedimenti era stata evidenziata dallo stesso ufficio requirente che, in sede di riesame, nella nota di trasmissione degli atti riguardanti la posizione dell'indagato RE PA, evidenziava che il compendio indiziario oggetto di valutazione era lo stesso posto a fondamento del procedimento penale n. 6046/09 R.G. Non rilevavano, infine, in senso sfavorevole al PA le dichiarazioni rese dal collaborante Adolfo GE, riguardanti un episodio estorsivo dal quale il ricorrente era già stato assolto dal Tribunale di PA con la sentenza sopra richiamata. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'imputato RE PA e all'ipotesi delittuosa associativa ascrittagli al capo 6. La terza delle doglianze difensive introdotte con il ricorso dell'avvocato US RU riguarda la posizione dell'imputato MA SE, in relazione alla quale si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 187 e 192 cod. proc. pen. Si deduceva, in particolare, che la riforma integrale della decisione emessa dal Giudice di primo grado, adottata dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, con cui l'imputato, dopo essere stato assolto, veniva condannato nel giudizio di secondo grado, per la commissione dei reati di cui ai capi 3 e 5, non dava adeguatamente conto del percorso processuale seguito per giungere al ribaltamento della decisione assolutoria. Si evidenziava, in proposito, che la Corte territoriale aveva travisato il contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboranti DO US e NO PA, che non potevano essere correlate, in senso sfavorevole alla posizione del ricorrente, alle ulteriori acquisizioni probatorie Secondo la difesa del SE, le dichiarazioni del collaborante NO PA non erano state correttamente vagliate dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, né potevano ritenersi corroborate dalle propalazioni del collaborante DO US, il quale si era limitato ad affermare che il ricorrente era protetto da AN MA, senza collegare tale rapporto personale a specifiche vicende criminose. Il US, infatti, si era limitato a riferire di essere a conoscenza del fatto che il ricorrente era stato coinvolto nella gestione di alcune estorsioni - genericamente richiamate dal propalante ritirando, per conto del MA, - somme di denaro consegnategli dagli estorti. Né potevano rilevare contro il SE le sue frequentazioni con alcuni esponenti della criminalità organizzata cosentina, da cui non era dato desumere alcun collegamento associativo con le organizzazioni 'ndranghetiste contestate ai capi 3 e 5. 21 Ne discendeva che le dichiarazioni accusatorie rese dal collaborante NO PA non potevano trovare un riscontro valido nelle propalazioni del collaborante DO US, rispetto alle quali le captazioni richiamate dalla sentenza impugnata risultavano sprovviste di rilievo probatorio. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'imputato MA SE e alle ipotesi delittuose associative ascrittegli ai capi 3 e 5. 4.2.1.2. Come si è detto, il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato MA TT dall'avvocato RU veniva integrato da un ulteriore atto di impugnazione, sottoscritto dallo stesso difensore e dall'avvocato GI Acciardi, con cui si deducevano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, prospettando doglianze sostanzialmente sovrapponibili a quelle esaminate con riferimento al gravame vagliato nel paragrafo 4.2.1.1. L'incongruità del percorso processuale seguito dalla Corte territoriale era reso evidente dal fatto che le fonti di prova utilizzate per formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'odierno ricorrente erano identiche a quelle poste a fondamento dei procedimenti penali n. 1278/06 R.G. e n. 676/2010 R.G., nei termini già vagliati nel paragrafo 4.2.1.1, cui si deve rinviare. Si ribadiva, al contempo, che non potevano essere utilizzate a sostegno dell'impostazione accusatoria le propalazioni della collaborante CZ, che assumevano una valenza probatoria neutrale rispetto al presunto coinvolgimento associativo dell'TT. La sua estraneità al contesto 'ndranghetista cosentino che si sta considerando, del resto, era ulteriormente attestata dalle dichiarazioni rese dal collaborante NN UN richiamate nelle pagine 11 e 12 del ricorso in - esame che riferiva di conoscere l'imputato solo quale genero di LL PA, affermando: «Questo è il genero di LL PA, so che aveva contatti con LE, però io personalmente non l'ho mai visto con lui». Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'imputato MA TT e all'ipotesi delittuosa associativa ascrittagli al capo 6. 4.2.1.3. Come si è detto, anche il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato RE PA e sottoscritto dall'avvocato RU veniva integrato da un ulteriore atto di impugnazione, sottoscritto dallo stesso difensore e dall'avvocato GI Acciardi, con il quale si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, prospettando doglianze sostanzialmente sovrapponibili a quelle esaminate con riferimento al gravame vagliato nel paragrafo 4.2.1.1. 22 Il percorso processuale seguito dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, innanzitutto, veniva censurato in conseguenza del fatto che le fonti di prova utilizzate per formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente erano identiche a quelle poste a fondamento del procedimento penale n. 649/06 R.G. Si ribadiva, al contempo, che l'estraneità al contesto 'ndranghetista cosentino che si sta considerando era attestata dalle dichiarazioni del collaborante NO PA, di cui si riportavano appositi stralci testuali, che aveva escluso che il ricorrente facesse parte della consorteria criminale oggetto di valutazione. Il provvedimento impugnato, infine, veniva censurato sotto un ulteriore profilo rituale, costituito dal fatto che la sentenza impugnata non aveva dato adeguatamente conto della memoria difensiva depositata nell'interesse del PA, che non era stata nemmeno esaminata dalla Corte di assise di appello di Catanzaro. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'imputato RE PA e all'ipotesi delittuosa ascrittagli al capo 6. 4.2.2. Gli imputati GI PA, LI LD, ER AR e BR TT, a mezzo dell'avvocato US RU, ricorrevano per cassazione proponendo un unico ricorso, le cui doglianze devono essere esaminate separatamente. In tale ambito, si proponeva una prima doglianza difensiva per il solo imputato GI PA, per il quale si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3 e 187, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, necessari alla configurazione delle ipotesi delittuose associative contestategli ai capi 3 e 5. Secondo la difesa del ricorrente, gli elementi sulla base dei quali si era pervenuti alla sua condanna non risultavano idonei ad affermarne l'affiliazione alle consorterie 'ndranghetiste di cui ai capi 3 e 5, atteso che l'imputato non prendeva parte agli incontri strategici di tali sodalizi, né risultava coinvolto nelle fasi organizzative dell'omicidio Sterpa, che costituiva il momento topico della vita della consorteria di cui al capo 5. In questa cornice, gli elementi probatori posti a fondamento della condanna del PA, analiticamente vagliati nelle pagine 4-6 del ricorso in esame, non consentivano la formulazione di alcun giudizio di colpevolezza nei suoi confronti, né con riferimento all'affiliazione alla consorteria 'ndranghetista di cui al capo 3, 23 operante dal 1999 al dicembre del 2002, né con riferimento all'affiliazione al sodalizio di cui al capo 5, operante a partire dal dicembre del 2002. Rispetto a tali partecipazioni associative la Corte territoriale non enucleava le fonti di prova indispensabili a inquadrare il ruolo svolto dall'imputato GI PA, la cui responsabilità per i reati di cui ai capi 3 e 5 veniva affermata in termini apodittici. Né potevano rilevare in senso sfavorevole al ricorrente le intercettazioni richiamate nelle pagine 96-98 della sentenza impugnata, atteso che tali captazioni consentivano unicamente di affermare l'esistenza di un rapporto amichevole e lavorativo tra GI PA e AN MA. Prive di univocità probatoria, infine, dovevano ritenersi le propalazioni dei collaboratori di giustizia AD RU e NO PA, alle quali ci si riferiva nelle pagine 9-13 del ricorso in esame, mediante ampi richiami testuali. Si evidenziava, in particolare, che, sulla scorta di tali propalazioni, era possibile desumere che l'imputato GI PA, in passato, aveva effettivamente svolto le funzioni di autista di AN MA, ma esclusivamente in contesto amichevole e lavorativo, rispetto al quale era estraneo ogni coinvolgimento associativo nella consorteria 'ndranghetista egemonizzata dal MA. Si evidenziava, al contempo, che da tali dichiarazioni non era possibile desumere con certezza che il ricorrente avesse preso parte alle riunioni finalizzate all'eliminazione dei componenti del gruppo dei cosiddetti scissionisti, riconducibili a MA MA, atteso che, con riferimento a tali incontri, nessuno dei due collaboranti esaminati aveva indicato l'imputato GI PA quale effettivo partecipante a tali incontri. A queste dirimenti considerazioni occorreva aggiungere che i predetti collaboranti, le cui propalazioni costituivano il nucleo probatorio essenziale delle attività d'indagine da cui traeva origine il presente procedimento penale, escludevano che l'odierno ricorrente, a partire dal 2003, avesse mai intrattenuto rapporti con gli esponenti della consorteria 'ndranghetista di cui al capo 5, rendendo, anche sotto tale ulteriore profilo, destituito di fondamento l'assunto processuale da cui muoveva la Corte territoriale per formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti del PA. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'imputato GI PA e alle ipotesi delittuose associative ascrittegli ai capi 3 e 5. La seconda doglianza difensiva del ricorso in esame riguarda la posizione degli imputati LI LD, ER AR e BR TT, per i quali 2 24 4 si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 649 cod. proc. pen. Si deduceva, in particolare, che la sentenza impugnata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto delle fonti di prova acquisite nei giudizi di merito, necessarie alla configurazione dei reati associativi contestati, al capo 7, a tutti e tre gli imputati e, al capo 6, al solo LD, anche alla luce dell'esistenza di un'ipotesi di ne bis in idem, riguardante gli esiti del procedimento penale n. 527/06 R.G., attivato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. In questa cornice, si sottolineava che, a fondamento del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti del LD, del AR e del TT, si ponevano le dichiarazioni rese dai collaboranti NT Di IE, SS PA e NN UN, che si ritenevano corroborate, sulla base di un giudizio palesemente incongruo, dalle captazioni ambientali intercettate tra il LD e il TT. In tale ambito, si evidenziava che la condanna degli odierni ricorrenti per le fattispecie associative di cui al capo 7 e, per il solo LD, al capo 6 era intervenuta sulla base di un compendio probatorio privo di univocità, atteso che le fonti di prova relative alle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari che erano state eseguite presso le autovetture del TT e del - AR non risultavano convergenti rispetto alle ipotesi associative - contestate ai ricorrenti, com'era evidente dal contenuto delle intercettazioni richiamate nella sentenza impugnata. Si evidenziava, in proposito, che da tali captazioni non era emersa l'esistenza di indici sintomatici del contesto associativo nel quale avrebbero operato gli imputati LD, AR e TT, quali la distribuzione di proventi delle attività criminali consortili ovvero il reimpiego di tali somme in operazioni illecite. Ne conseguiva che la rilevanza probatoria di queste intercettazioni, ritenuta determinante ai fini della formulazione di un giudizio di responsabilità nei confronti degli odierni ricorrenti, risultava smentita dalle emergenze processuali che, a un attento vaglio, consentivano di attribuire a tali captazioni un rilievo esclusivamente indiziario. Il percorso argomentativo seguito dal Giudice di appello veniva censurato anche sotto un differente profilo, afferente al giudizio di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, espresso con riferimento alle propalazioni dei collaboratori di giustizia NT Di IE, SS PA e NN UN, le cui dichiarazioni erano state vagliate in palese contrasto con i parametri ermeneutici affermati da questa Corte, in tema di chiamate in correità e in reità. 25 Le propalazioni dei collaboranti Di IE, PA e UN, infatti, dovevano ritenersi sprovviste di riscontro individualizzante con riferimento alla posizione degli imputati LI LD, ER AR e BR TT, in relazione ai quali non potevano essere utilizzate nella direzione processuale prefigurata dal Giudice di appello né le captazioni intercorse tra il TT e AR, di cui si è detto, né le relazioni di servizio redatte dalle forze dell'ordine nel corso delle indagini preliminari, unicamente attestanti lo svolgimento degli incontri di volta in volta annotati. Tali relazioni di servizio, infatti, si limitavano a registrare gli incontri avvenuti tra il LD, il AR e il TT, senza evidenziarne la natura illecita e senza rappresentare l'eventuale contesto criminale nel quale gli stessi si verificavano, rendendo conseguentemente congetturale la valenza probatoria attribuitagli nella sentenza impugnata. Per altro verso, la conferma del percorso meramente congetturale seguito dalla Corte di assise di appello di Catanzaro derivava dal fatto che, dagli atti di indagine, non era emerso che gli odierni ricorrenti utilizzavano o comunque avevano consentito l'impiego di armi, allo scopo di garantire il mantenimento o il rafforzamento delle consorterie 'ndranghetiste alle quali ci si riferisce in questa sede. Non era stata, pertanto, acquisita alcuna prova che il LD, il AR e il TT avessero partecipato, quali promotori o semplici associati, ai sodalizi 'ndranghetisti di cui ai capi 6 e 7 al primo dei quali, occorre ribadirlo, risultava affiliato il solo LD -, com'era evidente dalla circostanza che nessun reato fine risultava ascritto ai ricorrenti, ai quali, difatti, le due fattispecie associative erano contestate senza alcuna indicazione di eventuali elementi sintomatici, attraverso una mera riproposizione del dettato normativo dell'art. 416-bis cod. pen. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione degli imputati LI LD, ER AR e BR TT per l'ipotesi delittuosa loro ascritta al capo 7 e, per il solo LD, per quella ascrittagli al capo 6. Si proponeva, infine, una doglianza congiunta per gli imputati LI LD, ER AR, BR TT e GI PA, limitatamente alla pena irrogata dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, deducendosi violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 62-bis, 81, 132 e 133 cod. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen. e 7 del decreto-legge n. 152 del 1991. Si deduceva, in particolare, che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del trattamento 26 sanzionatorio irrogato agli odierni ricorrenti all'esito del giudizio di secondo grado, che veniva censurato sia sotto il profilo dell'eccessività dosimetrica, sia sotto il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche, fatta eccezione, in quest'ultimo caso, per la posizione dell'imputato GI PA, al quale, invece, le attenuanti generiche erano state riconosciute, con un giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. Con tale doglianza, dunque, il provvedimento impugnato veniva censurato per l'incongruità del giudizio dosimetrico formulato nei confronti degli imputati LI LD, ER AR, BR TT e GI PA, nel formulare il quale non si era tenuto conto del modesto disvalore delle condotte delittuose contestate ai capi 3, 5, 6 e 7. Né poteva rilevare la condizione di recidivi dei ricorrenti, pur riconosciuta nei sottostanti giudizi, in ragione del fatto che, sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 99 cod. pen., nel provvedimento impugnato, non era riscontrabile alcun passaggio motivazionale idoneo a giustificare l'aumento di pena irrogato. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla posizione degli imputati LI LD, ER AR, BR TT e GI PA e al trattamento sanzionatorio irrogatogli con il provvedimento impugnato.
4.2.3. L'imputato NN UN, a mezzo dell'avvocato Emanuela Capparelli, ricorreva per cassazione, deducendo, mediante due doglianze difensive, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Si deduceva, in particolare, che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, necessari alla configurazione dei reati contestati ai capi 6, 21, e 21.1 e al trattamento sanzionatorio irrogato al UN. Si evidenziava, innanzitutto, che la condanna del UN per il reato di cui al capo 6 era intervenuta sulla base di un compendio probatorio che non consentiva di ritenere ricorrente un affiliato alla consorteria 'ndranghetista presupposta, in ragione del fatto che le fonti di prova raccolte nel corso delle indagini preliminari, anche tenuto conto delle dichiarazioni confessorie dell'imputato, non risultavano congruenti rispetto all'ipotesi associativa contestata. Da tali elementi probatori, infatti, emergeva un ruolo di contiguità concorsuale con il sodalizio in questione, tale da non consentirne la riconducibilità al reato associativo contestato e a legittimare l'applicazione dell'aggravante mafiosa di cui all'art. 7 del decreto- legge n. 152 del 1999 nelle ipotesi di reato di cui ai capi 21 e 21.1. () 27 Ne discendeva che il compendio probatorio acquisito non consentiva di ricondurre le condotte di contiguità criminale del UN alla figura del partecipe ma a quella del concorrente esterno nel sodalizio 'ndranghetista contestato al capo 6, atteso che il ricorrente non aveva agito con il dolo specifico dell'affiliato, limitandosi a prestare il proprio contributo alla vita della consorteria cosentina da una posizione di estraneità. La sentenza impugnata, inoltre, veniva censurata per l'eccessività dosimetrica del trattamento sanzionatorio irrogato al UN, nel quantificare il quale non si era tenuto conto delle sue dichiarazioni confessorie e della sua condizione di collaboratore di giustizia che risultava agli atti e che era attestata dal riconoscimento della diminuente dell'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991 - che legittimavano la concessione delle attenuanti generiche, con un giudizio di prevalenza anziché di equivalenza, invocate dal suo difensore. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'imputato NN UN, con specifico riferimento all'ipotesi associativa ascrittagli al capo 6 e all'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, così come ascrittagli ai capi 21, e 21.1. 4.2.4. Gli imputati SE NE e MA SC ricorrevano per cassazione, proponendo un ricorso congiunto, sottoscritto dall'avvocato US RU. L'imputato MA SC, inoltre, proponeva un ulteriore ricorso, sottoscritto dall'avvocato RA Scrivano.
4.2.4.1. Prendendo le mosse dal ricorso sottoscritto dall'avvocato RU, deve rilevarsi che, in tale ambito, si proponeva una prima doglianza per il solo imputato SE NE, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3 e 187, cod. proc. pen. Si deduceva, in particolare, che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, necessari alla configurazione dell'ipotesi delittuosa contestata al NE al capo 14, riguardante l'estorsione in danno di VI LL, commessa a San Lucido nell'arco temporale compreso tra il 16/04/2000 e il 09/09/2000, data nella quale veniva eseguito l'arresto in flagranza di reato dell'imputato. Secondo la difesa del ricorrente, gli elementi probatori sulla base dei quali si era pervenuti alla condanna dell'odierno ricorrente non risultavano idonei a configurare l'estorsione in danno dell'imprenditore VI LL, così come contestata al capo 14, atteso che, nel caso in esame, non erano ravvisabili i 28 presupposti dell'ingiustizia del profitto, indispensabile per configurare l'ipotesi estorsiva in esame. Si deduceva, in proposito, che già nel giudizio di primo grado, svoltosi davanti al G.U.P. del Tribunale di Catanzaro, la difesa del NE aveva prodotto documentazione attestante l'esistenza di un credito vantato dalla famiglia del ricorrente nei confronti della vittima, riguardante la cessione della cava e dell'annesso impianto per l'estrazione di materiali inerti, ubicati a San Lucido in contrada Falconara Albanese. Si erano, in tale ambito, allegate quattro raccomandate trasmesse da EM NE, figlio dell'odierno ricorrente, a VI LL, concernenti l'esistenza di tale debito che traeva origine dal contratto preliminare per la cessione in questione datato 10/10/1991, anch'esso allegato. Tuttavia, nonostante tali produzioni documentali e la valenza probatoria che vi era connessa, a questi elementi probatori, idonei a determinare la riqualificazione della vicenda delittuosa in contestazione, ai sensi degli artt. 392 e 393 cod. pen., nella sentenza impugnata non si faceva alcun riferimento motivazionale, che pure si rendeva indispensabile, tenuto conto della consistenza della pretesa creditoria vantata dalla famiglia NE e del lungo tempo trascorso dalla conclusione della vicenda contrattuale. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'imputato SE NE e all'imputazione ascrittagli al capo 14. La seconda doglianza difensiva del ricorso sottoscritto dall'avvocato RU riguarda la posizione dell'imputato MA SC, per la quale si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3 e 187, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari, necessari alla configurazione delle ipotesi di reato contestate ai capi 3, 5 e 12. Si deduceva, innanzitutto, che, a fondamento del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dello SC, il Giudice di appello poneva le dichiarazioni dei collaboranti UR DA e AD RU, che si ritenevano corroborate, sulla base di un giudizio incongruo, dalle statuizioni poste a fondamento della sentenza emessa dalla Corte di assise di Cosenza il 04/12/2008, nell'ambito del procedimento penale denominato "Ghost". Tuttavia, le acquisizioni processuali relative al procedimento penale denominato "Ghost" non potevano essere utilizzate nei confronti dello SC, in ragione del fatto che, non avendo il ricorrente partecipato al relativo processo, 29 ostava all'utilizzazione nei suoi confronti di tali atti la preclusione stabilita dall'art. 238-bis cod. proc. pen. Né tale preclusione poteva ritenersi venuta meno in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza emessa nel processo presupposto, spiegando la sanzione dell'inutilizzabilità dedotta nell'interesse dello SC i suoi effetti quale che sia l'uso processuale che si pretende di fare dei relativi atti. Non potevano, per altro verso, essere utilizzate in funzione di riscontro alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia UR DA e AD RU le propalazioni dei collaboranti NO PA, SS PA e AR IS, che si limitavano a fornire generiche indicazioni sul contesto associativo nel quale era maturato l'attentato in danno di RA IS, senza specificare quale fosse stato il ruolo concorsuale svolto dallo SC. Non potevano, infine, costituire riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti DA e RU le captazioni richiamate nelle pagine 8 e 9 del ricorso in esame, atteso che tali intercettazioni, per le loro connotazioni di genericità, non rappresentavano un riscontro individualizzante rispetto alle propalazioni dei due collaboratori di giustizia. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'imputato MA SC e alle imputazioni ascrittegli ai capi 3, 5 e 12. La terza doglianza del ricorso sottoscritto dall'avvocato RU, infine, veniva proposta congiuntamente per gli imputati SE NE e MA SC, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, in relazione al quale si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 62- bis, 81, 132 e 133 cod. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7 del decreto-legge n. 152 del 1991. Si deduceva, in particolare, che il provvedimento impugnato risultava sprovvisto di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato al NE e allo SC, che veniva censurato sia sotto il profilo dell'eccessività dosimetrica, sia sotto il profilo del riconoscimento dell'aggravante mafiosa, con specifico riferimento alle ipotesi delittuose di cui ai capi 12 e 14, sia sotto il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche. Con questa doglianza la sentenza impugnata veniva censurata per l'incongruità del giudizio dosimetrico espresso nei confronti degli imputati SE NE e MA SC, nel formulare il quale non si era tenuto conto del disvalore delle ipotesi di reato contestate e del contesto criminale nel quale le stesse si erano concretizzate. 30 Né poteva rilevare, ai fini della quantificazione della pena inflitta al NE e allo SC, la loro condizione di recidivi, in ragione del fatto che, sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 99 cod. pen., nella sentenza impugnata non era riscontrabile alcun passaggio motivazionale idoneo a giustificare l'aumento di pena irrogato agli imputati. sentenzaQueste ragioni processuali imponevano l'annullamento della impugnata, limitatamente alla posizione degli imputati SE NE e MA SC e al trattamento sanzionatorio irrogatogli.
4.2.4.2. Come si è detto, il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato MA SC e sottoscritto dall'avvocato RU veniva integrato da un ulteriore atto di impugnazione, sottoscritto dall'avvocato RA Scrivano, con cui si deducevano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, prospettandosi doglianze sostanzialmente sovrapponibili a quelle esaminate con riferimento all'impugnazione vagliata nel paragrafo 4.2.4.1. Si evidenziava, in proposito, che il compendio probatorio acquisito nei sottostanti giudizi, eminentemente incentrato sulle dichiarazioni dei collaboranti UR DA e AD RU, al contrario di quanto affermato nel provvedimento impugnato, non consentiva di ritenere lo SC coinvolto nelle ipotesi di reato ascrittegli ai capi 3, 5 e 12. Non potevano, inoltre, essere utilizzati in funzione di riscontro alle dichiarazioni rese dai collaboranti DA e AD gli ulteriori elementi probatori richiamati nei paragrafi 2.13.1, 2.13.2 e 2.13.3 della decisione impugnata, che, per le loro connotazioni di genericità, non potevano costituire un riscontro individualizzante rispetto alle propalazioni in questione. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'imputato MA SC e alle imputazioni ascrittegli ai capi 3, 5 e 12. 4.2.5. L'imputato OM AR, a mezzo dell'avvocato PI Borello, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 133 e 416-bis cod. pen., 192 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, necessari alla configurazione dell'ipotesi delittuosa associativa di cui al capo 5 e al trattamento sanzionatorio irrogato. Si evidenziava, in particolare, che, a fondamento del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti del AR, si ponevano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AD RU e SS PA che si ritenevano corroborate, sulla base di un giudizio incongruo, dalle dichiarazioni rese da GI PA e LE 31 BL, che risultavano sprovviste di univocità probatoria e inidonee a svolgere tale funzione di corroborazione. Né potevano essere utilizzate in funzione di riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti AD RU e SS PA i riferimenti ai pronunciamenti giurisdizionali richiamati nel provvedimento impugnato citati a pagina 13 del ricorso in esame che, risalendo a oltre dieci anni addietro, non consentivano di fornire indicazioni utili a corroborare il compendio probatorio acquisito nel presente giudizio. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'imputato OM AR e all'ipotesi delittuosa associativa ascrittagli al capo 5. 4.2.6. Gli imputati NT D'NG, DO La OS, US La OS e EN La OS ricorrevano per cassazione, proponendo un ricorso congiunto, sottoscritto dall'avvocato US RU. L'imputato US La OS, inoltre, proponeva un ulteriore atto di impugnazione, presentato dall'avvocato NG Pugliese.
4.2.6.1. Prendendo le mosse dal ricorso sottoscritto dall'avvocato US RU, deve rilevarsi che, con tale atto di impugnazione, si proponeva una prima doglianza per gli imputati NT D'NG, DO La OS e EN La OS, per i quali si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3 e 187, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, necessari alla configurazione delle ipotesi di reato contestate ai ricorrenti ai capi 3, 5 e 30. Occorre, innanzitutto, precisare che all'imputata NT D'NG non è contestato il reato associativo di cui al capo 3, nel quale non risulta coinvolta. Fatta questa premessa, deve rilevarsi che, secondo la difesa dei ricorrenti, gli elementi probatori sulla base dei quali si era pervenuti alla loro condanna non risultavano idonei ad affermare la loro responsabilità, né in relazione alle fattispecie associative contestate ai capi 3 e 5, né in relazione all'estorsione consumata in danno della società cooperativa IT ZI, contestata al capo 30. Non risultava, innanzitutto, dimostrato l'assunto processuale dal quale muoveva la Corte territoriale, secondo cui l'imputato DO La OS era un soggetto collegato associativamente a LL PA, a disposizione della quale aveva messo il figlio US. Né risultava dimostrato, sulla base degli elementi probatori citati in sentenza, che costoro svolgevano un'attività di raccordo con gli altri componenti 32 dei sodalizi 'ndranghetisti di cui ai capi 3 e 5, realizzata, secondo l'impostazione accusatoria, attraverso NT D'NG alla quale, tra l'altro, non risultava- contestata l'ipotesi associativa di cui al capo 3 -che effettuava i colloqui in carcere con il convivente EN La OS, fungendo da tramite con gli altri affiliati. Ne discendeva che gli elementi probatori acquisiti, eminentemente riguardanti le intercettazioni eseguite durante i colloqui in carcere tra NT D'GE e il proprio convivente, EN La OS, risultavano sprovvisti di univocità probatoria, com'era evidente dalla conversazione captata il 03/02/2009, ritenuta, al contrario di quanto affermato dal Giudice di appello, priva di indicazioni utili a comprendere quali direttive criminali il La OS avesse impartito. Nel provvedimento impugnato, peraltro, non venivano indicati nemmeno gli elementi da cui desumere che le direttive che il La OS inviava all'esterno del carcere fossero state effettivamente comunicate a DO La OS, a US La OS o ad altri affiliati. Questi colloqui, inoltre, non possedevano alcuna valenza probatoria con riferimento all'episodio dell'estorsione commessa in danno degli amministratori della società cooperativa IT ZI, contestata ai ricorrenti al capo 30, atteso che, rispetto a questa vicenda delittuosa, non risultavano individuati né il ruolo svolto da ciascuno degli imputati né le modalità con cui tale estorsione veniva realizzata. Sul punto, a titolo esemplificativo, si richiamava il passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 71 e 72 della decisione impugnata, nel quale la partecipazione "corale" della famiglia La OS a tale attività estorsiva veniva affermata in termini apodittici. Secondo la difesa dei ricorrenti, tali conclusioni risultavano avvalorate dal contenuto della conversazione ambientale intercettata il 03/02/2009 tra NT D'NG e EN La OS, sulla quale ci si soffermava nelle pagine 4 e 6 del ricorso in esame, mediante richiami dei passaggi salienti di tale colloquio. Né potevano essere utilizzate, in senso sfavorevole ai ricorrenti, le dichiarazioni del collaborante ST Di NO che, sentito più volte, forniva una pluralità di versioni dei fatti tra loro inconciliabili e inidonee ad affermare la responsabilità degli imputati per il reato di cui al capo 30. Si evidenziava, in proposito, che l'unico interrogatorio in cui il Di NO faceva riferimento all'estorsione in danno della società cooperativa IT ZI era quello reso il 15/11/2010, nel quale si limitava a riferire, nei termini esplicitati a pagina 23 del relativo verbale, di un affare illecito, gestito con EN La OS, in conseguenza del quale avrebbero dovuto «prendere 20 mila euro di tangente per la stazione [...]». 33 Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alle imputazioni ascritte ai capi 3, 5 e 30 agli imputati DO La OS e EN La OS e alle imputazioni ascritte ai capi 5 e 30 all'imputata NT D'NG. La seconda doglianza dell'atto di impugnazione in esame veniva proposta in relazione alla posizione dell'imputato US La OS e alle imputazioni ascrittegli ai capi 3, 5 e 30, per le quali si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3 e 187, cod. proc. pen., in termini sostanzialmente assimilabili a quelli già esposti con riferimento al primo motivo di ricorso. Secondo la difesa del ricorrente, gli elementi circostanziali sulla base dei quali si era pervenuti alla sua condanna non risultavano idonei ad affermarne la responsabilità né in relazione alle fattispecie associative contestate ai capi 3 e 5, né in relazione all'estorsione consumata in danno della società cooperativa IT ZI, contestata al capo 30. Non rilevano, in questa direzione, le intercettazioni eseguite durante i colloqui in carcere effettuati tra NT D'GE e il convivente EN La OS, su cui ci si è già soffermati. Né potevano essere utilizzate, in senso sfavorevole al ricorrente, le intercettazioni relative ai colloqui in carcere tra DO RA, OV RA, EN RA e NT D'NG, richiamate nelle pagine 17 e 18 del ricorso in esame, che risultavano sprovviste di valenza probatoria individualizzante nei confronti dell'imputato. Ne discendeva che il ricorrente risultava estraneo alle vicende delittuose in esame, alle quali veniva collegato esclusivamente per la sua parentela con gli imputati DO La OS e EN La OS, con i quali, tuttavia, non intratteneva rapporti di cointeressenza illecita. Queste ragioni imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'imputato US La OS e alle imputazioni ascrittegli ai capi 3, 5 e 30. Con il ricorso sottoscritto dall'avvocato RU, infine, si proponeva una doglianza congiunta per gli imputati NT D'NG, DO La OS, US La OS e EN La OS, limitatamente al trattamento sanzionatorio irrogato dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, deducendosi violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 62-bis, 81, 132 e 133 cod. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen., 7 del decreto-legge n. 152 del 1991. Si deduceva, in particolare, che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del trattamento 34 sanzionatorio irrogato ai ricorrenti, censurato sia sotto il profilo dell'eccessività dosimetrica, sia sotto il profilo del riconoscimento dell'aggravante mafiosa, ascritta agli imputati al capo 30, sia sotto il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche. Con questa doglianza difensiva, dunque, la sentenza impugnata veniva censurata per l'incongruità del giudizio dosimetrico espresso nei confronti degli imputati NT D'NG, DO La OS, US La OS e EN La OS, nel formulare il quale non si era tenuto conto del disvalore delle condotte delittuose in questione, così come contestate ai capi 3, 5 e 30. Né poteva rilevare, ai fini della quantificazione della pena irrogata ai ricorrenti, la condizione di recidivi dei ricorrenti, sulla cui configurazione il provvedimento impugnato risultava sprovvisto di adeguata motivazione. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione degli imputati NT D'NG, DO La OS, US La OS e EN La OS e al trattamento sanzionatorio irrogatogli.
4.2.6.2. Come si è detto, il ricorso proposto congiuntamente nei confronti dell'imputato US La OS e sottoscritto dall'avvocato RU veniva integrato da un ulteriore atto di impugnazione presentato dall'avvocato NG Pugliese, in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli esaminati nel paragrafo 4.2.6.1. Con tale atto di impugnazione, articolato mediante tre distinte doglianze, si evidenziava che gli elementi probatori sulla base dei quali si era pervenuti alla condanna del ricorrente non risultavano idonei ad affermarne la sua responsabilità né in relazione alle fattispecie associative contestate ai capi 3 e 5, né in relazione all'estorsione, consumata in danno di della società cooperativa IT ZI, contestata al capo 30. Si ribadiva, in tale ambito, sulla base delle argomentazioni sulle quali ci si è soffermati nel paragrafo 4.2.6.1, cui si deve rinviare, che l'odierno ricorrente veniva ritenuto collegato alle vicende criminose di cui ai capi 3, 5 e 30, in assenza di elementi probatori convergenti sulla sua posizione, esclusivamente per i suoi rapporti parentali con gli imputati DO La OS e EN La OS. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'imputato US La OS e alle imputazioni ascrittegli ai capi 3, 5 e 30. 4.2.7. L'imputato LO NA, a mezzo dell'avvocato CE Manna, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. 35 Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 192, 533 e 546 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, necessari alla configurazione della fattispecie associativa contestata al NA al capo 6. Si censurava, innanzitutto, il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti NO PA, QU ER e AR IS, che si connotavano per la loro genericità, limitandosi i propalanti a indicare il NA come un soggetto "vicino ai UN", senza fare riferimento al ruolo svolto dal ricorrente nella consorteria 'ndranghetista di cui al capo 6; genericità che, non consentendo di enucleare il contributo causale fornito dal NA al sodalizio in esame, rendeva tali propalazioni sprovviste di rilievo probatorio e inidonee a esprimere un giudizio di colpevolezza nei confronti del ricorrente. L'incongruità del percorso argomentativo seguito dal Giudice di appello era resa evidente dal fatto che si desumeva l'affiliazione del NA nel sodalizio 'ndranghetista di cui al capo 6 da un episodio delittuoso costituito dal tentativo di uccidere AN MA, posto in essere in data 06/07/2003 da cui il ricorrente era stato prosciolto. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato al NA, che veniva censurato sia sotto il profilo dell'eccessività dosimetrica, sia sotto il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'imputato LO NA e all'ipotesi delittuosa associativa di cui al capo 6. 4.2.8. L'imputato DR AG, a mezzo dell'avvocato RA Scrivano, ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi di ricorso. Con la prima di tali doglianze si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la sentenza in esame era stata emessa dalla Corte di assise di appello di Catanzaro in violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., atteso che il AG, per gli stessi fatti, era stato giudicato in un altro procedimento penale. Secondo la difesa del AG, la sussistenza di un'ipotesi di ne bis in idem era dimostrata dal fatto che gli elementi utilizzati per condannarlo in questo processo erano stati già valutati nel procedimento penale n. 2155/05 R.G., 36 riguardante l'omicidio di NT AN, nel quale, a conclusione delle indagini preliminari, la sua posizione, su conforme richiesta del pubblico ministero, era stata archiviata. Con la seconda di tali doglianze si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la sentenza in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti nei sottostanti giudizi, necessari alla configurazione delle fattispecie associative contestate al AG ai capi 3 e 5. Si censurava, in tale ambito, il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, incentrato sulle propalazioni rese dal collaborante LE BL, relative all'omicidio di NT AN, senza tenere conto che da tale episodio criminoso, come detto, ricorrente era stato scagionato nel corso delle indagini preliminari. L'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie del BL, peraltro, emergeva anche da un'altra circostanza, costituita dal fatto che il collaborante aveva dichiarato di essere stato detenuto unitamente al AG presso il Carcere di Rossano;
circostanza, questa, che si rivelava falsa, rendendo ulteriormente inattendibili le sue propalazioni. Con la residua doglianza si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo idoneo a consentire di quantificare la pena irrogata al AG, che veniva censurata sotto il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche. Si evidenziava, in particolare, l'incongruità del giudizio dosimetrico espresso nei confronti del AG, nel formulare il quale la Corte territoriale non aveva tenuto conto delle circostanze del caso concreto, rappresentate dalla giovane età del ricorrente e dell'esistenza di un unico precedente penale. Queste argomentazioni venivano richiamate e ulteriormente ribadite nella memoria difensiva depositata dall'avvocato RA Scrivano nell'interesse dell'imputato DR AG, con cui si ripercorreva la vicenda giurisdizionale sottoposta all'attenzione di questo Collegio, fin dalla fase delle indagini preliminari, nel corso della quale il provvedimento cautelare genetico · - adottato dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro il 16/03/2012 in relazione ai reati di cui ai capi 3 e 5- era stato annullato dal Tribunale del riesame di Catanzaro - con ordinanza emessa il 31/05/2012. 37 Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dell'imputato DR AG e alle ipotesi delittuose associative ascrittegli ai capi 3 e 5. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In via preliminare, deve rilevarsi che le posizioni processuali dei vari ricorrenti devono essere esaminate separatamente, pur essendo indispensabile, in relazione agli aspetti di censura della sentenza impugnata comuni ad alcuni dei ricorsi, richiamare i principi di carattere generale che ne consentono un corretto inquadramento sistematico, alla luce dei parametri ermeneutici di questa Corte.
1.1. La prima questione ermeneutica di carattere comune sulla quale occorre soffermarsi riguarda i principi generali vigenti in materia di chiamate in correità e in reità, applicabili in relazione alle propalazioni acquisite nel presente procedimento, riguardanti le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia RA IN, RA OF, EN OD, RA DI, RA EV, NT Di IE, NO PA, SS PA, AD RU, UR DA, QU ER, NN UN, LE BL, RA AL e US PÀ. In questo ambito, innanzitutto, è necessario richiamare il principio di diritto affermato nell'ultimo arresto giurisprudenziale delle Sezioni unite, applicabile nei confronti dei propalanti esaminati nel presente procedimento, secondo cui: LL valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale>> (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145). Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili;
sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può 38 esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto -salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di - tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (cfr. Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 21599 del 16/02/1999, Emmanuello, Rv. 244541). In questa cornice, le chiamate in correità o in reità, in quanto contenute nelle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai criteri di valutazione della prova previsti da tale disposizione, nel senso che la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità intrinseca devono trovare conferma in altri elementi di prova, con la conseguente accentuazione, conformemente all'espressa previsione del primo comma dello stesso articolo, dell'obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi come espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni esaminate. Tale arresto giurisprudenziale, inoltre, nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, ribadisce che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato;
dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità (cfr. Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465). Deve, tuttavia, evidenziarsi, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza trifasica non deve svilupparsi rigidamente essendo espressione di un giudizio unitario, - omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate - nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. 39 pen., alcuna specifica deroga (cfr. Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348). In questi termini, ogni operazione di ermeneutica processuale tendente a frazionare i vari passaggi valutativi delle dichiarazioni dei chiamanti in correità o in reità escussi deve essere ritenuta inammissibile, atteso che, nel valutare le propalazioni di tali soggetti, eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato devono essere superate, vagliandone la valenza probatoria alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti, attraverso un percorso argomentativo necessariamente unitario (cfr. Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, cit.). Quanto, infine, alla tipologia e all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo penale e idoneo, sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.). Ne discende che il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità di un propalante può essere offerto anche dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata disposizione. Infatti, qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purché estraneo alle dichiarazioni che devono essere riscontrate, può essere legittimamente utilizzato a conferma della loro attendibilità, che dovrà essere vagliata rigorosamente dal giudice, verificando l'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e la sua attitudine a fungere da riscontro estrinseco di quella - o di quelle che lo stesso giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto alle prime, della propria decisione (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.). Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, occorre passare in rassegna le propalazioni acquisite in relazione alle singole ipotesi delittuose, allo scopo di vagliare la correttezza del percorso argomentativo seguito dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro e, nel giudizio di secondo grado, dalla Corte di assise di appello di Catanzaro nel valutare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, di volta in volta, esaminate. 40 1.2. La seconda questione ermeneutica di carattere comune su cui occorre soffermarsi preliminarmente riguarda il tema del vizio del travisamento dell'atto ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con specifico riferimento al compendio probatorio costituito dalle intercettazioni, telefoniche e ambientali, acquisite nel corso delle indagini preliminari, al quale fanno riferimento con varietà di posizioni argomentative tutti gli atti di impugnazione. Ci si riferisce al compendio probatorio costituito dalle intercettazioni attivate nel corso delle indagini preliminari, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, che venivano richiamate nelle sottostanti sentenze di merito, mediante citazioni testuali dei passaggi salienti di tali conversazioni, con riferimento alle verifiche processuali svolte in relazione alle varie ipotesi delittuose oggetto di contestazione. Come si è detto, a tali elementi probatori, fanno riferimento tutti i ricorrenti, in termini di travisamento del significato attribuibile alle captazioni acquisite, imponendo una ricognizione preliminare delle questioni ermeneutiche indispensabili per inquadrare le patologie processuali censurate dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro e dai ricorrenti MA TT, LI LD, NN UN, SE NE, OM AR, NT D'NG, DO La OS, US La OS, EN La OS, LO NA, ER AR, DR AG, BR TT, MA SC, GI PA, RE PA e MA SE. In tale ambito, deve rilevarsi che il controllo di legittimità sul vizio di manifesta illogicità della motivazione viene esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti processuali. Ne consegue che, nella verifica della fondatezza dei motivi di ricorso formulati ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il giudice di legittimità non deve accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, proprie del giudizio di merito, ma stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione e fornito esauriente risposta alle deduzioni delle parti, applicando correttamente le regole processuali. Pertanto, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento impugnato sia manifestamente carente sul piano motivazionale o logico, per cui non può essere ritenuto legittimo opporre alla valutazione dei fatti contenuta nella decisione una diversa e alternativa ricostruzione degli stessi ancorché altrettanto logica perché in 41 tal caso verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito, come affermato dalle Sezioni unite in un risalente e insuperato arresto giurisprudenziale (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Infatti, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non è funzionale a stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento giurisdizionale (cfr. Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214567). Passando a considerare il tema del vizio di travisamento dell'atto processuale deve osservarsi che, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. da parte dell'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei sottostanti giudizi, deve ritenersi consentita la deduzione del vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito fondi il proprio convincimento giurisdizionale su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, atteso che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se tali elementi sussistano (cfr. Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Vignaroli, Rv. 236893; Sez. 2, n. 31978 del 14/06/2006, Bencivegna, Rv. 234910). In questa cornice ermeneutica, si deve ulteriormente rilevare che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle singole conversazioni costituisce una questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali questo Collegio si deve attenere rigorosamente (cfr. Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; Sez. 6, n. 15396 dell'11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636). Ne discende che non é possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto tendenzialmente prospettato dalle parti ricorrenti, essendo una tale operazione 42 di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (cfr. Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 11794 dell'11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito della riformulazione normativa dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei sottostanti giudizi di merito. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione ermeneutica estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588). Discorso, questo, che vale anche con riferimento alla lettura del contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni captate durante le indagini preliminari, rispetto alle quali è stato tratteggiato nei ricorsi in esame, in termini sostanzialmente assimilabili, un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle intercettazioni, che costituisce una questione esclusivamente fattuale, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se e nella misura in cui le valutazioni effettuate dai giudici di merito risultano logiche e coerenti in rapporto alle massime di esperienza utilizzate per l'interpretazione di tali captazioni. Sul punto, allo scopo di circoscrivere con maggiore puntualità gli ambiti di intervento del giudice di legittimità in relazione all'operazione di ermeneutica processuale compiuta dai giudici di merito sui risultati delle intercettazioni, si ritiene utile richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione» (cfr. Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088; si 43 veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv, 268414). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (cfr. Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
1.3. La terza questione ermeneutica comune, sulla quale occorre soffermarsi preliminarmente, riguarda l'interpretazione dell'art. 6 CEDU alla luce della giurisprudenza di legittimità consolidatasi in conseguenza della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 05/07/2011, nel cosiddetto caso AN
contro
AV. Tale questione deve essere valutata in stretta correlazione con il problema della motivazione rafforzata della sentenza impugnata, che si impone nelle ipotesi di riforma integrale della decisione di primo grado, riscontrabili nel caso in esame per effetto della rivalutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia esaminati nel corso delle indagini preliminari. Tale questione, pur non sollevata dalle parti processuali, deve essere affrontata da questo Collegio d'ufficio, alla luce dei parametri ermeneutici da ultimo ribaditi dalle Sezioni unite (cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486) che si sono soffermate sulle conseguenze sistematiche della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo sopra richiamata, affermando alcuni principi di diritto con i quali occorre confrontarsi. Tale questione, in particolare, assume un rilievo decisivo con riferimento alle posizioni degli imputati MA TT, RE PA e MA SE, nei cui confronti il Giudice di appello riformava integralmente la sentenza di assoluzione emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro. In questo contesto processuale, deve preliminarmente rilevarsi che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la sentenza di primo grado e quella appellata, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un complesso argomentativo organico e inscindibile, costituito da una sola entità processuale, logica e giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ne consegue che la sentenza di appello si integra con quella adottata dal giudice di primo grado, consentendo in tal modo il superamento delle eventuali carenze motivazionali della sottostante decisione di merito (cfr. Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, 44 Ambrosino, Rv. 209145; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079). Ne discende che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, si può anche limitare a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure processuali, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. In questo caso, naturalmente, il controllo eseguito dal giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e della logicità delle risposte fornite alle predette censure. L'obbligo motivazionale del giudice di appello assume, invece, connotazioni processuali più rigorose e stringenti nel caso in cui la sentenza di appello affermi una responsabilità penale che era stata, viceversa, negata nel giudizio di primo grado. Questo non solo perché vi sono due valutazioni giurisdizionali assolutamente difformi del medesimo materiale probatorio, ma soprattutto perché il soggetto condannato per la prima volta in secondo grado, nella sostanza, si è visto privato della possibilità di un'impugnazione di merito, al contrario di quanto si verifica nei confronti del soggetto condannato in primo grado. Costituisce, infatti, espressione di un orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui, laddove l'imputato viene condannato per la prima volta in appello, con l'integrale riforma della sentenza assolutoria di primo grado, occorre fare riferimento in termini più rigorosi al materiale sottoposto alla cognizione del giudice di appello, tenendo conto delle ulteriori acquisizioni dibattimentali e dei differenti elementi probatori sfavorevoli nei confronti dell'imputato e al contempo decisivi ai fini della sua condanna posti a - fondamento in quel giudizio. Ne consegue che, in questi casi, l'obbligo motivazionale del giudice di appello assume connotazioni più stringenti rispetto al caso in cui la sentenza di appello confermi una responsabilità già dichiarata in primo grado, nel più generale quadro delineato dalle Sezioni unite in materia di riforma integrale delle decisioni di primo grado, per il quale occorre richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (cfr. Sez. un., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). Né potrebbe essere diversamente, atteso che la motivazione della sentenza di appello che riformi in senso radicale la decisione di primo grado si caratterizza 45 per un obbligo peculiare e rafforzato della sua tenuta processuale, logica e argomentativa, che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà, desumibile dalla formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «Nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio» (cfr. Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Aimone a altri, Rv. 253718). Questa impostazione, a sua volta, trae origine dall'orientamento consolidatosi a seguito del risalente arresto delle Sezioni unite, secondo cui: Quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura - genericamente richiamata argomentativa di quella di primo grado delle - notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni» (cfr. Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229). In questa cornice, occorre considerare il problema dell'utilizzazione da parte del giudice di appello di una prova orale che non è stata rinnovata davanti al secondo giudice con conseguente violazione dei principi stabiliti dalla Corte EDU con la sentenza del 05/07/2011 nel caso AN
contro
AV. Nel caso di specie, tale vaglio di utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite nel processo di primo grado deve essere effettuato in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia esaminati nel giudizio conclusosi con la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro il 29/07/2013, limitamento alle posizioni degli imputati MA TT, RE PA e MA SE. 46 Allo scopo di inquadrare correttamente i termini della questione ermeneutica affrontata, si ritiene indispensabile richiamare il testo della sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso AN contra AV generalmente citata senza alcuna valutazione dei passaggi argomentativi rilevanti ai fini della valutazione della portata applicativa dell'art. 6 CEDU nel nostro ordinamento giuridico - nella parte in cui, nella traduzione italiana che ne è stata fornita, si afferma testualmente: «Il Tribunale di primo grado ha assolto il ricorrente perché esso non ha creduto ai testimoni dopo averli uditi personalmente. Nel riesaminare il caso, la Corte d'Appello ha dissentito dal Tribunale di primo grado sulla attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni dell'accusa e ha condannato il ricorrente. Nel far ciò, la Corte d'Appello non ha udito nuovamente i testimoni ma si è semplicemente basata sulle loro dichiarazioni come verbalizzate agli atti [...]». E ancora: «Visto quanto è in gioco per il ricorrente, la Corte non è convinta del fatto che le questioni che dovevano essere determinate dalla Corte d'Appello quando essa ha condannato il ricorrente e gli ha inflitto una pena e facendo ciò ribaltando la sua assoluzione da parte - del Tribunale di primo grado avrebbero potuto, in termini di equo processo, essere esaminate correttamente senza una diretta valutazione delle prove fornite dai testimoni dell'accusa. La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate [...]>>. Tali richiami rendono evidente come questa pronuncia della Corte EDU costituisca un'ulteriore espressione del principio di immediatezza della prova orale, che si ritiene applicato correttamente solo quando vi è un rapporto privo di intermediazioni tra l'assunzione della prova e la decisione giurisdizionale, in conseguenza del quale, allo scopo di permettere una valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni, si richiede che il giudice prenda direttamente contatto con la fonte di prova che si intende acquisire. La Corte EDU, dunque, ha ritenuto che i soggetti processuali che anche in secondo grado hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato devono, in linea di massima, esaminare, come hanno fatto i giudici di primo grado, i testimoni ritenuti decisivi personalmente, allo scopo di poterne valutare la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, perché la valutazione dell'attendibilità è un compito complesso che richiede un contatto diretto del giudice con il dichiarante al fine di permettere una valutazione diretta sul contenuto e sulla rilevanza probatoria delle dichiarazioni (cfr. Sez. 2, n. 47 33690 del 23/05/2014, De Silva, Rv. 260147; Sez. 2, n. 32655 del 15/07/2014, Zanoni, Rv. 261851). La Corte EDU, dunque, si è pronunciata, con riferimento a un'ipotesi di reformatio in pejus di un procedimento penale celebrato nelle forme ordinarie, all'esito del quale il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato perché non aveva creduto ai testimoni dopo averli esaminati;
mentre, il giudice di secondo grado, senza procedere a un nuovo esame dei testi, ma basandosi esclusivamente su una diversa rivalutazione delle loro dichiarazioni, così come verbalizzate negli atti processuali di cui disponeva, era pervenuto a una differente decisione, condannando l'imputato; condizioni processuali, queste, certamente riferibili alle posizioni degli imputati MA TT, RE PA e MA SE. In ipotesi di questo genere, laddove il giudice di secondo grado, intende riformare in senso peggiorativo per l'imputato la decisione di primo grado, alla luce dell'art. 6 CEDU, ha l'obbligo di esaminare le fonti dichiarative diversamente valutate, conformemente a quanto stabilito da questa Corte, secondo cui: Il giudice di appello che intenda riformare "in peius" la pronuncia assolutoria di primo grado ha l'obbligo in conformità all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla - Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. AN c/ AV) di disporre la - rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per escutere le prove orali di cui valuti diversamente l'attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado, sempre che si tratti di prova avente carattere di decisività» (cfr. Sez. 5, n. 6403 del 16/09/2014, dep. 2015, Preite, Rv. 267492). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni unite che, nel più ampio contesto del canone di giudizio dell oltre ogni ragionevole dubbio", hanno affermato il seguente principio di diritto: «È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con 48 rinvio la sentenza impugnata» (cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492). Queste conclusioni, inoltre, devono ritenersi applicabili anche alle ipotesi in cui si cui si faccia riferimento alla credibilità soggettiva e all'attendibilità delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, nella qualità di chiamanti in correità o in reità, analogamente a quanto avveniva nel giudizio di primo grado. Ci si riferisce, in particolare, ai collaboranti DY LE CZ, NO PA, SS PA e RA AL, esaminati in relazione alla posizione dell'imputato MA TT;
ai collaboranti NO PA, Adolfo GE e DO US, esaminati in relazione alla posizione dell'imputato RE PA;
ai collaboranti DO US e NO PA, esaminati in relazione alla posizione dell'imputato MA SE. Questa verifica giurisdizionale, infatti, deve essere compiuta, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo e prescinde dalle qualità soggettive del soggetto dichiarante, come affermato dalle Sezioni unite nella stessa pronunzia giurisdizionale, secondo cui: «La necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testimone "puro"; b) per quello c.d. assistito;
c) per il coimputato in procedimento connesso;
d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l'eventuale rifiuto di sottoporsi all'esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato); e) per il soggetto "vulnerabile" (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria" (dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione) » (cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488). Ne discende che, anche con specifico riferimento a tale categoria soggettiva di dichiaranti, non si può che ribadire il principio di diritto secondo il quale, per riformare in peius una sentenza assolutoria di primo grado, il giudice di appello è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., laddove intende operare un diverso apprezzamento della credibilità soggettiva o dell'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, di un chiamante in correità o in reità esaminato nel giudizio di primo grado, tanto nel giudizio abbreviato come nel caso che si sta considerando quanto nel giudizio - ordinario. 49 1.4. La quarta questione ermeneutica comune sulla quale occorre soffermarsi preliminarmente riguarda il rapporto tra la motivazione della sentenza di primo grado e la motivazione della sentenza di secondo grado, che deve essere valutato in stretta correlazione al tema dell'ammissibilità della motivazione per relationem del provvedimento di appello che ci si trova a giudicare in sede di legittimità. Tale questione, ai presenti fini, assume rilievo in relazione a quelle posizioni processuali per le quali le sottostanti decisioni di merito risultano tra loro concordanti, dando luogo a un'ipotesi di doppia conforme. Deve, innanzitutto, osservarsi che, nel vagliare la congruità del giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte di assise di appello di Catanzaro in senso conforme alla sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro il 29/07/2013 - nei confronti degli imputati LI LD, NN UN, OM AR, NT D'NG, LO NA, DO La OS, US La OS, EN La OS, ER AR, DR AG, BR TT, MA SC e GI PA, occorre tenere conto dell'unitarietà del complesso motivazionale costituito da entrambe le decisioni di merito, imposta dall'esistenza di una doppia conforme (cfr. Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207). Questi provvedimenti decisori, nei termini processuali che si sono precisati, si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che sulla base dell'orientamento ermeneutico consolidato di questa Corte - la motivazione della sentenza di primo grado si salda necessariamente con quella della sentenza di appello, formando un corpo motivazionale unitario e inscindibile, a prescindere da eventuali richiami a singoli passaggi argomentativi della decisione impugnata, effettuati dalla difesa dei ricorrenti allo scopo di evidenziarne l'incongruità argomentativa. Sul punto, si ritiene indispensabile richiamate il seguente principio di diritto: «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (cfr. Sez. 3, n. 13926 dell'01/12/2011, Valerio, Rv. 252615; Sez. 3, n. 0613 dell'01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). 505 0 Ne discende che i singoli passaggi motivazionali della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro il 29/07/2013 devono necessariamente integrarsi con gli omologhi passaggi esplicitati nella sentenza di appello, emessa dalla Corte di assise di appello di Catanzaro il 14/10/2015, componendo i due provvedimenti decisori, limitatamente alle ipotesi di doppia conforme, un percorso argomentativo unitario rispetto alla responsabilità penale degli odierni ricorrenti. Tale percorso argomentativo, dunque, risulta adeguato rispetto alle emergenze processuali e conforme ai parametri ermeneutici consolidati di questa Corte, secondo cui: «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (cfr. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv, 236181). In questa cornice, non è nemmeno possibile ipotizzare che la sentenza in esame, per il semplice richiamo, ancorché sintetico, a singoli passaggi motivazionali del provvedimento decisorio sottostante, possa ricondursi alla categoria degli atti per relationem, atteso che, nel giudizio di appello, la valutazione della specificità dei motivi di impugnazione si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso per cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo dei due rimedi, atto a provocare un nuovo esame del merito. Tutto questo non può che comportare una valutazione meno rigorosa dei singoli passaggi motivazionali di volta in volta considerati (cfr. Sez. 2, n. 8345 del 23/11/2013, dep. 2014, ERannunzio, Rv. 258529; Sez. 1, n. 1445 del 14/10/2013, dep. 2014, Spada, Rv. 258357). Ferme restando tali considerazioni, che impongono di escludere la sussistenza nel caso di specie di una sentenza di secondo grado motivata dalla Corte di assise di appello di Catanzaro per relationem, nei casi di doppia conforme, per il semplice riferimento a singoli passaggi processuali del sottostante giudizio di merito, si deve rilevare che, nel nostro sistema, deve ritenersi comunque ammissibile la motivazione per relationem delle decisioni di appello, in presenza dei presupposti certamente ricorrenti nel nostro caso - - canonizzati dal seguente principio di diritto: «La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, 51 la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione» (cfr. Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Marajrane, Rv. 261839; Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2008, Benincaca, Rv. 238674). In questa cornice, occorrerà passare in rassegna le doglianze proposte dai singoli ricorrenti, allo scopo di verificare se, su ciascuno dei passaggi motivazionali controversi, sussista 0 meno la possibilità di integrare la motivazione dei sottostanti provvedimenti decisori, nel rispetto dei parametri ermeneutici che si sono enunciati (cfr. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, cit.; Sez. 3, n. 13926 dell'01/12/2011, Valerio, Rv. 252615).
2. Passando a considerare i singoli ricorsi, occorre prendere le mosse da quello presentato dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro avverso le statuizioni processuali di assoluzione, integrale o parziale, emesse nei confronti degli imputati RA TO, MA SC, GI PA, LO NA, AN NA, SE NE, DO CE, TO AN e SO AR.
2.1. Occorre, innanzitutto, considerare il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro avverso la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di assise appello di Catanzaro nei confronti dell'imputato RA TO, relativamente ai reati di cui ai capi 8, 34, 37 e 37.1. In relazione alla posizione processuale dell'imputato RA TO si censurava il rigetto dell'appello proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro avverso la sua assoluzione dalle ipotesi delittuose contestate ai capi 8, 34, 37 e 37.1, pronunciata dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, deducendosi promiscuamente la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 416-bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Secondo il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, l'incongruità del percorso argomentativo seguito dal Giudice di appello per formulare il giudizio di assoluzione censurato era dimostrata dagli 52 elementi probatori raccolti nel corso delle indagini preliminari, desumibili dalle captazioni ambientali acquisite nei confronti del TO, dalle quali emergeva il rapporto di contiguità associativa esistente tra l'imputato e ES MA, che rendeva evidente il suo coinvolgimento nelle dinamiche criminali proprie della consorteria 'ndranghetista di cui al capo 8, dal quale derivava la sua responsabilità per le ipotesi di reato di cui ai capi 34, 37 e 37.1. Deve, in proposito, rilevarsi che tale doglianza si fondava sulla ricognizione del contenuto e del significato delle intercettazioni ambientali, captate nel corso delle indagini preliminari all'interno dell'autovettura Audi A5 targata DT855RJ, uso a RA IN OM, che secondo quanto erroneamente affermato- -dalla Corte di assise di appello di Catanzaro non consentivano di identificare il TO come un affiliato della consorteria 'ndranghetista capeggiata da ES MA e RA MA, atteso che le conversazioni registrate in tale ambito risultavano prive di pregnanza probatoria. Questa censura costituisce una riproposizione del motivo di appello su cui la Corte di assise di appello di Catanzaro, nella sentenza impugnata, si soffermava con argomenti immuni da censure, nei paragrafi 1.5.1 e 1.5.2, nei quali si giungeva a conclusioni ineccepibili in ordine all'assenza di prove del coinvolgimento del TO nella consorteria 'ndanghetista contestata al capo 8 e della commissione dei reati fine di cui ai capi 34, 37 e 37.1. L'assunto della parte ricorrente, invero, è contraddetto dalle risultanze probatorie espressamente richiamate nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 39 e 40 del provvedimento in esame sul punto coincidenti con la - ricostruzione della posizione del TO compiuta nelle pagine 878-886 della sentenza di primo grado dalle quali non emergeva il coinvolgimento - dell'imputato nelle dinamiche associative del sodalizio capeggiato da ES MA e RA MA. Si evidenziava, in tale ambito, relativamente al reato di cui al capo 8, che l'unica intercettazione ambientale utilizzabile in senso astrattamente sfavorevole al TO, registrata il 10/11/2010, riguardava l'episodio, il cui verificarsi deve ritenersi incontroverso, in cui l'imputato, dopo essere stato schiaffeggiato da NG SO e US RA EI, si recava da ES MA, per ricevere conforto e assistenza nel proposito di vendicarsi dell'affronto subito, offrendosi di entrare a fare parte della cosca capeggiata dall'amico. Tuttavia, come correttamente evidenziato dal Giudice di appello, il contenuto di tale captazione ambientale, in conseguenza della disponibilità manifestata dal TO di aderire al sodalizio del MA, al quale evidentemente non era affiliato, dimostrava la sua estraneità alla consorteria medesima, rendendo destituito di fondamento l'assunto probatorio su cui la parte ricorrente basava le 53 sue censure. Ne conseguiva che tale conversazione ambientale, proprio per effetto del suo univoco contenuto, non consentiva di ipotizzare l'appartenenza del TO alla cosca 'ndranghetista di cui al capo 8. Analoghe considerazioni valgono con riferimento ai reati contestati al TO ai capi 34, 37 e 37.1, atteso che l'unica intercettazione utilizzabile in senso astrattamente sfavorevole all'imputato, registrata il 10/11/2010, alle ore 20.14, così come vagliata nelle pagine 768-775 della sentenza di primo grado, richiamate sul punto dalla decisione impugnata, risultava priva di univocità probatoria. In tale captazione, in particolare, ES MA, RA IN OM e RA TO discutevano in termini generici di un luogo dove nascondersi, senza fare alcun riferimento alle ragioni per le quali si dovevano nascondere e all'attività delittuosa presupposta, che conseguentemente non veniva identificata nei sottostanti giudizi. Sul punto, non si possono non condividere le conclusioni alle quali giunge il Giudice di appello, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 40 del provvedimento impugnato, laddove si affermava «la totale incapacità della (solita, unica) intercettazione ambientale a fare ritenere la responsabilità dell'imputato». Ricostruito in questi termini il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale, questo Collegio osserva che il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro nei confronti dell'imputato RA TO si limita a proporre, peraltro genericamente, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è soffermati nel paragrafo 1.2, cui si deve rinviare (cfr. Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, cit.). Queste ragioni processuali impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro avverso la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di assise appello di Catanzaro nei confronti dell'imputato RA TO, relativamente ai reati di cui ai capi 8, 34, 37 e 37.1. 2.2. Il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro avverso la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di assise di appello di Catanzaro nei confronti dell'imputato MA SC, relativamente al reato di cui al capo 13, è infondato.
2.2.1. Secondo la parte ricorrente, il compendio probatorio acquisito, al contrario di quanto affermato dalla Corte territoriale, dimostrava if coinvolgimento dello SC nell'omicidio di RE NI, eseguito a PA il 13/03/2000, nel quale, secondo l'ipotesi accusatoria, risultavano coinvolti 54 NO PA, MA MA, US Lo NO, NN TO, EN La OS, DO La OS, US La OS, AO LA e i defunti AN MA, PI PA e LL La OS. A sostegno delle sue deduzioni processuali, la parte ricorrente richiamava un passaggio delle dichiarazioni rese dal collaborante NO PA nell'interrogatorio del 15/06/2007, espressamente citato a pagina 7 del ricorso in esame, in cui il propalante riferiva di un colloquio intrattenuto con lo SC, affermando: «Sì... SC mi disse a me che aveva il biglietto di andata e non quello di ritorno [...]>>. Tuttavia, richiamo alle dichiarazioni del collaborante NO PA veniva effettuato dalla parte ricorrente, per la prima volta, con l'atto di impugnazione in esame, senza considerare che la censura che vi si riconnette si fonda su una questione di fatto, mai dedotta in precedenza, che postula un accertamento dell'attendibilità di tali propalazioni, che è precluso al giudice di legittimità. Ne consegue che, a fronte dell'assoluzione dello SC pronunciata dal giudice di primo grado, l'allegazione del passaggio dell'interrogatorio del PA addotto come rilevante, postulando un accertamento di merito, avrebbe dovuto essere effettuata nei motivi di appello, ma di tale necessario adempimento non vi è menzione nel ricorso, né risulta altrimenti dal fascicolo processuale (cfr. Sez. 6, n. 24/04/2012, Lubiana, Rv. 253798; Sez. 6, n. 21877 del 24/05/2011, C., Rv. 250263). Attraverso tale doglianza, dunque, si propone un'operazione di ermeneutica processuale non consentita al giudice di legittimità, atteso che la regola per cui è possibile dedurre i vizi della sentenza di appello riguardanti le fonti di prova acquisite nei giudizi di merito deve essere raccordata alla norma che limita la cognizione della Corte di cassazione, oltre i confini del devolutum, alle sole questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento sul fatto. Ne consegue che non possono essere proposte per la prima volta, nel processo di legittimità, questioni inerenti il giudizio di attendibilità espresso nei confronti di un imputato di reato connesso, la cui valutazione richieda accertamenti di merito che, come tali, devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio di appello, salva la possibilità di sindacare i relativi provvedimenti, mediante un successivo ricorso per cassazione, nei limiti stabiliti dall'art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 12175 del 21/01/2005, Tarricone, Rv. 231484; Sez. 6, n. 37767 del 21/09/2010, Rallo, Rv. 248589). L'esame della censura giurisdizionale introdotta con il ricorso in riesame, pertanto, deve ritenersi precluso in questa sede, in ragione del fatto che il vizio motivazionale dedotto dalla parte ricorrente si fonda sull'assunto che la Corte territoriale ha formulato un giudizio incongruo sulle dichiarazioni rese dal 55 collaboratore di giustizia NO PA. Tuttavia, la verifica giurisdizionale sulla fondatezza di tale assunto presuppone una valutazione del segmento dichiarativo considerato, alla luce del compendio probatorio acquisito in relazione all'omicidio di RE NI, che poteva e doveva essere sollecitata al Giudice di appello e che, non essendo ciò avvenuto, non può essere richiesta direttamente in questa sede. In questa cornice, prive di rilievo appaiono le deduzioni della parte ricorrente, secondo cui era stata la stessa Corte territoriale ad affermare che la decisione di uccidere RE NI traeva origine nella situazione di contrasto insorta tra la cosca capeggiata dallo SC e il gruppo criminale guidato dalla vittima, atteso che, come detto, l'assunto su cui tali censure si fondano, essendo stato introdotto per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, postula un approfondito accertamento sul merito delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NO PA che deve ritenersi precluso a questo Collegio. Queste considerazioni rendono ulteriormente privo di rilievo il richiamo alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la causale del delitto può costituire un elemento di riscontro individualizzante a una chiamata in correità intrinsecamente attendibile, atteso che tale funzione di corroborazione presuppone un accertamento di merito della fonte di prova che deve essere riscontrata in questo caso rappresentata dalle dichiarazioni rese dal collaborante NO PA nell'interrogatorio del 15/06/2007 che non può - essere compiuto in questa sede processuale (cfr. Sez. 2, n. 10967 del 17/12/2004, dep. 21/03/2005, Romito, Rv. 231028; Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, Alleruzzo). Né potrebbe essere diversamente, atteso che la causale del delitto, proprio perché non costituisce una fonte di prova autosufficiente, può costituire un elemento di fatto suscettibile di individualizzazione esclusivamente rispetto a una chiamata in correità intrinsecamente attendibile e processualmente valutabile con i poteri di verifica del giudice di merito. A queste dirimenti considerazioni occorre aggiungere che, tenuto conto dei parametri ermeneutici che si sono richiamati, nella sentenza impugnata non si rileva alcun vizio motivazionale, in ragione del fatto che la Corte territoriale, reputando sprovviste di univocità probatoria le dichiarazioni rese dal collaborante NO PA sulla base di valutazioni esenti da discrasie argomentative non riteneva che il movente dell'omicidio dell'NI potesse corroborare tali propalazioni, dovendosi ribadire che l'esistenza di una causale specifica può fungere da riscontro esterno esclusivamente rispetto a dichiarazioni dotate di credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca;
connotazioni, queste ultime, non 56 ravvisate dal Giudice di appello nelle generiche dichiarazioni del PA (cfr. Sez. 1, n. 5036 del 03/04/1997, Pesce, Rv. 207790; Sez. 2, n. 43311 del 17/07/2013, Barbaro, Rv. 256966). Sul punto, non si possono non condividere conclusivamente le considerazioni espresse dalla Corte territoriale, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 41 della sentenza impugnata, nel quale si affermava: «L'appartenenza alla cosca e il conseguente interesse all'eliminazione dello SC non è, tuttavia, sufficiente a ritenere la partecipazione concreta al fatto omicidiario, ove non vi siano ulteriori elementi che specifichino ulteriormente il contributo causale realizzato dall'imputato».
2.2.2. Non potevano, per altro verso, essere utilizzate nella direzione processuale invocata dalla parte ricorrente le tracce ematiche estrapolate da un paio di stivali sequestrati presso l'abitazione dello SC, nell'immediatezza della vicenda criminosa che si sta considerando, il cui DNA era stato ritenuto parzialmente compatibile con quello della vittima, presentando solo quattro dei tredici segmenti di compatibilità indispensabili per esprimere un giudizio minimo di probabilità. Questi reperti, infatti, non consentivano l'identificazione certa dello SC e non permettevano di avvalorare l'ipotesi accusatoria, alla luce delle considerazioni espresse nel paragrafo precedente. Né tali tracce ematiche, in assenza di elementi di certezza sul soggetto che aveva indossati gli stivali al momento dell'NI, consentivano di corroborare le dell'omicidio propalazioni del collaborante NO PA che, tra l'altro, non aveva fornito alcuna indicazione sul contributo concorsuale dello SC, con la conseguenza che, ai presenti fini, il profilo genotipico repertato presso l'abitazione del ricorrente assumeva un rilievo probatorio neutro. In questa cornice, la Corte territoriale valutava correttamente le tracce ematiche estrapolate dalle calzature sequestrate presso l'abitazione dello SC, escludendo che i reperti genotipici, per loro parzialità, potessero costituire un elemento di prova contro lo SC, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.; peraltro, nei casi in cui l'indagine genetica non dia risultati assolutamente certi, ai suoi esiti può essere attribuita valenza indiziaria» (cfr. Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, Mariller, Rv. 255257; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 43406 dell'01/06/2016, Syuziu, Rv. 268161). 57 2.2.3. Non è, infine, possibile rivalutare il compendio probatorio alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che non consentono di rivisitare il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale, tenendo conto delle insuperabili incertezze sull'articolazione del piano criminoso finalizzato all'eliminazione dell'NI e sul contributo prestato dallo SC, rispetto alle quali le captazioni richiamate nel ricorso in esame risultano prive di rilievo processuale. Sotto questo profilo, il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro avverso la sentenza di assoluzione emessa nei confronti dell'imputato MA SC, relativamente all'imputazione ascrittagli al capo 13, si limita a proporre, peraltro in termini generici, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è soffermati nel paragrafo 1.2, cui occorre ulteriormente inviare (cfr. Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, cit.).
2.2.4. Queste considerazioni processuali impongono di rigettare il ricorso in esame.
2.3. Il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro avverso la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di assise di appello di Catanzaro nei confronti dell'imputato GI PA, relativamente al reato di cui al capo 19, è infondato.
2.3.1. Secondo la parte ricorrente, il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari in relazione all'omicidio di PI PA, al contrario di quanto affermato nelle pagine 45-49 della sentenza impugnata, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole all'imputato, dimostrando che, nei giorni antecedenti all'assassinio, l'imputato aveva svolto il ruolo di "staffetta", controllando gli spostamenti della vittima. Queste conclusioni, secondo la parte ricorrente, erano avvalorate dalla stessa Corte territoriale che riteneva tale ricostruzione degli accadimenti criminosi incontroversa, affermando che il PA, nella prima fase del progetto delittuoso in esame, era stato incaricato di controllare i movimenti della vittima, allo scopo di consentire ai sicari di ucciderlo. Deve, in proposito, rilevarsi che, al contrario di quanto dedotto dalla parte ricorrente, la sentenza impugnata teneva adeguatamente conto del fatto che l'imputato GI PA era a conoscenza del progetto di attentato in danno di PI PA, partecipando alla fase iniziale, ancora embrionale, ma non a quella finale, nella quale si concretizzava l'agguato in danno dello stesso PA, in cui veniva sostituito da LA SI. 58 9 5 La conferma della natura embrionale dell'apporto del PA e della sua irrilevanza causale si ricava dalle dichiarazioni rese il 04/06/2003 da RY CE la nipote della vittima - che, nel passaggio richiamato a pagina 46 del provvedimento impugnato, riferiva di avere notato l'imputato, nei giorni antecedenti all'agguato, passare molte volte dallo stabilimento balneare della sua famiglia «a bordo di autovetture diverse, anche costose, in contrasto con la loro mediocre condizione familiare [...]». Questa ricostruzione dei fatti, del resto, appare riscontrata dalle dichiarazioni rese dal collaborante NO PA negli interrogatori del 15/06/2007 e del 02/10/2007, in cui precisava che l'imputato aveva svolto il ruolo di "staffetta" solo nella prima fase del piano criminoso finalizzato all'eliminazione di PI PA, limitandosi a pedinare la vittima per qualche giorno e venendo sostituito in tale incarico da LA SI. Secondo quanto affermato dallo stesso collaboratore di giustizia, l'imputato, dopo avere svolto il ruolo di "staffetta" per una settimana, veniva sostituito dal SI, in conseguenza del fatto che il pedinamento della vittima non aveva prodotto risultati utili. Ed era proprio grazie all'opera di pedinamento e di segnalazione svolta da LA SI, rispetto alla quale l'imputato risultava estraneo, che i sicari riuscivano a uccidere PI PA davanti alla struttura alberghiera dove alloggiava. In altri termini, il resoconto dichiarativo fornito dal collaborante PA che apprendeva di tali vicende criminose da NC IS che, a sua volta, li aveva appresi da LA SI consente di affermare che il pedinamento portato avanti dall'imputato non aveva prodotto risultati, con la conseguenza che l'incarico di "staffetta" assegnatogli veniva attribuito al SI, che invece lo portava a termine. Tale incontroversa ricostruzione dei fatti induceva la Corte territoriale, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 48, ad affermare: «Il racconto di LA SI, partecipe al delitto, così come riportate(o) de relato da NO PA, risaltano come la staffetta di GI PA sia stata completamente disfunzionale all'omicidio». correttamenteOccorre, dunque, ribadire che le evidenze processuali, richiamate dal Giudice di appello, non consentono di ritenere il contributo del PA causalmente efficiente ai fini della realizzazione del progetto omicida in esame, conformemente a quanto stabilito da questa Corte, secondo cui: Per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia 59 aumentato la possibilità della realizzazione della fattispecie penalmente rilevante» (cfr. Sez. 6, n. 7621 del 30/10/2014, Pappalardo, Rv. 262492; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 24895 del 22/05/2007, Di Chiara, Rv. 236853). La concatenazione degli eventi criminosi, pertanto, rende evidente che il PA non forniva alcun contributo rilevante ai fini dell'uccisione di PI PA, non partecipando alla fase decisiva dell'agguato, che si concretizzava grazie all'apporto di LA SI. Ne consegue che l'azione dell'imputato, per le sue connotazioni, morali e materiali, non era idonea a costituire un incentivo causalmente efficiente nei confronti dei correi a portare a compimento il piano criminoso finalizzato all'assassinio del PA (cfr. Sez. 6, n. 36125 del 13/05/2014, Minardo, Rv. 260235; Sez. 6, n. 36818 del 22/05/2012, Amato, Rv. 253347). Si trattava, dunque, di prendere in considerazione l'ipotesi prospettata dalla parte ricorrente e contrapporla a quella correttamente vagliata da entrambi i Giudici di merito, in presenza di elementi probatori univocamente orientati in senso favorevole al PA, non controversi né contestati, che imponevano di escludere non solo la verosimiglianza, ma addirittura la plausibilità di ogni ricostruzione alternativa dell'uccisione di PI PA. In ogni caso, un tale percorso valutativo, oltre che illogico e processualmente incongruo, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (cfr. Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066). Non si possono, pertanto, non condividere le conclusioni alle quali giungeva la Corte di assise di appello di Catanzaro, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 47, laddove, a proposito dell'inidoneità della condotta del PA a costituire un incentivo causalmente efficiente nei confronti degli autori dell'agguato in esame, affermava: «Non è dunque sufficiente dimostrare che GI PA svolse il ruolo di staffetta, ma è necessario dimostrare che il suo ruolo di staffetta è servito ai killers a individuare e colpire la vittima il 27 maggio». E ancora: «Ebbene, nel caso di specie, invece, si ha sostanzialmente la prova dell'inutilità e dell'inefficacia dell'attività realizzata da GI PA e, anzi, dell'assenza di alcun contributo il 27 maggio». 6 060 2.3.2. Non è possibile, per altro verso, rivalutare tali incontroversi elementi probatori alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, richiamate a pagina 11 del ricorso in esame, atteso che tali captazioni non consentono di rivisitare il percorso motivazionale esplicitato nelle pagine 45-49 della sentenza impugnata, che appare ineccepibile, tenendo conto del contesto associativo, dell'articolazione del piano criminoso in esame e del contributo, embrionale e causalmente inefficiente, prestato dal PA. Né sussistono, al contrario di quanto affermato dalla parte ricorrente, incertezze probatorie sul coinvolgimento concorsuale dell'imputato GI PA, tenuto conto del compendio probatorio acquisito, sulla cui valutazione non sono riscontrabili discrasie argomentative di sorta nel provvedimento impugnato, alla stregua di quanto si è detto nel paragrafo 2.3.1. Ne discende conclusivamente che, sotto questo profilo, il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro avverso la sentenza di assoluzione emessa nei confronti dell'imputato GI PA, relativamente al reato di cui al capo 19, si limita a proporre, peraltro in termini generici e svincolati dalle emergenze probatorie, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è soffermati nel paragrafo 1.2, cui occorre ulteriormente rinviare (cfr. Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, cit.).
2.3.3. Queste considerazioni processuali impongono di rigettare il ricorso in esame.
2.4. Il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro avverso la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di assise di appello di Catanzaro nei confronti degli imputati LO NA e AN NA, relativamente al reato di cui al capo 21 per entrambi gli imputati e al reato di cui al capo 6 per il solo imputato AN NA, è infondato.
2.4.1. Secondo la parte ricorrente, le dichiarazioni rese dai collaboranti NN UN ed DY LE CZ, così come richiamate nelle pagine 14 e 15 del ricorso in esame, apparivano univocamente orientate in senso sfavorevole agli imputati LO NA e AN NA, risultando tali propalazioni riscontrate dalle intercettazioni citate nelle pagine 15-17 dello stesso ricorso, dando vita a un compendio probatorio omogeneo, irragionevolmente svalutato dalla sentenza impugnata, com'era evidente dai passaggi motivazionali esplicitati nelle pagine 49-52 del medesimo provvedimento decisorio. 61 Queste incongruità motivazionali discendevano dal fatto che la Corte di assise di appello di Catanzaro non aveva valutato correttamente la portata delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NN UN, omettendo al contempo di correlarle a quelle rese dalla collaborante DY LE CZ che affermava di essere a conoscenza del fatto che gli imputati LO NA e AN NA erano stati coinvolti nell'organizzazione dell'omicidio di AN MA. In questa cornice, innanzitutto, occorre soffermarsi sulle dichiarazioni rese dal collaborante NN UN, rilevando che la Corte territoriale, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 49 e 50 del provvedimento impugnato, si soffermava analiticamente sulle sue propalazioni, evidenziando, in termini esenti da discrasie argomentative, che gli unici soggetti che avevano partecipato assieme a lui alla fase preparatoria dell'agguato in cui veniva assassinato AN MA erano LU UN, AN ES, IL RT e un altro individuo che il propalante non conosceva. Ne consegue che, nella fase esecutiva di questo delitto, su cui il collaboratore di giustizia rendeva le sue dichiarazioni, riportate mediante ampi richiami testuali nella sentenza di primo grado, che dedicava alla trattazione di questa vicenda criminosa i passaggi motivazionali compresi tra le pagine 563 e 707, non risultavano coinvolti né LO NA né AN NA, ai quali, difatti, il UN non si riferisce mai esplicitamente in relazione alla vicenda criminosa in esame, non consentendo, sulla base dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 1.1, di ritenere le sue propalazioni rilevanti nei confronti degli odierni imputati (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.). Considerazioni analoghe valgono per le dichiarazioni rese dalla collaborante DY LE CZ, la quale, al contrario di quanto affermato dalla parte ricorrente, non faceva alcun riferimento al possibile coinvolgimento degli imputati LO NA e AN NA, com'è desumibile dal passaggio motivazionale della decisione impugnata, esplicitato a pagina 50, nel quale, sulla base di una valutazione congrua delle dichiarazioni riportate nella sentenza di primo grado, si affermava: «Si deve soggiungere che anche le dichiarazioni della CZ nulla dicono circa la partecipazione dei tre odierni imputati all'omicidio di MA AN». Ricostruita in questi termini la portata probatoria delle dichiarazioni rese dai collaboranti NN UN e DY LE CZ, il giudizio di assoluzione espresso nei confronti degli imputati LO NA e AN NA, in relazione al reato di cui al capo 21, risulta ineccepibile, non lasciando residuare alcuno spazio per ipotizzare il loro coinvolgimento nell'episodio criminoso in esame. 62 Con specifico riferimento all'ipotesi di reato di cui al capo 6 deve rilevarsi ulteriormente che, già nel giudizio di appello, si evidenziava come nessun elemento specifico di valutazione veniva introdotto dalla parte ricorrente che si limitava a richiamare la valenza degli accertamenti giurisdizionali relativi al capo 21, sui quali, come detto, il giudizio espresso dalla Corte territoriale risulta ineccepibile. Né tantomeno, con l'atto di impugnazione in esame, venivano introdotti elementi di giudizio rilevanti ai fini della riforma della decisione impugnata, il cui ribaltamento, in senso sfavorevole all'imputato AN NA, veniva fondato esclusivamente sulla rivalutazione del compendio probatorio acquisito in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo 21, ritenuta espressione del momento topico del coinvolgimento associativo dell'imputato nella consorteria 'ndranghetista di cui al capo 6. 2.4.2. Quanto alle censure relative all'interpretazioni delle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, questo Collegio osserva che, nelle pagine 15-17 del ricorso in esame, ci si limitava a richiamare genericamente le intercettazioni utili a dimostrarne la rilevanza probatoria rispetto all'assunto processuale della parte ricorrente secondo cui gli imputati LO NA e AN NA avevano svolto attività di supporto logistico alla pianificazione dell'omicidio di AN MA riproponendo una censura su cui la Corte territoriale si soffermava in termini congrui nel paragrafo 1.9.1 della sentenza impugnata, a sua volta coincidenti con i passaggi motivazionali dedicati al delitto in questione esplicitati dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro nelle pagine 563- 707 della sua decisione. Occorre, pertanto, ribadire che, sotto questo profilo, il ricorso in esame si limita a riproporre, peraltro in termini generici, la rilettura delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, prospettando un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è diffusamente soffermati nel paragrafo 1.2, cui occorre ulteriormente rinviare (cfr. Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, cit.).
2.4.3. Residua, infine, la doglianza, con cui, nell'atto di impugnazione in esame, si censurava il rigetto della richiesta di audizione dei collaboratori di giustizia MA NO, IO IO, RN GE e Adolfo GE, le cui dichiarazioni relative agli episodi delittuosi in esame erano state acquisite dopo l'emissione della sentenza di primo grado, adottata dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro il 29/07/2013. A queste propalazioni, invero, la parte ricorrente si riferiva in termini generici a pagina 19 dell'atto di impugnazione in esame, senza fornire indicazioni 63 utili all'individuazione dei segmenti probatori rilevanti, con la conseguenza che, limitatamente a tale profilo valutativo, riguardante l'audizione dei collaboratori di giustizia sopra richiamati, la censura deve ritenersi inammissibile per la sua genericità e la violazione del principio di autosufficienza, conformemente alla giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto (cfr. Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994).
2.4.4. Queste ragioni processuali impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro avverso la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di territoriale nei confronti degli imputati LO NA e AN NA per il reato di cui al capo 21 e, per il solo AN NA, per il reato di cui al capo 6. 2.5. Il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, avverso il proscioglimento per precedente giudicato emesso dalla Corte di assise di appello di Catanzaro nei confronti degli imputati SE NE, DO CE ed TO AN dal reato di cui al capo 3, è infondato. Secondo la parte ricorrente, il proscioglimento degli imputati SE NE, DO CE ed TO AN dal reato associativo ascrittogli al capo 3 discendeva da un travisamento della documentazione processuale allegata dalla difesa degli imputati, riguardante la sentenza emessa nel procedimento penale denominato "Tamburo", recante il numero 3278/00 R.G., concernente vicende associative differenti da quelle oggetto di verifica giurisdizionale. Questo provvedimento decisorio, infatti, faceva riferimento a una consorteria criminale diversa da quella contestata agli odierni imputati al capo 3, in ragione del fatto che i due sodalizi 'ndranghetisti dovevano ritenersi eterogenei, per caratteristiche, sfera di operatività e radicamento territoriale, non consentendo la sovrapposizione processuale posta a fondamento dell'intervenuto proscioglimento. Deve, in proposito, rilevarsi che risulta destituito di fondamento l'assunto processuale posto a fondamento del ricorso in esame secondo cui la Corte di assise di appello di Catanzaro aveva trascurato di considerare la dinamicità e il trasformismo dei sodalizi 'ndranghetisti cosentini operanti nell'area tirrenica - tanto è vero che tali connotazioni operative delle consorterie in esame venivano correttamente vagliate con riferimento a ciascuna delle ipotesi associative contestate ai capi 3, 5, 6, 7 e 8. Sulle connotazioni operative di tali organizzazioni criminali, in particolare, ci si soffermava analiticamente nei passaggi motivazionali esplicitati nei paragrafi 2.3.1, 2.5.1 e 2.8.1 della sentenza 64 impugnata, specificamente dedicati alle posizioni associative del NE, del CE e del AN, attraverso una ricostruzione ineccepibile dei provvedimenti giurisdizionali emessi dalle autorità giudiziarie calabresi con riferimento ai quali si assumeva l'esistenza di un'ipotesi di ne bis in idem. Ne discende che a tali peculiari connotazioni consortili, al contrario di quanto affermato dalla parte ricorrente, il Giudice di appello faceva correttamente riferimento nei passaggi motivazionali della sentenza impugnata, come detto, esplicitati nei paragrafi 2.3.1, 2.5.1 e 2.8.1, che soffermandosi sugli esiti del - procedimento penale denominato "Tamburo", all'esito del quale il NE, il CE e il AN venivano assolti postulavano la conoscenza delle dinamiche operative dei predetti sodalizi 'ndranghetisti. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, pertanto, risulta rispettoso delle emergenze processuali e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, consolidata sul punto, secondo cui: «In tema di applicazione del principio del "ne bis in idem" e di divieti di un secondo giudizio, nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, ma è necessario accertare che il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio» (cfr. Sez. 1, n. 2260 dell'08/11/2013, dep. 2014, Imperio, Rv. 258750; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 28116 del 26/03/2015, CE, Rv. 262928). Occorre, pertanto, ribadire che, ai fini della duplicazione processuale, rilevante ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., per medesimo fatto deve intendersi quello che risulta dai suoi elementi costitutivi, rappresentati da condotta, evento e nesso di causalità. Ne consegue che, nel caso di procedimenti riguardanti il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., al fine di escludere l'identità del fatto, non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità della partecipazione associativa, né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine all'ampiezza dell'oggetto del programma criminoso o al numero degli affiliati, occorrendo accertare, con un giudizio di fatto precluso al giudice di legittimità, se l'affiliato sia passato a una diversa consorteria ovvero si sia verificata una successione nelle attività criminali tra consessi diversi, sia pure con lo stesso nome e operanti nello stesso territorio 65 (cfr. Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Ricciarelli, Rv. 268226; Sez. 2, n. 8697 del 18/01/2005, Romito, Rv. 230791). Questi elementi di giudizio imponevano la riforma della sentenza di primo grado, con la quale gli imputati SE NE, DO CE ed TO AN erano stati condannati per il reato di cui al capo 3, che veniva emessa dalla Corte di assise di appello di Catanzaro nel rispetto dei parametri ermeneutici che si sono enunciati in tema di applicazione del principio del ne bis in idem alle ipotesi di procedimenti penali riguardanti il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen.
2.5.1. LL cornice ermeneutica descritta nel paragrafo precedente, prendendo le mosse dal proscioglimento per precedente giudicato pronunciato nei confronti dell'imputato SE NE, relativamente all'imputazione ascrittagli al capo 3, deve rilevarsi che, sul punto, la motivazione esplicitata nel paragrafo 2.3.1 della sentenza impugnata appare ineccepibile, soffermandosi correttamente sulle connotazioni operative dei due sodalizi 'ndranghetisti presupposti e sul ruolo svolto nei rispettivi ambiti associativi dallo stesso NE. La Corte territoriale, in particolare, evidenziava che nei due procedimenti penali si contestava al NE il medesimo ruolo operativo, rappresentato dalla posizione apicale di responsabile della cosca di San Lucido rispetto alla cui esistenza non si erano verificati fenomeni di disgregazione associativa rilevanti ai presenti fini processuali ricoperta nello stesso ambito temporale, costituito dall'epoca collocata tra il 1999 e il 2002. L'identità dei due ambiti associativi, a ben vedere, risulta attestata dal fatto che il ruolo apicale rivestito dal NE si affermava in conseguenza dell'omicidio di CE CA, avvenuto il 26/08/1999, rendendo incontestabile l'unicità del contesto 'ndranghetista nel quale l'imputato svolgeva tale attività consortile, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 2260 dell'08/11/2013, dep. 2014, Imperio, cit.; Sez. 6, n. 28116 del 26/03/2015, CE, cit.). Ricostruita in questi termini la partecipazione associativa del NE alla cosca di San Lucido, non si possono non condividere le conclusioni alle quali giungeva la Corte territoriale, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 62, nel quale si affermava: «L'esatta sovrapponibilità dell'indicazione, in entrambi i procedimenti, della sua partecipazione da referente capo zona, in San Lucido, da dopo l'uccisione di CA CE, risalta l'esatta identità delle due contestazioni». Ne discende che il riferimento alla medesima fattispecie associativa per la quale il NE era stato assolto all'esito del procedimento penale denominato "Tamburo" non consentiva, per effetto del giudicato formatosi sulla sua posizione 66 e della conseguente rilevanza di un'ipotesi di ne bis in idem, di procedere nei confronti dell'imputato in questa sede processuale.
2.5.2. Passando a considerare il proscioglimento per precedente giudicato pronunciato nei confronti dell'imputato DO CE, relativamente al reato di cui al capo 3, deve rilevarsi che, su tale profilo processuale, la motivazione esplicitata nel paragrafo 2.5.1 del provvedimento decisorio in esame appare ineccepibile, soffermandosi la Corte di assise di appello di Catanzaro in termini congrui sulle connotazioni, oggettive e soggettive, delle consorterie 'ndranghetiste in relazione alle quali, nel giudizio di appello, si deduceva l'esistenza di un'ipotesi di ne bis in idem. La Corte territoriale, invero, osservava che nei due procedimenti penali presupposti la partecipazione associativa del CE si connotava per l'identità temporale, territoriale e del ruolo svolto all'interno dei due ambiti consortili dall'imputato. In particolare, sul piano temporale, l'identità cronologica della partecipazione associativa dell'imputato ai due sodalizi 'ndranghetisti risultava avvalorata dal fatto che l'adesione a tali consorterie si verificava nell'arco temporale compreso tra il 1999 e il 2002; l'identità territoriale della partecipazione associativa del CE, invece, risultava attestata dal fatto che, in entrambi i casi, le organizzazioni in esame operavano nell'area cosentina costituita dal territorio provinciale;
l'identità di ruolo, infine, risultava attestata dal fatto che il CE, nei due gruppi criminali, ricopriva un ruolo di egemonia consortile. -Queste connotazioni associative rispetto alle quali non si erano verificati eventi di disgregazione consortile rilevanti alla stregua dei parametri ermeneutici affermati da questa Corte, sui quali ci si è soffermati nel paragrafo 2.5 (cfr. Sez. 1, n. 2260 dell'08/11/2013, dep. 2014, Imperio, cit.; Sez. 6, n. 28116 del 26/03/2015, CE, cit.) - rendevano incontestabile l'identità del ruolo apicale svolto dal CE nell'ambito delle due consorterie 'ndranghetiste nell'arco temporale compreso tra il 1999 e il dicembre del 2002. In questa cornice, appaiono condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte territoriale, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 68 e 69 della sentenza impugnata, in cui, richiamandosi l'assoluzione dell'imputato nel procedimento denominato "Tamburo", si affermava: «Con riguardo a tale cosca il CE è stato assolto e l'irrevocabilità della sentenza non consente di riaprire la questione nell'odierno procedimento nei suoi confronti, anche ove vi fossero fonti di prova sopravvenuti(e)».
2.5.3. Occorre, infine, esaminare la posizione dell'imputato TO AN, relativamente al proscioglimento per precedente giudicato pronunciato nei suoi 67 confronti in riferimento all'imputazione ascrittagli al capo 3, evidenziando che, anche in questo caso, il percorso motivazionale esplicitato nel paragrafo 2.8.1 del provvedimento decisorio in esame risulta conforme alle connotazioni associative, soggettive e oggettive, delle due consorterie 'ndranghetiste presupposte. Si consideri, in proposito, che la Corte di assise di appello di Catanzaro evidenziava che nei due procedimenti penali si contestava al AN lo stesso ruolo associativo, lo stesso contesto territoriale e il medesimo ambito temporale, compreso tra il 1999 e il 2002. Ne discende che le connotazioni consortili dei sodalizi esaminati nei due ambiti processuali rendevano incontestabile l'identità del ruolo svolto dal AN nei due sodalizi 'ndranghetisti, nel triennio compreso tra il 1999 e il 2002. Né risulta, rispetto a tali connotazioni, l'emersione di eventi di disgregazione associativa idonei a ipotizzare la successione di due differenti consorterie criminali, tenuto conto dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2.5, cui si deve ulteriormente rinviare (cfr. Sez. 1, n. 2260 dell'08/11/2013, dep. 2014, Imperio, cit.; Sez. 6, n. 28116 del 26/03/2015, CE, cit.). Peraltro, la sentenza emessa nel procedimento penale denominato "Tamburo" escludeva l'esistenza di una confederazione tra consorterie 'ndranghetiste, affermando la presenza di un unico sodalizio operante nell'area provinciale cosentina, che aveva stretto alleanze stabili con le cosche attive nella stessa area geografica, con particolare riferimento ai centri di Cassano, Castrovillari, Cetraro e Amanta. Ricostruita in questi termini la partecipazione associativa del AN alle consorterie 'ndranghetiste contestate nel presente procedimento penale e in quello denominato "Tamburo", appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte di assise di appello di Catanzaro, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 82 del provvedimento in esame, nel quale si affermava: «La sentenza emessa nel procedimento c.d. "Tamburo" esclude l'esistenza di una confederazione tra cosche, avendo ritenuto, invece, l'esistenza di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, operante in Cosenza e provincia e che aveva stretto alleanze con altre cosche operanti nella medesima provincia, da Cassano a Castrovillari, da Cetraro e Amanta». In questa condivisibile cornice, il Collegio non può che ribadire che l'irrevocabilità della sentenza di assoluzione emessa nel procedimento penale denominato "Tamburo" nei confronti del AN impedisce di rivalutare la sua posizione processuale relativamente al reato di cui al capo 3. 2.5.4. Queste ragioni processuali impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di 68 appello di Catanzaro, avverso la sentenza di proscioglimento, per precedente giudicato, emessa dal Giudice di appello nei confronti degli imputati SE NE, DO CE ed TO AN relativamente al reato di cui al capo 3. 2.6. Il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, avverso la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte territoriale nei confronti dell'imputata SO AR, relativamente al reato di cui al capo 5, infondato. Secondo la parte ricorrente, il compendio probatorio relativo alle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, al contrario di quanto affermato nel provvedimento impugnato, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla AR, dimostrando la sua affiliazione alla consorteria 'ndranghetista oggetto di contestazione, desumibile dal tenore dei colloqui intercettati tra la stessa imputata e il marito, MA SC, nel periodo in cui quest'ultimo risultava detenuto presso la Casa circondariale di Napoli Secondigliano. Deve, in proposito, rilevarsi che tale doglianza si fonda sull'interpretazione del contenuto delle intercettazioni ambientali analiticamente richiamate nelle pagine 30-45 dell'atto di impugnazione, che, secondo quanto affermato dal Giudice di appello, non consentiva di ritenere la AR un'affiliata della consorteria 'ndranghetista di cui al capo 5, in ragione del fatto che le captazioni utilizzate in questo ambito risultavano prive di rilievo probatorio. Questa censura giurisdizionale costituisce una riproposizione del motivo di appello su cui la Corte territoriale si soffermava nel paragrafo 2.11.1 del provvedimento in esame, nel quale giungeva a conclusioni ineccepibili in ordine all'assenza di prove del coinvolgimento associativo della AR nel sodalizio 'ndranghetista in questione, all'interno del quale, secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputata svolgeva un ruolo di raccordo tra il marito e i sodali che si trovavano in libertà, ai quali faceva pervenire le direttive criminali del coniuge. L'assunto della parte ricorrente, invero, risulta contraddetto dalle evidenze probatorie, correttamente richiamate nelle pagine 88 e 89 della sentenza impugnata, dalle quali non emergeva il coinvolgimento della AR nelle dinamiche associative del sodalizio capeggiato dal marito, in considerazione del fatto che i due coniugi, durante i colloqui in carcere oggetto di intercettazione, si limitavano a scambiarsi informazioni su vicende criminose rispetto alle quali l'affiliazione dell'odierna imputata non emergeva né direttamente né indirettamente. A tutto questo occorre aggiungere che, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, nonostante l'elevato numero di collaboratori di giustizia 69 esaminati nel giudizio di primo grado, ai quali ci si è riferiti nel paragrafo 1.1, -nessuno di tali propalanti che pure si soffermavano diffusamente sul ruolo associativo egemonico dello SC nell'ambiente della criminalità organizzata cosentina di matrice 'ndranghetista - faceva riferimento alla partecipazione della AR al sodalizio criminale contestato al capo 5, la cui dimostrazione si fonda esclusivamente sulle captazioni ambientali sopra richiamate, sulla cui interpretazione il percorso argomentativo esplicitato nella sentenza di appello risulta esente da discrasie. Ricostruito in questi termini il compendio probatorio acquisito nei confronti della AR, non si possono non condividere le conclusioni alle quali giungeva la Corte di assise di appello di Catanzaro in ordine all'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare il ruolo associativo contestato all'imputata al capo 5, laddove, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 88, affermava: «I fatti elencati dallo stesso tribunale a dimostrazione dell'assunto, invero, sono tutti già accaduti o accaduti durante la detenzione dello SC, per i quali i due si limitano a scambiarsi commenti e/o informazioni». E ancora: Non si ha il benché minimo elemento che conduca nel senso di ritenere che SO AR abbia avuto una sorta di ruolo di collegamento tra il marito e la cosca, giacché non esiste un fatto, una condotta, sia pur minima, che rilevi in tal senso». Ne discende conclusivamente che il ricorso in esame si limita a proporre, in termini generici e svincolati dal percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è diffusamente soffermati nel paragrafo 1.2, cui occorre ulteriormente rinviare (cfr. Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, cit.). Queste ragioni processuali impongono di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro, avverso la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di assise di appello di Catanzaro nei confronti dell'imputata SO AR dall'ipotesi associativa ascrittale al capo 5. 3. Occorre, quindi, passare a considerare i ricorsi proposti dagli imputati MA TT, LI LD, NN UN, SE NE, OM AR, NT D'NG, DO La OS, US La OS, EN La OS, LO NA, ER AR, DR AG, BR TT, MA SC, GI PA, RE PA e MA SE, che verranno esaminati separatamente. 70 3.1. Occorre, innanzitutto, esaminare gli atti di impugnazione presentati nell'interesse degli imputati MA TT, RE PA e MA SE, i quali ricorrevano per cassazione proponendo un ricorso congiunto, sottoscritto dall'avvocato US RU. Gli imputati MA TT e RE PA, inoltre, proponevano due ulteriori e distinti ricorsi, sottoscritti dagli avvocati US RU e GI Acciardi.
3.1.1. Prendendo le mosse dal ricorso congiunto sottoscritto dall'avvocato RU, deve rilevarsi che tale atto di impugnazione si articolava attraverso tre doglianze.
3.1.1.1. La prima di tali doglianze riguarda il solo imputato MA TT, per il quale si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziandosi che la riforma della sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro il 29/07/2013 da parte della Corte di assise di appello di Catanzaro mediante la quale il ricorrente, dopo essere stato assolto nel giudizio di primo grado, veniva condannato nel giudizio di appello alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione non dava conto in termini congrui del percorso seguito per giungere alla riforma integrale della decisione assolutoria impugnata, anche tenuto conto del fatto che, per lo stesso reato contestato al capo 6, il ricorrente era stato giudicato nei procedimenti penali n. 1278/06 R.G. e n. 676/2010 R.G., con conseguente violazione del divieto di ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen. Deve, innanzitutto, rilevarsi che con tale doglianza si eccepiva la violazione del divieto del ne bis in idem in relazione ai procedimenti penali n. 1278/06 R.G. e n. 676/2010 R.G., che erano stati attivati nei confronti dell'TT dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Nel prospettare tale doglianza, a pagina 3 dell'atto di impugnazione in esame, la difesa dell'TT richiamava correttamente le omologhe censure giurisdizionali, ritualmente proposte nei sottostanti giudizi di merito. A tale doglianza, invero, la Corte territoriale non forniva adeguate risposte, nonostante la ritualità delle censure prospettate dalla difesa dell'TT e la loro evidente decisività, la cui valutazione appare preliminare rispetto alle ulteriori doglianze proposte con il ricorso in esame. Tale omissione valutativa, del resto, è incontrovertibile, risultando dal testo della stessa sentenza impugnata, atteso che nei paragrafi 1.4 e 1.4.1, specificamente dedicati all'appello proposto nei confronti dell'imputato MA TT, non si fa menzione, neppure per relationem, della violazione del ne bis in idem, pur ritualmente dedotta dalla difesa dell'odierno ricorrente. 71 In questa cornice, presupposta la ritualità della doglianza prospettata nell'interesse dell'TT e la correlata omissione valutativa da parte della Corte di assise di appello di Catanzaro, deve rilevarsi che la violazione del divieto del ne bis in idem, così come prefigurato dall'art. 649 cod. proc. pen., non può essere esaminata da questo Collegio, postulando un accertamento di fatto relativo all'identità dei reati giudicati nei diversi procedimenti presupposti, da intendersi come coincidenza di tutte le componenti delle fattispecie contestate, che implica un apprezzamento di merito, rispetto al quale non è consentito alcun intervento al giudice di legittimità. Sul punto, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui la verifica sulla violazione del divieto del ne bis in idem deve ritenersi preclusa alla Corte di cassazione, atteso che è escluso in sede di legittimità l'accertamento del fatto necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti penali iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e non potendo, per converso, la parte dedurre elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito (cfr. Sez. 4, n. 35831 del 27/06/2013, Maini, Rv. 256883; Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, Aloisio, Rv. 236259). Né potrebbe essere diversamente, atteso che, nel caso in esame, non è possibile esprimere un giudizio allo stato degli atti sull'eccepita violazione del ne bis in idem, senza il compimento di alcun accertamento di fatto, riguardante i sottostanti giudizi, in ragione del fatto che, ai fini della valutazione della ricorrenza di un'ipotesi di duplicazione processuale, rilevante ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., è necessario vagliare la dedotta identità sulla base degli elementi costitutivi delle fattispecie poste a confronto, verificando se l'TT, nell'arco temporale che si sta considerando, era passato da una consorteria 'ndranghetista all'altra ovvero se si era verificata una successione nelle attività consortili contestate al capo 6. Queste considerazioni impongono di ritenere fondata la doglianza proposta nell'interesse dell'imputato MA TT dall'avvocato RU, relativamente alla violazione del divieto del ne bis in idem, in riferimento al reato di cui al capo 6, che dovrà essere valutata dal Giudice del rinvio conformemente ai principi che si sono enunciati.
3.1.1.1.1. Occorre, quindi, passare a considerare le ulteriori doglianze, prospettate nell'ambito del primo motivo del ricorso proposto dall'avvocato RU, riguardanti il giudizio di responsabilità espresso nei confronti dell'TT per il reato di cui al capo 6, che devono ritenersi fondate nei termini di cui appresso. Secondo la difesa dell'TT, il compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari non consentiva di formulare un giudizio di colpevolezza 72 dei suoi confronti, non potendo essere interpretate in senso sfavorevole all'imputato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi, in ragione del fatto che tali propalazioni non risultavano tra loro omogenee, non consentendo di affermare l'affiliazione del ricorrente alla consorteria 'ndranghetista di cui al capo 6. Deve, in proposito, osservarsi che, nel caso in esame, le modalità con cui la Corte di assise di appello di Catanzaro riformava in senso peggiorativo la sentenza di primo grado, condannando l'TT alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione per il reato di cui al capo 6, non tengono conto dei parametri ermeneutici che si sono richiamati nel paragrafo 1.3, rilevanti sia sotto il profilo della motivazione rafforzata della decisione riformata sia sotto il profilo della mancata audizione dei collaboratori di giustizia;
profili, questi, che appaiono strettamente connessi tra loro, per le ragioni che si sono esplicitate nello stesso paragrafo 1.3, cui si rinvia ulteriormente. Costituisce, invero, un dato processuale incontroverso quello secondo cui la Corte di assise di appello di Catanzaro riformava integralmente il giudizio assolutorio formulato nei confronti dell'TT dal G.U.P. del Tribunale di Catanzaro per il reato di cui al capo 6, rivalutando il compendio probatorio acquisito, costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia DY LE CZ, NO PA, SS PA e RA AL, senza procedere alla loro escussione, che pure si imponeva, stante la difformità di valutazione rispetto a quella effettuata nel giudizio di primo grado, celebrato con le forme del rito abbreviato. Si consideri, in proposito, che, sull'affiliazione dell'TT alla consorteria criminale in esame, secondo la Corte territoriale, si registrava la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia DY LE CZ, NO PA, SS PA e RA AL. In particolare, le dichiarazioni della collaborante DY LE CZ venivano esaminate nelle pagine 36-38 della sentenza impugnata;
le dichiarazioni del collaborante NO PA venivano esaminate nelle pagine 36 e 37, mediante il richiamo degli interrogatori resi nelle date del 15/06/2007, dell'01/10/2007, del 03/12/2012 e del 02/10/2007; le dichiarazioni del collaborante SS PA venivano esaminate a pagina 37, mediante il richiamo dell'interrogatorio reso il 20/02/2008; le dichiarazioni del collaborante RA AL venivano esaminate a pagina 37, mediante il richiamo dell'interrogatorio reso il 24/01/2013. Ne discende che, nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale dovrà procedere all'esame dibattimentale dei collaboratori di giustizia DY LE CZ, NO PA, SS PA e RA AL, tenendo conto dei 73 principi che si sono enunciati nel paragrafo 1.3, che appaiono violati con riferimento alla posizione dell'imputato MA TT, in conseguenza del fatto che, nel processo di appello, si disponeva la riforma integrale della sentenza di assoluzione in senso sfavorevole al ricorrente, senza dare conto delle ragioni che imponevano il ribaltamento della sottostante decisione e senza disporre la doverosa audizione dei collaboranti escussi nel corso delle indagini preliminari (cfr., sui due profili, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit.; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, cit.). Il Giudice del rinvio, pertanto, dovrà esaminare, nel rispetto dei principi che si sono enunciati nel paragrafo 1.3, che occorre ribadire ulteriormente, i collaboratori di giustizia DY LE CZ, NO PA, SS PA e RA AL, ritenuti decisivi ai fini della riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado (cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit.). Deve, infine, evidenziarsi che tale audizione dovrà essere eseguita dalla Corte territoriale nel rispetto dei principi applicabili alle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità e in reità, per i quali, in termini generali, è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 1.1, cui si deve rinviare (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). Queste ragioni processuali impongono di ritenere fondato, anche sotto tale ulteriore profilo, il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato MA TT, sottoscritto dall'avvocato RU.
3.1.1.2. Occorre, quindi, passare a considerare la seconda delle censure difensive introdotte con il ricorso sottoscritto dall'avvocato RU, riguardante la posizione dell'imputato RE PA, in relazione alla quale si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziandosi che la riforma della sentenza di primo grado, disposta con il provvedimento impugnato, non dava conto del percorso processuale seguito per giungere al ribaltamento della decisione assolutoria censurata, anche alla luce del fatto che, per lo stesso reato contestato al capo 6, il ricorrente era stato giudicato nell'ambito del procedimento penale n. 646/09 R.G. Deve, in proposito, rilevarsi, richiamando sul punto le considerazioni processuali espresse nel paragrafo 3.1.1.1, cui si deve rinviare, che con tale censura si deduceva la violazione del divieto del ne bis in idem in relazione al procedimento penale n. 649/06 R.G., che era stato attivato nei confronti del PA dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Nel sollevare tale doglianza, a pagina 10 del ricorso in esame, la difesa del ricorrente 74 richiamava correttamente le omologhe censure, ritualmente proposte nel giudizio di primo grado. A tale doglianza, invero, la Corte di assise di appello di Catanzaro non forniva adeguate risposte, nonostante la ritualità delle censure giurisdizionali sollevate dalla difesa del PA e la loro evidente decisività, la cui valutazione appare preliminare rispetto alle ulteriori questioni prospettate nel ricorso in esame, relative alla congruità del giudizio di responsabilità espresso nei confronti del ricorrente. Tale omissione valutativa, peraltro, è incontrovertibile, risultando dal testo della stessa decisione impugnata, atteso che nei paragrafi 1.3, 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3, specificamente dedicati all'appello proposto nei confronti dell'imputato RE PA, non si fa menzione, neppure per relationem, della violazione del ne bis in idem, pur ritualmente dedotta dalla difesa dell'odierno ricorrente. In questa cornice, nel ribadire quanto si è già affermato a proposito dell'TT, occorre osservare che la ritualità e la fondatezza di tale censura giurisdizionale - peraltro sollevata dalla difesa del PA sin dal giudizio di primo grado impongono alla Corte di assise di appello di Catanzaro, nel giudizio di rinvio, di esercitare quei poteri di accertamento di fatto indispensabili per verificare l'identità dei reati giudicati nei procedimenti penali presupposti, vagliando l'effettiva sussistenza di un'ipotesi di ne bis in idem, nei termini che si sono esplicitati nel paragrafo 3.1.1.1, cui si deve ulteriormente rinviare (cfr. Sez. 4, n. 35831 del 27/06/2013, Maini, cit.; Sez. 5, n. 9180 del 29/01/2007, Aloisio, cit.). Queste considerazioni impongono di ritenere fondata la doglianza proposta nell'interesse dell'imputato RE PA dall'avvocato RU, relativamente alla violazione del divieto del ne bis in idem, in relazione al reato di cui al capo 6, che dovrà essere valutata dal Giudice del rinvio conformemente ai principi che si sono enunciati.
3.1.1.2.1. Occorre, quindi, passare a considerare le ulteriori doglianze difensive, prospettate nell'ambito del secondo motivo del ricorso proposto dall'avvocato RU, riguardanti il giudizio di responsabilità espresso nei confronti dell'imputato RE PA per il reato di cui al capo 6, che devono ritenersi fondate nei termini di cui appresso. Secondo la difesa del PA, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NO PA e Adolfo GE, esaminati nel corso delle indagini preliminari, non potevano essere interpretate in senso sfavorevole al ricorrente, atteso che tali propalazioni non risultavano coincidenti e non consentivano di individuare, in termini di certezza, quale ruolo associativo rivestisse l'imputato nel sodalizio 'ndranghetista di cui al capo 6. A tali propalazioni occorre aggiungere quelle rese 75 dal collaboratore di giustizia DO US, alle quali il ricorso in esame non fa riferimento, ma che il Giudice di appello correlava alle dichiarazioni rese dai collaboranti PA e GE, fondando su questo compendio probatorio il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'odierno ricorrente. Deve, in proposito, rilevarsi che, nel caso di specie, le modalità con cui la Corte di assise di appello di Catanzaro riformava in pejus la sentenza di primo grado, condannando l'imputato RE PA alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione per il reato ci cui al capo 6, non tengono conto dei parametri ermeneutici che si sono esplicitati nel paragrafo 3.1, sui quali ci si è già soffermati nel paragrafo 3.1.1.1.1 nel valutare la posizione dell'TT, ai quali si deve rinviare. Anche in questo caso, invero, costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la Corte territoriale riformava integralmente il giudizio assolutorio formulato nei confronti del PA per il reato di cui al capo 6, rivalutando il compendio probatorio fondato sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NO PA, Adolfo GE e DO US, senza procedere alla loro escussione, che pure si imponeva, stante la difformità di valutazione rispetto a quella effettuata nel giudizio di primo, celebrato con le forme del rito abbreviato davanti al G.U.P. del Tribunale di Catanzaro. Si consideri, in proposito, che, sull'affiliazione dell'TT alla consorteria criminale in esame, secondo il Giudice di appello, si registrava la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NO PA, Adolfo GE e DO US. In particolare, le dichiarazioni rese dal collaborante NO PA venivano esaminate nelle pagine 33 e 34 del provvedimento in esame, mediante il richiamo dell'interrogatorio reso il 13/11/2007; le dichiarazioni rese dal collaborante Adolfo GE venivano esaminate nelle pagine 34 e 35, mediante il richiamo dell'interrogatorio reso il 13/01/2015; infine, le dichiarazioni rese dal collaborante DO US venivano esaminate a pagina 35. Ne discende che, nel giudizio di rinvio, la Corte di assise di appello di Catanzaro dovrà procedere all'esame dibattimentale dei collaboratori di giustizia NO PA, Adolfo GE e DO US, tenendo conto dei principi che si sono enunciati nel paragrafo 1.3, che appaiono violati con riferimento alla posizione dell'imputato RE PA, in conseguenza del fatto che, nel processo di appello, si disponeva la riforma integrale della sentenza di primo grado senza dare conto delle ragioni che imponevano il ribaltamento del verdetto favorevole all'imputato e senza disporre la doverosa audizione dei collaboranti escussi nel corso delle indagini preliminari (cfr., sui due profili, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit.; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, cit.). 76 Il Giudice del rinvio, pertanto, dovrà esaminare, nel rispetto dei principi che si sono enunciati nel paragrafo 1.3, che occorre ribadire ulteriormente, i collaboratori di giustizia NO PA, Adolfo GE e DO US, ritenuti decisivi ai fini della riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado (cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit.). Deve, infine, evidenziarsi che tale audizione dovrà essere eseguita dal Giudice del rinvio nel rispetto dei principi applicabili alle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità e in reità, per i quali, in termini generali, è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 1.1, cui si deve ulteriormente rinviare (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). Queste ragioni processuali impongono di ritenere fondato il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato RE PA, sottoscritto dall'avvocato RU.
3.1.1.3. Occorre, infine, passare a considerare il terzo motivo del ricorso proposto dall'avvocato RU, riguardante il giudizio di responsabilità espresso nei confronti dell'imputato MA SE per i reati di cui ai capi 3 e 5, che deve ritenersi fondato nei termini di cui appresso. Secondo la difesa del SE, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia DO US e NO PA, che erano stati esaminati nel corso delle indagini preliminari, non potevano essere interpretate in senso sfavorevole al ricorrente, atteso che tali propalazioni, per la loro inattendibilità, non consentivano di affermare il coinvolgimento dell'imputato nelle consorterie associativo 'ndranghetiste di cui ai capi 3 e 5. Deve, in proposito, rilevarsi che, nel caso di specie, le modalità con cui il Giudice di appello riformava in senso peggiorativo la sentenza di primo grado, condannando il SE alla pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione per i reati di cui ai capi 3 e 5, non tengono conto dei parametri ermeneutici che si sono esplicitati nel paragrafo 1.3, sui quali ci si è già soffermati nei paragrafi 3.1.1.1.1 e 3.1.1.2.1 nel valutare le posizioni dell'TT e del PA, ai quali si deve rinviare. Anche in questo caso, infatti, costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la Corte territoriale riformava integralmente il giudizio assolutorio formulato nei confronti del SE per i reati di cui ai capi 3 e 5, rivalutando il compendio probatorio, rappresentato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia DO US e NO PA, senza procedere alla loro escussione, stante la difformità di valutazione rispetto a quella effettuata nel giudizio di primo grado, celebrato con le forme del rito abbreviato. 77 Più precisamente, le dichiarazioni rese dal collaborante NO PA venivano esaminate nelle pagine 30-32 della sentenza impugnata;
mentre, le dichiarazioni rese dal collaborante DO US venivano esaminate nelle pagine 30 e 31 del medesimo provvedimento decisorio, mediante il richiamo dell'interrogatorio reso il 18/04/2012. Ne discende che, nel giudizio di rinvio, la Corte di assise di appello di Catanzaro dovrà procedere all'esame dibattimentale dei collaboratori di giustizia DO US e NO PA, tenendo conto dei principi che si sono enunciati nel paragrafo 1.3, che appaiono violati con riferimento alla posizione dell'imputato MA SE, in conseguenza del fatto che, nel processo di appello, si disponeva la riforma integrale della sentenza di assoluzione in senso sfavorevole al ricorrente, senza dare conto delle ragioni che imponevano il ribaltamento della sottostante decisione e senza disporre l'audizione dei collaboranti escussi nel corso delle indagini preliminari, mai esaminati nel contraddittorio tra le parti nel sottostante giudizio (cfr., sui due profili, Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit.; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, cit.). Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà esaminare, nel rispetto dei principi che si sono enunciati nel paragrafo 1.3, che occorre ribadire ulteriormente, i collaboratori di giustizia DO US e NO PA, ritenuti decisivi ai fini della riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado (cfr. Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492). Deve, infine, evidenziarsi che tale escussione dovrà essere svolta dal Giudice del rinvio nel rispetto dei principi applicabili alle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità e in reità, per i quali, in termini generali, è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 1.1, cui si deve ulteriormente rinviare (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). Queste ragioni processuali impongono di ritenere fondato il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato MA SE, sottoscritto dall'avvocato RU.
3.1.2. Come si è detto, il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato MA TT dal solo avvocato RU veniva integrato da un ulteriore atto di impugnazione, sottoscritto dallo stesso difensore e dall'avvocato GI Acciardi, con il quale si deducevano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza in esame, prospettando doglianze sovrapponibili a quelle esaminate nei paragrafi 3.1.1.1 e 3.1.1.1.1, cui si deve rinviare. Ne discende che, ai presenti fini processuali, ci si deve limitare a rinviare ai passaggi motivazionali del presente provvedimento decisorio, nei quali le 78 censure difensive in esame, riguardanti la violazione del divieto del ne bis in idem e il giudizio di responsabilità dell'TT, venivano ritenute fondate da questo Collegio.
3.1.3. Considerazioni analoghe valgono per il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato RE PA dal solo avvocato RU, che veniva integrato da un ulteriore atto di impugnazione, sottoscritto dallo stesso difensore e dall'avvocato GI Acciardi, con cui si deducevano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza in esame, prospettando doglianze sostanzialmente sovrapponibili a quelle esaminate nei paragrafi 3.1.1.2 e 3.1.1.2.1, cui si deve ulteriormente rinviare. Ne discende che, ai presenti fini processuali, ci si deve limitare a rinviare ai passaggi motivazionali del presente provvedimento decisorio, nei quali le censure difensive in esame, riguardanti la violazione del divieto del ne bis in idem e il giudizio di responsabilità del PA, venivano ritenute fondate da questo Collegio. Le ragioni dell'accoglimento del ricorso del PA, come sopra esposte, devono ritenersi assorbenti in relazione alla residua censura, pur fondata, relativa al fatto che, nel provvedimento impugnato, non si era dato conto della memoria difensiva depositata nell'interesse del PA nel giudizio di appello, che non era stata nemmeno esaminata dalla Corte territoriale.
3.2. Occorre, quindi, passare a considerare il ricorso proposto dagli imputati GI PA, LI LD, ER AR e BR TT, i quali, a mezzo dell'avvocato US RU, ricorrevano per cassazione proponendo un unico atto di impugnazione, in relazione al quale devono essere esaminate separatamente le tre doglianze difensive oggetto di prospettazione.
3.2.1. Deve, innanzitutto, esaminarsi il primo motivo del ricorso presentato dall'avvocato RU, proposto nell'interesse dell'imputato GI PA, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3 e 187 cod. proc. pen. Secondo la difesa del ricorrente, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AD RU e NO PA, che erano stati esaminati nel corso delle indagini preliminari, non potevano essere interpretate in senso sfavorevole all'imputato GI PA, atteso che tali propalazioni, per la loro inattendibilità, non consentivano di affermare il coinvolgimento associativo del ricorrente nelle consorterie 'ndranghetiste di cui ai capi 3 e 5. Né potevano essere utilizzate nella direzione processuale seguita dalla Corte di assise di appello di Catanzaro le captazioni richiamate nelle pagine 97 e 98 della sentenza impugnata, sulla base delle quali era possibile affermare 79 l'esistenza di rapporti esclusivamente amichevoli e lavorativi tra GI PA e AN MA. Non occorre, innanzitutto, soffermarsi sui parametri ermeneutici applicabili alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia esaminati nel corso delle indagini preliminari, per i quali è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 1.1, cui si deve preliminarmente rinviare (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). In questa cornice, deve evidenziarsi che il giudizio di responsabilità espresso nei confronti dell'imputato GI PA non si basava sulle sole dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NO PA e AD RU, fondandosi il compendio probatorio valutato dalla Corte territoriale, oltre che sulle accuse formulate dai due collaboranti, sulle captazioni registrate nel corso delle indagini preliminari e sulle acquisizioni relative all'omicidio di PI PA, su cui ci si è soffermati nei paragrafi 2.3.1 e 2.3.2. Tali ultime acquisizioni, invero, seppure inidonee a formulare un giudizio di responsabilità del PA per l'ipotesi di reato di cui al capo 19, dimostravano il suo coinvolgimento nelle dinamiche associative della consorteria 'ndranghetista di cui al capo 5, reso evidente dalla sua partecipazione alla prima fase del progetto finalizzato all'eliminazione di PI PA, nei termini sui quali ci si è già soffermati nel paragrafo 2.3.1, cui si deve rinviare. Nel merito delle censure formulate con la doglianza difensiva in esame se ne deve escludere la fondatezza, rilevando che il giudizio della Corte di assise di appello di Catanzaro si incentrava sulla corretta valutazione delle propalazioni dei collaboratori di giustizia NO PA e AD RU, che avevano riferito sul coinvolgimento associativo dell'odierno ricorrente nei sodalizi 'ndranghetisti di cui ai capi 3 e 5. Si consideri, in proposito, che, sull'affiliazione del PA alle consorterie criminali in esame, si registrava la convergenza delle propalazioni rese dai collaboratori di giustizia NO PA e AD RU. In particolare, le dichiarazioni del collaborante NO PA venivano esaminate a pagina 97 della sentenza impugnata, mediante il richiamo dell'interrogatorio reso il 02/10/2007; mentre, le dichiarazioni del collaborante AD RU venivano esaminate a pagina 97 del medesimo provvedimento decisorio, mediante il richiamo dell'interrogatorio reso il 18/01/2007, nell'ambito del procedimento penale denominato "Ghost". Questi resoconti dichiarativi venivano ritenuti pienamente attendibili sulla base dei parametri ermeneutici cui sopra ci si è riferiti, che il Giudice di appello richiamava nelle pagine 95-97 della decisione impugnata, evidenziando che tali 80 propalazioni risultavano tra loro sovrapponibili, componendo un tessuto probatorio omogeneo, nel quale le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia esaminati risultavano intrinsecamente attendibili ed estrinsecamente riscontrate, consentendo di ritenere il PA affiliato alle consorterie 'ndranghetiste di cui ai capi 3 e 5. Questi convergenti elementi probatori venivano ulteriormente correlati dal Giudice di appello alle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, alle quali ci si riferiva nelle pagine 97 e 98 del provvedimento impugnato, che consentivano di ritenere dimostrato il coinvolgimento del PA nelle vicende associative relative ai sodalizi di cui ai capi 3 e 5. In questo ambito, si attribuiva peculiare rilievo probatorio all'intercettazione captata il 24/03/2003, richiamata a pagina 97 della decisione in esame, dalla quale si desumeva che il ricorrente era pienamente consapevole delle dinamiche associative della consorteria 'ndranghetista nella quale militava, condividendo «con MA AN la soddisfazione per l'omicidio di RE NI». Non è possibile, in ogni caso, reinterpretare le captazioni acquisite nei confronti del PA, nella direzione invocata dalla sua difesa, atteso che, attraverso tale censura, ci si limita a proporre, in termini generici e contrastanti con le emergenze probatorie, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è diffusamente soffermati nel paragrafo 1.2, cui si deve ulteriormente rinviare (cfr. Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, cit.). Sulla base di questo compendio probatorio, il Giudice di appello riteneva correttamente che l'imputato GI PA fosse coinvolto nelle dinamiche associative dei sodalizi criminali di cui ai capi 3 e 5, venendo messo a conoscenza delle questioni associative di maggiore rilievo attestata dal suo - coinvolgimento nella fase iniziale del progetto finalizzato all'uccisione di PI PA e dalla conoscenza delle dinamiche relative all'omicidio di RE NI e fornendo il suo supporto logistico all'attività consortile dei due sodalizi 'ndranghetisti. Sul punto, non si possono non condividere le conclusioni alle quali giungeva la Corte territoriale che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 97 della sentenza impugnata, a proposito degli elementi sintomatici riguardanti la partecipazione associativa del PA alle consorterie criminali in esame, osservava: «Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e il riscontro individualizzato del ruolo di staffetta sono già sufficienti a far ritenere la responsabilità dell'imputato per il delitto associativo». Quanto all'ulteriore questione, riguardante la partecipazione associativa, in tempi diversi, dell'odierno ricorrente ai due sodalizi 'ndranghetisti contestati ai 81 capi 3 e 5, deve rilevarsi che, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata risulta ineccepibile, evidenziandosi, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 97 e 98, che i rapporti dell'imputato con AN MA ricadevano nell'ambito consortile proprio del reato associativo di cui al capo 3, mentre il ruolo di "staffetta" svolto dal PA nella fase preparatoria dell'omicidio di PI PA ricadeva nell'ambito consortile proprio del reato associativo di cui al capo 5. Queste considerazioni inducevano la Corte territoriale a formulare un giudizio congruo sull'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, dei collaboranti NO PA e AD RU, i cui resoconti dichiarativi venivano ritenuti lineari, coerenti e riscontrati dagli elementi probatori che si sono richiamati, con un percorso argomentativo ineccepibile e rispettoso dei parametri ermeneutici elaborati da questa Corte (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondato il primo motivo del ricorso presentato, nell'interesse dell'imputato GI PA, dall'avvocato RU.
3.2.2. Occorre, quindi, passare a considerare il secondo motivo del ricorso in esame, proposto congiuntamente in relazione alle posizioni degli imputati LI LD, ER AR e BR TT, con il quale si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Con questo motivo di ricorso la sentenza impugnata veniva censurata sia sotto il profilo della sussistenza di un'ipotesi di ne bis in idem, relativa alla fattispecie associativa contestata al capo 7, sia sotto il profilo del giudizio di responsabilità espresso nei confronti degli odierni ricorrenti in riferimento ai delitti contestati ai capi 6 e 7. Di queste doglianze difensive ci si deve occupare separatamente.
3.2.2.1. Quanto alla prima delle due doglianze, relativa alla sussistenza di un'ipotesi di ne bis in idem tra i fatti di reato contestati al capo 7 e quelli giudicati nel procedimento penale n. 527/06 R.G., convenzionalmente denominato "Nepetia" e attivato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, deve rilevarsi che tale censura giurisdizionale costituisce una mera riproposizione delle deduzioni difensive sollevate con gli atti di appello proposti dagli odierni ricorrenti, a cui la Corte di assise di appello di Catanzaro forniva esaustive risposte nei paragrafi 2.1.2, 2.1.2.3 e 2.1.3 della sentenza impugnata, sul punto sovrapponibili alle conclusioni alle quali era giunto il G.U.P. del Tribunale di Catanzaro, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 227 della sua decisione. 82 Si consideri, in proposito, che la Corte territoriale rilevava correttamente che i reati associativi contestati nei due procedimenti presupposti si caratterizzavano per la loro autonomia, attestata dal fatto che il sodalizio 'ndranghetista contestato al capo 7, al contrario di quello giudicato nel procedimento penale denominato "Nepetia", risultava ruotare attorno a un nucleo associativo composto da RA IS e dagli imputati LI LD, ER AR e BR TT. Differenti, inoltre, risultavano gli ambiti territoriali solo in parte coincidenti e cronologici delle due consorterie 'ndranghetiste, i quali ultimi sono attestati dal fatto che il sodalizio di cui al capo 7 era operativo sin dal 2002, mentre quello giudicato nel procedimento penale denominato "Nepetia" era operativo a partire dal 2003. La differenza tra i due sodalizi criminali cosentini, per altro verso, è avvalorata dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dai collaboratori di giustizia NT Di IE e SS PA - negli interrogatori resi dal primo dei due collaboranti il 27/06/2003 e dal secondo il 19/02/2008 - alle cui propalazioni si faceva riferimento in termini esenti da discrasie processuali nelle pagine 56 e 57 del provvedimento impugnato. Sul punto, non si possono non condividere le conclusioni alle quali giungeva la Corte territoriale che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 57 della sentenza impugnata, affermava che il compendio probatorio richiamato era sufficiente a risaltare la diversità tra le cosche oggi in esame e quella riguardante il procedimento Nepetia, dimostrando come la compagine associativa oggetto dell'eccezione, contestata al capo 7) vesta una sua autonomia assoluta, risultando composta quasi esclusivamente dagli odierni imputati (LD, TT e AR)». Ricostruito in questi termini il percorso argomentativo seguito dal Giudice di appello, la decisione impugnata risulta pienamente rispettosa del dettato dell'art. 649 cod. proc. pen. e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo la quale, per escludere l'identità tra fattispecie associative giudicate in differenti procedimenti penali, occorre accertare sulla base di una verifica giurisdizionale preclusa al giudice di legittimità se l'imputato sia transitato da una consorteria all'altra ovvero si siano verificati fenomeni successori tra i sodalizi presupposti, nei termini su cui ci si è soffermati nel paragrafo 2.5, cui si deve rinviare (cfr. Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Ricciarelli, cit.; Sez. 2, n. 8697 del 18/01/2005, Romito, cit.).
3.2.2.2. Occorre, quindi, passare a considerare le doglianze difensive relative al giudizio di responsabilità espresso nei confronti dagli imputati LI LD, ER AR e BR TT, prospettato dall'avvocato 83 RU nell'ambito del secondo motivo del suo ricorso, che devono ritenersi infondate. Secondo la difesa dei ricorrenti, le dichiarazioni dei collaboranti NT Di IE, SS PA e NN UN non potevano essere interpretate in senso sfavorevole agli imputati, in ragione del fatto che tali propalazioni non risultavano tra loro omogenee, non consentendo di affermare, in termini di certezza processuale, il coinvolgimento associativo del LD, del TT e del AR nel sodalizio 'ndranghetista di cui al capo 7 e, del solo LD, in quello di cui al capo 6. Anche in questo caso, non occorre soffermarsi preliminarmente sui parametri ermeneutici applicabili alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NT Di IE, SS PA e NN UN, che venivano esaminati nel corso delle indagini preliminari, per i quali, in termini generali, è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte in tema di chiamate in correità e in reità, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 1.1., cui si deve ulteriormente rinviare (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). In questa cornice, deve rilevarsi che il giudizio della Corte territoriale si incentrava su una valutazione ineccepibile delle propalazioni dei collaboranti che avevano riferito sul coinvolgimento associativo del LD, del TT e del AR nelle consorterie 'ndranghetiste di cui al capo 7 e del solo LD nel sodalizio di cui al capo 6, di cui venivano esaminate le dichiarazioni attraverso pertinenti riferimenti testuali. Si consideri, in proposito, che, sull'affiliazione degli imputati LI LD, ER AR e BR TT ai sodalizi 'ndranghetisti di cui ai capi 6 e 7, si registrava la convergenza delle propalazioni dei collaboratori di giustizia NT Di IE, SS PA e NN UN. In particolare, le dichiarazioni rese dal collaborante NT IE venivano esaminate nelle pagine 56 e 57 del provvedimento in esame, mediante il richiamo dell'interrogatorio reso il 27/06/2003; le dichiarazioni rese dal collaborante SS PA venivano esaminate a pagina 57, mediante il richiamo dell'interrogatorio reso il 19/02/2008; infine, le dichiarazioni rese dal collaborante NN UN venivano esaminate a pagina 55, mediante il richiamo dell'interrogatorio reso il 04/04/2012, così come riportato nelle pagine 436-439 della sentenza di primo grado. I resoconti dichiarativi forniti dai tre collaboranti venivano ritenuti pienamente attendibili, sulla base dei parametri ermeneutici esplicitati nel paragrafo 1.1, che la Corte territoriale richiamava correttamente nelle pagine 54-57 della sentenza in esame, evidenziando che tali propalazioni risultavano tra 84 loro coincidenti, componendo un quadro probatorio omogeneo, nel quale le predette dichiarazioni accusatorie risultavano intrinsecamente attendibili ed estrinsecamente riscontrate, consentendo di ritenere il LD, il AR e il TT affiliati alle consorterie 'ndranghetiste di cui ai capi 6 e 7, con la doverosa precisazione che l'affiliazione al primo dei due sodalizi risulta contestata al solo LD. Questi convergenti elementi probatori venivano correlati dal Giudice di appello alle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, alle quali ci si riferiva nelle pagine 55 e 56 della sentenza impugnata, che consentivano di ritenere ulteriormente dimostrato il coinvolgimento del LD, del AR e del TT nelle vicende associative in esame. Esemplari, da questo punto di vista, si ritenevano le conversazioni ambientali intercettate il 04/05/2002 alle ore 18.07, il 06/05/2002 alle ore 18.06 e il 06/05/2002 alle ore 18.08, che venivano registrate tra il LD e il TT all'interno delle loro autovetture. Né è possibile reinterpretare le captazioni acquisite nei confronti del LD e del TT, nella direzione invocata nel ricorso in esame, in ragione del fatto che, attraverso tale richiesta, ci si limita a proporre, in termini generici e contrastanti con le emergenze probatorie, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è diffusamente soffermati nel paragrafo 1.2, cui occorre, ancora una volta, rinviare (cfr. Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, cit.). Quanto all'ulteriore questione, rilevante per il solo LD, riguardante la sua partecipazione, in tempi diversi, ai due sodalizi 'ndranghetisti contestati ai capi 6 e 7, deve rilevarsi che, sul punto, la motivazione della sentenza impugnata risulta ineccepibile, evidenziandosi, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 56 della sentenza impugnata, che l'affiliazione del ricorrente a due differenti consorterie trova la sua giustificazione nel fatto che un preesistente gruppo formato da LD, TT e AR [...] (quella contestata al capo 7 in esame), operante su Fuscaldo, a un certo punto, esplosa la guerra di mafia, si aggregò ad altra consorteria, quella più ampia contestata al capo 6)». Questa ricostruzione delle vicende delittuose contestate ai capi 6 e 7, tenuto conto dell'univocità del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari, induceva la Corte di assise di appello di Catanzaro a formulare un giudizio di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle propalazioni dei collaboranti NT Di IE, SS PA e NN UN, i cui resoconti dichiarativi venivano ritenuti lineari, coerenti e riscontrati dalle fonti di prova che si sono richiamate, con un percorso argomentativo ineccepibile e rispettoso dei 85 parametri ermeneutici elaborati da questa Corte (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondato il secondo motivo del ricorso presentato dall'avvocato RU nell'interesse degli imputati LI LD, ER AR e BR TT.
3.2.2.3. Con la residua doglianza, proposta congiuntamente nei confronti degli imputati LI LD, ER AR, BR TT e GI PA, si censurava il trattamento sanzionatorio irrogato ai ricorrenti, sia sotto il profilo dell'eccessività dosimetrica, sia sotto il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche, fatta eccezione, in quest'ultimo caso, per la posizione del PA, al quale, invece, le attenuanti in questione erano state concesse, con la formulazione di un giudizio di equivalenza con l'aggravante contestagli ai sensi dell'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. Deve, innanzitutto, rilevarsi che tale doglianza difensiva costituisce una mera riproposizione delle censure sollevate con l'atto di appello proposto nell'interesse degli odierni ricorrenti, alle quali la Corte di assise di appello di Catanzaro forniva risposte congrue nei paragrafi 2.1.4.1 e 2.1.4.2 della sentenza impugnata. In questa cornice, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati LI LD, ER AR, BR TT e GI PA risulta suffragato dalla ricostruzione compiuta dal Giudice di appello, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dei reati contestati ai ricorrenti ai capi 6 e 7, escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare sotto i profili invocati dalla difesa tenuto conto della gravità delle ipotesi associative oggetto - di contestazione la pena inflitta dal giudice di primo grado. Queste conclusioni discendevano da una verifica giurisdizionale, immune da censure motivazionali, che teneva conto della gravità delle vicende associative sottoposte alla cognizione del Giudice di appello e della persistenza di tali comportamenti illeciti, collocati in un ampio arco temporale, nel valutare i quali occorreva considerare ulteriormente il ruolo ricoperto dai ricorrenti all'interno delle consorterie 'ndranghetiste di cui ai capi 6 e 7. Ne discende che, tenendo conto della condizione soggettiva degli odierni ricorrenti e dell'elevato disvalore dei fatti delittuosi contestati, nella sottostante sentenza, veniva formulato un giudizio dosimetrico conforme ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., nel valutare il quale non si può non ribadire che - al contrario di quanto dedotto dalla difesa degli imputati LI LD, ER AR, BR TT e GI PA il trattamento sanzionatorio - risulta congruo rispetto alla gravità dei delitti oggetto di contestazione. 86 Si consideri, infine, con specifico riferimento alle posizioni del LD, del AR e del TT, che le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione degli imputati. La necessità di un giudizio che coinvolga tali posizioni nel loro complesso e che impediva la concessione al - LD, al AR e al TT delle attenuanti generiche sulla scorta delle argomentazioni che si sono richiamate è sintetizzata dal principio di diritto - affermato da questa Corte, secondo cui: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (cfr. Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054). Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondato il terzo motivo del ricorso presentato dall'avvocato RU nell'interesse degli imputati LI LD, ER AR, BR TT e GI PA.
3.3. Occorre, quindi, passare a considerare il ricorso proposto dall'imputato NN UN, a mezzo dell'avvocato Emanuela Capparelli, con il quale venivano dedotte due doglianze difensive, che risultano inammissibili.
3.3.1. Si deducevano, innanzitutto, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, necessari alla configurazione dei reati contestati al UN ai capi 6, 21, e 21.1, nel valutare i quali non si era considerata la sua posizione di estraneità al sodalizio 'ndranghetista di cui al capo 6, che imponeva di ritenerlo un concorrente esterno e non un affiliato. Da tali deduzioni difensive discendeva l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, riconosciuta al UN per i delitti di cui ai capi 21 e 21.1, non consentendo le fonti di prova acquisite nei suoi confronti di affermare il collegamento funzionale tra i predetti reati fine e la consorteria 'ndranghetista di cui al capo 6. Deve, innanzitutto, rilevarsi che tale doglianza costituisce una mera riproposizione delle censure sollevate con l'atto di appello proposto dall'odierno ricorrente, alle quali la Corte territoriale forniva risposte congrue nei paragrafi 87 2.2.1 e 2.2.2 della sentenza in esame, sul punto perfettamente sovrapponibili alle conclusioni alle quali era giunto il G.U.P. del Tribunale di Catanzaro, nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 782 e 783 del provvedimento decisorio di primo grado. Secondo la Corte di assise di appello di Catanzaro, in particolare, militavano nella direzione recepita dal Giudice di primo grado, che veniva confermata, le stesse dichiarazioni confessorie del UN, che imponevano di escludere l'estemporaneità del suo contributo, ribadendo la stabilità del suo apporto, peraltro attestata dalla sua partecipazione alla fase esecutiva dell'omicidio di AN MA, confessata dallo stesso ricorrente. Queste considerazioni rendono destituite di fondamento processuale le censure difensive collegate, riguardanti l'insussistenza dei presupposti applicativi dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991 ascritta all'imputato ai capi 21 e 21.1 peraltro esclusa nei sottostanti giudizi per effetto della concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 dello stesso decreto-legge non essendo possibile - dubitare del coinvolgimento associativo del UN nella consorteria 'ndranghetista contestatagli al capo 6 e della strumentalità di tali reati fine rispetto agli obiettivi consortili perseguiti dal medesimo sodalizio. Questi elementi di giudizio impongono di escludere l'invocata riqualificazione della fattispecie contestata al UN al capo 6, ai sensi dell'art. 110 e 416-bis cod. pen., conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (cfr. Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671). Queste ragioni processuali impongono di ritenere inammissibile il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato NN UN.
3.3.2. Con l'ulteriore doglianza difensiva la sentenza impugnata veniva censurata per l'eccessività dosimetrica del trattamento sanzionatorio irrogato al UN, nel quantificare il quale non si era tenuto conto delle dichiarazioni confessorie dell'imputato e della sua condizione di collaboratore di giustizia, che legittimavano la concessione delle attenuanti generiche, con la formulazione di 88 un giudizio di prevalenza, anziché di un giudizio equivalenza, invocato dal suo difensore. Deve, in proposito, rilevarsi che il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche formulato nel caso di specie non si pone in contrasto con le emergenze processuali e con l'importanza del contributo dichiarativo del UN, su cui la Corte di assise di appello di Catanzaro si soffermava in termini ineccepibili, riaffermando la sua credibilità soggettiva e la portata probatoria della sua confessione, attestata dalla condanna riportata per i reati di cui ai capi 6, 21 e 21.1 Tale giudizio di equivalenza, peraltro, risulta convergente con quello espresso nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 782 e 783 della sentenza di primo grado, già richiamato. In questa cornice, non può non rilevarsi che, sul punto, la decisione adottata dalla Corte territoriale appare pienamente rispettosa delle risultanze processuali e conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «Gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (cosiddetta attenuante della "dissociazione attuosa"), non possono essere utilizzati una seconda volta per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche» (cfr. Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258136; si veda, in senso conforme, anche Sez. 5, n. 34574 del 13/07/2010, SO, Rv. 248176). Costituisce, invero, ius receptum il principio secondo cui il riconoscimento della "dissociazione attuosa" non può implicare necessariamente, data la diversità dei relativi presupposti, il riconoscimento, nella loro massima estensione edittale, delle attenuanti generiche, che si fondano su una valutazione complessiva della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole. Ne consegue che non è consentito utilizzare gli elementi posti a fondamento dell'attenuante dell'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991 una seconda volta, per giustificare, in modo automatico, il riconoscimento delle attenuanti generiche, perché ciò condurrebbe a un'inammissibile valorizzazione dei medesimi elementi (cfr. Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, Sapienza, Rv. 258958; Sez. 6, n. 20145 del 15/04/2010, Cantiello, Rv. 247387). Di questi principi, la Corte di assise di appello di Catanzaro ha fatto buon governo, evidenziando come la scelta del UN di aprirsi alla collaborazione con la giustizia e il suo comportamento processuale, essendo intervenuti nel contesto di un atteggiamento connotato da lealtà e coerenza, fossero elementi idonei a giustificare riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 del decreto- legge n. 152 del 1991 e la concessione delle attenuanti generiche, le quali ultime, tuttavia, venivano correttamente sottoposte a un giudizio di equivalenza, 89 tenuto conto della gravità degli episodi criminosi alla cui commissione il ricorrente aveva partecipato, sui quali aveva peraltro reso piena confessione, come osservato nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 60 e 61 della sentenza impugnata. Queste considerazioni impongono di ritenere inammissibile il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato NN UN.
3.4. Occorre considerare ulteriormente l'atto di impugnazione proposto dagli imputati SE NE e MA SC, che ricorrevano per cassazione, proponendo un ricorso congiunto, sottoscritto dall'avvocato US RU. L'imputato MA SC, inoltre, proponeva un ulteriore ricorso, sottoscritto dall'avvocato RA Scrivano.
3.4.1. Prendendo le mosse dal ricorso sottoscritto dall'avvocato RU, deve rilevarsi che, in tale ambito, si proponeva una prima doglianza difensiva per solo imputato SE NE, per il quale si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3 e 187 cod. proc. pen. Si deduceva, in particolare, che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, necessari alla configurazione dell'ipotesi di reato contestata al NE al capo 14, riguardante l'estorsione in danno di VI LL, commessa a San Lucido e nelle zone limitrofe nell'arco temporale compreso tra 16/04/2000 e il 09/09/2000. Secondo la difesa del ricorrente, il compendio probatorio sulla base del quale il NE era stato condannato non era idoneo a configurare l'ipotesi estorsiva contestata al capo 14, atteso che, nel giudizio di primo grado, la difesa dell'imputato aveva prodotto documentazione attestante l'esistenza di un credito vantato dalla famiglia del ricorrente nei confronti della vittima, riguardante la cessione di una cava e dell'annesso impianto per l'estrazione di materiali inerti, ubicati a San Lucido, in contrada Falconara Albanese. Deve, innanzitutto, rilevarsi che tale doglianza costituisce una mera riproposizione delle censure sollevate con l'atto di appello presentato nell'interesse dell'odierno ricorrente, alle quali la Corte di assise di appello di Catanzaro forniva risposte ineccepibili nel paragrafo 2.3.2, sul punto perfettamente coincidenti con le conclusioni alle quali era giunto il G.U.P. del Tribunale di Catanzaro, esplicitate nelle pagine 538 e 539 della sentenza di primo grado. Non sussistono, invero, dubbi sulla natura estorsiva delle pretese economiche vantate dal NE nei confronti del LL che, con le sue dichiarazioni, confermava l'assunto accusatorio, riferendo che l'imputato 9 90 0 esercitava nei suoi confronti reiterate pressioni psicologiche, finalizzate alla sua coartazione, richiamando esplicitamente il possibile intervento dei suoi sodali cosentini. In questa cornice, tenuto conto dell'inquadramento della posizione dichiarativa di VI LL, peraltro nemmeno contestata dalla difesa del ricorrente, il percorso valutativo compiuto dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, così come ricostruito a pagina 62 della sentenza impugnata, risulta congruo e rispettoso della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «La testimonianza della persona offesa costituisce una vera e propria fonte di prova sulla quale può essere anche esclusivamente fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, a condizione che sia intrinsecamente attendibile e che di ciò si dia adeguata motivazione» (cfr. Sez. 3, n. 251075 del 03/05/2011, C., Rv. 251075). Occorre, inoltre, tenere presente che la vicenda delittuosa si sviluppava durante un arco temporale esattamente circoscritto dalle sottostanti decisioni, che si soffermavano analiticamente sulla ricostruzione cronologica degli accadimenti criminosi in conseguenza dei quali il NE, in data 09/09/2000, - veniva arrestato nella flagranza del reato contestatogli al capo 14 anche alla 1 luce delle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che corroboravano il resoconto dichiarativo della vittima. Ne discende che le dichiarazioni accusatorie del LL, tenuto conto dei dati processuali che si sono richiamati, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, venivano valutate correttamente dai Giudici di merito, mediante pertinenti richiami della sua testimonianza. Sul punto, non si possono con condividere le conclusioni alle quali giungeva la Corte territoriale, laddove, nel passaggio esplicitato a pagina 62 del provvedimento impugnato, affermava: «Il LL [...] riferiva che la pressione estorsiva del NE si attuava mediante il richiamo di "quelli di Cosenza", ossia della cosca di Cosenza, nell'interesse della quale diceva di agire>>. A fronte di un compendio probatorio univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione processuale del NE, non sussistono oscillazioni giurisprudenziali tali da indurre a ritenere modificato il quadro ermeneutico di riferimento in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese dal reato, che possono, anche da sole e in assenza di riscontri esterni, legittimare la formulazione di un giudizio di responsabilità, previa verifica della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del resoconto acquisito, conformemente a quanto statuito da questa Corte, secondo cui: «Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste 91 da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Ricostruita in questi termini la vicenda delittuosa contestata al NE al capo 14, nel caso in esame ricorrono certamente gli estremi dell'estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno di VI LL, per configurare la quale, laddove la richiesta riguarda pretese creditorie, secondo quanto statuito da questa Corte, è necessario, come nel caso in esame, l'esercizio «di una forza intimidatoria estrema, indice del fine di procurare al creditore un profitto ingiusto, esorbitante rispetto al fine di recupero di somme di denaro sulla base di un preteso diritto, con corrispondente danno per il debitore, indotto ad accondiscendere passivamente alle avverse pretese senza avvalersi degli ordinari rimedi civilistici» (cfr. Sez. 1, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 51013 del 21/10/2016, Arcidiacono, Rv. 268512). Né possono rilevare, ai fini della riqualificazione del reato di cui al capo 14, richiesta ai sensi degli artt. 392 e 393 cod. pen., le allegazioni difensive, costituite da quattro raccomandate trasmesse da EM NE, figlio dell'odierno ricorrente, a VI LL riguardanti l'esistenza di un debito - che traeva origine dal contratto preliminare per la cessione della cava di cui si è detto, datato 10/10/1991, anch'esso allegato atteso che tali comunicazioni, - oltre a essere sul piano cronologico prive di collegamento con la vicenda criminosa in esame, essendo avvenute nove anni prima dei fatti in contestazione, non influiscono sulle modalità di coartazione psicologica, attuata con metodo mafioso, poste in essere dall'imputato in danno della vittima. Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondato il primo motivo del ricorso proposto dall'avvocato RU nell'interesse dell'imputato SE NE.
3.4.2. Occorre, quindi, esaminare il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall'avvocato RU, riguardante le imputazioni ascritte ai capi 3, 5 e 12 all'imputato MA SC, in relazione alle quali si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3 e 187, cod. proc. pen. Con tale doglianza difensiva si deduceva che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari, anche alla luce 92 del fatto che le dichiarazioni accusatorie poste a fondamento del giudizio di colpevolezza dello SC, non potevano essere utilizzate nei suoi confronti, provenendo da un procedimento penale al quale il ricorrente non aveva partecipato.
3.4.2.1. Occorre, innanzitutto, esaminare la doglianza relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti UR DA e AD RU nell'ambito del procedimento penale denominato "Ghost", conclusosi con la sentenza emessa dalla Corte di assise di Cosenza il 04/12/2008 conseguente al fatto che, non avendo lo SC partecipato a tale processo, ostava all'utilizzazione nei suoi confronti di tali prove dichiarative la previsione dell'art. 238-bis cod. proc. pen. Deve, in proposito, rilevarsi che tale doglianza costituisce una mera riproposizione delle censure sollevate con l'atto di appello proposto nell'interesse dello SC, alle quali la Corte di assise di appello di Catanzaro forniva risposte ineccepibili nel paragrafo 2.13.1 della sentenza impugnata, osservando che la scelta del rito abbreviato con cui si procedeva nei confronti dell'imputato, comportava la celebrazione di un giudizio allo stato degli atti, che presupponeva l'accettazione del compendio probatorio su cui il G.U.P. del Tribunale di Catanzaro avrebbe dovuto decidere. Né era stato richiesto dalla difesa dello SC l'esercizio di poteri di integrazione probatoria, eventualmente attivabili ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., finalizzati ad accertare l'attendibilità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia UR DA e AD RU, mediante la loro escussione (cfr. Sez. 4, n. 34702 del 20/05/2015, Giorgi, Rv, 264407; Sez. 5, n. 49568 del 18/06/2014, El Khilal, Rv. 261338). A tali dirimenti considerazioni deve aggiungersi che alle propalazioni dei collaboranti DA e RU la difesa dello SC si riferiva in termini generici nelle pagine 2-4 del suo ricorso, senza fornire indicazioni utili all'individuazione dei segmenti probatori rilevanti ai fini dedotti e al contesto processuale nel quale le dichiarazioni venivano rese, non risultando allegati né le sentenza citata in sede di impugnazione, né i verbali relativi agli interrogatori di cui si eccepiva l'inutilizzabilità. Ne consegue che, limitatamente a tale profilo valutativo, non essendo stati tali atti allegati o comunque trascritti, la censura giurisdizionale proposta nell'interesse dello SC deve ritenersi inammissibile per la sua genericità e la violazione del principio di autosufficienza, conformemente alla giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto (cfr. Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, Savasta, Rv. 263601; Sez. 4, n. 3360 del 16/12/2009, Mutti, Rv. 246499). 93 3.4.2.2. Occorre, quindi, passare a considerare l'ulteriore doglianza difensiva, prospettata promiscuamente nell'ambito del secondo motivo del ricorso dell'avvocato RU, riguardante il giudizio di responsabilità formulato nei confronti dell'imputato MA SC in ordine ai reati di cui capi 3, 5 e 12. Secondo la difesa dello SC, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia esaminati nel corso delle indagini preliminari non potevano essere interpretate in senso sfavorevole al ricorrente, in ragione del fatto che tali propalazioni non risultavano omogenee tra loro, non consentendo di enucleare, in termini di certezza processuale, gli elementi di giudizio indispensabili per formulare un giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato relativamente ai reati di cui capi 3, 5 e 12. Non occorre, innanzitutto, soffermarsi sui parametri ermeneutici applicabili alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia esaminati nel corso delle indagini preliminari, per i quali è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte in tema di chiamate in correità e in reità, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 1.1, cui si deve ulteriormente rinviare (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). In questa cornice, deve rilevarsi che il giudizio della Corte di assise di appello di Catanzaro si incentrava su una valutazione ineccepibile delle propalazioni dei collaboratori di giustizia DA, RU, Di IE, DE e PA, che riferivano sull'affiliazione dello SC alle consorterie 'ndranghetiste di cui ai capi 3 da cui derivava il suo coinvolgimento nel tentato omicidio di - RA IS contestato al capo 12 - e 5; affiliazione che andava inserita nel più ampio contesto delle dinamiche associative della criminalità organizzata cosentina. Si consideri, in proposito, che, nel corso delle indagini preliminari, venivano acquisite le propalazioni dei collaboratori di giustizia UR DA e AD RU, alle quali la Corte territoriale correlava le ulteriori dichiarazioni dei collaboranti NT Di IE, EN DE e NO PA, vagliando tale compendio probatorio, con un percorso motivazionale ineccepibile, nell'ambito dei paragrafi 2.13.1, 2.13.2 e 2.13.3 della sentenza impugnata. Come si è detto, le dichiarazioni dei collaboranti DA e RU transitavano a questo processo dal procedimento penale denominato "Ghost"; mentre, sulle dichiarazioni dei collaboranti Di IE, OD e PA, il Giudice di appello si soffermava, mediante pertinenti richiami testuali, nelle pagine 95 e 96 della sentenza impugnata, richiamando l'interrogatorio reso l'11/06/2003 dal Di IE, l'interrogatorio reso il 24/04/2008 dal DE e l'interrogatorio reso il 15/06/2007 dal PA. 94 I resoconti dichiarativi forniti da tali collaboratori di giustizia venivano ritenuti pienamente attendibili, sulla base dei parametri ermeneutici enunciati nel paragrafo 1.1, che il Giudice di appello richiamava correttamente nelle pagine 92-96 della sentenza in esame, evidenziando che tali propalazioni risultavano tra loro convergenti, componendo un quadro probatorio omogeneo nel quale le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti esaminati risultavano intrinsecamente attendibili ed estrinsecamente riscontrate. Sulla base di tale compendio probatorio, la Corte di assise di appello di Catanzaro affermava che lo SC, a partire dagli anni Novanta, aveva assunto un ruolo egemonico nell'ambito della criminalità organizzata paolana, attestato dal fatto che l'imputato, come evidenziato nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 95 della sentenza impugnata, doveva ritenersi «il vero e proprio artefice del passaggio dalla cosca contestata al capo 3) a quella contestata al capo 5), che viene costituita, anzi, in una riunione dallo stesso indetta, presso di sé».
3.4.2.2.1. Questi convergenti elementi probatori, con specifico riferimento all'episodio delittuoso contestato al capo 12, venivano ulteriormente correlati dal Giudice di appello alle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, alle quali ci si riferiva nelle pagine 92-95 del provvedimento impugnato, che consentivano di ritenere dimostrata la partecipazione dello SC all'agguato in danno del IS. Esemplari, da questo punto di vista, venivano ritenute le captazioni richiamate nelle pagine 471-491 della sentenza di primo grado, alla cui disamina, ritenuta indispensabile per l'enucleazione della responsabilità dello SC per il reato di cui al capo 12, la Corte di assise di appello di Catanzaro rinviava. Le captazioni, infatti, monitoravano il comportamento dello SC e degli altri correi in concomitanza con il fallito attentato in danno del IS, registrando tutte le fasi che precedevano e seguivano la vicenda criminosa in esame, consentendo ai Giudici di merito di valutare i vari passaggi dell'operazione in questione, relativi allo spostamento del gruppo dei sicari incaricati dell'assassinio della vittima;
alle fasi concitate dell'agguato; ai commenti di disappunto manifestati dai sodali dopo il fallimento del progetto delittuoso in esame. Rispetto a questo compendio probatorio le sottostanti sentenze esprimevano un giudizio convergente e immune da discrasie motivazionali, evidenziando che lo SC svolgeva un ruolo determinante per l'organizzazione dell'agguato in danno del IS, venendo informato degli sviluppi del progetto criminoso fino al momento della sua improficua concretizzazione. Il coinvolgimento concorsuale dello SC nel tentato omicidio del IS, a ben vedere, è dimostrato dalla 95 telefonata effettuata dal ricorrente quaranta minuti dopo l'attentato, richiamata a pagina 93 della sentenza impugnata, con la quale l'imputato si informava con AN MA ritenuto l'esecutore materiale del reato di cui al capo 12- sull'esito dell'azione criminosa. Il coinvolgimento dello SC nell'organizzazione dell'agguato in danno del IS, inoltre, è dimostrato dalle intercettazioni registrate nelle giornate successive all'agguato, dalle quali emergeva che il ricorrente, conversando con i suoi sodali, si chiedeva quali potessero state le ragioni del fallimento del loro progetto criminoso. Ne consegue che, al contrario di quanto affermato dalla difesa dello SC, le captazioni dimostrano che il ricorrente seguiva ogni fase del delitto, dalla scelta delle armi, alla convocazione degli esecutori, fino a quella, già evidenziata, successiva al fallimento dell'attentato. Non è, in ogni caso, possibile reinterpretare le captazioni acquisite nei confronti dello SC, così come enucleate nei passaggi motivazionali della sentenza di primo grado sopra richiamati, nella direzione invocata dalla difesa del ricorrente, atteso che, attraverso tale censura, ci si limita a proporre, in termini generici e contrastanti con le emergenze probatorie, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è diffusamente soffermati nel paragrafo 1.2, cui occorre ulteriormente rinviare (cfr. Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, cit.). Ricostruito in questi termini il ruolo concorsuale svolto dallo SC nell'agguato posto in essere in danno del IS, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte territoriale, laddove, a pagina 93, a proposito della valenza probatoria delle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, affermava: «In tali intercettazioni emerge, tra l'altro, come lo SC si faccia parte attiva nella fase preliminare così emergendo la sua piena partecipazione morale e di rafforzamento al fatto, del quale è a piena conoscenza. Tale sua partecipazione viene ulteriormente confortata dalla sua telefonata agli esecutori del delitto, immediatamente dopo la sua (fallita) esecuzione [...] ». E ancora: «L'interesse preminente dello SC all'omicidio del IS è altresì manifesto nelle telefonate e nelle conversazioni delle giornate successiva(e), là dove lui stesso commenta quali potessero essere state le ragioni del fallimento». Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il secondo motivo del ricorso proposto dall'avvocato RU nell'interesse del solo imputato MA SC.
3.4.2.3. Occorre, quindi, passare a considerare la residua doglianza difensiva, sollevata con il terzo motivo del ricorso sottoscritto dall'avvocato 96 RU, proposta congiuntamente nell'interesse degli imputati SE NE e MA SC, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 62-bis, 81, 132, 133 cod. pen. e 7 del decreto-legge n. 152 del 1991. Con tale doglianza difensiva, in particolare, si censurava il trattamento sanzionatorio irrogato agli imputati SE NE e MA SC, sia sotto il profilo dell'eccessività dosimetrica, sia sotto il profilo del riconoscimento dell'aggravante mafiosa, relativamente alle ipotesi delittuose contestate ai ricorrenti ai capi 12 e 14, sia sotto il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche. Deve, in proposito, rilevarsi che, nel caso di specie, il trattamento sanzionatorio irrogato al NE e allo SC risulta suffragato dalla ricostruzione compiuta dalla Corte territoriale, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dei reati contestati ai ricorrenti ai capi 3, 5, 12 e 14, escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare, sotto i profili invocati dalla difesa, la pena inflitta agli imputati, tenuto conto della gravità delle ipotesi associative oggetto di contestazione e dei reati fine che vi erano connessi. Nel valutare tali condotte illecite, invero, occorreva tenere conto dell'egemonia criminale svolta dalle consorterie 'ndranghetiste cosentine di cui ai capi 3 e 5 sull'area cosentina, nell'interesse delle quali gli odierni ricorrenti operavano, come attestato dalla commissione dei reati fine di cui ai capi 12 e 14, il cui contesto associativo al contrario di quanto affermato dalla difesa del - NE e dello SC imponeva il riconoscimento dell'aggravante prevista - dall'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991. Ne discende che, tenendo conto della condizione soggettiva degli odierni ricorrenti e dell'elevato disvalore dei fatti delittuosi in esame, nella sottostante sentenza, veniva compiuta una valutazione dosimetrica conforme ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. e congrua rispetto al numero e alla gravità dei reati contestati. Si consideri, infine, che le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62- bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso e che impediva la concessione al NE e allo SC delle - attenuanti generiche - è perfettamente in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, sulla quale ci si è già soffermati nel paragrafo 3.2.2.3, cui si 97 rinvia (cfr. Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, cit.; Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, cit.). Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondato il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse degli imputati SE NE e MA SC.
3.4.3. Come si è detto, il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato MA SC dall'avvocato RU veniva integrato da un ulteriore atto di impugnazione, sottoscritto dall'avvocato RA Scrivano, con il quale si deducevano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza in esame, prospettando doglianze sovrapponibili a quelle esaminate nei paragrafi 3.4.2.2 e 3.4.2.2.1. Queste doglianze costituiscono una riproposizione delle censure proposte con il secondo motivo del ricorso sottoscritto dal solo avvocato RU, nell'interesse dello SC, della cui infondatezza ci si è specificamente occupati nei paragrafi 3.4.2.2 e 3.4.2.2.1, cui si deve rinviare, riguardando il giudizio di responsabilità espresso nei confronti del ricorrente per i reati di cui ai capi 3, 5e 12, sui quali non occorre soffermarsi, non essendovi alcuno spazio per rivalutare il compendio probatorio acquisito nel giudizio di primo grado. Non occorre, dunque, soffermarsi ulteriormente sul giudizio espresso dalla Corte di assise di Catanzaro con riferimento agli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado nei confronti dello SC - costituiti dalle dichiarazioni dei collaboranti UR DA, AD RU, NT Di IE, EN DE e NO PA e dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari sui quali il percorso motivazionale seguito nella sentenza - impugnata, così come esplicitato nelle pagine 92-96, risulta ineccepibile e pienamente conforme alle risultanze processuali. Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato MA SC dall'avvocato Scrivano.
3.5. Passando a considerare il ricorso proposto dall'imputato OM AR, a mezzo dell'avvocato PI Borello, deve rilevarsi che con tale atto di impugnazione si deducevano due doglianze difensive.
3.5.1. Con la prima di tali doglianze la difesa del AR censurava il giudizio di responsabilità espresso nei confronti del ricorrente. Secondo la difesa del AR, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia esaminati nel corso delle indagini preliminari non potevano essere interpretate in senso sfavorevole al ricorrente, atteso che tali propalazioni non risultavano tra loro omogenee e non consentivano di affermare la partecipazione associativa dell'imputato al sodalizio 'ndranghetista di cui al capo 5. 98 Anche in questo caso, non occorre soffermarsi preliminarmente sui parametri ermeneutici applicabili alle dichiarazioni rese dai collaboranti esaminati nel corso delle indagini preliminari, per i quali è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 1.1., cui si deve ulteriormente rinviare (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). In questa cornice, deve rilevarsi che il giudizio della Corte di assise di appello di Catanzaro si fondava su una valutazione ineccepibile delle propalazioni dei collaboranti che avevano riferito sul coinvolgimento del AR nella consorteria 'ndranghetista di cui al capo 5, dei quali venivano esaminate le dichiarazioni accusatorie attraverso pertinenti richiami. Si consideri, in proposito, che sull'affiliazione dell'imputato DO AR al sodalizio criminale in questione si registrava la convergenza delle propalazioni dei collaboratori di giustizia LE BL, AD RU, NO PA e SS PA. Alle dichiarazioni di questi collaboranti la Corte territoriale faceva riferimento mediante richiamo dei passaggi motivazionali esplicitati nelle pagine 808-815 della sentenza di primo grado, nei quali tali propalazioni venivano passate analiticamente in rassegna. I resoconti dichiarativi dei collaboranti di giustizia LE BL, AD RU, NO PA e SS PA venivano correttamente vagliati dal Giudice di appello nelle pagine 65-67 della sentenza in esame, nelle quali si evidenziava che le loro propalazioni erano attendibili e consentivano di ritenere il AR affiliato al sodalizio 'ndranghetista di cui al capo 5, per conto del quale gestiva una parte delle armi di cui la cosca disponeva. Queste dichiarazioni accusatorie, del resto, risultavano riscontrate dall'arresto in flagranza di reato del AR, richiamato a pagina 65 della sentenza impugnata, che veniva trovato in possesso di tre fucili e una pistola. Alla luce di tali propalazioni la Corte di assise di appello di Catanzaro riteneva che il AR era coinvolto nelle dinamiche associative della consorteria criminale in esame, venendo messo a conoscenza delle questioni operative di maggiore rilievo come la gestione delle armi di cui il sodalizio - disponeva, cui ci si riferiva nel passaggio motivazionale esplicitato nelle pagine 65 e 66 della sentenza impugnata e fornendo il suo supporto logistico alla - cosca alla quale era affiliato. Ricostruito in questi termini il ruolo associativo del AR, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva la Corte territoriale, laddove, a pagina 66 della sentenza impugnata, a proposito delle armi gestite per conto della sua consorteria dal ricorrente, affermava: «Tale ruolo "logistico" 99 pone in termini di certezza la sua partecipazione alla cosca, dovendosi escludere che la banda affidasse le proprie armi a soggetti estranei ad essa». Questa ricostruzione induceva il Giudice di appello a formulare un giudizio di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, dei collaboranti LE BL, AD RU, NO PA e SS PA, i cui resoconti dichiarativi venivano ritenuti lineari, coerenti e riscontrati dagli elementi probatori che si sono richiamati, con un percorso argomentativo ineccepibile e rispettoso dei parametri ermeneutici elaborati da questa Corte (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondato il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato DO AR.
3.5.2. In questo contesto processuale, il trattamento sanzionatorio irrogato al AR, cui ci si riferiva in termini generici nella parte iniziale del suo ricorso, discendeva da una congrua valutazione dei fatti illeciti contestati all'imputato al capo 5, correttamente vagliati sotto il profilo del loro disvalore penale e della pericolosità della consorteria 'ndranghetista in questione, che imponevano la conferma della pena inflitta dal Giudice di primo grado, quantificata in anni sei e mesi due di reclusione. Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del AR.
3.6. Occorre, quindi, esaminare il ricorso proposto dagli imputati NT D'NG, DO La OS, US La OS e EN La OS, che ricorrevano congiuntamente per cassazione, proponendo un atto di impugnazione sottoscritto dall'avvocato US RU. L'imputato US La OS, inoltre, proponeva un ulteriore atto di impugnazione, presentato dall'avvocato NG Pugliese.
3.6.1. Con la prima di tali doglianze, proposta in relazione alle posizioni degli imputati NT D'NG, DO La OS e EN La OS si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, comma 3 e 187, cod. proc. pen. Si deduceva, in particolare, che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti nei confronti degli odierni ricorrenti, necessari alla configurazione delle ipotesi di reato contestate ai capi 3, 5 e 30, la prima delle quali, a sua volta, non ascritta all'imputata NT D'NG. Tale doglianza deve essere valutata esaminando congiuntamente le posizioni degli imputati NT D'NG, DO La OS e EN La OS e quella dell'imputato US La OS, il cui coinvolgimento nelle attività delittuose prefigurate dai capi 3, 5 e 30 deriva dall'omogeneità degli interessi, associativi e 100 criminali, dei componenti di questo nucleo familiare;
omogeneità che non consente la trattazione separata di tali posizioni processuali e che impone una valutazione unitaria degli elementi probatori vagliati dal Giudice di appello nei paragrafi 2.6.2 e 2.9.2. D'altra parte, la necessità di esaminare la posizione dell'imputato US La OS unitamente a quella degli altri componenti del suo nucleo familiare è resa evidente dal passaggio motivazionale esplicitato a pagina 836 della sentenza di primo grado, nel quale si affermava che il ricorrente gravitava nell'ambiente della criminalità organizzata cosentina fin dal 1999, quale componente della famiglia La OS, risultando «partecipe dell'associazione mafiosa denominata cosca "SC-MA-PA-La OS" confederata a quella "AN-CE di Cosenza dal 24.08.1999 [...] sino al 19.12.2002 [...] ed in seguito all'associazione mafiosa denominata "SC-MA-La OS" confederata a quella "AN-CE" di Cosenza dal 19.12.2002 [...] sino ad oggi [...]». Fatta questa indispensabile premessa, deve osservarsi che, secondo la difesa degli odierni ricorrenti, gli elementi probatori sulla base dei quali la Corte di assise di appello di Catanzaro era pervenuta alla loro condanna non risultavano idonei ad affermarne la responsabilità penale, né in relazione alle fattispecie associative contestate ai capi 3 e 5, né in relazione all'estorsione consumata in danno della società cooperativa IT ZI, contestata al capo 30. Prima di esaminare analiticamente le fonti di prova sulle quali si fonda il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti degli odierni ricorrenti, deve rilevarsi che, anche in questo caso, non occorre soffermarsi sui parametri ermeneutici applicabili alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia esaminati nel corso delle indagini preliminari, per i quali sufficiente richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte in tema di chiamate in correità e in reità, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 1.1, cui si deve ulteriormente rinviare (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aqulina, cit.). In questa cornice, deve innanzitutto rilevarsi che il giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte territoriale si fondava su una valutazione ineccepibile delle propalazioni dei collaboratori di giustizia esaminati nel corso delle indagini preliminari, che riferivano sul coinvolgimento associativo degli odierni ricorrenti nelle consorterie 'ndranghetiste di cui ai capi 3 e 5. Da tale partecipazione associativa discendeva il coinvolgimento degli imputati nella vicenda estorsiva posta in essere in danno della società cooperativa IT ZI, contestata al capo 30, che andava inserita nelle dinamiche consortili della criminalità 101 organizzata cosentina, nella quale storicamente gravitavano i componenti della famiglia La OS. Si consideri, in proposito, che, nel giudizio di primo grado, venivano acquisite le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia NO PA, SS PA e ST Di NO - alle quali il Giudice di appello faceva riferimento mediante pertinenti richiami testuali - che consentivano di ricostruire il ruolo della famiglia La OS nell'ambiente della criminalità organizzata cosentina, su cui ci si soffermava in termini ineccepibili nei paragrafi 2.6.2 e 2.9.2 della sentenza impugnata. In particolare, le dichiarazioni del collaborante ST Di NO venivano esaminate nelle pagine 73, 74, 75 e 85 della sentenza impugnata;
le dichiarazioni del collaborante NO PA venivano esaminate nelle pagine 76 e 85; le dichiarazioni del collaborante SS PA venivano esaminate nelle pagine 75, 76 e 85 del medesimo provvedimento decisorio. I resoconti dichiarativi forniti dai collaboratori di giustizia NO PA, SS PA e ST Di NO, dunque, venivano ritenuti attendibili sulla base dei parametri ermeneutici sopra richiamati, che la Corte territoriale applicava correttamente, evidenziando, nelle pagine 70-77 e 82-86 del provvedimento in esame, che tali propalazioni risultavano lineari, pienamente convergenti e riscontrate dagli ulteriori elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari.
3.6.1.1. Queste convergenti fonti di prova, con specifico riferimento all'episodio delittuoso contestato al capo 30, venivano ulteriormente correlate alle captazioni ambientali acquisite nel corso delle indagini preliminari, che consentivano di ritenere dimostrato il coinvolgimento degli imputati NT D'NG, EN La OS, US La OS e DO La OS nella gestione definita "corale" dalla Corte territoriale a pagina 73 della sentenza - impugnata dell'estorsione in danno della società cooperativa IT - ZI. Esemplari, da questo punto di vista, venivano ritenute le captazioni citate nelle pagine 71-74 del provvedimento impugnato, tra le quali, ai presenti fini processuali, si ritiene opportuno richiamare l'intercettazione ambientale eseguita il 27/01/2009, registrata tra EN La OS, NT D'NG e i loro figli, richiamata a pagina 71; l'intercettazione ambientale eseguita il 03/02/2009, registrata tra EN La OS, NT D'NG e il loro figlio, richiamata a pagina 71; l'intercettazione ambientale eseguita il 07/01/2009, registrata tra EN La OS e NT D'NG, richiamata a pagina 73; l'intercettazione ambientale eseguita il 14/04/2009, registrata tra US La OS, DO La OS e OV RA, richiamata a pagina 73. 102 Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi faceva raggiungere alla Corte territoriale conclusioni perfettamente sovrapponibili a quelle alle quali era pervenuto il G.U.P. del Tribunale di Catanzaro, che prendeva in considerazione l'estorsione posta in essere dagli odierni ricorrenti in danno della società cooperativa IT ZI nei passaggi motivazionali esplicitati nelle pagine 740-755 della decisione di primo grado, fornendo delle captazioni sopra richiamate la stessa interpretazione posta a fondamento della sentenza impugnata. L'interpretazione del contenuto di tali captazioni veniva eseguita dalla Corte territoriale in termini argomentativi ineccepibili, rispetto ai quali, in ogni caso, non è possibile effettuare la reinterpretazione invocata dalla difesa degli odierni ricorrenti, atteso che, attraverso tale censura, ci si limita a proporre, in termini generici e contrastanti con le emergenze probatorie, un'operazione di ermeneutica processuale non consentita in sede di legittimità, per le ragioni su cui ci si è diffusamente soffermati nel paragrafo 1.2, cui occorre, ancora una volta, rinviare (cfr. Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, cit.). A tali dirimenti considerazioni deve aggiungersi che il Giudice di appello, al contrario di quanto affermato nel ricorso in esame, valutava correttamente le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia ST Di NO, precisando, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 73 del provvedimento impugnato, che tali propalazioni consentivano di individuare l'attività estorsiva contestata, facendo riferimento all'impegno della ditta sottoposta a estorsione nei lavori di ristrutturazione della stazione ferroviaria di PA. Il Di NO, in particolare, precisava di avere saputo dall'imputato EN La OS che era in corso un'estorsione per la quale era stata richiesta la somma di 50.000,00 euro alla «ditta che stava eseguendo i lavori di ristrutturazione della stazione di PA». Le dichiarazioni del collaborante ST Di NO, del resto, risultavano corroborate dalle propalazioni rese dal collaborante SS PA che, come correttamente evidenziato a pagina 75 del provvedimento impugnato, riferiva che la consorteria 'ndranghetista nella quale gravitavano i componenti della famiglia La OS «era interessata all'estorsione in esame». Ne discende che le pressioni estorsive esercitate nei confronti degli amministratori della società cooperativa IT ZI non solo risultavano dimostrate sulla base degli elementi probatori che si sono richiamati, ma imponevano di inserire questa estorsione in un più ampio progetto di controllo del territorio cosentino, che la famiglia La OS esercitava nell'ambito delle attività illecite riconducibili ai sodalizi 'ndranghetisti di cui ai capi 3 e 5. 103 Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il secondo motivo del ricorso proposto dall'avvocato RU nell'interesse degli imputati NT D'NG, DO La OS e EN La OS, nell'ambito del quale, occorre ribadirlo, occorre valutare la posizione dell'imputato US La RI.
3.6.2. Con l'ulteriore doglianza si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento alla posizione dell'imputato US La OS, conseguenti al fatto la sentenza impugnata risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, necessari alla configurazione delle ipotesi di reato contestate al ricorrente ai capi 3, 5 e 30. Su tale posizione non occorre soffermarsi ulteriormente, essendosi evidenziato nei paragrafi 3.6.1 e 3.6.1.1, cui si deve rinviare, che le posizioni degli imputati NT D'NG, DO La OS, EN La OS e US La OS devono essere valutate congiuntamente, in conseguenza del fatto che il loro coinvolgimento nelle attività delittuose prefigurate dai capi 3, 5 e 30 deriva dall'omogeneità degli interessi, associativi e criminali, dei componenti della famiglia La OS. Occorre, dunque, ribadire che tale omogeneità di interessi illeciti, riconducibile all'ambiente della criminalità organizzata cosentina, in cui i componenti della famiglia La OS gravitavano sin dalla fine degli anni Novanta, impone la trattazione unitaria di tali posizioni processuali, conformemente a quanto affermato dal Giudice di appello nei paragrafi 2.6.2 e 2.9.2. Nessun dubbio, del resto, sussiste in ordine al coinvolgimento dell'imputato US La OS nelle attività delittuose portate avanti dai suoi familiari, com'è desumibile dalla gestione dell'estorsione in danno della società cooperativa IT ZI, sulla base delle considerazioni che si sono espresse nel paragrafo 2.6.2, cui si deve ulteriormente rinviare. Con specifico riferimento alla posizione dell'imputato US La OS, oltre al compendio probatorio già vagliato nel paragrafo precedente, occorre richiamare la conversazione intercorsa il 03/02/2009 tra NT D'NG e EN La OS citata nelle pagine 744-746 della sentenza di primo grado nel corso della quale i due colloquianti discutevano della consegna della somma di 1.000,00 euro, proveniente dall'estorsione in danno degli amministratori della società cooperativa IT ZI, che il ricorrente consegnava alla madre, OV RA, rendendo evidente suo coinvolgimento nella gestione di tale attività estorsiva. Il coinvolgimento dell'imputato US La OS nelle attività illecite gestite dalla famiglia La OS, secondo i Giudici di merito, emergeva in termini altrettanto certi dalla conversazione intercettata il 14/02/2009 tra DO La OS, US La OS e OV RA, richiamata a pagina 838 della 104 decisione di primo grado, nel corso della quale i tre colloquianti fanno riferimento alla suddivisione dei proventi estorsivi della cosca "La OS"». In questa cornice, il collegamento consortile esistente tra l'imputato US La OS e i suoi familiari è ricostruito puntualmente dalla sentenza di primo grado - alla quale si richiamava la decisione impugnata nel paragrafo 2.6.2 che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 836, evidenziava che dopo l'arresto del padre La OS DO, dello zio La OS EN e degli altri affiliati di spicco dell'omonima cosca, è sempre La OS US a condurre in prima persona le attività illecite, già in itinere [...]». Deve, infine, rilevarsi, che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, non esiste alcuna discrasia cronologica tra le dichiarazioni rese dai collaboranti NO PA, SS PA e ST Di NO sull'imputato US La OS e la contestazione del reato di cui al capo 5, atteso che questa partecipazione associativa è contestata al ricorrente a partire dal 2002 e non già dal 2008, con la conseguenza che le predette propalazioni, essendo state acquisite nel 2007, riguardano vicende delittuose precedenti la loro collaborazione. Sul punto, non si può non richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 85 della sentenza in esame, laddove si afferma: «La contestazione "dal 2008", in realtà, riguarda, nella rubrica, solo la posizione di La OS LU e La OS TR, ma non La OS US». Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente, alla luce delle considerazioni esposte nei paragrafi 3.6.1 e 3.6.1.1, cui si deve ulteriormente rinviare, che gli elementi probatori acquisiti nei confronti dell'imputato US La OS impongono di ritenere corretto il giudizio di responsabilità espresso nei suoi confronti dalla Corte territoriale per i reati di cui ai capi 3, 5 e 30. 3.6.3. Occorre, quindi, passare a considerare la residua doglianza difensiva, sollevata con il terzo motivo del ricorso sottoscritto dall'avvocato RU, proposta congiuntamente nell'interesse degli imputati NT D'NG, DO La OS, EN La OS e US La OS, con cui si censurava il trattamento sanzionatorio irrogato ai ricorrenti, sia sotto il profilo dell'eccessività dosimetrica, sia sotto il profilo del riconoscimento dell'aggravante mafiosa per l'ipotesi di reato di cui al capo 30, sia sotto il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche. Deve, in proposito, rilevarsi che, nel caso di specie, la pena irrogata agli odierni ricorrenti risulta suffragata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte territoriale, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dei reati di cui ai capi 3, 5 e 30 - il primo dei quali, come detto, non ascritto alla D'NG - sulla base di un giudizio dosimetrico esente da discrasie 105 motivazionali, escludendo che fosse possibile attenuare, sotto i profili invocati dalla difesa, il trattamento sanzionatorio. Queste conclusioni discendevano da una verifica immune da censure motivazionali, che teneva conto della gravità delle vicende delittuose contestate e della reiterazione di tali comportamenti illeciti, collocati in un ampio arco temporale, nel valutare i quali occorreva tenere conto del ruolo ricoperto dai ricorrenti all'interno delle consorterie 'ndranghetiste di cui ai capi 3 e 5, nell'interesse delle quali operavano, come attestato dalla commissione del reato fine di cui al capo 30, il cui contesto associativo imponeva al contrario di quanto affermato dalla difesa - il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991. Si consideri, infine, che le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62- bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso e che impediva la concessione agli imputati NT D'NG, - DO La OS, EN La OS e US La OS delle attenuanti generiche - è perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, cui ci si è già richiamati nei paragrafi 3.2.2.3 e 3.4.2.3, ai quali si rinvia (cfr. Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, cit.; Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, cit.). Queste ragioni impongono di ritenere infondato il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse degli imputati NT D'NG, DO La OS, EN La OS e US La OS.
3.6.4. Come si è detto, il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato US La OS dall'avvocato RU veniva integrato da un ulteriore atto di impugnazione, sottoscritto dall'avvocato NG Pugliese, con il quale si deducevano nell'ambito di tre distinte doglianze riguardanti i capi 3, 5 e 30 violazione di legge e vizio di motivazione, prospettando censure sovrapponibili a quelle esaminate nei paragrafi 3.6.1, 3.6.1.1 e 3.6.2. Sì è detto, invero, che le condotte illecite ascritte all'imputato US La OS ai capi 3, 5 e 30 rappresentano l'espressione di un disegno criminoso unitario, collegato alla presenza egemonica della famiglia La OS nell'area della criminalità organizzata cosentina, manifestata, dapprima da EN La OS e DO La OS e, dopo il loro arresto, dall'odierno ricorrente. Queste doglianze, dunque, costituiscono una riproposizione delle censure sottese ai primi due motivi del ricorso sottoscritto dall'avvocato RU, nell'interesse degli imputati NT D'NG, DO La OS, EN La 06 @ OS e US La OS, della cui infondatezza ci si è specificamente occupati nei paragrafi 3.6.1, 3.6.1 e 3.6.2, cui si deve rinviare, non essendovi alcuno spazio processuale per rivalutare il compendio probatorio acquisito nei sottostanti giudizi. Non occorre, pertanto, soffermarsi ulteriormente sul giudizio espresso dalla Corte di assise di appello di Catanzaro con riferimento agli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado nei confronti dell'imputato US La OS costituiti dalle dichiarazioni dei collaboranti NO PA, SS PA e - ST Di NO e dalle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari sui quali il percorso motivazionale seguito nella sentenza impugnata, esplicitato nelle pagine 70-77 e 82-86, risulta ineccepibile e pienamente conforme alle risultanze processuali. Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il ricorso proposto dall'avvocato NG Pugliese nell'interesse dell'imputato US La OS.
3.7. Passando a considerare il ricorso proposto dall'imputato LO NA, a mezzo dell'avvocato CE Manna, deve rilevarsi che con tale atto di impugnazione si deducevano due doglianze difensive.
3.7.1. Con la prima di tali doglianze la difesa del NA censurava il giudizio di responsabilità espresso nei confronti del ricorrente relativamente all'imputazione ascrittagli al capo 6. Secondo la difesa del NA, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NO PA, QU ER e AR IS, che venivano esaminati nel corso delle indagini preliminari, non potevano essere interpretate in senso sfavorevole al ricorrente, atteso che tali propalazioni non risultavano tra loro omogenee e non consentivano di affermare il suo coinvolgimento associativo nel sodalizio 'ndranghetista di cui al capo 6. Non occorre, anche in questo caso, soffermarsi sui parametri ermeneutici applicabili alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia esaminati nel corso delle indagini preliminari, per i quali è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte in tema di chiamate in correità e in reità, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 1.1, cui si deve ulteriormente rinviare (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). In questa cornice, deve rilevarsi che il giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte di assise di appello di Catanzaro nei confronti del NA si fondava su una valutazione ineccepibile delle propalazioni dei collaboratori di giustizia che avevano riferito del suo coinvolgimento nella consorteria 'ndranghetista contestata al capo 6, di cui venivano esaminate le dichiarazioni accusatorie mediante pertinenti richiami. P 107 Si consideri, in proposito, che, sull'affiliazione dell'imputato LO NA al sodalizio criminale in questione, si registrava la convergenza delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia NO PA, QU ER e AR IS. Sulla base di tali propalazioni, esaminate nelle pagine 77-81 della sentenza impugnata, la Corte di assise di appello di Catanzaro riteneva correttamente che il NA era coinvolto nelle dinamiche associative del sodalizio criminale in esame, venendo messo a conoscenza delle questioni operative di maggiore rilievo come il primo tentativo di uccidere AN MA, cui ci si riferiva nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 79 della sentenza impugnata e fornendo il suo supporto logistico alla consorteria 'ndranghetista in contestazione. Quanto alla genericità delle dichiarazioni rese dai collaboranti PA, ER e IS, che si limitavano ad affermare che il NA era "vicino" ai UN, il Giudice di appello osservava correttamente che tali propalazioni sostanziavano tale rapporto di contiguità attraverso il riferimento a specifici episodi, richiamati nelle pagine 78 e 79 del provvedimento impugnato, che imponevano di ricondurre il ricorrente all'ambito associativo proprio del sodalizio criminale di cui al capo 6. Tali rapporti consortili, del resto, risultavano dimostrati dalle captazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, che consentivano di affermare l'esistenza di un collegamento organico tra il NA, l'ES e i UN, i quali ultimi ricoprivano un ruolo apicale all'interno della consorteria in esame. Ricostruito in questi termini il ruolo associativo del NA, appaiono pienamente condivisibili le conclusioni alle quali perveniva il Giudice di secondo grado, laddove, a pagina 78 della sentenza impugnata, a proposito del coinvolgimento associativo del ricorrente nella consorteria 'ndranghetista di cui al capo 6, osservava: «Il concetto di "vicinanza", ovviamente, deve essere inteso in senso delinquenziale, visto che i collaboratori di giustizia riferiscono di attività delinquenziali e che il riferimento ai UN e all'ES deve intendersi in senso eponimo, per indicare il gruppo cui i UN e l'ES appartenevano in posizione di vertice». E ancora: «Affermare, dunque, che il NA era "vicino" ai UN o all'ES equivale ad affermare che quello era "vicino" alla cosca cui questi appartenevano con posizione di vertice». Questa ricostruzione della partecipazione associativa dell'imputato LO NA al sodalizio criminale di cui al capo 6 induceva la Corte territoriale a formulare un giudizio di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, dei collaboranti NO PA, QU ER e AR IS, i cui resoconti dichiarativi venivano ritenuti lineari, coerenti e riscontrati dagli elementi 108 probatori che si sono richiamati, con un percorso argomentativo ineccepibile e rispettoso dei parametri ermeneutici elaborati da questa Corte (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso.
3.7.2. Occorre, quindi, passare a considerare la residua doglianza difensiva, sollevata con il secondo motivo del ricorso in esame, con cui si censurava il trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, sia sotto il profilo dell'eccessività dosimetrica, sia sotto il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche. Deve, in proposito, rilevarsi che, nel caso di specie, la pena irrogata all'odierno ricorrente risulta suffragata dalla ricostruzione compiuta dalla Corte territoriale, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, del reato associativo contestato al NA al capo 6, escludendo che fosse possibile attenuare, sotto i profili invocati dalla difesa, il trattamento sanzionatorio. Queste conclusioni processuali discendevano da una verifica, immune da censure motivazionali, che teneva conto della gravità della vicenda delittuosa sottoposta alla cognizione del Giudice di appello e della reiterazione nel tempo di tali comportamenti illeciti, nel valutare i quali occorreva considerare ulteriormente il ruolo ricoperto dal ricorrente all'interno della consorteria 'ndranghetista di cui al capo 6. Si consideri, infine, che le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62- bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso e che impediva la concessione all'imputato - LO NA delle attenuanti generiche è perfettamente in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui ci si è già richiamati nei paragrafi 3.2.2.3, 3.4.2.3 e 3.6.3 (cfr. Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, cit.; Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, cit.). Queste considerazioni impongono di ritenere infondato il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato LO NA.
3.8. L'imputato DR AG, a mezzo dell'avvocato RA Scrivano, ricorreva per cassazione, deducendo promiscuamente tre distinte doglianze.
3.8.1. Con la prima di tali doglianze si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, evidenziandosi che il giudizio di C 109 condanna formulato dalla Corte di assise di appello di Catanzaro nei confronti del AG non teneva conto della sussistenza di un'ipotesi di ne bis in idem, conseguente al fatto che, per i reati associativi per i quali si procedeva in questa sede, l'imputato era stato giudicato nel procedimento penale n. 2155/05 R.G. Deve, in proposito, rilevarsi, richiamando sul punto le considerazioni già espresse nei paragrafi 3.1.1.1 e 3.1.1.2, riguardanti le posizioni degli imputati MA TT e RE PA, cui si deve rinviare, che con tale censura si deduceva la violazione del divieto del ne bis in idem in relazione al procedimento penale n. 2155/05 R.G., che era stato attivato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Nel sollevare tale doglianza, nelle pagine 7-9 del ricorso in esame, la difesa del AG richiamava correttamente le omologhe censure, ritualmente proposte nei sottostanti giudizi. A tale doglianza, invero, la Corte di assise di appello di Catanzaro non forniva adeguate risposte, nonostante la ritualità delle censure sollevate dalla difesa del AG e la loro evidente decisività, la cui valutazione appare preliminare rispetto alle ulteriori questioni prospettate nel ricorso in esame, relative al giudizio di responsabilità espresso nei confronti del ricorrente e al sanzionatorio. Tale omissione valutativa, del resto, è trattamento incontrovertibile, risultando dal testo della sentenza impugnata, atteso che nei paragrafi 2.12, 2.12.1, 2.12.2 e 2.12.3, specificamente dedicati all'appello proposto nell'interesse dell'imputato DR AG, non si fa menzione, neppure per relationem, alla violazione del ne bis in idem, pur ritualmente dedotta dalla difesa del ricorrente. In questa cornice, nel ribadire quanto si è già affermato a proposito dell'TT e del PA, occorre osservare che la ritualità e la fondatezza di tale doglianza peraltro sollevata dalla difesa del AG sin dal giudizio di - primo grado impongono, in sede di rinvio, al Giudice dell'appello di esercitare - quei poteri di accertamento di fatto indispensabili per verificare l'identità dei reati giudicati nei procedimenti penali presupposti, vagliando l'effettiva sussistenza di un'ipotesi di ne bis in idem, nei termini che si sono esplicitati nei paragrafi 3.1.1.1 e 3.1.1.2, cui si deve rinviare (cfr. Sez. 4, n. 35831 del 27/06/2013, Maini, cit.). Queste considerazioni inducono a ritenere fondata la doglianza difensiva proposta nell'interesse del AG, relativa alla violazione del divieto del ne bis in idem, che dovrà essere valutata dal Giudice del rinvio conformemente ai principi che si sono enunciati.
3.8.2. Occorre, quindi, passare a considerare la seconda doglianza del ricorso in esame, relativa al giudizio di responsabilità espresso nei confronti 110 dell'imputato DR AG, relativamente ai reati di cui ai capi 3 e 5, che deve ritenersi fondato. Secondo la difesa del AG, le propalazioni dei collaboranti AD RU, UR DA, NO PA e LE BL non potevano essere interpretate in senso sfavorevole al ricorrente, atteso che sullo stesso compendio dichiarativo era stato espresso un giudizio di incongruità probatoria per l'omicidio di NT AN, in relazione al quale, a conclusione delle indagini preliminari, la posizione dell'imputato veniva archiviata. Anche in questo caso, non occorre soffermarsi sui parametri ermeneutici applicabili alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia esaminati nel corso delle indagini preliminari, per i quali è sufficiente richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte in tema di chiamate in correità e in reità, su cui ci si è soffermati nel paragrafo 1.1, cui si deve ulteriormente rinviare (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). Fatta questa indispensabile premessa, deve innanzitutto rilevarsi che, sull'affiliazione dell'imputato DR AG ai sodalizi criminali in questione, le propalazioni dei collaboranti RU AD, UR DA, NO PA e LE BL non appaiono convergenti nel delineare il ruolo associativo del AG, rispetto al quale il percorso argomentativo esplicitato nelle pagine 89-92 della sentenza impugnata risulta incongruo. La Corte territoriale, invero, riteneva che il AG era coinvolto nelle dinamiche associative delle consorterie 'ndranghetiste di cui ai capi 3 e 5, fornendo il suo supporto logistico alle attività illecite dei sodalizi in questione, senza dare esaustivamente conto del fatto, peraltro incontroverso, che il nucleo essenziale del compendio probatorio acquisito nei suoi confronti, riguardante l'omicidio di NT AN, come correttamente dedotto dalla difesa del ricorrente nelle pagine 7-10 del ricorso in esame, era già stato valutato negativamente in questo stesso procedimento penale. La dimostrazione dell'incongruità del percorso argomentativo seguito dal Giudice di appello è attestata dal fatto che le dichiarazioni dei collaboranti AD RU, UR DA, NO PA e LE BL, richiamate nelle pagine 89 e 90 del provvedimento impugnato, riguardano la vicenda criminosa dell'omicidio di NT AN, rispetto alla quale lo stesso Giudice di appello dava atto della valenza negativa che era stata precedentemente attribuita a tali propalazioni. Sul punto, non si può non richiamare il passaggio motivazionale esplicitato a pagina 90 della sentenza in esame, nel quale la Corte territoriale affermava contraddittoriamente che tali propalazioni «pur non essendo state ritenute sufficienti ad affermare la penale responsabilità del AG per l'omicidio AN [...], pur tuttavia costituiscono prova piena circa la partecipazione 111 dell'imputato all'associazione a delinque di stampo mafioso così come contestata». In questa incerta cornice probatoria, non possono essere utilizzate contro il AG le comunicazioni effettuate mediante sms tra il ricorrente e MA MA, atteso che dal generico richiamo a tali captazioni - effettuato nelle pagine 90 e 91 provvedimento impugnato senza un'analitica valutazione del loro contenuto non è possibile desumere attraverso quali condotte si concretizzava - l'apporto dell'imputato alla latitanza del MA e quale fosse il suo ruolo associativo nelle consorterie 'ndranghetiste di cui ai capi 3 e 5. Tenuto conto di queste incertezze probatorie, il ruolo di supporto logistico ai latitanti gestiti dai due sodalizi in esame svolto dal AG risulta affermato in termini generici e congetturali, con la conseguenza che non possono condividersi le conclusioni alle quali giungeva la Corte territoriale, laddove, a pagina 90 della sentenza impugnata, affermava che la circostanza che un soggetto latitante quale all'epoca doveva ritenersi MA MA inviasse sms al AG, - dimostrava che il MA «sapeva di poter contare sull'imputato, sul cui appoggio e/o silenzio poteva contare». Non risulta, peraltro, dimostrato che il AG, una volta ricevuti gli sms del MA, abbia eseguito le indicazioni contenute nei messaggi, che appaiono sprovvisti di univocità probatoria, in ragione del fatto che da tali comunicazioni telefoniche non è possibile trarre indicazioni utili nella direzione processuale sopra indicata. Né emergono, sulla base del percorso motivazionale esplicitato dalla Corte territoriale nelle pagine 89-92 della sentenza impugnata, ulteriori elementi probatori, dai quali desumere che i rapporti con il MA fossero collegati all'appartenenza associativa del AG alle consorterie 'ndranghetiste di cui ai capi 3 e 5, rispetto alla quale, tra l'altro, la Corte territoriale non enucleava le fonti di prova riguardanti la partecipazione del ricorrente a ciascuno dei due sodalizi. Ne discende conclusivamente la necessità di un'ulteriore verifica giurisdizionale, finalizzata a colmare le discrasie motivazionali che si sono evidenziate, effettuando un nuovo vaglio del compendio probatorio, nel rispetto dei parametri ermeneutici richiamati nei paragrafi 1.1 e 1.2, ai quali si deve rinviare ulteriormente. La Corte di assise di appello di Catanzaro, pertanto, dovrà eliminare ogni incertezza sul ruolo associativo svolto dal AG, anche alla luce della ricostruzione degli accadimenti criminosi fornita dai collaboranti RU AD, UR DA, NO PA e LE BL, su cui, allo stato, non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità, anche in considerazione del fatto 112 che tali propalazioni, oltre a riguardare il solo omicidio di NT RA, ineriscono temporalmente alla condotta di cui al capo 5, con la conseguenza che la residua vicenda associativa, contestata al capo 3, fuoriesce dai resoconti dichiarativi dei predetti collaboranti. Queste ragioni impongono di ritenere fondato il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse dell'imputato DR dall'avvocato AG RA Scrivano.
3.8.3. Queste conclusioni devono ritersi assorbenti rispetto alla residua doglianza difensiva, riguardante il trattamento sanzionatorio irrogato al AG, postulando tale censura la formulazione di un giudizio di responsabilità che, nel nostro caso, è subordinato alla rivalutazione del compendio probatorio acquisito nei confronti dell'imputato, demandata da questo Collegio.
4. Per le ragioni processuali che si sono esposte, deve conclusivamente disporsi l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti degli imputati MA TT, RE PA, MA SE e DR AG, con il conseguente rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro. Deve, inoltre, essere rigettato ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro nei confronti degli imputati RA TO, MA SC, GI PA, LO NA, AN NA, SE NE, DO CE, TO AN e SO AR. Devono, ancora, essere rigettati i ricorsi degli imputati LI LD, SE NE, OM AR, NT D'NG, DO La OS, US La OS, EN La OS, LO NA, ER AR, BR TT, SC MA e GI PA, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in solido tra loro, al rimborso alle parti civili costituite - Regione Calabria, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno delle spese sostenute per questo giudizio, che si liquidano, in favore di ciascuna di esse, in 3.500,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. Consegue ulteriormente a tali statuizioni processuali la condanna dell'imputato SE NE al rimborso in favore della parte civile VI LL delle spese sostenute per questo giudizio, che si liquidano in 3.500,00 euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. Deve, infine, essere dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato NN UN, cui consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.500,00 euro alla Cassa delle ammende, nonché in solido con gli 113 imputati di cui viene rigettato il ricorso, a rimborsare alle parti civili Regione Calabria, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno - le spese sostenute per questo giudizio, come sopra liquidate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TT MA, PA RE, SE MA e AG DR e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro;
rigetta il ricorso del Procuratore generale;
rigetta i ricorsi di LD LI, NE SE, AR OM, D'NG NT, La OS DO, La OS US, La OS EN, NA LO, AR ER, TT BR, SC MA e PA GI e condanna i detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché in solido fra loro a rimborsare alle costituite parti civili Regione Calabria, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno le spese sostenute per questo giudizio, che liquida, in favore di ciascuna di esse, in euro 3.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.; condanna il NE altresì al rimborso in favore della parte civile LL VI delle spese sostenute per questo giudizio, che liquida in euro 3.500,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.; dichiara inammissibile il ricorso di UN NN che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende, nonché in solido con gli imputati di cui viene rigettato il ricorso, a rimborsare alle parti civili Regione Calabria, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno le spese sostenute per questo giudizio, come sopra liquidate. Così deciso 1'08/03/2017. I Presidente Il Consigliere estensore ☺ Artuko Cortese DR Centonze Plenteme DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 OTT 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 114