Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2013, n. 8345
CASS
Sentenza 23 novembre 2013

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In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del "favor impugnationis", in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha censurato l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte territoriale ancorché la difesa nell'atto di impugnazione avesse dedotto, in relazione alla pena irrogata, la mancata applicazione del minimo edittale e della più mite e favorevole pena pecuniaria prevista in alternativa all'arresto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2013, n. 8345
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8345
    Data del deposito : 23 novembre 2013

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