Sentenza 23 novembre 2013
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del "favor impugnationis", in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo. (Fattispecie nella quale la S.C. ha censurato l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte territoriale ancorché la difesa nell'atto di impugnazione avesse dedotto, in relazione alla pena irrogata, la mancata applicazione del minimo edittale e della più mite e favorevole pena pecuniaria prevista in alternativa all'arresto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2013, n. 8345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8345 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 23/11/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - rel. Consigliere - N. 2363
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 20842/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI UR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza n. 1163/2012 del 13.12.2012 della Corte d'appello di Firenze, 2^ sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze ha dichiarato, con ordinanza, l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di ZI UR avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, sezione distaccata di Ponteassieve, n. 943 del 2.3.2012, che lo aveva condannato per il reato di insolvenza fraudolenta, alla pena di due mesi di reclusione, valutando i motivi proposti dall'appellante in punto di pena aspecifici e citando giurisprudenza di questa Corte a conforto. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di ZI deducendo l'erronea applicazione dell'art. 581 cod. proc. pen. e affermando che l'appello, per il quale nessuna norma prevede formule sacramentali è specifico se contiene, in misura consona, i motivi di doglianza e lamentando che, nel caso in esame, non può dirsi aspecifico il motivo che contempla la legittima richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria, tanto più che la sinteticità dell'esposizione non può essere di ostacolo all'ammissibilità dell'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2.1 Premesso che il necessario requisito della specificità dei motivi pone a carico della parte l'onere di individuare in modo compiuto l'argomento che intende sottoporre alla rivisitazione del giudice dell'appello, non può dubitarsi che, nel caso in esame, l'atto d'appello, dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale, ben individua il tema dell'impugnazione, nella pena irrogata, che viene censurata sia per non essere stata computata nel minimo edittale sia per non essere stata applicata nella forma più mite e favorevole della pena pecuniaria, prevista in alternativa all'arresto, quest'ultimo scelto, immotivatamente, dal giudice di prime cure.
2.2 Non sembra, pertanto, attagliarsi al caso in esame la decisione di questa Corte, richiamata nel provvedimento impugnato a sostegno dello stesso, che individua specificamente il caso dell'atto di impugnazione che si limiti ad una generica indicazione dell'articolo di legge che si pretende violato senza esplicitare chiaramente la censura mossa, e che non illustri le ragioni dell'asserita erronea valutazione delle prove, arrestandosi alla prospettazione di astratte plurime spiegazioni dei comportamenti ascritti ai soggetti coinvolti dall'accertamento penale (rv 250246), posto che, molto più concretamente, nel caso in esame ci si lamenta della pena in concreto irrogata.
2.3 In altri termini l'appellante ha chiesto la rivisitazione della pena, nella misura più favorevole all'imputato, sollecitando una nuova valutazione della adeguatezza della pena e tali motivi, sia pure nella loro estrema sinteticità, rappresentano una apprezzabile esigenza difensiva, sicuramente specifica tanto più che questa Corte ha già deciso che la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del "favor impugnationis", in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo.(n. 48469 del 2011 rv 251934).
3. Per i motivi che precedono, l'impugnato provvedimento deve pertanto essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Firenze perché proceda al giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Firenze per il giudizio di appello. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2014