Sentenza 18 giugno 2014
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria disposta dal giudice, ex art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, in quanto gli unici limiti cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità, ai fini della decisione, degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2014, n. 49568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49568 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 18/06/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1984
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 35083/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL KI HA N. IL 29/11/1982;
RF EL CH N. IL 31/05/1973;
avverso la sentenza n. 2104/2011 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 11/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11.1.2013 la Corte d'Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza emessa in data 16.2.2011 dal Gip del Tribunale di Avezzano, con la quale El KI ED ed HO El AC erano stati condannati alla pena di mesi due di reclusione, per i delitti di rissa aggravata e lesioni aggravate, concedeva la sospensione condizionale della pena ai predetti, confermando noi resto la sentenza.
2. La Corte territoriale riteneva dimostrata al pari del primo giudice la responsabilità degli imputati, per aver preso parte con ME RI e IA AR ed altri sei soggetti rimasti ignoti ad una rissa sulla base della Documentazione medica in atti e della prova testimoniale anche dell'agente di P.S., CO SA, intervenuto nell'immediatezza dei fatti.
Avverso tale sentenza gli imputati, a mezzo del loro difensore, hanno proposto ricorso, lamentando:
- con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità od inutilizzabilità, in relazione all'art. 441 c.p.p., comma 5 nonché la mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). In particolare, con l'atto di appello era stato contestato l'uso che il Gip aveva fatto dell'art. 441 c.p.p., comma 5 posto che aveva escusso l'agente CO, al fine di supplire alla mancanza di prova in ordine alla responsabilità dell'imputato, in violazione dei principi affermati della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio abbreviato la facoltà do giudice di assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione, non è esercitabile con riguardo alla ricostruzione storica del fatto e all'attribuibilità di esso all'imputato, pur dopo le modifiche apportate dalla L. n. 479 del 1999; su tale doglianza non vi è stata pronuncia da parte del giudice d'appello e, comunque, le ragioni che hanno indotto il Tribunale ad escutere l'agente CO sono chiaramente evincibili dal verbale di udienza del 16.2.2011, nel quale si indica che non risultava chiaro se la rissa oggetto del processo vi fosse stata o meno;
- con il secondo motivo la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, atteso che nonostante l'esame del teste CO, il materiale probatorio avrebbe dovuto portare, comunque, all'assoluzione degli imputati con la formula, perché il fatto non sussiste, ovvero per non aver commesso il fatto, avendo il teste ZE HA escluso la rissa e lo stesso CO a domanda del difensore ha risposto di non essere in grado di dire quale sarebbe stato il ruolo dell'imputato nella mischia, risultando evidente il vizio conseguente alla mancata corrispondenza tra il risultato probatorio posto a base della decisione impugnata e gli atti processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non meritano accoglimento.
1. I ricorrenti, con il primo motivo di ricorso, lamentano l'erronea applicazione delle norme ed in particolare dell'art. 441 c.p.p., comma 5 in merito all'escussione dell'agente CO SA che avrebbe ricostruito il fatto storico oggetto di giudizio, in violazione dei principi affermati da questa Corte secondo cui "nel giudizio abbreviato la facoltà del giudice di assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione non è esercitabile con riguardo alla ricostruzione storica del fatto e all'attribuibilità di esso all'imputato" (Sez. 3, 16/06/2010, n. 33939 (n. 32099 del 2004, Rv. 229497; n. 35247 dei 2005, Rv. 232580;
n. 1563 del 2007 Rv. 236229). Tale doglianza è destituita di fondamento per plurime ragioni.
2. Innanzitutto va precisato che dalla sentenza di primo grado, da leggersi congiuntamente a quella d'appello (confluendo le motivazioni di entrambe in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione), emerge che la ricostruzione storica dei fatti è stata operata sulla base di plurimi elementi tra i quali il verbale di arresto, i referti medici in atti, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla barista rumena IU MI IA che aveva contattato i Carabinieri, oltre che di CO SA. Da tali elementi, da valutarsi nel loro complesso, è emerso appunto che la sera del 28.2.2010 proprio a ridosso del bar sito in Piazza Matteotti si verificava una violenta lite tra un gruppo di cittadini di origine marocchina ed un gruppo di persone rumene motivata dall'atteggiamento ostile che uno dei nordafricani in evidente stato di ebbrezza aveva tenuto nei confronti della barista rumena.
3.In ogni caso, anche a voler ritenere che il teste CO abbia contribuito alla ricostruzione storica dei fatti, deve evidenziarsi come, a seguito delle modifiche di cui alla L. 16 dicembre 1999, n. 479 e dei plurimi interventi della Corte Costituzionale nel corso del anni 90, occorra prendere atto del tramonto della struttura del giudizio abbreviato come giudizio ancorato ad una base di cognizione immutabile, consegnando all'imputato il diritto di attivare il rito speciale senza venir condizionato da una possibile incompletezza delle preliminari indagini del Pubblico Ministero (Sez. 5, n. 36335 del 30.04.2012), con possibilità di integrazione probatoria, demandata all'iniziativa dell'imputato (art. 438 c.p.p., comma 5), del Pubblico Ministero, ammesso alla prova contraria ove l'imputato abbia esercitato la facoltà di chiedere l'integrazione probatoria (art. 438 c.p.p., comma 5), dello stesso giudice, qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (art. 441 c.p.p., comma 5). Al giudice è consentito di valutare la completezza dell'indagine e provvedere alla sua integrazione o specificazione nell'area individuata dallo stato degli atti formato dalle parti, con esclusione della possibilità di seguire un autonomo percorso di indagine su elementi di fatto non esplorati dalle stesse parti e risultanti già dagli atti (sul punto già Sez. 5, sent. n. 15124 del 19/3/2002, Rv. 221322, ric.: Ranieri ed altri), assumendo - ove necessaria ai fini della decisione -la prova che completi il quadro degli accertamenti e che gli consenta di ritenere esaurientemente esplorato ogni tema d'indagine, per garantire la sua decisione. L'iniziativa ufficiosa del giudice, pertanto, potrà aver per oggetto sia una prova nuova sia, ove necessaria, anche la ripetizione della prova già acquisita agli atti, o comunque l'audizione (come nella fattispecie in esame) del verbalizzante. Come evidenziato in altra pronuncia di questa Corte (Sez. 5, n. 36335 del 30.04.2012), dunque, se tali sono i limiti all'iniziativa del giudice non si vede spazio per l'ulteriore limitazione che escluderebbe che tale iniziativa possa aver per oggetto la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato, limitazione non rinvenibile nella struttura del giudizio speciale, al quale l'imputato accede con la piena consapevolezza (art. 438 c.p.p., comma 1) sia delle sue possibilità di proporre un'integrazione probatoria tale dei superare incompletezze da lui riscontrate nell'indagine del Pubblico Ministero (che non può ritorcersi a suo danno limitandone le possibilità di difesa e di accesso al rito), ma anche con la consapevolezza che il quadro probatorio a disposizione de giudice non sarà solo quello cristallizzato nelle indagini preliminari o dopo il proprio eventuale intervento integrativo, ma quello che l'autonoma valutazione del giudice, sempre nei limiti che lo circoscrivono alla materia già esplorata, potrà configurare con la sua iniziativa speciale.
4. Del pari infondato, ai limiti dell'inammissibilità si presenta il secondo motivo di ricorso, atteso che le sentenze di merito, come detto, hanno compiutamente enunciato gli elementi a carico degli imputati, ritenuti con motivazione approfondita ed immune da vizi, o da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, ovvero da incongruenze che vanifichino o rendano manifestamente incongrua la motivazione adottata, rappresentativi della responsabilità. In merito, poi, all'inattendibilità delle dichiarazioni del teste ZZ, la sentenza impugnata ha dato ampiamente conto senza illogicità di tale giudizio, fondato sulle risultanze contrarie dei certificati medici, delle dichiarazioni della teste IU e delle dichiarazioni del teste CO e comunque, la valutazione della credibilità dei testi rappresenta una questione di fatto, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, che come detto nella fattispecie non si ravvisano.
5. I ricorsi pertanto vanno rigettati e ciascun ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2014