Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2003, n. 11878
CASS
Sentenza 20 gennaio 2003

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La semplice partecipazione ad una manifestazione per la quale siano stati programmati dagli organizzatori anche atti dimostrativi di rilevanza penale (nella specie la distribuzione di piccoli quantitativi di stupefacente) non assume univoca rilevanza ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato, che deve invece estrinsecarsi in condotte che, anche se in astratto riconducibili al alla figura della partecipazione morale, siano connotate da una tipicità tale da essere considerate e valutate come contributo cosciente e volontario alla realizzazione dell'evento.

Ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., i particolari motivi morali e sociali sono quelli che traggono origine da valori avvertiti dalla prevalente coscienza collettiva (In applicazione di tale principio la Corte ne ha escluso l'applicabilità in relazione alla condotta volta a rimuovere una situazione ritenuta antisociale da un determinato gruppo politico ma sulla quale risultava mancante un generale consenso sociale).

Commentari7

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 giugno 2026

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 settembre 2023

    E' reato il saluto fascista con chiamata del presente durante una commemorazione svoltasi in forma di schiera paramilitare quando per capacità di suggestione e proselitismo (sia nei confronti dell'opinione pubblica presente nelle vie cittadine, sia degli altri partecipanti alla commemorazione che non hanno preso parte alle ostentazioni compiute) evocano una azione violenta ed eversiva. L'evocazione di una azione violenta ed eversiva rende penalmente rilevante, poiché concretamente idonea a far risorgere l'ideologia fascista, l'ostentazione dei simboli e dei comportamenti rituali fascisti: è idoneo a porre in pericolo il bene giuridico protetto, il comportamento tenuto nei confronti delle …

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  • 5231: La cancellazione dell'ente dal registro delle imprese non determina l'estinzione dell'illecito.
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    Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese non determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lg. 8 giugno 2001, n. 231 , commesso nell'interesse ed a vantaggio dello stesso. (Fattispecie relativa alla responsabilità di una società di capitali per l'illecito previsto dall' art. 25-septies, comma 3, del citato d.lg. , in relazione al reato di cui all' art. 590 c.p. , in cui la Corte ha precisato che all'estinzione della persona giuridica consegue il passaggio diretto della titolarità dell'impresa ai singoli soci, non venendo meno i rapporti sorti anteriormente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2003, n. 11878
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11878
Data del deposito : 20 gennaio 2003

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