Sentenza 20 gennaio 2003
Massime • 2
La semplice partecipazione ad una manifestazione per la quale siano stati programmati dagli organizzatori anche atti dimostrativi di rilevanza penale (nella specie la distribuzione di piccoli quantitativi di stupefacente) non assume univoca rilevanza ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato, che deve invece estrinsecarsi in condotte che, anche se in astratto riconducibili al alla figura della partecipazione morale, siano connotate da una tipicità tale da essere considerate e valutate come contributo cosciente e volontario alla realizzazione dell'evento.
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen., i particolari motivi morali e sociali sono quelli che traggono origine da valori avvertiti dalla prevalente coscienza collettiva (In applicazione di tale principio la Corte ne ha escluso l'applicabilità in relazione alla condotta volta a rimuovere una situazione ritenuta antisociale da un determinato gruppo politico ma sulla quale risultava mancante un generale consenso sociale).
Commentari • 7
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Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese non determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lg. 8 giugno 2001, n. 231 , commesso nell'interesse ed a vantaggio dello stesso. (Fattispecie relativa alla responsabilità di una società di capitali per l'illecito previsto dall' art. 25-septies, comma 3, del citato d.lg. , in relazione al reato di cui all' art. 590 c.p. , in cui la Corte ha precisato che all'estinzione della persona giuridica consegue il passaggio diretto della titolarità dell'impresa ai singoli soci, non venendo meno i rapporti sorti anteriormente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2003, n. 11878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11878 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill. mi Sigg.:
Dott. Raffaele Leonasi Presidente
I Dott. Bruno Oliva Consigliere
2. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
3. Dott. Carlo Piccininni Consigliere
4. EN Carcano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO PA, nato a [...] il [...];
NT EN, nato a [...] il [...];
AR TA, nata a [...] il [...];
EL VA TO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza, resa il 23 gennaio 2002, dalla Corte d'appello di Roma;
sentita la relazione fatta dal Consigliere EN Carcano;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Aurelio Galasso, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di fiducia degli imputati, avv.to Gian EN Caiazza che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di fiducia di GE PA, NT EN, NA RI e EL OV ET propone ricorso avverso la sentenza 23 gennaio 2002 della Corte d'appello di Roma con la quale fu confermata la sentenza del Tribunale di Roma, che dichiarò i predetti imputati responsabili del delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per avere detenuto, al fine di cessione gratuita, gr. 137,282 di hashish, nonché gr. 40 di marijuana. Con due distinti motivi, il {ricorrente lamenta "la manifesta illogicità e mancanza di motivazione, nonché inosservanza della legge penale con riferimento agli articoli 110 e " 43 c.p.", e, inoltre, "illogicità ed inosservanza di legge" per la mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 1 c.p., e deduce:
che la Corte di merito avrebbe erroneamente dedotto il concorso degli imputati nella detenzione dell'intero quantitativo sequestrato dalla circostanza della condivisione dell'obiettivo politico e propagandistico della manifestazione;
circostanza, invece, che non potrebbe integrare la sussistenza della fattispecie concorsuale, per difetto dell'elemento soggettivo, poiché non sarebbe ragionevolmente provata l'effettiva conoscenza da parte dei partecipanti alla manifestazione della effettiva quantità della sostanza stupefacente sequestrata;
che la partecipazione alla manifestazione non avrebbe potuto essere posta a fondamento della conoscenza dell'intero quantitativo che gli organizzatori avevano programmato di distribuire, in quanto solo la partecipazione, invece, ad una o più fasi organizzative della manifestazione, quali quelle dell'approvvigionamento della sostanza o della divisione della stessa o del suo confezionamento in bustine con il simbolo del partito radicale, avrebbe potuto consentire un'estensione a titolo di concorso nella detenzione anche dell'intero quantitativo della sostanza sequestrata;
che, peraltro, la presenza alla manifestazione e la condivisione dei suoi obiettivi non avrebbero potuto essere elementi sufficienti per desumere la consapevolezza da parte degli imputatati dell'intero quantitativo di sostanza stupefacente e, comunque, di quanto sequestrato ad altri;
che la decisione sarebbe in contrasto con la conclusione alla quale sarebbe pervenuta la sentenza di primo grado, assolvendo altro coimputato, PE VI, perché, nonostante la sua presenza sul palco tra i dirigenti del "partito radicale", MA AN, imputato di reato connesso, ebbe a dichiarare che PE "...non era presente alle riunioni preparatorie della... iniziativa dimostrativa...";
che del tutto apodittica sarebbe l'affermazione secondo cui, tenuto conto che larga parte dello stupefacente risultava confezionato con bustine recanti la scritta "Club AN Riformatori", vi sarebbe stato un momento di comune disponibilità della stessa, indipendentemente dalla fonte primaria di approvvigionamento;
che la Corte d'appello avrebbe fondato, su tali apodittiche affermazioni, la superfluità di ogni accertamento in ordine alla dedotta inoffensività ex art. 49 c.p. e, pertanto, non avrebbe tenuto conto del ridotto principio attivo di ogni singola e piccola quantità sequestrata a ciascun imputato e della inidoneità di esse a produrre l'effetto drogante;
che la Corte di merito avrebbe palesemente violato gli artt. 43 e 110 c.p. in virtù dei quali, ai fini della sussistenza del concorso di persone, sarebbe stato necessario accertare la sussistenza, oltre del contributo causale alla verificazione dell'evento da tutti voluto, della consapevolezza da parte di ciascuno degli imputati di concorrere con altri nella realizzazione della fattispecie concreta;
che la Corte di merito avrebbe negato l'attenuante di cui all'art.62 n. 1 c.p., per avere gli imputati agito per motivi di particolare valore morale e sociale, con motivazione illogica, in quanto la premessa secondo cui "...il protrarsi per lungo tempo dell'accesso dibattito politico ... senza che il legislatore abbia assunto le determinazioni auspicate dagli imputati.." non giustificherebbe, sotto il profilo logico, la proposizione argomentativa finale che ciò "... rende impossibile riconoscere che nella prevalente coscienza collettiva sia rinvenibile il convincimento morale e sociale della necessità ...della legalizzazione delle droghe leggere ...".
In tal modo riassunti a norma dell'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. i termini delle questioni poste, va:
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
La quaestio facti relativa alla sussistenza della fattispecie concorsuale prevista dall'art. 110 c.p. è sorretta da proposizioni argomentative corrette e logiche ed orientate a giustificare la consapevolezza degli imputati che l'atto dimostrativo programmato consisteva in una comune offerta ad altri di piccoli quantitativi di hashish e marijuana e che l'isolata iniziativa di ciascuno sarebbe stata non coerente con il programmato impegno.
L'atto "dimostrativo", programmato nell'ambito della "manifestazione", aveva una finalità unitaria e, in tale contesto, le condotte dei singoli si unificavano anch'esse verso il comune scopo dimostrativo e rendevano evidente la volontà di contribuire consapevolmente alla realizzazione dell'evento "detenzione, offerta e cessione" gratuita a terzi. Al riguardo, la Corte di merito pone in risalto che l'obiettivo comune "....non sarebbe stato possibile..." raggiungerlo "...attraverso la occasionale sommatoria di singole condotte di detenzione a fini di spaccio disarticolate le une dalle altre, ma ha implicato necessariamente una previa intesa ed un coordinamento dei modi e dei tempi dell'azione illecita...". La mancanza di prova di un "approvvigionamento alimentato da un fonte comune" perde il significato decisivo che la difesa vorrebbe ad essa attribuire. I verbali di sequestro e l'analisi dei reperti - ribadisce la Corte d'appello - dimostrano che: "...larga parte dello stupefacente risultava confezionato con bustine recanti la scritta "Club AN Riformatori"." Indipendentemente dalla fonte primaria di rifornimento, vi è stato "...un momento..." rileva il giudice d'appello, ".. in cui lo stupefacente è stato nella comune disponibilità prima che ciascun imputato da esso attingesse per provvedere alla cessione a terzi di una parte...".
Questa conclusione non smentisce e contraddice, come invece vorrebbe il ricorrente, il diverso epilogo dell'accusa mossa a PE VI, il quale è stato assolto in primo grado, nonostante egli avesse partecipato alla manifestazione e fosse stato presente sul palco con i dirigenti del "Club AN", bensì rende ancora più evidente il rigore logico e giuridico col quale è stata valutata dai giudici di merito la posizione di ciascuno degli imputati ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato loro contestato.
La partecipazione ad una manifestazione che ha quale obiettivo primario quello di sollecitare iniziative di modifiche legislative, anche se gli organizzatori e promotori abbiano programmato tra l'altro atti dimostrativi di rilievo penale, è di per sé sola circostanza "neutra" ai fini della responsabilità penale. Infatti, essa, in applicazione del fondamentale principio sancito dall'art.27, comma 1, della Costituzione, impone la sussistenza di condotte che, anche se in "astratto" riconducibili alla figura di concorso "morale" nel reato, debbano in "concreto" essere connotate da una tipicità tale da potere essere considerate e valutate come contributo cosciente e volontario alla realizzazione dell'evento. Non vi è dubbio che le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità del discorso giustificativo. Infatti, la dove non vi é difformità di decisione, il giudice di appello non ha l'obbligo di procedere ad un riesame degli argomenti del primo giudice che ritenga convincenti ed esatti purché dimostri di aver tenuto presenti le doglianze dell'appellante e di averle ritenute prive di fondamento (Sez. III, 14 febbraio 1994, Scanzi, rv. 197497). Orbene, le complessive proposizioni giustificative contenute nelle due sentenze di merito si uniformano al principio enunciato della doverosa individuazione di condotte personali di rilievo penale che nel "concorso di persone" deve essere oggetto di accurata verifica in modo particolare quando esso si fondi sulla compartecipazione "morale".
PE VI è stato assolto perché la sua condotta di partecipazione alla manifestazione non aveva quel connotato di specificità che avrebbe potuto indurre i giudici ad affermarne la sua responsabilità. MA AN, infatti, sentito in qualità di imputato di reato connesso ha escluso il coinvolgimento di TO, dichiarando che costui non era presente alle "...riunioni preparatorie della predetta iniziativa dimostrativa...". Mentre, NA, GE, NT e della OV - si legge nella sentenza di primo grado - "...hanno ammesso di avere partecipato all'organizzazione della manifestazione del 27 agosto, comunicandola anche alle autorità e "preannunciando l'atto di disobbedienza civile alle leggi vigenti sulla droga" (così NA) ed hanno tutti esplicitamente riconosciuto di avere in quel contesto distribuito diversi quantitativi di hashish ai presenti...".
Evidente, dunque, la responsabilità di ciascuno degli attuali imputati ai quali non avrebbe potuto che essere addebitato a titolo di concorso, non solo morale, anche il quantitativo sequestrato agli altri.
Ne consegue la superfluità di ogni ulteriore approfondimento circa l'effetto drogante di ciascuna piccola quantità, come correttamente ritenuto da entrambi i giudici di merito.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Anzitutto, è da escludere che la Corte di merito sia incorsa in un vizio logico nella motivazione, là dove pone l'accento sulla circostanza che "...il protrarsi per lungo tempo dell'accesso dibattito politico ... senza che il legislatore abbia assunto le determinazioni auspicate dagli imputati ... rende impossibile riconoscere che nella prevalente coscienza collettiva sia rinvenibile il convincimento morale e sociale della necessità ... della legalizzazione delle droghe leggere ... ".
La proposizione argomentativa ancora il giudizio espresso ad un inequivoco dato storico dal quale deduce che non possano ricorrere le condizioni richieste per la configurazione dell'attenuante invocata. In tal senso, la motivazione è immune da vizi logici. Altrettanto infondata la dedotta violazione di legge. Affinché possa essere attribuito un significato normativo corretto e fare in modo che l'attenuante possa operare in concreto è indispensabile distinguere la meritevolezza della condotta, che di per sé sola renderebbe sempre inapplicabile l'attenuante, da quella dei motivi. Infatti, una condotta illecita, in quanto contraria al precetto penale, non può essere di per sé espressione di apprezzamento favorevole. Mentre, è il motivo, inteso come causa psichica della condotta, che può rendere meritevole sotto il profilo morale o sociale l'azione compiuta e come tale attenuarne la sua antigiuridicità penale.
Una premessa interpretativa utile ai fini di una corretta individuazione dei parametri richiesti dalla norma in parola. La fattispecie descritta, nell'art. 62 n. 1 c.p. ha due elementi costitutivi: l'uno di carattere soggettivo, che consiste nell'intenzione dell'agente di rimuovere con il proprio comportamento una situazione ritenuta di fatto immorale o antisociale;
l'altro, di carattere oggettivo, nel senso che il movente deve essere riconosciuto, dalla generalità dei consociati come conforme ai costumi morali o sociali che corrispondono alle finalità della comunità organizzata in un determinato momento storico.
Sotto il profilo soggettivo è indubbio che l'intenzione degli attuali imputati sia stata quella di rimuovere con il proprio comportamento una situazione ritenuta, secondo i valori interpretati dal gruppo politico di appartenenza, antisociali. Questa generica valutazione positiva della causa psicologica del reato, però, non attenua l'offensività delle condotte, poiché, sotto il profilo oggettivo, è da escludere che il movente possa essere riconosciuto conforme ai costumi sociali o morali dell'attuale società italiana. Indice sintomatico, correttamente individuato dalla Corte di merito, sono i dibattiti vivaci ed i forti contrasti in materia, i quali appunto indicano l'insussistenza dell'elemento oggettivo richiesto per applicare l'attenuante in parola.
È incontrovertibile che i particolari motivi morali o sociali sono solo quelli che traggono origine da valori avvertiti dalla prevalente coscienza collettiva (Sez. IV, 3 maggio 1985, Mancini, rv. 169364; Sez. I, 14 novembre 1994, Bonello, rv. 200467) e che il dibattito politico su questioni di rilievo sociale e le discussioni sulle diverse scelte prospettabili in sede legislativa sono il sintomo della mancanza di un loro attuale e generale apprezzamento positivo e dimostrano, anzi, che vi sono larghe fasce di contrasto nella società italiana contemporanea (Sez. I, 7 aprile 1989, Billo, rv 183422).
I ricorsi devono, dunque, essere rigettati.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 MARZO 2003.