Sentenza 22 maggio 2012
Massime • 2
Le condotte criminose di offerta e messa in vendita di sostanze stupefacenti si perfezionano al momento della manifestazione del soggetto agente di procurare ad altri la sostanza, sempre che ne abbia la disponibilità, anche se non immediatamente.
Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Fattispecie relativa alla partecipazione ad una complessa operazione di importazione di stupefacenti dall'estero).
Commentari • 5
- 1. Concorso morale di persone nel reatoAvv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
L'art. 110 c.p., rubricato “pena per coloro che concorrono nel reato”, dispone testualmente quanto segue: “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”. La suddetta disposizione disciplina in tal modo il cosiddetto “concorso eventuale di persone nel reato” la cui attività costitutiva, per giurisprudenza ormai consolidata, si può concretizzare non solo nella partecipazione all'esecuzione del reato stesso, bensì anche nella partecipazione morale (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 21 dicembre 1987 – 1 ottobre 1988, n. 9612). L'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può …
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Il concorso eventuale nel reato è disciplinato a norma degli artt. 110 e ss. del codice penale. Come ben noto gli elementi costitutivi di tale fattispecie si dividono in oggettivi e soggettivi. Elemento soggettivo è il dolo di concorso, inteso come la rappresentazione e volizione del fatto criminoso e la consapevolezza di concorrere con gli altri. L'elemento oggettivo si scinde nella pluralità degli agenti, nella realizzazione di un fatto materiale di reato e nel contributo di ciascun soggetto alla realizzazione di esso. Ciò che rileva ai fini concorsuali non è la sola condotta commissiva, ma anche quella omissiva. Particolarmente problematica nonché dibattuta è la punibilità o meno …
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La sentenza della Cassazione 156/2022 – quinta sezione Penale in data 5 gennaio 2022 - chiarisce che il dolo specifico richiesto per la dichiarazione fraudolenta di cui all'art 2 Dlgs 74/2000 è compatibile con il dolo eventuale. Il caso di specie vedeva un commercialista responsabile del reato di cui all'art. 2 del Dlgs 74/2000. Essendo il professionista depositario delle scritture contabili di alcune società e consapevole dell'attività illecita svolta dalle stesse, nonché dagli amministratori, con il fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, consentiva di indicare nei documenti relativi a dette imposte dichiarazioni fittizie e operazioni mai venute ad esistenza. Il …
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Riflessioni preliminari sul concorso eventuale Il concorso di persone nel reato Concorso nei reati omissivi Concorso nel reato proprio Reato diverso da quello voluto Concorso e mutamento del titolo di reato Concorso nel reato e associazione per delinquere Concorso e favoreggiamento Giurisprudenza Riflessioni preliminari sul concorso eventuale [Torna su] Leggendo il titolo del concorso di persone nel reato si ha l'impressione di essere entrati in un campo minato in cui si scontrano due esigenze contrapposte: da una parte vi è l'obiettivo di rendere punibili comportamenti che altrimenti non lo sarebbero in base alle singole norme incriminatrici, dall'altra i principi costituzionali in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2012, n. 36818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36818 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2012 |
Testo completo
36 8 18 / 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/05/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente - N. 898/2012 Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere -N. 730/2012 Dott. LUIGI LANZA - Consigliere - Dott. GIACOMO PAOLONI - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) MA AL N. IL 12/10/1964 2) NZ GI N. IL 14/10/1981 3) IN RODOLFO N. IL 15/01/1988 4) ESPOSITO SABATO N. IL 06/09/1964 5) FATTORUSSO EMILIA N. IL 19/09/1974 6) AN IE N. IL 27/09/1972 7) MA ME N. IL 22/11/1972 8) PE NI N. IL 12/12/1951 9) IP RE N. IL 19/09/1982 10) IP DR N. IL 03/09/1982 11) IP MATTEO N. IL 08/11/1983 12) IP SARA N. IL 17/06/1988 13) OR TERESA N. IL 05/09/1964 14) SCARPA PASQUALE N. IL 31/05/1972 15) VITOLO ME N. IL 24/01/1977 avverso la sentenza n. 53/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del 14/06/2011. visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di NZ GI, MA CO, PE LO e IP AN e il rigetto di tutti gli altri;
Uditi i difensori Avv. Agostino QUARANTA per IP AT;
Avv. NC CALABRESE per MA AL, ++ IN LF, IP ND, IP AR e OR ES;
Avv. GI ARICO' per IN LF, IP ND, IP AR e OR ES i quali si riportano ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento ed insistono nella richiesta di annullamento della sentenza. Ме RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 29 ottobre 2010 all'esito di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, il G.U.P. presso il Tribunale di Salerno dichiarava colpevoli del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti TO AL, DI LF, NE UG, PE LO, PA ND, PA AT, PA AR, RI ES e PA SQ;
gli stessi imputati venivano altresì dichiarati colpevoli di plurimi episodi di cessione, o detenzione finalizzata alla cessione, di sostanze stupefacenti, assieme agli altri coimputati ZI GI, OS SA, SS IL, ON CO e PA AN.
1.1. Con la medesima pronuncia, inoltre, il G.U.P. di Salerno dichiarava RI ES e PA ND colpevoli di distinti episodi di resistenza a pubblico ufficiale ed estorsione nei confronti di acquirenti delle sostanze stupefacenti oggetto di traffico, mentre il coimputato TO AL veniva dichiarato colpevole anche per il reato di evasione dagli arresti domiciliari - avendo egli disatteso l'autorizzazione lavorativa concessagli per porre in essere una condotta di spaccio - e l'altro coimputato VI CO esclusivamente in relazione al delitto di concorso in detenzione a fini di spaccio e importazione in Italia di ingenti quantità di stupefacenti (di cui al capo sub 2), commesso in Angri tra il febbraio ed il maggio del 2008 e contestato, oltre che al predetto imputato, ad TO AL, DI LF, PA ND, PA AT (classe 1983), RI ES e PA AR.
2. La vicenda processuale in esame, sulla base della ricostruzione storico-fattuale operata nella pronuncia di primo grado, ha avuto ad oggetto una serie di attività investigative volte all'accertamento dell'esistenza in Angri di un'associazione, prevalentemente a base familiare, dedita al traffico, anche internazionale, di sostanze stupefacenti (per lo più cocaina, ed in misura minore hashish e marijuana). Le medesime indagini, inoltre, si sono concentrate sulle connesse attività di spaccio, condotte sia al minuto - in Angri e nei territori limitrofi, quali l'area paganese, quella salernitana ed ebolitana sia all'ingrosso, - con stabili rifornimenti di apprezzabili quantitativi di sostanze stupefacenti. Ли 2.1. Le attività delittuose oggetto d'indagine, secondo LE ricostruzione, vennero avviate nel 2003 da AT PA e successivamente, in seguito alla sua cattura, vennero organizzate e dirette dalla moglie RI ES, inizialmente coadiuvata a tal fine dalla IG AR e dal di lei fidanzato, DI LF, quindi, a partire dal 2006, affiancata nell'organizzazione dell'attività dall'altro figlio, ND PA, che proprio in quell'epoca era stato rimesso in libertà. Attorno a questo nucleo centrale, anche altre persone fornirono il loro contributo, alcune provenienti dallo stesso ambito familiare, come AT PA (classe 1983, fratello di AT PA, classe 1957), individuato quale finanziatore dell'organismo criminale o di singoli acquisti di stupefacente;
altre, invece, estranee alla famiglia, ma solidamente legate ai suoi membri più eminenti, ed impiegate nelle operazioni materiali di preparazione e di smercio (quali NE UG o OS SA), di supporto logistico (TO AL), ovvero quali corrieri per il rifornimento della piazza di Eboli (PE LO).
2.2. I fatti oggetto della regiudicanda sono stati ritenuti provati sulla base di una pluralità di fonti, costituite da operazioni di osservazione e appostamento, di perquisizione e sequestro, da arresti in flagranza, da intercettazioni telefoniche ed ambientali, oltre che da dichiarazioni testimoniali e provenienti dagli stessi imputati, alcuni dei quali hanno fornito un contributo collaborativo ritenuto rilevante, attraverso plurime indicazioni auto ed etero-accusatorie (ad es., NE UG, AN GI, RI ES, dopo il suo arresto, PA AT - classe 1983 - ed altri ancora).
2.3. Sulla base di LE compendio probatorio, all'esito del giudizio di primo grado, oltre all'accertamento di numerosi episodi di traffico, anche internazionale, di stupefacenti (specificamente individuati quali reati-fine), è stata ritenuta l'esistenza dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti di cui al capo sub A), con canali di rifornimento provenienti prevalentemente da RR ZI (rappresentati, inizialmente, da LE TT AL e, successivamente, da PA SQ, legato al clan Gallo-Cavalieri di RR ZI, con il ruolo di intermediario per l'acquisto di cocaina su quella piazza) e canali di spaccio gestiti direttamente in Angri, ovvero in Pagani, dove operava LE PE DO (che ha definito la sua posizione ex art. 444 c.p.p.), e soprattutto in Eboli - ove operavano gli appartenenti alla famiglia IU D'TO, riforniti dallo stesso PE Ли 2 DO e da PE LO - nonché in Salerno, ove operava un'amica della RI (LE AN AN, che ha definito anch'essa la sua posizione processuale ex art. 444 c.p.p.).
3. Con decisione del 14 giugno 2011, depositata il 27 luglio 2011, la Corte d'appello di Salerno, acquisita una dichiarazione sottoscritta da PA ND in merito ai fatti oggetto del giudizio e raccolte le spontanee dichiarazioni di PE LO, ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in primo grado, rideterminando le pene irrogate nei confronti di: a) TO AL [capi sub A), 2), 24) e 25) ], condannato alla pena complessiva di anni otto, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 16.400,00 di multa (previa assoluzione dal delitto continuato di cui al capo sub 25 - cessione di cocaina in favore di LE AL, di LA GI, limitatamente ai fatti accertati il 31 maggio 2009, e di ViLE AN - e dal delitto di evasione consumato il 16 giugno 2009, in relazione al capo sub 24)); b) DI LF [capi sub a), E), E1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11)], condannato alla pena complessiva di anni dieci, mesi uno e giorni venti di reclusione (previa assoluzione dal delitto di cessione di cocaina in favore di AR SA - capo sub 8 - e da quello di cessione di cocaina in favore di AR MM in data 28 maggio 2009, contestato sub E1) ); c) OS SA [capo sub g4], condannato alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 24.000,00 di multa, ritenuta la recidiva specifica di cui all'art. 99, comma 2, n. 1, c.p.; ₫) SS IL [capo sub 19], condannata alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa;
e) PE LO [capo sub A)], alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione;
f) PA ND [capi sub a), b), c), g3), f) g), i, i2), 2 e 13)] alla pena di anni quindici e mesi otto di reclusione;
3 g) PA AN [capo sub 19) ], alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa;
h) RI ES [capi sub a), b), c), c1), d), N), 15), 16), 19)], alla pena di anni sedici e mesi dieci di reclusione;
i) PA SQ [capi sub a), b) e c) ], alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione.
3.1. La Corte territoriale, inoltre, ha assolto PA AR [capi sub a), c), E1), E2)] dal reato continuato di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina in favore di NG GI (in data 4 giugno 2009) e di AR MM (in data 28 maggio 2009), a lei addebitato nel capo sub E1) – fatti, peraltro, già oggetto di pronuncia assolutoria in primo - grado, senza che il Giudice di prime cure, pur depurando la pena dalla incidenza dei fatti per i quali aveva ritenuto di pervenire all'assoluzione, avesse ritenuto di esplicitarla nel dispositivo - confermando per il resto l'impugnata pronuncia nei confronti degli altri coimputati, e odierni ricorrenti, ZI GI (capo sub L), NE UG [capi sub a) e sub 19], ON CO [capo sub g4)], PA AT [capi sub a), 2) ed L) dell'imputazione] e VI CO (capo sub 2).
4. Avverso la su citata sentenza della Corte d'appello di Salerno hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati, deducendo i motivi di impugnazione per ciascuno di essi specificamente sintetizzati nei termini qui di seguito esposti.
4.1. Con ricorso per cassazione proposto in data 31 ottobre 2011 nell'interesse di TO AL, l'Avv. NC Calabrese ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione: a) inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali, in relazione all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ed agli artt. 191 - 192 c.p.p., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, poiché la ritenuta sussistenza del delitto associativo non può esser demandata al dictum di coimputati accusatori e l'eventuale pluralità degli episodi di cessione non costituisce un elemento sufficiente per l'integrazione della du fattispecie, né, del resto, il compendio probatorio avrebbe delineato un ruolo dell'imputato nel sodalizio criminale ed una continuità nei rifornimenti, con l'individuazione di uno o più canali stabili per l'approvvigionamento delle sostanze;
ulteriori vizi di legittimità sarebbero riscontrabili in ordine al difetto di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, nonchè in relazione alla mancata applicazione dell'art. 74, comma 6, del su citato D.P.R., per la natura approssimativa del sodalizio e la grossolanità del modus operandi, tenuto conto anche della scarsa qualità e quantità delle sostanze oggetto di sequestro da parte della P.G.; b) inosservanza ed erronea applicazione di norma processuale (art. 606, lett. c), in relazione agli artt. 191-192 e 266 ss. c.p.p.) e di norma penale (art. 606, lett. b), in relazione all'art. 80 del D.P.R. n. 309/1990) e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, stante l'assoluta marginalità dell'attività posta in essere dall'imputato, la cui disponibilità di materiale chimico sarebbe giustificata per lo svolgimento di una lecita attività lavorativa;
illegittima, inoltre, risulterebbe la ritenuta applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, avendo la Corte territoriale valorizzato l'asserito grado di purezza dello stupefacente, ignorando ogni ulteriore profilo attinente all'individuazione del mercato di destinazione ed al relativo livello di saturazione;
c) inosservanza ed erronea applicazione di norma processuale (art. 606, lett. c), in relazione agli artt. 63 -191-192 e 266 ss., c.p.p.) e di norma penale (art. 606, lett. b), in relazione all'art. 81 c.p.), e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento ai reati di cui ai capi 24) e 25), fondandosi la statuizione di condanna su esiti di intercettazioni nelle quali giammai si rinviene il riferimento a sostanze stupefacenti, tenuto conto, altresì, della parte in cui si assume la sussistenza di specifici riscontri di natura dichiarativa, nonostante la loro inutilizzabilità a norma dell'art. 63 c.p.p.; parimenti illegittimo e non motivato risulterebbe, inoltre, il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione rispetto ai reati addebitati al capo sub A) ed al capo sub 2), in ragione dell'omogeneità dei delitti per i quali è intervenuta condanna e dell'assenza di una significativa soluzione di continuità tra i singoli episodi. 5 4.2. Con ricorso per cassazione personalmente proposto in data 11 ottobre 2011, ZI GI ha dedotto: a) violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p., non avendo il Giudice procedente verificato la sussistenza delle cause di non punibilità ivi contemplate;
b) violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p., per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, fondandosi l'affermazione di responsabilità su argomentazioni apodittiche e non riscontrate.
4.3. Con ricorso per cassazione proposto in data 31 ottobre 2011 nell'interesse di RI ES, PA AR, DI LF e PA ND, i difensori di fiducia, Avv. GI Aricò e Avv. NC Calabrese, hanno dedotto i seguenti motivi di impugnazione: a) inosservanza ed erronea applicazione di norma penale (art. 606, lett. b), in relazione all'art. 74, commi 1 e 6, del D.P.R. n. 309/1990) e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento al reato di cui al capo A) (contestato a RI ES, PA AR, DI LF e PA ND), per l'evidente assenza degli elementi costitutivi della ritenuta fattispecie associativa, non essendo emersa, in particolare, la prova di un accordo tendenzialmente proiettato nel tempo per la commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti, né quella di una struttura organizzata con suddivisione di ruoli e mansioni determinate;
per alcuni degli imputati, inoltre, ossia la RI ed il PA ND, sarebbe stata illegittimamente ritenuta l'aggravante del ruolo di promozione, quando l'attività illecita era diretta ed organizzata da soggetti diversi, mentre la natura approssimativa del sodalizio (a base familiare) e la grossolanità del modo di azione imporrebbero l'applicazione della diversa ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del su citato D.P.R., con la riconducibilità dei fatti alla previsione di cui all'art. 73, comma 5; b) mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento al reato di cui al capo B) (contestato a RI ES e PA ND, in concorso con PA SQ), nonché inosservanza ed erronea applicazione di norma penale (art. 606, lett. b), 6 in relazione all'art. 73, comma 5 del D.P.R. n. 309/1990), per l'impossibilità di stabilire la quantità e la qualità della sostanza stupefacente asseritamente compravenduta, tenuto conto del fatto che la condanna si fonda sugli esiti di intercettazioni nelle quali si controverte unicamente di somme di denaro da ricevere o consegnare, senza che la causale del rapporto risulti palese;
c) inosservanza ed erronea applicazione di norma penale (art. 606, lett. b), in relazione all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990) e di norma processuale prevista a pena di inutilizzabilità (art. 606, lett. c), in relazione all'art. 192 c.p.p.), nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento ai reati di cui ai capi sub C) (contestato a RI ES, PA AR e PA ND) e sub C1) (contestato alla sola RI), risultando provato in sede di merito che l'assunto investigativo era infondato, poiché all'esito del controllo operato sul veicolo a bordo del quale viaggiavano gli imputati, nessuna sostanza stupefacente venne rinvenuta, nonostante l'impiego di unità cinofile da parte delle forze di P.G.; in ogni caso, l'impossibilità di stabilire la quantità e la qualità della sostanza stupefacente asseritamente detenuta avrebbe dovuto comportare l'applicazione dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73; d) inosservanza ed erronea applicazione di norma penale (art. 606, lett. b), in relazione all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990) e di norma processuale sanzionata a pena di inutilizzabilità (art. 606, lett. c), in relazione all'art. 192 c.p.p.), nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento al reato di cui al capo D) (contestato alla sola RI ES), avendo la Corte territoriale omesso la verifica dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate in correità di AN AN e PA NL;
in ogni caso, l'impossibilità di stabilire la quantità e la qualità della sostanza stupefacente asseritamente ceduta avrebbe dovuto comportare l'applicazione dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73; e) inosservanza ed erronea applicazione di norma penale (art. 606, lett. b), in relazione all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990) e di norma processuale sanzionata a pena di inutilizzabilità (art. 606, lett. c), in relazione agli artt. 266 ss. c.p.p.), nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento ai reati di cessione a terzi 7 di sostanze stupefacenti di cui ai capi sub E), E1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 11) (contestati a DI LF) e sub E2) (contestato alla sola PA AR), fondandosi la condanna su conversazioni intercettate che la Corte territoriale neppure richiama nella motivazione;
né, del resto sarebbe dirimente il richiamo alle dichiarazioni dei presunti assuntori, trattandosi di soggetti che avrebbero dovuto assumere la veste formale di persone sottoposte ad indagini;
in ogni caso, l'impossibilità di stabilire la quantità e la qualità della sostanza stupefacente asseritamente ceduta avrebbe dovuto comportare l'applicazione dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73; f) inosservanza ed erronea applicazione di norma penale (art. 606, lett. b), in relazione all'art. 7 della L. n. 203/1991) e di norma processuale sanzionata a pena di inutilizzabilità (art. 606, comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 191-192 c.p.p.), nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento al reato di estorsione ai danni di NT CE di cui al capo sub N) (contestato alla sola RI ES), palesandosi del tutto irragionevole la statuizione di condanna nella parte in cui pretende di riferire all'istigazione della RI la spedizione punitiva eseguita da due persone ignote, che si limitarono ad agire senza riferire espressamente la causale della loro azione (se non rivolgendo il generico monito alla persona offesa di pagare i debiti); del tutto assente, inoltre, risulterebbe la motivazione sulla sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale di cui al su menzionato art. 7; g) inosservanza ed erronea applicazione di norma penale (art. 606, lett. b), in relazione all'art. 80 del D.P.R. n. 309/1990) e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento al reato di cui al capo sub 2) (contestato a RI ES, PA AR, DI LF e PA ND), avendo la Corte territoriale valorizzato l'asserito grado di purezza dello stupefacente, ignorando ogni ulteriore profilo attinente al mercato di destinazione ed al relativo livello di saturazione;
h) inosservanza ed erronea applicazione di norma penale (art. 606, lett. b), in relazione all'art. 80 del D.P.R. n. 309/1990) e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento a taluni episodi di cessione, acquisto, finanziamento e smercio di sostanze stupefacenti di cui ai capi sub 15), 16 e 19) (contestati a RI 8 Ꮧ . ES), fondandosi la statuizione di condanna su talune chiamate in correità rispetto alle quali è stato omesso ogni scrutinio di attendibilità intrinseca ed estrinseca;
quanto alla illegittimità della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al su menzionato art. 80, si ripropongono le censure già svolte nel paragrafo che precede.
4.4. Con ricorso per cassazione proposto in data 3 novembre 2011 nell'interesse di OS SA, l'Avv. Bernardo Brancaccio ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione: a) inosservanza ed erronea applicazione di norma penale (art. 606, lett. b), in relazione agli artt. 56 c.p. e 73 del D.P.R. n. 309/1990), per l'erronea qualificazione giuridica del fatto della mancata consegna dello stupefacente che, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio di merito, avrebbe dovuto relegare la condotta, oggetto dell'imputazione sub g4), nell'ambito di un accordo penalmente irrilevante ai sensi dell'art.115 c.p.; non si comprenderebbe, al riguardo, se la Corte di merito abbia accreditato l'ipotesi di un'offerta di acquisto non seguita dall'erogazione del prezzo convenuto, come LE sussumibile nella fattispecie del tentativo, ovvero se abbia ritenuto comunque perfezionato l'accordo, nonostante la mancata raccolta di una somma idonea;
b) inosservanza ed erronea applicazione di norma penale (art. 606, lett. b), in relazione all'art. 75 del D.P.R. n. 309/1990), non avendo la Corte territoriale riconosciuto al ricorrente la posizione di soggetto aduso all'utilizzo di stupefacenti, e che nella circostanza sopra indicata fosse in procinto di acquistarne;
c) inosservanza ed erronea applicazione di norma penale (art. 606, lett. b), in relazione all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990), non avendo la Corte d'appello ritenuto di concedere l'attenuante ivi prevista.
4.4.1. Con precedente ricorso per cassazione del 13 ottobre 2011, presentato nell'interesse del predetto imputato dall'Avv. Pierluigi Spadafora (la cui nomina è stata revocata in data 18 ottobre 2011), è stato altresì chiesto l'annullamento della su citata sentenza, deducendo i seguenti motivi di impugnazione: Me 9 • mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, che assegna al ricorrente il ruolo di cedente della sostanza, anzichè di acquirente, laddove dalle intercettazioni telefoniche in atti risulta con chiarezza che l'OS era in procinto di acquistare una modica quantità di sostanza per uso personale, con una somma di denaro che il coimputato ON stava per procurargli;
dalle stesse intercettazioni, inoltre, dovrebbe evincersi che il PA ND non era debitore dell'OS, ma aveva in realtà un potere di signoria verso di lui, derivante da un credito di poche centinaia di euro vantato nei suoi confronti, e richiestogli in pagamento dopo un lungo lasso di tempo;
violazione di legge per la mancata derubricazione del fatto a tentativo di acquisto di sostanze stupefacenti ex artt. 56 c.p. e 73 del D.P.R. n. 309/1990, non emergendo dagli atti la prova dell'accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, e non essendo in ogni caso avvenuta la traditio della sostanza stupefacente e del prezzo;
violazione di legge e contraddittorietà ed illogicità della motivazione per la mancata concessione della circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990; • violazione di legge e contraddittorietà ed illogicità della motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti, ovvero equivalenti, alla contestata recidiva specifica.
4.5. Con ricorso per cassazione proposto in data 3 novembre 2011 nell'interesse di SS IL, l'Avv. Bernardo Brancaccio ha dedotto il seguente motivo di impugnazione: ⚫ inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., in relazione all'art. 606, lett. b) e lett. e), c.p.p., per l'errata valutazione degli elementi prova utilizzati dalla Corte di merito nell'affermazione della penale responsabilità della ricorrente, in quanto la lettura complessiva e coordinata delle dichiarazioni rese dai coimputati NE, PA AT, GR AL, AN GI e AN AN, anche in ragione della loro inconciliabilità logica, avrebbe imposto una dichiarazione di estraneità ai fatti contestati;
da alcune di LE dichiarazioni (quelle rese, ad es., da NE UG) è emerso, in particolare, che l'imputata "non partecipava ai traffici di droga" ed anzi “era solo una cliente di droga". Me 10 4.5.1. Con precedente ricorso per cassazione del 13 ottobre 2011, presentato nell'interesse della predetta imputata dall'Avv. Pierlugi Spadafora (la cui nomina è stata revocata in data 18 ottobre 2011), è stato altresì chiesto l'annullamento della gravata pronuncia deducendo i seguenti motivi di impugnazione: a) mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione per violazione della norma processuale di cui all'art. 192 c.p.p., in considerazione delle rilevanti contraddizioni che riguarderebbero le fonti di prova utilizzate e non correttamente valutate nei giudizi di merito: il AN, in particolare, avrebbe riferito di presunti rapporti intrattenuti dalla SS con altri imputati (la RI e l'OS), ma da tali frequentazioni non è possibile indurre di per sé l'esistenza di ipotesi di reato a carico della stessa;
la AN, inoltre, non avrebbe riferito nella sua deposizione, pur ricca di particolari, il nome dell'imputata, mentre la versione del GR AL sarebbe generica e contraddittoria, avendo egli riferito di "una signora”senza individuarla;
lo stesso NE, del resto, non avrebbe affermato la partecipazione dell'imputata agli affari delittuosi realizzati dai coimputati, né al presunto acquisto di droga avvenuto a Pimonte, ma l'avrebbe presentata come un'acquirente di sostanze stupefacenti dalla RI, nei cui confronti aveva esposizioni debitorie saldate con grande fatica, delineando un quadro incompatibile con il ruolo proprio di una trafficante di cocaina;
le dichiarazioni rese dal AT PA, infine, non avrebbero riscontrato quelle dello NE, non avendo il primo affermato che la SS aveva procurato un quantitativo di stupefacente recandosi a Pimonte per ritirarlo, ma semplicemente che la stessa vi conosceva un LE Di NO, il quale aveva procurato un quantitativo di cocaina nell'anno 2004; b) violazione degli artt. 62-bis, 81 c.p. e 73, comma 6, del D.P.R. n. 309/1990, con riferimento allo specifico capo d'appello in cui si richiedeva l'applicazione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, rideterminando la pena a partire dal minimo di legge, con l'applicazione di un aumento minimo per la continuazione con precedenti sentenze passate in giudicato e l'applicazione dell'indulto ai sensi della L. n. 141/2006. lu 11 4.6. Con ricorso per cassazione proposto in data 20 ottobre 2011 nell'interesse di NE UG, l'Avv. Luigi A.M. Ferrone ha dedotto il seguente motivo di impugnazione: • violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 309/1990, per non essere stata concessa la massima riduzione di pena prevista per la cd. "dissociazione attuosa", nonchè per il relativo difetto di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p., dovendosi considerare assolutamente ingiustificata, anche in ragione della straordinaria importanza della collaborazione offerta dallo NE, la mancata concessione dell'attenuante speciale nella sua massima estensione.
4.7. Con ricorso per cassazione proposto in data 21 ottobre 2011 nell'interesse di ON CO, l'Avv. Luigi Senatore ha dedotto il seguente motivo di impugnazione: • illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento al passaggio motivazionale in cui la Corte d'appello riferisce della telefonata con cui l'OS dice al ON di fermare coloro che avrebbero dovuto consegnare la droga perché si era accorto della presenza dei Carabinieri: se la presunta consegna di droga - si osserva viene -> fermata prima ancora di giungere a colui che materialmente doveva effettuarla, dovrebbe risultare con evidenza che ci si trova nella fase degli atti diretti a commettere il reato, non più realizzato in tute le sue componenti.
4.8. Con ricorso per cassazione proposto in data 28 ottobre 2011 nell'interesse di PE LO, l'Avv. LF Viserta ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione: a) violazione dell'art. 606, lett. b) e lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 74 del D.P.R. n. 309/1990 e 192, comma 3, c.p.p., per avere l'impugnata sentenza argomentato solo in modo illogico ed apodittico, non rispettando le regole che presiedono alla valutazione della prova ed affermando la responsabilità del PE sulla base di presunzioni o supposizioni;
nessuno dei collaboratori, in particolare, avrebbe riferito di episodi certi sotto l'aspetto temporale, sì da consentire al chiamato - che è stato condannato solamente per la partecipazione all'associazione - di potersi difendere;
b) violazione dell'art. 606, lett. b) e lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 99, comma 4 e 69 c.p., laddove la Corte di merito avrebbe potuto escludere la recidiva contestata in 12 3. mancanza di una più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità, atteso che la contestazione della recidiva reiterata non può configurarsi come una sorta di presunzione assoluta di pericolosità sociale.
4.9. Con ricorso per cassazione personalmente proposto in data 11 ottobre 2011, PA AN ha dedotto: a) violazione dell'art. 606, lett. b), c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p., non avendo il Giudice procedente verificato la sussistenza delle cause di non punibilità ivi contemplate;
b) violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p., per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, fondandosi l'affermazione di responsabilità su argomentazioni apodittiche e non riscontrate.
4.10. Con ricorso per cassazione proposto in data 12 ottobre 2011 nell'interesse di PA AT, l'Avv. Agostino Quaranta ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione: ⚫ violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per manifesta contraddittorietà, o comunque per carenza di motivazione, laddove la Corte d'appello ha confermato l'irrogazione delle pene accessorie facoltative ex art. 85 del D.P.R. n. 309/1990, disposte a suo carico dal Giudice di primo grado (divieto di espatrio e sospensione della patente di guida), senza giustificare con adeguata motivazione l'esercizio di LE potere discrezionale, tenuto conto del fatto che la condotta di vita dell'imputato, la sua attitudine collaborativa ed il suo affrancamento dagli ambienti legati alla criminalità organizzata costituiscono aspetti già rigorosamente valutati ai fini della sua ammissione allo status speciale di collaboratore di giustizia, e possono essere certamente considerati come segni favorevoli per ritenere che egli si asterrà nel futuro dal commettere ulteriori reati;
la motivazione dell'impugnata sentenza, inoltre, appare carente laddove non offre risposta alle doglianze formulate in appello sull'evidente superfluità di applicazione delle su menzionate pene accessorie, che si traducono di fatto in una vessazione contraria al principio del favor rei, in 13 lu quanto la libertà di locomozione dell'imputato appare già decisamente limitata dagli obblighi connessi all'adesione al programma speciale di protezione e dal monitoraggio cui egli è costantemente sottoposto dal personale del servizio centrale di protezione;
⚫ analoga censura viene altresì sollevata in ordine alla determinazione della pena base (individuata nella misura di anni tredici, dunque di tre anni sopra il minimo editLE di anni dieci per il delitto ex art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 309/1990) e degli aumenti per la continuazione (per complessivi anni due), ritenuti eccessivi rispetto al minimo editLE ed operati in misura afflittiva per l'imputato, senza tener conto della decisività dell'apporto collaborativo da lui fornito per assicurare le prove dei reati ed individuarne gli altri responsabili, tra cui figurano diversi familiari.
4.11. Con ricorso per cassazione proposto in data 10 ottobre 2011 nell'interesse di PA SQ, l'Avv. Antonio Abet ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione: a) violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., per erronea applicazione ed interpretazione delle norme in tema di valutazione delle prove in ordine alla partecipazione dello PA all'associazione di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, nonché per la manifesta illogicità della motivazione sul punto: le numerose telefonate indicate nella gravata pronuncia, ed ivi utilizzate per dimostrare la consuetudine di rapporti tra lo PA e la famiglia PA, sarebbero solamente tre (due riguardanti l'acquisto di droga dell'ottobre 2006, contestato al capo sub b), ed una relativa al trasporto del novembre 2006, addebitato al capo sub c) ) e dunque risulterebbero inidonee a riscontrare una stabilità di rapporti con il gruppo, ovvero un accordo duraturo ed esclusivo di fornitura di sostanze stupefacenti;
inoltre, le modalità della trattativa condotta dallo PA riguardo al reato contestato al capo sub b) dimostrerebbero, piuttosto, l'assenza di un suo ruolo decisionale nell'acquisto della sostanza, che dipendeva chiaramente dalle decisioni della RI, mentre la Corte di merito sarebbe incorsa in un travisamento del fatto relativamente al senso da attribuire al contenuto della conversazione ambienLE intercettata il 7 agosto 2006 (durante un colloquio intervenuto tra il AT PA senior ed i figli ND e AR circa l'opportunità di stringere un accordo esclusivo con lo PA, accordo rifiutato categoricamente dal padre), che 14 lea indicherebbe la presenza di un rapporto meramente occasionale con la famiglia PA, concretatosi nelle due autonome violazioni dell'art. 73 del D.P.R. sopra citato e successivamente interrotto per assoluta mancanza di fiducia nei confronti del ricorrente, manifestata dalla famiglia in occasione dell'episodio della perdita della sostanza stupefacente di cui al capo sub c); infine, anche dalle dichiarazioni al riguardo rese dai collaboratori di giustizia (ossia, da NE UG, RF IA e AN GI) non emergerebbe alcun ruolo di fornitore abituale da parte dello PA, peraltro a lungo detenuto, in quel periodo, sino al 2 agosto 2006; b) violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., per erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 81 cpv. c.p., in ordine alla richiesta di applicazione del reato continuato con la sentenza della Corte di appello di Napoli divenuta definitiva il 28 aprile del 2010, nonché per l'assoluta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto, in ragione della sovrapponibilità e coincidenza temporale delle condotte di cessione di stupefacenti avvenute nel settembre 2006 in favore di due persone di Verbania estranee al gruppo della famiglia PA.
4.12. Con ricorso per cassazione proposto in data 21 ottobre 2011 nell'interesse di VI CO, l'Avv. Mario Valiante ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione: a) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle specifiche doglianze formulate dall'imputato con i motivi di appello ex art. 606, lett. e), c.p.p., non emergendo dall'intero compendio probatorio acquisito in sede di giudizio abbreviato alcuna circostanza da cui desumere che il VI si fosse recato all'aeroporto di Napoli per prelevare i PA con la consapevolezza che, unitamente ai medesimi, fosse sbarcato in Italia anche il RC LD ND (circostanza, questa, confermata anche dal collaboratore di giustizia PA AT, che nell'interrogatorio del 23 aprile 2010 ha dichiarato che il VI non era a conoscenza dei particolari dell'operazione); inoltre, il dato inerente alla comunanza del VI con il PA AT (classe 1983) - desumibile dalla sua disponibilità ad accorrere in aiuto del fratello coinvolto in una lite, dalla costanza delle telefonate tra loro intercorse ed oggetto di intercettazione, dalla disponibilità a far transitare sul proprio conto corrente alcuni assegni 15 lu passatigli dallo stesso PA, oltre che dalla disponibilità manifestata per prelevarlo all'aeroporto su sua specifica richiesta - ben può ricondursi nell'alveo di un rapporto caratterizzato da un flusso di denaro tra i due, che consentiva al VI di fronteggiare il cospicuo investimento effettuato per avviare la propria attività commerciale di gestione di una caffetteria, e che veniva ricambiato con l'offerta della sua amicale disponibilità; né, infine, appare connotato da chiarezza ed assenza di ambiguità il contenuto delle intercettazioni telefoniche in atti in particolare, di quella recante il n. 43 del 28 marzo - 2008, intervenuta con il AT PA (classe 1983) - laddove il VI fa riferimento alla sua appartenenza alla cd. “banda della zoccola………………..la banda del formaggio bello”, non potendosi ritenere LE elemento di prova sufficiente ed esaustivo, in assenza di un minimo riscontro esterno, ed anzi potendo sembrare più l'espressione di una millanteria, che di una consapevole partecipazione ad un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti. b) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle specifiche doglianze formulate dall'imputato con i motivi di appello ex art. 606, lett. e), c.p.p., in ordine alla mancata riduzione della pena al minimo editLE consentito, avuto riguardo al ruolo marginale del contributo concorsuale fornito ed all'assenza di precedenti specifici.
4.12.1. Con memoria difensiva ex art. 611 c.p.p. del 4 maggio 2012, oltre a ribadire i motivi di doglianza già sopra illustrati, la difesa del VI ha altresì dedotto: ⚫ inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), c.p.p., per l'evidente assenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice contestata, non emergendo dal materiale probatorio alcun accordo preventivo, né la suddivisione dei ruoli, ovvero il concreto esercizio degli stessi;
⚫ inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, in relazione all'art. 192 c.p.p., ex art. 606, lett. c), c.p.p., per l'assenza di una prova storica direttamente rappresentativa del fatto, non provato per via di deduzione logica neanche da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, tenendo conto anche del mancato rinvenimento di sostanze stupefacenti;
ме 16 * • inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, in relazione all'art. 192, comma 3, c.p.p., ex art. 606, lett. c), c.p.p., per l'omessa verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca della chiamata in correità del PA AT;
• inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, in relazione agli artt. 266 ss. c.p.p., ex art. 606, lett. c), c.p.p., avuto riguardo all'effettivo tenore delle conversazioni intercettate, nelle quali non v'è alcun riferimento a cessioni di sostanze stupefacenti, ovvero ad altri elementi da cui desumere l'illecita natura dei rapporti;
• inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ovvero di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nella sua applicazione, ex art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990, quale ipotesi che avrebbe dovuto ritenersi applicabile nella fattispecie, in considerazione del complesso delle emergenze processuali;
⚫ inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ovvero di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nella sua applicazione, ex art. 606, lett. b), c.p.p., in relazione all'aggravante di cui all'art. 80 del D.P.R. n. 309/1990, non ravvisabile nel caso di specie, avendo la Corte territoriale valorizzato l'asserito grado di purezza della sostanza stupefacente, ignorando ogni ulteriore profilo attinente alla individuazione del mercato di destinazione ed al relativo livello di saturazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. I ricorsi proposti da ZI GI, ON CO, PE LO e PA AN (i cui motivi sono stati rispettivamente illustrati, supra, nei parr. 4.2., 4.7., 4.8. e 4.9.) sono inammissibili, in quanto del tutto aspecifici e genericamente prospettati (il primo ed il quarto), ovvero manifestamente infondati (il secondo ed il terzo).
5.1. Per quel che attiene, in particolare, ai ricorsi proposti da ZI GI e PA AN riconosciuti colpevoli, rispettivamente, dei delitti di cessione ed - acquisto di cocaina di cui ai capi sub 1) e sub 19) - deve rilevarsi come gli stessi risultino solo genericamente formulati, mancando ogni indicazione della necessaria correlazione tra 17 lu le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, il cui contenuto non può, di certo, ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, dep. 10/09/2007, Rv. 236945). Al riguardo, invero, il tessuto motivazionale dell'impugnata pronuncia, al di là delle apodittiche affermazioni di mancanza o manifesta illogicità sommariamente enunciate nei relativi ricorsi, si salda organicamente con le conformi valutazioni già espresse nella decisione di primo grado e risulta in tal guisa fondato su una congrua ed esaustiva esposizione delle ragioni giustificative dell'esito decisorio cui la Corte territoriale è pervenuta, avendo essa valutato con rigore l'attendibilità intrinseca delle relative fonti dichiarative, ed individuato, altresì, i necessari elementi di conferma della solidità del quadro probatorio in plurimi e convergenti riscontri ad efficacia individualizzante per entrambe le posizioni sopra indicate. Non essendo state osservate le disposizioni di cui agli artt. 591, comma 1, lett. c), in relazione all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., i su indicati ricorsi devono essere dichiarati, pertanto, inammissibili, con le conseguenziali statuizioni ex art. 616 c.p.p., in tema di condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto in dispositivo indicato.
5.2. Per quel che attiene, inoltre, ai ricorsi proposti da ON CO e PE LO [riconosciuti colpevoli, rispettivamente, del reato di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente che dietro compenso offriva, in concorso con OS SA ed altre persone, al PA ND (capo sub g4), e del reato associativo di cui al capo sub A)], occorre anzitutto precisare che, al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735). Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, 18 In → con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l'impugnata sentenza ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza. Ne discende che l'esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato da prospettazioni alternative dei ricorrenti, che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal Giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto esplicata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Esaminando ora nel dettaglio il quadro delle censure dai predetti ricorrenti sollevate, deve rilevarsi come dalla motivazione dell'impugnata pronuncia, la cui lettura deve pertanto collegarsi all'analisi dell'impianto motivazionale che sorregge quella resa dal Giudice di prime cure, emerga con chiarezza l'attenta opera di verifica svolta dalla Corte territoriale nella trattazione delle posizioni processuali dei ricorrenti sopra indicati, il cui ruolo è stato oggetto di specifica considerazione, ponendo in evidenza: a) con riferimento al ON CO - la cui posizione va esaminata anche tenendo conto delle ulteriori considerazioni che, più avanti, verranno esposte in relazione al ruolo assunto nella medesima vicenda dal coimputato OS SA le conversazioni - telefoniche svoltesi nella giornata del 24 novembre 2006, il cui contenuto ha dimostrato la rilevanza del contributo dal predetto ricorrente prestato nell'attività di fornitura della sostanza stupefacente da consegnare alla famiglia PA, e consistito, in particolare, nell'operare da tramite con l'OS, al fine di procurare la sostanza che quest'ultimo avrebbe dovuto successivamente far pervenire ad ND PA, attraverso il NL PA: al riguardo la Corte territoriale ha correttamente applicato il quadro dei principii che governano la materia, escludendo la configurabilità del tentativo ed osservando, in tal senso, che la sostanza stupefacente, attraverso la mediazione del ON, era già pervenuta all'OS, che l'ha detenuta ed offerta in corrispettivo di denaro al PA ND, senza peraltro cederla al suo emissario, NL PA, a causa della presenza sul posto di personale di Polizia giudiziaria di cui lo stesso OS 19 мо 3 si era avveduto (Sez. 6, n. 5954 del 16/03/1998, dep. 20/05/1998, Rv. 211728, secondo cui per l'integrazione dell'ipotesi di reato consumato della "offerta", come della "messa in vendita", non si richiede l'accettazione dell'offerta (altrimenti, essendo subentrato il consenso, si ricadrebbe nella diversa ipotesi della cessione); in LE ultimo caso, dunque, il reato si perfeziona a carico del solo offerente al momento della semplice manifestazione della sua disponibilità di procurare ad altri droga, sempre che, naturalmente, si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non immediata, della droga da parte dell'agente; analogamente, ex multis, v., da ultimo, Sez. 1, n. 29670 del 25/03/2010, dep. 28/07/2010, Rv. 248606); b) con riferimento alla posizione di PE LO - cui è stato contestato di avere svolto per anni, con carattere di stabilità, il ruolo di affidabile canale di spaccio e di intermediazione tra i vertici dell'associazione facente capo alla famiglia PA ed i clienti operanti nella zona di Eboli, ed in particolare il gruppo facente capo alla famiglia IU - D'TO – le - dichiarazioni rese da NL D'TO sull'entità delle consegne quotidiane di stupefacente che il PE ebbe ad assicurare, il cui contenuto è stato confermato non solo da altri dichiaranti [quali il fratello D'TO AN, la moglie IU TA, RF IA e PA AT (classe 1983)], ma anche dalla conversazione telefonica svoltasi in data 23 settembre 2006 tra la RI ES ed i figli ND e AR PA, nel corso della quale si faceva riferimento alla consegna di una rilevante somma di denaro da parte del PE ed alla temporanea interruzione del traffico a causa di un arresto operato dalle forze dell'ordine. Con specifico riguardo alle censure sollevate dai ricorrenti or ora menzionati, dunque, il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta quelle carenze 0 macroscopiche illogicità nel ragionamento che, alla stregua dei principii affermati da questa Suprema Corte, possano indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p., nel quale sostanzialmente si risolvono i motivi di doglianza nel loro interesse formulati. L'impugnata decisione, invero, fa buon governo della legge penale e riposa su un apparato argomentativo che, in stretta aderenza alle emergenze probatorie, dà conto, secondo schemi espositivi del tutto congrui ed esenti da vizi logici, delle ragioni che giustificano le conclusioni cui essa perviene, rispondendo puntualmente ai rilievi dalle difese formulati. Peraltro, come si è già avuto modo di osservare, non può costituire vizio deducibile in 20 Min sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, non potendosi ricomprendere fra i poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si richiede, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della pronuncia impugnata, essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica dell'esistenza di una logica base argomentativa in grado di sostenere validamente i vari punti della decisione.
5.3. Sulla base di quanto or ora esposto ed osservato, deve inoltre soggiungersi, per quel che attiene più specificamente al ricorso del PE, come la Corte territoriale, contrariamente a quanto solo in termini generici è stato ivi prospettato, abbia valutato con rigore l'intrinseca attendibilità dei vari collaboratori di giustizia e la specifica convergenza dei riscontri individuati in relazione alle chiamate in correità dagli stessi effettuate, richiamando a tal fine le conformi valutazioni già espresse dal Giudice di prime cure ed illustrando altresì, con congrua motivazione, la ratio giustificativa dell'applicazione, nel caso di specie, del consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, secondo cui la prova della partecipazione all'associazione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicchè non rileva, a tal fine, il fatto che l'imputato di un reato associativo non sia stato condannato per i reati "fine" dell'associazione (Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, dep. 23/06/2010, Rv. 247660). L'affermazione di responsabilità per il reato associativo, dunque, non presuppone la commissione dei reati-fine, essendo sufficienti al riguardo l'esistenza della struttura organizzativa ed il carattere criminoso del programma (Sez. 2, n. 19702 del 23/04/2010, dep. 25/05/2010, Rv. 247105). Del tutto generica, infine, e come LE inammissibile in questa Sede, deve ritenersi la formulazione del secondo motivo di doglianza, articolato dal PE in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, senza peraltro confrontarsi, sulla base di obiezioni criticamente argomentate, con le ragioni giustificative dell'esercizio del potere discrezionale del Giudice di merito, la cui adeguata motivazione sul punto, già espressa nel giudizio di primo grado, è stata oggetto di una parziale rivisitazione in quello di secondo grado, con esclusivo riferimento al profilo inerente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. ме 21 3 Anche in relazione alle posizioni dei ricorrenti or ora indicati, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare nella misura di euro mille.
6. Infondato deve ritenersi, inoltre, il ricorso proposto da TO AL (i cui motivi sono stati illustrati, supra, nel par. 4.1.), riconosciuto colpevole del reato associativo di cui al capo sub A), del reato di partecipazione all'operazione di importazione di un quantitativo ingente di cocaina (pari a 10 kg), acquistata in Spagna e poi trasportata in Italia attraverso un complesso procedimento di trasformazione chimica dallo stato liquido a quello solido (capo sub 2), nonché del reato continuato di evasione dagli arresti domiciliari, commesso tra il maggio ed il giugno del 2009 al fine di commettere il delitto di cui all'art. 73 del d. P.R. n. 309/1990 (capo sub 24), e di plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, posti in essere nel medesimo arco temporale sopra indicato e meglio esplicitati nell'imputazione di cui al capo sub 25). Sui punti critici evidenziati, invero, la Corte distrettuale ha già dato esauriente risposta, con argomentazioni logiche, pienamente in linea con le risultanze processuali ed in nessun modo censurabili sotto il profilo della congruità, ponendo in evidenza, segnatamente: a) per quel che attiene alla configurazione della condotta di partecipazione al reato associativo di cui al capo sub A), i caratteri di stabilità e continuità dei rapporti dal ricorrente intrattenuti con i membri dell'associazione, sì come desunti non solo dal suo coinvolgimento nel trasporto in Campania dei solventi necessari alla trasformazione della cocaina allo stato solido - in occasione della realizzazione della complessa operazione di importazione contestata nel capo sub 2) - ma anche dalla temporanea custodia nella sua abitazione e dagli intensi contatti telefonici intrattenuti con i principali esponenti dell'organizzazione, e documentati da numerose conversazioni oggetto di intercettazione, il cui contenuto è stato dal Giudice di merito ritenuto - con adeguata motivazione, come LE incensurabile in questa Sede (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Rv. 239724 indicativo della consapevolezza del ricorrente circa l'illiceità delle attività poste in - essere dal gruppo, avendo egli più volte avvisato gli interlocutori della predisposizione di lle 22 + servizi di sorveglianza svolti dalle forze dell'ordine in prossimità delle abitazioni degli imputati;
b) per quel che attiene al reato di cui al capo d'imputazione sub 2), le chiamate in correità provenienti dalle circostanziate e convergenti dichiarazioni rese da RF IA e PA AT - che ne hanno dettagliatamente illustrato il ruolo svolto nella vicenda, consistito nel fatto di essersi recato in Milano, assieme al PA ND, per acquistare i solventi ed i materiali necessari per la trasformazione della cocaina importata in Italia, e nell'aver messo a disposizione un appartamento ove custodire il materiale da utilizzare per LE operazione, contenuto in alcuni fusti - fonti dichiarative la cui attendibilità è stata, anche ab externo, confortata da numerosi elementi di riscontro di natura oggettiva ed individualizzante, costituiti, tra l'altro, dagli univoci esiti delle operazioni di intercettazione e dei servizi di osservazione diretta espletati dagli organi investigativi in merito al controllo delle attività di trasporto di materiale chimico depositato presso l'abitazione del ricorrente;
c) per quel che attiene alla configurazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309/1990, il carattere ingente del quantitativo di cocaina nella circostanza acquistato (pari a 10 kg) - da cui, peraltro, sono stati ricavati sette chilogrammi al termine del procedimento di trasformazione necessaria per favorirne il trasporto - sulla base di una corretta valutazione della natura e della qualità (nella specie ritenuta purissima) della sostanza stupefacente estratta, oltre che di indici quantitativi oggettivamente elevati, e tali da creare condizioni di agevolazione del consumo di droga nei riguardi di un numero elevato di tossicodipendenti, senza che rilevi la situazione del mercato e la sua eventuale saturazione, trattandosi di un elemento di difficile valutazione, considerata l'impossibilità di disporre al riguardo di dati certi e verificabili in concreto (Sez. 4, n. 9927 del 01/02/2011, dep. 11/03/2011, Rv. 249076; Sez. 5, n. 22766 del 03/05/2011, dep. 07/06/2011, Rv. 250398; Sez. 4, n. 38794 del 29/09/2011, dep. 26/10/2011, Rv. 251438; v., inoltre, Sez. 4, n. 47501 del 30/11/2011, dep. 21/12/2011, Rv. 251742); d) per quel che attiene all'esclusione della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309/1990, le significative circostanze rappresentate dall'ampia estensione temporale 23 delle condotte oggetto della regiudicanda, dalla specifica rilevanza dei reati-fine, dalla qualità della sostanza (quasi sempre costituita da cocaina) e dai rilevanti quantitativi oggetto di traffico, oltre che dalla significativa ampiezza territoriale dell'area di mercato coperta attraverso le attività di distribuzione dell'associazione: circostanze, quelle or ora indicate, da ritenere tutte, di per sé stesse e globalmente considerate, incompatibili con una valutazione di lieve entità del fatto, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e dunque sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludersi il riconoscimento della su invocata fattispecie quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" (da ultimo, v. Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, dep. 05/10/2010, Rv. 247911; Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011, dep. 20/02/2012, Rv. 251942); e) per quel che attiene ai diversi episodi delittuosi contestati nelle imputazioni racchiuse nei capi sub 24) e 25), la genericità delle censure dal ricorrente prospettate, a fronte del contenuto delle numerose conversazioni oggetto di intercettazione, che pur palesandosi, talora, attraverso l'utilizzo di una terminologia convenzionale, è stato ritenuto dalla Corte distrettuale, con motivazione del tutto adeguata, priva di vizi logici e frutto di un apprezzamento di fatto incensurabile in questa Sede (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Rv. 239724), dimostrativo della sussistenza dei reati contestati, in tal guisa ribadendo le conformi valutazioni espresse dal Giudice di prime cure, nella riscontrata assenza di convincenti interpretazioni alternative al riguardo offerte dal ricorrente;
f) per quel che attiene, poi, al mancato riconoscimento, per le ipotesi di reato contestate sub 24) e 25), del vincolo della continuazione rispetto ai delitti di cui capi sub A) e sub 2), la valutazione di insufficienza, ai fini della configurabilità del medesimo disegno criminoso, del mero dato temporale ovvero di quello attinente alla tipologia del reato, ribadendo in tal modo il conforme apprezzamento già motivatamente espresso in primo grado, ed uniformandosi ai principii stabiliti da questa Corte, secondo cui in assenza di elementi specifici e concreti idonei ad offrire adeguato riscontro della volontà di attuazione di un 24 Me 1. progetto criminoso unitario, la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, dep. 12/11/2010, Rv. 248862; Sez. 6, n. 43441 del 24/11/2010, dep. 07/12/2010, Rv. 248962; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, dep. 04/06/2010, Rv. 247356; Sez. 1, n. 4565 del 25/09/1995, dep. 14/10/1995, Rv. 202388).
7. Parimenti infondato deve ritenersi il ricorso proposto da RI ES, PA AR, DI LF e PA ND (i cui motivi sono stati partitamente illustrati, supra, nel par. 4.3.), ove si consideri che il percorso motivazionale seguito dalla Corte d'appello, il cui tracciato collima perfettamente con quello già delineato in primo grado, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, ha linearmente esaminato tutte le deduzioni difensive, pervenendo alla decisione qui impugnata attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
7.1. Per quel che attiene, in particolare, alle censure articolate nel primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha dato ampiamente conto delle ragioni giustificative della ritenuta esistenza di un'associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti ed organizzata attorno ai membri della famiglia PA, stabilmente avvalendosi di canali di approvvigionamento individuati non solo nel territorio del Comune di RR ZI, attraverso l'apporto collaborativo fornito dal coimputato PA SQ, ma anche in territorio estero, come dimostrato dall'operazione (contestata al capo sub 2) di importazione di dieci chilogrammi di cocaina proveniente dalla Bolivia ed acquistata in Spagna. Siffatte ragioni giustificative sono state dalla Corte distrettuale motivatamente fondate sulle conformi sequenze argomentative al riguardo già sviluppate dal Giudice di prime cure, valorizzando le numerose, circostanziate e convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia AN UG, PA AT (classe 1983), AN GI, RF IA e PA NL, che hanno descritto in modo completo e dettagliato non solo le numerose attività di traffico che hanno costituito oggetto delle distinte operazioni di acquisto o cessione di stupefacenti, ma anche i ruoli svolti dagli associati ed il contesto organizzato nel quale le stesse sono maturate ed hanno potuto 25 Me sistematicamente e stabilmente svilupparsi entro un arco temporale ricompreso fra il 2006 ed il 2009. La Corte d'appello ha inoltre esposto le ragioni della ritenuta attendibilità intrinseca di tali fonti dichiarative, tutte convergenti e provenienti dall'interno dell'organizzazione e da soggetti particolarmente qualificati per i ruoli ivi ricoperti, individuandone di volta in volta i necessari riscontri ad efficacia individualizzante - anche con riferimento ai diversi reati-fine - negli esiti delle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali, nelle risultanze delle numerose operazioni di osservazione ed appostamento, perquisizione, sequestro ed arresto in flagranza eseguite dalla Polizia giudiziaria, nelle dichiarazioni rese dai diversi tossicodipendenti acquirenti delle sostanze stupefacenti oggetto delle attività di traffico, e nelle conferme al riguardo offerte dal contenuto delle dichiarazioni scritte rese, nel giudizio d'appello, da PA ND, ed in primo grado dalla RI ES. L'impugnata pronuncia si è dunque correttamente uniformata al consolidato quadro di principii tracciato da questa Suprema Corte, secondo cui per la configurazione del reato associativo non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo degli associati (Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, dep. 01/08/2011, Rv. 251011; Sez. 1, n. 14578 del 21/10/1999, dep. 23/12/1999, Rv. 216124; Sez. 6, n. 9320 del 12/05/1995, dep. 05/09/1995, Rv. 202037). Entro LE prospettiva ermeneutica, inoltre, è solo il caso di aggiungere che in più occasioni questa Corte ha stabilito il principio secondo cui, una volta verificata la sussistenza dei requisiti inerenti alla continuità e sistematicità dello spaccio ed alla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è certo esclusa per il fatto che lo stesso sia per lo più imperniato, come nel caso di specie, attorno a componenti dello stesso nucleo familiare, poiché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso (da ultimo, v. Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, dep. 04/10/2011, Rv. 250773). Anche il ruolo di promozione ed organizzazione assunto, specie a seguito dell'arresto del marito PA AT (classe 1957), dalla moglie RI ES e dal figlio PA ND è stato in concreto individuato dalla Corte d'appello (così come stabilito da Sez. 6, 26 Alle n. 25698 del 15/06/2011, dep. 28/06/2011, Rv. 250515), sulla base dell'unanime riconoscimento proveniente dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ma anche nell'ampio coinvolgimento in numerosi episodi delittuosi costituenti parte del programma criminoso dell'organizzazione, oltre che nelle modalità di gestione della complessa operazione di importazione di cocaina dall'estero di cui al capo sub 2) dell'imputazione, vicenda in cui entrambi hanno svolto un ruolo di assoluta preminenza, recandosi in Spagna per trattare l'acquisto dell'ingente quantitativo di stupefacente, provvedendo non solo ai contatti necessari per effettuare gli ordinativi dei solventi e delle sostanze chimiche da utilizzare per ricondurre la cocaina allo stato solido, ma anche al successivo trasferimento del materiale in Campania, ed infine recandosi a Parigi per prelevare un chimico (RC LD) ed accompagnarlo in aereo in Campania, affinchè potesse dedicarsi al recupero della sostanza stupefacente acquistata. Essi hanno dunque provveduto a coordinare l'attività degli associati, assicurando la funzionalità delle strutture organizzative (Sez. 6, n. 1793 del 03/06/1993, dep. 11/02/1994, Rv. 198579), assumendo le relative funzioni decisionali, sovraintendendo inoltre alla complessiva attività di gestione del gruppo e favorendone, in definitiva, l'estensione del campo di operatività (Sez. 6, n. 5501 del 12/12/1995, dep. 04/06/1996, Rv. 205653).
7.2. Anche in ordine alla censura prospettata nel secondo motivo di ricorso - inerente al reato di cui al capo sub b), avente ad oggetto una condotta di acquisto di cocaina al prezzo di euro 55,00 al grammo effettuato da PA SQ per conto della RI ES e di ND PA - la Corte distrettuale ha offerto motivata ed esaustiva risposta alle obiezioni difensive, confermando al riguardo le valutazioni già espresse nella motivazione della pronuncia di primo grado, e chiarendo, in particolare, che l'affermazione di responsabilità si è basata non solo sulle convergenti dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia, ma anche sui riscontri estrinseci forniti dalle attività svolte dalla Polizia giudiziaria e sull'inequivoco contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione, congruamente illustrato con motivazione del tutto adeguata, priva di vizi logici e frutto di un apprezzamento di fatto incensurabile in questa Sede (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Rv. 239724), con riferimento sia all'oggetto degli incarichi stabilmente affidati allo PA per l'acquisto di cocaina (anche ad un costo ли 27 maggiore di quello usuale), che agli interlocutori delle relative conversazioni ed alla rilevante qualità e quantità delle sostanze stupefacenti oggetto di traffico. Sotto LE profilo, anche il punto concernente l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, è stato diffusamente trattato dalla Corte territoriale, che ne ha esaustivamente spiegato le ragioni, ponendo in evidenza il contesto organizzativo entro cui si sono inseriti i vari acquisti delle sostanze stupefacenti, la loro buona qualità, i mezzi, anche finanziariamente rilevanti, messi in campo, l'incidenza e significatività dello stesso dato ponderale, quali elementi indiziari globalmente considerati ostativi alla configurabilità del necessario presupposto della trascurabile offensività del fatto, che, viceversa, è risultato connotato da tratti di sensibile gravità. La Corte territoriale si è dunque fedelmente attenuta al consolidato insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 35737 del 24/06/2010, dep. 05/10/2010, Rv. 247911; Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011, dep. 20/02/2012, Rv. 251942; Sez. 4, n. 43399 del 12/11/2010, dep. 07/12/2010, Rv. 248947), secondo cui la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.
7.3. Parimenti infondate, inoltre, devono ritenersi le censure mosse nel terzo motivo di ricorso, incentrato sui reati contestati nei capi d'imputazione sub c) e c1), che si riferiscono alla fornitura di mezzo chilo di cocaina effettuata dallo PA su incarico della RI e del figlio ND, ed al trasporto dello stupefacente su un'autovettura "Smart"- sulla quale viaggiava anche la PA AR condotta dallo stesso PA e seguita da un'altra autovettura condotta da RI ES, la quale, resasi conto della presenza della Polizia, faceva in modo, attraverso l'azione diversiva descritta nel capo sub c1) - ossia, costringendo i militari a rallentare la corsa, frapponendosi con la sua auto tra quella della Polizia e quella ove viaggiava la IG che quest'ultima ed il complice potessero disfarsene, gettando la droga dal finestrino. ме 28 Al riguardo, infatti, la Corte d'appello ha congruamente ed analiticamente illustrato le ragioni della sua decisione, sorrette da molteplici e convergenti fonti di prova, individuate nelle univoche risultanze delle numerose conversazioni oggetto di intercettazione che - danno conto, tra l'altro, della concitazione delle due persone a bordo della "Smart”, a causa della presenza della Polizia, e della contestuale decisione dello PA, che intimò a AR PA di buttare dal finestrino "il problema", cercando anche di calmare la ragazza, agitata per essersi sporcata le scarpe con la sostanza che era uscita dall'involucro nelle risultanze delle attività investigative e nei riscontri specifici e a carattere - individualizzante offerti, anche in ordine al contenuto delle conversazioni, dalle dichiarazioni rese da AN AN e da RF IA che ha riferito di un - prestito di euro 10.000,00 richiestole dalla cognata ES RI e dal di lei figlio, ND PA, per il pagamento del mezzo chilo di cocaina di cui AR PA e PA SQ avevano dovuto disfarsi a causa del controllo operato dalla Polizia - oltre che da NL PA e AN GI. A fronte di un apparato argomentativo logicamente fondato e linearmente esposto anche tenendo conto dei rilievi difensivi, i ricorrenti si sono limitati sostanzialmente a dedurre la manifesta intrinseca incoerenza ed illogicità della pronuncia censurata, e ad insistere su tesi alternative. Purtuttavia, come si è già osservato in relazione ad altra posizione processuale, non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, non potendosi ricomprendere fra i poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si richiede, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della pronuncia impugnata, essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica dell'esistenza di una i. logica base argomentativa in grado di sostenere validamente i vari punti della decisione. Per quel che attiene, infine, alla infondatezza dei rilievi in ordine alla lamentata esclusione dell'ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell'art. 73 del d. P.R. n. 309/1990, devono richiamarsi, anche in LE occasione, le analoghe considerazioni già esposte, supra, in relazione alla trattazione dei profili evidenziati nel par. 7.2. .
7.4. Le censure formulate nel quarto motivo di ricorso, in relazione al capo sub d) dell'imputazione contestato alla RI ES in concorso con ND e NL 29 Ме PA, ed inerente a plurime condotte di cessione di cocaina a AN AN in un arco temporale ricompreso fra l'agosto del 2006 ed il gennaio del 2007 - sono anch'esse infondate, avendo i Giudici di merito, con congrua ed esaustiva motivazione, illustrato le ragioni della ritenuta attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni rese dalla AN, non solo in ragione della precisione dei dettagli forniti quanto alle circostanze di tempo e di luogo delle varie consegne - che, tra l'altro, avvenivano al prezzo di euro 60,00 al grammo ma anche per aver ricevuto numerose conferme sia da ulteriori fonti dichiarative, sia dalle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, che hanno dato conto delle continue richieste di fornitura e delle lagnanze per la mediocre o cattiva qualità della sostanza ceduta. Congruamente motivato dalla Corte distrettuale, pienamente conforme ai su esposti principii di diritto, e come LE incensurabile in questa Sede, risulta, infine, il passaggio relativo all'esclusione dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 del d. P.R. n. 309/1990, deliberata sulla base di un apprezzamento di merito incentrato sulla rilevante entità delle cessioni e sulla efficiente predisposizione di mezzi, connotata dal rilievo di una sensibile intensità delle attività di traffico degli stupefacenti. Anche in tal caso, peraltro, devono richiamarsi le analoghe considerazioni già esposte, supra, in relazione alla trattazione dei profili evidenziati nel par. 7.2. .
7.5. Le censure prospettate nel quinto motivo di ricorso, incentrato sui numerosi episodi di cessione di cocaina rispettivamente contestati a DI LF, a AR PA e ad entrambi nei capi sub e), el), e2), nonché in quelli enucleati dal n. 3) al n. 11) dell'imputazione, sono del tutto infondate, in quanto le stesse si risolvono in diverse letture delle risultanze processuali già conformemente vagliate, con adeguata esposizione logico-argomentativa, nei giudizi di primo e secondo grado, ovvero in ricostruzioni alternative dei fatti ivi accertati e in apodittiche affermazioni di segno contrario rispetto alle congrue sequenze argomentative sviluppate nell'iter motivazionale dell'impugnata pronuncia, mirando, in definitiva, a sospingere il sindacato di questa Corte su un terreno non percorribile nel giudizio di legittimità, ove si consideri che il Giudice di merito ha richiamato, espressamente a titolo esemplificativo, l'inequivoco contenuto di alcune delle più rilevanti intercettazioni telefoniche già esaminate dalla sentenza di primo grado, i dando conto delle risultanze probatorie dalle stesse emerse in ordine alle trattative di 30 Me compravendita di stupefacenti da parte dei soggetti indicati nei vari capi d'imputazione su menzionati (risultanze, peraltro, ulteriormente e specificamente riscontrate a loro carico, non solo per effetto delle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia PA NL, RF IA e NE UG - ma anche delle dichiarazioni rese dai consumatori delle sostanze di volta in volta cedute). Per quel che attiene, in particolare, alla contestata esclusione dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, devono richiamarsi, anche in tal caso, le analoghe considerazioni già esposte, supra, in relazione alla disamina dei profili al riguardo evidenziati nei parr. 7.2, 7.3 e 7.4., mentre i generici rilievi svolti in ordine alla veste formale di indagati che avrebbero dovuto assumere gli assuntori delle sostanze oggetto di cessione non tengono conto del consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, secondo cui l'acquirente di stupefacenti nei cui confronti non siano emersi elementi indizianti di uso non personale deve essere sentito nel corso delle indagini preliminari come persona informata dei fatti, essendo irrilevante, a tal fine, che egli possa essere soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa per l'uso personale, con la conseguenza della piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese in LE veste (Sez. Un., n. 21832 del 22/02/2007, dep. 05/06/2007, Rv. 236370; Sez. 6, n. 40586 del 10/10/2008, dep. 30/10/2008, Rv. 241358).
7.6. Parimenti infondate devono ritenersi, per le medesime ragioni esposte, supra, nel par. 7.5., le censure genericamente formulate nel sesto motivo di ricorso, incentrato sul capo d'imputazione sub N), relativo al tentativo di estorsione posto in essere da RI ES (in concorso con la IG minore, AR, e con PA AT, cl. 1957, nei cui confronti si è proceduto separatamente) in danno di NT CE, suo debitore e titolare di un laboratorio di pasticceria, al fine di costringerlo a pagare un debito di natura usuraria, scaturito dalla condizione di dipendenza del NT dalla cocaina. Al riguardo, invero, la Corte d'appello, richiamando le conformi valutazioni già effettuate dal Giudice di prime cure, ha congruamente motivato sulle ragioni della ritenuta attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, specificamente riscontrate non solo dalle dichiarazioni delle sorelle del NT, ma anche dalle dichiarazioni di AT PA senior, marito della RI e padre di AR, nonché dalle dichiarazioni dei collaboratori RF IA e GI AN, i quali 31 ме hanno riferito sulle ragioni del debito e sul fatto che, nella circostanza, per "fare il recupero", la stessa RI e la IG avevano inviato il coimputato PA SQ. Destituita di fondamento, infine, risulta la doglianza prospettata in ordine alla carenza motivazionale che emergerebbe in merito all'aggravante di cui all'art. 7 della L. n. 203/1991, invero motivatamente esclusa già dalla sentenza di primo grado.
7.7. Le censure genericamente prospettate nel settimo motivo di ricorso, avente ad oggetto la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309/1990 nell'ambito della contestazione del reato di cui al su menzionato capo d'imputazione sub 2), sono del tutto infondate, dovendosi richiamare, al riguardo, le medesime considerazioni dianzi esposte - nel par. 6, lett. c) - in occasione della specifica trattazione dell'analogo profilo di doglianza qui esaminato.
7.8. Del tutto infondate, altresì, devono ritenersi le deduzioni genericamente prospettate a sostegno dell'ottavo motivo di ricorso, avente ad oggetto le imputazioni di cui ai capi sub 15), 16) e 19), riguardanti taluni episodi - contestati RI ES di cessione ed acquisto di rilevanti quantitativi di cocaina da, e in favore di, GI AN, nonché la vicenda relativa all'acquisto di una partita di due chili di cocaina finanziato dalla stessa RI e da RF IA, avendo la Corte d'appello congruamente ed esaustivamente spiegato, a LE riguardo, le ragioni della ritenuta attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dettagliate dichiarazioni rese dai collaboratori AN GI (in ordine ai capi sub 15) e 16)) e NE UG (in ordine al capo sub 19), correttamente indicandone (da ultimo, v. Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 07/05/2012, Rv. 252630), per ciascuno, i numerosi elementi di riscontro specifici ed a carattere individualizzante processualmente acquisiti e conformemente valutati già in primo grado, i cui connotati di univocità e precisione non sono stati sottoposti ad alcun puntuale rilievo critico. Parimenti destituita di fondamento, infine, risulta la doglianza prospettata in ordine alla inosservanza ed erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309/1990, la cui concreta configurabilità in relazione al reato di cui al capo sub 19), invero, è stata motivatamente esclusa già dal Giudice di primo grado. ме 32 8. Le censure proposte in seno ai ricorsi presentati nell'interesse di OS SA (sì come illustrate, supra, nei parr.
4.4 e 4.4.1.) sono anch'esse infondate, dovendosi richiamare, al riguardo, le considerazioni dianzi esposte in relazione alla disamina dell'analoga posizione del coimputato ON CO (supra, nel par. 5.2.).
8.1. Ai profili motivazionali oggetto della relativa analisi deve aggiungersi, peraltro, che la Corte distrettuale, con ampia e congrua motivazione, frutto di un apprezzamento di merito incensurabile in questa Sede (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Rv. 239724), ha già linearmente risposto alle obiezioni difensive, osservando, in particolare: a) che tutte le conversazioni telefoniche relative alla fase dell'accordo, ed intercettate nella giornata del 24 novembre 2006, sono indicative del fatto che l'OS era stato costretto a prendere tempo in quanto, a sua volta, si trovava in contatto con il ON ed attendeva di ricevere la sostanza stupefacente che poi avrebbe dovuto consegnare al PA ND, il quale ne reclamava l'urgente necessità; : b) che il ricorrente, peraltro, una volta ricevuta assicurazione dal ON che la fornitura stava per sopraggiungere, ebbe a contattare telefonicamente anche un altro cliente, per proporgli l'acquisto di parte dello stupefacente che stava per ricevere;
c) che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni telefoniche (operata in senso conforme a quanto già motivatamente ritenuto dal Giudice di primo grado) ha posto in risalto, tra l'altro, che in occasione della consegna che sarebbe dovuta avvenire in favore dell'emissario di PA ND (ossia NL PA), l'OS ebbe a rilevare la presenza sul posto di personale della Polizia giudiziaria;
d) che i dati emergenti dalle intercettazioni hanno ricevuto il conforto di ulteriori riscontri probatori ad efficacia individualizzante, rappresentati dagli esiti dei servizi di appostamento della Polizia giudiziaria e dalle dettagliate dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NL PA, il quale ha affermato che l'acquisto della partita di stupefacente di cui era stato incaricato dal PA ND era pari a 300/440 Ле 33 grammi di cocaina e che LE sostanza doveva essergli consegnata proprio dall'OS, quando questi, improvvisamente, lo sollecitò ad andarsene.
8.2. Corrette, pertanto, devono ritenersi, al riguardo, le sequenze motivazionali sviluppate nell'impugnata pronuncia, ove si consideri, alla luce del consolidato quadro di principii da questa Suprema Corte tracciato (da ultimo, v. Sez. 1, n. 29670 del 25/03/2010, dep. 28/07/2010, Rv. 248606; Sez. 4, n. 44621 del 10/03/2005, dep. 07/12/2005, Rv. 232819; Sez. 4, n. 34926 del 17/06/2003, dep. 22/08/2003, Rv. 226229), che ciascuna delle condotte delittuose elencate nel comma 1 dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 - concepite in rapporto formale di alternatività e secondo un evidente criterio di progressione criminosa - è sufficiente a realizzare il perfezionamento del reato. In altri termini, come per tutte le fattispecie a schema plurimo che si riferiscono a condotte tra loro legate e funzionali l'una alla realizzazione della successiva, il momento consumativo coincide sotto ogni profilo con il perfezionamento della condotta anticipata, sanzionata in via sussidiaria ove non si realizzi l'approfondimento dell'offesa disegnato dalle ipotesi successive. La giurisprudenza è infatti concorde nell'affermare che la cessione e l'acquisto di sostanza stupefacente si realizza allorché sulla consegna si sia formato il consenso tra le parti, non occorrendo, per la consumazione di tali ipotesi, che la droga sia materialmente consegnata all'acquirente, e cioè che si realizzino anche le distinte ipotesi della consegna e della detenzione (Sez. 5, n. 11881 del 15.10.1997, Cucchi;
Sez. 6, n. 5301 del 12.12.1995, Falsone;
Sez. 6, n. 5954 del 16/03/1998, Casà). Per l'integrazione dell'ipotesi, consumata, della "offerta", o anche della "messa in vendita", non si richiede invece neppure l'accettazione dell'offerta, poiché, subentrato il consenso, si ricadrebbe nella ipotesi della cessione o della vendita (Sez. 4, n. 44621 del 10/03/2005, LA;
Sez. 6, Casà, già citata). Sicché, a carico dell'offerente il reato il perfezionamento della condotta avviene al momento della semplice manifestazione della sua disponibilità di procurare ad altri droga, sempre che, naturalmente, si tratti di un'offerta collegata ad una disponibilità, sia pure non immediata, dello stupefacente (Sez. 6, n. 7943 del 07/04/1995, Franzone).
8.3. Il motivo di ricorso incentrato sul mancato riconoscimento al ricorrente della posizione di soggetto aduso all'utilizzo di stupefacenti, ex art. 75 del d.P.R. n. 309/1990, deve 34 lea ritenersi evidentemente assorbito alla luce delle considerazioni or ora esposte, mentre i rilievi difensivi concernenti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990 si traducono in enunciazioni del tutto generiche e carenti della necessaria specificità, con le quali viene censurato l'esercizio del potere discrezionale del Giudice di merito, pur adeguatamente motivato in ordine ad entrambi i profili sopra indicati.
9. Parimenti infondate, inoltre, devono ritenersi le censure (illustrate, supra, nei parr.
4.5 e 4.5.1.) sollevate nei ricorsi presentati nell'interesse di SS IL, riconosciuta colpevole dell'episodio contestato al capo sub 19), relativo all'acquisto di due kg. di cocaina in Pimonte da LE Di NO EO (operazione finanziata da RI ES e RF IA, mentre la ricorrente, unitamente a PA AN ed altra persona successivamente deceduta, si sarebbe ivi recata per prelevare materialmente la sostanza).
9.1. Si tratta, invero, di censure già esaminate e respinte, sulla base di una ineccepibile motivazione, dalla Corte di merito, che ha confermato le valutazioni espresse dal Giudice di primo grado, valorizzando le dettagliate dichiarazioni al riguardo rese dal collaboratore di giustizia NE UG, ritenuto particolarmente attendibile non solo per il fatto di aver intrattenuto una relazione sentimenLE con la stessa ricorrente, ma anche per aver partecipato direttamente al fatto, con un ruolo di rilevante importanza, avendo egli stesso proceduto al controllo della qualità della sostanza, poi materialmente suddivisa nel senso che un chilo venne ceduto a GR NC, ed un altro chilo venne prelevato dalla RI ES (che aveva disposto l'operazione), trattenendone una parte anche per la RF. Numerosi riscontri probatori, specifici e di natura individualizzante, in merito al coinvolgimento della SS sono stati peraltro ricavati dal contenuto di ulteriori, convergenti, fonti dichiarative, ed in particolare dalle indicazioni provenienti dall'altro collaboratore di giustizia, PA AT, e dalle affermazioni di GR AL, figlio di GR NC (cui era stato ceduto uno dei due chili della partita di cocaina oggetto di fornitura), il quale ha chiaramente individuato la persona della ricorrente sulla base di un particolare fisico oggettivamente comprovato in atti, relativo al particolare fisico di una malformazione al naso. Ли 35 9.2. La Corte d'appello, dunque, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, ha valutato con rigore l'attendibilità intrinseca dei dichiaranti, individuandone precisi riscontri, linearmente illustrati sulla base di argomentazioni puntualmente rispondenti alle obiezioni difensive e, come tali, incensurabili in questa Sede. Né, peraltro, può costituire vizio deducibile nel giudizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per la ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, non potendosi ricomprendere fra i poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si richiede, una "rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della pronuncia impugnata, essendo il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica dell'esistenza di una logica base argomentativa in grado di sostenere validamente i vari punti della decisione.
9.3. La Corte distrettuale si è correttamente pronunziata, infine, sulle ragioni giustificative della determinazione della pena, anch'esse insindacabili in sede di giudizio di legittimità in quanto fondate sull'esposizione di una congrua e non manifestamente illogica motivazione, dalla ricorrente peraltro non contestata con alcuna pertinente e specifica obiezione. Inammissibile, pertanto, devesi ritenere il motivo di ricorso incentrato sul mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (sopra illustrato, nella lett. b) del par. 4.5.1.). 10. Il ricorso proposto da NE UG (i cui motivi, sostanzialmente analoghi a quelli formulati nel giudizio d'appello, sono stati illustrati, supra, nel par. 4.6.) è infondato, avendo la Corte distrettuale già linearmente spiegato, con motivazione congrua e aderente alle risultanze processuali, come LE incensurabile in questa Sede, le ragioni giustificative dell'esercizio del proprio potere discrezionale di determinazione della pena, quantificata in termini di particolare mitezza ed irrogata all'imputato per i gravi reati di partecipazione al reato associativo di cui al capo sub A) e di traffico di due chilogrammi di cocaina (di cui al capo sub 19), in assenza di ogni specifica contestazione ed allegazione di dati o elementi concreti idonei a disarticolare l'apprezzamento di fatto al riguardo espresso. 11. Il ricorso [i cui motivi sono stati illustrati, supra, nel par. 4.10] proposto da PA riconosciuto colpevole del reato associativo sub A), nonché del delitto di AT importazione in Italia di sette kg. di cocaina trasformata allo stato liquido di cui al capo 36 sub 2) e del delitto di cessione continuata di sostanze stupefacenti del tipo cocaina di cui al capo sub ) - è infondato in ordine ad entrambe le censure ivi sollevate, avendo la Corte distrettuale linearmente spiegato - in tal guisa ribadendo le valutazioni al riguardo già espresse in primo grado, con un percorso motivazionale del tutto congruo e aderente alle risultanze processuali, come LE incensurabile in questa Sede - le ragioni giustificative dell'esercizio del proprio potere discrezionale di determinazione della pena base (calcolata in misura prossima a quella minima prevista per il mero partecipe dall'art. 74, comma 2, del d. P.R., n. 309/1990, tenendo conto dell'importanza del ruolo di finanziatore dal ricorrente assunto nell'organismo associativo), nonché del correlativo aumento irrogato per la continuazione tra i delitti (secondo un apprezzamento di merito basato sulla gravità dei fatti accertati e sul ruolo di sicuro rilievo ricoperto dall'imputato) ed, infine, dell'irrogazione delle pene accessorie del ritiro della patente e del divieto di espatrio di cui all'art. 85 del d.P.R. n. 309/1990, conseguenti alla condanna sulla base di una valutazione discrezionale anche in tal caso sorretta da adeguata e specifica motivazione, che ha dato conto, in linea con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. 6, n. 41727 del 18/11/2010, dep. 25/11/2010, Rv. 248812), delle ragioni di concreta ed individualizzante opportunità afferenti il singolo caso, alla luce dei reiterati e specifici precedenti penali gravanti sull'imputato, secondo un apprezzamento di fatto del tutto indipendente dalla diversa, e a tal fine non sovrapponibile, valutazione già espressa dai Giudici di merito riguardo al contributo collaborativo dal ricorrente offerto e ritenuto rilevante ad altri fini, in particolare per quel che attiene al riconoscimento della speciale attenuante di cui al settimo comma dell'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990. 12. Il ricorso (i cui motivi sono stati illustrati, supra, nel par. 4.11.) proposto da PA SQ riconosciuto colpevole del reato associativo di cui al capo sub a), nonchè dei reati-fine di cui ai capi sub b) e c), relativi a due episodi di acquisto e trasporto di stupefacenti verificatisi nell'ottobre e nel novembre del 2006 - è infondato, basandosi su doglianze per lo più attinenti alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del Giudice di merito e non può essere validamente posta in questione in questa Sede, laddove sia sorretta da un congruo e non manifestamente infondato apparato motivazionale. ла 37 Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive, pervenendo all'impugnata decisione attraverso un percorso motivazionale completo ed approfondito, in nessun modo censurabile sotto i profili della congruità e della correttezza logica, avendo valutato con rigore l'attendibilità intrinseca delle relative fonti dichiarative, ed individuato, inoltre, i necessari elementi di conferma della solidità del quadro probatorio in plurimi e convergenti riscontri ad efficacia individualizzante. Invero, dalla disamina delle relative sequenze motivazionali risulta illustrato ed argomentato con chiarezza il ruolo, non solo di fornitore del gruppo, ma anche di fiduciario di alcuni dei suoi più rilevanti esponenti (quali RI ES e PA ND), dal ricorrente assunto entro un rilevante arco temporale (quanto meno, dal 2004 al 2006). A LE riguardo, infatti, il dettagliato e preciso contenuto delle risultanze offerte dalle plurime e convergenti fonti dichiarative, rappresentate dai collaboranti NE UG, RF IA e PA NL, ha ricevuto conferma dai numerosi riscontri probatori offerti dalle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica ed ambienLE, il cui specifico rilievo è stato di volta in volta oggetto di adeguata motivazione da parte della Corte distrettuale, sulla base di un apprezzamento congruamente espresso sulle questioni di fatto via via esaminate, e come LE vertente su una sfera cognitiva rimessa alla piena valutazione del giudice di merito, dunque insindacabile in questa Sede, fatta salva l'ipotesi, evidentemente non ricorrente nel caso di specie, in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (da ultimo, v. Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, dep. 22/03/2012, Rv. 252190; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Rv. 239724). 12.1. Entro LE prospettiva, in particolare, deve rilevarsi come l'iter motivazionale dell'impugnata pronuncia abbia attentamente esaminato le varie conversazioni intercettate poste a fondamento delle sue valutazioni, ponendo in evidenza come il loro contenuto, benché siano state accertate due sole operazioni di fornitura dal ricorrente effettuate a beneficio del gruppo, abbia univocamente rivelato l'esistenza di stretti legami di solidarietà ed una sicura consuetudine di rapporti con i principali aderenti all'associazione (in specie, con ES RI e PA ND, che avevano saldamente assunto le redini del gruppo a seguito dell'arresto del AT PA senior [classe 1957]). Tali rapporti sono stati dalla Corte distrettuale ritenuti, con adeguata esposizione logico- Me 38 argomentativa, stabilmente finalizzati ad attività di traffico di stupefacenti, precipuamente indirizzati su un determinato ambito territoriale (RR ZI e Napoli), oggettivamente indicativi di un coinvolgimento maturato entro un rilevante lasso temporale che non può, di certo, essere escluso o posto in dubbio dalla presenza di contrasti o situazioni conflittuali frequentemente ricorrenti all'interno di organizzazioni criminali, come la circostanza emersa dalla discussione oggetto della conversazione del 7 agosto 2006 intercorsa fra il AT PA ed il figlio ND, che a fronte dell'invito paterno a non utilizzare lo PA come canale esclusivo di rifornimento obiettava che quest'ultimo rappresentava un canale di approvvigionamento molto efficace e sicuro - e di per sé inconciliabili, infine, con la sporadicità di contatti intrattenuti con fornitori solo occasionali, come tali estranei alla dimensione associativa. 12.2. Analogo modus procedendi, inoltre, è stato dalla Corte territoriale correttamente seguito in relazione alla disamina delle conversazioni oggetto delle intercettazioni telefoniche relative ai due diversi episodi delittuosi contestati nei capi sub b) e c), il cui contenuto è stato ritenuto con congrua motivazione, basata anche sulla valorizzazione dei relativi elementi di riscontro individualizzante provenienti dalle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori - univocamente indicativo, nel primo caso, del perfezionamento di un accordo per la fornitura di stupefacenti dell'ammontare di 55,00 euro al grammo, e nel secondo caso concernente la fallita consegna di una partita di cocaina a causa - dell'intervento delle forze dell'ordine che stavano monitorando le conversazioni tra lo stesso PA e la PA AR, mentre costoro viaggiavano a bordo della stessa autovettura chiaramente dimostrativo del trasporto di un quantitativo di mezzo chilo di cocaina, del quale gli stessi imputati riuscirono effettivamente a liberarsi in quella circostanza secondo la specifica disposizione al riguardo impartita dallo PA alla- PA AR - provando anche a recuperare nei giorni successivi la sostanza stupefacente di cui si erano disfatti, senza peraltro riuscirvi. 12.3. In relazione ai profili sopra evidenziati, dunque, la impugnata decisione si è fedelmente attenuta al consolidato quadro di principii delineato da questa Suprema Corte, secondo cui l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è configurabile anche nel vincolo che accomuna in modo durevole i fornitori di droga ed i venditori che la ricevono per immetterla nel consumo al minuto, sempre che vi sia la de 39 I consapevolezza da parte di ognuno di operare nell'ambito di un'unica associazione, contribuendo con i ripetuti apporti al fine comune di trarre profitto dal commercio della sostanza stupefacente (Sez. 6, n. 7957 del 05/12/2003, dep. 24/02/2004, Rv. 228483). L'esistenza di LE consapevolezza, peraltro, è stata dalla Corte d'appello motivatamente ricavata dal fatto di aver intrattenuto, pur con qualche inevitabile diffidenza reciproca, rapporti stabili e duraturi con più esponenti di un gruppo organizzato del quale il ricorrente ha condiviso interessi ed utilità. Né, del resto, il reato associativo potrebbe ritenersi escluso dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, o da un contrasto degli interessi economici di essi, posto che ne' l'una, ne' l'altro sono di ostacolo alla costituzione ed alla persistenza del vincolo associativo, sol che colui che opera come acquirente sia stabilmente disponibile a ricevere le sostanze, assumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale. (Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, dep. 27/01/2012, Rv. 251574; Sez. 5, n. 10077 del 23/09/1997, dep. 10/11/1997, Rv. 208822). 12.4. Parimenti infondata, infine, deve ritenersi la censura dal ricorrente incentrata sul mancato riconoscimento del vincolo della continuazione rispetto alla condotta delittuosa accertata con una sentenza della Corte d'appello di Napoli divenuta irrevocabile il 28 aprile 2010, avendo l'impugnata decisione offerto congrua giustificazione del relativo epilogo decisorio, da un lato escludendo la sufficienza del mero dato temporale e di quello attinente alla tipologia del reato - poiché sintomatici di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti, piuttosto che dell'attuazione di un unitario progetto criminoso (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, dep. 04/06/2010, Rv. 247356) - e, dall'altro lato, valorizzando la considerazione di elementi storico-fattuali dimostrativi della toLE diversità del contesto in cui venne ad inserirsi l'episodio delittuoso inerente alla cessione di cocaina oggetto della dedotta sentenza irrevocabile di condanna. Al riguardo, pertanto, non può che ribadirsi il consolidato insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, dep. 28/06/2007, Rv. 237014; Sez. 4, n. 10366 del 28/05/1990, dep. 16/07/1990, Rv. 184908), secondo cui, in tema di continuazione, la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa 40 Me all'apprezzamento del giudice di merito, ed in quanto LE sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione, che nel caso di specie, per quanto or ora evidenziato, deve ritenersi ampiamente espressa dall'impugnata decisione. 13. Le censure formulate con il ricorso [i cui motivi, con le relative deduzioni a sostegno, sono stati illustrati, supra, nei parr.
4.12. e 4.12.1.] proposto da VI CO riconosciuto colpevole di aver partecipato alla complessa operazione di importazione di una partita di 10 chilogrammi di cocaina acquistata in Spagna, di cui al capo d'imputazione sub 2), in concorso con TO AL, DI LF, PA ND, PA AT (cl. 1957), PA AT (cl. 1983), RI ES e PA AR - sono infondate, basandosi su doglianze per lo più attinenti alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del Giudice di merito e non può essere validamente posta in questione in questa Sede, laddove sia sorretta da un congruo e non manifestamente infondato apparato motivazionale. Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive, pervenendo all'impugnata decisione attraverso un percorso motivazionale completo ed approfondito, in nessun modo censurabile sotto i profili della congruità e della correttezza logica, avendo valutato con rigore l'attendibilità intrinseca delle relative fonti dichiarative, ed individuato, inoltre, i necessari elementi di riscontro probatorio ad efficacia individualizzante. Invero, dalla disamina delle relative sequenze motivazionali risulta illustrato ed . argomentato con chiarezza il contributo causale offerto dal VI nella vicenda in esame, e da entrambi i Giudici di merito individuato nell'aver condotto l'autovettura con la quale venne prelevato all'aeroporto di Capodichino il chimico RC LD ND, giunto da Parigi insieme a PA ND e PA AT, recatisi nella capiLE francese per condurlo in Italia affinché, previo acquisto del materiale chimico necessario alla relativa trasformazione, provvedesse a ricondurre allo stato solido la predetta partita di cocaina, pervenuta allo stato liquido ed occultata in alcuni colli spediti per posta e contenenti capi d'abbigliamento. Al riguardo, la Corte territoriale ha valorizzato le dettagliate dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia AT PA, il quale ha affermato che il VI era stato perfettamente messo a conoscenza della effettiva natura dell'operazione, tanto da esserne 41 Лео stato ricompensato con un piccolo quantitativo di cocaina;
ha inoltre individuato i numerosi elementi di riscontro dell'attendibilità delle sue dichiarazioni circa la ricostruzione delle varie fasi dell'episodio delittuoso di cui capo sub 2) nelle conferme provenienti dalle convergenti dichiarazioni rese da RF IA, NE UG, PA NL, RI ES ed altri dichiaranti, nonché negli esiti delle operazioni di intercettazione telefonica sui viaggi all'estero effettuati dal PA AT in compagnia di PA ND;
ha infine evidenziato specifici elementi di riscontro delle dichiarazioni rese a carico del VI negli stretti rapporti da quest'ultimo intrattenuti con l'associazione criminale costituita dalla famiglia PA (ed in particolare con lo stesso AT PA), organizzazione cui si è espressamente dichiarato affiliato nel corso di una conversazione oggetto di intercettazione telefonica, il cui specifico rilievo ed il cui contenuto, congruamente analizzati e motivati nelle pronunce dei Giudici di merito, non possono essere, come già in più occasioni rilevato, sottoposti ad alcuna "rilettura” in questa Sede. La Corte distrettuale ha altresì individuato un elemento di prova logica a carico del ricorrente nella stessa delicatezza dell'operazione posta in essere attraverso la su indicata condotta delittuosa, la cui complessa organizzazione, avvenuta finanche nel minimo dettaglio, ha costituito un ulteriore dato di fatto idoneo ad escludere che le persone che vi hanno partecipato non siano state prescelte tra quelle ritenute più affidabili e, di conseguenza, messe pienamente a conoscenza dei particolari e dei rischi ad essa connessi. A fronte di una ricostruzione completa ed univoca del quadro probatorio, cui l'impugnata decisione è pervenuta richiamando le puntuali ed analoghe valutazioni già espresse in quella di primo grado, non è ammessa, in questa Sede, alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti oggetto della regiudicanda, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal Giudice di merito, per verificarne la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Per quanto or ora esposto, in definitiva, deve ritenersi che la Corte territoriale ha compiutamente indicato le ragioni giustificative dell'esito decisorio cui è pervenuta in ordine al rilievo da assegnare al contributo concorsuale dal ricorrente apportato, fedelmente uniformandosi, in particolare, al consolidato insegnamento giurisprudenziale 42 Ma di questa Suprema Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (da ultimo, v. Sez. 4, n. 24895 del 22/05/2007, dep. 26/06/2007, Rv. 236853; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, dep. 05/05/2004, Rv. 229200). 13.1. Parimenti infondati, infine, devono ritenersi i rilievi dal ricorrente svolti in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, genericamente censurandosi un potere discrezionale il cui esercizio è stato oggetto di adeguata motivazione da parte dei Giudici di merito e come LE non assoggettabile a sindacato in questa Sede - anche in relazione al profilo di sostanziale marginalità del ruolo concretamente svolto dall'imputato nella vicenda delittuosa in esame, ruolo il cui specifico apprezzamento ha condotto l'impugnata decisione ad una, ampiamente motivata, dosimetria della pena, ritenendo le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva nel relativo giudizio di bilanciamento, e dando, altresì, pienamente conto, come già osservato in relazione alla trattazione delle posizioni degli altri coimputati del reato di cui al capo sub 2), delle ragioni giustificative della ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, del d. P.R. n. 309/1990 e della inconfigurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d. P.R. ora citato. 14. Conclusivamente, sulla base delle su esposte considerazioni, i ricorsi proposti da TO AL, DI LF, OS SA, SS IL, NE UG, PA ND, PA AT, PA AR, RI ES, PA SQ e VI CO, devono essere rigettati, con la conseguente condanna alle spese ex art. 616 c.p.p.. ла 43
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi di ZI GI, ON CO, PE LO e PA AN, che condanna al pagamento della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Rigetta gli altri ricorsi. Condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, lì, 22 maggio 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Adolfo Virginio dr. Gaetano De Amicis DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 25 SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pia Exposito 44