Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2005, n. 12175
CASS
Sentenza 21 gennaio 2005

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La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione, la struttura dell'imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso causale ed all'elemento soggettivo del reato, al punto che, per effetto delle divergenze introdotte, la difesa apprestata dall'imputato risulti incompatibile con una sua discolpa. (Nella specie la Corte ha escluso la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. riguardo ad un pubblico ufficiale, incriminato quale "componente della commissione medica periferica" e condannato, per concussione, anche a fronte dell'eventualità che avesse esercitato tale ruolo quale funzionario di fatto e non di diritto).

La regola per cui la inutilizzabilità può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento deve essere raccordata alla norma che limita la cognizione della corte di cassazione, oltre i confini del "devolutum", alle sole questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento sul fatto. Ne consegue che non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità la cui valutazione richieda accertamenti di merito, che come tali devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio di appello, salva la possibilità di sindacare i relativi provvedimenti, mediante un successivo ricorso per cassazione, nei limiti segnati dall'art. 606, comma primo lett. b), cod. proc. pen.. (Nella specie la Corte ha per altro ritenuto ammissibile, perché non condizionata da accertamenti di fatto, una questione di inutilizzabilità formulata, per la presunta violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., in relazione ad informazioni testimoniali asseritamente raccolte presso soggetti già indiziati di reato).

La sussistenza del delitto di concussione non è esclusa nel caso che il soggetto passivo sia inconsapevole della qualità di pubblico ufficiale oggettivamente propria del suo interlocutore, purchè ricorra il rapporto di causa ad effetto configurato nella norma incriminatrice, e cioè il concreto influsso sulla volontà della vittima della condotta realizzata dall'agente mediante un abuso del potere o della qualità rivestiti. (Fattispecie relativa al componente di un organismo collegiale, designato da una associazione di categoria, del quale le persone offese del reato di concussione, appartenenti alla categoria in questione, avrebbero ignorato la qualità di pubblico ufficiale, e presunto un ruolo fiduciario di "rappresentanza" presso l'istituzione pubblica).

La qualità di pubblico ufficiale, per i componenti di un organismo collegiale cui la legge attribuisce l'esercizio di pubbliche funzioni, sussiste anche quando la loro individuazione avvenga, per disposizione normativa, a cura di enti di diritto privato ed in rappresentanza di essi. (Fattispecie relativa ad un sanitario, rappresentante di categoria designato da una associazione di invalidi, componente di una commissione medica periferica istituita per valutare il riconoscimento di provvidenze a favore di mutilati e invalidi civili).

La qualifica di pubblico ufficiale non viene meno, per un soggetto chiamato a svolgere le relative funzioni, quando sussistano irregolarità nel procedimento o nell'atto di conferimento dell'ufficio, dato che in proposito assume rilievo il mero esercizio dei poteri autoritativi con il consenso dell'amministrazione interessata. (In motivazione la Corte ha distinto il caso delle irregolarità nell'investitura da quello del cosiddetto "funzionario di fatto", ove l'investitura diviene oggetto di una declaratoria di invalidità, la quale per altro non esclude, a sua volta, la validità degli atti compiuti e la qualifica soggettiva dell'agente).

L'idoneità offensiva della condotta di falso deve essere valutata, ai fini dell'eventuale identificazione di un reato impossibile, con riguardo alle circostanze del caso concreto e con criterio "ex ante", a nulla rilevando che dalla condotta non sia scaturito un effettivo inganno. Ne consegue che la realizzazione di falsi certificati destinati alla produzione in un procedimento amministrativo integra l'illecito penale anche quando le regole di quel procedimento prevedano una diretta verifica delle circostanze falsamente certificate. (Fattispecie relativa alla mendace certificazione sanitaria di situazioni invalidanti, prodotta ad una commissione che, per disposizione di legge, avrebbe comunque dovuto procedere a visita medica di verifica della pretesa invalidità).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2005, n. 12175
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12175
Data del deposito : 21 gennaio 2005

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