Sentenza 21 gennaio 2005
Massime • 6
La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo quando, nella ricostruzione del fatto posta a fondamento della decisione, la struttura dell'imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso causale ed all'elemento soggettivo del reato, al punto che, per effetto delle divergenze introdotte, la difesa apprestata dall'imputato risulti incompatibile con una sua discolpa. (Nella specie la Corte ha escluso la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. riguardo ad un pubblico ufficiale, incriminato quale "componente della commissione medica periferica" e condannato, per concussione, anche a fronte dell'eventualità che avesse esercitato tale ruolo quale funzionario di fatto e non di diritto).
La regola per cui la inutilizzabilità può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento deve essere raccordata alla norma che limita la cognizione della corte di cassazione, oltre i confini del "devolutum", alle sole questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento sul fatto. Ne consegue che non possono essere proposte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità la cui valutazione richieda accertamenti di merito, che come tali devono essere necessariamente sollecitati nel giudizio di appello, salva la possibilità di sindacare i relativi provvedimenti, mediante un successivo ricorso per cassazione, nei limiti segnati dall'art. 606, comma primo lett. b), cod. proc. pen.. (Nella specie la Corte ha per altro ritenuto ammissibile, perché non condizionata da accertamenti di fatto, una questione di inutilizzabilità formulata, per la presunta violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., in relazione ad informazioni testimoniali asseritamente raccolte presso soggetti già indiziati di reato).
La sussistenza del delitto di concussione non è esclusa nel caso che il soggetto passivo sia inconsapevole della qualità di pubblico ufficiale oggettivamente propria del suo interlocutore, purchè ricorra il rapporto di causa ad effetto configurato nella norma incriminatrice, e cioè il concreto influsso sulla volontà della vittima della condotta realizzata dall'agente mediante un abuso del potere o della qualità rivestiti. (Fattispecie relativa al componente di un organismo collegiale, designato da una associazione di categoria, del quale le persone offese del reato di concussione, appartenenti alla categoria in questione, avrebbero ignorato la qualità di pubblico ufficiale, e presunto un ruolo fiduciario di "rappresentanza" presso l'istituzione pubblica).
La qualità di pubblico ufficiale, per i componenti di un organismo collegiale cui la legge attribuisce l'esercizio di pubbliche funzioni, sussiste anche quando la loro individuazione avvenga, per disposizione normativa, a cura di enti di diritto privato ed in rappresentanza di essi. (Fattispecie relativa ad un sanitario, rappresentante di categoria designato da una associazione di invalidi, componente di una commissione medica periferica istituita per valutare il riconoscimento di provvidenze a favore di mutilati e invalidi civili).
La qualifica di pubblico ufficiale non viene meno, per un soggetto chiamato a svolgere le relative funzioni, quando sussistano irregolarità nel procedimento o nell'atto di conferimento dell'ufficio, dato che in proposito assume rilievo il mero esercizio dei poteri autoritativi con il consenso dell'amministrazione interessata. (In motivazione la Corte ha distinto il caso delle irregolarità nell'investitura da quello del cosiddetto "funzionario di fatto", ove l'investitura diviene oggetto di una declaratoria di invalidità, la quale per altro non esclude, a sua volta, la validità degli atti compiuti e la qualifica soggettiva dell'agente).
L'idoneità offensiva della condotta di falso deve essere valutata, ai fini dell'eventuale identificazione di un reato impossibile, con riguardo alle circostanze del caso concreto e con criterio "ex ante", a nulla rilevando che dalla condotta non sia scaturito un effettivo inganno. Ne consegue che la realizzazione di falsi certificati destinati alla produzione in un procedimento amministrativo integra l'illecito penale anche quando le regole di quel procedimento prevedano una diretta verifica delle circostanze falsamente certificate. (Fattispecie relativa alla mendace certificazione sanitaria di situazioni invalidanti, prodotta ad una commissione che, per disposizione di legge, avrebbe comunque dovuto procedere a visita medica di verifica della pretesa invalidità).
Commentari • 3
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La concussione ambientale: fattispecie criminosa elaborata dalla giurisprudenza La rilevanza degli interessi in gioco in relazione ai reati contro la P.A. è particolarmente chiara ed evidente, dati i continui interventi legislativi volti a specificare la portata e le peculiarità degli interessi in questione o ad incriminare nuovi aspetti e nuovi fenomeni che si delineano e radicano nella società. D'altro canto è proprio la Costituzione che all'art. 97 pone in evidenza la necessità di garantire il buon andamento e l'imparzialità della macchina amministrativa, da cui derivano una serie di corollari, quali la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità ed altri. Proprio …
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Il titolare di un esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela, anche all'esterno del locale (e affiggere un cartello non basta). Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 18 gennaio – 8 maggio 2017, n. 22142 Presidente Fiale – Relatore Renoldi Ritenuto in fatto 1. G.I. era stato citato a giudizio dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine per avere "in diverse circostanze di tempo, e nella sua qualità di gestore del pubblico esercizio (omissis) composto di due aree, l'una all'insegna M. e l'altra all'insegna (omissis) , sito in (omissis) , non impedendo gli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/01/2005, n. 12175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12175 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2005 |
Testo completo
3 12175/05 A
Udienza pubblica
21 gennaio 2005
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.
88
REGISTRO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GENERALE
N. 15513/03 SEZIONE VI PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Renato Fulgenzi Presidente 1.Dott. Nicola Milo Consigliere
2.>>> Arturo Cortese
3.» NC Ippolito
4.>> Domenico Carcano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da UI NE, nato in [...] il [...],
RA ER BA, nato in S. Pietro in [...] il [...], D
OV CA, nato in [...] il [...], e AN EO, M nato in [...] il [...], contro la sentenza 11 giugno 2002 della Corte d'appello di Lecce.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Domenico Carcano. Udito il pubblico ministero, in persona della dr.ssa Elisabetta Cesqui, sostituto
Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Uditi i difensori di UI RR, avv.ti Filippo Dinacci e Carmine Di Zenzo, e di
1
Massimo Manfredda, e di ND EO, avv.to Marcello Stabile, i quali hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
Wel
2 Ritenuto in fatto
1.- La Corte d'appello di Lecce, con sentenza 11 giugno 2002, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce 5 maggio 1999 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OV CA, in riferimento al reato di corruzione di cui all'art.319 c.p. perché estinto per prescrizione, mentre ha confermato la dichiarazione di responsabilità per il delitto di falso ideologico relativo ai certificati medici attestanti la sottoposizione a visita medica di AR TO e AC
LV; ha poi confermato la dichiarazione di responsabilità di UI NE e di
RA BA per il delitti di concussione loro rispettivamente contestato.Ha confermato, infine, nei confronti di AN EO la pronuncia del primo giudice che aveva dichiarato estinto il reato di corruzione per prescrizione.
1.1. RR UI
-
1.1.1. La Corte di merito ha disatteso i motivi di appello e ha condiviso e fatte proprie le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado.
1.1.1.1.- La Corte d'appello ha anzitutto respinto la questione posta dalla difesa in ordine al presupposto erroneo della qualifica propria di pubblico ufficiale di UI.
RR" nell'arco temporale maggio 1991 - gennaio 1992, cui i fatti concussivi si riferiscono e ha ritenuto che il dr. RR, nonostante nominato con decreto ministeriale 8 maggio 1992 componente della commissione medica periferica di Lecce in qualità di medico rappresentante della "ANMIC", aveva partecipato, prima di tale nomina formale e all'epoca dei fatti, alle riunioni Commissione in sostituzione e su delega del dr. FO.
La Corte di merito, prima di ricostruire la vicenda e indicare le ragioni per le quali vi era stata tale legittima sostituzione, ha descritto la disciplina di settore per 1 a concessione di un'indennità d'accompagnamento in favore dei mutilati e degli invalidi civili e ha chiarito che la legge 26 luglio 1988 n. 291 trasferì la competenza a decidere sulle domande per ottenere varie forme di provvidenze per i minorati previste da
3 precedenti leggi alle "Commissioni Mediche Periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile" e previde, anche che le predette commissioni mediche periferiche fossero integrate da un sanitario in rappresentanza degli enti di riferimento. Infine, introdusse la possibilità, per l'interessato, di farsi assistere dal medico di fiducia in sede d'accertamente sanitari
La legge 25 gennaio 1990 n. 8, poi, introdusse la facoltà, per il sanitario rappresentante di categoria, di delegare un sostituto nel caso d'impossibilità a partecipare ad una riunione, dandone preventiva comunicazione al presidente della commissione.
La materia fu, ancora una volta, modificata dalla legge 15 ottobre 1990 n. 295 che trasferì alle “unità sanitarie locali” la competenza per gli accertamenti sanitari relativi alle domande in questione e, anche qui, si previde che a. la commissione competente, oltre al presidente ed a un medico legale, fosse integrata, di volta in volta, con un sanitario in rappresentanza dell'ente o associazione della categoria di appartenenza dell'invalido; b. la possibilità per la persona interessata di farsi assistere dal proprio medico di fiducia in sede di accertamento sanitario. La stessa legge prescrisse la trasmissione delle pratiche dalle Commissioni mediche periferiche alle Commissioni istituite presso le Usl. Le Commissioni mediche periferiche, pertanto, divennero organo di secondo grado, sempre nella medesima composizione e con le specifiche competenze attribuite dal comma 7 dell'art. 1 della legge n.295 del 1990.
Il decreto ministeriale 5 agosto 1991, n.387 (regolamento d'esecuzione, recante norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella L.295/90), stabilì che organizzazioni di categoria comunicassero loro “il nome del sanitario che le за rappresenta, il quale resta nell'incarico fino a quando non venga sostituito da altra persona" e inoltre che il sanitario rappresentante di categoria, nel caso di impossibilità a partecipare ad una riunione, potesse delegare un sostituto, aggiungendo che la delega avrebbe potuto essere conferita "di volta in volta" o "in via continuativa". Con lo stesso decreto si previde l'incompatibilità tra le funzioni di membro di una commissione medica periferica o della commissione medica superiore d'invalidità civile anche in
4 qualità di rappresentante di un'associazione di categoria e di membro di una commissione medica Usl nella stessa o in altra provincia e si disciplinava in dettaglio il funzionamento delle Commissioni, prevedendo che la commissione medica periferica si pronuncia collegialmente con l'intervento di almeno tre membri, ivi compreso anche il sanitario rappresentante di categoria "quando si tratta di visitare un invalido appartenente alla medesima categoria".
Le esposizioni indicate, ad avviso della Corte, giustificavano, sotto il profilo giuridico la partecipazione di RR, su delega del Componente titolare dell'ufficio, alle sedute della Commissione.
Ciò posto, si è rilevato che dai verbali delle riunioni della commissione medica periferica di Lecce del 27 settembre 1991, 4 novembre 1991 e del 28 febbraio 1992 emerge la prova documentale della partecipazione di RR alle riunioni in qualità di medico rappresentante della categoria degli invalidi iscritti all'A.N.M.I.C.
Il giudice d'appello ha precisato che la presenza e la qualità di RR sono comprovate dall'apposizione della firma o della sua sigla, mai disconosciute dall'interessato e sovrapposta al timbro di riferimento, in calce ai verbali di seduta collegiale in cui sono state approvate le decisioni della commissione medica Usl per la concessione dell'indennità d'accompagnamento, e, in particolare:
- del 19 luglio 1991 da quale risultano esaminate le pratiche introdotte da RE
EL, BU NN MA e ER MA CE;
quale del 27 settembre 1991 dal risulta esaminata, tra l'altro, la pratica in favore di
-
TO TO UI;
- del 4 novembre 1991 dal quale risultano esaminate le pratiche di De OR
IN, AR CE, AC MI, UI IO e TO OL, ed approvate le rispettive decisioni della commissione medica Usl per la concessione dell'indennità d'accompagnamento in loro favore.
A ulteriore conferma di tale circostanza, si pone in risalto che IO NCne, capo della segreteria della Commissione medica periferica di Lecce all'epoca dei fatti, ha riferito che il rappresentante di categoria dell'ANMIC era stato "dall'89 sino al 20
5 3 ottobre 90 il dott. IO ES e poi il dottor UI RR, come risultava dalle firme riportate sui predetti verbali Quest'ultimo, su designazione dell'associazione de qua, dopo la opzione del dr. FO, "fu nominato rappresentante di categoria nell'ambito della “commissione medica periferica". Anche le testimonianze dei testi
CA e D'Arpe, l'uno responsabile della Commissione Usl e l'altro generale medico presidente della Commissione medico periferica confermerebbero tali circostanze nel senso che il dott. IO ES - al momento della istituzione delle commissioni mediche Usl con delibera 29 novembre 1990 del Comitato di gestione, essendo componente della Commissione periferica di Lecce come rappresentante di categoria scelse subito di partecipare, nella medesima qualità, alla commissione
-
medica Usl di Martano e, per evidenti ragioni d'incompatibilità, sin dall'ottobre 1990 cessò di partecipare alle riunioni della Commissione periferica di Lecce.
Priva di fondamento è stata ritenuta l'ulteriore argomentazione difensiva secondo cui in base alla disposizione che accorda all'invalido la facoltà di farsi assistere da un
-
proprio medico di fiducia in sede di accertamento sanitario - (che)la partecipazione del
RR alla commissione periferica di Lecce, sarebbe stata diretta all'assistenza fiduciaria di alcuni suoi assistiti e, quindi, di natura privatistica. A tale riguardo la Corte richiama quanto dichiarato dai testi e risultante dalla sottoscrizione dei verbali, rilevando che RR avrebbe ammesso di avere partecipato alle sedute collegiali della Commissione de qua in qualità di sanitario rappresentante di categoria.
1.1.1.2 Ad avviso della Corte di merito, é privo di rilievo il richiamo della difesa al decreto ministeriale di nomina dell'8 maggio 1992, col quale fu disposta la nomina del medico quale rappresentante ANMIC presso la commissione medica periferica di
Lecce per effetto delle dimissioni del dr. FO, in quanto tale provvedimento formalizzò una situazione di fatto esistente dalla iniziale operatività della commissione medica Usl di Martano e della commissione medica periferica di Lecce in relazione alle posizioni del dr.ES e (quella)del dr. RR. In particolare, il dr. FO, quale "sanitario rappresentante di categoria", rimase, pur se formalmente, in carica presso la Commissione periferica di Lecce fino a quando fu sostituito col predetto decreto, e, tenuto conto della sua opzione all'incarico di componente della commissione medica Usl di Martano a far data dal novembre e della contestuale incompatibilità a partecipare anche alla commissione periferica - ad avviso del giudice d'appello legittimamente delegò il dr. RR a sostituirlo in quest'ultima Commissione, come previsto dalla legge 25 gennaio 1990 n.
8. Tale facoltà di delega non era impedita dalla permanenza del dr. ES nell'incarico sino alla formale sostituzione del rappresentante di categoria con il nuovo sanitario, ma era Membro finalizzata a consentire la partecipazione di un di rappresentanza dell'ANMIC anche alla commissione periferica di Lecce.
Per il giudice d'appello, la mancanza di prova documentale della delega non ha determinato invalidità e inefficacia dell'atto, tenuto conto della accertata presenza di
RR alla Commissione attestata dai verbali delle sedute e confermata da quanto riferito da funzionari e componenti in servizio presso il medesimo organo collegiale.
1.1.1.3. In sentenza è, inoltre, esclusa la fondatezza della questione relativa alla carenza della qualità di pubblico ufficiale di RR, prospettata sulla circostanza che, essendo l'ANMIC "un ente morale, con personalità giuridica di diritto privato”, la natura privatistica dell'ente escluderebbe che "i suoi rappresentanti ed i suoi consulenti esterni possano essere considerati pubblici ufficiali". Al riguardo, si è osservato che il rappresentante dell'ente - una volta inserito in un organo collegiale di diritto pubblico e reso partecipe delle pubbliche funzioni svolte dall'ente - per ciò stesso egli acquisisce, alla pari degli altri componenti dell'organismo collegiale, la qualità di pubblico ufficiale, nominato ad hoc con un decreto ministeriale.
1.1.1.4.- La Corte ha esaminato e disatteso la questione posta dalla difesa e relativa alla considerazione che le presunte parti offese hanno escluso di "aver mai conosciuto il 11 dott. RR nella veste di membro della commissione medica periferica di Lecce e,
7 ☑ quindi, di aver ignorato la qualifica propria di pubblico ufficiale, ne deriverebbe che l'imputato avrebbe sempre agito nell'ambito di un rapporto fiduciario.
Al riguardo, si evoca la giurisprudenza di legittimità secondo cui il delitto di concussione è collegato alla obiettiva qualifica di pubblico ufficiale dell'autore del reato e non alla convinzione soggettiva che la parte lesa ne abbia e, inoltre, la induzione può consistere in ogni attività di persuasione, convinzione o suggestione attuata in qualsiasi forma, anche larvata e indiretta, purché sufficiente ad influire sulla volontà del soggetto passivo.
1.1.1.5. Infine, la Corte di merito ha ritenuto priva di fondamento la violazione dell'art.521 c.p.p. che la difesa ha dedotto nel corso della discussione in base a lla considerazione che la sentenza di primo grado, mutando i termini della contestazione, avrebbe affermato che RR avrebbe di "fatto” esercitato le funzioni di componente della Commissione periferica di Lecce. Ad avviso del giudice d'appello, l'eccezione non era fondata, tenuto conto che, in ogni caso, RR era stato “componente della commissione medica periferica" di Lecce, quale medico rappresentante ANMIC, indipendentemente dalla circostanza se tale funzioni fossero state svolte di fatto o di diritto.
Quanto al difetto della qualità di pubblico ufficiale in rapporto al tempus commissi delicti, il giudice d'appello disattende, anzitutto, che RR abbia assunto le funzioni di componente della Commissione solo in forza del decreto dell' 8 agosto 1992 e che per tal motivo, trattandosi di fatti a nteriori a tale data, egli agì quale privato. Tale circostanza è smentita, ad avviso del giudice d'appello, dal quadro probatorio posto in risalto e comprovante l'esercizio di fatto delle funzioni.
1.1.1.6. E' stata disattesa l'ulteriore questione sostenuta dalla difesa del RR secondo cui, stando alla stessa impostazione accusatoria espressa nelle diverse imputazioni, "l'attivazione del medico risalirebbe al 1990, tant'è che lo stesso, sempre
8 secondo l'accusa, avrebbe predisposto dei falsi certificati e corrotto dei medici perché rilasciassero certificati compiacenti".
La Corte, oltre che puntualizzare alcune date relative alla pratica di OL TO ed a quelle di CE AR e LV AC e che esse erano riferite ad un epoca prossima a quando il RR, partecipando alla commisione come medico rappresentante di categoria, esercitava le proprie funzioni di pubblico ufficiale, ha posto in risalto che le date in contestazione sarebbero ancorate, in base alle diverse emergenze processuali, ai rispettivi e distinti momenti significativi della attivazione delle diverse pratiche a vviate per il riconoscimento dell'invalidità civile, risultando tutte di poco antecedenti o susseguenti la data fissata per la "seduta collegiale" della commissione di prima istanza e, quindi, tutte antecedenti le date delle sedute “di verifica" della commissione di secondo grado alle quali prese parte il RR, in qualità di medico rappresentante di categoria.
Indipendentemente dalla assunzione formale della funzione pubblica, per la Corte le condotte poste in essere da RR sono riferibili tutte all'epoca in cui egli era di fatto componente della Commissione e tutte caratterizzate da un abuso di tale sua qualità pubblica e concretizzatesi nell'induzione di diverse anziane persone a promettergli ed a versagli denaro per il buon esito delle pratiche da ciascuno avviate, non possono che qualificarsi come concussive.
-1.1.2. In sentenza, sono descritti i singoli dodici episodi per i quali si è ritenuta la configurazione del delitto di concussione. La Corte riporta in sintesi i punti, a proprio avviso, significativi delle dichiarazioni dei tre coimputati: UI RR, e i coniugi
NC LB e MA EP NT, questi ultimi entrambi infermieri ospedalieri, chiamati a rispondere a titolo di concorso con il primo dei singoli episodi di concussione.
Nell'escludere la configurazione dei diversi delitti di abuso e di millantato credito, la Corte di merito afferma che le risultanze processuali hanno consentito di accertare che non vi era dubbio dell'interessamento e della ricezione, da parte di RR, di
9 somme di denaro versate dai soggetti - e, in alcuni casi, dai loro parenti - che avevano presentato la domanda per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento; è
RR, pone in risalto il giudice d'appello, a riconoscere di avere ricevuto, per la maggior parte delle pratiche, somme di denaro per un complessivo ammontare di circa ottantacinque milioni.
In base a un esame complessivo del quadro probatorio, che ha trovato anche conferma nelle dichiarazioni rese dai coimputati LB e NT, in sede di indagini e nel corso di dibattimento e riportate nei punti significativi in sentenza, ad avviso della Corte di merito, é risultato che RR, sfruttando la situazione d'estremo disagio di coloro che da anni avevano presentato domanda d'indennità di accompagnamento senza essere chiamati a visita, si era in qualche modo "accordato" con l'LB affinché quest'ultimo gli indirizzasse gli interessati ad una rapida definizione della loro pratica presso la sede A.N.M.I.C. o presso il suo studio leccese di via Imbriani.
1.1.3. I singoli episodi di concussione.
1. CE AR.
La Corte d'appello ricostruisce la vicenda in base alla documentazione in atti ed amj alle dichiarazioni dello stesso RR, mettendo che la pratica fu avviata in base ad un certificato del 12 marzo 1987, rilasciato da altro sanitario e senza interessamento di che
RR e la documentazione in atti escluderebbe un accordo anteriore al 1991.
Quanto al certificato medico 24 luglio 1990, riportante il referto di una Tac, è
RR a precisare la retrodatazione ai fini della decorrenza degli arretrati. Le delibere favorevoli della Commissione di primo e, poi, di quella di secondo grado risalgono rispettivamente al 16 luglio 1991 ed al 4 novembre 1991 e, quindi in epoche in cui RR partecipava alle sedute della Commissione medica periferica di Lecce.
Quanto alla ipotesi di un accordo corruttivo adottato ad iniziativa del AR, oltre all'evidente richiamo ai principi giurisprudenziali che riconoscono il carattere concussivo della condotta del pubblico ufficiale anche quando l'iniziativa fosse stata
10 generata dal concusso, per il giudice d'appello ciò che rileva è che - sebbene la difesa abbia escluso qualsiasi "pretesa" di denaro e la "spontaneità" del donativo dato dal
AR dalle dichiarazioni del coimputato LB emerge che proprio il
-
AR, a seguito di un colloquio con il dott. RR, confidò all'LB che "il dottore gli aveva chiesto 7 milioni".
2.IN De OR.
La Corte conferma che la data indicata nell'imputazione è quella della visita domiciliare della seconda commissione Usl ed è di due giorni anteriore a quella della riunione collegiale della commissione. La Commissione periferica decise poi il 4 novembre 1991 con la presenza di RR.
-In sentenza si riporta oltre alla sintesi di quanto riferito da TO TE, genero di De GI IN, da NC LB e da MA EP NT circa i contatti c on T arricone - anche la deposizione di IS S AN, moglie di De
OR, in base alla quale la Corte ricostruisce la vicenda, nel senso che RR aveva conosciuto la TO nell'anno 1991, che il referto radiologico dello studio
"Provenzano" riportava una data falsa del 10 giugno 1990, che la TO era consapevole della pubblica funzione svolta da RR, avendo saputo da NT che faceva parte di una commissione medica e che aveva accettato a malincuore di dovere remunerare il medico per il suo interessamento, consegnando allo stesso la somma di sei milioni.
3. OL TO.
Per questo episodio, la Corte d'appello precisa la circostanza che lole TO ebbe a riferire di non avere versato danaro a RR, mentre sono proprio RR e
LB a confermare il pagamento: circa quattro milioni per RR e sette milioni per LB, il quale ebbe a ricevere materialmente la somma). RR, in particolare, riferisce, tra l'altro, di avere accompagnato OL TO, affinché le fosse attestata una patologia neurologica per avere egli accertato le condizioni di vita della predetta, all'Ospedale Libertini di Lecce, ove lavorava il dott. ND EO, perché la visitasse e che il dott. EO, alla sua presenza, le aveva rilasciato un certificato,
11 datato 29 maggio 1991, formulando diagnosi di "demenza senile", compatibile con la patologia personalmente riscontrata.
OL TO ebbe a dichiarare in dibattimento di avere versato il danaro ai coniugi
LB-NT, che non era stata sottoposta a visita domiciliare della Commissione ed infine che l'indennità fu poi revocata.
Mentre una versione dei fatti diversa fu dichiarata dalla stessa TO alla guardia di finanza. In sede di indagini, cOS coinvolse RR nella vicenda, precisando che al momento della corresponsione degli arretrati egli pretese la somma di settemilioni per il suo interessamento.
4 EL RE.
La Corte di merito ha ricostruito la vicenda in base alle dichiarazioni degli imputati, nonché della teste DO MA NT ed è giunta alla conclusione che l'interessamento di RR alla pratica risaliva all'epoca della sua presenza nella Commissione, maggio 1991;re consegue, ad avviso del giudice d'appello, che la
"ricezione di quel denaro" avvenne in occasione ed a causa dell'espletamento delle sue funzioni pubbliche.
Non v'è dubbio, afferma il giudice di merito, che la condotta induttiva posta in essere dal RR, con l'intermediazione e l'ausilio dell'LB, fu tale da non offrire alcuna alternativa ai figli delle RE - tra l'accettare di corrispondere la somma
Fal richiesta o continuare ad attendere l'esito dell'iter amministrativo - e, pertanto, non può che concludersi per la sussistenza dell'ipotesi concussiva.
In secondo luogo, si pone in risalto che la coimputata NT, moglie di LB, ha riferito di aver appreso dalla figlia della signora RE che per la pratica della AD la famiglia "stavano versando 7 milioni di lire al dott. RR".
5. IO UI.
In sentenza si precisa che - in base alle ammissione di RR di avere ricevuto per IO UI dai 5 agli 8 milioni di lire e alle circostanze riferite dal coimputato
NC LB il quale, dopo aver messo in contatto con il medico IO UI ed i suoi famigliari, fu presente quando lo stesso UI si lamentò per l'esosità della
12 somma richiesta da RR e questi gli rispose che avrebbe dovuto dividere con altri medici della commissione
- non sembra potersi dubitare, anche per questa vicenda, dell'esatta valutazione fatta in merito dai primi giudici.
La Corte disattende la censura riferita al rilascio di un certificato medico da parte dello stesso RR di aggravamento della patologia del paziente nel giugno 1991 dalla quale la difesa fa discendere l'interessamento solo privato all'esito della pratica.
Al riguardo, la Corte di merito precisa che RR fu presente in data 22 luglio 1991 alla visita domiciliare della Commissione di primo grado di Martano, nonché alla
Commissione periferica in data 4 novembre 1991 quale rappresentante di categoria, come risulta dal relativo verbale. In tale verbale non vi è riferimento alcuno alla presenza di RR quale medico di parte, anzi dalle firme risulterebbe soltanto come componente della Commissione.
La circostanza del certificato di aggravamento è interpretata dalla Corte nel senso che RR avesse indotto UI ad avvalersi delle sue prestazioni per ottenere una definizione della sua pratica.
6. MA CE ER.
Il giudice d'appello ha ricostruito l'episodio in base alle dichiarazioni del teste
UIa CAte, figlia di MA ER, e quelle di RR e di LB.
Dopo avere riportato i punti significativi di quanto dai predetti riferito, si precisa che la circostanza della "spontaneità" dell'elargizione riferita dal teste UIa
CAte deve essere considerata in base a quanto complessivamente chiarito dalla teste e cioè nel senso che la decisione di dare "spontaneamente” il denaro al medico era dovuta al fatto che, per accelerare la pratica, si doveva dare la metà degli arretrati perché questa era la procedura. Si precisa ancora in sentenza che il danaro fu versato in parte prima della visita ed in parte pochi giorni dopo la riscossione degli arretrati.
La CAle, pone in risalto la Corte, si "adeguò" alla prassi del versamento della metà degli arretrati per evitare ulteriori lungaggini per la AD: evidentemente lo fece non per libera scelta, ma soltanto perché quella prospettatale era l'unica condizione "per accelerare le cose", perché sua AD “aveva bisogno e la commissione non veniva“:
13 era, cioè, l'unica possibilità concreta per tentare di risolvere il suo problema, senza alcuna alternativa e, quindi, senza alcuna possibilità di determinarsi diversamente.
Per la Corte d'appello, la prova della concussione, oltre che da tali circostanze, sarebbe rinvenibile n el fatto che 1 a richiesta di denaro, per un importo a ddirittura
"predeterminato", era esplicita e diretta ed il pregiudizio per ulteriori ritardi o esito negativo della pratica era concretamente riconducibile al mancato "interessamento" del pubblico ufficiale.
7. NN MA BU.
I giudici di merito, nonostante RR avesse negato il proprio interessamento per tale pratica, ricostruiscono l'episodio in base alle dichiarazioni della teste RI De
AT e a quanto riferito dal coimputato LB: la richiesta della metà degli arretrati fu espressamente fatta da RR, riferisce il teste De AT, e la somma fu consegnata nella misura richiesta in ospedale allo stesso RR, dopo che la AD aveva percepito ventiquattro o venticinque milioni di arretrati;
il nome di RR le fu riferito nel corso di un colloquio con il cognato NC LB, che le diceva della possibilità di parlare con il medico che si interessa della commissione;
l'incontro avvenne nella casa di LB con il dott. RR, quest'ultimo, conosciuta la situazione di sua AD,si impegnò a fare effettuare la visita il più presto possibile.
Per la Corte d'appello nonostante l'imputato abbia negato il proprio interessamento alla pratica di NN MA BU le modalità operative descritte
-
dalla teste, la loro perfetta coincidenza con quelle esaminate negli altri analoghi episodi,
i tempi d'intervento, l'assoluta analogia con la "pretesa" economica rappresentata anche negli altri episodi, consentono di confermare la ricostruzione operata dal Tribunale e la configurazione giuridica dei fatti.
8. FF UI.
La Corte d'appello ricostruisce la vicenda in base alle dichiarazioni dei coimputati
LB e NT, nonché da circostanze riferite dal maresciallo NI.
LB e NT riferiscono di RR e degli incontri da costui avuti con i figli di FF UI, che era in cattive condizioni di salute per un "ictus".
14 La Corte riporta i punti significativi delle loro rispettive dichiarazioni, e precisa che il maresciallo NI aveva riferito di avere appreso nel luglio del 1996, dai figli della UI del pagamento in favore di RR all'atto della riscossione degli arretrati.
In sentenza si precisa che, anche senza utilizzare la deposizione “de relato" di
NI, dagli altri elementi nonostante non emerga la prova certa della percezione di
-
denaro da parte del medico - sono confermati l'interessamento di RR alla pratica
FF UI, le modalità operative d'intermediazione e d'approccio, la loro perfetta coincidenza con quelle esaminate negli altri analoghi episodi, i tempi d'intervento,
l'esigenza di "ringraziare" il medico per l'aiuto prestato e, infine, l'indiscussa attendibilità delle dichiarazioni dei due coimputati.
9. MI AC.
La vicenda è ricostruita in base alle dichiarazioni di RR e Di LB, oltre che dalla deposizione del teste SE AC. Quest'ultimo, anche se aveva ricostruito nei tempi l'andamento della pratica avviata dal padre nell'anno 1987 e che il padre era sottoposto a visita dopo l'interessamento di LB e confermato di avere versato a RR la metà degli arretrati percepiti dal padre, poi in dibattimento - pone in risalto la sentenza - avrebbe contraddetto tale ultima circostanza. Per la Corte, gli elementi unitariamente considerati confermano la vicenda e le modalità esecutive similari alle altre.
10. UI TO.
In sentenza sono sintetizzate le parti significative delle dichiarazioni di RR e di LB, nonché la deposizione del maresciallo NI. In base a tali elementi, si ritiene che la vicenda si sia svolta in modo simile alle altre con l'intermediazione di
LB ed il versamento della somma richiesta.
Si pone in risalto che TO TO UI era cugino della moglie di LB e che costui l'aveva accompagnato varie volte da RR per prestazioni professionali del medico e che in una di tali circostanze il TO rappresentava al RR che
15 intendeva presentare la domanda "per la pensione" ed il medico gli rispondeva :"Fai la domanda e vediamo cosa si può fare”. Si, ricoltà che
Il maresciallo Raffaele NI il quale, nel corso della sua deposizione, ha riferito di avere appreso da TO TO UI che, per la sua pratica, aveva versato al dr.
RR la somma di 7 milioni di lire.
11. I coniugi ON AC.
La vicenda, si legge in sentenza, è ricostruita in base alle dichiarazioni di LB ed alla deposizione del teste Gaetano ET.
Le dichiarazioni di tale ST, NI dei coniugi ON AC s ono dichiarate inutilizzabili, perché avrebbe dovuto essere esaminato ex art.210 e non come teste.
La Corte di merito, premessa l'inutilizzabilità in toto delle dichiarazioni di
ST anche per gli aspetti relativi al tempus dell'accordo che costui fissa nell'anno
1990, riconferma le modalità della vicenda in base a quanto dichiarato da RR e da
LB.
Si precisa che, dalle dichiarazioni del RR e dell'LB e dall'esame della documentazione in atti, risulta: la pratica della PO, sebbene avviata dal 1987, ebbe un notevole impulso proprio nel maggio 1991.
Si precisa che LB riferisce che il ST si sarebbe rivolto lui per chiedergli se conosceva qualcuno che avesse avuto la possibilità di risolvere positivamente la pratica della propria zia UIa.
1.2. NC Piero LB.
La Corte d'appello, pur analizzando anche qui i singoli episodi di concussione, rileva che le argomentazioni poste a fondamento della posizione di LB e della dichiarazione di responsabilità per concorso nel delitto di concussione, sono assolutamente simili a quelle relative a RR.
Ha disatteso la censura diretta a qualificare le condotte di LB neutre rispetto a quelle di RR, richiamando le deposizioni di alcuni testi che hanno riferito del
16 ruolo avuto nelle singole vicende da LB, e dalle quali risulta il ruolo di intermediazione ed a volte di richiesta diretta di danaro per l'interessamento di
RR all'esito positivo delle pratiche.
Si riportano i puniti significativi delle dichiarazioni di LB, dai quali la Corte essere esclude che i fatti possano diversamente qualificati.
Si esclude infine ogni rilievo alla scarsa entità delle somme ricevute da LB rispetto a quelle di RR.
1.3- GI CA.
1.3.1.- La Corte ha disatteso la e ccezione p reliminare di nullità della sentenza derivata dalla nullità del decreto dispositivo del giudizio per indeterminatezza dell'enunciazione del fatto contestato, per la mancanza di una concreta individuazione dei certificati oggetto di falso o di corruzione, tenuto conto della molteplicità di documenti riferiti alle diverse pratiche.
Rilevata la rituale formulazione, il giudice d'appello ha ritenuto infondata la questione tenuto conto che dalla lettura delle imputazioni Ac e Ad addebitate a CA e per correlazione esistente tra loro, sarebbe stato agevole individuare i certificati medici assunti come falsi rispetto a quelli oggetto di corruzione. In particolare, dai fatti enunciati si rilevava che CA, in qualità di medico in servizio presso la divisione di neurochirurgia dell'ospedale "TO Fazi" di Lecce, negli anni 90 - 91, aveva redatto, su segnalazione del dott. RR e verso compenso, da quest'ultimo corrisposto, di
£.100.000 per ogni certificato, in favore di AR CE IB, PO UIa,, Petrachi Salvatore, Fresca Felice e Santoro Vito. Mul CA, rileva la Corte di merito, sin dalle prime attività investigative, ebbe a ben comprendere di quali referti si fosse trattato e, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, giunse finanche ad ammettere, sia pure parzialmente, i fatti addebitatigli.
-1.3.2. La Corte d'appello ha, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarato estinto per prescrizione il delitto di corruzione, previa concessione delle attenuanti generiche, relativo alla illecita cessione, dal CA al RR, dei referti "utili” al
17 positivo esito delle pratiche "AR e CH”, anche se si ancorasse il decorso del termine prescrizionale alla data del 25 gennaio 1992.
Quanto alla insussistenza delle condizioni richieste dall'art. 129 c pv. c .p.p., 1 a
Corte di merito ha richiamato e fatto propria la ricostruzione dei fatti operata dal
Tribunale.
1.3.3. Quanto ai delitti di falso ideologico, il giudice di appello ha espressamente richiamato le proposizioni argomentative contenute nella decisione di primo grado e riferite ai due certificati 11 febbraio 1987 e 24 luglio 1990, quest'ultimo riguardante il referto di un Tac. Il Tribunale aveva ritenuto entrambi i certificati falsi nella parte attestativa ed aveva unificato i due reati nel vincolo della continuazione.
La Corte d'appello, posto che la difesa dell'appellante non ha negato la falsità dell'attestazione contenuta nei referti relativa alla sottoposizione a visita medica dei pazienti CE AR e LV CH, ha esaminato la dedotta inutilità o innocuità delle false certificazioni. In proposito, ha rilevato che, se è pur vero che la commissione medica per l'invalidità civile di prima istanza aveva l'obbligo di espletare gli opportuni accertamenti, non è da revocare in dubbio che la commissione aveva il preciso obbligo di esaminare e valutare tutta la documentazione sanitaria prodotta dal richiedente.
In altri termini, l'organo collegiale di prima istanza, pur potendo e dovendo procedere ad una visita diretta del paziente, avrebbe dovuto in ogni caso valutare, all'esito dell'esame personale del paziente, tutti i documenti allegati alla richiesta di riconoscimento d'invalidità e quelli eventualmente presentati nel corso dell'istruzione
28 della pratica.
Ne consegue che per la verifica e la valutazione delle condizioni patologiche giustificative del riconoscimento dell'invalidità civile e per la legittimazione all'indennità d'accompagnamento, i referti rilasciati da CA - peraltro provenienti da una struttura sanitaria pubblica e redatti da un medico specialista - non avrebbe potuto essere inutili all'ulteriore corso della pratica.
18 1.4. ND EO
Ab origine, fu contestato il reato di cui agli artt. 81, 319 c.p., per avere ricevuto
“dal RR la somma di £.100.000 al fine di compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio in quanto", negli anni 90 - 91 e 92, “venivano rilasciati dei referti compiacenti sollecitamente ed in violazione del criterio c ronologico nonché s enza che venisse eseguita la visita (nel caso di TO OL)”.
Il Tribunale aveva ritenuto provato l'episodio relativo al rilascio di un referto il 29 maggio 1991 in favore di tale TO OL senza che la stessa fosse stata sottoposta a visita medica e, tenendo conto della concessione delle attenuanti generiche, ha dichiarato estinto il relativo reato per sopravvenuta prescrizione.
La Corte di merito ha disatteso le censure dirette ad ottenere l'assoluzione nel merito di EO anche per tale ultima ipotesi di reato ed ha confermato la declaratoria di estinzione per prescrizione.
Ad avviso del giudice d'appello, gli atti processuali forniscono la prova del rilascio, su richiesta di RR, di un certificato medico da parte da parte di EO col quale si attestava la patologia di demenza senile per OL TO.
Al riguardo, la Corte d'appello ha posto in risalto che EO non ha contestato l'intervenuto rilascio del certificato a propria firma, ma ha negato di non aver sottoposto a visita la TO e, soprattutto, di aver percepito danaro per la sua prestazione professionale. Mentre RR riferisce di avere versato a EO del danaro per il rilascio di certificati medici.
Anzitutto, si precisa che la stessa TO, esaminata in dibattimento, ha escluso di conoscere il dott. EO e ha escluso di essere stata da costui visitata e di aver ricevute ия il certificato 29 maggio 1991.
Per la Corte d'appello, le dichiarazioni di OL TO trovano conferma nelle dichiarazioni di LB e di RR: il primo pur avendo riferito dell'effettuazione di una TAC alla quale si sottopose la TO in uno studio radiologico privato di
Lecce, non ha fatto alcun riferimento ad altra visita medica;
RR ha riferito di essere stato presente allorché il collega EO rilasciò il certificato medico alla
19 TO, senza chiarire se cOS fu sottoposta a visita medica e poi le ragioni della sua presenza, tenuto conto che la signora TO fu accompagnata da LB.
2. I ricorsi.
2.1. Il ricorso di UI RR
-2.1.1. Con un primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art.521 c.p.p. per mancata correlazione tra accusa e sentenza.
Ab origine, la contestazione è stata formulata nel senso che UI RR all'epoca dei fatti rivestiva la qualità di componente della Commissione medica provinciale e l'abuso della funzione e della qualità riguardava tale posizione. Una volta venuta a mancare la prova di una mancanza formale di un provvedimento, il giudice di primo grado e la Corte d'appello, avrebbero costruito diversamente la fattispecie concreta rinascendo la qualità di funzionario di fatto a RR.
Ad avviso del ricorrente, il mutamento ha riguardato gli elementi essenziali della fattispecie ed ha pregiudicato in concreto il diritto di difesa dell'imputato, perché la circostanza a b origine contestata riguardava la specificità del reato contestato e, in particolare, il presupposto della condotto concessiva.
La attività difensiva avrebbe subito un notevole pregiudizio, in quanto si sarebbe svolta in virtù della originaria contestazione, che era riferita a momenti in cui RR, non solo non era stato formalmente nominato componente della commissione periferica, ma non avrebbe potuto essere neanche considerato di fatto tale.
La assenza di tale presupposto avrebbe dovuto comportare la insussistenza di qualsiasi reato proprio del pubblico ufficiale, avendo RR agito come libero не professionista e medico di parte.
La difesa di RR sarebbe stata a rticolata diversamente a nche mediante l'a produzione di prova documentale diretta ad escludere che egli fosse "di fatto” delegato a rappresentare il medico della associazione e a sostituire il dr. FO.
2
20 0 Si censura specificamente la motivazione del giudice di appello nella parte in cui dà per scontato la indiscussa partecipazione di RR in qualità di componente della commissione medica periferica di Lecce.
L'artificioso riferimento a funzioni di fatto ha disorientato la difesa anche in relazione al momento di commissione dei fatti, tutti risalenti ad epoca anteriore alla formale nomina 8 maggio 1992.
Si contesta quanto affermato nella sentenza impugnata circa l'irrilevanza sotto il profilo penale di avere svolto le funzioni quale funzionario di fatto o di diritto.
RR avrebbe agito nella precisa consapevolezza di non essere un pubblico funzionario e di avere agito nell'esercizio della propria professione.Situazione che indubbiamente ha un diverso significato ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, per la quale non avrebbe potuto essere indifferente la diversità tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza.
Ad avviso del ricorrente, non è indifferente, ai fini della configurazione del delitto di concussione, la circostanza che le parti offese non abbiano percepito e, in ogni caso, non abbiano avuto la consapevolezza di trovarsi in presenza di un funzionario di fatto né abbiano avuto la coscienza del metus pubblicae potestatis e che siano rimaste vittime del timore di una pubblica funzione esercitata da RR.
2.1.2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge per la erronea configurazione della sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale e per la erronea applicazione dell'art.317 c.p. e la mancata applicazione della fattispecie prevista dall'art. 347 c.p..
Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito non ha tenuto conto della disciplina di settore proprio nella parte in cui prevede la facoltà del richiedente di farsi assistere da un medico di fiducia ed erroneamente ritenuto che le forme apposte sui verbali fossero in qualità di componente della Commissione e non nella veste di assistente de gli interessati.
21 Sarebbe mancato uno specifico accertamento e ogni prova in ordine alla sussistenza di una delega scritta o orale che avrebbe potuto legittimare la presenza di
RR alla Commissione in sostituzione del componente di diritto.
Tale accertamento, secondo il ricorrente, era indispensabile, perché la usurpazione delle funzioni non è elemento dal quale può discendere il delitto proprio di un pubblico ufficiale e ciò comporta che anche le funzioni di fatto sono ad essa equiparate e non possono costituire il presupposto richiesto per il delitto contestato.
Si contesta che l'incompatibilità tra l'incarico della commissione istituita presso la
Usl e quella periferica avrebbe potuto essere lo sviluppo logico della sostituzione in quest'ultima di FO con RR, perché essa avrebbe avuto l'effetto logico- giuridico di rendere incompatibile FO con il successivo incarico.
Si pone in risalto che la mancanza di prova di una delega e la presenza di
RR in qualità di medico di fiducia degli interessati sarebbe dimostrata dalla circostanza che in alcune riunioni sarebbe stato presente anche ES come componente della Commissione e ciò sarebbe in contrasto logico giuridico con l'esistenza di una delega.
Si deduce che la presenza di RR alle riunioni della Commissione di primo ne grado di Martorano quando era sottoposti a visita s uoi a ssisti e ra giustificata dalla disposizione che autorizzava costoro ad essere assistiti da un medico di fiducia. Tale circostanza implicava la esistenza di un rapporto privato e la inesistenza di un reato proprio del pubblico ufficiale.
Non avrebbe potuto avere rilievo la considerazione che RR avesse ammesso di partecipare alle riunioni della Commissione periferica quale rappresentante delegato della associazione degli invalidi civili.
La Corte di merito non ha tenuto conto che la legge consentiva a RR di partecipare alle commissioni quale medico di fiducia e ciò rendeva irrilevanza la ricerca da parte dei giudici di merito di un diverso ruolo, mediante il riconoscimento di funzioni di fatto o di usurpazione di funzioni pubbliche.
22
2
2
2 Questa circostanza avrebbe dovuto imporre un rigoroso accertamento dell'epoca cui risalivano le condotte addebitate per verificare se l'accordo, asseritamene qualificato concessivo, era da collocare nel periodo,
Anche sotto il profilo amministrativo, mancano, ad avviso del ricorrente, le condizioni richieste per qualificare funzioni di fatto quelle svolte da RR: non vi è la essenzialità e la indifferibilità.
2.1.3. Con un terzo motivo, si denuncia il difetto di motivazione, sotto il profilo della illogicità, in riferimento alla individuazione del tempus commissi delicti.
Il ricorrente riproduce le c ensure già m osse alla decisione di primo grado che sarebbero state erroneamente disattese dal giudice d'appello.Le vicende concussive enunciate nelle imputazioni, ad avviso del ricorrente, sarebbero state commesse tutte in epoca anteriore al maggio 1991 assunta dai giudici di merito cominizio dell'esercizio di funzioni di fatto da RR.
Si deduce che la Corte avrebbe omesso di considerare correttamente la censura posta diretta a dimostrare la commissione dei fatti concussivi in epoca anteriore alla assunzione delle funzioni di fatto o di diritto da parte di RR, come proverebbe la documentazione in atti e le dichiarazioni delle asserite parti offese.
I contatti professionali tra RR e ciascuna delle parti istanti risalirebbero all'anno 1989 1990 e, in tal modo, escluderebbero la configurazione di reati contro la pubblica amministrazione.
La prova di tale assunto, ad avviso del ricorrente, è fornita dalle altre imputazioni di falso e di corruzione contestate a RR in concorso con altri pubblici ufficiali e riferite ai medesimi soggetti indicati come parti offese della concussione. Tali episodi risulterebbero tutti commessi sino al 1990.
2.1.4. Con un quarto motivo si articolano i singoli episodi di concussione e dà ad essi una ricostruzione diversa rispetto a quella operata in sentenza.
23 1. Nicete AR.
Si deduce che AR ab origine sarebbe stato indagato di truffa ai danni dello
Stato in concorso con RR e, poi, una volta archiviata la sua posizione, sarebbe stata formulata l'accusa di concussione.
La prova posta a fondamento della affermazione di responsabilità sarebbe costituita dalle dichiarazioni di RR. Ad avviso del ricorrente, la Corte non avrebbe tenuto conto che AR aveva presentato domanda per l'accertamento della invalidità civile nel 1987. Agli atti vi sarebbe un certificato medico rilasciato dal dr.EO a AR in data 24 luglio 1990 per il quale è stato contestato a EO e
RR il delitto di corruzione contestato al capo Af..
Tale interessamento dimostrerebbe che l'accordo con AR risale ad epoca anteriore alla istituzione della Commissione presso la Usl e, pertanto, alla assunzione di fatto delle funzioni di componente della commissione medica periferica da parte dello stesso RR.
Non vi è prova che RR abbia ricevuto o richiesto danaro all'epoca in cui la
Commissione periferica di Lecce si occupò della vicenda AR e, pertanto, non vi è prova a tale data di una condotta concessiva o di altro reato proprio del pubblico ufficiale.
2. - IN De OR.
Ad avviso del ricorrente, la domanda è stata presentata il 16 luglio 1990 ed il certificato rilasciato il 10 giugno 1991 e esistente nella pratica dimostra che RR ebbe ad interessarsi della vicenda in epoca anteriore alla sua assunzione della funzione di fatto di componente della Commissione.
La prova dell'incontro prima del maggio 1991 è fornita dalla stessa TO che colloca l'incontro con RR all'incirca due mesi prima rispetto alla visita della
Commissione di primo grado effettuata il 20 giugno 1991.
TO, evidenzia il ricorrente, non era a conoscenza delle ruolo svolto da
RR, in base a quanto riferito in dibattimento in cui ammise soltanto
24 l'interessamento della NT e riferì di non avere saputo delle funzioni svolte da
RR.
3.- OL TO.
Ad avviso del ricorrente, anche per tale pratica l'interessamento di RR, come provato dai certificati in atti, risale alla aprile del 1991 e, pertanto la promessa o, in ogni caso, la dazione di danaro avvenne per le prestazioni professionali di RR e sempre in epoca anteriore alla assunzione delle funzioni di fatto.
4.- EL RE.
Vi sarebbe in a tti un certificato che fornirebbe la prova dell'interessamento di
RR in epoca anteriore al suo inserimento con funzioni di fatto nella Commissione era periferica e ciò prova che l'accordo si perfezionato tempo prima. Il danaro risulta essere stato consegnato all'incirca un anno dopo la ricezione degli arretrati.
5.- IO UI.
Per il ricorrente, l'aspetto fondamentale di tale pratica è quello del rilascio di un certificato di aggravamento delle condizioni sanitaris da parte dello stesso RR il
26 giugno 1991.
Questa circostanza contrasterebbe la conclusione della Corte secondo cui RR
ebbe a partecipare alla Commissione periferica quale componente e non, invece, in veste di medico di parte.
Questa circostanza è la prova, ad avviso del ricorrente, che se vi fu accordo esso fu soltanto in funzione della assistenza professionale di RR e non per scopi concessivi collegati alla ruolo di Componente della Commissione, anche perché mancherebbe la prova del metus.
Un significato diverso dovrebbe riconoscersi alla circostanza che il danaro fu versato, in base alle dichiarazioni di LB, anni dopo la ricezione degli arretrati.
6.- MA CE ER.
Ad avviso del ricorrente, nonostante l'imputazione faccia riferimento ad un fatto commesso il 5 giugno 1991, non vi è un accertamento specifico diretto a collocare nel tempo l'accordo con RR e si da per scontato che la vicenda si sia verificata nel
25 periodo in cui RR aveva assunto le funzioni di fatto di componente della
Commissione.
Non si è tenuto conto di circostanze decisive riferite dalla figlia Di MA ER,
UIa CAte. OS ha dichiarato di essersi recata spontaneamente da RR e di avere spontaneamente offerto del danaro, ignorando la sua qualità di membro della commissione.
CAte, pone ancora in risalto il ricorrente, ha riferito di avere versato la somma di settemilioni in una epoca che si colloca dopo che RR aveva cessato di fatto e di diritto l'incarico cui è collegata la ritenuta concussione.
7. NN MA BU.
Si deduce l'indeterminatezza del momento in cui si sarebbe realizzato l'asserito accordo concessivo.
Unico dato certo sarebbe rinvenibile nella data indicata in un referto di una Tac
rilasciato il 13 marzo 1991 dallo studio NO e a firma di RR.
A fondamento della decisione è posta la deposizione di De AT, figlia di
BU, che avrebbe riferito di avere predisposto la documentazione consigliata da
RR. C OS, cognata di LB, ha anche riferito che conosceva RR perché lavorava nello stesso ospedale. Le risultanze processuali dimostrerebbero che
RR non sarebbe stato noto alla De AT come membro della commissione medica.
Ad 8. - FF UI.
Si deduce la mancanza di documenti e della prova dell'accordo.
Le dichiarazioni rese da NT e da LB non fornirebbero la certezza del versamento di danaro.
La Corte, ad avviso del ricorrente, ha ricostruito la vicenda senza avere elementi di prova e mediante la valorizzazione, in via presuntiva, della coincidenza con gli altri episodi e dello stesso modus operandi.
9.- MI AC.
Si deduce che le conclusioni raggiunte dalla Corte sarebbero prive di prova. Il figlio dell'interessato avrebbe dichiarato di essersi rivolto ad LB nell'anno
1989 e di non avere mai incontrato RR e che la somma è stata versata spontaneamente e senza una precisa richiesta.
Gli atti processuali non fornirebbero la prova degli elementi richiesti per la configurazione della concussione, tenuto conto che l'iniziativa è stata dello stesso interessato, non messo a conoscenza del successivo coinvolgimento di altri perché
LB non gli aveva riferito nulla.
10.- UI TO.
Si deduce che gli atti processuali dimostrerebbero che TO, cugino della moglie di LB, sarebbe stato un vecchio cliente di RR. TO avrebbe riferito di avere parlato al RR in una delle visite private della sua intenzione di presentare la domanda.
Nella pratica compaiono certificati che consentono di collocare la data dell'accordo in epoca anteriore al gennaio 1991 e, pertanto, quando il RR non aveva assunto le funzioni di membro della Commissione.
Si deduce la inutilizzabilità delle dichiarazione de relato del IA NI il quale ha riferito circostanze apprese dalla parte offesa.
TO avrebbe affermato di avere versato la somma di danaro a RR
spontaneamente e per consulenze private.
11. I coniugi ONAC
Si deduce che in nessuno dei verbali della Commissione di primo grado e di quella periferica riguardanti UIa PO sarebbe stata apposta la firma di RR.
Non vi sarebbero elementi certi per collocare l'accordo nel periodo di tempo in cui
RR sarebbe stato membro di fatto della commissione.
Anche qui, il ricorrente contesta la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di merito e, in particolare, il collegamento di un accordo con RR all'epoca in cui costui sarebbe stato componente della Commissione.
Se vi è stato accordo, esso ha riguardato un rapporto privato di natura professionale con RR.
27 5. Con quinto motivo, si deduce la violazione di legge, ancora con riferimento alla erronea applicazione dell'art.317 ed alla mancata applicazione della ipotesi criminosa di cui all'art.347 c.p.
Si insiste sulla insussistenza del delitto di concussione sotto il profilo della mancanza della qualifica soggettiva assunta da TA solo in data 8 maggio 1992, con il decreto ministerile di nomina.
Si rileva, ancora una volta la mancanza di ogni accertamento che potesse confermare la delega a sostituire il componente di diritto.
Tenuto conto che tutte le imputazioni sono temporalmente collegate ad una data anteriore, la Corte avrebbe dovuto ex art. 603 rinnovare la istruttoria dibattimentale e verificare la sussistenza di quanto dedotto con i motivi d'appello.
6. Con un sesto motivo, si deduce la manifesta illogicità della motivazione sul punto della mancata derubricazione nel delitto di abuso d'ufficio.
Posto che le risultanze processuali, come sviluppate in riferimento di singoli episodi, escludono che RR avesse la qualità al momento dei fatti, si insiste sul fatto che le dazioni di danaro trovano la loro causa in prestazioni professionali, quali medico di fiducia. In ogni caso, ove si dovesse ammettere la asserita qualifica pubblica, ad avviso del ricorrente avrebbe potuto al più configurarsi il delitto di abuso, mancando gli altri elementi costituivi richiesti per la configurazione della concussione.
Nell'ambito del medesimo motivo, Proprio in relazione alla mancanza della di qualifica pubblica, si deduce la irrilevanza dell'indirizzo giurisprudenza che ritiene configurabile 1 a concussione in presenza della o bbiettiva sussistenza della qualifica pubblica senza la necessità che il soggetto passivo l'abbia percepita e si sia orientato alla dazione in relazione ad essa.
7.- Con un settimo motivo, si deduce ancora la erronea qualificazione dei fatti, in quanto le risultanze processuali dimostravano la mancanza di un metus e l'esistenza di un accordo con RR. Ciò avrebbe imposto la diversa configurazione del delitto di corruzione impropria di cui all'art.318 c.p. e la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
28 La Corte, nonostante avesse dato atto della mancanza di elementi univoci per la configurazione di una condotta concessiva, ha ritenuto la sussistenza del reato riportandosi per relationem alla tesi del tribunale della concussione ambientale.
La Corte di merito avrebbe omesso di rispondere alle censure poste alla sentenza di primo grado con le quali si indicavano gli elementi esistenti agli atti che avrebbero potuto dimostrare al più l'inquadramento nel diverso reato di corruzione.
Si sottolinea che RR e AR furono ab origine sottoposti a custodia cautelare per gli stessi fatti qualificati come truffa e corruzione.
Le modalità esecutive dei fatti, simili anche per tutti gli altri e pisodi, a vrebbero dovuto imporre tale diversa qualificazione giuridica, tenuto conto che i componenti della Commission fu contestato il delitto di falso e di abuso proprio in relazione alle stesse condotte, poi ritenute insussistenti all'esito della perizia collegiale.
In conclusione, ad avviso del ricorrente, pur ammettendo la qualifica di pubblico ufficiale, vi era la prova che ciascuno aveva agito per reciproca convenienza e la qualifica di concussione, anche in base alle risultanze peritali che avevano portato alla assoluzione degli altri imputati, avrebbe perso la sua originaria consistenza fondata essenzialmente su certificati falsi e falsa sussistenza di patologie.
2.2. I motivi nuovi.
Con due distinte memorie, l'una a firma dell'avvocato Minacci e l'altra a firma anche dell'avv.Di Zenzo, si illustrano le censure poste a fondamento del ricorso introduttivo.
Ad avviso della difesa, le modalità esecutive dei fatti, anche a volere considerare la esistenza della qualifica di pubblico ufficiale e ad ammettere che un funzionario di fatto possa essere autore di un delitto proprio contro la pubblica amministrazione, avrebbero dovuto comportare una diversa qualificazione.
In particolare, si insiste sulla assenza di una condotta prevaricatrice e sulla esistenza di una comune convenienza dei soggetti interessati e di RR che escluderebbe il metus richiesto per la configurazione della ipotesi concessiva.
29 A sostegno della assunto difensivo, si indicano decisioni di questa Corte che, in hanno base ai medesimo elementi accertati, si esclusa la configurazione della concussione e, affermano in ogni caso, anche là dove si è ritenuta la sussistenza di tale reato che elemento indispensabile è la coazione morale dei soggetti passivi.
Si pone in evidenza che nelle ipotesi contestate, come emerso e riportato in sentenza, le persone istanti erano legate quasi tutte da rapporti di parentela tra loro e con
LB e la spontaneità delle condotte sarebbe comprovata dalla volontà di trovare qualcuno che potesse accelerare l'iter burocratico delle pratiche.
Si allegano due sentenze di questa Corte.
L'una, 4 aprile 2001, EO con la quale, in una ipotesi simile verificatasi anch'essa a Lecce e riguardante un medico oggi imputato nell'attuale procedimento, si è dichiarata l'inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese per violazione dell'art.63 c.p.p. e si è poi qualificato il fatto come corruzione, annullando senza rinvio la decisione impugnata.
L'altra, 4 aprile 2004, n. 527, riguardante anch'essa fatti simili addebitati a sanitari di Lecce dichiarati responsabili di concussione dalla Corte di merito, con la quale questa Corte ha annullato con rinvio le sentenza impugnata ipotizzando la configurabilità di una corruzione piuttosto che una concussione.
Si conclude, pertanto, anzitutto per la inutilizzabilità ex art.63 c.p.p. delle dichiarazioni delle parti offese, e poi per la insussistenza del reato contestato dovuta alla mancanza della qualità soggettiva di pubblico ufficiale, ovvero per la diversa qualifica in corruzione propria della quale ricorrerebbero gli elementi più volte posti in evidenza dalla giurisprudenza di legittimità.
Si ipotizza, infine, anche la configurabilità di una truffa aggravata, prospettando che la condotta di RR potrebbe essere ricondotta agli artifici e raggiri diretti d ottenere le somme versate dai soggetti interessati ad ottenere le indennità de quibus.
Infine, entrambe le memorie introducono un motivo aggiunto relativo al trattamento sanzionatorio, rilevando la violazione di legge e la illogicità manifesta della motivazione.
30
0
3
3 La entità dei fatti come successivamente a ccertata a vrebbe dovuto imporre, a d
QL avviso della difesa, un pena meno gravosa. Del resto, l'imputato ha ammesso i fatti e di avere ricevuto danaro per la trattazione delle pratiche e, al riguardo, si deduce l'illogicità della motivazione sul punto là dove si pone in risalto che l'ammissione dei fatti sarebbe stata orientata, più che ad una reale resipiscenza, ad un ridimensionamento dei fatti.
Si deduce ancora che la Corte di merito, nel ridimensionare la pena inflitta du? giudice di primo grado, avrebbe omesso di indicare il reato più grave rispetto agli altri reati satelliti unificati nella continuazione e che la stessa Corte avrebbe richiamato come precedente un reato finanziario depenalizzato.
2.2. Il ricorso di LB
2.2.1. Con un primo motivo, il ricorrente deduce l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione.
Nell'ambito di tale prima censura, si deduce l'erroneità della qualifica di pubblico ufficiale attribuita a RR nominato soltanto 1'8 maggio 1992 componente della commissione periferica con decreto del Ministro del tesoro. Si contesta che la validità degli atti posti in essere e l'acquiescenza della pubblica amministrazione possano avere rilievo ai fini della qualificazione giuridica delle condotte che RR, in base a documenti e specifiche deduzione, ha sempre sostenuto di avere tenuto quale medico di fiducia degli interessati. Si pone in risalto che, anche là dove si volesse confermare l'assunto della Corte di merito, il reato di concussione non trova alcun riscontro negli elementi acquisiti al processo che escluderebbero lo stato di soggezione del privato.
Ad avviso del ricorrente, la situazione di ciascuno dei richiedenti, sintetizzata nei punti significativi, esclude che essi abbiano agito in forza di un timore o di uno stato di soggezione rispetto al pubblico ufficiale e rende evidente la configurazione di una corruzione per atto d'ufficio.
31 Si pone in risalto l'esito della perizia collegiale che avrebbe confermato la reale sussistenza delle patologie e ciò rafforza l'assunto della riconducibilità dei fatti al delitto di corruzione impropria, antecedente o susseguente, in relazione alla dazione delle somme.
Si ripropone, infine, la questione relativa alla modesta entità delle somme ricevute da LB che, per alcune singole situazione, non avrebbe avuto danaro limitandosi a mettere in contatto gli interessati con RR.Si sarebbe trattato di mere regalie offerte dai privati per l'interessamento di LB e non certo di retribuzione in concorso con il corrotto.
Pertanto, non vi sarebbero gli elementi per la configurazione di alcun reato.
2.3.- Il ricorso di CA.
2.3.1.Con un primo motivo, il ricorrente ripropone la violazione dell'art.429 lett.c)
c.p.p. per la indeterminatezza del capo di imputazione.
La valutazione dei giudici di merito, avrebbe dovuto essere effettuata ex ante e riferita al momento della vocatio in iudicio e non in base ad elementi emersi dopo. In relazione al fatto enunciato nel capo di imputazione e riferito ad una serie di certificati medici, CA non sarebbe stato messo nelle condizioni, tenuto conto della molteplicità delle pratiche, di conoscere se egli avesse dovuto rispondere di tutti o di una parte dei documenti indicati. Il decreto di citazione a giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato nullo per insufficiente indicazione della enunciazione del fatto.
-2.3.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia, con specifico riferimento ai delitti di falso per i quali non vi è stata declaratoria di estinzione del reato, difetto di motivazione e travisamento del fatto.
I delitti di falso riguardanti CE AR, ad avviso del ricorrente, avrebbero dovuto essere dichiarati estinti anch'essi per prescrizione, in quanto i certificati riportano le date 11 febbraio 1987 e 24 luglio 1990. In coerenza con il principio affermato nella stessa sentenza, il tempus commissi deve essere quello, là dove manchi altra diversa indicazione, riportato nei certificati.
32 Quanto al certificato 25 luglio 1990, si rileva che esso è un referto di una Tac e come tale meramente ricognitivo di un accertamento radiografico effettuato in altra sede.
In riferimento ai certificati riguardanti LV AC, si contesta che il ricorrente abbia riconosciuto la propria sottoscrizione, anzi ha prodotto la certificazione di reparto dalla quale risulta che i due certificati non erano stati da lui rilasciati.
Sul punto, la Corte di merito, ad avviso del ricorrente, avrebbe omesso di motivare in ordine alla configurazione dei reati come contestati.
Il ricorrente ripropone, infine, la questione della innocuità del falso e la sussistenza
Q della fattispecie di cui all'art.49 c.p..
Si contesta la conclusione raggiunta dalla Corte d'appello e si sostiene che i certificati sono meramente ricognitivi e squisitamente informativi, poiché la commissione ha il dovere di svolgere i propri accertamenti e i certificati sarebbero del tutto inidonei ad immutare il vero e come tali inidonei.
La disciplina di settore prevede che la commissione competente ad accertare la sussistenza di invalidità civili richieste per le relative indennità ha il dovere di visitare la persona interessata e di redigere al termine degli accertamenti, il verbale di visita medica.
Anche il decreto del ministero del tesoro 9 novembre 1991 ha precisato, nell'indicare il modello di domanda per ottenere l'indennità, le caratteristiche della certificazione da allegare ad essa, chiarendo che la finalità è quella di consentire soltanto la individuazione delle minorazioni ed infermità che determinino una totale o parziale incapacità lavorativa.
Per queste ragioni, in base alla normativa vigente, la Commissione Asl ha l'obbligo di espletare gli accertamenti sanitari e ciò comporta il divieto di reiterare la diagnosi riportata nei certificati senza una previa verifica sanitaria dei loro contenuti.
Si configura, in tal modo, l'ipotesi di falsità inutile nel senso che la coincidenza della fattispecie con quella di cui all'art.479 c.p. non sarebbe di per sé sola sufficiente
33 ad integrare il reato. La condotta, per inesistenza dell'oggetto, sarebbe inidonea a ledere
5.
l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice.
2.4. Il ricorso di EO.
Con un primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione, sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità.
Il giudice di primo grado e poi la Corte d'appello, che ne ha condiviso le conclusioni, avrebbero valutato le dichiarazioni di RR senza tenere conto della qualità di imputato di reato connesso di costui;
situazione che avrebbe dovuto, comportare la verifica di attendibilità a norma dell'art. 192, comma 3, c.p.p..
Nel ricorso si riportano i punti significativi delle circostanze riferite da RR e si sottolinea che lo stesso dichiarante avrebbe, poi, modificato le proprie accuse nei confronti di EO, in tal modo determinando u na incertezza che avrebbe dovuto comportare l'assoluzione nel merito. Soluzione giustificata anche dalle altre risultanze processuali dalle quali emergeva la inconsistenza della contestazione rivolta a EO
e, in particolare, che il certificato de quo non sarebbe stato allegato alla domanda di invalidità presentata da OL TO.
Con un secondo motivo, si denuncia ancora la violazione di legge e il difetto di motivazione, in quanto la dichiarazione di responsabilità di EO sarebbe fondata su circostanze non rispondenti alle risultanze processuali e la relativa motivazione sarebbe apparente e priva di riscontri probatori. Si contesta la logicità degli argomenti posti a base della ricostruzione operata dai giudici di merito, in quanto fondati su premesse errate e smentite dalle risultanze processuali.
Con un terzo motivo, si deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni di OL TO
per violazione delle garanzie prescritte dall'art.63 c.p.p.. OS avrebbe dovuto essere sentita sin dall'inizio delle indagini quale indagata di corruzione, tenuto conto che ab origine l'oggetto della attività investigativa era quello di verificare la esistenza di eventuali abusi nella concessione delle indennità assistenziali agli invalidi.
34 La inutilizzabilità di tali dichiarazioni di OL TO non avrebbe che potuto determinare la assoluzione di EO, perché sarebbe venuta meno la ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito in ordine alla falsità del certificato medico e della corruzione.
3.- Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste. Considerato in diritto Zel 1.- I ricorsi sono infondati in ogni loro articolazione.
I ricorrenti ripropongono questioni di diritto e censure riguardanti la ricostruzione della vicenda alle quali i giudici di merito, di primo e secondo grado, hanno fornito corrette ed esaurienti risposte.
La sentenza impugnata, come descritta nei punti significativi in narrativa, ripercorre le singole posizioni degli odierni ricorrenti e ricostruisce le specifiche vicende e, attraverso una disamina completa e analitica, giunge a conclusioni plausibili che non possono essere poste in discussione in punto di fatto dalle opposte versioni proposte nei rispettivi ricorsi introduttivi. I punti critici della motivazione, posti in risalto da ciascun ricorrente, si caratterizzano per essere censure alle scelte operate dal
Tribunale e poi condivise, con ampie ed articolate argomentazioni, dal giudice d'appello.
Quanto alle questioni di violazione di legge poste da ciascun ricorrente, le singole posizioni richiedono una separata trattazione.
2.- UI RR e NC Piero LB.
Le questioni poste da UI RR e NC Piero LB - tenuto conto delle medesime imputazioni loro ascritte a titolo di concorso, pur nella diversità dei ruoli e delle condotte
- sono pressoché a naloghe e, tranne che per a lcuni s pecifici a spetti, possono essere unitariamente esaminate.
2.1.- La prima questione è quella riferita alla qualità di pubblico ufficiale di UI
RR all'epoca dei fatti oggetto di contestazione, in quanto la difesa ha sostenuto, e
35 qui ribadisce ancora che la qualità di “medico rappresentante di categoria" della
Associazione nazionale mutilati e invalidi civili sarebbe stata assunta dopo il formale conferimento dell'incarico con il decreto 8 maggio 1992 del Ministro del tesoro.
Mentre, in precedenza RR sarebbe stato interessato alle trattazione delle pratiche, oggetto di contestazione, quale medico di parte e, in tale veste, avrebbe partecipato alle sedute della Commissione medica periferica di Lecce.
La questione è stata articolata negli stessi termini nel giudizio di primo grado e poi in quello d'appello ed é stata risolta - dopo esauriente e logica disamina degli elementi di prova posti a fondamento della conclusione raggiunta Inel senso che
-
RR, nel periodo cui le vicende si riferiscono, intervenne alle sedute della
Commissione per la trattazione delle pratiche de quibus quale medico rappresentante di
A categoria.
Come si è già specificato in narrativa al punto 1.1.1., la Corte di merito ha anzitutto compiutamente descritto e puntualizzato la disciplina di settore e poi, in base ad essa ed alle prove documentali e dichiarative, ha sviluppato le proprie argomentazioni in ordine a ciascuno dei punti critici articolati dalla difesa con i motivi d'appello e riproposti in questa sede di legittimità con il ricorso introduttivo.
Le circostanze di fatto poste in risalto dal giudice d'appello, in ordine a tale profilo della vicenda, sono, da un lato, quella che da alcuni dei verbali di seduta collegiale della
Commissione, redatti in occasione dell'esame di pratiche per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità d'accompagnamento, risulta che la commissione era composta, oltre che dal presidente e dai due medici membri, anche dal dott.
RR, componente effettivo in qualità di medico rappresentante di categoria e non già, come sostenuto dalla difesa, quale medico di fiducia del richiedente: la presenza e la qualità di RR sono comprovate dall'apposizione della firma o della sua sigla, mai disconosciute dall'interessato, sovrapposta al timbro di riferimento, in calce ai verbali di seduta collegiale in cui sono state approvate le decisioni della commissione medica de qua.
36 Dall'altro, si pone l'accento su quanto riferito da IO NCne, capo della segreteria della Commissione medica periferica di Lecce all'epoca dei fatti, secondo cui il rappresentante dell'ANMIC era stato dal 1989 sino al 20 ottobre 1990 il dott. IO
FO, poi il dr. UI T arricone, come risultava d alle firme riportate s ui predetti verbali. Per la Corte di merito, anche i testi CA e D'Arpe, l'uno responsabile della Commissione Usl e l'altro generale medico presidente della Commissione in parola, confermano la circostanza che il dr. IO FO, al momento della istituzione delle "commissioni mediche Usl" con delibera 29 novembre 1990 del
Comitato di gestione della Usl, essendo componente della Commissione periferica di
Lecce come rappresentante di categoria, scelse subito di partecipare, nella medesima qualità, alla commissione medica Usl di Martano e, per evidenti ragioni d'incompatibilità, sin dall'ottobre 1990 cessò di partecipare alle riunioni della
Jole Commissione medica periferica di Lecce. Dunque, ad avviso del giudice d'appello,
RR, nel periodo maggio 91 febbraio 92, partecipò alle sedute collegiali della
Commissione di Lecce in qualità di componente medico, rappresentante dell'ANMIC.
Una conclusione che per il logico percorso argomentativo che la sorregge e il
-
puntuale riferimento alle risultanze probatorie, come esposte in sentenza ed alle quali non è ammessa incursione alcuna a questa Corte di legittimità - rende privo di rilievo il richiamo della difesa al decreto ministeriale di nomina dell'8 maggio 1992, col quale era disposta la designazione di UI RR quale medico rappresentante A.N.M.I.C. presso la commissione medica periferica di Lecce per effetto delle dimissioni del dr.
ES. Quest'ultimo, nella ricostruzione operata dai giudici di merito, fu solo sotto il profilo formale, "sanitario rappresentante di categoria" presso la Commissione periferica fino a quando fu poi formalmente s ostituito con decreto ministeriale, e, tenuto conto della l'impossibilità di partecipare a tale organo collegiale periferico in virtù della la sua opzione nel novembre 1990 per la “commissione medica Usl" di
Martano, legittimamente delegò UI RR a sostituirlo nella commissione periferica di Lecce. Corretta, altresì, la risposta alla dedotta assenza di prova
37 documentale della delega ed alla sua validità e inefficacia, tenuto conto della accertata presenza di RR alla Commissione.
Infine, non è da revocare in dubbio che il medico rappresentante di categoria, nonostante la natura di ente morale con personalità giuridica di diritto privato della
"Associazione nazionale mutilati e invalidi civili", sia un pubblico ufficiale una volta designato a comporre(una un organo collegiale, cui è attribuito dalla legge l'esercizio di pubbliche funzioni.
La ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito elimina in radice ogni dubbio, sotto il profilo giuridico, sulla qualità di pubblico ufficiale rivestita da UI
RR all'epoca dei fatti e sulla natura dei suoi rapporti con le parti interessate alle definizione delle pratiche de quibus. La delega a partecipare alla Commissione in funzione di medico rappresentante A.N.M.I.C.- la cui forma scritta ad substantiam non
é espressamente stabilita da norma di legge e da regolamento - è documentata, come correttamente si pone in risalto nella sentenza impugnata, dai verbali della
Commissione, oltre che confermata dalle deposizioni testimoniali di altri componenti e
Z funzionari.
Peraltro, l'irregolare conferimento dell'incarico, oltre a non privare il delegato della legittimazione ad agire e a svolgere le funzioni delegategli, non rileva ai fini della qualità in concreto svolta, tenuto conto che l'atto di investitura in tal caso è solo annullabile, qualora ne ricorrano le condizione, in sede amministrativa o di giurisdizione amministrativa. In mancanza, il soggetto legittimamente esercita una pubblica funzione e non può essere definito "funzionario di fatto”, la cui configurazione giuridica si ha in presenza di una declaratoria di invalidità dell'atto di investitura che, in ogni caso, non rende invalidi gli atti compiti nell'esercizio di tale funzione.
Una irregolare investitura, dunque, non esclude, ai fini della configurazione del delitto di concussione, la qualità soggettiva di pubblico ufficiale cui deve essere collegato l'abuso della qualità o dei poteri inerenti alla pubblica funzione esercitata.
A diversa conclusione non si perviene anche qualora si volesse aderire alla ipotesi di "esercizio di fatto” di pubbliche funzioni, poiché tale oggettiva situazione vale a
38 riconoscere, in ogni caso, la relativa qualifica al soggetto agente. L'art.357 c.p. richiede, ai fini della sussistenza della relativa qualità, l'oggettivo esercizio delle pubbliche funzioni, indipendentemente da una regolare investitura.
Questa Corte si è pronunciata di recente, con specifico riferimento all'incaricato di un pubblico servizio, nel senso che anche l'esercizio di fatto di un pubblico servizio vale ad attribuire la relativa qualifica al soggetto agente, quando il servizio sia effettivamente esercitato con il beneplacito della pubblica amministrazione sulla base di una investitura, sia pure di fatto, lecita e non abusiva (Sez. VI, 6 aprile 2004, De
Greorio, rv. 229447; Sez. II, 11ottobre 1994, Bucci ed altri, rv. 199764).
Il principio di diritto in questione riafferma e consolida l'indirizzo espresso dalle
Sezioni unite di questa Corte secondo cui la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi
-
dell'art. 357 c. p., come novellato dalle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992 deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o "semplici privati", quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati (Sez. un., 27 marzo 1992, Delogu, rv. 191171).
A margine, la Corte di merito ha esaminato e disatteso, con corrette argomentazioni in fatto e in diritto, la questione posta dalla difesa secondo cui le presunte parti offese hanno escluso di (non) "aver mai conosciuto il dr. RR nella veste di membro della commissione medica periferica di Lecce” e, quindi, di aver ignorato la sua qualifica di "pubblico ufficiale", e ciò avrebbe comportato che l'imputato avrebbe sempre agito nell'ambito di un rapporto fiduciario.
Al riguardo, si evoca la giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, secondo cui il delitto di concussione è collegato alla obiettiva qualifica di pubblico ufficiale dell'autore del reato e non alla convinzione soggettiva che la parte lesa ne abbia (Sez. VI, 11 febbraio 1993, Papasso rv. 193677). Del resto, ciò che occorre verificare, ai fini del rapporto causa ad effetto richiesto dalla fattispecie incriminatrice,
39 è, da un lato, la oggettiva sussistenza di un abuso di potere o di qualità rivestiti dal soggetto agente e, dall'altro, se la induzione che ne costituisce l'effetto - ravvisabile in ogni attività di persuasione, convinzione o suggestione attuata in qualsiasi forma, anche larvata e indiretta sia stata tale da influire in concreto sulla volontà del soggetto
-T
passivo. Accertamento, quest'ultimo, di cui entrambi i giudici di merito han dato conto con coerenti ed esaustive argomentazioni che, quanto al giudizio d'appello, giustificano correttamente anche il rifiuto di rinnovazione della istruttoria dibattimentale sul punto.
2.2.Un profilo ulteriore e preliminare rispetto agli altri riguarda la dedotta violazione dell'art.521c.p.p., correttamente ritenuta infondata dalla Corte di merito.
La difesa ha dedotto che l'imputazione ab origine riferita alla qualità di
"componente della commissione medica periferica" di Lecce, sarebbe stata poi mutata nel sua consistenza fattuale là dove in sentenza si è ritenuto che tali funzioni sono state esercitate “di fatto” da RR. Ad avviso del giudice d'appello, l'eccezione non era fondata, tenuto conto che, in ogni caso, RR era stato "componente della commissione medica periferica" di Lecce, quale medico rappresentante ANMIC, indipendentemente dalla circostanza se tale funzioni fossero state svolte di fatto o di diritto. соя La soluzione è conforme ai parametri normativi in base ai quali la valutazione deve in concreto essere svolta.
Infatti, la modifica del fatto di rilievo, ai fini della eventuale applicabilità della norma dell'art. 521 c. p. p., é solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene. Mentre, non si ha mutamento del fatto allorché il “fatto tipico" sia rimasto identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e, come nel nostro caso, sia stato riconosciuto solo un diverso fondamento giuridico alla qualità di pubblico ufficiale richiesta per la configurazione del delitto.
40 Peraltro, si è già precisato che il ruolo di RR fu quello di componente della commissione periferica di Lecce, in virtù di una delega legittimamente conferita dal
·
componente effettivo, e, come tali, le funzioni non furono esercitate di fatto, bensì in base ad una regolare investitura.
2.3.- Il primo dei motivi aggiunti è riferito alla violazione dell'art. 63, 125 e 546 lett. c) e de ) c .p.p., s ul presupposto che la colpevolezza di UI RR è stata fondata in base a prove testimoniali inutilizzabili come tali perché rese da soggetti che, per avere beneficiato dei vantaggi derivanti dalle condotte illecite contestate, avrebbero dovuto essere assunti ab origine in qualità di indagati e nel rispetto delle garanzie stabilite nel citato art.63 c.p.p..
La questione, peraltro posta con i motivi nuovi e non anche nel giudizio d'appello e poi con il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità, è giuridicamente infondata.
L'inutilizzabilità, che si configura come idoneità dell' atto ad assumere in concreto la funzione probatoria, può essere dedotta e rilevata in ogni stato e grado del procedimento, sempre che, però, essa non richieda, ai fini della sua operatività, preliminari accertamenti di merito che avrebbero dovuti essere tempestivamente dedotti nel giudizio di appello e riproposti, se del caso, in questa sede per i profili riguardanti la violazione di legge processuale ex art.606 lett. b) c.p.p..
Nel giudizio di legittimità, infatti, è consentito, ex art. 609, comma 2, c.p.p., superare i limiti del devolutum e della ordinaria progressione dell'impugnazione, oltre che di quelli di ammissibilità dei motivi nuovi da proporre nel ristretto ambito dei capi e dei punti oggetto del gravame (ex plurimis, Sez. IV, 17 gennaio 1997, Beikircher, rv.206653), soltanto per violazioni di legge che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello e per questioni di puro diritto, sganciate da ogni accertamento del fatto, rilevabili in ogni stato e grado del giudizio. Mentre, non sono proponibili per la prima volta, con ricorso per cassazione, le questioni giuridiche che presuppongono unna indagine di merito che, incompatibile con il sindacato di legittimità, deve essere
41 richiesta o almeno prospettata nella sua sede naturale (ex plurimis, Sez. V, 24 aprile
1998, Fichera, rv.211441).
Orbene, la inutilizzabilità sancita dall'art.63 c.p.p., diretta a cancellare elementi probatori dal processo, non é fondata su accertamenti in punto di fatto che possano costituire il presupposto indispensabile per la declaratoria di inidoneità dell'atto a costituire prova.
La censura proposta è, dunque, ammissibile, nonostante non sia stata dedotta nel giudizio d'appello né tantomeno oggetto di specifica censura nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità. Essa è, però, infondata.
Al riguardo, l'indirizzo, condiviso dal Collegio, pressoché costante è nel senso diverso rispetto a quello espresso, pur se ancorato ad un specifica fattispecie concreta, dalla decisione prodotta dalla difesa (Sez. VI, 4 aprile 2001, EO ed altri,dep. 26 aprile 2001, n.16827).
In primo luogo, si è affermato che l'operatività della regola racchiusa nell'art.63
c.p.p. è ancorata alla preesistenza di indizi di reato nei confronti del dichiarante, a nulla rilevando la loro eventuale successiva acquisizione.
Si è detto che le dichiarazioni indizianti rese da un soggetto che nello sviluppo del procedimento, per effetto di una diversa qualificazione del fatto, abbia assunto la qualità di indagato non sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 c.p.p., in quanto la diversa situazione del dichiarante non può inficiare gli atti in precedenza legittimamente compiuti, in forza del principio di conservazione degli atti processuali (ex plurimis,
Sez. VI, 23 marzo 2003, Zanni, rv.225675; Sez. VI, 9 aprile 2003, Alberti, rv.225482;
Sez. VI, 16 giugno 2003, Fabrizio, rv. 225741). In una fattispecie che avrebbe potuto, nell'ottica difensiva, essere simile a quella dell'odierno giudizio, questa Corte ha affermato che l'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni rese da persona che, solo apparentemente riveste la qualità di teste, presuppone che sin dal momento della relativa audizione sussistano nei suoi confronti indizi di reità e che, mentre là dove poi muti la qualificazione giuridica del fatto - corruzione in luogo di concussione o abuso
42 1 le dichiarazioni originarie rese dal soggetto considerato testimone non d'ufficio perdono la loro valenza probatoria (Sez. VI, 12 giugno 2003, La Vista, rv.226533).
A conclusione di questa prima premessa del sillogismo logico-giuridico da sviluppare sul paradigma normativo invocato, va ricordato il principio di diritto per il quale si definiscono indizi non le mere congetture, ma veri e propri elementi acquisiti dagli investigatori: la sanzione delineata al secondo comma dell'art. 63 c.p.p., secondo il quale sono inutilizzabili erga omnes le dichiarazioni assunte senza garanzie difensive presso un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, opera solo nei casi in cui, a carico dell'interessato, sussistessero prima dell'escussione indizi non equivoci di reità, e tali indizi fossero conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti o intuizioni personali dell'interrogante (Sez.V, 5 dicembre 2001, La
Placa rv. 221360).
A questa prima premessa segue quella ulteriore che la norma de qua non è applicabile alle dichiarazioni rese innanzi al giudice, il quale può solo limitarsi a prendere atto della assunzione, ove vi sia stata, formale della qualità di indagato imputato.
Il divieto di utilizzabilità nei confronti di terzi di dichiarazioni raccolte da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata, anche se prescinde da una già intervenuta imputazione formale, dovendosi considerare la posizione sostanziale del soggetto al momento dell'atto, non può in ogni caso riguardare le dichiarazioni rese al giudice da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o quella, equiparata, di persona sottoposta a indagini, dal momento che il giudice, a differenza del pubblico ministero, non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, ma può, e deve, soltanto v erificare che essa non sia già stata formalmente assunta, sì che sussista incompatibilità con l'ufficio di testimone, ai sensi dell'art. 197, comma 1, lett. a) e b) c. p. p. Ne consegue che il riferimento alla
"posizione sostanziale" del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'art.63 c.p.p., la quale si estende anche all'accertamento della
43 successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico (Sez.V, 28 gennaio
2003, Bernya, rv.224151; in tal senso anche, Sez. I, 25 maggio 2002, Azzera,
rv.2241149).
Il principio di diritto enunciato trova il proprio fondamento giuridico sul rilievo che le ipotesi in cui non si può assumere la veste di teste, costituendo eccezione alla regola racchiusa nell'art. 196, comma 1, c.p.p., per la quale tutti possono assumere l'ufficio di teste, vanno verificate con rigore e ciò ancor più dopo la modifica dell'art. 111 della Costituzione e la novella del 2001 in tema formazione della prova dichiarativa che ha definito il nemo tenetur se detegere quale unico limite "oggettivo" alla assunzione dell'ufficio di testimone e alla utilizzabilità delle dichiarazioni, anch'esso peraltro subordinato a condizioni e garanzie procedurali stabilite negli artt. 197 e 197 bis c.p.p.. Pertanto, legittima è l'assunzione dell'ufficio di testimone della persona nei cui confronti non è mai stato iniziato un procedimento penale, non essendo stato mai imputato del medesimo reato, in procedimento connesso o per reate collegato. Cal Nel nostro caso, i soggetti cui si fa generico riferimento non hanno assunto la qualità di indagati in quanto la condotta di RR fu illico et immeditate qualificata come concussione, tranne che per la vicenda AR che, in ragione di tale accertata situazione, fu sentito con le garanzie collegate alla qualità di imputato di reato
connesso.
Va ribadito il principio di diritto secondo cui la scelta del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale nei confronti di una persona che sia stata escussa prima in qualità di persona informata dei fatti e, poi, di teste, non è sindacabile se non attraverso le modalità tipiche e nei rigorosi limiti previsti dalla disciplina processuale.
Ne consegue che, la incompatibilità adincompatibilità ad assumere l'ufficio di teste l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste non può riguardare i soggetti, per non avere mai assunto la qualità di imputati o quella equiparata di persone sottoposte a indagini, dal momento che il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa e senza attivare la procedura ad hoc stabilita, la suddetta qualità, ma può solo verificare,
44 al fine di adottare al riguardo le proprie decisioni, soltanto se la stessa sia stata formalmente assunta.
2.4. Il ricorrente, nei motivi ab origine articolati e in quelli racchiusi nelle due memorie poi presentate, contesta che i fatti accertati possano configurare il delitto di concussione, bensì quello di corruzione di cui all'art.318 c.p. o, al più, quello di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio.
Anche qui, in realtà, il ricorrente ripropone questioni di diritto e censure riguardanti la ricostruzione della vicenda - descritte specificamente in narrativa con riferimento alla disamina di ciascuno dei singoli episodi - alle quali il giudice d'appello ha fornito riposte coerenti e complete in fatto e giuridicamente corrette, fondate su un puntuale quadro probatorio esposto in termini esaustivi.
La Corte d'appello ha condiviso e fatto proprie le scelte interpretative del primo giudice, là dove ha posto in risalto che gli elementi contestati nel capo di imputazione erano da ricondurre ad un abuso della qualità e dei poteri ed a situazioni non riferibili "
ad una volontà paritaria, bensì idonee a determinare uno stato di soggezione delle persone interessate cui era stato prospettato "l'interessamento di RR" quale unico percorso per attivare le pratiche pendenti da anni per la erogazione della indennità di accompagnamento.
In sentenza, sono descritti i singoli dodici episodi per i quali si è ritenuta la configurazione del delitto di concussione. La Corte di merito riporta in sintesi i punti, a proprio avviso, significativi delle dichiarazioni dei tre coimputati: UI RR, e i coniugi NC LB e MA EP NT, questi ultimi entrambi infermieri ospedalieri, chiamati anch'essi a rispondere, a titolo di concorso con il primo, dei singoli episodi di concussione.
In base a un esame complessivo del quadro probatorio, che ha trovato anche conferma nelle dichiarazioni rese dai coimputati LB e NT, in sede di indagini e nel corso di dibattimento e riportate nei punti significativi in sentenza, ad avviso della Corte di merito, é risultato che RR, sfruttando la situazione
45 d'estremo disagio di coloro che da anni avevano presentato domanda d'indennità di accompagnamento senza essere chiamati a visita, si era "accordato" con LB
affinché quest'ultimo indirizzasse le persone interessate presso la sede A.N.M.I.C. o il suo studio.presso
La sentenza impugnata, dopo una specifica descrizione dei singoli episodi riferiti dai rispettivi protagonisti e dei quali si è dato conto in narrativa, ha individuato le modalità esecutive comuni i cui snodi significativi erano costituiti, da un lato, nel ruolo di LB il quale comunicava a suoi conoscenti o parenti, tutti abitanti nel piccolo centro di Meledugno, che, se avessero voluto una riattivazione delle pratiche e una chiamata a visita anticipata, avrebbero dovuto versare al medico sei o sette milioni di lire fatta salva la possibilità, per il dott. RR, di variare, caso per caso,la somma dovuta e, dall'altro, nella accettazione della richiesta da parte degli interessati che, pur con espressioni diverse, i testi assunti in relazioni ai singoli episodi hanno riferito come l'unica alternativa per la definizione delle richieste da tempo presentate.
Si pone in risalto la loro perfetta coincidenza, in ciascuna delle vicende descritte, dei tempi d'intervento, dell'assoluta analogia con la pretesa economica rappresentata anche negli altri episodi -"pretesa da soddisfare per un certo importo prima della visita 1
oppure nella misura della metà degli arretrati se soddisfatta dopo" - della "possibilità di avere la visita” e di "...parlare col medico che si interessa di queste cose che è nella commissione".
Nel tracciare il filo conduttore delle vicende, ricomprese nell'arco di tempo in cui
RR partecipò alle sedute della Commissione medica periferica di Lecce, il giudice d'appello pone in risalto quanto riferito dal teste CAle il quale si "adeguò” alla prassi del versamento della metà degli arretrati per evitare ulteriori lungaggini per la AD e, evidentemente, fece ciò non per libera scelta, ma soltanto perché quella prospettatale era l'unica condizione "per accelerare le cose", perché sua AD "aveva bisogno e la commissione non veniva": era, cioè, l'unica possibilità concreta per tentare di risolvere il suo problema, senza alcuna alternativa e, quindi, senza alcuna possibilità di determinarsi diversamente.
46 6Nella ricostruzione operata, la Corte di merito, ...per comprendere lo stato di soggezione in cui si venivano a trovare quegli anziani o i loro stretti congiunti che avevano richiesto il riconoscimento dell'invalidità e che si erano rivolti al RR,
direttamente o per il tramite dell'LB e della NT," chiarisce che: a) “nella totalità dei casi in esame si trattava di persone molto anziane, certamente non abbienti, di scarso livello culturale (o anche di bassa scolarità), del ceto piccolo borghese e tutte residenti in un modesto centro della provincia leccese"; b) "nella maggior parte dei casi tali persone avevano dovuto attendere una lunga e, a volte, lunghissima giacenza delle proprie rispettive pratiche, senza che fosse stata effettuata la chiamata a visita e senza che avessero ricevuto una qualche risposta istituzionale"; c) " in conseguenza di tale annosa e vana attesa costoro versavano in uno stato di evidente stanchezza e, per le ipotesi più gravi, di chiara preoccupazione (loro o dei loro stretti congiunti) di non potere più avere diritto all'indennità di accompagnamento nel caso di premorienza rispetto alla chiamata"; d) "costoro, inoltre, ignoravano la disposizione di legge che consentiva di presentare una richiesta documentata di anticipazione della visita, in deroga all'ordine cronologico, nel caso che ricorressero determinate gravi patologie sicché il ricorso ai "servigi" del RR finiva per essere l'itinerario “obbligato" per giungere ad una definizione tempestiva e positiva dell'iter avviato".
Per la Corte gli elementi riassunti escludono, da un lato, l'esistenza di un qualsiasi
"accordo" tra le parti in posizione paritaria e, dall'altro, consentono ragionevolmente di affermare che RR, nella sua qualità di medico e pubblico ufficiale ed abusando di tale sua qualità, indusse tutte le parti offese a promettergli e, quindi, a consegnargli diverse e consistenti somme di denaro, pena il mancato interessamento per il buono e tempestivo esito delle loro rispettive pratiche di riconoscimento d'invalidità.
Il giudice d'appello ravvisa correttamente la prova della concussione in base alla circostanza che la richiesta di denaro, per importi addirittura "predeterminati", era esplicita e diretta, anche se, a volte, formulata tramite della coppia LB - NT,
e che il pregiudizio per ulteriori ritardi o esiti negativi delle pratiche era concretamente riconducibile al mancato "interessamento" del pubblico ufficiale.
47 Nell'escludere la configurazione dei diversi delitti di abuso e di millantato credito,
• la Corte di merito afferma che le risultanze processuali hanno consentito di accertare che non vi era dubbio dell'interessamento e della ricezione, da parte di RR, di somme di denaro versate dai soggetti - e, in alcuni casi, dai loro parenti - che avevano presentato la domanda per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento; è
RR, pone in risalto il giudice d'appello, a riconoscere di avere ricevuto, per la maggior parte delle pratiche, somme di denaro per un complessivo ammontare di circa ottantacinque milioni.
L'inquadramento giuridico delle condotte nella fattispecie di concussione prescinde - come correttamente posto in risalto dalla Corte di merito - dalla prospettiva di eventuali benefici che l'intervento RR avrebbe potuto determinare, una volta che le persone interessate, per ciò che rispettivamente li riguardava, avessero aderito alle sue indebite richieste, tenuto conto delle loro concrete modalità e del contesto, del tutto simile in cui le vicende si erano svolte. Del resto, l' "accelerazione” nella trattazione delle pratiche, più che configurarsi come un vantaggio illecito, si poneva come una legittima aspettativa degli interessati, che da anni avevano presentato le istanze dirette ad ottenere l'indennità de qua e su di esse attendevano una risposta che, per di più, in ragione degli accertamenti compiuti dallo stesso giudice d'appello, avrebbe dovuto essere formulata sulle gravi patologie da ciascuno denunciate e in realtà sofferte. Risposta che l'intervento del dr. RR, fatto apparire dallo stesso e tramite l'attivazione di LB e di sua moglie come unica alternativa, avrebbe assicurato.
Al riguardo, occorre rilevare che, in termini pressoché uniformi, questa Corte si è espressa nel senso che ai fini dell'esatta qualificazione giuridica tra concussione e corruzione non è di per sé decisivo l'eventuale vantaggio che deriva al privato dall'accettazione della illiceità proposta del pubblico ufficiale, essendo determinante soltanto la esistenza o meno di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale. Le minacce dell'agente ed il conseguente stato di timore del soggetto passivo non sono un elemento determinante ai
48 fini del discrimine con la fattispecie della corruzione, atteso che la condotta costrittiva (o, ancor più, quella induttiva), può estrinsecarsi semplicemente in una pressione psicologica sul soggetto passivo a sottostare a una ingiusta richiesta, essendo l'oggettivo condizionamento della libertà morale della persona offesa, e non l'effetto psicologico che eventualmente da esso consegue, configurabile come parte integrante della fattispecie criminosa. Pertanto, chi é costretto o indotto a dare o a promettere indebitamente una utilità in conseguenza dell'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale non deve necessariamente trovarsi in uno stato soggettivo di timore, potendo determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico, attuale o futuro, o per altra valutazione utilitaristica ( Sez. VI, 17 febbraio 2000, Cascini, rv. 217116; e nello stesso senso, prima, Sez.VI, 7 novembre
1997, Barrella, rv.209239 e, poi, id., 24 ottobre 2002, Boemi rv. 2237329; id. 5 dicembre 2002, Mezzapesa, rv. 223322).
In altri termini, elemento discriminante tra le due figure di reato è la presenza nella concussione, e non anche nella corruzione, di una volontà prevaricatrice e condizionante del pubblico ufficiale e cioè del rapporto tra la volontà dei soggetti coinvolti nella vicenda.
La costrizione o la induzione che caratterizza l'ipotesi di concussione non si identifica tanto nella teorica superiorità, influenza o autorità che il pubblico ufficiale può vantare rispetto alla persona offesa, dovendosi piuttosto realizzare una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, sicché la pretesa promessa o dazione indebita deve in astratto porsi come effetto di siffatta costrizione o induzione e cioè conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale sul soggetto passivo mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Un sinallagma causale, che pur prescindendo, anche qui, da uno stato soggettivo di timore, deve in astratto reggere la condotta da ricondurre nella fattispecie di concussione.
Nel nostro caso, i giudici di merito hanno ampiamente dato conto, nelle rispettive conformi decisioni, che RR e LB, nei rispettivi ruoli e momenti di
49 intervento, furono espliciti, in ciascuna delle occasioni, nel manifestare il potere di interferenza in bonam e, implicitamente, in malam partem alle persone del “piccolo paese", collegati tra loro da rapporti di stretta conoscenza e di parentela, che avevano da anni presentato le domande de quibus, in tal modo facendo intendere che il diverso atteggiamento era collegato alla accettazione delle sue richieste e alla promessa di versare un somma ben definita sin dal primo contatto. L'impegno assunto di versare le somme loro richieste già di per sé completa la fattispecie nei suoi elementi costitutivi, senza che il versamento, in alcune ipotesi avvenuto in tempi successivi, possa avere un diverso significato ai fini della qualificazione riconosciuta;
circostanza, invece, che rende incontrovertibile quanto sottolineato da entrambi i giudici di merito
-
l'efficienza causale dell'abuso sulla promessa e il relativo adempimento, percepiti dalle vittime come una convenzione tacitamente riconosciuta che "...anche se a
-
malincuore...", è l'espressione più volte nella sentenza riportata con enfasi anche ai fini della determinazione della pena - andava accettata.
In altri termini, senza ambiguità e carenze argomentative, il giudice d'appello ha posto l'accento proprio su quell'elemento indispensabile, 1""abuso", che, distinguendosi dalla mera indebita richiesta rivolta dal pubblico ufficiale e accettata dal privato, si pone quale causa efficiente dell'induzione al pagamento, in tal modo caratterizzando la concussione rispetto ad altri delitti propri del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione e che possono con essa porsi in rapporto di genus ad species.
La pronuncia (Sez. VI 25 febbraio 2004, Anguilla, dep.24 maggio 2004, n. 23802) prodotta dalla difesa di UI RR riguarda tutt'altra fattispecie concreta, nella quale fu ravvisata la incertezza circa l'esistenza di un contatto tra il patronato ENCAL e il medico presidente della commissione Usl nonché in ordine alle modalità attraverso le quali fu rapportata la richiesta di danaro dai responsabili del patronato ai singoli soggetti passivi e, per tali ragioni, questa Corte annullò la sentenza impugnata per un nuovo giudizio. Mancava, a differenza dell'attuale concreta fattispecie, la prova di una
550 volontà prevaricatrice e condizionante del pubblico ufficiale e cioè del rapporto tra la volontà dei soggetti coinvolti nella vicenda.
Altrettanto, dunque, corretta e conforme ai principi di diritto enunciati da questa
Corte è la mancanza, in alcuni casi, di espresse richieste e la ritenuta induzione solo per il convincimento di adeguarsi ad una prassi: gli abitanti del piccolo centro di
Meledugno avevano percepito, proprio in virtù di una stretta frequentazione e rapporto di parentela, "l'esistenza di un canale preferenziale per accelerare le visite della
Commissione medica, pur se dietro versamento di una determinata somma di danaro” come una convenzione, anche tacitamente riconosciuta, fatta valere da RR direttamente o tramite Albanese subita dalle persone interessate attraverso una comunicazione, pur se sfumata nella esplicitazione formale, di richiamarsi ad una sorta di "prassi" codificata ( in tal senso, Sez. VI, 13 aprile 2000, dep. 21 novembre 2000,
n.11918, Pivetti).
In proposito, non è da revocare in dubbio che il codice penale non annovera tra le sue varie disposizioni la fattispecie della "concussione ambientale", ma con tale locuzione, per comodità espressiva, nella giurisprudenza di legittimità si intende solo riferirsi a particolari modalità dell'atteggiarsi della condotta tipica di cui all'art. 317 c. p., di cui certo non si é inteso in nulla estendere il paradigma normativo. La giurisprudenza ha semplicemente, come si posto in risalto, preso atto del fenomeno, particolarmente diffuso nell'attuale momento storico, di un sistema di illegalità imperante nell'ambito di alcune sfere di attività della pubblica amministrazione, notandosi che la costrizione o l'induzione da parte del pubblico ufficiale può realizzarsi anche attraverso il riferimento a una sorta di convenzione tacitamente riconosciuta, che il pubblico ufficiale fa valere e il privato subisce, nel contesto di una comunicazione resa più semplice per il fatto di richiamarsi a regole già "codificate".
Ciò non vuol dire che si possa prescindere da un comportamento costrittivo o induttivo del pubblico ufficiale, ma solo che la condotta costrittiva o ( più normalmente, nella tipologia in esame) induttiva, può realizzarsi ed essere colta in comportamenti che, o ve m ancasse il quadro “ambientale", potrebbero essere
51 ritenuti penalmente insignificanti (Sez. VI, 13 luglio 1998, Salvi ed altri, rv.213422; negli stessi termini, quanto ai contenuti dell'accertamento storico-ambientale, Sez. VI,
19 ottobre 2001, dep. 7 novembre 2001 n. 1170, Berlusconi).
La situazione descritta nel principio di diritto enunciato è stata fotografata nella sentenza impugnata mediante la ricomposizione di tasselli probatori con cura e dettaglio esposti.
La ipotesi ricostruttiva riproposta dalla difesa è stata esclusa da entrambi i giudici di merito i quali sono pervenuti ad una diversa e plausibile conclusione, mediante una motivata analisi dei singoli elementi di prova, come si è già descritto.
In conclusione, le vicende, riassunte nei termini esposti in narrativa, sono state oggetto di una accurata motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione storica dei fatti da provare ex art.187 c.p.p. diretta a dare contenuti alla formula generale ed astratta racchiusa nei commi 1 e 2 del citato art. 192 c.p.p. di dare
«... conto...dei risultati acquisiti e dei criteri adottati>>.
Esclusi carenza e difetti di motivazione entro i limiti rilevabili nel giudizio di legittimità, a i fatti, come ricostruiti nei due giudizi di merito, è stata attribuita una corretta qualificazione giuridica.
Corretta, dunque, la dichiarazione di responsabilità di UI RR e NC
Piero LB.
Per quest'ultimo, la Corte territoriale, in risposta ad una specifica censura alla sentenza di primo grado, ha escluso che si potesse essere in presenza di piccoli regali dati a titolo di riconoscimento dell'aiuto offerto alla definizione delle pratiche di indennità di accompagnamento.Al riguardo, sono state indicate le somme ricevute, variabili tra le trecentomila lire e ai due milioni per volta, le quali, posto l'accertato ruolo di intermediario svolto da LB e il contributo causale alla realizzazione delle singolo condotte concessive, non possono essere, come con coerenza valutato dalla
.vi Corte, considerati piccoli donati o regalie.
La censura negli stessi termini riproposta in questa sede di legittimità è infondata.
52 Indipendentemente dalla quantificazione delle specifiche utilità ricevute da
LB, la sua condotta va considerata nel complessivo ambito della fattispecie concorsuale ex art.110 c.p.. Il contributo causale, cosciente e volontario, alla verificazione dell'evento delittuoso, comporta che LB risponde a titolo di concorso del reato di concussione con UI RR e, dunque, dell'unitario evento voluto e realizzato.
Infatti, la concezione unitaria di concorso di persone nel reato, accolta dal vigente codice penale, comporta che gli atti dei singoli sono nello stesso tempo considerati loro propri e comuni anche agli altri sicché ciascuno ne risponde interamente.
2.5. Con i motivi nuovi, la difesa ha censurato il trattamento sanzionatorio nei confronti di UI RR.
La censura non è stata posta con il ricorso introduttivo e, pertanto, è da ritenere inammissibile, in quanto i motivi nuovi possono essere proposti nel ristretto ambito dei rv.206653). cikin capi e dei punti oggetto del gravame (ex plurimis, Sez. IV, 17 gennaio 1997, Beikircher,
Unico profilo che occorre chiarire è quello della mancata individuazione, nella sentenza impugnata, del reato più grave, sulla cui pena sono stati poi computati gli aumenti per i reati satelliti.
Al riguardo, va rilevato che la Corte d'appello si limitata a ridurre la pena complessivamente inflitta, lasciando inalterati gli ulteriori accertamenti e valutazioni compiuti dal giudice di primo grado che ebbe, come si legge a pagina 95 della sentenza,
a individuare il reato più grave in quello di cui al capo S). Tale è, dunque, anche per il giudice d'appello il reato più grave.
3.- GI CA.
Il ricorso è infondato.
3.1.-Il primo motivo, col quale il ricorrente ripropone la violazione dell'art.429 lett. c) c.p.p., non ha giuridico fondamento.
53 Come noto, al fine di ritenere completo nei suoi elementi essenziali il capo d'imputazione, ed escludere la configurazione della nullità sancita dal secondo comma dell'art.429 c.p.p., é sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa.
La nullità del decreto dispositivo del giudizio per incompleta o generica enunciazione del fatto contestato va ricondotta alle nullità relative previste dall'art. 181
c.p.p. e la eccezione deve essere dedotta nei termini di cui all'art. 491 c.p.p.( Sez, II, 6 febbraio 1996, Pellegrino, rv. 204751). Ne consegue che il dedotto difetto della enunciazione del fatto è collegato ad un accertamento che spetta al giudice di merito, il quale deve dar conto, oltre che della inadeguatezza della imputazione, del defir difensivo che essa in concreto abbia determinato per l'imputato. же Escluso che l'imputazione sia un mera ripetizione della formulazione legislativa, il
Tribunale prima e poi il giudice d'appello hanno ritenuto che essa non fosse stata genericamente formulata e che riportasse tutti gli elementi utili a consentire la difesa in relazione ai singoli episodi contestati, precisando che l'imputato aveva operato una selezione dei fatti e in relazione ad alcuni di essi ammesso gli addebiti.
In particolare, la Corte d'appello ha disatteso la eccezione di nullità della sentenza derivata dalla nullità del decreto dispositivo del giudizio per indeterminatezza dell'enunciazione del fatto contestato, tenuto conto che dai fatti enunciati si rilevava che
CA, in qualità di medico in servizio presso la divisione di neurochirurgial dell'ospedale "TO Fazi" di Lecce, negli anni 90 - 91, aveva redatto certificati medici - su segnalazione del dott. RR e verso compenso, da quest'ultimo corrisposto, di
£.100.000 per ogni certificato - in favore di AR CE IB, PO UIa,
CH LV, RE EL e TO TO.
CA, rileva la Corte di merito, sin dalle prime attività investigative, ebbe a ben comprendere di quali referti si fosse trattato e, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, giunse finanche ad ammettere, sia pure parzialmente, i fatti addebitatigli.
54 3 La lettura del capo di imputazione conferma il giudizio espresso dal giudice d'appello e gli ulteriori argomenti esposti in sentenza giustificano ampiamente la cit valutazione compiuta circa la mancanza in concreto di ogni defif difensivo.
3.2.-Altrettanto giuridicamente infondata è la dedotta estinzione dei reati per prescrizione.
Per il delitto di falso ideologico ex art. 157 c.p., in virtù della pena massima di sei anni per esso stabilita, il tempo necessario a prescrivere è di dieci anni che, tenuto conto delle interruzioni intervenute, è prolungato ad anni quindici. I delitti de quibus, addebitati a CA, sono stati unificati nel vincolo della continuazione e ciò comporta che il termine di prescrizione, come stabilito dall'art. 158 c .p., decorre per tutti dal giorno in cui è cessata la continuazione e cioè dal 24 luglio 1990, dies a quo in cui risulta commesso l'ultimo falso nel certificato medico riguardante AR IC, come dallo stesso ricorrente non contestato. Ne consegue che il tempo di prescrizione dei delitti di falso ideologico addebitati a CA aveva come scadenza la data del 24 luglio 2005 e, dunque, un'epoca successiva non solo alla sentenza impugnata, ma anche alla presente decisione.
3.3. Il ricorrente deduce che, per quanto concerne it delitti di falso dei certificati relativi a LV CH, la Corte avrebbe omesso ogni motivazione in ordine alla responsabilità di CA. A differenza dei certificati relativi a AR, il GA non avrebbe riconosciuto la sottoscrizione e avrebbe prodotto la documentazione proveniente dal reparto attestante che i certificati non erano a lui attribuibili.
In realtà, la Corte di merito ha precisato, nel richiamare la motivazione del giudice di primo grado, che "la difesa dell'appellante non ha negato l'intrinseca falsità nei referti ossia la redazione, da parte del CA, di un certificato attestante l'intervenuta sottoposizione a visita medica del paziente (volta per volta AR CE e AC
LV) senza che ciò fosse in realtà avvenuto, ma si è limitata a contestare la sussistenza del reato, adducendo l'inutilità o innocuità delle false certificazioni". Tale
circostanza trova conferma dal contenuto dell'atto di appello che questa Corte ha
55 - esaminato al fine di constatare la corretta definizione del devolutum da parte del giudice d'appello.
Pertanto, la censura proposta in questa sede è inammissibile ex art.606, comma 3,
c.p.p.. Il difetto di motivazione in punto di responsabilità per i falsi certificati relativi a
AC LV concerne statuizioni del giudice di primo grado non devolute al giudice d'appello con specifica impugnazioni. La sentenza di primo grado, infatti, sulle statuizioni, di cui non sia stato provocato il riesame del giudice d'appello, acquista autorità di cosa giudicata.
3.4.- La questione relativa alla inutilità o innocuità del falso è stata posta al giudice d'appello che sul punto ha reso una risposta corretta sotto il profilo fattuale e giuridico.
In proposito, ha rilevato che, se è pur vero che la Commissione medica per l'invalidità civile di prima istanza aveva l'obbligo di espletare gli opportuni accertamenti, non è da revocare in dubbio che la commissione aveva il preciso obbligo di esaminare e valutare tutta la documentazione sanitaria prodotta dal richiedente.
In altri termini, l'organo collegiale di prima istanza, pur potendo e dovendo procedere ad una visita diretta del paziente, non si sarebbe potuta esimere dal valutare, in uno con l'esame personale del paziente, tutti i documenti allegati alla richiesta di riconoscimento d'invalidità, compresi i c.d. certificati medici introduttivi.
Questa Corte ha già enunciato il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui l'art. 49 c. p. richiede l'accertamento in concreto e con giudizio ex ante della idoneità dell'azione. Siffatto accertamento, in tema di falso ideologico, va riferito al significato ed al valore dell'atto di cui si tratta, e non alla verifica dell'effettiva realizzazione di un inganno, che non é elemento della fattispecie ed è, pertanto, irrilevante che un controllo amministrativo successivo possa accertare la falsità commessa ( Sez. V, 22 ottobre 1993, Amalfi, rv. 196439).
Il giudice d'appello, nel compiere l'accertamento di fatto concernente la concreta idoneità del falso de quo, si è attenuto a tale principio di diritto, rilevando che i documenti allegati alla domanda di riconoscimento invalidità sono atti sui quali,
56 unitamente all'esame diretto del paziente, deve esprimersi la Commissione medica chiamata a valutare la fondatezza della richiesta.
че 4.- ND EO.
Il ricorso è infondato e, per gli aspetti riferiti alla contestazione di scelte di merito e ad una diversa ricostruzione della vicenda, lambisce l'inammissibilità.
Quanto alla denunciata v iolazione dell'art. 63 c .p.p., posta a fondamento della dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da OL TO, vanno richiamate le considerazioni svolte al punto 2.3. riguardante la posizione di RR. In proposto, va ricordato il principio di diritto per il quale si definiscono indizi non le mere congetture, ma veri e propri elementi acquisiti dagli investigatori: la sanzione delineata al secondo comma dell'art. 63 c.p.p., secondo il quale sono inutilizzabili erga omnes le dichiarazioni assunte senza garanzie difensive presso un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, opera solo nei casi in cui, a carico dell'interessato, sussistessero prima dell'escussione indizi non equivoci di reità, e tali indizi fossero conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti o intuizioni personali dell'interrogante (Sez.V, 5 dicembre 2001, La Placa rv. 221360).
Il ricorrente deduce la violazione dell'art.63 c.p.p. soltanto con riferimento alla tipologia di indagini che avrebbe dovuto comportare sospetti di reità anche a carico di
OL TO. La censura, in base al principio di diritto richiamato, è manifestamente infondata.
Infondato il difetto di mancanza di motivazione, oltre per quanto già si è detto in premessa, anche per i ristretti limiti imposti per la operatività dell'art. 129, comma 2, c.
p.p. nel giudizio di legittimità, in presenza di una complessa, adeguata e coerente motivazione resa sul punto da parte dei giudici di primo e secondo grado.
In presenza, infatti, della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p. postula che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del
57 medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione” che a quello di apprezzamento (Sez. VI, 25 novembre
1998, P.g. in proc. Maccan, rv. 212320). Ne consegue che nel giudizio di legittimità, qualora la motivazione posta a fondamento della sentenza resa all'esito del giudizio di merito dia contezza delle ragioni che giustifichino l'effettuato giudizio di responsabilità dell'imputato, non può nel contempo emergere dagli atti, con la necessaria evidenza, una causa assolutoria nel merito ( in tal senso, Sez. VI, 18 novembre 2003, Gecarelli rv.228503).
Inoltre, non può che essere condiviso il principio di diritto secondo cui, qualora le risultanze processuali sono tali da condurre a diverse ed alternative interpretazioni, senza che risulti evidente la prova della estraneità dell'imputato al fatto criminoso contestato, non può essere applicata la regola di giudizio ex art.530, comma 2, c.p.p. la quale equipara la prova incompleta, contraddittoria od insufficiente alla mancanza di prova, ma deve essere dichiarata la causa estintiva della prescrizione (Sez.VI, 18 dicembre 2003, Tesserin ed altro rv. 228505).
Nei limiti, dunque, di una valutazione che, in questa sede non può che fermarsi ad una mera "constatazione” e ad un sindacato della motivazione diretto a individuare soltanto vizi logici ictu oculi percepibili, le questioni poste dai ricorrenti non possono che essere ritenute manifestamente infondate.
Mera constatazione che dimostra la plausibilità della ricostruzione operata dal primo giudice e posta a fondamento delle due declaratorie di estinzione del reato per prescrizione.
In particolare, è stato posto l'accento dal giudice di primo grado, condiviso nei suoi profili essenziali dalla Corte d'appello, sulla decisiva circostanza che gli atti processuali forniscono la prova del rilascio, su richiesta di RR, di un certificato medico da parte da parte di EO col quale si attestava la patologia di demenza senile per OL
TO.
58 Al riguardo, la Corte d'appello ha posto in risalto che EO non ha contestato l'intervenuto rilascio del certificato a propria firma, ma ha negato di non aver sottoposto a visita la TO e, soprattutto, di aver percepito danaro per la sua prestazione professionale. Mentre, RR riferisce di avere versato a EO del danaro per il rilascio di certificati medici e, poi, si precisa che la stessa TO, esaminata in dibattimento, ha escluso di conoscere il dott. EO e, soprattutto, ha escluso di essere stata da costui visitata e di aver ricevuto il certificato 29 maggio 1991.
-In conclusione, le censure su specifici punti della decisione come descritte in narrativa ripercorrono la vicenda nella ricostruzione operata dai giudici di merito e si caratterizzano come un rinnovato dissenso del ricorrente, mentre non si configurano quali vizi della motivazione che, attraverso un esame unitario delle due sentenze di merito, è completa e coerente con le conclusioni raggiunte.
Il ricorso è, dunque, infondato, in quanto la motivazione della decisione impugnata manifesta, in termini coerenti ed adeguati, scelte valutative che compiutamente giustificano l'opzione per la declaratoria della e stinzione del reato per prescrizione anziché l'assoluzione nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p..
5. I ricorsi di UI RR, NC Piero LB, GI CA e ND
EO, dunque, vanno rigettati e, a norma dell'art.616 c.p.p., i ricorrenti vanno condannati al pagamento in solido delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2005
Il Presidente Il Consigliere estensore
Renato Fulgenzi Domenico Carcan
IL CANCELLIERE C1 SUPER Lidia Scalis Depositato in Cancelleria
29 MAR 2005
CELLIERE C1 SUPER 59
Вее
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