Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2009, n. 3360
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Sentenza 16 dicembre 2009

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In tema di motivi di ricorso per cassazione, la previsione dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., nel testo novellato ad opera dalla legge n. 46 del 2006, pone a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice "et similia", ecc.). (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tale onere non adempiuto dal ricorrente che, in relazione ad un infortunio sul lavoro, aveva dedotto il vizio motivazionale della sentenza di condanna per la omessa valutazione di una delega di funzioni conferita dal datore i lavoro ai suoi collaboratori, asserendo soltanto che tale documento era allegato agli atti del processo sin dal giudizio di primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2009, n. 3360
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3360
    Data del deposito : 16 dicembre 2009

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