Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2016, n. 53905
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Sentenza 1 giugno 2016

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In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la fattispecie di cui all'art. 2, comma terzo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - applicabile ai fatti anteriori al 14 settembre 2001, in quanto abrogata dal D.L. n. 138 del 2001, convertito dalla legge n. 148 del 2011 - ha natura di circostanza attenuante ad effetto speciale del reato di cui al comma prima dello stesso articolo, con la conseguenza che è applicabile la causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto" di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto la pena edittale massima irrogabile non è superiore ai cinque anni di reclusione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/2016, n. 53905
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 53905
    Data del deposito : 1 giugno 2016

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