Sentenza 14 ottobre 2013
Massime • 1
Nel giudizio di appello la valutazione della specificità dei motivi di impugnazione si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto è necessario per il ricorso per cassazione in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2013, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/10/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 1436
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 29849/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA AN N. il 10/07/1984;
avverso l'ordinanza n. 6328/2011 CORTE D'APPELLO di MILANO, del 28/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAGI RAFFAELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. In data 18.7.2011 il GUP del Tribunale di Milano dichiarava PA AN responsabile dei reati di cui all'art. 116 C.d.S., comma 13, danneggiamento aggravato ed altro, quantificando la pena in anni uno e mesi due di reclusione ed Euro 1.200,00 di ammenda, oltre al risarcimento danni in favore della costituita parte civile. Avverso tale sentenza veniva proposto appello con cui si contentava sia l'affermazione di penale responsabilità che l'entità del trattamento sanzionatone La Corte d'Appello di Milano con ordinanza emessa in data 28.12.2011 - oggetto del ricorso qui in trattazione - ne dichiarava l'inammissibilità.
A parere della Corte territoriale i motivi addotti a sostegno del gravame risultavano affetti da genericità, sia nella parte in cui si prospettava l'assenza dell'elemento psicologico del reato - a fronte delle argomentate valutazioni espresse dal giudice di primo grado - che nella parte dedicata al trattamento sanzionatorio, sprovvista di reali argomentazioni critiche a quanto ritenuto in sentenza. Da qui l'applicazione del principio posto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), con conseguente declaratoria di inammissibilità.
2. Ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - PA AN, articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale avrebbe fatto cattivo uso dei principi evocati, confondendo la non condivisione delle argomentazioni esposte con il vizio di aspecificità. L'atto d'appello indicava chiaramente i punti della decisione impugnata ed esprimeva puntuali doglianze, comprensibili in riferimento alla conoscenza degli atti di causa.
Si rappresenta, in sostanza, la carenza motivazionale della decisione qui impugnata e se ne chiede l'annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
1.1 Va premesso che nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte di legittimità sono rinvenibili - sul tema oggetto del ricorso - due orientamenti interpretativi.
Ferma restando la necessità di esplicitare, nell'atto di impugnazione, in modo chiaro le censure mosse e di confrontarsi con i contenuti motivazionali della decisione impugnata (ex multis, Sez. 6^ n. 21873 del 3.3.2011, rv 250246) la questione relativa al "grado" di necessaria specificità dei motivi di impugnazione (rilevante ai fini della declaratoria di inammissibilità prevista dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) è infatti oggetto di diversa lettura in rapporto alla conformazione normativa dell'appello (mezzo integralmente devolutivo, nell'ambito dei punti della decisione cui si riferiscono i motivi) o del ricorso per cassazione (mezzo a critica strettamente vincolata e con cognizione limitata all'esame dei motivi proposti). Ferma restando, dunque, la necessità di una chiara indicazione delle ragioni di diritto ed elementi di fatto che sostengono la richiesta di rivalutazione dei contenuti della decisione impugnata, un consistente orientamento della giurisprudenza di questa Corte evidenzia come l'analisi della "specificità" o meno dei motivi proposti in sede di appello debba necessariamente confrontarsi con la natura devolutiva del rimedio in questione, si da determinare un "minor rigore" dei criteri applicati, rispetto alla valutazione del contenuto dei motivi di ricorso per cassazione (in tal senso, Sez. 4^ n. 48469 del 28.12.2011, rv 251934, nonché Sez. IV n. 46486 del 30.11.2012, rv 253952 e Sez. 2^ n. 36406 del 21.9.2012, rv 253893). Tale lettura delle norme processuali di riferimento - a parere del Collegio del tutto condivisibile - si differenzia da un orientamento teso, invece, a parificare i criteri di valutazione della specificità dei motivi tra il rimedio dell'appello e quello del ricorso per cassazione (di recente espresso da Sez. 6^ n. 21873 del 1.6.2011, rv 250246) in ragione della comune riferibilità agli istituti in questione della norma generale di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c. Ora, nell'aderire al primo orientamento citato, questo Collegio osserva che non può evitarsi - sul piano sistematico - la correlazione tra il grado di specificità dei motivi posti a sostegno della impugnazione e i poteri cognitivi del giudice destinatario delle doglianze difensive.
Da ciò la considerazione per cui l'analisi della ricorrenza del presupposto normativo in questione va condotta tenendo conto di tale caratteristica strutturale e ontologica del mezzo di impugnazione attivato.
1.2 Venendo al caso in esame, va affermato che la decisione impugnata ritiene viziato da genericità dei motivi l'atto di appello posto che, tra l'altro, risulterebbe "aspecifica e apodittica" la censura tesa a porre in dubbio l'elemento soggettivo del reato, in rapporto ai contenuti motivazionali della decisione impugnata. In particolare, tale assunto non appare condivisibile - nei termini formulati - posto che l'appellante, oggi ricorrente, aveva espresso nell'atto di appello considerazioni circa la ricorrenza del dolo (sia in relazione alla affermata responsabilità per il delitto di interruzione di pubblico servizio che in rapporto al danneggiamento) che non appaiono inconferenti e che, riferendosi in modo specifico agli accadimenti processuali, necessitavano di un esame nel merito. Non può infatti evitarsi di considerare che la declaratoria di inammissibilità priva - in concreto - il condannato in primo grado del diritto ad una rivalutazione dei capi e punti della decisione oggetto di gravame e nell'esercizio di siffatto potere non può essere anticipata una valutazione di infondatezza dei motivi addotti, lì dove gli stessi siano inerenti al fatto oggetto di giudizio, sia nella componente materiale che in quella psicologica. L'accoglimento del ricorso determina l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per la celebrazione del giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per il giudizio di secondo grado . Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014