Sentenza 13 maggio 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale acquista rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento illecito, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e di rafforzamento del proposito criminoso già esistente nei concorrenti, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il giudizio di colpevolezza pronunciato nella sentenza impugnata per il reato di abuso di ufficio commesso dal dirigente di un consorzio che aveva espresso un parere facoltativo e non vincolante favorevole all'adozione di un provvedimento illegittimo produttivo di un ingiusto vantaggio ad altri).
Commentari • 7
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/05/2014, n. 36125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36125 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/05/2014
Dott. ROTUNDO ZO - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 779
Dott. CAPOZZI NG - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 30828/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI ON N. IL 05/02/1978;
SI IC N. IL 10/06/1947;
avverso la sentenza n. 1105/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del 14/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi per le parti civili l'avv.to SILVESTRO (P.C. in sostituzione avv. FRAGALE G. e NOTARI ANNA;
Uditi i difensori GULLINO e COPPI per MI e avv. RIZZO G. per SI.
RITENUTO IN FATTO
1. MI ON e IR LI ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, in data 13/3/2012, nella parte in cui quest'ultima ha confermato la sentenza di condanna emessa, in primo grado, in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 323 cod. pen., perché, nelle rispettive qualità di Presidente e di Dirigente generale facente funzioni del Consorzio per le Autostrade Siciliane, contribuivano ad approvare una delibera con la quale veniva deciso di stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con l'ingegner ZZ ZO, in assenza del presupposto dell'impossibilità oggettiva di utilizzare personale interno e senza espletare alcuna previa procedura comparativa per la scelta del contraente, in tal modo intenzionalmente procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale al ZZ, pari all'ammontare dei compensi, stabiliti in Euro 107.212 annui lordi, per lo svolgimento di compiti che, in realtà, rientravano fra le funzioni del dirigente generale;
e, nel contempo, rendendo pressoché superflua la copertura del posto vacante di dirigente generale del Consorzio, cui invece aveva diritto PI IA, quale vincitrice di concorso, con conseguente danno per quest'ultima. In Messina il 20 settembre 2007.
2. MI deduce violazione dell'art. 323 cod. pen., e vizio di motivazione, poiché l'intenzione di arrecare un ingiusto danno alla dottoressa PI, che sarebbe, secondo la Corte, il filo conduttore che lega tutte le condotte, non è contestata come oggetto del dolo intenzionale ma come conseguenza indiretta della condotta degli imputati, contestata invece come intenzionalmente finalizzata ad arrecare un ingiusto vantaggio patrimoniale all'ing. ZZ. Il MI non era comunque consapevole di tale asserita intenzione, poiché egli intervenne nella gestione del Consorzio, quale Presidente, per un periodo di tempo assai limitato (dal giugno al novembre del 2007) e si preoccupò di inserire all'ordine del giorno di tutte le riunioni del Consiglio direttivo dell'Ente la questione della nomina del dirigente generale. Non è certo responsabilità del MI se il Consiglio direttivo rinviò sempre ogni determinazione. Anche la persona offesa ha escluso la sussistenza di un accordo tra l'On. MI e il Consiglio direttivo. Peraltro,la motivazione a conforto del ritenuto sviamento di potere si basa su un richiamo a tutta una serie di provvedimenti e di condotte cui MI non partecipò affatto perché o erano anteriori al suo insediamento, come la mancata ottemperanza all'ordinanza del Tar, che imponeva l'approvazione della graduatoria che vedeva vincitrice la PI, ed addirittura la revoca in autotutela della medesima (fatti ascrivibili al Dragotta); o erano successivi alle sue dimissioni, trattandosi della mancata ottemperanza alla Delib. del Tar n. 271/9, depositata il 20 febbraio 2008. La Corte territoriale non spiega poi per quale motivo non debba essere considerato legittimo e comprensibile che il MI si sia rivolto a un avvocato di sua fiducia, che potesse aiutarlo ad orientarsi nella complessa questione concernente la PI, tanto più che la pubblica amministrazione conserva piena discrezionalità, sull'an e sul quando, in ordine all'assunzione di chi ha vinto una graduatoria, non essendo configurabile un diritto soggettivo del vincitore. Ragion per cui non è ravvisabile il requisito dell'ingiustizia del danno e del vantaggio poiché entrambi sono conseguenti ad un atto legittimo e comunque deriverebbero, in tesi, il carattere di ingiustizia soltanto dalla pretesa illegittimità dell'atto amministrativo da cui scaturiscono.
D'altronde, l'avvocato D'Urso prospettò la possibilità di nominare un esperto esterno al consorzio come una soluzione di buon senso, tendente ad affrontare, in breve tempo e con l'urgenza che la situazione di stallo richiedevate questioni più importanti e impellenti. L'obbligo di assunzione venne imposto solo con l'ordinanza del Tar n. 271/08, depositata il 20 febbraio 2008 e quindi successivamente alle dimissioni del MI, mentre l'obbligo imposto con l'ordinanza del Tar n. 501/06 concerneva esclusivamente l'approvazione della graduatoria e in relazione a ciò il MI è stato assolto.
2.1. Con ulteriore censura, si deduce violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 6, e art. 7, in quanto le funzioni attribuite al ZZ erano del tutto diverse da quelle di competenza del direttore generale perché inerivano a singole e specifiche operazioni, di natura tecnica, e non al coordinamento generale dell'attività dell' Ente. Sussistevano anche i requisiti sulla base dei quali ritenere legittima una deroga alla normativa di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 6 bis, attesa la situazione di urgenza nella quale versava il Consorzio, all'epoca in cui il MI vi si insediò.
2.2.Con l'ultimo motivo, si lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di prendere in esame lo specifico motivo di appello con il quale era stata evidenziata la limitatissima attività svolta dal MI, irrogando una pena identica a quella comminata al IR, che ha esplicato, nella vicenda, un ruolo certamente più complesso e ampio.
3. IR LI deduce mancanza della qualità di pubblico ufficiale, al momento dell'approvazione della Delib. 20 settembre 2007, n. 14/CD che costituisce oggetto della contestazione e mediante la quale è stato deliberato l'incarico all'ing. ZZ, giacché, nella medesima seduta, era stato revocato l'incarico di dirigente generale f.f. al IR, che mantenne la propria presenza in Consiglio solo in veste di segretario ed espresse un parere facoltativo e non vincolante, senza avere alcun diritto di voto. Comunque la Delib. perseguiva un interesse pubblico, conferendo incarico ad un professionista scelto tra le massime autorità nazionali nel campo delle infrastrutture e dei trasporti. Manca comunque un danno ingiusto sia nei confronti dell'Ente che dell'avv. PI, così come un ingiusto vantaggio per il ZZ. Ingiustificatamente poi la Corte d'appello non ha preso in considerazione la documentazione acquisita, che dimostrava come, all'epoca della nomina dell'ing. ZZ, i posti riservati alle professionalità di natura tecnica risultassero in massima parte vacanti, onde non sarebbe stato possibile fronteggiare le esigenze di gestione tecnica dell'Ente affidandosi in via esclusiva al personale in organico. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. Le doglianze e le argomentazioni formulate dal IR sono state ribadite e ulteriormente illustrate con memoria presentata il 6 maggio 2014, corredata da copia della sentenza di assoluzione, emessa dal Tribunale di Messina, il 10 dicembre 2013, per gli stessi fatti oggetto della presente regiudicanda, nei confronti di RR CA, AF NG e AO GI. Le parti civili, IN RL e IN ID CA, eredi di PI IA, e Consorzio per le Autostrade Siciliane, hanno chiesto il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni civili emesse in loro favore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Prendendo le mosse dal ricorso presentato dal MI, occorre osservare come la prima doglianza sia infondata. Dalla disamina del capo d'imputazione contestato ai ricorrenti emerge infatti che sia l'ingiusto vantaggio economico per il ZZ, connesso alla percezione dei compensi, sia l'ingiusto danno per la PI, derivante dall'essere stata resa superflua la copertura del posto vacante di dirigente generale del Consorzio, cui la PI aveva diritto, quale vincitrice di concorso, sono espressamente contestati. Ed anzi l'imputazione è estremamente chiara nell'inquadrare sia il vantaggio patrimoniale per il ZZ sia il danno per la PI nell'ottica del dolo intenzionale, senza che possa distinguersi, nella prospettiva della contestazione, tra conseguenze dirette e conseguenze indirette della condotta.
2. Anche la seconda e la terza censura sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attenga pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e quindi l'accettabilità razionale del provvedimento, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. Sez. 3, 27-9-2006 n. 37006, Piras, Rv. 235508; Cass. Sez. 6, 6-6-2006 n. 23528, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. 3 n. 8570 del 14-1-2003, rv. 223469; Cass. Sez. fer., 3/9/04 n. 36227, Rinaldi, Guida al dir., 2004 n. 39, 86; Cass. sez. 5 5/7/04 n. 32688, Scarcella, ivi, 2004, n. 36, 64; Cass. Sez. 5,
15/4/2004 n. 22771, Antonelli, ivi, 2004 n. 26, 75).
2.1. Nel caso in disamina, la Corte d'appello ha evidenziato che, sebbene fosse stata emessa l'ordinanza n. 4309/2007, con la quale il TAR di Catania aveva rigettato il ricorso del IR, sancendo ancora una volta la legittimità della graduatoria concorsuale, il neo-eletto Presidente, MI, accortosi della vacanza del posto di dirigente generale, anziché porre fine alla infinita sequela di illegalità commesse fino a quel momento, aveva richiesto, come se le pronunce giudiziali - da ultimo, con la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica - e le indicazioni del Commissario ad acta non fossero state sufficientemente chiare, un parere motivato all'avv. D'Urso Franco. Per di più, di questo parere veniva del tutto ignorata la parte in cui il legale segnalava la necessità, onde procedere alla nomina del dirigente generale, di avvalersi della graduatoria approvata dal Commissario ad acta, con salvezza comunque delle determinazioni da assumere all'esito del contenzioso in atto. Veniva invece valorizzato solo l'inciso conclusivo del parere, nel quale il legale, completando il ventaglio delle possibilità, prospettava anche l'opzione di avvalersi, per la soluzione di pratiche di particolare complessità e importanza, di consulenti esterni di comprovata professionalità. Tuttavia, veniva rappresentata, in relazione a tale soluzione, l'opportunità di investire della questione l'Assessorato regionale competente, sottolineando la delicatezza e la rilevanza della vicenda. Peraltro, gli accordi tra il MI e il ZZ, sebbene formalizzati dopo la presentazione del predetto parere, che pervenne al CAS il 5 settembre 2007, intercorsero in epoca precedente ad essa, ove si consideri che il ZZ trasmise al MI il fax, con il proprio curriculum, già l'11 luglio 2007.
2.2. In merito alla questione inerente alla natura della situazione giuridica soggettiva da ravvisarsi in capo al vincitore del concorso, la Corte d'appello ha evidenziato come essa sia inconferente poiché già dal parere formulato dall'avvocato D'Urso emergeva, correttamente, che l'obbligo giuridico di nominare la dr.ssa PI dirigente generale del Consorzio non discendeva più dalla classificazione di quest'ultima al primo posto della graduatoria concorsuale ma piuttosto dall'esplicito ordine impartito, in tal senso, al Consorzio dal giudice amministrativo e, di seguito, dai provvedimenti del Commissario ad acta. A ciò va aggiunto, in questa sede, che, quand'anche volesse riconoscersi al riguardo, in capo alla pubblica amministrazione, un ambito di discrezionalità, l'esercizio distorto di quest'ultima, al fine di recare a taluno ingiusto danno, integra pur sempre il reato di cui all'art. 323 cod. pen., Sez. U. 29-9-2011 n. 155, Rossi (Rv. 251498), ha infatti affermato che sussiste il requisito della violazione di legge non solo allorché la condotta del pubblico ufficiale si esplichi in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere ma anche quando essa risulti orientata esclusivamente alla realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi, in tale ipotesi, il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poiché il potere non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione. Il reato di abuso di ufficio è pertanto configurabile anche laddove la condotta dell'agente, pur formalmente aderente alla norma che disciplina l'esercizio delle sue attribuzioni, si estrinsechi in assenza delle ragioni legittimanti e produca intenzionalmente un danno al soggetto passivo (Sez. 6, 11/3/2005, n. 12196, Rv. 231194; Sez. 6, 18-10-2012 n. 43789, in Cass. pen. 2013, 3516; conf. Sez. 6 8-7-1996 n. 8649, in Cass. pen. 1997, 2691). E,nella più recente giurisprudenza, si è affermato che il legislatore non ha inteso limitare la portata applicativa dell'art. 323 cod. pen., ai casi di violazione di legge in senso stretto, avendo voluto includervi anche le altre patologie dell'atto amministrativo, tra le quali l'eccesso di potere, configurabile laddove vi sia stata oggettiva distorsione dell'atto dalla finalità tipica (Cass. Sez. 6, 12-6-2012, Demma). In quest'ottica, la giurisprudenza ha altresì sottolineato il rilievo dell'art. 97 Cost., nel suo nucleo precettivo, diretto ad evitare favoritismi o, come nel caso in disamina, discriminazioni (in tema di abuso di ufficio in damnosis, v. Cass. Sez. 6, 14/6/2012, Arbitani).
2.3. In ordine alla problematica relativa all'alterità delle funzioni del consulente esterno rispetto a quelle del direttore generale, la Corte d'appello ha evidenziato come l'ampiezza dell'incarico conferito e la tipologia dello stesso finissero con l'attribuire al ZZ le prerogative proprie del dirigente generale, che, caparbiamente, si era omesso di nominare. E ciò era già stato posto in rilievo dall'Avvocatura Generale, chiamata dall'Assessorato regionale ad esprimere il parere che, cautamente, l'avv. D'Urso aveva suggerito di chiedere, prima di procedere alla nomina di un consulente esterno. L'avvocatura Generale aveva infatti stigmatizzato i gravi profili di illegittimità della condotta tenuta dagli imputati, rimarcando l'illegittimità della nomina del consulente esterno proprio perché volta ad affidare le funzioni attribuite al dirigente generale a un soggetto diverso dalla vincitrice del concorso. Anche il Tar di Catania aveva sottolineato, nell'ordinanza n. 271/08, emessa il 7-2-2008, che non sussistevano ragioni che potessero giustificare il ricorso a un incarico esterno di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di compiti che rientravano fra le funzioni del dirigente generale dell'Ente. Appare dunque chiaro come il richiamo, da parte della Corte d'appello, a tali ultimi provvedimenti non sia volto,contrariamente a quanto assume il ricorrente, a sostenere l'asserto che il MI abbia partecipato a questa fase o, comunque, abbia avuto conoscenza di tali atti durante il suo mandato, essendo ciò impossibile poiché essi sono successivi alla dismissione dell'incarico da parte dell'imputato, ma sia funzionale ad una corretta disamina e confutazione, da parte del giudice di secondo grado, delle obiezioni difensive in punto di fatto. Del pari - sottolinea il giudice a quo - non può fondatamente sostenersi che la nomina del ZZ sia stata imposta dall'urgenza di risolvere le problematiche oggetto dell'incarico, attesa la condotta di ostruzionistica inerzia sino ad allora tenuta dal Consorzio, che era rimasto reiteratamente ed ostinatamente inottemperante alle statuizioni imperative, immediatamente esecutive, del giudice amministrativo, tanto da indurre quest'ultimo, più volte, a disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. Il danno arrecato alla PI è dunque effettivamente da qualificarsi ingiusto, sia sotto il profilo economico, in termini di mancata corresponsione degli emolumenti corrispondenti alla funzione di dirigente generale;
sia sotto il profilo morale, quale aggressione alla sfera della personalità nonché quale perdita ingiustificata di prestigio e decoro.
2.4. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia dunque in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. A ciò può aggiungersi, in merito alla problematica relativa alla ravvisabilità dell'ingiusto vantaggio patrimoniale e del danno ingiusto, che,secondo l'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente, al quale questo Collegio aderisce, per la sussistenza del reato di cui all'art. 323 cod. pen., è necessario verificare se l'evento di vantaggio o di danno sia ingiusto in sè e non soltanto come riflesso della violazione di norme da parte del pubblico ufficiale. Gli elementi della illegittimità della condotta e dell'ingiustizia del danno sono dunque distinti e il giudice penale deve verificare, volta per volta, la sussistenza di entrambi (Cass. Sez. 6, 14-12-1998, Rossomandi, Rv. 212719), compiendo una valutazione di ingiustizia distinta e autonoma rispetto a quella che, attraverso l'abusività, coinvolge il mezzo impiegato. Ne deriva che vanno espunti dall'area dell'illecito penale i comportamenti abusivi finalizzati a procurare un vantaggio o un danno conforme al diritto (Sez. 6, 5-4-1994, Presutto, Cass. pen. 1995, 3336; Sez. 6, 14-12-1995, Marini, Cass. pen. 1996, 3303; Sez. 6, 6/6/1996, Scaduto, Cass. pen. 1997, 2693). Il vantaggio e il danno sono infatti ingiusti allorché non spettino in base al diritto oggettivo. Ad escludere l'ingiustizia non è dunque sufficiente che il destinatario della condotta abusiva sia titolare di una posizione giuridica astrattamente tutelabile ma occorre che questa sia tale in concreto, avuto cioè riguardo alle condizioni normativamente previste, anche per l'ipotesi di concorso con la posizione di altri titolari di diritti analoghi (Cass. Sez. 6, 7-3-1995, Bussolati, Cass. pen. 1996, 800). Ne deriva che il vantaggio patrimoniale o il danno può ritenersi ingiusto allorché esso non sia dovuto, sia stato cioè iniuste datum (Cass. Sez. 6 9-7-1993, Marcello, Riv. Pen. econ. 1994, 371). Nel caso in disamina, è da escludersi che, alla stregua del diritto oggettivo, fosse configurabile sia una situazione giuridica soggettiva in base alla quale al ZZ spettasse il conferimento dell'incarico; sia una situazione giuridica soggettiva in base alla quale le voci di danno patrimoniale e morale individuate dalla Corte d'appello fossero legittimamente ascrivibili alla sfera giuridica della PI. Correttamente pertanto è stato ritenuto il requisito della c.d. "doppia ingiustizia".
2.5. In ordine all'ultima doglianza, occorre osservare come le determinazioni del giudice di merito in ordine alla dosimetria della pena siano insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravità delle condotte ascritte e all'intensità del dolo.
3. Passiamo alla trattazione del ricorso presentato dal IR. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte d'appello ha infatti evidenziato, al riguardo, che la qualifica di dirigente generale facente funzioni, con la quale il IR intervenne alla seduta del Consiglio direttivo, che adottò la delibera di nomina dell'ing. ZZ, è attestata dal relativo verbale. A ciò è da aggiungersi, in questa sede,che,quand'anche si escludesse, in capo al IR, la qualità di pubblico ufficiale, ciò non varrebbe a esonerarlo da responsabilità perché è possibile concorrere nel reato di cui all'art. 323 cod. pen., anche come extraneus.
3.1. La seconda doglianza è, del pari, infondata. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il ruolo concorsuale di un soggetto possa esplicarsi attraverso le condotte più varie. L'attività costitutiva del concorso può infatti essere rappresentata da qualsiasi comportamento che fornisca un apprezzabile contributo alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso o che agevoli l'opera dei concorrenti, in tutte o in alcune delle fasi di ideazione organizzazione ed esecuzione della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto;
agevolazione alla sua preparazione o consumazione;
mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso (Sez. U.30-10-2003,n 45276, Cass. pen. 2004, 811; Cass. Sez. 1, 17-1-2008, n. 5631, Rv. 238648; Sez. 1, 18/2/2009 n. 10730, Rv. 242849). Ne deriva che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato risiede nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo alla realizzazione del reato mentre, nel concorso, è richiesto un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico,dalla coscienza e volontà di arrecare un apporto concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito (Cass., Sez. 6, 18-2-2010 n. 14606, Rv. 247127). Dunque il concorso si realizza non soltanto con la partecipazione all'esecuzione materiale ma anche con qualsiasi condotta cosciente e volontaria, diretta a rafforzare l'altrui proposito criminoso (Cass. Sez. 2, 28-2- 2007, n. 16625, Giust. pen. 2007, 2, 622), anche solo assicurando al concorrente un maggiore senso di sicurezza e uno stimolo all'agire (Cass. Sez. 1, 14/2/2006 n. 15023, Rv. 234128). Sulla base di questi principi, è indubbio che il contributo concorsuale possa essere rappresentato da un parere reso ai componenti dell'organo competente a decidere, soprattutto se tale parere proviene da un soggetto che ha svolto, in seno all'Ente, funzioni particolarmente qualificate, come quelle espletate dal IR. Ed, al riguardo, la Corte territoriale ha precisato che il IR non soltanto ha partecipato alla seduta ma ha espresso proprie, autorevoli valutazioni. Nè ha pregio l'obiezione formulata dal ricorrente, secondo cui il parere espresso dal IR aveva carattere facoltativo e non vincolante poiché il contributo concorsuale assume rilevanza non solo allorché si ponga come condicio sine qua non dell'evento lesivo ma anche quando assuma la forma di un contributo di agevolazione (Cass. Sez. 6, 20/1/2003, n. 11878, Foro it., 2004, 2, 625; Sez. 5, 13-4-2004 n. 21082, Rv. 229200; Sez. 4, 22-5-2007, n. 24895, Rv. 236953) e di rafforzamento di un proposito criminoso già esistente nei concorrenti, secondo quanto appena precisato.
3.2. Non merita accoglimento neanche la censura afferente alle finalità perseguite dalla delibera di affidamento dell'incarico all'ing. ZZ, adottata dall'Ente, avendo la Corte di merito chiarito, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, che la condotta in esame, lungi dal soddisfare preminenti esigenze del CAS, che anzi, quantomeno sotto il profilo economico, rimanevano pregiudicate, era specificamente diretta a svuotare le funzioni di direttore generale del Consorzio, affidandole ad un consulente esterno, sì da pregiudicare la legittima aspettativa dell'avv. PI alla relativa nomina, che pure le spettava, in forza dell'esito del concorso e dei cogenti provvedimenti assunti dal giudice amministrativo.
3.3. Per quanto attiene alla problematica inerente alla ravvisabilità di un danno ingiusto per l'avv. PI e di un ingiusto vantaggio patrimoniale per l'ing. ZZ si rinvia a quanto in precedenza evidenziato. Mentre è irrilevante, ai fini della sussistenza del reato di abuso d'ufficio, che vi sia stato o meno un danno per l'Ente, trattandosi di un requisito del tutto estraneo al paradigma delineato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 323 cod. pen., che richiede il prodursi di un danno non per l'ente pubblico in nome e per conto del quale il pubblico ufficiale agisce ma per un altro soggetto, specificamente determinato.
3.4. Non merita accoglimento neanche l'ultima censura formulata dal IR, avendo il giudice di secondo grado evidenziato, al riguardo, che, attesa la specificità della funzione in disamina, sono inconferenti i rilievi inerenti alle carenze di organico dell'Ente, in particolare nell'area tecnica.
3.5. Trattasi, sotto tutti i profili appena esaminati, di una motivazione precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare l'itinerario concettuale esperito dal giudice di merito. D'altronde, il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), legittima il ricorso per cassazione, implica che il ricorrente dimostri che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul piano logico. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U. 27-9-1995, Mannino, Rv 202903). La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una sentenza non può infatti essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacché esso è attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che, come nel caso in disamina, il processo formativo del libero convincimento del giudice non abbia subito il condizionamento derivante da una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto delle prove (Sez. U. 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767). Dedurre infatti vizio di motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla ponderata ed argomentata valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto ragionevole (Sez. 2 19-6-1996, Di Francesco, Rv. 205621).
3.6. In ordine ai rilievi formulati dalla difesa del IR con la memoria depositata in data 6 marzo 2014, sostanzialmente iterativi delle doglianze prospettate con il ricorso, occorre rilevare come dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Messina emerga che tale pronuncia ha espressamente escluso che la posizione dei coimputati assolti, per difetto dell'elemento psicologico, possa essere assimilata a quella del MI e del IR, ove si consideri, da un lato, che era stato lo stesso MI, quale Presidente del Consiglio direttivo, a proporre la nomina del consulente esterno, dopo avere preso contatti diretti con il ZZ, in data anteriore alla seduta del 20 settembre 2007; e, dall'altro, che il IR era il diretto "contendente" della PI, nell'ambito della vicenda afferente alla nomina a dirigente generale del Consorzio.
4. I ricorsi vanno dunque rigettati, poiché basati su motivi infondati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti vanno inoltre condannati alla rifusione delle spese, che si ritiene congruo liquidare nella somma di Euro 4.417, oltre agli accessori di legge, in favore delle parti civili, IN RL e IN ID;
e nella somma di Euro 4.121, oltre agli accessori di legge, in favore della parte civile, Consorzio per le Autostrade siciliane.
P.Q.M.
RIGETTA I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI. CONDANNA INOLTRE I RICORRENTI ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE, CHE LIQUDA NELLA SOMMA DI EURO 4.417 OLTRE ACCCESSORI IN FAVORE DELLE PARTI CIVILI CO CA E CO DA E NELLA SOMMA DI EURO 4,121 OLTRE ACCESSORI, IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE, CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 13 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2014