Sentenza 30 ottobre 2014
Massime • 1
Per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della realizzazione della fattispecie penalmente rilevante. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del concorso nel delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 con riferimento alla condotta di un soggetto al quale il venditore di sostanze stupefacenti si era rivolto, dopo la consegna di una partita di droga all'acquirente, per essere aiutato a conseguire il pagamento da quest'ultimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2014, n. 7621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7621 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 30/10/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1703
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 31152/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP RO N. IL 26/08/1976;
avverso l'ordinanza n. 400/2014 TRIB. LIBERTÀ di SALERNO, del 09/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI SALVO EMANUELE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo, inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. AL RO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno, in data 10-6-2014, che ha rigettato la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, in data 10-5-2014, in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere svolto attività di mediazione per ottenere il pagamento, in favore di IZ GI, di una partita di stupefacente acquistata da PE TO e da NE RM.
2. Il ricorrente deduce, con unico, articolato motivo, vizio di motivazione in merito all'identificazione del ricorrente, in quanto sia IZ che il AL non erano presenti all'incontro con il PE e il NE, come si desume dalle conversazioni n. 6492 del 30/12/2008, 3592 e 8383, nonché dalle risultanze delle localizzazioni effettuate a mezzo GPS. Dagli esiti degli accertamenti espletati si evince che il fantomatico RO, che emerge dalle intercettazioni telefoniche, non è stato mai identificato. D'altronde ulteriori soggetti a nome RO hanno avuto un ruolo nella vicenda, come OL RO e un altro individuo, indicato alla pagina 699 dell'ordinanza cautelare. Anche l'attribuzione di una Mini OP al AL, quale elemento identificativo, nel corso dei dialoghi intercettati, è smentita da quanto affermato nella stessa ordinanza cautelare. Per di più, in quest'ultima si ammette che difficilmente i personaggi di un certo spessore criminale adoperano il loro vero nome, nei rapporti interpersonali intrattenuti nell'ambito delle vicende delittuose, ed è dunque assai dubbio che colui che veniva chiamato RO avesse effettivamente tale nome di battesimo.
Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, sia pure per ragioni diverse da quelle dedotte dal ricorrente. Risulta infatti dalla motivazione dell'ordinanza impugnata che al AL viene contestato di avere svolto l'attività di mediatore per ottenere il pagamento, in favore di IZ GI, di una partita di sostanza stupefacente, acquistata, nel 2008, da PE TO e da NE RM. Il giudice a quo evidenzia infatti come dalle intercettazioni telefoniche espletate siano emerse le difficoltà in cui versavano gli acquirenti nel pagamento delle somme dovute al venditore, a seguito della cessione dello stupefacente. Dalle predette intercettazioni è inoltre emerso che il venditore si rivolse, con esito positivo, a un certo RO, poi identificato nel AL, per indurre gli acquirenti al pagamento. In tale intervento il Tribunale ravvisa gli estremi del concorso del AL nel reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. L'assunto è infondato.
1.1.Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il ruolo concorsuale di un soggetto possa esplicarsi attraverso le condotte più varie. Affinché possa essere addebitato a taluno il concorso in un reato, occorre che questi abbia fornito un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, con la coscienza e volontà di arrecare un apporto alla realizzazione dell'illecito ( Cass., Sez 6 n. 14606 del 18-2-2010, Rv. 247127). L'attività costitutiva del concorso può dunque essere rappresentata da qualsiasi comportamento che fornisca un apprezzabile contributo alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso o che agevoli l'opera dei concorrenti, in tutte o in alcune delle fasi di ideazione organizzazione ed esecuzione della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto;
agevolazione alla sua preparazione o consumazione;
autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso:
Sez. U.30-10-2003, n 45276, Cass. pen 2004, 811; Cass Sez 1, 17-1- 2008, n. 5631, Rv. 238648; Sez 1, 18-2-2009n. 10730, Rv 242849). Ne deriva che il contributo del concorrente deve comunque collocarsi lungo l'arco dell'iter criminis e non dopo l'esaurimento di esso, con la consumazione del reato. Ove la condotta del reo intervenga dopo l'esaurimento dell'iter criminis, essa non potrà essere punita a titolo di concorso, pur potendo eventualmente dar luogo ad un autonomo reato, ove rientri in una specifica norma incriminatrice, come nel caso del favoreggiamento personale o reale o del riciclaggio. La condotta di un soggetto può dunque essere qualificata come concorso in un reato ove sia intervenuta prima della consumazione di quest'ultimo e abbia dato ad esso un contributo causale e non dopo il perfezionamento dell'illecito, allorché non è più prefigurabile alcuna possibilità di contribuire causalmente ad esso (Cass., Sez. 6^ 21-9-1990, Lelli, Rv. 185705; Sez. 6^ 26-5-1988, D'Andria, Rv. 179371; Sez. 6^, 19-4-1990, Vandero, Rv. 185404).
2. Occorre però tenere presente che il concorso si realizza non soltanto con la partecipazione all'esecuzione materiale ma anche con qualsiasi condotta cosciente e volontaria, diretta a rafforzare l'altrui proposito criminoso (Cass. Sez. 2^, 28-2-2007, n. 16625, Giust. pen. 2007, 2^, 622), anche solo assicurando al concorrente un maggiore senso di sicurezza e uno stimolo all'agire (Cass. Sez. 1^, 14-2-2006 n. 15023, Rv. 234128). In quest'ottica, si comprende agevolmente come la promessa di tenere, dopo la commissione del reato, una certa condotta, effettuata durante l'espletamento dell'iter criminis e, segnatamente, nella fase ideativa, integri gli estremi del concorso, qualora serva a rafforzare il proposito criminoso: si pensi alla condotta di chi si impegni a favorire la vendita delle cose che saranno rubate, che costituisce una forma di rafforzamento del proposito criminoso di colui che stia programmando un furto (Sez. 2^, 13-2-1991, Buzzetti, Riv. Pen. 1991, 1078). È dunque da qualificarsi, in via generale, come condotta concorsuale l'agire di chi prometta un proprio intervento, da effettuarsi dopo la perpetrazione del reato, allorché tale promessa, costituendo un tassello del progetto criminoso, abbia rafforzato il proposito criminoso del responsabile materiale del reato o degli altri concorrenti, come, ad esempio, può avvenire nel caso di chi si offra di occultare il cadavere, dopo che i correi abbiano compiuto l'omicidio.
2.1.Ne deriva che è senz'altro da qualificarsi come concorso la condotta di chi, nel contesto di una trattativa preordinata alla vendita di sostanza stupefacente, offra al venditore, prima che l'accordo si perfezioni, il proprio intervento presso il compratore, ove insorgano difficoltà in ordine al pagamento del prezzo, perché la possibilità di fruire di tale sostegno è senz'altro idonea a rafforzare l'intendimento criminoso del venditore. Il contributo concorsuale assume infatti rilevanza non solo allorché si ponga come condicio sine qua non dell'evento lesivo ma anche quando assuma la forma di un contributo di agevolazione (Cass. Sez. 6^, 20-l-2003, n. 11878, Foro it., 2004, 2^, 625; Sez. 5^, 13-4-2004 n. 21082, Rv.229200; Sez. 4^, 22-5-2007, n. 24895, Rv. 236953) e di rafforzamento di un intendimento criminoso già esistente nel concorrente. Tanto più che, allorquando il concorso venga posto in essere soltanto sotto la forma del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, non può pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che, senza di esso, quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova dell'obiettiva idoneità, in base alle regole di comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento (Cass. 10-5-1993, Algranati, Rv. 195772; Cass. 17-2- 1999, Doronzo, Rv. 214317). Ove invece successivamente alla cessione- e quindi al perfezionamento del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 90, art. 73, il venditore si rivolga ad un terzo perché si adoperi al fine di ottenere il pagamento dall'acquirente, senza che vi sia stato alcun previo impegno, in tal senso, da parte del predetto terzo, questi non concorre nel reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art 73, alla commissione del quale non ha arrecato alcun contributo causale. D'altronde, non esistendo alcuna norma incriminatrice al riguardo, la condotta di tale soggetto costituisce un post factum non punibile.
3. Orbene, quest'ultima è l'ipotesi riscontrabile nel caso in disamina "nell'ordinanza impugnata, si da atto che il ruolo ascritto al AL, nel contesto della sequenza fattuale in esame, si colloca esclusivamente nel segmento della vicenda inerente alla trattativa finalizzata al rientro del debito vendo il AL soltanto favorito il pagamento della sostanza stupefacente della quale era già avvenuta la cessione. La condotta del ricorrente costituisce pertanto un posterius rispetto alla consumazione del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e non e quindi penalmente rilevante.
4. L'ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio, unitamente a quella genetica, emessa, il 10- 5-2014, dal Gip del Tribunale di Salerno, con conseguente immediata liberazione del AL, se non detenuto per altra inoltre espletati gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella emessa il 10/05/2014 dal Gip del Tribunale di Salerno e dispone l'immediata liberazione di AL RO se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 30 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015