Sentenza 21 settembre 2010
Massime • 1
Non possono essere dedotte per la prima volta, nel giudizio di legittimità, questioni di inutilizzabilità il cui accertamento presupponga valutazioni di fatto soggette al previo e naturale vaglio del giudice di merito. (Fattispecie relativa alla lamentata inutilizzabilità degli esiti dell'attività di intercettazione effettuata, ricorrendo ad impianti esterni, un anno dopo il rilascio della autorizzazione motivata dall'indisponibilità di quelli in dotazione alla Procura della Repubblica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2010, n. 37767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37767 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 21/09/2010
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 1330
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 18248/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA TO NC N. IL *07/01/1960*;
avverso l'ordinanza n. 268/2010 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 26/02/2010;
pentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
sentite le conclusioni del PG Dott. De Santis F., che chiede il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Monsignore che ha concluso come in ricorso. FATTO
1- Con ordinanza del 26.02.2010 il Tribunale di Palermo confermava in sede di riesame (fatta salvo l'annullamento per il delitto di cui al capo E e per l'aggravante D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 relativamente al delitto di estorsione di cui al capo B) l'ordinanza emessa in data 11.02.2010 con cui il locale GIP aveva applicato a LL IT NZ la misura cautelare della custodia in carcere.
2- Propone ricorso l'indagato, deducendo:
a.- l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali per irriferibilità alle operazioni eseguite a partire dal *24 marzo 2006* delle motivazioni sull'urgenza e sull'indisponibilità degli impianti della Procura rese mesi prima nel decreto del P.M. del 12 maggio 2005;
b.- il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze procedimentali, basata su una conversazione intercorsa fra terzi, smentita da altri non adeguatamente considerati elementi. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne la doglianza di cui sopra sub 2.a., il suo esame è precluso in questa sede. Premesso, invero, che la stessa non risulta, ne' è stato dedotto, che sia stata formulata in sede di riesame, deve rilevarsi che l'inutilizzabilità, intesa come idoneità dell'atto ad assumere validamente la funzione probatoria, può essere dedotta e rilevata in ogni stato e grado del procedimento, sempre che, però, il suo accertamento non richieda preliminari valutazioni di fatto soggette al previo e naturale vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito. La previsione di cui all'art. 609 c.p.p., comma 2, in forza della quale possono superarsi i limiti del devolutum e della ordinaria progressione dell'impugnazione, oltre che per le violazioni di legge non deducibili in grado d'appello, anche per le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo, deve raccordarsi con la natura propria del giudizio di legittimità, che, come confermato sistematicamente dalle disposizioni di cui all'art. 311 c.p.p., comma 2, e art. 569 c.p.p., comma 3, non tollera diretti apprezzamenti fattuali sostitutivi della sede naturale del merito (cfr. in argomento Cass. 12175 del 2005; 24.04.1998, Fichera). Orbene, la inutilizzabilità dedotta dal ricorrente si fonda sull'assunto che la motivazione sui presupposti per l'effettuabilità delle intercettazioni con impianti diversi da quelli della Procura procedente, resa nel decreto del P.M. del 12 maggio 2005, non potesse più valere per le operazioni intercettive che, di fatto, iniziarono solo il *24 marzo 2006*. Com'è evidente, il giudizio sulla fondatezza di tale assunto presuppone una specifica valutazione della situazione fattuale, interna ed esterna agli uffici della Procura, venutasi a determinare nell'intervallo temporale intercorso fra il decreto e l'inizio delle operazioni: valutazione che poteva e doveva essere sottoposta al Tribunale del riesame e che, non essendo ciò avvenuto, non può, per quanto sopra detto, essere fatta valere direttamente in questa sede.
Nè d'altronde questa preclusione può ritenersi superabile attraverso il meccanismo previsto dalla seconda parte dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) come introdotto dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 nel senso che il Tribunale, utilizzando i risultati delle intercettazioni, sarebbe implicitamente incorso in un travisamento dei presupposti della loro ammissibilità: e ciò non solo perché la relativa ricognizione non può, giusta quanto sopra osservato, considerarsi incontrovertibile e, come tale, deducibile a sensi della disposizione citata (v., fra le altre, Cass. n. 33435 del 2006), ma anche perché il provvedimento impugnato è confermativo di quello del GIP, mentre il vizio del travisamento può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella sottoposta al gravame di merito, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutum (v., fra le altre, Cass. n. 19710 del 2009 e n. 752 del 2007). Quanto al motivo di cui sopra sub 2.b., con lo stesso si contesta in sostanza, con rilievi di ordine valutativo, l'apprezzamento che i giudici di merito hanno compiuto, in maniera immune da vizi denunciabili in questa sede, al fine di desumerne la gravità indiziaria a carico dell'indagato, delle risultanze procedimentali, con particolare riferimento al chiaro tenore della conversazione intercorsa il *2 aprile 2006* tra NA NZ e \B US: elemento investigativo ritenuto evidentemente preminente sulle dedotte dichiarazioni scagionanti rese da TO AN, e non infirmato dalla ritenuta insufficienza della medesima conversazione ai fini della gravità indiziaria in ordine ad altro delitto pure ascritto al ricorrente, derivando tale insufficienza da una diversa individuazione del soggetto cui si riferiva la conversazione.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2010