Sentenza 8 novembre 2013
Massime • 1
In tema di applicazione del principio del "ne bis in idem" e di divieti di un secondo giudizio, nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, ma è necessario accertare che il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2013, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 08/11/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 1563
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 37762/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MP IR N. IL 29/07/1967;
GA TO N. IL 02/06/1974;
avverso la sentenza n. 3199/2011 CORTE APPELLO di BARI, del 30/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di MP RO per quanto riguarda la preclusione processuale, nonché per il rigetto nel resto del ricorso di MP.
Rigetto del ricorso di TT.
Uditi i difensori avv. D'Amborio P. e Quarta R. sostituito dall'avv. Pellegrini Raul che hanno entrambi chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il 30 aprile 2012 la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza emessa il 26 aprile 2011 dal Tribunale di Foggia, appellata dagli imputati, che aveva dichiarato MP RO ed TT TO colpevoli del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso e, riconosciute ad entrambi le circostanze attenuanti generiche, dichiarate per MP equivalenti alla contestate aggravanti e alla recidiva e, per TT, prevalenti sulle contestate aggravanti, aveva condannato MP RO alla pena di otto anni di reclusione ed TT TO a quella di quattro anni di reclusione, con irrogazione per entrambi delle pene accessorie.
2. La Corte, dopo avere ripercorso, sulla base delle sentenze irrevocabili di condanna acquisite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. (processi "Panunzio", "day before", "double edge", "araba fenice", "Poseidon", "Osiride"), osservava che, sino alla data della scarcerazione di IN ON NZ (avvenuta nel 2006) in territorio di Foggia aveva operato un sodalizio di stampo mafioso denominato "società", sostanzialmente unitario, pur se articolato in squadre o batterie, stabilmente dedito ad attività di estorsione in particolare in danno di titolari di imprese di onoranze funebri. In tale sodalizio erano organicamente inseriti, tra gli altri, OR CO, NE RT, RI IC, SU DO, RI CO, IP AT, AR ON. La scarcerazione, nell'anno 2006, di IN NZ ON, elemento di spicco della "società" foggiana escluso, durante la detenzione in carcere, al pari di OR CO (anch'egli ristretto) dalla partecipazione alle estorsioni, determinava una rottura degli equilibri criminali e dava luogo ad una violenta contrapposizione tra il clan NE e il clan IN-OR, sfociata nella commissione di agguati anche mortali (sentenza emessa nel processo "Poseidon"; sentenza irrevocabile pronunziata nei confronti del minore RO IE, membro del clan NE, condannato per il tentato omicidio di IN ON NZ;
sentenza irrevocabile intervenuta nel processo a carico di VE LE ed altri, nonché dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia VE LE, NO AF, deposizioni degli ufficiali di polizia giudiziaria Sanna e Cerri).
L'agguato in data 5 maggio 2007 ai danni di IN ON NZ e la successiva uccisione, il 18 giugno 2007, di RI CO, garante della coesione dell'organizzazione, sancivano la definitiva rottura della "società" e la nascita del gruppo di stampo mafioso OR-IN, cui, secondo la prospettazione accusatoria, MP prendeva parte con ruolo di spicco e TT con quello di mero partecipe, in epoca compresa tra il maggio 2007 e il 17 aprile 2009 (cfr. contestazione suppletiva sulla permanenza della condotta illecita formulata all'udienza del 2 dicembre 2010)
3. In merito all'imputazione ex art. 416-bis c.p. e alla relativa contestazione temporale nell'ambito del presente processo i giudici di merito escludevano la sussistenza di una preclusione processuale derivante dagli addebiti formulati nell'ambito del processo "cronos" (procedimento n. 15296/2007-21 DDA Bari) instaurato a carico di MP e TT, atteso che la relativa sentenza in data 30 giugno 2011 non era passata in giudicato a seguito del ricorso per cassazione interposto dal Procuratore generale avverso l'assoluzione di alcuni imputati. Osservavano, inoltre, che, nell'ambito del parallelo processo definito con rito abbreviato era stata riconosciuta la natura mafiosa dell'associazione. La Corte riteneva legittima la diversa contestazione di operatività del sodalizio effettuata nei due diversi procedimenti (da data antecedente al maggio 2007 fino al 17 aprile 2009 nel presente processo e da maggio 2007 fino agli arresti del settembre 2007 nel processo "cronos"), attesa l'autonomia dei due processi e la natura non definitiva della sentenza che aveva definito quest'ultimo. Rilevava, inoltre, che, secondo un costante indirizzo esegetico, la permanenza del reato associativo deve ritenersi cessata alla data della sentenza di primo grado che abbia accertato quei fatti. Nel caso in esame, quindi, la condotta del processo "cronos" doveva ritenersi protratta sino al 25 novembre 2009, data in cui il Tribunale di Foggia aveva pronunciato la sentenze.
4. Con specifico riferimento all'eccezione di ne bis in idem formulata dalla difesa di MP RO, la Corte territoriale osservava quanto segue.
Nei confronti di MP, imputato del delitto di cui all'art. 416- bis c.p., il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Bari aveva pronunziato il 5 aprile 2004 sentenza ex art. 444 c.p.p. nell'ambito del processo denominato "double edge", concernente la contestazione della condotta delittuosa posta in essere a partire dal settembre 1998 e protrattasi, secondo la contestazione "aperta", sino al 5 aprile 2004, ossia fino alla data della decisione di primo grado.
Il 10 luglio 2009 il Tribunale di Foggia aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di MP in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis c.p., - asseritamente posto in esser dopo la scarcerazione intervenuta nelle more del processo "double edge" - limitatamente alle condotte comprese fino al 5 aprile 2004 per divieto di un secondo giudizio sui medesimi fatti, mentre lo assolveva per il periodo successivo. La sentenza non veniva impugnata dal Pubblico ministero.
Tale decisione ricalcava quella adottata, all'esito di giudizio abbreviato, il 7 dicembre 2006, nell'ambito del processo "Poseidon", dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, nei confronti dei coimputati di MP, anch'essi già giudicati nel processo "double edge".
Sulla base di tale premessa, la Corte territoriale osservava che, a far tempo dalla scarcerazione di MP (avvenuta nel giugno 2006) oppure dalla data della sentenza pronunziata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 7 dicembre 2006 nei confronti dei coimputati di MP, si era costituita una diversa associazione per delinquere di stampo mafioso diretta da IN e da OR, del tutto autonoma e diversa dalla precedente (gruppo RI-IP). MP era entrato a far parte organica di questo nuovo gruppo in cui aveva continuato a militare sino alla data dell'arresto (secondo la contestazione suppletiva formulata dal Pubblico ministero all'udienza del 2 dicembre 2010) o, ancor meglio, sino alla data della pronuncia di primo grado (25 novembre 2009).
5. La forza di intimidazione del sodalizio di stampo mafioso era desumibile dalla commissione dei delitti fine (tentato omicidio di LE AN, accertato con sentenza irrevocabile del 14 luglio 2009, emessa all'esito di giudizio abbreviato;
progetto omicidiario in danno di NE NC, oggetto delle propalazioni di VE LE;
l'agguato a SC FE - zio del minore RO IE, riconosciuto soggetto intraneo al clan mafioso NE, condannato con sentenza irrevocabile per il tentato omicidio in danno di IN ON NZ - in relazione al quale venivano arrestati in flagranza di reato NO GI, IA MA, VE LE, ampiamente confesso, mentre erano in procinto di attentare alla vita della parte offesa muniti di pistole con colpo in canna, secondo quanto riferito dal personale della Squadra Mobile a dibattimento;
violazione alla disciplina in materia di armi) e dalle loro modalità di consumazione, riconduciteli ad una complessiva strategia criminale volta alla sistematica eliminazione degli appartenenti al gruppo avverso al fine di riconquistare il territorio e di imporre la propria supremazia.
Ulteriori elementi espressivi della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416-bis c.p. venivano ravvisati nel vincolo gerarchico tra gli appartenenti al clan (significativa, al riguardo veniva ritenuta l'investitura di OR LE quale futuro capo del sodalizio da parte del padre), nonché nell'attività di mantenimento in carcere dei sodali da parte di MP, oltre che di NO OD.
La matrice mafiosa del sodalizio veniva ritenuta altresì comprovata sulla base dei seguenti ulteriori elementi: a) sentenza di condanna che aveva riconosciuto OR CO, IN ON NZ, OR LE, NO GI e OD colpevoli del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. nel cd. processo "cronos"; b) pronunce definitive che avevano riconosciuto VE LE e NO AF colpevoli del medesimo delitto;
c) dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NO AF, VE LE, sabatino stefania, ritenute univocamente dimostrative del costante contributo offerto all'associazione mediante la predisposizione degli agguati e dei relativi mezzi esecutivi, nonché la corresponsione di stipendi ai sodali detenuti.
6. In merito alle propalazioni dei collaboratori di giustizia, la Corte d'appello osservava che le dichiarazioni di NO AF (la cui collaborazione con la giustizia era iniziata nel marzo del 2007) si riferivano a conoscenze antecedenti al maggio del 2007, data in cui, secondo la contestazione, era iniziata l'operatività del gruppo di stampo mafioso OR - IN, protrattasi sino all'arresto di MP ed, in ogni caso, da intendersi estesa sino alla data della sentenza di primo grado pronunciata nel processo "cronos".
Riteneva, inoltre, non condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado circa l'inattendibilità del narrato di VE LE per le seguenti ragioni.
La smentita del racconto di VE da parte di DI EO (zio del collaboratore) circa le richieste di aiuto economico avanzate a MP trovavano plausibile spiegazione nel timore del coinvolgimento nei fatti di causa, di eventuali azioni ritorsive in ragione del particolare rilievo della testimonianza. La smentita delle propalazioni di VE da parte di NE RT, che negava di avere chiesto al collaboratore, durante un periodo di codetenzione presso il carcere di Ariano Iprino, si giustificava con il complessivo atteggiamento omertoso mantenuto da NE in coerenza con il suo ruolo di spicco all'interno del sodalizio, già separatamente condannato, nonché con il timore di fornire una prova del conflitto tra le due opposte fazioni in cui lo stesso NE era pienamente coinvolto.
Le dichiarazioni rese da VE circa l'agguato a SC FE trovavano, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, puntuali elementi di riscontro nell'arresto in flagranza del collaboratore e dei suoi complici, nella ripresa, documentata dalle videocamere, del prelievo della moto da parte di IO AT RT che provvedeva a trasportarla nel luogo in cui poi era stata sequestrata dalla polizia giudiziaria in occasione degli arresti di SC, NO, VE il 4 settembre 2007, nonché nella deposizione dell'ispettore Sanna Angelo il quale, nel corso del suo esame, escludeva che i caschi utilizzati per il tentato omicidio di LE fossero gli stessi usati per l'agguato a SC FE.
Chiarita la piena attendibilità delle dichiarazioni di VE, i giudici d'appello ritenevano che la sua chiamata in correità fosse pienamente riscontrata dalle propalazioni di NO AF e di sabatino stefania, tutte intrinsecamente credibili, convergenti nel nucleo essenziale delle accuse ed assistite da riscontri estrinseci, costituiti dall'esito delle attività di indagine, dalle risultanze delle perquisizioni e dei sequestri operati, dalle testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria, dalle sentenze irrevocabili di condanna acquisiste ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p.. Il complesso degli elementi di prova sinora illustrati dimostrava, ad avviso dei giudici di merito, l'organico inserimento dei ricorrenti nel sodalizio OR-IN, all'interno del quale MP svolgeva un ruolo di primario rilievo occupandosi, in particolare, del sostentamento dei sodali detenuti e dei loro familiari, nonché del procacciamento del mezzi necessari alla consumazione delle singole azioni in danno di membri del clan avverso, mentre TT, in qualità di mero partecipe, svolgeva un ruolo di supporto di MP e degli altri componenti dell'organizzazione.
7. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale osservava che nei confronti di TT dovevano trovare applicazione le più severe disposizioni edittali introdotte dal D.L. 23 maggio 2008, n. 125, atteso il protrarsi delle condotte illecite durante la vigenza della nuova, più sfavorevole disciplina.
Nei confronti di TT, in ossequio al divieto di reformatio in peius, doveva trovare, invece, conferma l'applicazione del più favorevole trattamento sanzionatorio disposto dalla sentenze di primo grado, non impugnata dal Pubblico Ministero.
8. La confisca dei beni mobili registrati in danno dei ricorrenti veniva motivata con il rapporto di assoluta sproporzione esistente tra il valore dei beni e le disponibilità economiche dei due imputati e dei loro familiari, oggetto di approfondite indagini di polizia giudiziaria che avevano comprovato l'assenza obiettiva di una legittima giustificazione circa la provenienza lecita dei suddetti beni.
9. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il comune difensore di fiducia, gli imputati, i quali formulano le seguenti censure.
Lamentano erronea applicazione della legge penale, mancanza, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art.416 bis c.p. Osservano, in particolare, che la "dimostrazione dell'intervenuta irrevocabile scissione" dell'associazione per delinquere di stampo mafioso accertata con le precedenti sentenze irrevocabili di condanna (riferibili a fatti compresi tra il 1992 ed il 1995 per quanto attiene ai fatti oggetto dei processi "Panunzio" e "day before", e ad episodi del 2000 per quanto concerne il processo "double edge") non può costituire un elemento da cui inferire la sussistenza del sodalizio criminoso nell'anno 2007. Nè, d'altra parte, possono dimostrare l'operatività dell'associazione contestata nel presente processo le pronunce irrevocabili di condanna intervenute nei confronti dei collaboratori di giustizia NO e VE che rilevano esclusivamente per le loro posizioni. Anche le dichiarazioni rese da NO AF, che ha intrapreso la collaborazione con gli inquirenti nel marzo 2007, si riferiscono a fatti antecedenti al periodo in contestazione. Non può essere, poi, pretermessa la sentenza (sia pure non ancora definitiva) pronunziata il 30 giugno 2011 dalla Corte d'appello di Bari che, nell'ambito del collegato processo "kronos", ha assolto tutti gli imputati accusati di essere promotori e partecipi del clan OR-IN. Denunciano, inoltre, violazione ed erronea applicazione degli artt. 238-bis e 649 c.p.p., illogicità della motivazione con riferimento alla mancanza di rilievo attribuito alla circostanza che la sentenza del Tribunale di Foggia del 25 novembre 2009, non impugnata sul punto dal Pubblico ministero e confermata dalla Corte d'appello di Bari il 30 giugno 2011, ha accertato la cessazione del reato associativo alla data del 4 settembre 2007. È, quindi, erroneo ritenere che, attesa la formulazione "aperta della contestazione", la consumazione sarebbe cessata il 25 novembre 2009, ossia con la decisione di primo grado. Osservavano, inoltre, che la motivazione della sentenza impugnata è viziata da erronea applicazione della legge penale e da vizio della motivazione nella parte in cui ha attribuito rilievo, ai fini della dimostrazione della forza d'intimidazione promanante dall'associazione, ad una serie di delitti (tra cui il tentato omicidio di LE AN, il progetto omicidiario in danno di NE NC, l'agguato di SC FE, la detenzione illegale da parte del sodalizio di armi e fucili) che non sono stati oggetto di accertamento giudiziale, sono stati ripetutamente definiti "episodi di cronaca" da parte della pronuncia di primo grado e sono stati ritenuti reati scollegati da un contesto di criminalità organizzata dalla decisione d'appello del 30 giugno 2011. MP RO deduce, inoltre, violazione dell'art. 649 c.p.p., attesa la sostanziale coincidenza tra gli addebiti formulati nel presente processo e quelli oggetto del processo "Poseidon", definito con sentenza di assoluzione dell'imputato in data 10 luglio 2009. È erroneo e illogico fondare la diversità dei fatti sulla base del mutamento delle alleanze del sodalizio criminoso, della composizione di taluni dei membri, delle dinamiche interne, delle strategie perseguite. Una conclusione del genere è avvalorata dalla circostanza che, nell'ambito del processo denominato "Araba Fenice" è già stata riconosciuta l'identità dell'associazione accertata con la sentenza del 5 aprile 2004 (processo cd. "double edge"). Entrambi gli imputati lamentano violazione dei canoni di valutazione probatoria, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle dichiarazioni rese da VE LE, NO AF, TT TO, intrinsecamente inattendibili, generiche, prive di riscontri estrinseci anche di tipo individualizzante, tra loro non convergenti, nonché con riferimento alle dichiarazioni di sabatino stefania che, oltre ad essere il frutto del
"condizionamento paraconiugale" di VE, sono de relato e riguardano conoscenze provenienti da soggetti di riferimento non credibili quali UR e DI.
Con specifico riguardo al narrato di NO RA i ricorrenti denunciano travisamento della prova circa il contesto spazio- temporale in cui sarebbe stata pronunziata la frase "ormai il bastone è passato a te", che, secondo quanto risulta dal decreto di fermo emesso il 4 settembre 2007 nel processo "kronos", sarebbe stata profferita da OR CO, detenuto, nel corso del colloquio con OR LE, libero, del 15 giugno 2007. Tale circostanza confligge, quindi, con le dichiarazioni di NO che riferisce di avere appreso tale circostanza nel carcere di Trani da OR. Deducono violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in merito al trattamento sanzionatorio. Nonostante, infatti, che la sentenza di primo grado (non impugnata sul punto dal Pubblico ministero) avesse affermato che non erano stati accertati fatti specifici posti in essere in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 125 del 2008, contenente una normativa penale più sfavorevole, la sentenza d'appello ha ritenuto applicabile la nuova disciplina, ravvisando la protrazione delle condotte illecite anche sotto il vigore della successiva e più sfavorevole disciplina. Da ultimo lamentano violazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12- sexies in relazione alla disposta confisca dei beni che, eccezion fatta per il motociclo intestato ad MP, appartengono a terzi e non sono in alcun modo riconducibili ai ricorrenti.
10. La trattazione del processo, originariamente fissata per il 24 settembre 2013, veniva differita, con provvedimento presidenziale, all'8 novembre 2013.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso di MP RO è fondato per le ragioni di seguito precisate.
1. Il principio del ne bis in idem permea l'intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema. A tale divieto va, pertanto, attribuito, il ruolo di principio generale dell'ordinamento dal quale, a norma dell'art. 12 preleggi, comma 2 il giudice non può prescindere quale necessario referente dell'interpretazione logico-sistematica.
Il divieto di duplicazione dei processi nei confronti della stessa persona in relazione al medesimo fatto-reato non è espressamente recepito nella Carta Costituzionale anche se nei lavori dell'Assemblea costituente si discusse dell'opportunità di costituzionalizzare il divieto, ma è espressamente elevato al rango di diritto civile e politico nei più importanti documenti internazionali di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Si richiama, in proposito, l'art. 4, par. 1 del 7^ Protocollo alla Cedu, dove si afferma che "nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una condanna definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato". Si deve, peraltro, sottolineare che nel predetto Protocollo sussistono alcune eccezioni alla portata del principio, laddove si stabilisce che il ne bis in idem non è di per sè impeditivo di una "revisione in peius" "se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale della procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza" da cui scaturisce la preclusione (art. 4, par. 2).
È affermato anche dall'art. 14, par. 7 del Patto internazionale per i diritti civili e politici che, a sua volta, recita: "nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena per un reato per il quale sia già stato assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese". Analoghe formulazioni, con riferimento anche ai rapporti interstatuali, sono contenute nell'art. 20 dell'I.C.C. St. e nell'art. 50 della Carta di Nizza, poi trasfuso nell'art. 11-100 della Costituzione europea.
2. La matrice del divieto del ne bis in idem deve essere identificata nella categoria della preclusione processuale, ben nota alla teoria generale del processo, sia civile che penale. Ancor prima di esplicarsi quale limite estremo segnato dal giudicato, la preclusione assolve la funzione di scandire i singoli passaggi della progressione del processo e di regolare i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri delle parti e del giudice, dai quali quello sviluppo dipende, con la conseguenza che la preclusione rappresenta il presidio apprestato dall'ordinamento per assicurare la funzionalità del processo in relazione alle sue peculiari conformazioni risultanti dalle scelte del legislatore. Il processo, infatti, quale sequenza ordinata di atti, modulata secondo un preciso ordine cronologico di attività, di fasi e di gradi, è legalmente tipicizzato in conformità di determinati criteri di congruenza logica e di economicità procedimentale in vista del raggiungimento di un risultato finale, nel quale possa realizzarsi l'equilibrio tra le esigenze di giustizia, di certezza e di economia.
Questa impostazione teorica, comunemente accolta anche dalla dottrina processuale penalistica, rende evidente che la preclusione costituisce un istituto coessenziale alla stessa nozione di processo, non concepibile se non come serie ordinata di atti normativamente coordinati tra toro, ciascuno dei quali - all'interno dell'unitaria fattispecie complessa a formazione successiva - è condizionato da quelli che lo hanno preceduto e condiziona, a sua volta, quelli successivi secondo precise interrelazioni funzionali. L'istituto della preclusione, attinente all'ordine pubblico processuale, è intrinsecamente qualificato dal fatto di manifestarsi in forme differenti, accomunate dal risultato di costituire un impedimento all'esercizio di un potere del giudice o delle parti in dipendenza dell'inosservanza delle modalità prescritte dalla legge processuale, o del precedente compimento di un atto incompatibile, ovvero del pregresso esercizio dello stesso potere. In quest'ultima ipotesi la preclusione è normalmente considerata quale conseguenza della consumazione del potere. Nel perimetro della preclusione-consumazione ricade, oltre all'esercizio dell'azione penale, anche il potere di ius dicere ad opera del giudice, secondo quanto costantemente affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. Un. 28 giugno 2005, n. 34655, rv. 231799; Sez. Un. 14 luglio 2004, rv. 228666; Cass., Sez. Un. 31 marzo 2004, rv. 227358; Sez. Un. 18 maggio 1994, r. 198543; Sez. Un. 29 maggio 2002, rv. 221999; Sez. Un.22 marzo 2000, rv. 216004; Sez. Un. 19 gennaio 2000, rv. 216239; Sez. Un. 23 febbraio 2000, rv. 215411; Sez. Un., 10 dicembre 1997, rv. 209603; Sez. Un. 31 luglio 1997, rv. 208220; Sez. Un., 26 marzo 1997, rv. 207640; Sez. Un. 18 giugno 1993, rv. 194061; Sez. Un. 8 luglio 1994, rv. 198213; Sez. Un. 23 novembre 1990, rv. 186164; Corte Cost., sent. n. 318 del 2001, n. 144 del 1999, n. 27 del 1995).
3. Il ne bis in idem è, quindi, finalizzato ad evitare che per lo "stesso fatto" - inteso, ai fini della preclusione connessa al predetto principio, come corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso casuale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, (Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655, rv. 231799; Sez. 1, 21 aprile 2006, n. 19787, rv. 234176; Sez. 2, 18 aprile 2008, n. 21035, rv. 240106) - si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, e trova la sua espressione in rapporto alle diverse scansioni procedimentali disegnate dal legislatore.
In primis l'art. 28 c.p.p. appresta il rimedio atto a risolvere le ipotesi di litispendenza risultanti dalla simultanea instaurazione dinanzi a giudici diversi di due processi contro la stessa persona per il medesimo fatto, dato che la contemporanea cognizione dell'identica regiudicanda ad opera di giudici differenti, uno dei quali è certamente incompetente, integra un conflitto positivo, risolubile proprio con l'applicazione delle disposizioni degli artt.28 e ss. c.p.p.. In simili casi, il criterio di risoluzione della litispendenza è costituito dall'applicazione delle disposizioni del codice che regolano la competenza, che devono sempre prevalere sui parametri empirici della progressione (Sez. 1, 23 novembre 2004, Murati;
Sez. 3, 23 aprile 1995, rv. 204728) o della maggiore ampiezza della regiudicanda (Sez. 1, 20 giugno 1997, rv. 208240; Sez. 1, 10 novembre 1989, rv. 182551, il cui impiego è consentito a condizione che la concentrazione dei procedimenti si realizzi dinanzi al giudice precostituito per legge in base alle norme sulla competenza. L'art. 649 c.p.p., a sua volta, collega il divieto in questione alla pronuncia di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili, ma, come sottolineato dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 27 del 1995, n. 318 del 2001, n. 39 del 2002), ha in realtà una dimensione applicativa più ampia di quella che traspare dall'enunciazione letterale, essendo la disposizione strettamente correlata al principio generale dell'ordinamento processuale che vieta la duplicazione del processo contro la stessa persona per il medesimo fatto (Sez. 3 5 aprile 2005, P.G. in proc, Chiarolini;
Sez. 6, 18 novembre 2004, rv. 230760; Sez. 1, 30 aprile 2003, Morteo, rv. 225004; v.). Coerentemente con tale impostazione le Sezioni Unite di questa Corte, con decisione condivisa dal Collegio, hanno affermato che le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 c.p.p., devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l'impromovibilità dell'azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, sempreché i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del pubblico ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria" (Sez. Un. 28 giugno 2005, n. 34655, rv. 231799).
4. Nel caso in esame la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi in precedenza illustrati. Nell'ambito del presente processo l'imputato è chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. commesso da epoca antecedente al maggio 2007 (o, quanto meno, dal 5 maggio 2007, data dell'agguato ai danni di IN, secondo quanto diversamente argomentato a f. 13 della sentenza impugnata) sino al 17 aprile 2009. Per questi stessi fatti l'imputato è già stato giudicato dal Tribunale di Foggia che, con sentenza resa il 10 luglio 2009, ha assolto MP RO dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. per le condotte comprese tra il 6 aprile 2004 e il 10 luglio 2009 (data di cessazione della condotta delittuosa coincidente con la sentenza di primo grado, tenuto conto della formulazione "aperta" della contestazione), dichiarando al contempo non doversi procedere per ne bis in idem con riguardo al medesimo delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso posto in essere fra il settembre 1998 e il 5 aprile 2004, oggetto della sentenza pronunziata il 5 aprile 2004, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari. La predetta sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile a seguito della mancata proposizione dell'impugnazione da parte dell'Ufficio del Pubblico Ministero. Tali argomentazioni non possono essere confutate mediante il richiamo alle imputazioni formulate nell'ambito del processo cd. "cronos", in cui, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, le condotte illecite sono state specificamente contestate dal maggio 2007 fino agli arresti del settembre 2007 e, quindi, in virtù di questa precisa formulazione, non possono considerarsi cessate (come contraddittoriamente sostenuto dalla Corte territoriale) con la data della pronuncia di primo grado (25 novembre 2009). Pertanto, anche i fatti contestati nel processo "cronos" sono ricompresi negli addebiti per i quali il ricorrente è già stato giudicato con sentenza irrevocabile.
È incontestabile l'identità dei fatti (nel senso in precedenza chiarito) oggetto dei diversi processi. Al fine di escludere la loro medesimezza non rilevano, infatti, eventuali mutamenti delle alleanze e delle dinamiche interne, dell'oggetto del programma criminoso, oppure modifiche delle modalità di partecipazione (ruoli e attività) e del numero dei componenti (cfr. Sez. 2, n. 8697 del 18 gennaio 2005). In proposito dalla sentenza impugnata (cfr. ff. 21 e ss.) risulta che in territorio di Foggia operava un'unica grande consorteria mafiosa denominata convenzionalmente "società" all'interno della quale operavano gruppi che, pur appartenendo allo stesso contesto criminale, erano fra loro rivali e con il loro conflitto, finalizzato al controllo di attività illecite (soprattutto estorsioni e droga), avevano determinato uno stato di grave allarme sociale nel territorio. La Corte territoriale, lungi dal fornire elementi obiettivi da cui inferiore, alla stregua dei parametri in precedenza indicati, la diversità del sodalizio mafioso dopo la scarcerazione di IN NZ ON nell'anno 2006, ha piuttosto delineato il mutamento, all'interno della medesima organizzazione di stampo mafioso, degli equilibri criminali tra le diverse fazioni conseguente alla volontà di IN di assumere nuovamente un nuovo di rilievo nella gestione degli illeciti, soprattutto nel settore delle estorsioni ai danni dei titolari delle aziende di pompe funebri. Sulla base di questi elementi è, quindi, da escludere l'esistenza di due diverse organizzazioni criminali, separatamente giudicate nei due distinti processi, o una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio. Ne consegue che la contestazione formulata nell'ambito del presente processo nei confronti di MP RO costituisce una non consentita duplicazione di esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto in violazione del divieto del ne bis in idem.
Per tutte queste ragioni la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio nei confronti di MP RO, perché l'azione era improcedibile ai sensi dell'art. 649 c.p.p.. 5. Il ricorso di TT TO è fondato nel senso di seguito precisato.
Esso impone una duplice premessa metodologica.
5.1. In adesione ai principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di delitto associativo previsto dall'art. 416 bis c.p., si deve definire partecipe colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione, non solo è, ma fa parte della stessa o, meglio ancora, prende parte alla stessa: tale locuzione è da intendere non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima (Sez. Un., n. 33478 del 12 luglio 2005). La condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale in esplicazione del quale il soggetto "prende parte" all'associazione, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi facta concludentia) dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione" della persona per ogni attività del sodalizio criminoso, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione.
5.2. Il giudice d'appello che riformi la decisione di primo grado ha l'onere di esaminare tutti gli elementi acquisiti, di valutare la loro valenza probatoria e di spiegare le ragioni sottese ad un diverso epilogo decisionale. In presenza, quindi, di due decisioni di merito difformi, ai fini della rilevabilità del vizio di motivazione in ordine ad una (o più) prova omessa decisiva la Corte di cassazione può e deve fare riferimento, come tertium comparationis per lo scrutinio di fedeltà al processo del testo del provvedimento impugnato, non solo alla sentenza d'appello, ma anche a quella di primo grado allo scopo di stabilire se l'iter logico argomentativo seguito dal giudice dell'impugnazione sia stato fondato sulla disamina di tutte le prove acquisite oppure abbia pretermesso altre, decisive informazioni.
La mancata risposta dei giudici d'appello circa la portata di decisive risultanze probatorie acquisite al processo inficia la completezza e la coerenza logica della sentenza a causa della negativa verifica di corrispondenza tra il materiale probatorio esistente e il contenuto della pronuncia e la rende suscettibile di annullamento. Ne consegue che la Corte di cassazione, senza necessità di accedere agli atti d'istruzione probatoria, prendendo in esame il testo della sentenza impugnata e confrontandola con quella di primo grado è chiamata a saggiarne la tenuta, sia "informativa" che "logico-argomentativa" (Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2003, n. 45276, rv. 226093). Una verifica del genere è compatibile con le funzioni della Corte di cassazione, in quanto essa non richiede la individuazione del risultato probatorio, ma comporta unicamente un confronto tra la richiesta di valutazione di una prova e il provvedimento impugnato.
5.3. Sulla base di queste considerazioni, devono trarsi le seguenti conclusioni.
Nel caso in esame la sentenza impugnata ha delineato, sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori NO AF e VE LE, il ruolo di TT quale partecipe dell'associazione di stampo mafioso all'interno della quale rivestiva il ruolo di persona di fiducia di MP RO, che affiancava costantemente nei diversi momenti di vita del sodalizio. La Corte territoriale, nel ribaltare il giudizio del Tribunale circa l'attendibilità del narrato di VE, ha omesso di valutare criticamente, sia pure al solo fine di confutarle, le considerazioni svolte dai giudici di primo grado in ordine al limitato periodo di vicinanza di VE e della sabatino al clan OR- IN e al conseguente ristretto ambito delle sue conoscenze sulle dinamiche associative (cfr. in particolare f. 11 della sentenza di primo grado).
Inoltre, con riferimento alla fornitura da parte di TT dei caschi utilizzati per un agguato a SC FE, ha omesso di considerare quanto osservato dal Tribunale circa il contenuto delle videoriprese effettuate all'esterno della villa di NO GI, dimostrative, ad avviso dei giudici di primo grado, della circostanza che NO entrò nella villa senza i caschi e ne usci con i caschi (cfr. in particolare ff. 11-12 della sentenza di primo grado).
L'omesso adeguato approfondimento di questi profili incide sul compiuto apprezzamento delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia quale riscontro anche di tipi individualizzante alle accuse formulate nei confronti del ricorrente da parte di NO AF. Infine, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alla posizione di MP RO impone, tenuto conto del ruolo di principale collaboratore di MP attribuito dai giudici di merito a TT, una rivalutazione di quella di TT TO alla luce del materiale probatorio acquisito al fine di stabilire se le condotte allo stesso contestate integrino il concetto di partecipazione ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso nel senso in precedenza chiarito.
6. Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di TT TO e il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MP RO, perché l'azione era improcedibile ai sensi dell'art. 649 c.p.p.. Annulla la stessa sentenza nei confronti di TT TO e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014