Sentenza 20 maggio 2015
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, l'integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/05/2015, n. 34702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34702 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 20/05/2015
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere - N. 1166
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 5258/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI BR N. IL 18/04/1960;
avverso la sentenza n. 562/2013 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 01/10/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALDI Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile), il quale ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP del Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 13/7/2012, dichiarato GI NO colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo A), per avere fatto parte di un'associazione dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti, nonché per avere concorso ad importare dall'Olanda, in più occasioni, quantitativi di cocaina, dal luglio all'agosto del 2003 (capo I) e per avere tentato analoga importazione, sempre in concorso, e non esservi riuscito per cause da lui non dipendenti, nel febbraio del 2003 (capo O), unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo I), ed effettuata, infine, la riduzione del rito, condannò il medesimo alla pena stimata di giustizia.
1.1. La Corte d'appello di Reggio Calabria, investita dell'impugnazione dell'imputato, con sentenza dell'1/10/2014, dopo aver rinnovato l'istruttoria, ascoltando due verbalizzanti e disponendo l'espletamento di due perizie foniche, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, assolse l'appellante dalle imputazioni di cui ai capi A) ed O) per non avere commesso il fatto, e, di conseguenza, ridusse la pena.
2. L'imputato propone ricorso per cassazione avverso quest'ultima determinazione prospettando plurime censure con le quali denunzia violazioni di legge e vizi motivazionali in questa sede rilevabili. In primo luogo il ricorrente assume che con le ordinanze istruttorie dell'11/2/2014 e del 20/2/2014, che avevano disposto, prima, l'esame dei due verbalizzanti, e poi, fatto luogo a perizia fonica (ad una prima perizia a firma del dott. DO ne era seguita altra a firma del prof. Romito) si era violato l'art. 441 c.p.p., comma 5, in relazione all'art. 603 c.p.p., essendosi disattesa la preclusione ad acquisire prove dirette alla ricostruzione storica del fatto o concernenti l'attribuibilità di esso all'imputato. In secondo luogo, il vaglio probatorio era per più versi criticabile. Nè potevasi addebitare al GI di non avere nel merito contestato il contenuto delle intercettazioni, stante che lo stesso aveva sempre negato di essere il parlante nei dialoghi intercettati. Solo attraverso l'illegittima integrazione in appello si era, infatti, giunti ad addebitare i colloqui captati all'imputato. La Corte territoriale aveva riposto pieno affidamento sulla perizia del prof. Romito, dimenticando che, sempre e comunque, da una perizia fonica non può trarsi la certezza della positiva affermazione, ma solo, se del caso, dell'esclusione. Non aveva adeguatamente valutato che il GI aveva dimostrato che non era padre del nato, in data 25/3/2003, da donna, con la quale aveva avuto una relazione ed anche un figlio nel passato, così venendo, di conseguenza, meno un riscontro di verifica del parlato di persona anonima, a lui ingiustamente addebitato. Non aveva considerato che i nomignoli de "Il Nervoso, Il Lungo, L'Esaurito" si riferivano a diversi soggetti orbitanti nel giro e che, addirittura, in un caso, in una delle telefonate attribuite al ricorrente è lo stesso che fa riferimento a soggetto indicato con il nomignolo de "Il Nervoso".
2.1. Di poi il GI, dopo aver illustrato principi e regole in materia di prova indiziaria e derivante da intercettazioni, richiama "l'oltre ogni ragionevole dubbio", affermando che nel caso, la soglia di garanzia probatoria in parola non era stata varcata. Supporta un tale convincimento riprendendo le critiche già sopra enunciate, tutte evidenzianti omissioni, incongruenze e salti logici censurabili: la perizia fonica può giungere a risultati di certezza solo per escludere che un certo soggetto sia uno dei parlanti, mentre, nel caso affermativo si muove nel territorio delle probabilità; documentalmente era stato dimostrato che il nato di cui s'è detto non era figlio del ricorrente;
era incompatibile con l'accertato la conclusione secondo la quale il nomignolo di "Il Nervoso" od altro fosse da attribuire al ricorrente e, comunque, solo a lui;
la Corte di merito aveva assegnato all'imputato anche dei dialoghi non sottoposti a perizia sulla base di semplici e non condivisibili presunzioni.
3. Successivamente il ricorrente faceva pervenire memoria con la quale, oltre ad ulteriormente insistere sugli argomenti sviluppati con il ricorso, sollecita lo svolgimento di una nuova perizia fonica. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso non è fondato.
In primo luogo è opportuno affrontare la prospettazione difensiva secondo la quale l'integrazione probatoria effettuata in appello aveva violato l'art. 441 c.p.p., comma 5, posto in relazione con l'art. 603 c.p.p.. L'opinione riportata in ricorso viene sostenuta da un indirizzo per un certo tempo apprezzato in sede di legittimità e che ha avuto compiuta elaborazione più recente nella sentenza emessa dalla Sezione Terza in data 16/6/2010 (dep. 21/9/2010, n. 33939, Rv. 248229). Secondo questo primo orientamento, il quale traeva la sua ragion d'essere, come si vedrà immediatamente dopo, dal primigenio assetto del cod. di proc. pen. del 1988, nel giudizio abbreviato la facoltà del giudice di assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione non è esercitarle con riguardo alla ricostruzione storica del fatto e all'attribuibilità di esso all'imputato. Ciò in quanto "La scelta processuale della difesa di essere giudicata sulla scorta degli elementi raccolti dal pubblico ministero verrebbe vanificata e snaturata se il potere del giudice di integrare la prova fosse illimitato ed arrivasse al punto di poter sostituire l'organo giudicante a quello inquirente nella ricerca di elementi idonei a verificare (e non invece a confermare) se il soggetto tratto a giudizio sia effettivamente autore di un reato e se il fatto contestato integri gli estremi di un reato perseguibile". Il riferito orientamento è stato, successivamente, abbandonato sulla scorta di ben solidi argomenti che il Collegio condivide. Assai efficacemente e con costruzione dogmatico-interpretativa pienamente apprezzabile, si è, infatti, affermata l'opposta opinione, secondo la quale gli unici limiti all'esercizio officioso del giudice sono costituiti dalla necessità per la decisione, degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare territori probatori estranei al conoscibile sulla base degli.
Scrive, con pregnante puntualità la sentenza n. 49568 della Sezione Quinta, emessa il 18/6/2014 e depositata il 27/11/2014 (Rv. 261338):
"(...) giova chiarire che, pronunciata l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, non matura affatto nell'imputato alcun diritto ad essere giudicato senza che il giudice, ricorrendone le condizioni, possa disporre, in qualsiasi momento della fase processuale, un'integrazione probatoria che si rendesse necessaria per acquisire gli elementi necessari ai fini della decisione, nell'ipotesi in cui non fosse appunto possibile, sia ex ante che ex post, decidere allo stato degli atti. In altri termini, la richiesta di giudizio abbreviato non neutralizza i poteri officiosi del giudice cristallizzando, una volta ammesso il rito, il materiale processuale in quello posto dal pubblico ministero a fondamento dell'azione penale od in quello acquisito dal giudice all'esito dell'integrazione probatoria cui l'imputato abbia, con successo, condizionato la richiesta di ammissione al rito speciale e così paralizzando, anche al cospetto di un'incompletezza di un'informazione probatoria risultante dagli atti processuali, i poteri integrativi officiosi del giudice.
Il giudizio abbreviato non presuppone più come condizione per la sua ammissibilità la definizione del processo allo stato degli atti (come, a torto, ipotizza il ricorrente) e perciò neppure il consenso del pubblico ministero, con la conseguenza che l'accesso al rito non potrà mai essere rifiutato in presenza di carenze del quadro probatorio od istruttorio.
Questo principio vale in assoluto nel caso in cui l'imputato richieda il giudizio abbreviato "puro" e vale anche nell'ipotesi di richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria quando questa risulti necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità proprie del procedimento. Per questa ragione, la scelta unilaterale dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza ammissiva del rito sia nell'ipotesi di richiesta di giudizio abbreviato "secco o puro" o non condizionato dall'imputato ad integrazioni probatorie e sia nell'ipotesi di richiesta, accolta dal giudice, di giudizio abbreviato condizionato dall'imputato ad integrazioni probatorie perché - qualora il giudice, in qualsiasi momento, dovesse rendersi conto dell'incompletezza delle indagini e della conseguente impossibilità di possedere gli elementi necessari per la decisione - l'integrazione probatoria officiosa costituisce l'unica forma di bilanciamento rispetto alla inevitabilità del giudizio abbreviato, rimesso alla scelta unilaterale dell'imputato, ed essa non è condizionata alla sua complessità od alla lunghezza dei tempi dell'accertamento probatorio ne' è soggetta a limiti temporali e può dunque intervenire in qualsiasi momento e fase della procedura (Sez. 6, 23/01/2009 n. 11558, Trentadue ed altre, Rv. 243063). Non si tratta perciò di recuperare poteri officiosi, diretti a snaturare la fondamentale funzione passiva del giudice nell'ambito del modello processuale accusatorio, ma occorre ribadire come il principio della completezza delle indagini preliminari costituisca ormai il presupposto indefettibile sia per l'esercizio e sia per il non esercizio dell'azione penale.
Non a caso la riforma processuale ha introdotto la disposizione di cui all'art. 421 bis c.p.p., che, richiedendo ex ante il rispetto di quel principio, impone al giudice dell'udienza preliminare, la cui funzione di giudizio è ormai fuori discussione (v. Corte Cost. sent. 224 del 2001), di indicare al pubblico ministero, nel caso di indagini preliminari incomplete, l'espletamento di ulteriori indagini.
Nondimeno tale disposizione, la cui inosservanza non è peraltro sanzionata, è stata prevista con riferimento all'iter processuale tipo (che prevede perciò l'udienza preliminare) ma non per le forme speciali di processo che esulano, come nel caso del giudizio immediato o dei reati a citazione diretta, dall'udienza preliminare, con la conseguenza che in tali casi l'osservanza del principio di completezza delle indagini va assicurato necessariamente ex post e proprio quindi attraverso l'attività integrativa. Sicché le lacune investigative c.d. strutturali (le uniche perciò colmabili in quanto necessarie per la decisione) non possono mai costituire il presupposto per una decisione alla quale si pervenga senza possedere gli elementi necessari per provvedere sulla regiudicanda, essendo illogico ritenere che il sistema processuale ne abbia consentito l'eliminazione (ex art. 421 bis) con riferimento ai reati che richiedano la celebrazione dell'udienza preliminare disinteressandosi di esse qualora l'udienza preliminare, anche in relazione ad insindacabili scelte del pubblico ministero e non solo ope legis, manchi. Diversamente ne risulterebbe snaturato lo stesso processo penale ed i principi costituzionali che lo regolano perché la ricerca della verità "processuale" (v. Corte Cost. sentenza n. 3 del 1993), che presuppone che il giudice sia in possesso degli elementi necessari per decidere, rimane, nei limiti fissati dalle concorrenti garanzie costituzionali del giusto processo (art. 111 Cost.), fine primario ed ineludibile di esso in quanto, in un ordinamento improntato al principio di legalità (art. 25 Cost., comma 2) e fondato sull'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), l'accertamento del fatto storico, necessario per pervenire ad una giusta decisione, non può essere impedito da una scelta unilaterale di una parte processuale sia essa l'imputato o il pubblico ministero. Va poi aggiunto che l'art. 441 c.p.p., comma 5, non si spinge al punto di dichiarare expressis verbis preclusa la facoltà del giudice di integrazione probatoria officiosa con riguardo alla ricostruzione storica del fatto ed all'attribuibilità di esso all'imputato. La ragione di ciò risiede sia nell'evidente necessità di non snaturare la causa tipica del processo penale e sia nell'impossibilità di negare l'ingresso al rito abbreviato condizionato quando l'acceso ad esso venga sostenuto sulla base dei medesimi presupposti (ricostruzione storica del fatto ed all'attribuibilità di esso all'imputato). Va allora ricordato come anche in tale ultimo caso l'integrazione probatoria possa essere ammessa quando risulti "necessaria ai fini della decisione" (art. 438, comma 5) e come dunque la norma processuale si esprima negli stessi termini con cui dispone l'art. 441 c.p.p., comma 5, risultando davvero singolare negare l'ingresso, in tal senso, ad una prova richiesta dall'imputato o ammetterla in un caso (se cioè richiesta dall'imputato) negandola nell'altro (se cioè disposta d'ufficio dal giudice). Deve essere solo chiaro che l'integrazione probatoria officiosa non può spingersi sino al punto da alterare la concorrente funzione del processo penale, quale processo di parti a struttura accusatoria, con la conseguenza che il ricorso ai poteri ex art. 441 c.p.p., comma 5, richiede non la totale assenza di informazione probatoria, al cui cospetto alcuna integrazione sarebbe ammissibile, ma esclusivamente l'incompletezza di essa e le cui lacune debbano essere colmante per l'acquisizione non di un qualsiasi elemento ma solo di quelli necessari per decidere" (si vedano, pure, in senso conforme, Cass., Sez. 5, n. 36335 del 30/4/2012, dep. 21/9(2012, Rv. 254027; Sez. 3, n. 12842 del 16/1/2013, dep. 20/3/2013, Rv. 255109; Sez. 3, n. 20237 del 7/2/2014, dep. 15/5/2014, Rv. 259644).
4.1. Quanto al resto la critica mossa non coglie nel segno. La Corte territoriale ha dato mostra di aver ben ponderato il vaglio probatorio, senza incorrere nei gravi vizi denunziati, a tal fine correttamente apprezzando anche le emergenze captative. Emergenze in ordine alle quali il ricorrente, a completamento di critiche solo aspecifiche e generiche in ordine al contenuto, si è limitato, nella sostanza, a contestare l'identificazione della sua voce, fra quella dei parlanti. Sul punto, tuttavia, si registra l'acquisizione di un'ampia e soddisfacente perizia, rimasta anch'essa, seppur genericamente contestata, non controvertite specificamente. Le credute segnalate aporie e contraddizioni (l'uso di soprannomi, la circostanza del figlio), per converso, hanno trovato logica soluzione nel costrutto argomentativo motivazionaie sviluppato dalla pag. 11 alla pag. 14 della sentenza gravata, che consolida le risultanze della perizia a firma Romito, - "flebilmente e genericamente contestata dalla difesa che agguerrita e munita di proprio Ct di parte quanto alla prima perizia fonica espletata in questa sede a firma DO, ha posto, invero, inesistente resistenza critica all'elaborato del perito TO (come afferma, non smentita in questa sede, la sentenza impugnata) - attraverso l'apprezzamento di risultanze di altra natura.
A riguardo dell'interpretazione del contenuto delle conversazioni captate devesi osservare che la Corte territoriale, in sintonia con la sentenza di primo grado, esaminate le conversazioni rilevanti, peraltro, nella specie, non sempre protette da linguaggio allusivo, ha cura di fornirne il significato dissimulato, in correlazione con le altre fonti di prova, così adempiendo ad una funzione che è di esclusiva spettanza del giudice di merito, che non può essere censurata in sede di legittimità, non versandosi in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (cfr., da ultimo, Cass., 6, 8/3/2012, n. 11289). Nè, è bene soggiungere, il ricorrente fornisce in questa sede specifiche e plausibili chiavi di lettura alternative, arroccato a negare, contro l'evidenza della logica il proprio coinvolgimento nelle predette conversazioni. Va poi chiarito che le risultanze dell'attività di captazione non costituiscono narrazione la quale va riscontrata, bensì accertamento probatorio in sè idoneo a sostenere l'accusa, ove intimamente coerente e persuasivo, cioè ove integrante indizi gravi, precisi e concordanti (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6, n. 3882 del 4/11/2011;
ma già, Cass. n. 22391/2003, n. 21726/2004, n. 29350/2006; Sez. 6, n. 3882/01 2 del 4/11/2011, Rv. 251527).
4.2. Anche l'ultima critica, che valorizzando il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, assume l'ingiustizia della decisione non merita miglior fortuna.
Con la formula, introdotta con la L. n. 46 del 2006, art. 5, ad integrazione dell'art. 533 cod. proc. pen., dopo essersi chiarito che così non si era varato un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova, quanto piuttosto proceduto a dare valore normativo alla consolidata affermazione giurisprudenziale secondo la quale la condanna è possibile solo in presenza di certezza processuale della penale responsabilità dell'imputato (Cass., Sez. 1, n. 20371 dell'11/5/2006, Rv. 234111), si è con maggiore puntualità, precisato che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del ben che minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass., 1, n. 31456 del 21/5/2008, Rv. 240763). Sicché, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, occorre che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Cass., 4, n. 30862 del 17/6/2011, Rv. 250903). Con la conseguenza dell'apparire del tutto conseguente l'ulteriore approdo di legittimità (Cass., 1, n. 41110 del 24/10/2011, Rv. 251507) che ha sintetizzato il principio nella cogenza di un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del "dubbio", con la conseguenza che il giudicante deve effettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (l'autocontraddittorietà o l'incapacità esplicativa) o esterni (l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica). Una tale lettura del principo in rassegna ben si concilia con l'altro che impone al giudice di legittimità di astenersi dal valutare nel merito il percorso motivazionale, in quanto in questa sede non è consentito sostituire la motivazione del giudice di merito, pur anche ove il proposto ragionamento alternativo apparisse di una qualche plausibilità.
Sull'argomento può richiamarsi, fra le tante, la seguente massima, tratta dalla sentenza n. 15556 del 12/2/2008 di questa Sezione, particolarmente chiara nel delineare i confini del giudizio di legittimità sulla motivazione: Il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46,
con la ivi prevista possibilità per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo", non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il "novum" normativo, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova, finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere a un'inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no "veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione.
Nel caso al vaglio, invero, la Corte reggina ha fatto incensurabile governo della prova, contestato con allegazioni meramente assertive, anche laddove ha attribuito all'imputato la paternità di dialoghi non specificamente sottoposti al perito Romito, affermando con logica condivisibile che "(..) L'ascolto prolungato (non contestato dalla difesa) da parte del DO (il primo perito) di centinaia di conversazioni che lo hanno indotto - a ritenere compatibili le voci del parlatore dei dialoghi del presente procedimento con la voce del GI NO in uno all'ascolto prolungato e ripetuto delle voci intercettate in diversi procedimenti a carico del GI da parte degli inquirenti, che ha portato costoro alle stesse conclusioni del perito DO, valgono a supportare ulteriormente la valenza, già riconosciuta dal punto di vista scientifico, delle risultanze della prova peritale regina rappresentata dalla perizia TO.
5. L'epilogo impone condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2015