Sentenza 15 luglio 2014
Massime • 1
La Corte di appello, qualora intenda riformare "in peius" una sentenza assolutoria, emessa all'esito di giudizio abbreviato, non è obbligata alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'esame dei testimoni ritenuti dal primo giudice inattendibili, ma può anche di ufficio disporne l'audizione se ritiene non convincente il discorso giustificativo della sentenza impugnata fondato sugli atti assunti nella fase investigativa.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 novembre 2014, la Corte di appello di Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero e in riforma della sentenza assolutoria pronunciata a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Latina, ha dichiarato Antonio P. responsabile delle condotte di usura in danno di Salvatore P., contestate ai capi 49 e 50 del capo di imputazione e lo ha condannato alla pena sospesa di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 4.200 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, nella misura da liquidarsi in separato giudizio. Il Tribunale aveva assolto il P. con la formula "perché il fatto non sussiste" ritenendo insufficiente …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 20 aprile 2017
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 novembre 2014, la Corte di appello di Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero e in riforma della sentenza assolutoria pronunciata a seguito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Latina, ha dichiarato Antonio P. responsabile delle condotte di usura in danno di Salvatore P., contestate ai capi 49 e 50 del capo di imputazione e lo ha condannato alla pena sospesa di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 4.200 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, nella misura da liquidarsi in separato giudizio. Il Tribunale aveva assolto il P. con la formula "perché il fatto non sussiste" ritenendo insufficiente …
Leggi di più… - 3. Reformatio in pejus in appello: ancora alle SSUU (Cass., 47015/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 novembre 2016
- 4. Nel caso di riforma in peius di una sentenza assolutoria emessa in sede giudizio abbreviato condizionato, la Corte di Appello è tenuta, ai sensi dell’art. 6 CEDU,…Ar Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015
Nella sentenza n. 35799 emessa dalla sezione sesta della Corte di Cassazione in data 23 giugno 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente se e quando vi sia l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale nel caso di riforma in peius di una sentenza assolutoria emessa in sede giudizio abbreviato condizionato. Nel caso di specie, la difesa, con motivi aggiunti, aveva addotto, nel ricorso proposto in sede di legittimità, «violazione di legge avuto riguardo all'art. 6 CEDU per avere la Corte riformato la decisione assolutoria resa in primo grado muovendo dalla ritenuta non attendibilità delle dichiarazioni del teste C. rese nel corso del giudizio senza procedere alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/07/2014, n. 32655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32655 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 15/07/2014
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1943
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 4608/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN LI N. IL 12/11/1978;
avverso la sentenza n. 221/2012 CORTE APPELLO di TRENTO, del 03/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNELLI ENZO;
Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso e la memoria della parte civile depositata il 27.6.2014;
Udita la relazione del Cons. Dott. JANNELLI Enzo;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Dott. PRATOLA Gianluigi, per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parti civile, avv. DEFLORIAN Ilaria, che insiste per il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria depositata il 27.6.2011.
OSSERVA
-1- Tramite difensori NI JA, già assolta, in abbreviato, perché il fatto non sussiste dal delitto di appropriazione indebita con sentenza del tribunale di Rovereto in composizione monocratica datata 24.1.2012, ricorre per cassazione avverso la decisione in grado di appello promosso dal P.G. di Trento - sentenza della corte di appello in data 3.7/9.9.2013- che ne riconosceva invece la colpevolezza, condannandola di conseguenza alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 400,00 di multa, nonché al risarcimento del danno e alle spese in favore delle parte civile.
-2- In breve il fatto come ricostruito dai giudici di secondo grado:
l'imputata, era stata incaricata da IN LA a ritirare dei gioielli dal direttore dell'albergo di Porto Cervo, dove le due avevano per qualche tempo alloggiato per ragioni di lavoro, gioielli che aveva dimenticato nella cassaforte dell'hotel e che non le erano stati restituiti malgrado le continue richieste. Tra le due versioni, offerte l'una dall'imputata- aver ricevuto dal direttore dell'albergo,tra le altre cose una busta sigillata,senza conoscerne al momento il contenuto, e di aver provveduto a spedirla alla IN,che nell'atto di querela non aveva fatto alcuna menzione della ricezione del pacco spedito che comunque non conteneva i gioielli - l'altra dal P.G. appellante - i gioielli furono consegnati dal a Direttore dell'albergo all'imputata, che ne era quindi perfettamente a conoscenza, l'omessa indicazione in querela della ricezione della busta spedita costituiva un accidente senza importanza, per la consegna dei gioielli era stato concordato tra le parti un incontro, le deposizioni della persona offesa dovevano ritenersi attendibile per la loro coerenza ed uniformità e perché sorrette da riscontri esterni- i giudici di merito optano per la seconda.
3) Due le ragioni di doglianza costitutive dei motivi del ricorso che richiama l'art. 606, lett. c) ed e) codice di rito, le seguenti:
a) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità per aver sottovalutato la circostanza della non indicazione nella querela della ricezione di una spedizione -la busta consegnata dal Direttore dell'albergo alla NI,- ad iniziativa di quest'ultima, per non essere fornita di alcun riscontro la dichiarazione della persona offesa circa un incontro concordato con l'imputata per la consegna dei gioielli, per essere comunque inattendibile, per lacunosità e contraddizioni, le dichiarazioni della persona offesa.
b) violazione dell'art. 598 c.p.p., art. 593 c.p.p., comma 1, art. 603 c.p.p., comma 1, art. 605 c.p.p., comma 1, art. 111 Cost., ed art. 5 paragrafo 1 CEDU per avere ingiustificatamente ribaltato la decisione dei primo grado fondata sulla inattendibilità della deposizione della persona offesa in base alla diversa valutazione della prova, senza avere un contatto diretto con la teste persona offesa, ma solo in base alla lettura delle trascrizioni delle sue deposizioni.
-4- Il ricorso non merita accoglimento perché si traduce,da un lato, in una critica di merito, e non certo di illogicità manifesta del discorso giustificativo giudiziale, dall'altro in una errata, e perciò infondata in relazione al caso concreto, applicazione della disposizione della Cedu che impone l'audizione del testimone in grado appello in caso di sentenza, di primo e di secondo grado, difformi in punto di responsabilità dell'imputato.
Conviene trattare in prima battuta della seconda ragione di doglianza, la cui decisione è pregiudiziale di ogni altra. Certo non può che condividersi la regola che impone al giudice di appello che intenda riformare la precedente sentenza di assoluzione di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'audizione dei testimoni ritenuti inattendibili dal primo giudice, e che invece, secondo l'avviso del secondo, non lo sono tanto da dover fondare sulla loro deposizione la decisione l'art. 117 Cost. ha riconosciuto, alle disposizioni della Convenzione Edu il rango di "norme interposte", con conseguente obbligo di adeguamento della normativa interna innanzitutto in via interpretativa, l'art. 6 Cedu, poi - così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - obbliga il giudice di appello, che riformi in "peius" una sentenza assolutoria, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile (in tal senso,con particolare chiarezza, Sez. 6^, 26.2/12.4.2013, Caboni, Rv. 254623). La disposizione però presuppone che l'escussione del teste sia avvenuta nel dibattimento di primo grado e quindi nel contesto di una scena processuale svoltasi con rito ordinario ,e non invece come nel caso di specie in abbreviato. In tal caso, che è quello di specie, viene meno la ratio della norma che impone un rinnovato contatto diretto con il teste per consentire al giudice dell'appello una valutazione concreta, "plastica" della sua attendibilità attraverso un contatto diretto, come quello operato dal primo giudice, con la persona. Certo anche il giudice che procede in abbreviato può, ed anche di ufficio, disporre l'audizione di testimoni se ritiene non convincente il discorso giustifico giudiziale del primo giudice basato sugli atti assunti in fase investigativa( in tal senso, chiaramente, Sez. 3^, 29.11.2012/6.2.2013, P.M. in c. Lettieri, Rv. 253541). Ma nel caso di specie di una tale possibilità il giudice di appello ha ritenuto di non servirsi in base ad un ragionamento che non registra manifeste distonie ed aporie.
Invero -e procedendo così all'analisi critica del primo motivo di ricorso - la Corte di appello, oltre che confermare la valutazione di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa in buona sostanza, nel suo complesso, non contestata dal giudice di primo grado, che ha solo sottolineato, quale elemento distonico per disconoscerne la veridicità, l'omessa indicazione nella querela della ricezione da parte della persona offesa di un pacco proveniente dall'imputato ma non contenente i gioielli la cui appropriazione veniva denunciata, ha fondato la responsabilità dell'imputata in una serie di fatti e circostanze del tutto neglette o insufficientemente considerate dal primo giudice, le seguenti: la stessa imputata, in dibattimento,a specifica domanda, ha ammesso di conoscere il contenuto- i gioielli- della busta, consegnatole dal direttore dell'albergo Colonna Pevero di Porto Cervo, De Martino Mario;
questi ha confermato l'indicazione per telefono della persona offesa di ritirare dalla cassaforte, dove erano custoditi, i preziosi e consegnarli all'imputata che a sua volta li avrebbe consegnati alla legittima detentrice,- chiaramente falsa la dichiarazione dell'imputata di aver ricevuto la busta dal direttore senza l'indicazione del contenuto, inverosimile che il direttore non avesse adempiuto con diligenza all'incarico affidatogli che aveva ad oggetto la consegna di gioielli ad una persona dipendente dalla Meini, nei confronti della quale non vi erano di certo ragioni di astio o di sospetto alcuno;
del tutto verosimile l'aver concordato e quindi richiesto ripetutamente appuntamenti, l'ultimo fissato il 20.10.2009, per la consegna dei gioielli,' condivisione infine, del contenuto del messaggio, letto nel displaj del telefonino della persona offesa inviatole dall'imputata, nel quale la NI ammetteva di avere la custodia dei gioielli ma che non intendeva rientrare in Italia, elemento valorizzato dal P.M. appellante e condiviso dal giudice di appello che della predetta comunicazione ha riportato una fedele ricostruzione. La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione in favore della parte civile in favore delle spese del grado come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore della parte civile, IN LA, delle spese del grado che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014