Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/02/2002, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
A N IA E L A N IT C.C. 69801 IO A Z IC N L E B 8 T 9 IS 1 / G 4 O / E V 6 A 0 2 2 38 /02 B R R 2 L A R L . D P A . D E U R L T B E A N I D T E I R ΝΕ I S S 3 T E N R 1 Oggetto E S E . I T N A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria A imposta di registra M Agevolatione prima cal Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO R.G.N. 10488/00 Presidente e Relatore Cron. 5415 Consigliere Rep. Dott. Massimo ODDO Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Ud. 25/09/01 E Consigliere - Dott. Vincenzo DI NUBILA IL C.C. IV Consigliere - L Dott. Francesco TIRELLI C A O .. E J . R P N U ha pronunciato la seguente S O E 1 T P R 0 O 8 M S ENT ENZA C 9 A 6 C sul ricorso proposto da: . N CHIAVACCINI NICLA, elettivamente domiciliato in ROM VIA DEI SANSOVINO 6, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNO, difeso dall'avvocato AUGUSTO CAROSINI, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001
- controricorrente -
1837 -1- avversO la sentenza n. 97/98 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 19/04/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 25/09/01 dal Presidente Dott. Alfio FINOCCHIARO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- ss10488.doc [oggetto: imposta di registro - agevolazione prima casa] La Corte di cassazione, sezione tributaria - considerato che la Commissione tributaria regionale di Firenze, con sentenza 97/19/98, ha accolto l'appello proposto dall'Ufficio del registro di Livorno ed ha dichiarato che NI HI, avendo ottenuto le agevolazioni previste dalla legge n. 168 del 1982, non aveva diritto alle stesse agevolazioni, ai sensi della legge n. 118 del 1985; - considerato che avverso questa sentenza la HI ha proposto ricorso cassazione con il quale chiede che venga affermato il proprio diritto di godere una seconda volta del trattamento agevolato per l'acquisto della prima casa;
- considerato che l'Amministrazione finanziaria, nel resistere con controricorso, insiste per il rigetto del ricorso;
- considerato che la giurisprudenza di questa Corte è ormai costante nell'affermazione del principio secondo cui in tema di agevolazioni tributarie riguardanti l'acquisto di immobili destinati ad uso abitativo, i benefici previsti dall'art. 2 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito nella 1. 5 aprile 1985 n. 118, competono anche a chi ha già goduto di quelli, analoghi, accordati dall'art. 1 I. 22 aprile 1982 n. 168, per un precedente, omologo, acquisto Immobiliare. Tale principio trova in atto supporto nel dettato, testualmente inequivocabile, dell'art. 7, commi 9 e 10, I. 23 dicembre 1998 n. 448, recante che "ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o di porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, conv. con 2 modificazioni dalla I. 5 aprile 1985 n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto legge, compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 1 I. 22 aprile 1982 n. 168", e che "le disposizioni di cui al (precedente) comma 9 si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge", ossia al 1 gennaio 1999 (Cass. 3 maggio 2000 n. 5559; 12 novembre 1999 n. 12540 e successive conformi); - considerato che la richiamata giurisprudenza è applicabile alla fattispecie in esame e che la parte controricorrente non ha addotto argomenti nuovi o diversi da quelli già in precedenza scrutinati e disattesi;
- considerato che il ricorso va accolto perché è manifestamente fondato, che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e che, pronunciando sul merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., va annullato l'avviso di liquidazione dell'Ufficio di Registro di Livorno, notificato il 26 novembre 1993, di revoca dei benefici;
considerato che
la parte controricorrente va condannata a rimborsare alla ricorrente le spese di questa fase di giudizio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando sul merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., annulla l'avviso di liquidazione dell'Ufficio di Registro di Livorno, notificato il 26 novembre 1993, di revoca dei benefici. Condanna la parte controricorrente a rimborsare alla ricorrente le spese di questa fase di giudizio, liquidate in £ 150.000, oltre a £ 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione tributaria il 25 settembre 2001. Il Presidente _CANCEIL CANCELLIERE C1 Amaido Gasane DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ашков бли Oggi. 15 FEB. 2002 14 CANCELLIERE C Amaido Casano E N IO 6 8 Z 9 1 A 5 / R . 4 T / N IS 6 - 2 . G B .R A E I . R .P L R L D A A A L . D T E B D U E A I T B T S I N N A 1 R E E I 3 S S 1 T R I E . E A N T A M