Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
Non è deducibile dinanzi alla Corte di Cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem", atteso che è escluso in sede di legittimità l'accertamento del fatto necessario per verificare la preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, e non potendo la parte produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2013, n. 35831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35831 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 27/06/2013
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 1398
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 1176/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AI FA N. IL 13/07/1972;
avverso la sentenza n. 7772/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 06/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI PATRIZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
AI EL ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che, parzialmente riformando in melius quella di primo grado (riduzione della pena, a seguito di esclusione di taluni degli episodi di cessione perché già giudicati), lo ha peraltro riconosciuto colpevole degli altri plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente contestatigli.
Con il ricorso si lamenta del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, assumendo che sul punto la Corte di merito non si sarebbe pronunciata.
Prospetta inoltre la pretesa violazione dell'art. 649 c.p.p., sostenendo che i fatti sub iudice sarebbero già stati separatamente giudicati.
È stata ritualmente depositata memoria difensiva con la quale sono stati ulteriormente precisati i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto alla prima doglianza, in disparte il rilievo che la questione non è stata posta con i motivi di appello cosicché è qui inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3, vale osservare che la pretesa è comunque manifestamente inaccoglibile proprio in ragione della contestazione che ha riguardato una numerosa serie di episodi di cessione, in termini tali da rendere impraticabile il giudizio prognostico favorevole richiesto dall'art. 164 c.p., comma 1. Nè sul punto sono esplicite concrete ragioni per condurre a ritenere arbitraria e qui sindacabile la mancata concessione del beneficio, anche in relazione al disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 5. Manifestamente infondata anche l'altra doglianza, su cui peraltro la Corte di merito si è ampiamente soffermata, in parte accogliendola. Vale il principio che l'accertamento delle condizioni di operatività della preclusione del ne bis in idem, per giudicato sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto, non può essere svolto dalla Corte di cassazione, poiché resta estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento del fatto e la parte non può produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito, potendo comunque l'imputato far valere la violazione di detto divieto davanti al giudice dell'esecuzione (cfr. Sezione 4^, 3 dicembre 2009, Bersani, rv. 245740).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2013