Sentenza 17 aprile 2007
Massime • 1
In tema di giudizio di legittimità, a seguito delle modifiche dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. ad opera dell'art. 8 L. 46 del 2006, la Corte di Cassazione - investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati - può, nei limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obbiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto. (Alla luce del principio la Corte ha rigettato il ricorso ritenendo che gli atti indicati dal ricorrente non ponevano minimamente in dubbio la correttezza logica della motivazione circa l'interpretazione della prova fornita dal giudice).
Commentari • 3
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L'imputato, nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico (..), ben può negare, anche mentendo, nell'esercizio del suo "ius defendendi", costituzionalmente garantito (art. 24 della Cost.), la corrispondenza al vero di testimonianze o del contenuto di denunzie a lui sfavorevoli. In caso di accuse ad altri, il dolo del delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto, anche se affidandosi a fatti frutto di personale e distorta percezione, si limiti a incolpare taluno temerariamente, senza avere la intenzione di accusare una persona innocente. L'implicita accusa di falsa testimonianza o di calunnia nei confronti dei suoi accusatori costituisce infatti una conseguenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/04/2007, n. 21602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21602 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 17/04/2007
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 575
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 034705/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NT AL, N. IL 06/11/1954;
avverso SENTENZA del 26/04/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Presidente Dott. BRUSCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Caliguri Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Cipolline Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) I giudizi di merito. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza 26 aprile 2005, ha riformato - in accoglimento dell'appello del pubblico ministero - la sentenza 26 maggio 2003 del Tribunale di Roma che aveva assolto NT AL dal delitto di cui all'art. 589 c.p., in relazione al decesso di QU RD (lattante di giorni trentasette) avvenuto il 20 settembre 1998 condannando l'imputato alla pena ritenuta di giustizia per il reato indicato. Al Dott. NT - all'epoca medico in servizio presso il pronto soccorso di Fiumicino - era stato addebitato di aver disposto il trasporto della piccola vittima presso il reparto pediatrico dell'ospedale di IA affidandolo ai genitori per il trasporto con il mezzo proprio invece di attendere il rientro dell'ambulanza (in quel momento indisponibile perché inviata in altra località a seguito di un incidente stradale) e di fronteggiare personalmente le prevedibili ulteriori crisi respiratorie all'origine della presentazione del bambino presso il presidio sanitario di Fiumicino. Crisi che si era di fatto verificata durante il trasporto tanto che il bambino giungeva all'ospedale di IA in condizioni tali da rendere inutili le manovre rianimatorie praticategli. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale aveva assolto l'imputato dal reato ascrittogli sia per l'oggettiva incertezza sulla causa della morte sia perché non esisteva la prova che la condotta di cui si censura l'omissione, se posta in essere, avrebbe evitato il decesso "con alto grado di probabilità logica".
La Corte d'Appello, dopo aver disposto una perizia, è andata di contrario avviso rispetto ai primi Giudici. Sulla scorta del parere dei periti ha ritenuto che l'insufficienza cardiorespiratoria che aveva determinato la morte del bambino non fosse ascrivibile ad un reflusso gastroesofageo con rigurgito di materiale alimentare nelle vie aeree ma ad una diversa patologia di origine centrale. Il Dott. NT aveva correttamente diagnosticato la presenza di un'apnea prolungata e quindi era in colpa per aver affidato il bambino - pur essendo prevedibili ulteriori crisi anche a breve termine - ai genitori non in grado di affrontare questa emergenza. Ha poi ritenuto, la Corte di merito, affrontando il tema del rapporto di causalità, che il medesimo imputato (specializzato in cardiochirurgia) ben avrebbe potuto individuare sul nascere, e quindi fronteggiare adeguatamente, la crisi respiratoria anche con procedure estremamente semplici quali la respirazione bocca a bocca. 2) I motivi di ricorso e le memorie del ricorrente. Contro la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso NT AL deducendo varie ragioni di censura nei confronti della sentenza impugnata.
Trattando preliminarmente del rapporto di causalità nel ricorso si denunzia un "evidente travisamento del fatto" perché il Dott. NT, non avendo alcuna attrezzatura presso il presidio di Fiumicino, non avrebbe potuto fronteggiare - diversamente da quanto affermato dalla Corte di merito - eventuali altre crisi respiratorie che avessero colpito il piccolo paziente. D'altro canto il bambino non presentava alcun segno certo riferibile ad una specifica patologia.
La Corte non avrebbe poi tenuto conto della circostanza che i sanitari dell'ospedale "Grassi" di IA avevano praticato manovre rianimatorie, durate circa quindici minuti, la cui natura smentiva la tesi che il bambino fosse giunto cadavere in quell'ospedale (smentita che trova conferma nella correzione a mano dell'ora dell'esecuzione dell'elettrocardiogramma).
Il ricorrente denunzia poi il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione che il Dott. NT avrebbe dovuto tenere il piccolo paziente in osservazione pur essendo provato che il medesimo non presentava cianosi ed aveva il respiro normale.
Secondo il ricorrente "la possibilità che potesse sussistere una apnea, era solo una lontana ipotesi non supportata da alcun riscontro obiettivo". In questa situazione è stata dunque del tutto corretta la decisione di inviare il piccolo alla struttura più attrezzata per mezzo dei genitori in considerazione dell'indisponibilità dell'autoambulanza attrezzata e nell'impossibilità di farlo personalmente.
Il ricorrente evidenzia poi come la situazione della patologia riscontrata non rendesse prevedibile una nuova crisi respiratoria perché i sintomi non erano indicativi tanto che anche i medici di IA ebbero difficoltà ad individuarla. Inoltre solo in sede autoptica è stato possibile riscontrare una malformazione cardiaca che il Dott. NT non poteva certo rilevare.
Se dunque la condotta dell'imputato era stata corretta la successiva crisi respiratoria del piccolo paziente deve essere ritenuta una causa sopravvenuta. Il ricorrente poi afferma che gli accertamenti svolti consentivano di affermare che erano state proprio le manovre rianimatorie svolte all'ospedale di IA a provocare l'aspirazione di latte e aria dalla faringe con la conseguente crisi mortale. Infine nell'atto di impugnazione si contesta la tesi secondo cui il Dott. NT avrebbe potuto affrontare la crisi respiratoria con la respirazione bocca a bocca e si richiamano in proposito le considerazioni contenute in un testo universitario di larga diffusione a conferma della tesi sostenuta in ricorso. In conclusione, non essendo stata raggiunta la prova della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
Con motivi nuovi, depositati il 1 aprile 2006, il ricorrente ha chiesto anzitutto che venga dichiarato inammissibile l'appello proposto dal P.M. ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10 comma 2. Ha poi indicato alcuni atti (conclusioni del c.t. del P.M.;
risultanze dell'autopsia; deposizione del prof. LA;
deposizione dei genitori del bambino deceduto), a conferma dell'esistenza del vizio di motivazione già denunziato, trattandosi di atti idonei a dimostrare l'esistenza del vizio di motivazione secondo il testo innovato dell'art. 606 c.p.p., lett. e. Con il terzo motivo nuovo il ricorrente ha infine denunziato il vizio di motivazione, nonché la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, sui criteri utilizzati dalla Corte di merito per la valutazione degli indizi. In data 21 febbraio 2006 l'imputato ha depositato note difensive personalmente sottoscritte con le quali si sottolinea che il bambino era prematuro di 4-6 settimane, che il quadro clinico del bambino non era grave tanto che il pediatra dell'ospedale di IA, opportunamente preavvisato dal ricorrente, aveva ritenuto di non essere presente al momento dell'arrivo del bambino ma aveva chiesto di essere avvisato al momento del suo arrivo. Si è dunque trattato di un aggravamento improvviso ed imprevedibile e la condotta del ricorrente doveva ritenersi l'unica corretta. Infine è provato che le manovre rianimatorie hanno privato d'aria i polmoni del bambino. Infine il difensore dell'imputato ha depositato altre note difensive con le quali precisa ulteriormente che il bambino era giunto ancora vitale all'ospedale di IA e che la scelta di inviarlo a quel presidio era corretta;
solo le improvvide manovre eseguite in questa struttura avevano cagionato il decesso.
3) La richiesta di inammissibilità dell'appello del P.M.. Va preliminarmente esaminata la richiesta, proposta dal ricorrente con i motivi nuovi, con la quale si è chiesto che questa Corte dichiari l'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero giusta il disposto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10 comma 2. La richiesta è palesemente infondata posto che il ricordato comma 2, si riferisce al giudizio di appello e non a quello di cassazione. In realtà la norma transitoria che riguarda il giudizio di legittimità è contenuta nel medesimo art. 10, comma 4, che però prevede che la dichiarazione di inammissibilità avvenga solo quando la Corte di cassazione annulla, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza d'appello di condanna che abbia riformato una sentenza di assoluzione.
In ogni caso la questione è da ritenere superata dalla dichiarazione di incostituzionalità, ad opera della sentenza 6 febbraio 2007, n. 26 della Corte Costituzionale, della L. 46, art. 1, nella parte in cui ha sostituito l'art. 593 c.p.p., precludendo al Pubblico Ministero di appellare le sentenze di proscioglimento e del medesimo art. 10, comma 2, invocato dal ricorrente e richiamato altresì dal comma 4, che dunque diviene inapplicabile per il venir meno della norma di riferimento.
4) La ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata. La visita presso il presidio di Fiumicino. Ciò premesso sull'ammissibilità dell'appello del P.M. va rilevato che il ricorso - fondato anche su censure inammissibili in quanto non proponibili nel giudizio di legittimità - è comunque infondato e deve conseguentemente essere rigettato.
La sovrapposizione tra temi fattuali, temi riguardanti la causalità e temi riguardanti l'elemento soggettivo che caratterizza il ricorso e gli ulteriori atti difensivi depositati rende difficoltoso l'esame delle critiche rivolte alla sentenza che dunque verranno raggruppate per argomenti onde consentirne un esame il più possibile unitario. Iniziando l'esame dalla ricostruzione fattuale degli eventi, nella loro successione cronologica, si rileva che la più parte delle censure proposte sono inammissibili nel giudizio di legittimità. Va però preliminarmente osservato che le divergenze nella ricostruzione degli eventi non riguardano tutti gli aspetti fattuali rilevanti nel presente processo ma momenti e situazioni particolari che in qualche modo influiscono sulla correttezza della condotta del Dott. NT e, successivamente, sulla possibilità di attribuire a tale condotta gli esiti tragici verificatisi.
Poiché il nucleo della condotta inosservante è stato ravvisato dai Giudici di merito (compresi quelli di primo grado che pure sono pervenuti ad una sentenza di assoluzione) nell'aver affidato il bambino ai genitori per il trasporto all'ospedale di IA - pur in presenza di un rischio di ripetizione della crisi respiratoria che i genitori non sarebbero stati in grado di fronteggiare - si comprende come la più parte delle censure proposte con i motivi di ricorso, con i motivi nuovi e con le note difensive sia diretta a dimostrare che la situazione patologica del piccolo paziente, nel momento in cui fu condotto presso il presidio di Fiumicino e visitato dal Dott. NT, era del tutto tranquillizzante, la crisi era stata superata e alcun elemento sussisteva per ritenere che la crisi potesse ripresentarsi.
Ma questa ricostruzione contrasta integralmente con la ricostruzione logicamente effettuata dalla Corte di merito che non l'ha congetturalmente affermata ma l'ha fondata sulle considerazioni dei periti e sulla stessa diagnosi effettuata dal Dott. NT che, al momento del ricovero, sul registro di pronto soccorso annotò che si trattava di "apnea prolungata".
Non si vede quindi come possa affermarsi - come si sostiene nei motivi di ricorso, che "la possibilità che potesse sussistere una apnea, era solo una lontana ipotesi non supportata da alcun riscontro obiettivo": è lo stesso Dott. NT ad aver diagnosticato l'apnea prolungata;
ed è lo stesso imputato, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, a qualificare "seria", nell'esame cui si è sottoposto, la situazione patologica del bambino al momento della sua visita.
Deve quindi ritenersi incensurabile nel giudizio di legittimità - perché adeguatamente e logicamente motivata - la valutazione della Corte di merito secondo cui, nel momento in cui il piccolo QU RD fu portato all'esame del Dott. NT presso il presidio di Fiumicino, presentava i sintomi di un'apnea prolungata e la sua situazione patologica era da qualificarsi "seria". 5) La situazione all'arrivo presso il pronto soccorso di IA. La ricostruzione fattuale della situazione patologica del bambino nel momento in cui il medesimo giunse presso il pronto soccorso dell'ospedale "Grassi" di IA non ha lo stesso rilievo - sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'elemento soggettivo - che ha l'accertamento dello svolgimento dei fatti nella fase iniziale. Se anche fosse vero quanto si afferma nei motivi di ricorso e negli altri atti difensivi (che cioè il bambino era giunto ancora vitale presso il pronto soccorso di IA e che il decesso era da ricondurre alle scorrette manovre rianimatorie ivi praticate) non per questo verrebbe meno - ove fosse accertato che la condotta dell'imputato era stata inosservante di regole cautelari che avrebbero dovuto indurlo a seguire personalmente il caso e a non affidarlo a persone non competenti - l'efficienza causale della sua condotta. Ma questo aspetto, sotto il profilo giuridico, sarà successivamente esaminato. Ciò che rileva in questa sede - in cui vengono esaminate le censure che riguardano la ricostruzione dei fatti - è che i Giudici di appello hanno adeguatamente motivato anche sulla ricostruzione delle condizioni del bambino nel momento del ricovero presso il pronto soccorso dell'ospedale di IA. Anche in questo caso i Giudici di secondo grado non hanno fondato il loro convincimento su una valutazione di natura congetturale ma sul parere dei periti che hanno valutato il complesso probatorio pervenendo alla conclusione che il bambino fosse arrivato alla struttura indicata già in fase agonica. Riguarda il tema della causalità ma, per lo stretto rapporto con il tema in esame, non si può non accennare alla circostanza che i Giudici d'appello non si sono sottratti all'obbligo di valutare la correttezza della manovre rianimatorie e della riconducibilità a tali manovre della presenza di latte nella faringe affermando la possibilità che effettivamente questa presenza fosse dovuta alle indicate manovre ma escludendo che ciò potesse avere attinenza con la morte del bambino così come è stata esclusa la possibilità che, sul decesso, possa avere avuto influenza la malformazione già indicata. Queste conclusioni sono state tratte sulla scorta del parere peritale dalla Corte di merito che ha anche adeguatamente valutato i pareri dei consulenti tecnici della difesa motivatamente ritenuti non condivisibili.
Non v'è dunque spazio, nel giudizio di legittimità, per la possibilità di ricostruire i fatti diversamente da quanto compiuto dai Giudici di merito.
6) I fatti accertati alla luce della nuova disciplina del vizio di motivazione. La ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte di merito va peraltro esaminata anche alla luce dei motivi nuovi proposti dal ricorrente ai sensi della L. 20 febbraio 2006, n. 46., art. 10 comma 5. Ma ciò richiede una premessa sui limiti delle modificazioni introdotte dalla nuova normativa sul preesistente giudizio di legittimità.
In estrema sintesi le innovazioni della nuova normativa che riguardano il vizio di motivazione deducibile nel giudizio di legittimità sono due: l'aver introdotto il vizio di
"contraddittorietà" della motivazione accanto ai preesistenti vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione;
l'aver esteso la rilevabilità del vizio oltre il testo del provvedimento impugnato con il riferimento ad "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
Su queste innovazioni va intanto rilevato che, per una parte (quella che si riferisce alla "contraddittorietà" della motivazione), le novità sono in realtà solo apparenti: la contraddittorietà della motivazione, in quanto incidente sulla congruità logica delle argomentazioni del Giudice e idonea ad inficiarne la coerenza intrinseca, era già ritenuta pacificamente rientrare nel vizio di motivazione sotto il profilo della manifesta illogicità. Per converso anche oggi non potrebbe ritenersi rilevante, nello scrutinio di legittimità, ogni contraddizione in cui sia incorso il giudice di merito ma solo quelle che abbiano un rilievo decisivo sulle conclusioni cui il medesimo sia pervenuto.
Diverso è il discorso per quanto riguarda la possibilità di esame degli atti per accertare l'esistenza del vizio. Su questo tema occorre un approfondimento per verificare se il legislatore abbia inteso introdurre nel sindacato di legittimità il vizio di "travisamento del fatto" nel qual caso andrebbero riviste le conclusioni cui la giurisprudenza di legittimità è pervenuta su questo tema.
L'esame della norma consente però di ribadire, come primo risultato della verifica, che questo non fosse l'intendimento del legislatore che ha approvato la nuova formulazione della norma. Il vizio, non diversamente da quando risulta dal testo del provvedimento impugnato, deve risultare da altri atti del processo. Risultare non significa che l'altro atto deve essere rivalutato e soprattutto non significa che debba essere rivalutato unitamente agli altri atti acquisiti al processo.
Insomma anche l'esame dell'atto deve rimanere nell'ambito del sindacato di legittimità; non è consentito al Giudice di legittimità interpretare l'atto diversamente da quanto compiuto dal Giudice di merito (a meno che la valutazione non sia contraddittoria o manifestamente illogica) ma soltanto di verificare se il testo dell'atto, di per sè soltanto, sia idoneo ad inficiare il ragionamento del Giudice.
Del resto uno stravolgimento così eclatante delle funzioni della Corte di cassazione - tale da ricondurla alle funzioni di terzo grado di merito - non poteva che richiedere una espressa previsione che consentisse al giudice di legittimità di operare anch'egli come "Giudice del fatto", non diversamente da quanto già avviene in materia processuale.
Ciò però non autorizza, secondo questo collegio, a dare dell'innovazione legislativa una lettura sostanzialmente abrogante come pure è emerso in alcune decisioni di legittimità che hanno ricondotto il riferimento ai soli atti "dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal Giudice di merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva" (v. in questo senso Cass., sez. 5^, 12 aprile 2006, n. 16955, Mangion, rv. 233463). Il tenore dell'innovazione legislativa sembra invece orientato ad evitare un diverso rischio: quello di una condanna fondata su prove inesistenti o su elementi il cui risultato probatorio è inequivocabilmente e incontestabilmente diverso da quello ritenuto dal Giudice di merito. Sono i casi classici della "prova inventata" (il Giudice utilizza come prova decisiva le dichiarazioni di un teste che non è mai stato esaminato) o della prova che il Giudice interpreta erroneamente (il teste ha detto "nero" e il Giudice afferma che ha detto "bianco").
La dottrina ha inquadrato questa patologia nel concetto di "travisamento della prova", concetto ben distinto dal "travisamento del fatto" perché non richiede una rivalutazione del compendio probatorio ma si limita a prendere atto di una indiscutibile difformità tra decisione, esistenza delle prove e risultato di prova rigorosamente osservando il divieto, per il giudice di legittimità, di ricostruire i fatti diversamente da quanto compiuto dal Giudice di merito le cui conclusioni fattuali restano dunque immodificabili. Secondo questa ricostruzione non può la Corte di cassazione, per esempio, ritenere attendibili i testi che il Giudice di merito non abbia ritenuto tali;
optare per una ricostruzione del fatto diversa e ritenuta più convincente rispetto a quella accolta nelle precedenti fasi del giudizio;
sovrapporre le proprie massime di esperienza a quelle (logicamente) ritenute esistenti ed utilizzate nella sentenza impugnata. Insomma il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova è un compito che appartiene esclusivamente al Giudice di merito.
Può invece il Giudice di legittimità, secondo questa ricostruzione anteriore all'innovazione legislativa, compiere un'operazione del tutto neutra e non valutativa consistente nella verifica se un fatto o un risultato di prova, affermato esistente dal Giudice di merito, sia invece pacificamente inesistente;
potrà quindi, se investito da specifica censura, verificare non solo che il riferimento alla deposizione di un teste che avrebbe detto "nero" è in contrasto con le dichiarazioni da lui rese avendo il teste incontestabilmente detto "bianco"; che un fatto pacificamente avvenuto di giorno sia stato affermato come avvenuto di notte.
In questi, e negli altri innumerevoli esempi che potrebbero farsi, la Corte di Cassazione non si attribuisce compiti che esulano dalle sue funzioni perché costituisce pur sempre un vizio di legittimità verificare - in assenza di elementi di controvertibilità del fatto - se il Giudice di merito abbia (non interpretato ma) fotografato correttamente la realtà processuale non nel senso di una sua ricostruzione ma nel senso nell'individuazione ed esame del singolo atto al fine di verificarne, avalutativamente, la corrispondenza con quanto affermato in sentenza.
E si tratta di una funzione di legittimità perché il giudice non si immerge nel contesto processuale come fa il Giudice di merito ma si limita ad individuare il vizio;
come è stato affermato in dottrina "nel travisamento del fatto il Giudice di legittimità deve conoscere il contesto processuale, laddove nel travisamento della prova deve conoscere solo l'atto che veicolala prova".
Al fine di rendere sindacabili questi incontestabili errori dei Giudici di merito non era ritenuta sufficiente la distinzione operata, da una parte della dottrina, tra travisamento degli atti (sindacabile in sede di legittimità) e travisamento delle risultanze (non sindacabile) perché anche per queste ultime si pone l'identico problema di una loro lettura indiscutibilmente errata. La più ampia nozione di "travisamento della prova", come sinteticamente accennata, consente invece per un verso di salvaguardare gli stretti confini del controllo di legittimità e, per altro verso, di censurare le decisioni, pur apparentemente coerenti e motivate, che abbiano non interpretato la realtà ma preso atto di una realtà (pacificamente) inesistente o diversa da quella ipotizzata incorrendo quindi in un vizio ben più grave rispetto alla mancanza o all'illogicità (sia pur manifesta) della motivazione.
Questa interpretazione dei limiti del sindacato di legittimità era ritenuta confermata dall'esame di due disposizioni del codice di rito: la previsione, tra i motivi di ricorso in cassazione, del vizio della mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 c.p.p., lett. d) e la previsione, tra i requisiti della sentenza, della mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie a quelle poste a base della decisione (art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e, in riferimento all'art.125 c.p.p., comma 3).
Si era rilevato come non avesse senso censurare la sentenza di merito perché non era stata ammessa una prova decisiva - o imporre al Giudice di spiegare le ragioni che lo convincono a ritenere non attendibili le prove contrarie a quelle poste a fondamento della decisione - e poi escludere il sindacato di legittimità sull'enunciazione dell'esistenza di una prova (decisiva) che, in ipotesi, non esiste.
Restava aperto, secondo questa ricostruzione, il problema dell'inquadramento sistematico di questo vizio dovendosi condividere l'opinione dottrinale secondo cui il vizio non poteva essere considerato attinente alla motivazione perché la disciplina prevista dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, richiedeva che il vizio risultasse dal testo del provvedimento impugnato (sia pure inteso come comprensivo dell'esame congiunto dei motivi di impugnazione) anche perché il vizio di cui parliamo è un errore non di valutazione ma di percezione del giudice e nulla ha a che fare, questo vizio, con la tecnica argomentativa di ricostruzione del fatto.
In base a questo orientamento si riteneva dunque, poiché il requisito minimo perché l'accertamento del fatto possa ritenersi corretto è che si fondi su elementi di prova esistenti e non' inventati, che il vizio denominato "travisamento della prova" dovesse farsi rientrare nell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, - che disciplina l'inosservanza di norme processuali stabilite, tra l'altro, a pena di inutilizzabilità - sotto il profilo della violazione dell'art. 526 c.p.p., comma 1 e art. 191 c.p.p., comma 1. Se il Giudice (art. 526 c.p.p., comma 1) "non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento" come può ritenersi legittimamente acquisita nel dibattimento una prova che non esiste e che quindi non è mai stata acquisita? Ma neppure poteva dubitarsi della ragione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 191 c.p.p. ("le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate"). Se è vietato al giudice di utilizzare prove assunte in violazione di divieti - prove che quindi, pur viziate, esistono - poteva sostenersi che potesse invece utilizzare una prova neppure acquisita perché non esiste o un'informazione probatoria incontestabilmente del tutto difforme da quella realmente esistente?
Si può dunque ragionevolmente pervenire ad una prima conclusione ritenendo che la nuova disciplina prevista dalla L. n. 46 del 2006, abbia avuto l'effetto di riportare nell'ambito del vizio di motivazione anche il c.d. "travisamento della prova" nei casi in cui, dal solo esame dell'atto specificamente indicato, emerga il vizio di motivazione che ovviamente deve avere carattere di decisività (in questo senso esistono già diversi precedenti di legittimità: v. Cass., sez. 1^, 14 luglio 2006 n. 25117, Stojanovic, rv. 234167; sez. 2^, 24 maggio 2006 n. 19850, Saraceno, rv. 234163; sez. 4^, 28 aprile 2006 n. 20245, Francia, rv. 234099; sez. 2^, 23 marzo 2006 n. 13994, Napoli, rv. 233460).
Sarebbe però riduttivo ridurre l'ambito dell'innovazione contenuta nella novella legislativa sul vizio di motivazione alla conferma normativa della possibilità di dedurre, in sede di legittimità, il vizio di travisamento della prova dovendosi riconoscere che l'innovazione si riferisca anche a casi diversi quale quello in cui il semplice esame dell'atto (non la sua interpretazione e tanto meno il suo esame all'interno del compendio probatorio acquisito al processo) sia idoneo a dimostrare l'esistenza del vizio. Come è stato affermato gli atti devono essere "autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione" (in questo senso Cass., sez. 6^, 24 marzo 2006 n. 14054, Strazzanti, rv. 233454). Si deve dunque trattare di un atto di qualunque genere che abbia un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il Giudice di merito. Un esempio può chiarire il concetto: se il Giudice afferma nella sentenza che tutta la documentazione medica acquisita dimostra l'inesistenza di una certa patologia e nel ricorso si indicano specificamente certificazioni che invece affermano il contrario ciò può costituire motivo di ricorso ove naturalmente l'eventuale accoglimento del motivo di gravame abbia carattere di decisività, cioè sia idoneo a determinare un diverso esito finale del giudizio.
In questo caso il giudice non travisa la prova ma la ricostruisce partendo da un presupposto errato che non risulta dal testo del provvedimento impugnato. E il vizio in questione può risultare anche nel caso di omesso esame di un elemento di prova decisivo pacificamente acquisito agli atti del processo (è il caso esaminato da Cass., sez. 1^, 14 luglio 2006 n. 25117, Stojanovic, rv. 234167). Può in conclusione affermarsi che la corte di cassazione - investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il Giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati - possa, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il Giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto ovvero verificare l'esistenza della decisiva difformità; fermo restando il divieto, per il giudice di legittimità, di operare una diversa ricostruzione del fatto quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco.
Alla luce dei principi enunciati non può non rilevarsi come i motivi nuovi proposti ai sensi della ricordata innovazione legislativa difettino completamente dei requisiti necessari al fine di poter pervenire ad una diversa soluzione rispetto alle conclusioni già evidenziate nell'esame dei motivi principali.
È infatti sufficiente scorrere l'elenco di questi atti (conclusioni del c.t. del P.M.; risultanze dell'autopsia; deposizione del prof. LA;
deposizione dei genitori del bambino deceduto) ed esaminare gli atti medesimi per trame la conclusione che nessuno di essi ha quell'efficacia tale da porre in discussione le conclusioni della Corte di merito su alcuno dei punti rilevanti per la decisione del processo.
Al contrario alcuni degli atti indicati (per es. le risultanze dell'autopsia) hanno un valore neutro e sono state ampiamente considerate dai periti;
le diverse opinioni dei consulenti tecnici sono state prese in considerazione e motivatamente disattese dai periti e dalla sentenza impugnata;
le dichiarazioni dei genitori - su un asserito stato di benessere del bambino dopo la visita del Dott. NT - (anche ammesso che questo sia il senso delle dichiarazioni) sono prive di alcun rilievo in presenza di una grave patologia recidivante, anche per la provenienza da persone prive di alcuna competenza in materia.
Insomma i motivi nuovi proposti (del resto significativamente descritti dal ricorrente come diretti a denunziare il vizio del "travisamento del fatto" da parte della Corte di merito) sono in realtà diretti, pur se fossero ritenuti rilevanti, ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal giudice di secondo grado e incorrono quindi nella sanzione di inammissibilità anche dopo la ricordata modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e. 8) Il rapporto di causalità materiale. La sentenza impugnata ha condiviso il parere dei periti che hanno ricondotto la crisi cardio- respiratoria che ha colpito il piccolo paziente, determinandone la morte, ad una "patologia di origine centrale".
L'origine della crisi cardio-respiratoria era stata individuata, nel capo d'imputazione, ad un reflusso gastroesofageo con rigurgito di materiale alimentare (latte) ma il ricorrente non si duole tanto di un'ipotetica modifica dell'imputazione quanto della circostanza, già evidenziata, che sarebbero state le scorrette manovre rianimatorie eseguite presso l'ospedale di IA a provocare il rigurgito e quindi la crisi respiratoria.
Orbene va intanto rilevato che il caso in esame si caratterizza non tanto per la necessità di individuare la causa a monte della crisi respiratoria che aveva colpito il bambino quanto per la necessità di individuare le condotte che avrebbero salvato la vita del piccolo paziente se poste in essere (ciò che formerà oggetto dell'esame dei motivi riguardanti la colpa).
Qualunque sia stata la causa che ha originato la crisi di apnea prolungata ciò che rileva è se esistesse un comportamento alternativo lecito idoneo a raggiungere un risultato positivo. Ad una diversa soluzione si potrebbe pervenire solo nel caso in cui le terapie idonee a fronteggiare queste crisi fossero diverse a seconda della causa che le ha provocate: ma ciò non si è verificato nel caso in esame per come è stato incensurabilmente accertato dai secondi Giudici.
Non è quindi condivisibile l'impostazione del problema contenuta nei motivi di ricorso (e sostanzialmente accolta dai primi giudici) secondo cui i dubbi sull'origine della crisi non consentirebbero di ritenere accertato il rapporto di causalità materiale perché, qualunque sia stata la causa dell'apnea prolungata, l'eventuale reiterazione della crisi richiedeva il medesimo tipo di interventi e quindi l'assistenza da parte di personale esperto.
Il problema è semmai quello di accertare se l'evento sia riconducibile alla condotta dell'agente (causalità della condotta) nel senso che la sua condotta, omissiva o commissiva abbia in qualche modo influenzato il corso degli eventi. Causalità della condotta che non può essere posta in dubbio, secondo quanto incensurabilmente accertato dai giudici di merito, perché sicuramente la condotta del Dott. NT ha interferito nella concatenazione causale che ha condotto al verificarsi del tragico evento perché se il bambino fosse stato trattenuto nel presidio di Fiumicino il decorso degli eventi sarebbe stato certamente diverso (altro è il discorso che riguarda l'esistenza della violazione di regole cautelari e la riconducibilità dell'evento alla loro violazione;
temi di cui si tratterà più avanti).
9) La successione nelle posizioni di garanzia. Le cause sopravvenute. Prime di affrontare il tema della colpa e quello, conseguente, della riconducibilità dell'evento alla violazione della regola cautelare, è però necessario affrontare due temi strettamente connessi tra di loro riguardanti entrambi la causalità.
Sia pure come mero accenno il ricorrente evidenzia che la crisi sopravvenuta durante il trasporto del bambino costituirebbe una causa sopravvenuta essendo in precedenza sostanzialmente normali le condizioni del piccolo paziente;
sarebbero state dunque le scorrette manovre rianimatorie eseguite presso l'ospedale di IA (presso cui il bambino era giunto ancora vitale) a provocare il decesso. Queste censure (la prima della quali soltanto accennata) non solo sono infondate ma valgono a convalidare la valutazione della correttezza della soluzione contenuta nella sentenza impugnata in merito al problema dei presupposti per l'applicazione della regola relativa all'efficacia esclusiva della causa sopravvenuta (art. 41 c.p., comma 2) e sul tema, strettamente connesso, della successione delle posizioni di garanzia.
Partendo dall'esame del tema della successione nelle posizioni di garanzia - esame reso necessario dalle critiche rivolte alla sentenza impugnata che avrebbe ignorato l'efficacia esclusiva delle condotte erronee dei rianimatori di IA - va osservato che la Corte di cassazione, già con la sentenza di questa sezione 6 dicembre 1990, Bonetti, sul disastro di Stava, aveva enunciato questi principi sottolineando che, "nel caso di successione nella posizione di garanzia...colui...al quale altri succeda, non si libera da eventuali responsabilità, riconducibili alla sua condotta - azione o omissione - facendo affidamento sull'adempimento del proprio dovere da parte del successore".
E questo perché "il principio dell'affidamento...significa infatti soltanto che, di regola, non si ha l'obbligo di impedire che realizzino comportamenti pericolosi terze persone altrettanto capaci di scelte responsabili, sicché non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa...e, ciò nonostante, confidi che altri, che gli succede nella stessa posizione di garanzia, elimini quella violazione o ponga rimedio a quella omissione. E concludeva su questo punto, la ricordata sentenza, che "ove anche per l'omissione del successore, si produca l'evento che una certa azione avrebbe dovuto impedire quell'evento avrà due antecedenti causali, perché è da escludere...che la seconda omissione sia fatto eccezionale sopravvenuto da solo sufficiente a produrre l'evento". Questo orientamento è stato ribadito più volte da questa sezione (cons., più di recente, Cass., sez. 4^, 7 novembre 2001 n. 7725, Burali;
26 maggio 1999 n. 8006, Cattaneo;
1 ottobre 1998 n. 11444, Bagnoli) e sono condivisi da questo collegio.
Il principio di affidamento implica infatti, nel caso di ripartizione degli obblighi tra più soggetti, che colui che si affida (anche non volontariamente) non possa essere automaticamente ritenuto responsabile delle autonome condotte del soggetto cui si è affidato;
e ciò in base al principio di autoresponsabilità. Non esiste infatti un obbligo di carattere generale di impedire che terzi, responsabili delle loro scelte, realizzino condotte pericolose. Ma nel caso in cui l'affidante ponga in essere una condotta causalmente rilevante la condotta colposa dell'affidato, anch'essa con efficacia causale nella determinazione dell'evento, non vale ad escludere la responsabilità del primo in base al principio dell'equivalenza delle cause e dell'efficacia non esclusiva della causa sopravvenuta. Per quanto riguarda poi il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento sono noti i termini del pluridecennale dibattito svoltosi sull'interpretazione da dare all'art. 41 c.p., comma 2; norma il cui scopo, secondo l'opinione maggiormente seguita, è quello di temperare il rigore derivante dalla meccanica applicazione del principio generale contenuto nell'art. 41 c.p., comma 1, in esame che si ritiene abbia accolto il principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause "condicio sine qua non").
È stato affermato in dottrina che se il comma 2, in esame venisse interpretato nel senso che il rapporto di causalità dovesse ritenersi escluso solo nel caso di un processo causale del tutto autonomo verosimilmente si tratterebbe di una disposizione inutile perché, in questi casi, all'esclusione si perverrebbe anche con l'applicazione del principio condizionalistico. Deve pertanto trattarsi, secondo questo orientamento, di un processo non completamente avulso dall'antecedente ma caratterizzato - a seconda delle varie teorie della causalità (che in realtà su questo tema non divergono significativamente;
salvo forse la teoria della "causalità adeguata") - da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale;
di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.
È noto l'esempio riportato nella relazione ministeriale al codice penale: l'agente ha posto in essere un antecedente dell'evento (ha ferito la persona offesa) ma la morte è stata determinata dall'incendio dell'ospedale nel quale il ferito era stato ricoverato. Il che, appunto, non solo non costituisce il percorso causale tipico (come, per es., il decesso nel caso di gravi ferite riportate a seguito del ferimento) ma realizza una linea di sviluppo della condotta del tutto anomala, imprevedibile in astratto e imprevedibile per l'agente che non può anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od omissione (quest'ultimo versante riguarda l'elemento soggettivo ma il problema, dal punto di vista dell'elemento oggettivo del reato, si pone in termini analoghi). Questa elaborazione del concetto di causa sopravvenuta è stata, in più occasioni, ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità (cons., tra le numerose altre, Cass., sez. 1^, 10 giugno 1998 n. 11024, Ceraudo;
12 novembre 1997 n. 11124, Insirello;
sez. 4^, 21 ottobre 1997 n. 10760, Lini;
19 dicembre 1996 n. 578, Fundarò; 6 dicembre 1990 n. 4793, Bonetti;
12 luglio 1990 n. 12048, Gotta) ed è stata sostanzialmente accolta dal progetto di riforma elaborato dalla commissione di riforma del codice penale secondo cui "L'imputazione dell'evento è comunque esclusa quando esso costituisce conseguenza eccezionale dell'azione o dell'omissione" (art. 13, comma 4). In base ai principi affermati da dottrina e giurisprudenza sull'efficacia della causa sopravvenuta per ritenere esistente il rapporto di causalità come potrebbe dunque escludersi tale efficacia nel caso di un comportamento colposo che abbia creato i presupposti per il verificarsi dell'evento dannoso e sul quale non siano intervenute modifiche rilevanti per eliminare le situazioni di pericolo che questo comportamento aveva creato o esaltato?
Ad una simile conclusione potrebbe pervenirsi soltanto se il giudice di merito avesse accertato che l'evento, pur riconducibile alle condizioni preesistenti, costituiva la conseguenza di una causa successiva del tutto eccezionale ed imprevedibile (per es., per tornare al nostro caso, l'interruzione del rapporto di causalità potrebbe ritenersi se, dopo l'affidamento del bambino ai genitori, fosse sopraggiunto un processo patologico del tutto diverso da quello già verificatosi ed il cui ripetersi è stato incensurabilmente ritenuto prevedibile dai giudici di merito).
Diversamente, per escludere la continuità in esame, è necessario che la condotta sopravvenuta abbia fatto venir meno la situazione di pericolo originariamente provocata ovvero l'abbia in tal modo modificata da escludere la riconducibilità al precedente garante della scelta operata. Occorre cioè che le nuove scelte si siano sostanzialmente sovrapposte a quelle precedenti innovando totalmente la situazione che aveva generato la situazione di pericolo. È necessario, in definitiva, per escludere la continuità delle posizioni di garanzia, che il garante sopravvenuto abbia posto nel nulla le situazioni di pericolo create dal predecessore o eliminandole o modificandole in modo tale che non possano essere più attribuite al precedente garante. Ma ciò, stando agli ormai insindacabili accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, non può ritenersi avvenuto nel caso in esame nel quale è stato accertato che è stata proprio l'impossibilità per i genitori di affrontare la nuova crisi a determinare l'evento.
Se quindi fosse anche vero che le conseguenze dannose si sono verificate per il comportamento colposo dei sanitari di IA non per questo verrebbe meno, per il principio dell'equivalenza delle cause, il nesso di condizionamento con la condotta colposa del ricorrente che ha posto in essere una condizione necessaria dell'evento. Irrilevanti sono dunque le censure proposte sul punto dal ricorrente:
anche ammessa la correttezza della valutazione di incongruità delle manovre rianimatorie eseguite presso l'ospedale di IA (e addirittura se anche corrispondessero al vero le accuse, neppure troppo velate, che la difesa del Dott. NT rivolge ai sanitari di avere falsificato la diagnosi e l'ora di esecuzione dell'elettrocardiogramma) non per questo verrebbe meno la possibilità di riferire, da un punto di vista oggettivo, l'evento alla sua condotta.
10) L'elemento soggettivo del reato. Occorre ora esaminare le censure che si riferiscono all'esistenza della colpa e, successivamente - in caso di esito positivo dello scrutinio sulla correttezza della decisione impugnata sul punto della violazione, da parte dell'imputato, delle regole cautelari previste per il trattamento ai casi del genere di quello verificatosi - alla riferibilità dell'evento alla violazione di tali regole cautelari (causalità della colpa).
Sotto il profilo soggettivo va anzitutto rilevato che la Corte d'Appello ha ritenuto di escludere alcuni degli elementi di colpa contestati ed in parte già esclusi dal primo giudice;
in particolare, in relazione alla individuata causa della crisi respiratoria, ha ritenuto non più pertinente la censura di aver omesso di aspirare eventuali secrezioni presenti nel retrobocca e ha ritenuto corrette le istruzioni impartite ai genitori sulle modalità da adottare durante il trasporto (tenere il lattante a testa in giù e sollecitarlo con "pizzicotti").
L'unico decisivo addebito di colpa ritenuto esistente dalla Corte di inerito è dunque quello di aver inviato il bambino all'ospedale di IA senza il supporto di un'ambulanza attrezzata con l'ausilio di personale esperto per contrastare l'eventuale, ma probabile, ripetersi della crisi.
In merito a questo addebito va intanto rilevato che non è mai stato addebitato al Dott. NT - come invece sembrerebbe leggendo i motivi di ricorso - di non aver personalmente accompagnato il bambino all'ospedale di IA ne' di aver omesso una condotta da lui non esigibile non essendo in quel momento disponibile l'autoambulanza. La fondamentale regola cautelare che la Corte di merito ha ritenuto essere stata violata dall'imputato è quella di aver consentito o consigliato il trasporto del bambino in altra struttura senza l'ausilio di personale specializzato e per mezzo di persone - i genitori - non in grado di affrontare un'eventuale crisi in una situazione in cui per un verso la momentanea remissione della crisi consentiva di attendere il ritorno dell'ambulanza attrezzata mentre, per altro verso, il ripetersi della crisi era prevedibile come accertato dai Giudici di merito sulla scorta dei pareri espressi dai periti ed affrontabile senza soverchie difficoltà da parte dell'imputato.
E allora se la crisi era momentaneamente superata, se il Dott. NT ha deciso di disporre il ricovero presso una struttura ospedaliera maggiormente attrezzata proprio per il rischio del ripetersi della patologia da lui accertata (apnea prolungata), se il ripetersi della crisi era comunque prevedibile non si vede come possa ritenersi illogica la conclusione, adottata dai Giudici di merito, sulla palese violazione delle regole cautelari imposte dalle leges artis che, in mancanza di una ragione di emergenza, sconsigliano il trasporto non assistito in una situazione quale quella accertata. Nè la sentenza impugnata si è sottratta all'obbligo di individuare il comportamento alternativo lecito che, se posto in essere, avrebbe evitato il verificarsi dell'evento costituito dal tenere in osservazione il bambino intervenendo in modo corretto e adeguato nel caso di ripetersi della crisi (addirittura con manovre non particolarmente specializzate, quali la respirazione bocca a bocca, che non richiedevano un urgente e immediato ricovero ospedaliero). Nè vale ad escludere la colpa la correttezza della scelta del ricovero in ospedale maggiormente attrezzato;
non è questo l'addebito ma quello di aver disposto il trasporto non assistito. Dunque i Giudici di merito hanno motivatamente ritenuto accertati i fondamentali elementi costitutivi della colpa: la violazione della regola cautelare;
la prevedibilità dell'evento; l'esigibilità della condotta;
la riconducibilità del verificarsi dell'evento alla violazione della regola cautelare.
Resta da verificare se la Corte di merito abbia compiuto il necessario giudizio controfattuale verificando se l'ipotetica osservanza della regola cautelare avrebbe evitato il verificarsi dell'evento in termini di elevata credibilità razionale secondo i principi stabiliti dalla sentenza 10 luglio 2002 n. 30328, Franzese (depositata l'il settembre 2002).
Orbene anche su questo punto la sentenza impugnata ha fornito una motivazione appagante rilevando la competenza del Dott. NT ad affrontare il prevedibile ripetersi della crisi respiratoria, la relativa semplicità degli interventi richiesti (respirazione bocca a bocca) e pervenendo quindi alla motivata conclusione che il comportamento alternativo lecito avrebbe evitato il verificarsi dell'evento "con alta probabilità" espressione che, nel contesto della motivazione, va ritenuta equivalente all'espressione "elevata credibilità razionale" usata dalla sentenza Franzese in precedenza citata;
tanto più che, in ossequio ai principi enunciati dalle medesima sentenza delle sezioni unite, la sentenza impugnata precisa - in una prospettiva di probabilità logica e non soltanto statistica, che l'inadeguato trattamento della crisi influì negativamente anche sulle residue possibilità di intervento terapeutico presso l'ospedale di IA.
In conclusione è parere di questa Corte che, anche sotto questo profilo la sentenza impugnata si sottragga alle censure che le sono state rivolte.
11) Va ora verificato se il reato ascritto al Dott. NT debba ritenersi prescritto ai fini penali (ai fini civili la presenza, anche in questo grado del giudizio, della parte civile giustificava comunque il pieno accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità penale).
Essendo il decesso avvenuto il 20 settembre 1998 il termine massimo di prescrizione decorreva il 20 marzo 2006 tenuto conto delle interruzioni verificatesi. All'udienza fissata per il 6 marzo 2006 il difensore dell'imputato presentava istanza di rinvio della discussione motivata in base alla circostanza che un suo familiare, lo stesso giorno in cui era stata fissata l'udienza, aveva avuto "un malore improvviso, a seguito di precedenti ricoveri". Il rinvio veniva concesso è il processo rifissato per l'odierna udienza. Il problema che si pone all'esame della Corte è dunque quello di verificare se fino alla data odierna il termine di prescrizione sia rimasto sospeso.
Com'è noto le sezioni unite di questa Corte (sentenza 28 novembre 2001 n. 1021 depositata l'11 gennaio 2002, Cremonese) hanno affermato che "l'art. 159 c.p., comma 1, deve essere interpretato nel senso che la sospensione o il rinvio del procedimento o del dibattimento hanno effetti sospensivi della prescrizione, anche se l'imputato non è detenuto, in ogni caso in cui siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su loro richiesta, salvo quando siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o in seguito al riconoscimento di un termine a difesa."
Questi principi vanno rivisti alla luce del nuovo testo dell'art. 159 c.p., dopo la modifica intervenuta ad opera della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 3. In base all'art. 159, comma 1, n. 3, il corso della prescrizione è sospeso nel caso di "sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore". La medesima norma prosegue precisando che in caso "di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni."
L'infelice formulazione della norma non consente di fornire una risposta indiscutibile al quesito se, nel caso di sospensione per un periodo superiore ai sessanta giorni aumentati del periodo ("prevedibile") dell'impedimento, la prescrizione inizi a decorrere nuovamente. In effetti la norma non dice che la prescrizione riprende a decorrere - anche se è verosimile che questo fosse l'intendimento del legislatore - limitandosi a dettare una regola che appare diretta al Giudice.
Ma la soluzione di questo problema non rileva nel nostro caso dovendosi escludere che l'ipotetica cessazione della causa di sospensione - dopo i sessanta giorni aumentati del periodo dell'impedimento - si riferisca a tutti i casi di richiesta di sospensione del processo indipendentemente dalla ragione che giustifica la richiesta dovendo essere limitata al caso espressamente previsto: l'"impedimento delle parti o dei difensori". Già autorevole dottrina ha precisato che non può farsi rientrare tra i casi di impedimento l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze indetta dalle associazioni di categoria trattandosi dell'esercizio di un diritto riconducibile all'area della libertà di associazione e non di un vero e proprio "impedimento" (tanto è vero che, nel caso di imputato detenuto, il processo può essere celebrato se il cliente lo richiede).
Ma deve ritenersi che siano esclusi dal vincolo temporale indicato anche tutti i casi di sospensione su richiesta dell'imputato o del suo difensore che non siano motivati da ragioni di impedimento. Il testo nell'art. 159, comma 1, n. 3, è infatti inequivocabile in questo senso: il corso della prescrizione rimane sospeso nel caso di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. Ma il vincolo dei sessanta giorni (oltre il periodo dell'impedimento) per il differimento dell'udienza è previsto solo per l'impedimento e non anche per la sospensione su richiesta diversamente motivata.
E poiché, nel caso in esame, non si rientra nel caso dell'impedimento del difensore ma in una ragione della sospensione di natura diversa (quale quella dell'assistenza ad un familiare della quale peraltro - è opportuno aggiungerlo - mai è stata indicata l'epoca di cessazione) non può che valere la regola di carattere generale già indicata dalla ricordata sentenza Cremonese delle sezioni unite di questa Corte con la conseguenza che il termine per l'estinzione del reato non è ad oggi ancora maturato. 12) Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili costituite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4? penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre Euro 45,00 per spese, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2007