Sentenza 26 marzo 2015
Massime • 1
In tema di applicazione del principio del "ne bis in idem" e di divieto di un secondo giudizio, nel caso di procedimento per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, ma è necessario accertare che il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2015, n. 28116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28116 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 26/03/2015
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 459
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 29953/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NU MA N. IL 30/03/1969;
AV SETTIMO N. IL 04/03/1966;
AR ME CC N. IL 02/11/1974;
avverso la sentenza n. 553/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 07/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI EN che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Catanzariti Giampaolo per il UC e quale sost. dell'avv. Putrino Domenico per il LI che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 gennaio 2014 la Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa il 16 maggio 2005, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.u.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria, ha rideterminato in ulteriori anni tre di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa la pena nei confronti di UC AR, a titolo di continuazione con i fatti giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 12 giugno 2004, previa esclusione della qualità di capo;
ha inoltre rideterminato la pena nei confronti di LI MO in anni nove, mesi quattro di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa, e nei confronti di IA CA CO in anni sette e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza, che li aveva condannati, rispettivamente, alle maggiori pene di sedici anni di reclusione ed Euro diecimila di multa (UC), dodici anni di reclusione ed Euro diecimila di multa (LI), otto anni di reclusione (IA), per i reati di associazione finalizzata al narco-traffico (capo sub A), riconosciuto nei confronti di tutti gli imputati) e per i reati-fine di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1(capi d'imputazione sub B) e D), per i quali venivano riconosciuti colpevoli solo il LI e - limitatamente al capo sub B) - il UC).
2. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di LI MO, deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, relativamente all'eccepita improcedibilità dell'azione penale, in quanto egli era stato già giudicato e prosciolto per gli stessi fatti con sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria il 2 luglio 2002; ne', al riguardo, risulta esser stata richiesta e deliberata la riapertura delle indagini previa revoca della sentenza di proscioglimento, irrevocabile sin dal maggio del 2003 per difetto di impugnazione da parte del P.M., con la conseguente formazione di una preclusione processuale all'esercizio dell'azione penale. Il sodalizio, infatti, è rimasto lo stesso nel corso del tempo, ne' sono state realizzate, in seguito alla sentenza di proscioglimento, condotte tali da giustificare una nuova imputazione, essendo emersi, invece, fatti che, al più, potevano dar luogo ad una riapertura delle indagini.
2.1. Ulteriore profilo di illogicità investe l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine in conseguenza della mancata iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati ex art. 335 c.p.p.: l'indagine, infatti, era iniziata già nei primi mesi del
1999, dunque ben prima della sua iscrizione nel registro degli indagati, avvenuta nell'altro procedimento penale ove era stato prosciolto con sentenza ex art. 425 c.p.p. del 2 luglio 2002. Inutilizzabili, inoltre, devono ritenersi gli atti d'indagine posti in essere prima della formale iscrizione dell'indagato, ciò che inficia radicalmente i decreti autorizzativi delle intercettazioni, siccome emanati, peraltro senza motivazione, con riferimento ad ipotesi delittuose prima attribuite ad ignoti, e solo successivamente all'interlocutore UC.
2.2. Si eccepisce, altresì, la nullità della sentenza di condanna, in quanto intervenuta a seguito dello stralcio della posizione del ricorrente effettuato in data 30 ottobre 2001, con la conseguenza che la sua posizione non era più inclusa nell'elenco delle persone indagate nell'ambito del presente procedimento: il ricorrente, infatti, era stato già giudicato nel nuovo procedimento, poi conclusosi con sentenza di proscioglimento all'esito dell'udienza preliminare. La nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del relativo decreto di fissazione dell'udienza preliminare hanno pertanto determinato la nullità della sentenza.
2.3. La nullità della sentenza di primo grado viene eccepita anche per la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. a), con riferimento al fatto che nel presente procedimento non vi è stato un unico G.i.p., ma più giudici che si sono contestualmente occupati della stessa vicenda processuale, in violazione del principio di immutabilità del giudice.
2.4. Nessun riferimento è stato fatto, nella sentenza impugnata, alla eccepita nullità delle intercettazioni ex art. 268 c.p.p., comma 3, circa l'assenza di motivazione sulle ragioni di urgenza che avevano determinato l'utilizzo di impianti esterni alla Procura.
2.5. Si eccepisce, infine, la genericità dell'imputazione di cui al capo sub B), enunciando l'addebito una continuativa attività criminosa svolta dal sodalizio di cui al capo A) in un considerevole arco di tempo, senza precisare le attività delittuose che sarebbero state realizzate in concorso con gli altri imputati.
2.6. Nel merito, non appare provata la partecipazione del ricorrente ad un ampio sodalizio criminoso quale quello in contestazione, ne' la stessa può desumersi dalle conversazioni oggetto di intercettazione, in quanto riferite ad un unico episodio di spaccio (capo sub D) del tutto inidoneo ad inserire il LI nell'ambito della contestazione relativa al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Il mero concorso in un reato, infatti, non è indice di adesione al sodalizio, mentre dal compendio degli atti investigativi emerge unicamente una relazione telefonica con i fratelli SC ed un vincolo di amicizia con il UC, ossia gli stessi elementi che avevano indotto il G.i.p. a prosciogliere il LI, e che non possono dunque fondarne la responsabilità in ordine al reato di cui al capo sub A) ed il concorso nel reato- fine di cui al capo sub D). Per quel che attiene, infine, a tale ultimo capo d'imputazione, si contestano vizi motivazionali sia in ordine al contributo causale offerto dal ricorrente alla condotta di cessione della sostanza stupefacente che alla interpretazione delle conversazioni intercettate, poiché la difesa aveva fornito elementi tali da giustificare i rapporti del LI con gli altri interlocutori - ad es., la provenienza geografica, la conoscenza di lunga data e i vincoli di parentela - elementi che, tuttavia, non sono stati mai considerati dai Giudici di merito.
2.7. Erroneo diniego delle invocate attenuanti generiche, poiché la mera indicazione dei precedenti giudiziari non rappresenta una ragione sufficiente per escludere la presenza delle attenuanti, in presenza di una riconosciuta minore incisività della condotta criminosa.
3. IA CA CO ha personalmente proposto ricorso per cassazione contro la su indicata decisione, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p., per non avere la Corte d'appello motivato circa la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3 (circostanza, questa, emersa e resa nota all'imputato solo in sede di lettura del dispositivo della sentenza di primo grado). Al riguardo, infatti, i Giudici di merito avrebbero dovuto prendere in considerazione gli elementi positivi prospettati dalla difesa, come, ad es., la episodicità della condotta e l'assenza di prova circa l'abitualità del crimine, la scarsità dei contatti con gli altri coimputati e la condotta successiva ai fatti. Si deduce, inoltre, la mancanza di motivazione in relazione ai motivi d'appello che censuravano l'assenza di una formale contestazione - sia nel capo d'imputazione che durante tutto il corso del giudizio di primo grado da parte del P.M. - della su citata circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, salvo poi considerarla in sede di quantificazione della pena.
4. Avverso la su indicata sentenza della Corte d'appello, inoltre, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di UC AR, deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente esposto.
4.1. Con riferimento al reato associativo di cui al capo suo A) si deduce in primo luogo la violazione di legge per l'improcedibilità dell'azione penale ex artt. 529 e 649 c.p.p., in ragione della violazione del principio del ne bis in idem per l'assoluta identità dei fatti-reato contestati al UC nel primo procedimento (cd. "Sim Card"), divenuto definitivo, e nel secondo (cd. "Zappa"), per come risulta dalla sovrapponibilità delle varie informative di reato confluite nell'indagine che ha dato luogo al presente procedimento, dalla coincidenza del materiale probatorio e dal tenore stesso dell'imputazione di cui al capo sub A), ove si fa riferimento all'operatività dell'associazione già contestata nel proc. cd. "Sim Card", al punto da ritenerla richiamata e trascritta anche nella contestazione mossa all'interno del presente procedimento. Ulteriori elementi in tal senso, peraltro, emergono anche dalla sentenza n. 966/2006, emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria in data 23 ottobre 2006 e poi divenuta irrevocabile nei confronti della maggior parte degli imputati del troncone principale del processo, del quale il presente costituisce uno stralcio per ragioni di incompatibilità del Giudice di primo grado: in essa, infatti, si fa riferimento al dato, rilevante, che il processo riguarda le attività del sodalizio dopo l'informativa del processo "Sim Card 1", continuate, anche dopo la cattura del UC, tramite il suo successore, ossia EO EN AL, che ne avrebbe preso il posto a seguito dell'arresto operato nel luglio 2001. 4.2. Si deducono, in secondo luogo, vizi motivazionali, per contraddittorietà ed illogicità, con riferimento alla ritenuta assenza di corrispondenza tra i fatti descritti nelle relative imputazioni, quando la risalente operatività dell'associazione descritta nell'ambito dell'altro procedimento e la stessa dimensione soggettiva del sodalizio in esame appaiono sostanzialmente identiche nelle due contestazioni, mentre gli altri soggetti che a vario titolo hanno occupato le cerchie più esterne del gruppo sono stati identificati solo grazie alla prosecuzione delle indagini oltre l'ottobre del 2000, periodo cristallizzato nell'informativa conclusiva del processo cd. "Sim Card". In ogni caso, in epoca successiva alla data dell'arresto del UC, avvenuto nel mese di luglio del 2001, non è emerso alcun indizio di una sua ulteriore partecipazione al sodalizio.
L'adesione a due differenti sodalizi è certamente ammissibile, purché non si accerti, come avvenuto nel caso di specie, che si tratta sempre del medesimo nucleo essenziale, che agisce nello stesso periodo - quanto meno, sino alla data della pronuncia di primo grado del 27 marzo 2003 - con le stesse modalità, di approvvigionamento e/o di importazione, e con i medesimi ruoli, essendo del tutto indifferente alla fattispecie associativa la individuazione di episodi e/o soggetti destinatari delle cessioni, semmai utili alla contestazione di ulteriori specifici addebiti, peraltro nemmeno operata nell'ambito del presente procedimento.
4.3. Le medesime censure sopra indicate vengono infine reiterate anche con riferimento alla generica ed onnicomprensiva imputazione di spaccio relativa al reato fine di cui al capo sub B).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, deve ritenersi il ricorso proposto da IA CA CO, emergendo con chiarezza la contestazione dell'aggravante oggettiva di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3 dalla stessa formulazione letterale dell'imputazione relativa alla partecipazione all'associazione di cui al capo sub A), ove sono espressamente indicati, in numero ben superiore a dieci, i nominativi dei vari associati, fra i quali figura, giustappunto, quello dell'odierno ricorrente. Al riguardo, giova richiamare il consolidato insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 13773 del 16/06/1978, dep. 09/11/1978, Rv. 140368), secondo cui la mancata indicazione dello specifico articolo di legge è irrilevante ai fini della contestazione di una circostanza aggravante del reato, ove gli elementi descrittivi della stessa, come avvenuto nel caso in esame, siano desumibili per implicito dalla contestazione del reato, sicché l'imputato sia stato posto in condizione di difendersi sul punto (Sez. 5, n. 5268 del 06/03/1984, dep. 06/06/1984, Rv. 164630; Sez. 4, n. 6628 del 11/04/1989, dep. 02/05/1989, Rv. 181237). Nè può tralasciarsi di considerare il fatto che, una volta instaurato il giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, e al di fuori del caso di integrazione probatoria disposta di ufficio, non è consentita al P.M. la modificazione dell'imputazione, in quanto il giudizio medesimo deve svolgersi secondo la sua struttura tipica, e cioè allo stato degli atti, con la conseguente immutabilità dell'originaria imputazione (Sez. 3, n. 35624 del 11/07/2007, dep. 27/09/2007, Rv. 237293). Manifestamente infondate, infine, devono ritenersi le censure difensive prospettate in relazione alle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché la Corte distrettuale ha mostrato di condividere integralmente le conclusioni cui era già pervenuto sul punto il primo Giudice, richiamando espressamente i parametri fissati nell'art. 133 c.p., dopo aver esaustivamente illustrato la gravità dei fatti al ricorrente addebitati ed il ruolo da lui rivestito all'interno del sodalizio, in favore del quale, oltre all'attività propriamente inerente agli stupefacenti, non ha esitato ad esercitare atti di notevole violenza in danno di persone inermi, ricevendo, per il suo servizio, una quota fissa di denaro mensile. La Corte d'appello, pertanto, ha espressamente indicato, con motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici, le ragioni giustificative del suo apprezzamento, incentrato su una valutazione di merito che ha tenuto conto della specifica gravità dei comportamenti delittuosi tenuti nel caso in esame, oltre che del loro inserimento nel più ampio contesto operativo proprio del sodalizio cui il ricorrente ha preso parte: un giudizio di merito che, in quanto tale, non è assoggettabile a sindacato in questa Sede, ponendosi, di contro, le deduzioni difensive sul punto formulate nella mera prospettiva di accreditare una diversa ed alternativa valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali che giustificherebbero un giudizio di prevalenza delle su indicate attenuanti.
Al riguardo, pertanto, deve ribadirsi la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Suprema Corte (da ultimo, Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, dep. 24/01/2014, Rv. 260415), secondo cui, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto. La motivazione, sul punto, è sottratta al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale del Giudice di merito nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena, ove la stessa, come avvenuto nel caso in esame, si mostri aderente ad elementi tratti dalle risultanze processuali e risulti esposta in forma logicamente corretta (Sez. 2, n. 4969 del 12/01/2012, dep. 09/02/2012, Rv. 251809).
Per le considerazioni su esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro mille.
2. Fondate, di contro, devono ritenersi le censure mosse nel ricorso del UC, avendo la Corte d'appello ritenuto che l'imputato ha aderito a due diverse associazioni dedite al narcotraffico, senza rispondere con il necessario approfondimento critico-argomentativo ai rilievi contenuti nelle su illustrate, puntuali, doglianze difensive (v., supra, i parr. 4.1., 4.2. e 4.3.).
Al riguardo, invero, la motivazione mostra un andamento incerto e contraddittorio laddove trascura di considerare, in particolare, alcuni elementi specificamente dedotti a sostegno delle su indicate eccezioni processuali, con riferimento alla compiuta disamina del tenore letterale del capo d'imputazione sub A), nel punto in cui esplicitamente rimanda all'operatività di un'associazione già analiticamente descritta nell'ambito dell'altro procedimento (n. 6051/01 RGNR DDA), ed i cui contenuti - anche con riferimento alle imputazioni - sono stati intesi per integralmente richiamati e trascritti anche nel presente procedimento. Nell'ambito di tale procedimento, poi, si assume che il coimputato EO AL EN, separatamente giudicato, avrebbe ricoperto il ruolo dello stesso UC, il quale, a sua volta, risultando già inserito nel sodalizio dal 1999-2000, avrebbe svolto, sino all'arresto avvenuto nel mese di luglio 2001 (all'interno dell'operazione cd. "sim card", i cui esiti investigativi, peraltro, sembrano essersi fermati al mese di ottobre del 2000), "compiti paritetici " a quelli poi rivestiti dal suo successore, ossia dal EO.
Non è chiaro quale ulteriore apporto causale in favore del sodalizio in esame sia stato eventualmente prestato dal UC a seguito del suo arresto, ne' risultano oggetto di congruo ed esaustivo vaglio delibativo le argomentazioni contenute nella su citata sentenza irrevocabile n. 966/2006 della Corte d'appello di Reggio Calabria - pronunziata nei confronti di altri coimputati le cui posizioni sono state separate all'interno del medesimo processo - laddove si fa espressamente riferimento al fatto che il giudizio si è concentrato sulle attività del sodalizio continuate, anche dopo la cattura del UC, tramite il suo successore, ossia il su menzionato EO. Non emerge dalla motivazione, infine, alcuna precisa valutazione comparativa del nucleo essenziale dei due sodalizi in questione, delle eventuali interrelazioni e del rispettivo modus operandi, della relativa collocazione temporale delle condotte e dello specifico ruolo che vi avrebbe assunto il ricorrente.
L'art. 649 c.p.p., come è noto, collega il divieto di bis in idem alla pronuncia di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili, ma, come sottolineato dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 27 del 1995; n. 318 del 2001 e n. 39 del 2002), ha in realtà una dimensione applicativa più ampia di quella che traspare dall'enunciazione letterale, essendo la disposizione strettamente correlata al principio generale dell'ordinamento processuale che vieta la duplicazione del processo contro la stessa persona per il medesimo fatto (Sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, dep. 26/06/2013, Rv. 25570; Sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, dep. 21/01/2005, Rv. 230760;
v., inoltre, Sez. 1, 30 aprile 2003, Rv. 225004). Coerentemente con tale impostazione, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato che le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art. 28 c.p.p., devono essere risolte dichiarando nel secondo processo,
pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l'impromovibilità dell'azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, sempreché i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del P.M. e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria" (Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655, Rv. 231799). Fermo restando che il principio di preclusione del "ne bis in idem" non opera, per diversità del fatto, nel caso in cui un soggetto faccia parte, in coincidenza temporale, di due diverse associazioni criminose (Sez. 5, n. 19008 del 13/03/2014, dep. 08/05/2014, Rv. 260002), deve ribadirsi che, ai fini della duplicazione processuale ex art. 649 cod. proc. pen., per medesimo fatto deve intendersi ciò che risulta dai suoi elementi costitutivi e cioè da condotta, evento e nesso di causalità. Nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416 - bis cod. pen., al fine di escludere la medesimezza del fatto non rilevano ne', dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), ne' dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine all'ampiezza dell'oggetto del programma criminoso o in relazione al numero dei componenti;
occorre accertare, invece, con giudizio di fatto riservato al giudice di merito, se il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio (Sez. 1, n. 2260 del 08/11/2013, dep. 20/01/2014, Rv. 258750; Sez. 2, n. 8697 del 18/01/2005, dep. 04/03/2005, Rv. 230791). S'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, per un nuovo giudizio sui punti critici sopra evidenziati, che dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede statuiti.
3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine al ricorso del LI, il cui primo motivo di doglianza (v., supra, il par. 2) solleva identiche obiezioni, richiamando, altresì, per quel che attiene alla specifica posizione del ricorrente, alcuni passaggi della motivazione di una pronuncia del G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 30 maggio 2005 (che definiva il procedimento dal quale era stata separata, per ragioni di carattere processuale, la posizione dell'odierno ricorrente), dalle cui argomentazioni, non criticamente vagliate nella sentenza della Corte di merito in questa Sede impugnata, la difesa ha tratto elementi per sostenere, come del resto già avvenuto nei motivi di gravame, che il fatto contestato era identico, sia pure con il parziale subentro nell'associazione di soggetti diversi.
Anche in relazione a tali profili, conseguentemente, s'impone l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Infondate, di contro, devono ritenersi le ulteriori doglianze di natura processuale articolate nei successivi motivi di ricorso (v., supra, i parr. 2.1. - 2.5.), che si limitano a riproporre censure sulle quali la Corte distrettuale ha già motivatamente risposto (v. pagg. 94-95), mentre devono ritenersi logicamente assorbite, allo stato, le ulteriori questioni di merito enucleate (v, in narrativa, i parr.
2.6. e 2.7.) riguardo all'apprezzamento dei reati-fine, al rapporto con la contestazione associativa ed ai connessi profili sanzionatori.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di UC e LI e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
Dichiara inammissibile il ricorso di IA CA CO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2015