Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2015, n. 28116
CASS
Sentenza 26 marzo 2015

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In tema di applicazione del principio del "ne bis in idem" e di divieto di un secondo giudizio, nel caso di procedimento per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, ma è necessario accertare che il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2015, n. 28116
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28116
    Data del deposito : 26 marzo 2015

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