Sentenza 29 settembre 2015
Massime • 1
Il giudice investito della convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo deve in ogni caso provvedere, positivamente o negativamente, sulla richiesta di convalida, non potendo omettere di pronunciarsi su tale richiesta per la ritenuta insussistenza di taluno dei presupposti per l'instaurazione del giudizio direttissimo. (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza che non aveva convalidato l'arresto sul presupposto che il reato commesso fosse più grave di quello contestato dal PM e che per esso occorresse procedere con rito ordinario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/09/2015, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2015 |
Testo completo
1 05 / 1 6 ASTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERALE del 29 settembre 2015 Sentenza n. 1236/2015 REGISTRO GENERALE. n. 25603/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente rel. dott. CLAUDIO D'ISA dott. FAUSTO IZZO Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI Consigliere Consigliere dott. SALVATORE DOVERE Consiglieredott. VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Roma Nei confronti di SF IN n. il 02.01.2992 n. il 29.10.AF AL avverso l'ordinanza n.9410/2015 dal Tribunale di Roma del 22.05.2015 Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso Udita all'udienza pubblica del 29 settembre 2015 la relazione fatta dal Presidente dott. Claudio D'Isa Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Pietro Gaeta che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e trasmissione atti. ร า ง RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO € Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre per cassazione avverso l'ordinanza, indicata in epigrafe, del locale Tribunale con la quale non è stato convalidato l'arresto di SF IN e FA AL in ordine al delitto di concorso in furto aggravato. Si premette che il Tribunale non ha provveduto a convalidare l'arresto dei predetti imputati"essendo più grave la fattispecie di reato che risulta commessa e per la quale il Pubblico Ministero deve procedere con rito ordinario". Si denuncia, pertanto, violazione di legge, nella specie dell'art. 391, comma 4, in base al quale il Giudice deve provvedere a convalidare l'arresto nel caso in cui ne ricorrano i presupposti formali, vale a dire che l'arresto sia stato eseguito legittimamente (con rispetto delle previsioni di cui all'art. 380 c.p.p.), e che siano E- inoltre osservati i termini previsti dagli artt. 386, co. 3 e 390 c.p.p., presupposti questi tutti presenti per il caso di specie. Del tutto illogica è per il ricorrente la motivazione dell'impugnata ordinanza, con la quale non si convalida l'arresto solo per il fatto che la fattispecie di reato commessa risulti essere più grave di quella contesta (l'imputazione contesta il fatto come tentato e non consumato); si argomenta, sul punto, che il Giudice in sede di convalida deve effettuare una valutazione esclusivamente formale ed inerente l'operato della polizia giudiziaria, e non l'operato del PM nella predisposizione del capo d'imputazione, in quanto la valutazione, circa la maggiore o minore gravità del fatto commesso rispetto a quello contestato dal PM, risulta essere necessaria solo per l'instaurazione del giudizio direttissimo, ai sensi dell'art. 449, co. 2 c.p.p., fase successiva a quella di convalida. ((((((((()))))) Il ricorso è fondato e va accolto di conseguenza. Invero, questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui il Giudice investito dal giudizio direttissimo e della convalida dell'arresto, a norma : dell'art. 449 c.p.p., deve in ogni caso provvedere, positivamente o negativamente, sulla richiesta di convalida, non potendo omettere di pronunciarsi per la ritenuta incompetenza e neppure nel caso di ritenuta insussistenza di taluno dei presupposti per la instaurazione del giudizio direttissimo (v. Cass. 2.6.1997, Esposito, Rv 209766). E deve altresì, se richiesto, provvedere sulla emissione della misura cautelare, pure se si ritiene incompetente, in quanto la disciplina, per quanto concerne la incompetenza del Giudice richiesto della emissione di una misura cautelare, è dettata dall'art. 291 c.p.p., comma 2, che rinvia espressamente all'art. 27 c.p.p., in virtù del quale il Giudice deve in primo luogo soddisfare le esigenze cautelari, che sono ritenute preminenti dall'ordinamento, e quindi provvedere sulla propria competenza. Tale disposizione costituisce la disciplina generale di tutta la materia delle misure cautelari 2 by disposte da Giudice incompetente e, per la sua portata generale, è applicabile anche nel caso (come quello in esame) in cui il Giudice monocratico, richiesto della convalida e del giudizio direttissimo, ritenga di non convalidare l'arresto con la restituzione degli atti al PM perché proceda con rito ordinario in riferimento ad un fatto dal medesimo ritenuto più grave di quello prospettato dal PM, semmai può dichiarare la propria incompetenza soltanto dopo avere provveduto sulla convalida e sulle esigenze cautelari (v. Cass. Sez. 6^ n. 39522 del 2004). Di conseguenza l'ordinanza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma all'udienza del 29 settembre 2015. Il Presidente estensore Claudio D'Isa DI eusSUPREMA O Z N I S A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA -- 7 GEN 2016 Oggi IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott. Giovanni Pollo/ : 70 ني