Sentenza 21 ottobre 2016
Massime • 1
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontà assume di per se i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva.
Commentari • 5
- 1. Art. 393 - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle personehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Alle Sezioni Unite la differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioniAvv. Gioacchino Sanfilippo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. Esercitare arbitrariamente le proprie ragioni non è estorcereAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 16 dicembre 2020
Sintesi: questo articolo analizza il reato denominato, nel Codice Penale italiano, “ esercizio arbitrario delle proprie ragioni “. Si tratta di una fattispecie molto interessante, in tanto in quanto la propria struttura differisce solo lievemente dal delitto di estorsione. L' analisi s' incentra, per l' appunto, sulle differenze tra gli atti estorsivi in senso stretto e, dall' altro lato, gli atti che danno luogo ad un meno grave e socialmente accettato esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il nodo problematico della questione consiste nel rinvenire criteri differenziativi sia sotto il profilo giuridico, sia dal punto di vista dell' accettazione o, viceversa, della non accettazione …
Leggi di più… - 4. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 5. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/10/2016, n. 51013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51013 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2016 |
Testo completo
510 1 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 2684 sez. GIOVANNI DIOTALLEVI Presidente -- P.U. 21/10/2016- MIRELLA CERVADORO R.G.N. 44056/2015 ANDREA PELLEGRINO Relatore - STEFANO FILIPPINI SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CO ER n. a Milano il 14/11/1975, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Colaleo, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 30/06/2015 che confermava quella del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale del 17/09/2014; Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita nell'udienza pubblica del 21/10/2016 la relazione fatta dal Consigliere Andrea Pellegrino;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona della dott.ssa Franca Zacco, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Milano con sentenza del 30/06/2015 confermava la sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano che aveva riconosciuto, in esito a giudizio abbreviato, ER CO colpevole del delitto di estorsione aggravata in concorso con IO OV e AS 1 CH Mastrandrea, condannandolo alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. Il processo originava dalla denunzia di IM ON il quale aveva rappresentato che nel gennaio 2014 era stato fermato in strada da tale ER (successivamente identificato nell'odierno ricorrente) il quale gli aveva chiesto la consegna della somma di euro mille e, alla risposta negativa, aveva formulato nei suoi confronti minacce, successivamente reiterate in compagnia dei coimputati, con la prospettazione del ricorso alle vie di fatto. A seguito delle continue intimidazioni subite, non essendo in grado di versare l'importo richiesto che egli collegava, seppur in via dubitativa, ad un prestito ricevuto nei primi mesi del 2012 da un tale NN IE che, a suo dire, gli aveva rimesso il debito, il ON sporgeva denunzia, concordando con gli operanti la consegna di parte dell'importo richiesto, costituito da quattro banconote da 50 euro fotocopiate che la persona offesa consegnava nelle mani dell'CO sotto gli occhi degli operanti, celati a breve distanza.
2. Avverso detto provvedimento, propone ricorso per cassazione il difensore del ricorrente, lamentando: a) erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto contestato, avendo i giudici di merito negato l'esistenza di una pretesa creditoria dell'imputato nei confronti del ON;
b) inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione in relazione al mancato accoglimento delle ipotesi subordinate prospettate nei motivi di gravame e pretermesse dalle sentenze di merito, con riguardo alla mancata qualificazione del fatto come fattispecie tentata, peraltro non punibile in considerazione dell'assoluta inidoneità della condotta ad attingere il fine antigiuridico che si assume perseguito dal ricorrente e al denegato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. sia con riguardo alla consistenza economica della pretesa che allo scarso rilievo offensivo della condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2 2.1. La Corte territoriale ha ritenuto attendibili, con valutazione del tutto congrua e priva di vizi logico-giuridici, le dichiarazioni rese dal teste NN IE che aveva riferito di aver appreso dal ricorrente che anch'egli vantava un credito nei confronti del ON, evidenziando, nondimeno, con esaustivi richiami della giurisprudenza di legittimità, che quando come nella specie - la minaccia si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dell'ingiustizia (v., da ultimo, Sez. 2, n. 1921 del 18/12/2015, Li, Rv. 265643; Sez. 2, n. 44657 del 08/10/2015, Lupo e altri, Rv. 265316; Sez. 2, n. 44476 del 03/07/2015, Brudetti e altri, Rv. 265320). Il richiamato principio costituisce frutto della constatazione che nel paradigma dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, la modalità strumentale, violenta o minacciosa, non può trasmodare in manifestazioni sproporzionate e gratuite, in intima contraddizione con l'elemento psicologico della fattispecie condensato nella convinzione dell'esercizio, sia pure solo preteso, di un diritto.
2.2. Del resto, pare difficilmente contestabile come l'oggettività giuridica del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone di cui all'art. 393 cod. pen., anche per la sedes materiae, sia la tutela delle situazioni aventi apparenza di legalità contro le altrui violente manomissioni (v., Sez. 5, n. 7507 del 18/05/1983, Coppola, Rv. 160227). La pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve quindi corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e ciò che caratterizza il reato è pertanto la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato: ne consegue che nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen., la condotta violenta o minacciosa non è mai fine a sé stessa, ma sia strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, e pertanto non può mai consistere in manifestazioni del tutto incompatibili con il ragionevole intento di far valere un diritto. Quando la minaccia, invece, si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di sistematica pervicacia che vanno al di là di ogni ragionevole intento di far valere un diritto, e la condotta violenta finisce con l'essere fine a sé stessa, allora la coartazione dell'altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume di per sé i caratteri dell'ingiustizia (v., Sez. 6, n. 17785 del 25/03/2015, Pipitone, Rv. 263255; Sez. 2, n. 9759 del 10/02/2015, Gargiuolo e altro, Rv. 263298; Sez. 1, n. 32795 del 02/07/2014, Donato, Rv. 261291). Parimenti, non è configurabile il reato di cui 3 all'art. 393 cod. pen., bensì quello di estorsione, allorché si sia in presenza di organizzazioni dedite alla realizzazione di crediti per conto altrui mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei debitori (v., Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344) così come nei casi in cui il debitore sia costretto a pagare a mani di un terzo, atteso che, in tal caso, la persona offesa è anche costretta, a seguito dell'azione intimidatrice, a versare denaro a mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio (v., Sez. 5, n. 52241 del 20/06/2014, D'Ambrosio, Rv. 261381; Sez. 2, n. 14440 del 15/02/2007, Mezzanzanica, Rv. 236457).
3. Con il secondo motivo, il ricorrente formula una censura parzialmente difforme da quella sollevata in sede d'appello, limitata alla richiesta per effetto della d'inquadramento della condotta nell'alveo del tentativo consegna controllata del danaro da parte del ON. La tesi difensiva è palesemente infondata giacchè, per costante insegnamento di questa Suprema Corte, si ha consumazione, e non mero tentativo del delitto di estorsione, allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto (v., Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254798; Sez. 2, n. 27601 del 19/06/2009, Gandolfi e altro, Rv. 244671). Infatti, la ricostruzione sistematica della fattispecie impone di considerare la costrizione, che segue la violenza o minaccia, quale evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si the atteggia a evento ulteriore, sicché il tentativo è ravvisabile esclusivamente ne caso nel caso in cui la violenza o la minaccia non attingano il risultato di costringere la persona offesa al "facere" ingiusto.
4. Risulta, infine, manifestamente infondata la doglianza attinente la circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., poiché, come rilevato dal giudice d'appello, la natura plurioffensiva del delitto d'estorsione, il quale lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della vittima, impone una valutazione globale del pregiudizio subito dalla parte lesa (v., Sez. 2, n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755) che la Corte territoriale ha debitamente operato, escludendo la ricorrenza di un danno di minima rilevanza con motivazione che va esente da censura. 4 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.500,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/10/2016. Il Consigliere estensore Presidente fuscles Andrea PellegrinPellegring Giovanni Dotallevi DEPOSITATO CANCELLERIA ESC 30 NOV 2016 CANCELL Claudia F 1 05