Sentenza 1 giugno 2016
Massime • 1
Gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA hanno natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen, sicchè sulla loro base può essere affermata la responsabilità penale dell'imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti.
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Il fallimento attestato dagli elettroferogrammi nell'effettuare i campioni di controllo, sia positivi sia negativi, proposti ad attestare la regolarità dell'analisi genetica inficano la forza probatooria dell'analisi del DNA. Infatti, l'invalidità dei controlli negativi e positivi dei campioni pongono un ragionevole dubbio sul corretto funzionamento dei kit utilizzati per l'estrapolazione del profilo: dalla lettura degli elettroferogrammi risulta evidente la variazione delle scale di rilevazione dei segnali applicate nel corso dei controlli positivi e negativi, rispetto a quelle utilizzate per la rilevazione dei picchi dei segnali luminosi emessi dagli alleli nei diversi loci (dr. …
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Gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA hanno natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen, sicchè sulla loro base può essere affermata la responsabilità penale dell'imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti: tale natura di prova piena, e non di mero elemento indiziario, deriva loro dall'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, che rende infinitesimale la possibilità di un errore, sicché sulla loro base può essere affermata la responsabilità dell'imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti. In tema di indagini genetiche, l'eccepita inosservanza delle regole …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/06/2016, n. 43406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43406 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2016 |
Testo completo
4340 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. FRANCO FIANDANESE - Presidente - N. 151712016 Rel. Consigliere -REGISTRO GENERALE Dott. UGO DE CRESCIENZO - N. 20976/2015- Consigliere - Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SYZIU MARIAN N. IL 06/08/1980 avverso la sentenza n. 4143/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del 19/12/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/06/2016 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARiLiA Di FiAR Do Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO che ha concluso per live diPricato Udito, per la parte civile, l'Avv грыбаUdit i difensor Avv. Gi u Arica obec to 2/200 a msidie infiste مار в" елшене MOTIVI DELLA DECISIONE SYZIU RI, tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 9.12.2014 con la quale la Corte d'Appello di Torino lo ha condannato alla pena di anni otto, mesi otto di reclusione ed € 2.000,00 di multa per la violazione degli artt. 110, 628, commi 1 e 3, 582, 585 cod. pen, 10, 12, 14 I. 497/1974. La difesa richiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. §1.) Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione della responsabilità del ricorren- te. La difesa formula censure in ordine al fatto che l'affermazione della penale re- sponsabilità dell'imputato sia ricollegata ad una sola prova, di carattere indiziario, basata sulla identificazione del DNA su un residuo biologico rinvenuto su un pas- samontagna. La difesa afferma di avere denunciato la insufficienza qualitativa e quantitativa del dato probatorio: da un lato l'imputato aveva fornito una spiega- zione alternativa circa le ragioni per le quali è stato rinvenuto il reperto biologico appartenente al medesimo, su un passamontagna che, rivenuto sul luogo della ra- pina, è stato comunque adoperato da altri;
dall'altro non è neppure certo che il reperto biologico dal quale è stato estratto il DNA, appartenga all'imputato. La difesa denuncia il vizio di travisamento della prova della consulenza del Pubbli- co Ministero, acquisita in atti, perché la Corte territoriale, senza rispondere alle doglianze mosse con il motivo di appello, costruisce la propria decisione in relazio- ne ad aspetti terminologici presenti o meno nel testo dell'elaborato. La difesa de- nuncia infine lo svilimento della testi prospettate dalla difesa con l'atto di appello, attraverso spiegazioni del tutto illogiche. §2.) violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione rela- tivamente al trattamento sanzionatorio. RITENUTO IN DIRITTO Il primo motivo di ricorso è infondato e va rigettato. L'affermazione della penale responsabilità si fonda su una prova materiale acquisi- ta dalla polizia giudiziaria (passamontagna) sul luogo in cui è stato consumato il reato, ricorrendo fondati motivi per ritenere lo stretto collegamento fra il reperto sequestrato e l'atto illecito (rapina aggravata con l'uso di armi) Dalla motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado che posso- no essere esaminate congiuntamente (atteso il richiamo della prima alla seconda e i comuni criteri di valutazione del materiale probatorio), si evince che in data 15.2.2009, alle ore 22,30 quattro malviventi, vestiti di nero, travisati con passa- montagna e muniti di guanti, si introducevano nella abitazione di MONTA' Virginio e DAVICO Ada, in Bra, fraz. Bandito, v. Don Cremaschi n.
5. I quattro malviventi, dopo avere bloccato al suolo gli anziani proprietari, esercitavano violenza con calci e pugni, usando una chiave inglese e un bastone, profferendo minacce anche con una pistola cal. 22 con la quale esplodevano anche due colpi nei confronti delle suddette perone e dei loro figli accorsi in aiuto dei genitori avendone percepito le grida. Gli aggressori quindi asportavano soldi e oggetti di valore, cagionando le- sioni personali al MONTA' Virginio, al MONTA' Walter e al MONTA' Renzo. Il giorno successivo alla rapina, nel corso di una perlustrazione nei dintorni della villa, la polizia giudiziaria rinvenivano un passamontagna che veniva rimesso al reparto scientifico unitamente agli altri reperti sequestrati all'interno della abita- zione delle vittime. Sul passamontagna in sequestro, il consulente del Pubblico Ministero rinveniva due distinti residui biologici: il primo costituito da residui di sangue risultati appar- tenente al MONTA' Virginio, il secondo (rinvenuto all'interno dell'indumento) costi- tuito da residui di saliva risultati essere appartenenti all'odierno imputato. La difesa sostiene che: il dato acquisito non ha valenza probatoria, ma meramente indiziaria sì che si imporrebbe la necessità di una sua valutazione unitamente ad altri elementi indiziari;
l'indumento era stato lasciato dall'imputato in una valigia affidata ad un amico nell'anno 2009, sì che manca la prova che sia stato proprio l'imputato ad indossare l'indumento nel corso della rapina, circostanza rilevante stante l'assenza di ulteriori e diversi elementi indizianti. La Corte d'Appello, prendendo in esame le censure mosse dalla difesa con l'atto di gravame ha considerato: a) ammissibile ed utilizzabile la prova rappresentata dal reperto biologico rinvenuto all'interno del passamontagna;
b) la assenza di errori da parte dei militari del RIS nella acquisizione, repertazione e analisi delle tracce biologiche;
3) certo che il reperto biologico costituito da residui di saliva all'interno dell'indumento appartenga all'imputato; 4) il riscontro della traccia genetica non ha valore di indizio, ma costituisce vera e propria prova, come tale non abbiso- gnevole di ulteriori riscontri;
5) il rinvenimento del passamontagna nei pressi del luogo della rapina e recante anche tracce di sangue di una delle vittime elemento di prova idoneo a ricollegare direttamente l'utilizzatore del passamontagna alla rapina stessa;
6) la versione alternativa fornita dall'imputato nel corso dell'inter- rogatorio effettuato dalla Autorità Giudiziaria Italiana all'esisto della sua latitanza all'estero, circa il possibile utilizzo di un suo passamontagna da parte di soggetti terzi (ignoti), "artificiosa" e "intrinsicamente inverosimile"; 7) non verosimile ed indimostrata l'assenza dell'imputato dalla zona di Bra nei giorni della consumazio- ne della rapina;
8) elemento di prova del tutto neutro il fatto che non risulti traffi- co telefonico dell'imputato nella zona di Bra nei giorni in cui è stata commessa la rapina;
8) privo di valore il rilievo di una incompatibilità tra l'altezza dell'imputato e quella del rapinatore che aveva colpito il MONTA' Virginio, attesa la prospettiva cui era stato costretto quest'ultimo (sdraiato a terra). La motivazione sfugge ad ogni censura relativa a possibili vizi di motivazione ri- conducibili all'interno della fattispecie di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Le censure della difesa attengono a valutazioni in fatto e il denunciato "travi- samento" non ha una dimostrata incidenza sulla tenuta dell'apparato probatorio - argomentativo. Infatti al di là di aspetti puramente terminologici i due aspetti og- gettivi e di rilievo sono il rinvenimento su un passamontagna di una traccia emati- ca appartenente alla vittima della rapina commessa da malviventi travisati da pas- samontagna e il rinvenimento, all'interno dello stesso indumento di una traccia sa- livare risultata essere appartenente all'imputato. La Corte d'Appello ha motivato le ragioni per le quali ha ritenuto autentica e genuina la raccolta della prova, la sua repertazione e la sua analisi e ha indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto di credere alla ricostruzione alternativa in fatto prospettata dalla difesa, sicchè la motivazione appare compiuta, senza carenze, nè si rinvengono contraddizioni o manifeste illogicità (neppure indicate dalla difesa). In diritto va ancora considerato che l'elemento acquisto agli atti e valorizzato ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato costituisce "prova" a tutti gli effetti, come già affermato in precedenti pronunce da questo giudice della legittimità [v. Cass. sez. 2 n. 8434 del 5.2.2013, Mariller in Ced Cass. Rv 255257; Cass. Sez. 1 n. 48349 del 30.6.2004, Rizzetto, in CEd Cass. Rv 231182; e, argo- mentando a contrario: Cass. sez 5 n. 36080 del 27.3.2015, Knox e altri, in Ced Cass. Rv 264863], sicchè la penale responsabilità dell'imputato è correttamente affermata senza la necessità di ulteriori elementi indizianti convergenti. Per tali ragioni il motivo va rigettato. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La difesa formula censure astratte e generiche senza indicare in modo specifico e puntuale, nel rispetto dell'art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., le ragioni di fatto e i motivi di diritto posti a ba- se della doglianza. Nella sostanza la difesa non indica quali siano gli aspetti in fat- to che, non considerati dalla Corte territoriale, la avrebbero condotta ad una deci- sione illegittima in punto trattamento sanzionatorio. La Corte Torinese ha giustifi- cato ampiamente il trattamento sanzionatorio stabilito per l'imputato, mettendo in evidenza la gravità del fatto (aggressione di più persone travisate e armate all'interno di una privata abitazione, in orario serale) connotata da violenza ripetu- ta e gratuita. I suddetti elementi sono stati presi in considerazione e comparati con altri indicati dalla difesa al fine di vedere attenuato il trattamento sanzionato- rio. Gli elementi in fatto indicati dalla difesa sono stati ritenuti dalla Corte di meri- to, motivatamente, recessivi rispetto alla gravità oggettiva del fatto. la motivazio- ne è adeguata, corretta in diritto e supera le censure mosse che attengono solo ad aspetti di merito. Per le suddette ragioni rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del- le spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18.5.2016 il Presidente Il giudice estens franco fandary Dr. Ugo De Crescienzo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2 Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi, 13 OTT 2016 IL CAN EUERERE NA RI