Sentenza 22 maggio 2007
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (Fattispecie nella quale è stato escluso il concorso nel delitto di coltivazione di piantine di canapa indiana in capo a persona che occasionalmente aveva provveduto a innaffiarle, trovandosi insieme con il proprietario delle piante, autore dell'illecito).
Commentari • 3
- 1. Concorso morale di persone nel reatoAvv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
L'art. 110 c.p., rubricato “pena per coloro che concorrono nel reato”, dispone testualmente quanto segue: “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”. La suddetta disposizione disciplina in tal modo il cosiddetto “concorso eventuale di persone nel reato” la cui attività costitutiva, per giurisprudenza ormai consolidata, si può concretizzare non solo nella partecipazione all'esecuzione del reato stesso, bensì anche nella partecipazione morale (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 21 dicembre 1987 – 1 ottobre 1988, n. 9612). L'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2007, n. 24895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24895 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 22/05/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 00791
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 031788/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di COSENZA;
nei confronti di:
1) DI HI TO, N. IL 04/10/1965;
avverso SENTENZA del 14/03/2006 TRIBUNALE di COSENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO GIUSEPPE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cosenza ha assolto Di AR AN dal reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. L'imputazione attiene al concorso nella coltivazione di alcune piantine di canapa indiana.
Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero deducendo violazione di legge. L'imputato, si afferma, è stato colto mentre era intento insieme ad altra persona, a innaffiare sette piantine di canapa;
ha ritenuto che tale condotta fosse occasionale e ne ha tratto l'erronea conclusione che essa sia penalmente irrilevante. In realtà anche una sola condotta di innaffiamento integra il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti sotto il profilo materiale, poiché tale condotta dimostra che l'imputato si è preso cura delle piante, se del caso in concorso con altra persona che era intervenuta in precedenza.
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale, sulla base delle emergenze probatorie acquisite all'esito del giudizio, ritiene provato che le piantine in questione fossero coltivate dal coimputato SI Settimio in un terreno appartato ed arato all'uopo; che i due si recarono in loco a bordo dell'auto guidata dal SI medesimo;
che il coimputato prelevò una bottiglia contenente acqua e che insieme i due innaffiarono le piante alte circa un metro e settanta;
che il Di AR si trovasse occasionalmente in sua compagnia mentre le piante venivano innaffiate. È accertato che l'imputato abbia cooperato all'innaffiamento; mentre - si afferma- non vi è prova che egli avesse cooperato in tal senso in altre occasioni. Anzi, il quadro probatorio induce a ritenere che si sia trattato di attività sicuramente occasionale. Tale singola condotta, secondo il Tribunale, non può apprezzarsi in termini di concorso nel reato attribuito al SI per insufficienza del contributo causale dell'isolata azione di inaffiamento allo sviluppo delle piante, peraltro già avvenuto. Ne consegue l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Tale valutazione è conforme ai principi ed immune da vizi logici. Infatti, la consolidata giurisprudenza di questa Corte(ad es. sez. 5^, 13 aprile 2004, RV. 229200) ha affermato il principio che, ai fini della configurabilità della fattispecie di concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti.
Dunque, pur essendo sufficiente un contributo solo agevolatore e non condizionalistico, non può mancare un apporto apprezzabile e cioè non proprio insignificante. Ed il giudice di merito è chiamato a compiere tale ponderazione sulla base di tutte le emergenze del caso concreto. Il Tribunale adempie a tale compito, considerando con motivazione immune da vizi logici ed aderente alle circostanze di fatto accertate che il solo fatto di aver accompagnato in un'occasione isolata il titolare della piantagione già da tempo avviata ed ormai florida costituisca un contributo non apprezzabile, insignificante.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2007