Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2007, n. 11599
CASS
Sentenza 13 marzo 2007

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In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo.

Una volta dichiarata, con sentenza n. 381 del 2006 della Corte costituzionale, l'illegittimità costituzionale dei commi terzo e sesto dell'art. 197-bis cod. proc. pen. nella parte in cui, rispettivamente, prevedono l'assistenza del difensore e l'applicazione dell'art. 192, comma terzo, stesso codice, anche per le dichiarazioni rese da persona imputata in un procedimento connesso o collegato che sia stata assolta con sentenza irrevocabile dai reati ascrittile per non aver commesso il fatto, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, la posizione di tale persona, stante l'efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità, viene ad essere assimilata a quella di un comune testimone, con conseguente inapplicabilità delle speciali regole di valutazione della prova di cui al citato art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., già applicate nel precedente giudizio di merito. (V. Corte cost., 21 novembre 2006 n. 381).

Commentari2

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    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca qui. 1. Con una sentenza da tempo attesa, la Consulta torna a pronunciarsi sull'art. 197-bis c.p.p., dichiarando l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dei commi 3 e 6, nella parte in cui si prevedeva la garanzia dell'assistenza del difensore e la necessità di riscontri nella valutazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dai coimputati o da imputati in procedimenti connessi o collegati ex art. 371 comma 2 lett. b c.p.p. (secondo il meccanismo fissato dall'art. 192 comma 3 c.p.p.) anche qualora si fosse trattato di soggetti definitivamente assolti “perché il fatto non sussiste”[1]. Ad avviso del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2007, n. 11599
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11599
Data del deposito : 13 marzo 2007

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