Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 214. Svolgimento della ricognizione 1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il piu' possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove e' possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
2. Se vi e' fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima.
3. Nel verbale e' fatta menzione, a pena di nullita', delle modalita' di svolgimento della ricognizione. Il giudice puo' disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.
2. Se vi e' fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima.
3. Nel verbale e' fatta menzione, a pena di nullita', delle modalita' di svolgimento della ricognizione. Il giudice puo' disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.
Commentari • 25
- 1. Si può individuare l’autore del reato tramite Facebook?Valeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/ · 182.02669
[…] Il ricorrente lamentava che la motivazione data dal giudice di secondo grado era del tutto carente ed illogica nella parte in cui i giudici di merito avevano ritenuto valida la propria identificazione tramite Facebook e senza alcun successivo riconoscimento, non rispettando per altro i parametri imposti dagli artt. 213 e 214 c.p.p. Gli art. 213 e 214 c.p.p. determinano le modalità attraverso le quali procedere alla ricognizione personale. […] La seconda norma, l'art. 214 c.p.p., attiene invece allo svolgimento del riconoscimento e alla prassi che accompagna tale procedura sancendo, anche questa volta, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 136
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 23/08/2022, n. 31513Provvedimento: […] La motivazione è altresì carente in relazione al riconoscimento fotografico effettuato dall'TE, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. […] Le censure rivolte al riconoscimento fotografico sono parimenti inammissibili per la genericità delle critiche - si richiama la violazione delle disposizioni degli artt. 213 - 214 cod. proc. pen., senza ulteriori specificazioni - e per la dedotta circostanza che l'aggressore del GN fosse travisato, dato che non emerge né dalle imputazioni cautelari né dalle informazioni dell'TE, come riportate nell'impugnata ordinanza (anzi la persona offesa ha dichiarato di avere visto in volto il GN, […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- art. 309 cod. proc. pen.·
- riconoscimento fotografico·
- movente vendicativo·
- valutazione giudice di merito·
- custodia cautelare in carcere·
- violazione artt. 213-214 cod. proc. pen.·
- pericolo di reiterazione del reato·
- sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000