Sentenza 11 dicembre 2008
Massime • 1
La previsione normativa del potere del giudice di stabilire le modalità di ricostituzione degli atti mancanti non individua alcun vincolo di contenuto e non prevede alcuna sanzione per eventuali vizi dell'attività di formazione, purché la ricostituzione avvenga secondo le forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2008, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 11/12/2008
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1680
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 002379/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UL CO, N. IL 02/02/1948;
avverso SENTENZA del 18/01/2002 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MELIADÒ GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avv. GIANNONE Maurizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 18.1.2002 la Corte di appello di Trieste dichiarava inammissibile l'appello proposto da NC FR avverso la sentenza del Tribunale di Trieste del 15.6.1993 che lo condannava per il reato di cui all'art. 643 c.p., alla pena di anni due di reclusione e lire un milione di multa.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore deducendo violazione di legge.
In particolare, con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) e d), la mancata assunzione di prova decisiva, pur ritualmente richiesta, in ordine alla tempestività dell'impugnazione, avendo ricevuto l'avviso di deposito della sentenza di primo grado in epoca successiva e diversa da quella indicata nel duplicato acquisito dalla Corte ed avendo presentato, in relazione a tali fatti, anche denuncia penale.
Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), in relazione all'art. 587 c.p.p., il ricorrente censura, poi, l'impugnata sentenza con riferimento alla ritenuta solidarietà nel risarcimento del danno in favore della parte civile, esclusa nel procedimento a carico dei coimputati.
Venivano, altresì, depositati motivi nuovi con i quali si evidenzia che la ricostituzione dell'atto andato smarrito non è avvenuta in conformità a quanto prescritto dall'art. 113 c.p.p., a seguito di ordinanza adottata dal giudice e con le forme dallo stesso prescritte, ma su iniziativa della cancelleria.
Vanno preliminarmente esaminati, per ragioni di economia argomentativa, i motivi nuovi, che risultano manifestamente infondati.
Per come emerge dall'ordinanza in data 18.1.2002, la Corte Territoriale ha ritenuto che l'avviso di ricevimento relativo alla notifica, a mezzo del servizio postale, del deposito della sentenza di primo grado è un duplicato dell'originale andato smarrito, ricostituito, su richiesta della cancelleria, dai funzionari dell'ufficio postale, sulla base dei registri ivi esistenti. Ha ritenuto, altresì, la Corte che, trattandosi di duplicato (per come, peraltro, espressamente si indica nello stesso), la diversità di grafia - sia nella data che nell'indicazione del soggetto ricevente il plico - non costituisce sintomo di falsità, ma rappresenta una mera modalità tecnica di compilazione, ben potendo il documento esser stato materialmente formato da soggetti diversi. Sulla base di tale accertamento di fatto, che appare corretto sulla base del dato essenziale che il documento acquisito non costituisce l'originale mancante, ma ne rappresenta, per l'appunto, un duplicato, e cioè un documento conforme al primo, va esclusa alcuna invalidità dell'attività di ricostituzione posta in essere dai giudici dell'appello.
La disposizione dell'art. 113 c.p.p., assegna, infatti, al giudice il compito di stabilire con ordinanza le modalità di ricostituzione degli atti mancanti non individuando alcun vincolo di contenuto e non prevedendo alcuna sanzione per eventuali vizi nella relativa attività di formazione, fermo restando la necessità, che riflette il contenuto precettivo essenziale della norma, che la ricostituzione avvenga secondo forme ritenute dal giudice conformi allo scopo per il quale la procedura è prevista. E, del resto, anche sotto il vigore del precedente codice, la giurisprudenza non mancava di avvertire che nel procedimento di ricostituzione (allora previsto dall'art. 163 c.p.p.) devono ritenersi applicabili i principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, i quali consentono l'utilizzabilità di qualsiasi elemento probatorio, purché assunto ed acquisito senza violazione di specifici divieti (cfr. Cass. sez. 2^ n. 3656/1896). Nel caso in esame la Corte Territoriale ha ritenuto che l'atto acquisito, in quanto formato sulla base dei documenti esistenti presso l'ufficio postale che aveva provveduto alla notifica, fosse idoneo a rappresentarne il contenuto, in difetto di alcuna prova in ordine alla non corrispondenza fra quanto certificato e quanto risultante dai registri dell'ufficio (ed indipendentemente - giova soggiungere - dalla asserita, ma, in realtà, inconfigurabile, natura documentale privilegiata del duplicato in questione). Ragion per cui deve ritenersi irrilevante che l'atto duplicato sia stato richiesto all'ufficio postale dalla cancelleria della Corte di appello e non su iniziativa di quest'ultima: potendosi ravvisare in tale situazione al più una mera irregolarità formale, e cioè un vizio che non produce alcuna sanzione.
Le considerazioni che precedono determinano la manifesta infondatezza anche del primo motivo del ricorso.
La Corte di Merito ha, infatti, correttamente escluso che si potesse accogliere la richiesta di perizia grafica di ufficio, volta ad accertare il difetto di autografia nella sottoscrizione (della segretaria di studio dell'Avvocato Franz) apposta in calce alla cartolina di ricevimento, essendo incontroverso che, trattandosi di duplicato, la compilazione del documento doveva farsi risalire all'autore della compilazione stessa, per trovarsi in presenza di un atto corrispondente all'originale, ma non dell'originale stesso. Manifestamente infondato è, infine, anche il secondo motivo di ricorso.
Dichiarata, infatti, l'inammissibilità dell'impugnazione, nessuna ulteriore statuizione poteva adottarsi dalla Corte territoriale, sicché risultano ultronee le considerazione dalla stessa svolte in merito alla richiesta di estensione dell'impugnazione ex art. 587 c.p.p.. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese processuali e a pena pecuniaria, potendosi ravvisare profili di colpa nella causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009