Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2004, n. 40405
CASS
Sentenza 10 giugno 2004

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Il riconoscimento di una persona da parte del testimone, stante il principio di atipicità della prova, può maturare tanto attraverso l'esibizione di una fotografia, tanto mediante l'osservazione diretta dell'interessato che sia presente nel corso dell'esame del dichiarante, tanto infine per il mezzo di una formale ricognizione di persona. Il fatto però che tutti tali mezzi di prova siano ammissibili non esclude sul piano generale la prevalente affidabilità della ricognizione, posto che il legislatore l'ha disciplinata con modalità esecutive e garanzie che ne fanno la modalità più efficiente e sicura di stabilire l'identificazione. Ne consegue che il giudice, quando un riconoscimento progressivamente sollecitato in forme diverse abbia dato esiti differenti, deve illustrare, ove ritenga di disattendere l'esito della ricognizione formale, in base a quali elementi di fatto egli ritenga più credibile, nel caso concreto, il risultato di procedure in astratto meno affidabili. (Nella specie la Corte ha censurato l'affermazione del giudice di merito che, nel privilegiare l'esito positivo di un riconoscimento in udienza rispetto a quello negativo maturato in sede di ricognizione formale, aveva affermato che "altro è avere dinanzi, ma separati da un asettico diaframma, alcuni soggetti pressochè immobili e in atteggiamenti non proprio naturali, altro è ritrovarsi 'vis a vis' con un singolo uomo, in un normale rapporto interpersonale").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2004, n. 40405
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40405
    Data del deposito : 10 giugno 2004

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