Sentenza 16 ottobre 2012
Massime • 1
L'individuazione fotografica, pur se ribadita in dibattimento, può essere determinante, anche in difetto di ulteriori riscontri, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al fatto contestato, soltanto quando presenti caratteri di certezza assoluta e risulti ancorata non soltanto a mere rappresentazioni o sensazioni del dichiarante, ma ad elementi oggettivi.
Commentario • 1
- 1. Riconoscimento fotografico, questione di affidabilità (Cass. 17103/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2020
Il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini della polizia giudiziaria non è regolato legislativamente e costituisce una prova atipica utilizzabile in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice e la sua rilevanza probatoria dipende dall'attendibilità accordata alla dichiarazione di chi si dica certo dell'individuazione: pertanto, le modalità dell'individuazione (connesse alla scelta delle immagini fotografiche effettuata dalla polizia giudiziaria) non riguardano la legalità della prova (data l'opinabilità che accompagna ogni selezione) ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento, nel giudizio di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2012, n. 45787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45787 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 16/10/2012
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE D. - Consigliere - N. 2488
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.d.M. R. M. - Consigliere - N. 15328/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT SA N. IL 22/06/1970;
2) AS OV N. IL 02/06/1975;
3) IB SS N. IL 31/05/1969;
4) DI MA IN N. IL 16/08/1965;
avverso la sentenza n. 515/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del 06/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona.
Letti gli atti, la sentenza, i ricorsi;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le richieste del S Procuratore Generale, Sante Spinaci, per l'inammissibilità di tutti i ricorsi,
Uditi i difensore degli imputati, avv.ti Antonio Turrisi e Mario Iacvicoli, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. OSSERVA
-1- Tramite difensore, TE RE, LL GI, TI IM, Di MA IN, già condannati in primo e secondo grado - sentenze del tribunale di VA in data 3.12.2010 e, in conformità, della corte di appello della stessa città in data 6.10.201/ 2.1.2012- alle pene rispettivamente, l'TE, di anni 14 di reclusione ed Euro 3.600,00 di multa, Di MA e LL, di anni dieci ,mesi tre di reclusione, ed Euro 3.000 di multa, TI, di anni otto, mesi sette di reclusione ed Euro 2500 di multa, per una serie di rapine, quattro, ad istituti bancari e conseguenti sequestri di persona, ricorrono avverso la decisione di appello, deducendo, sostanzialmente tutti, vizi, sia pur diversamente articolati, di motivazione in merito alla dichiarazione di responsabilità per le rapine loro imputate e per i sequestri di persona del personale e degli eventuali clienti perpetrati nell'occasione, TI, Di MA e LL, anche, vizi motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, alla applicazione delle misure di sicurezza loro inflitte, alla congruità del disposto risarcimento del danno alla parte civile.
- 2 - In breve i fatti di reato imputati a ciascuno: TE RE risponde delle rapine, in concorso con IO CC - per il quale si è proceduto a parte con giudizio abbreviato-, ai danni della Banca popolare italiana di via Bettini in VA commessa il 20.11.2006, in concorso con TI ai danni della Banca Intesa - San Paolo di Piazza Porticciolo in VA - Pegli commessa il 25.1.2007, in concorso con a Di MA sempre in danno della banca Intesa - San Paolo di via Paolo Anfossi in VA commessa il 27.6.2007, in concorso con LL, sempre ai danni della Banca Intesa- San Paolo di Piazza Incontro in OR commessa il 15.1.2008. Identiche le modalità delle condotte: due o tre rapinatori sotto la minaccia di un coltello, costringevano gli impiegati a stare fermi, uno dei due si faceva accompagnare alle casse ed al cavau attendendo l'apertura della (cassaforte temporizzata, l'altro o gli altri sorvegliavano i dipendenti ed i clienti anche se sopraggiunti, si impossessavano della cassetta del sistema di video registrazione, rinunciandovi solo per la rapina del 20.11.2006 per la resistenza opposta dai dipendenti, o comunque ne facevano bloccare il funzionamento, quindi, dopo circa un'ora - un'ora e 30 minuti, si allontanavano con i soldi prelevati dalla casse e dal cavau, dopo aver chiuso a chiave i dipendenti e gli eventuali clienti nei locali dell'Istituto, dicendo loro di non tentare di uscire per dar loro il tempo di allontanarsi indisturbati dalla banca. Pacifiche le modalità delle rapine, le individuazione dei responsabili è stata tratta dai giudici di merito dagli esiti di riconoscimenti fotografici, dal contenuto di intercettazioni telefoniche, dai pedinamenti, successive alle rapine, degli imputati onde temporizzarne i movimenti in preparazione dei delitti. -3- Tramite difensore, con due distinti atti di ricorso ricorrono rispettivamente TE RE,da un lato, LL GI, TI IA e Di MA IN insieme, dall'altro. La difesa del primo promuove due ragioni di doglianza, richiamando l'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). La prima: vizi di motivazione sul significato degli elementi probatori costituiti dal valore, per l'appunto, significativo dei riconoscimenti fotografici incerti per la variabile percentuale identificativa caratterizzante le dichiarazioni dei vari testi escussi e per le divergenze tra i riconoscimenti avvenuti in fase di indagini ed in fase dibattimentale;
ancora irritualità dei predetti riconoscimenti perché preceduti dalla visione dei filmati delle rapine;
illogicità della motivazione sulla affidabilità dei riconoscimenti fotografici per non aver considerato la distanza di tempo, circa tre anni, tra le date dei delitti ed il tempo delle ricognizioni effettuate in dibattimento;
travisamento della prova per aver ritenuto, in forza dell'esame del DNA su tracce biologiche rinvenute in un guanto nel corso di una rapina, la loro rapportabilità al profilo genetico corrispondente a quello dell'imputato, mentre in realtà quel profilo era solo rapportabile ad un generico soggetto di sesso maschile;
illogicità della motivazione nella misura in cui si ravvisano elementi di riscontro ai riconoscimenti, fotografici, peraltro criticati nel loro valore euristico, con il sottolineare medesime modalità della azione delle rapine contestate con altre rapine- commesse in Acqui Terme il 14.9.2006 ed a Bergamo in data 25.10.2006 - per le quali l'imputato non è stato indagato. La seconda ragione di doglianza: illogica motivazione sulla sussistenza dei delitti di sequestro di persona per essere stata limitata la libertà di locomozione degli impiegati e dei clienti della banche rapinate per il tempo strettamente necessario alla finalizzazione dei delitti.
- 4- Le ragioni di doglianza degli altri ricorrenti possono partitamente, nell'ordine prospettato dalla difesa, articolarsi nei dati seguenti, logicamente tutte precedute da quelle comuni al ricorso dell'TE: valorizzazione oltre il dovuto delle individuazione fotografiche su iniziativa della polizia giudiziaria,da un lato, diniego ingiustificato della coincidenza temporale delle condotte costitutive delle rapine e dei sequestri di persona, dall'altro.
Per TI: carenza di motivazione in ordine al diniego del giudice di appello per l'acquisizione dei tabulati telefonici, pur richiesta, e in forza della quale si sarebbe accertato che il TI alla data della rapina a lui attribuita non si trovava nei luoghi della predetta, ma in altra località; irrilevanza dei dati deponenti per la sussistenza di rapporti tra il TI ed il CC, concorrente nella rapina con TE commessa in via Bettini di VA il 20.11.2006, rapporti comunque accertati fino al 2004; erroneità del dato, pur valorizzato dai giudici di merito, dell'arresto il 2.2.2002 del TI, insieme a tale TE IO, nella fragranza di un tentativo di rapina, per il fatto che TE arrestato, di nome IO, non si identifica con il coimputato TE RE, che il TI neppure conoscerebbe;
non vi sono immagini videoregistrate riferibili al TI;
ingiustificata considerazione, per la determinazione della pena, dei precedenti penali costituiti dalla condanna per due rapine risalenti ad oltre dieci anni.
Per LL GI: la fotografia mostrata ai testi che lo hanno riconosciuto, pur con diverse percentuali di probabilità, sarebbe risalente, anteriore di cinque anni dal fatto di reato;
non si sarebbe valutato a sufficienza il fatto dell'esito negativo della ricognizione di persona, in sede di incidente probatorio, che ha determinato il gip al provvedimento di scarcerazione in sede di indagini preliminari;
equivocità del dato costituito dall'uso del coimputato Di MA della macchina del padre del LL per sopralluoghi correlati ad altre e posteriori rapine, uso spiegabile per i rapporti di affinità parentale tra il Di MA e il padre di LL;
sottovalutazione della documentazione prodotta dall'imputato nella misura in cui si trarrebbe la prova che l'imputato il pomeriggio del giorno precedente la rapina si trovava a Palermo per il ritiro di un assegno dell'importo di Euro 8.000,00. Per Di MA IN: l'attività di osservazione, pedinamento e controllo dell'imputato, valorizzata ai fini di riscontro dell'individuazione fotografica è a tal fine inconferente per essere stata svolta diversi mesi dopo il fatto in contestazione. -4- Con i residui motivi di ricorso si denunciano vizi di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ritenuta eccessiva e con riferimento ai delitti di rapina e con riferimento alla ritenuta continuazione con i delitti di sequestro di persona;
ancora vizi di motivazione in merito alla disposta libertà vigilata per tutti e tre i ricorrenti e, per i soli Di MA e LL, delinquenti abituali, in merito alla applicazione delle misure di sicurezza della assegnazione alla casa di lavoro per due anni ed alla non incongruità del disposto risarcimento del danno alle parti civili. -5- I due ricorsi sono fondati per una ragione assorbente e preclusiva dell'esame di ogni altro motivo di impugnazione:
l'inidoneità delle individuazioni fotografiche come operate nella specie a fondare un corretto giudizio di responsabilità. Non ignora certo questa Corte il principio più volte affermato in sede di legittimità, alla cui stregua il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da ogni elemento indiziante o di prova e, quindi, anche da ricognizioni non formali e riconoscimenti fotografici, sicché nell'ambito dei poteri discrezionali di valutazione che l'ordinamento gli riconosce, può attribuire concreto valore indiziante o probatorio all'identificazione dell'autore del reato mediante, per l'appunto, riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento, che consentono il ricorso non solo alle cosiddette "prove legali", ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché acquisiti non in violazione di specifici divieti (in tal senso, Sez. 5^,6.4/18.5.2011, Paolicelli, Rv. 250193; Sez. 2, 29.3/5.5.2011, Bianconi, Rv 250081;
Sez. 5^, 10.2/29.5.2009, Paluca, Rv 234197; ancor prima, Sez. 1, 24.11.1994/10.2.1995, Archinito, Rv. 200234). Ma ritiene questa Corte che una efficacia così risolutiva ad un accertamento operato dalla polizia giudiziaria, senza la presenza della difesa tecnica dell'imputato, in tanto possa essere tale, determinante, ed anche in mancanza di ulteriori elementi estrinseci, in quanto abbia caratteri di assoluta certezza. Del resto se è vero che la disciplina processuale (artt. 55 e 348 cod. proc. pen.) è orientata al principio dell'atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, alla quale compete pertanto il potere-dovere di compiere di propria iniziativa, finché non abbia ricevuto dal pubblico ministero direttive di carattere generale o deleghe per singole attività investigative, tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli e quindi anche quegli atti ricognitivi che quest'ultima finalità sono diretti a conseguire, quali l'individuazione di persone o di cose, rimane ben ferma l'esigenza che un tale individuazione abbia caratteri tali da pervenire, attraverso l'operatività di ragionevoli, sicure regole inferenziali, pianamente a risultati di certezza. Il che a tanto risultato può pervenirsi in quanto l'individuazione partecipi di caratteri oggettivi al di là delle nude rappresentazioni e/o sensazioni del soggetto dichiarante. Non può contestarsi infatti che 1 "individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione;
pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. Questa, se resa davanti alla polizia giudiziaria, dovrà essere ripetuta in fase dibattimentale per poter assurgere al rango di prova e di essa la difesa potrà servirsi solo per contestare in tutto e in parte il contenuto della deposizione dibattimentale, ma non potrà mai da sola costituire fonte di prova per una dichiarazione di responsabilità. L'individuazione fotografica allora dell'imputato nel contesto della azione criminosa,per il suo valore certo decisivo, deve ancorarsi ad elementi oggettivi, non suscettibili di alcuna contestazione che faccia perno sulla soggettività delle rappresentazioni e delle sensazioni. Ne consegue che la mera individuazione fotografica in sede di indagini preliminari, per assurgere ad elemento di prova, deve avere carattere identificativo del soggetto per elementi specifici e particolari richiamanti caratteristiche e vissuti oggettivi. Il soggetto, in altre parole,viene individuato perché identificato , esemplificando, per un preciso segno distintivo, quale una palese cicatrice, una palese particolare deambulazione, una particolare calvizia, una conoscenza pregressa, un particolare capo di abbigliamento che viene poi rinvenuto nella sua disponibilità, et similia.
-6- Le individuazioni fotografiche nel processo si rivelano non caratterizzate dal requisito della certezza. Riconoscere un individuo, in un contesto privo delle garanzie difensive, secondo percentuali, 70,80,90, al limite 100%, vuol dire affidare ad una dichiarazione rappresentativa un valore di prova per definizione negata alle dichiarazioni rese davanti alla p.g.. Il valore aggiunto necessario perché l'atto possa assurgere a possibile rango di prova consiste in un quid pluris che valga a conferire, per l'appunto, valore oggettivo alla dichiarazione rappresentativa, e perciò stesso, soggettiva, quale il riferimento a dati questi sì oggettivi che valgono a conferire oggettività alla dichiarazione. È il caso del teste che riconosce nel contesto della azione criminosa l'autore per una sua pregressa conoscenza, ovvero per una caratteristica fisica individualizzante, identificativa ovvero ancora per indossare qualche indumento o possedere visibilmente qualcosa che possa successivamente ad essere verificata. Ora gli imputati tutti sono stati sottoposti dalla polizia giudiziaria a riconoscimenti fotografici da parte di più persone ed in nessuna circostanza, anche per le percentuali di sicurezza, si è registrata una uniformità di rappresentazione, anche se i giudici di merito qualificano sicuro il riconoscimento al 70% o 80%. E laddove, in qualche caso, il teste ha affermato recisamente di aver riconosciuto l'imputato al 100%, una tale percentuale non è stata rappresentata da altro teste,e comunque le dichiarazioni rappresentative non sono state mai accompagnate dalla individuazioni di dati somatici specifici,caratterizzanti, individualizzanti e particolari volti a conferire apporti di oggettività alla dichiarazione. Ma sul tema può dirsi di più. Il valore della ricognizione fotografica eseguita dalla polizia giudiziaria, per sè meramente indiziario, viene totalmente meno ove la ricognizione di persona, successivamente eseguita in sede di incidente probatorio - e che ha validità di prova piena - dia esito negativo,a meno che,si intende, tale esito negativo sia l'effetto di un mendacio. Una tale regola giurisprudenziale è stata più volte affermata in sede di legittimità. Nel processo de qua, senza giustificazione logica alcuna, non è stata seguita, a fronte dell'esito negativo della ricognizione fotografica, effettuata in sede di incidente probatorio, nei confronti degli imputati TI e LL. Ed ancora i giudici di merito non hanno tenuto conto delle ricognizioni sempre fotografiche disposte in dibattimento, e che si sono rilevate anch' esse incerte, non certo caratterizzate dalla certezza del riconoscimento.
-7- In particolare,e ripetendo fedelmente, le espressioni giudiziali e dei testi;
A) per la rapina del 20.11.2006 alla banca popolare italiana di Via Bettini in VA i giudici di merito rilevano che cinque testi hanno riconosciuto per il 70 e 80% l'TE che si era presentato camuffato, con uso di parrucca e grandi occhiali e che viene descritto di corporatura robusta e viso grosso. La stessa incertezza i testi dimostrano in dibattimento nel riconoscere l'identità dell'individuo visto in fotografia esibita dalla polizia giudiziari con la fotografia esibita in dibattimento. B) per la rapina del 25.1.2007 alla Banca Intesa di Pegli in sentenza si rileva che l'TE, sempre camuffato con una parrucca con capelli lunghi, sul rossiccio, con un berretto ed una sciarpa e con occhiali da sole sarebbe stato riconosciuto da due persone con percentuali rispettivamente al 90 ed all'85%, dichiarazioni poi confermate in dibattimento nel senso di riconoscere in fotografia esibita l'effige della persona già vista nella fotografia esibita loro dalla polizia giudiziaria. Ma altri testi- TO AR - hanno manifestato perplessità, altri ancora - AR e ER - non l'hanno riconosciuto affatto. Il riconoscimento poi del TI IM, riconosciuto da cinque testi nella fase delle indagini preliminari, rispettivamente al 100%, all'85% ed all'80%, ha riscontrato in sede di ricognizione in dibattimento parte degli stessi test, manifestazione di i perplessità, sia pur variamente modulate. Peraltro il riconoscimento, nelle percentuali sopra richiamate e in definitiva dubbioso in sede dibattimentale, è risultato del tutto inaffidabile per l'esito negativo della ricognizione in sede di incidente probatorio. C) Lo stesso discorso giustificativo si deve condurre per i riconoscimenti degli imputati, BA e Di MA, nel contesto della rapina del 27.6.2007. Anche se i riconoscimenti sempre fotografici, e in questo caso sui fotogrammi relativi alla prima rapina, del 20.11.2006, in sede di indagini preliminari sono stati effettuati il giorno successivo alla azione delittuosa, alcuni testi hanno riconosciuto l'TE nella percentuale dell'80%, altri hanno ravvisato una mera somiglianza, tutti poi in sede dibattimentale hanno ripetuto le loro dichiarazioni, senza aggiungere note oggettive significative e chiaramente individualizzanti il rapinatore. Più sicuri sono stati i riconoscimenti dei vari testi del coimputato Di MA, alcuni nella percentuale del 100%,altri dell'80% o del 90%, senza però che le rappresentazioni soggettive siano stati accompagnate, ed anche in fase dibattimentale, da riferimenti oggettivi corrispondenti a peculiarità fisiche dell'imputato. D) Infine, con riferimento alla quarta rapina, del 15.1.2008, i riconoscimenti non hanno mai raggiunto, per entrambi gli imputati, la percentuale del 100% in ognuno dei testi, i quali poi in dibattimento hanno manifestato serie perplessità sulle loro pregresse dichiarazioni. Può aggiungersi,in relazione alla posizione del LL, che la forza indiziaria degli atti di ricognizione sempre in fotografia è stata depotenziata dall'esito negativo della ricognizione formale in sede di incidente probatorio. -8- Occorre poi rimarcare l'inconcludenza degli ulteriori i elementi valorizzati dai giudici di merito a sostegno e riscontro della postulazione accusatoria: così per i pedinamenti e le intercettazioni telefoniche relative agli imputati TE, CC (giudicato separatamente in abbreviato) e Di MA ed altri, non coinvolti nel fatti delittuosi de quibus, dalle quali è emerso che i tre imputati, nel periodo 25.3/3.4.2007 erano impegnati a preparare analoghi fatti delittuosi, attraverso l'individuazione di istituti da rapinare e sopralluoghi mirati in Lombardia ed in Emilia (Pioltello, Milano,Crema, Piacenza, Montale, Garlasco). Rileva la Corte che la regola inferenziale valorizzata dai giudici di merito ha un connotato di logicità indubitabile nel definire il gruppo pedinato ed intercettato come volto professionalmente alla commissione di rapine, operativo in trasferta, ma ha un valore debole, se non confortato da ulteriori elementi, in realtà mancanti, per pedinamento sono stati effettuati. Parimenti il medesimo modus operandi dell'BA, affiancato quasi sempre dal CC, e da uno solo di volta in volta degli altri tre ricorrenti nelle singole rapine, non giustifica la regola inferenziale per l'identificazione dei rapinatori nelle persone degli imputati- ricorrenti. Parimenti con riferimento al solo TE è del tutto illogico rinvenire un riscontro alla sua partecipazione alla rapine di via Bettini di VA e di OR, rispettivamente in data 20.11.2006 e 15.1.2008, dall'aver egli in tali circostanze, prelevato banconote da 500 Euro per riporle nelle tasche. I giudici di merito hanno ritenuto di collegare tale circostanza on l'intercettazione ambientale del 27.3.2007 nel corso della quale TE, CC e Di MA, spostandosi da Crema, lasciano intendere che la divisione dei proventi della rapina danneggi gli esecutori materiali che del bottino prelevano di meno rispetto a coloro che "stanno fuori", e che evidentemente, essendo del posto, la organizzano e la sostengono. Un vero e proprio salto logico nel collegare il mettersi in tasca nelle due occasioni sopra indicate una parte del bottino con le conversazioni intercettate sia per non poter riferire quelle notazioni alle rapine di VA e di OR sia per i contenuti del dialogo che hanno riferimento, e solo, ad una operazione di diseguale distribuzione del profitto delle rapine commesse in genere senza un cenno di soluzione se e come eludere il ritenuto diseguale riparto. Ed infine è del tutto inconferente richiamare a riscontro la rapportabilità, pur contestata dalla difesa, all'TE del profilo genetico tratto dall'analisi di guanti utilizzati per una rapina altra da quelle in questa sede imputate al predetto: invero che l'TE, insieme a taluni dei coimputati, svolga la professione di rapinatore di banche, può ritenersi circostanza acquisita al processo, ma essa non è sufficiente certo, in mancanza di elementi più pregnanti di quelli valorizzati dai giudici di merito, a comporre un costrutto probatorio funzionale a restringere gli imputati in posizioni di sicura responsabilità. Come privo di una regola inferenziale sicura è, con riferimento alla posizione di LL, svalorizzare il fatto che 24 ore prima della rapina a lui contestata si trovasse in Palermo, supponendo la possibilità di raggiungere il luogo del delitto con il mezzo aereo o con altro veicolo: una tale nesso logico, per non rimanere nel campo delle possibilità teoriche, dovrebbe essere implementato da circostanze fattuali concrete o da un quadro probatorio meno labile di quello de quo ed indicativo di un effettivo viaggio compiuto versoi luoghi della commessa rapina.
I giudici del rinvio, di conseguenza, dovranno impegnarsi, ove possibile, a rinvenire riscontri individualizzanti alle non sicure ricognizioni fotografiche degli imputati, quali la presenza certa degli imputati in prossimità dei luoghi e nei tempi delle rapine, ricognizioni individualizzanti per particolari fisici non comuni et similia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla corte di appello di VA, in diversa Sezione per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2012