Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2012, n. 45787
CASS
Sentenza 16 ottobre 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'individuazione fotografica, pur se ribadita in dibattimento, può essere determinante, anche in difetto di ulteriori riscontri, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al fatto contestato, soltanto quando presenti caratteri di certezza assoluta e risulti ancorata non soltanto a mere rappresentazioni o sensazioni del dichiarante, ma ad elementi oggettivi.

Commentario1

  • 1Riconoscimento fotografico, questione di affidabilità (Cass. 17103/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2020

    Il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini della polizia giudiziaria non è regolato legislativamente e costituisce una prova atipica utilizzabile in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice e la sua rilevanza probatoria dipende dall'attendibilità accordata alla dichiarazione di chi si dica certo dell'individuazione: pertanto, le modalità dell'individuazione (connesse alla scelta delle immagini fotografiche effettuata dalla polizia giudiziaria) non riguardano la legalità della prova (data l'opinabilità che accompagna ogni selezione) ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento, nel giudizio di …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/10/2012, n. 45787
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45787
Data del deposito : 16 ottobre 2012

Testo completo