Sentenza 17 maggio 2012
Massime • 1
In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai fini della sussistenza del dolo occorre che l'agente, pur sprovvisto dell'"affectio societatis" e cioè della volontà di fare parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa, rendendosi conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa, all'interno della quale i membri effettivi devono poter contare sull'apporto vantaggioso del concorrente esterno.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/05/2012, n. 34979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34979 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2012 |
Testo completo
34 9 7 9 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica: 17 maggio 2012 Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: Presidente Sentenza n.: 1125/201 -dott.ssa Cammino Matilde - dott. LE Domenico Consigliere Reg. gen. n.: 44807/2011 Giovanni Diotallevi Consigliere relatore - dott. Consigliere Rago Geppino - dott. Consigliere - dott. D'Arrigo Cosimo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - Di LL EL nato a [...] l'[...] Di RO RO nato a [...] l'[...] NA GI nato a [...] il [...] RE DO nato a [...] il19 gennaio 1966 PC Comune di Palma di Castrofilippo avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 9 febbraio 2011. Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO Di LL EL, Di RO RO, NA GI, RE DO hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 9 febbraio 2011, con la quale, in relazione alla sentenza emessa dal Gup presso il Tribunale di Palermo in data 17 marzo 2010, è stata confermata per il primo la condanna a dieci anni di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e 12 quinquies d.l. 386/92, per il secondo stata ridotta la pena ad anni tre di reclusione in ordine at reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12 quinquies d.l. n. 306/92 e art. 7 d.l. n. 152/91, per il terzo è stata ridotta la pena inflitta ad anni otto e mesi otto di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 416 bis cod. pen. e 110 cod. pen. e 12 quinquies d.l. n. 306/92 e per il quarto è stata confermata la pena a otto anni di reclusione in relazione al reato di cui all' artt. 416 bis cod. pen. A sostegno dell'impugnazione il Di LL EL ha proposto i seguenti motivi con 1 il ricorso a firma dell'avv.to Monaco: a) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 649 c.p.p. in relazione all'art. 416 bis c.p. e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, dopo aver ricordato che con sentenza della Corte d'appello di Palermo dell'8 gennaio 2007, in riforma della sentenza di condanna del GUP di Palermo del 28 luglio 2005, è stato assolto dall'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p., operante dal 14 ottobre 2000 al 29 marzo 2004, ha sottolineato che, con richiesta di rinvio a giudizio del P.M. di Palermo in data 26 giugno 2009, gli è stato nuovamente contestato il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., unitamente a Di RO RO e a Di GA ZI, a partire dal 30 marzo 2004, in permanenza alla data odierna. Con sentenza del GUP di Palermo in data 17 marzo 2010 è stato ritenuto responsabile del reato a lui ascritto. La sentenza è stata impugnata dal ricorrente che ha sottolineato come dal 29 marzo 2004 all'8 gennaio 2007 sia stato detenuto, circostanza che avrebbe dovuto escludere qualunque possibile partecipazione all'associazione criminosa, in assenza di elementi di segno contrario, e che dall'8 gennaio 2007, data della sua scarcerazione non vi è alcun elemento processuale da cui dedurre contatti con elementi appartenenti al sodalizio mafioso Cosa nostra. Ha sottolineato, inoltre, che, dalla stessa data dell'8 gennaio 2007 è stato sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza di P.S. con obbligo di residenza (Canicatti) per la durata di anni tre, obbligo a cui ha puntualmente adempiuto, misura dichiarata poi estinta dal Tribunale di Agrigento a partire dal 4 novembre 2008. Tali circostanze avrebbero dovuto escludere, secondo Di LL, la possibilità di rivalutare i fatti già compresi nel periodo 14 ottobre 2000 29 marzo 2004, - anche perché la vicenda della costruzione del Centro commerciale Agorà Valle dei Templi, cui era collegata la contestazione relativa all'utilizzazione di inequivoche modalità di tipo mafioso nel settore della grande distribuzione commerciale, si sarebbe tutta consumata nel periodo 28 maggio 2002 (data della costituzione della società) al 22 marzo 2004 (data in cui è stata richiesta l'autorizzazione commerciale). Ha dedotto in punto di diritto la violazione dell'art. 649 c.p.p., con conseguente violazione del principio del ne bis in idem, per l'evidente sovrapposizione tra i fatti oggetti del primo processo, definito con sentenza di assoluzione passata in giudicato, e i fatti posti alla base del secondo procedimento. Ciò premesso ha contestato in concreto la possibilità ritenuta dal Tribunale prima e dalla Corte d'appello poi, secondo cui, in presenza di un reato permanente, il divieto di un secondo giudizio non riguarda la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva al 29 marzo 2004. Ciò perché l'autorizzazione commerciale è stata rilasciata l'8 marzo 2005, la vendita di una porzione del terreno interessato ad altra Società è avvenuta il 7 novembre 2006, la voltura della precedente concessione edilizia 13 novembre 2006, l'appalto alle imprese costruttrici da parte della SERCOM con l'inizio dei lavori è stato previsto per il 14 dicembre 2006, ed egli è stato scarcerato solo in data 8 gennaio 2007. Sostanzialmente sarebbe stato impossibile per il ricorrente controllare l'esecuzione dei lavori, favorire ed inserire imprese locali riconducibili al vertice di Cosa nostra della Provincia di Agrigento, anche perchè per il periodo successivo alla sua scarcerazione è stato sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. 2 Erroneamente, secondo il ricorrente, la Corte d'appello, in assenza di elementi di prova nuovi ha utilizzato, per superare il vincolo temporale della nuova contestazione, gli elementi già oggetto di valutazione nel corso del primo processo, che non potevano tuttavia essere posti in correlazione con il periodo oggetto dell'odierna contestazione. In particolare il ricorrente contesta che la partecipazione al sodalizio criminoso possa essere ritenuta provata in base alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, quali Di GA ZI, Di GA AM e IN GI, che avrebbero testimoniato in ordine alla sua qualità di uomo d'onore. In particolare Di GA ZI avrebbe parlato esclusivamente di fatti antecedenti il 29 marzo 2004, proprio perchè il Di LL per il periodo successivo si trovava in stato di detenzione e lo stesso Di GA venne arrestato nel novembre 2006 come il fratello AM, e pertanto entrambi non avrebbero potuto avere contatti con lo stesso Di LL dopo la sua scarcerazione. Anche le dichiarazioni del IN GI soffrono la cadenza dello stesso limite temporale in quanto il collaborante avrebbe appreso confidenze dal AL GI nella primavera inoltrata del 2004, frequentandolo poi nel periodo maggio 2005 - gennaio 2007, in epoca concomitante anche in questo caso con la detenzione del Di LL. Peraltro il IN ha soltanto dichiarato di essere a conoscenza dell'appartenenza del Di LL alla famiglia mafiosa di AN, senza però avere mai incontrato il ricorrente. Né può essere valorizzata l'affermazione de relato (dal AL) concernente una presunta opposizione del Di LL, esternata nel 2007, all'ingresso nella società Agorà di tale Di IA EG, in quanto, all'epoca, la soc. Agorà aveva già venduto alla SERCOM s.p.a. il terreno di c.da Comedi, spogliandosi dei suoi beni. Non vi sarebbe alcuna prova della esistenza, all'epoca dei fatti denunciati dal IN, di contatti tra il Di LL e il AL, mentre lo stesso IN interruppe i suoi contatti con il AL nel gennaio 2007, mantenendo contatti soltanto con il RE DO e NZ RO di Liborio. Né un diverso risultato può ottenersi dalla dichiarazioni di CO FR, avendo costui assunto la qualità di prestanome nella società Agorà per i fratelli Di GA solo nel periodo 2 dicembre 2002 7 gennaio 2003, né alcuna valenza può -- essere riconosciuta all'incontro del CO stesso con il Di LL e il NA GI avvenuto in data 19 gennaio 2007, in quanto tale incontro era finalizzato esclusivamente ad escludere possibilità di coinvolgimento del Di LL nei fatti di cui il CO si era reso protagonista su mandato del Di GA. B) Violazione dell'art. 606 c.p.p. lett. b) ed e) per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 12 quinquies L. 7/8/92 n. 356, 42 c.p. e 7 d.l. n. 152/91 e manifesta illogicità della relativa motivazione. Il ricorrente contesta la finalità elusiva dell'intestazione delle partecipazioni azionarie della soc. Agorà Valle dei templi in favore del figlio Di LL ON (cl. 1980) e dei due nipoti (Di LL ON cl. 78 e EO ZO cl. 78), dovendosi invece ricercare la causale dell'intestazione nella volontà di fornire un futuro lavorativo ai giovani. Né sarebbe stata prevedibile alla data del 28 maggio 2002 la possibilità di un sequestro del beni tale da giustificare l'adozione di una condotta elusiva della norma in questione. E' stata infine contestata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della tegge d.l. n. 152/91. 3 Il ricorrente ha dedotto poi ulteriori motivi con il ricorso sottoscritto dall'avv.to Aricò: a) Violazione dell'art. 649 c.p.p, e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente ha sottolineato l'assenza di elementi da cui dedurre la permanenza del Di LL all'interno del sodalizio criminoso, con un contributo effettivo e fattuale al raggiungimento dei suoi scopi ovvero alla sua esistenza. E' stato sottolineato come la sentenza impugnata non affronti il tema dell'assenza di conoscenza dei comportamenti del Di LL nel periodo successivo al marzo 2004, mentre si è soffermata sulla possibilità di rivalutare il materiale già coperto dal giudicato, che sicuramente non oltrepassa il marzo 2004, per le dichiarazioni del Di GA;
in particolare non sarebbero state evidenziate condotte del Di LL che si saldino con quelle coperte dal giudicato per il nuovo periodo in contestazione. Né tali elementi potrebbero essere individuati, come fanno i giudici di merito, nelle dichiarazioni del CO e del IN;
infatti, per il primo, tali dichiarazioni si limitano ad un invito a dichiarare di non aver conosciuto lo stesso Di LL, nel colloquio del 19 gennaio 2007, in assenza di riscontri esterni rispetto al contenuto della dichiarazione di un soggetto prestanome del Di GA sino al gennaio 2003, e comunque in assenza di elementi dimostrativi qualificanti la prosecuzione della partecipazione all'associazione criminosa da parte del Di LL. Parimenti inattendibile deve ritenersi la dichiarazione del IN priva di qualsiasi elemento di riscontro rispetto alla dedotta opposizione del Di LL all'ingresso del Di IA nella società. In particolare non vi sarebbero elementi di riscontro all'affermazione secondo la quale l'opposizione all'ingresso del Di IA, voluto dal AL, debba essere collocato in un periodo successivo al gennaio 2007, una volta che l'Agorà Valle dei Templi aveva già ceduto la sua quota di partecipazione b) Erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 12 quinquies d.l. 306/92 e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente censura l'assenza di motivazione in ordine alla incidenza della sua condotta rispetto alla violazione della norma in questione. La sentenza non affronta il problema dello iato temporale tra l'attribuzione delle quote societarie al figlio e ai nipoti rispetto all'emissione del provvedimento cautelare avvenuta nel marzo 2004. In sostanza la sentenza impugnata non avrebbe superato il limite del giudizio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", di fronte alla possibile pluralità di schemi esplicativi della situazione patrimoniale in esame e alla stessa "povertà" dello schema della donazione rispetto al fine di eludere l'applicazione della norma in questione, per preservare il proprio patrimonio;
tale finalità, in ogni caso, si porrebbe in contrasto con l'obiettivo di agevolare l'associazione di stampo mafioso. Il ricorrente RO Di RO ha dedotto: a) Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione attartt 12 X quinquies d.l. 306/92 e 192 commi 3 e 4 c.p.p. Il ricorrente contesta il fatto di aver attribuito fittiziamente quote della società Agorà a Di LL ON (cl. 1980) figlio di Di LL EL, a Di LL ON (cl. 1978), nipote di Di LL EL, e a NA EG, figlio di NA GI, per eludere l'applicazione della fattispecie penale nei suoi confronti. 4 Irrilevanti sarebbero a tal fine le dichiarazioni del collaborante Di GA ZI, che gli riferi della proposta del Di LL, avanzata nel 2000, di partecipare alla società Agorà, finalizzata alla costruzione di un centro commerciale, in cui altri soci erano Di IA TO, NO RO e Lo IU ZO, onorevole della Regione Sicilia, e della successiva individuazione, da parte dello stesso Di GA ZI, insieme al fratello AM, del CO FR, quale loro prestanome;
della successiva riunione del 23 maggio 2002 dove il De RO gli prospettò come la presenza di persone "pulite" avrebbe evitato problemi con le forze dell'ordine e con l'A.G. e della necessità, comunque, di estromettere l'arch. LA, originario esecutore del progetto. In realtà le affermazione del Di GA sarebbero rimaste prive di riscontri esterni, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle persone che sarebbero dovute divenire intestatarie fittizie delle quote azionarie, anche per il Di RO medesimo. Tale conclusione sarebbe avvalorata dal fatto che il Tribunale di Agrigento, in data 21 gennaio 2011, ha assolto Di LL ON cl. 1978, Di LL ON cl. 1980 e EO ZO, dall'accusa di essere i prestanome, tra gli altri, di Di RO RO, i primi due per difetto dell'elemento soggettivo e il terzo perché fatto non sussiste. La circostanza, al di là dell'affermazione della Corte d'appello, sarebbe rilevante per valutare la insussistenza del reato contestato;
l'ipotesi accusatoria non potrebbe basarsi sulle dichiarazioni dell'arch. EL LA, che riferi della riunione, cui parteciparono Di LL, NA, ME e Di RO, per parlare della sua estromissione dal progetto, né sulla conversazione con l'on. Lo IU del 21 luglio 2002, dove ribadì l'esistenza del'incontro nel capannone, né sulle dichiarazioni del NA GI del 13 maggio 2004, che confermò l'esistenza dell'incontro per definire la questione LA, né sulle dichiarazioni del 17 maggio 2004 del ME RI, che pure confermò la riunione organizzata dal Di LL, cui partecipò il Di RO, per comporre il contrasto ME - NA da una parte e LA dall'altra, né sulle dichiarazioni di Di GA AM, che ha confermato la proposta avanzata al fratello ZI da Di LL e Di RO;
in questa occasione il Di GA B. avrebbe parlato del progetto solo con Di LL EL;
allo stesso modo sarebbero irrilevanti le dichiarazioni rese da CO FR il 9 marzo 2007, che, nell'indicare le modalità attraverso le quali assunse il ruolo di prestanome del Di GA, non menzionò il Di RO RO. In sostanza non vi sarebbero riscontri esterni della chiamata in correità effettuata dal Di GA ZI nei confronti del Di RO in relazione ad una sua partecipazione azionaria nell'attività imprenditoriale b) Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) in relazione all'art. 7 quinquies del d.l. n. 152 del 1991 Il ricorrente censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante de quà, in assenza della prova del dolo specifico di agevolazione dell'associazione mafiosa, dovendosi l'interessamento dell'imputato ricondurre ad interessi personali dei soci che avevano investito nell'operazione. Altrimenti non avrebbe senso l'affermazione secondo cui il Di GA ZI si sarebbe ritirato dall'operazione Il ricorrente NA GI ha dedotto con il ricorso presentato dall'avv.to S.Mondello: a) Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 110 e 416 bis cod. prop pen. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. 5 Il ricorrente censura la ritenuta sussistenza del concorso esterno nell'associazione mafiosa dal 1992 alla data odierna mentre lo schema giuridico è incentrato sulla specificità della condotta di agevolazione causale che deve essere realizzata dall'extraneus. Mancherebbe la prova di un effettivo contributo agevolatore mediante specifici comportamenti. La prova di tali affermazioni, secondo i magistrati di merito, emergerebbe dalla c.d. "vicenda TO", esito di un servizio di osservazione condotto il 25 maggio 2005, e che ha documentato l'accesso del NA, insieme a Di IA RO, nel residence dove era agli arresti domiciliari lo stesso TO, esponente di spicco dell'associazione mafiosa. Il ricorrente censura la valutazione del fatto operata dai giudici di merito, i quali valorizzano al contrario la circostanza che il ricorrente si sia trovato in compagnia di Di IA TO nella visita a tale esponente della criminalità organizzata, dopo l'arresto, nell'operazione Cupola, del fratello di IA RO, cognato di Di LL EL e genero di Di LL EG, capo mandamento, di cui aveva assunto il ruolo;
il ricorrente censura poi il riferimento alle dichiarazioni rese da UM TO il 7 aprile 2009, il quale ha citato una pluralità di incontri con il NA, conosciuto presso il TO, nella sua qualità di imprenditore edile, e destinatario di finanziamenti regionali, e alla successiva conversazione captata tra il TO e Di IA TO sulle precedenti trattative con il NA, che, pur raggiungendo un stadio molto avanzato nella formulazione di un accordo, alla fine non si concretizzarono. Ma, secondo il ricorrente, sarebbe proprio questa circostanza a smentire la disponibilità del NA nei confronti dell'organizzazione, se messa poi in relazione con la giustificazione della inconsapevolezza della caratura criminale del TO. In ogni caso la vicenda non poteva riguardare il centro Commerciale di AN che non rientrava nella categoria delle opere trattate dal NA. In ogni caso il progetto per la realizzazione del centro dal 1992 al 2002 si sviluppò inizialmente su iniziativa del NA;
successivamente, dopo l'ingresso nella società Agorà di soggetti legati alla mafia e la cessione delle quote maggioritarie, il NA rimase all'interno della società senza alcun potere di gestione della medesima. E la situazione non sarebbe cambiata dopo l'intervento della SERCOM, società calabrese, che acquisì una parte dell'area dell'Agorà, e per la quale il NA non risulterebbe aver effettuato alcuna iniziativa né essere Intervenuto nella realizzazione dei lavori eseguiti da altre imprese subappaltanti. Sarebbe rimasta indimostrata la consapevolezza del NA in ordine alla mafiosità dei nuovi soci;
in ogni caso, il trasferimento dell'iniziativa non avrebbe potuto integrare gli estremi del concorso esterno a carico del predetto. Sarebbero state sottovalutate circostanze relative al coinvolgimento del Di LL EL, alla sua qualità di persona incensurata, alla ignoranza del ruolo svolto dal CO FR, incontrato solo nel 2007 per motivi burocratici, né vi sarebbero collaboratori che parlano inequivocamente del ruolo svolto dal NA. Il trasferimento dell'iniziativa all'Agorà troverebbe la sua giustificazione in motivi esclusivamente economici, e come tali leciti;
sicuramente non potrebbero essere quelli di agevolare l'associazione mafiosa e realizzare vantaggi come ritenuto dai giudici di merito. b) Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 12 quinquies d.l. 306/1992 e 7 d.l. 152/91. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto contestato, di cui al capo c) della rubrica e della relativa aggravante. Non avrebbe rilevanza, secondo il ricorrente, nella valutazione della sussistenza del reato di cui all'art. 12 quinquies l'intestazione operata dal 6 NA delle quote della nuova società Agorà al figlio EG, essendo questo un modus operandi realizzato anche in altre occasioni, per evitare l'aggredibilità delle quote da parte di altri creditori. Ed anche se aveva acquisito quote con somme provenienti dalla Di LL ST e dalla Di LL GI, tali importi costituivano corrispettivi leciti per controprestazioni fornite. In tal senso è da escludere qualsiasi ipotesi di riciclaggio o reimpiego di denaro di provenienza delittuosa. In questo senso sarebbe arbitrario ritenere il concorso nel reato eventualmente commesso da altri soggetti. E insussistenti sarebbero anche gli elementi riconducibili all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/91. c) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 62 bis, 133 e 416 bis comma 4 c.p. Omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'essere l'associazione armata, al diniego delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena. L'aggravante dell'associazione armata non potrebbe essere presunta, ma consapevolmente accettata e conosciuta. Il diniego delle attenuanti generiche sarebbe immotivato, rispetto ad un soggetto incensurato;
non sarebbero stati esplicitati i criteri di determinazione della pena. Con altro difensore, avv.to Armando Veneto, il NA GI ha dedotto: a) Violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. Il ricorrente censura la sottovalutazione operata dai giudici di merito relativamente ad una c.d. fase 1), riconducibile all'iniziativa del NA e ad una fase "due, dove per le sopravvenute difficoltà economiche, si inserirono nel progetto terzi "non affidabili", ma la cui caratura criminale era sconosciuta agli originari imprenditori e in particolare al NA GI. In sostanza i giudici del merito avrebbero completamente pretermesso la lettura alternativa prospettata nei motivi d'appello, né avrebbe trovato dimostrazione l'affermazione della presenza di interessi mafiosi fin dal 1991. D'altra parte l'arresto del Di LL EL avviene solo nel 2004 ed in precedenza lo stesso era un soggetto incensurato. Rapporti prima del 2002 non potrebbero trovare conferma neppure nel colloquio Lo IU - Arch. LA del 21 luglio 2002, in cui il professionista si rivolge al Di LL contestandogli il pieno controllo dell'operato del NA. La circostanza dimostrerebbe l'assenza di qualsiasi potere decisionale da parte del NA, semplice soggetto passivo nelle mani delle cosche locali. Infatti non partecipò all'incontro del 23 maggio 2002 e non venne indicato come rappresentante degli interessi del Di LL. Solo Di GA parla di ME o NA, rappresentante di Di LL EL, secondo quanto riferito dal CO FR. La circostanza non appare logica all'interno dei rapporti di conoscenza dei soggetti mafiosi interessati ed è spiegabile solo con l'assenza di qualsiasi coinvolgimento. Né conclusioni diverse potrebbero trarsi dall'incontro avvenuto nel 2002 in un capannone con la partecipazione di Di RO RO, Di LL EL, l'arch. LA, LE, ME e NA per discutere della parcella dell'architetto. Né infine potrebbero trarsi diverse conclusioni dall'incontro del NA con il TO, vista l'assenza di risvolti positivi in favore del TO medesimo. Sostanzialmente non vi sarebbero gli estremi per ritenere sussistente la qualità di concorrente esterno a carico del NA. b) Violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e9 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 12 quinquies d.l. n. 306/92, convertito nella L. n. 356/92, e art. 7 d.l. n. 152 /91 7 Il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi del reato contestato, in particolare l'assenza di consapevolezza della mafiosità del Di LL EL e del timore dello stesso di essere sottoposto alla misura di prevenzione e della perfetta liceità delle ragioni per cui le quote dell'Agorà erano state intestate al figlio EG. Né vi sarebbe stata risposta in ordine alla sproporzione del reddito contestata al NA. c) Violazione dell'art. 606, co. 1 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 62 bis c.p. La corte d'appello avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche Il RE DO ha dedotto: a) Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 416 bis c.p. Il ricorrente censura gli elementi posti a base dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., basata sulle dichiarazioni dei collaboratori IN GI e ZU RO. IN avrebbe dichiarato di aver appreso da AL che lo stesso era socio di RE DO e NZ RO nell'Agorà. Mancano dichiarazioni in ordine alla qualità di uomo d'onore né risultano coinvolgimenti in reati fine dell'associazione. Erroneamente sono stati ritenuti elementi di riscontro delle dichiarazioni del IN: a) l'intercettazione della conversazione del 30 settembre 2006 tra IP FR e IP ZO, nella quale viene fatto il nome del RE senza alcun collegamento con la realizzazione del centro commerciale;
b) La nota della Squadra mobile di Agrigento 4 settembre 2009 che riferisce di un incontro IN, RE e NZ;
c) L'identificazione del RE all'interno del cantiere in data 2 febbraio 2007, giustificata dai lavori di movimento terra realizzati dalla sua Ditta;
d) le dichiarazioni del c.d.g. RO ZU che all'udienza del 9 gennaio 2010 ha riferito di un incontro con il AL cui era presente RE DO, al quale venne chiesto di adoperarsi per far lavorare i mezzi fermi del ZU;
e) Le dichiarazioni del IN sono rimaste prive di riscontri essendo rimasta indimostrata la qualità di socio occulto del AL nella ditta di RE DO;
f) Le dichiarazioni del ZU non riscontrano le dichiarazioni del IN e peraltro sono intervenute quando il RE era stato già arrestato;
g) Non è stata data spiegazione alla discrasia tra le versioni IN ZU in ordine alla partecipazione di una riunione del RE DO con il AL. b) Violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 378 c.p. Il ricorrente lamenta la mancata derubricazione del reato di cui all'art. 416 bis c,.p. in quello di cui all'art. 378 c.p. in relazione al fatto che la sua condotta era tesa piuttosto a favorire esclusivamente il AL Gluseppe, curandone gli interessi c) violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 bis c.p. Il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed un più adeguato trattamento sanzionatorio # Sono stati depositati motivi nuovi ed aggiunti a favore del NA con cui vengono ribadite le censure in ordine all'affermata responsabilità per il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso. Sono stati altresì depositati motivi nuovi per Di LL EL con cui viene censurata l'erroneità del calcolo sulla determinazione della pena finale. Il ricorrente, in ogni caso, si lamenta per l'eccessività della pena inflitta, anche in considerazione dell'assoluzioone pronunciata nei suoi confronti per i fatti relativi alla sussistenza a delinquere fino al marzo 2004. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva la Corte che i ricorsi sono infondati.
2. Per una chiarezza espositiva i motivi saranno affrontati, di regola, nell'ordine con cui sono stati esposti nel "considerando" in fatto. Con riferimento alla posizione del Di LL EL è preliminare affrontare l'eccezione del "bis in idem", sollevata con riferimento alla fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis cod. pen. contestata al ricorrente e alla successiva condanna inflittagli. La Corte, a tal fine, ritiene di dover fare riferimento ad una serie di principi di diritto consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità, e che possono trovare puntuale applicazione nel caso in esame. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla nozione di "identità del fatto", in particolare, hanno chiarito che ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Cass., Sez. Un, 28 giugno 2005, n. 3465, Donati, C.E.D. n. 231799). L'applicazione di tale arresto giurisprudenziale in materia di reato permanente, come nel caso dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, ha portato la giurisprudenza ad affermare che la identità del fatto>>, che rileva ai fini dell'operatività del principio del "ne bis in idem", non sussiste con riguardo ad uno stesso reato permanente contestato in relazione a periodi diversi, anche se parzialmente sovrapposti, poiché in tal caso il fatto, pur essendo naturalisticamente unico, risulta giuridicamente scomponibile in due fatti diversi in considerazione delle diverse circostanze di tempo (Cass., Sez. II, 12 luglio 2011, n. 33838, CED. n. 250592). Tale conclusione accoglie un orientamento ormai consolidato in materia di reato permanente. E' ormai pacificamente ritenuto, infatti, che la contestazione del reato permanente, per l'intrinseca natura del fatto che enuncia, contiene già l'elemento del perdurare della condotta antigiuridica;
qualora il pubblico ministero si sia limitato ad indicare esclusivamente la data iniziale (o la data dell'accertamento) e non quella finale, la permanenza intesa come dato della realtà deve ritenersi compresa - nell'imputazione, sicché l'interessato è chiamato a difendersi nel processo in relazione ad un fatto la cui essenziale connotazione è data dalla sua persistenza nel tempo, senza alcuna necessità che il protrarsi della condotta criminosa formi oggetto di contestazioni suppletive da parte del titolare dell'azione penale. La contestazione del reato permanente assume dunque una sua "vis expansiva" fino alla pronuncia della sentenza, e ciò non perché in quel momento cessi o si interrompa naturalisticamente o sostanzialmente la condotta, ma solo perché le regole del processo non ammettono che possa formare oggetto di contestazione, di accertamento giudiziale e di sanzione una realtà fenomenica successiva alla sentenza, pur se legata a quella giudicata da un nesso inscindibile per la genesi comune, l'omogeneità e l'assenza di soluzione di continuità, la quale potrà essere oggetto di nuova contestazione (Sez. U, n. 11021 del 13/07/1998 - dep. 22/10/1998, Montanari, CED n. 211385). In particolare in tema di reato permanente, quale la partecipazione ad associazione mafiosa, la contestazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio con la formula "ad oggi" delimita la 9 durata della contestazione e, quindi, la cessazione della permanenza alla data di formulazione dell'accusa. Ne deriva che, divenuta irrevocabile la condanna, il nuovo processo per l'ulteriore permanenza del reato associativo è precluso solo se il fatto in esso contestato risulta accertato per un tempo che assorbe il suo termine finale (Cass., Sez. V, 09/12/2010 - dep. 08/02/2011, Cambria Scimone e altri, n. 4554; CED n. 249263). Ed è pertanto assolutamente coerente con il sistema, così come ricostruito, che debba ritenersi legittima la valutazione, con autonomo giudizio, di circostanze di fatto raccolte in altro procedimento conclusosi con una sentenza irrevocabile di assoluzione, in quanto la preclusione di un nuovo giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato, mentre non riguarda la rinnovata valutazione di dette circostanze, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati. (Cass., Sez. 2, 13/11/2008 dep. 04/12/2008, Ucciero e altro, n. 45153, CED., n. 242210). Ciò premesso, ritiene la Corte che, nel caso in esame, non vi siano le condizioni per l'applicazione del principio invocato dalla difesa. Dall'esame degli atti, in particolare sia della sentenza di primo grado che di quella d'appello, emerge con nettezza come i giudici di merito abbiano avuto chiara ed inequivocabile la differenziazione tra i due fatti, in ordine ai quali è stata invece reclamata l'applicazione del principio del ne bis in idem. Nel presente procedimento la condotta partecipativa contestata al Di LL è assolutamente diversa rispetto al primo giudicato, sia per quanto riguarda l'arco temporale (dal 30 marzo 2004 alla data odierna per la seconda e dal 14 ottobre 2000 al 29 marzo 2004 per la prima) che per le condotte in contestazione (si veda a tal fine l'analitica comparazione effettuata nella sentenza di primo grado a pag. 676 e per la sentenza d'appello da pag. 40). L'assenza di sovrapponibilità tra i fatti contestati ha trovato già nel corso del processo conferma incidentale nel procedimento di fronte al Tribunale del Riesame di Palermo, che ha evidenziato come il presente processo si basi, anche, su prove strutturalmente diverse rispetto a quelle acquisite nel primo processo;
non si tratta in questo caso di fare riferimento al contenuto delle intercettazioni fra presenti già utilizzate, ma alle nuove acquisizioni rappresentate dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Di GA ZI e Di GA AM, rese in un arco temporale che va, per il primo, dal 14 gennaio 2006 al 7 marzo 2008, anche in sede di incidente probatorio (v. pag. 18 della sentenza d'appello), e per il secondo, dall'8 marzo 2007 al 7 maggio 2007, anche queste rese in sede di incidente probatorio (v. pag. 25 della sentenza d'appello); a queste dichiarazioni vanno aggiunte quelle rese dal IN GI in data 22 maggio 2008, rilevanti anche per la descrizione del ruolo del AL nell'affare (v. pag. 27 della sentenza d'appello) e dal CO FR, particolarmente rilevanti perché riferite al pronto interessamento ai lavori del Centro commerciale dimostrato dal Di LL, nell'immediatezza della sua scarcerazione, e manifestatosi con l'incontro organizzato con lo stes CO, suo prestanome nell'affare,e con il coimputato, cointeressato, NA, anche per precostituire un argine probatorio a suo favore rispetto alla emersione di un suo coinvolgimento nell'affare. La valutazione del ruolo del Di LL all'interno dell'associazione mafiosa è stata dunque operata dai giudici di merito attraverso una qualificazione connotativa del ruolo e dell'appartenenza, disegnata attraverso condotte specifiche, quali la partecipazione a riunioni con i massimi vertici mafiosi, l'incontro con latitanti di elevatissimo spessore criminale come il AL GI, la gestione diretta dell'affare relativo alla costruzione del Centro commerciale in nome e per conto della famiglia mafiosa di Canicatti, anche in forza della partecipazione a decisioni relative all'ingresso di altri soci nell'iniziativa, come dimostra l'episodio riferito dal IN e concernente l'ingresso di un nuovo socio, sponsorizzato dal AL, Di IA EG, non gradito al Di LL, gli accordi presi con il suo prestanome CO, le cui dichiarazioni sono state rese all'Autorità giudiziaria nel 2009, e nei cui confronti è stato fatto valere anche il peso intimidatorio della storia personale 10 dello stesso Di LL. La complessiva valutazione di questi dati operata dai giudici di merito, appare esente da censure logico giuridiche (v. in particolare le - valutazioni da pagg. 176 a pag 180 e da pagg. 676 a 680 contenute nella sentenza di primo grado e da pagg. 40 a 47 della sentenza d'appello); con i presenti ricorsi sostanzialmente vengono riproposte le censure già sollevate in appello, che, superata l'eccezione relativa alla applicazione del principio del "ne bis in idem", nel merito prospettano elementi in fatto, che trovano adeguata smentita nella motivazione dei giudici primo e secondo grado, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti, a cominciare dallo strettissimo e documentato rapporto d'affari con il NA (v. pag. 72 e ss;
pag. 86 e ss. della sentenza di primo grado) emerso in modo inequivocabile fin dall'inizio del 2002 e con altri soggetti appartenenti alla consorteria mafiosa come Di RO RO (v. incontro dell'1 aprile 2004), dal conferimento di risorse finanziarie nella società Agorà s. p.a. (v. esiti perizia fg. 153 e ss. sentenza di primo grado e pag. da 41 in poi sulle dichiarazioni del Di GA e sul contenuto della conversazione del 7 agosto 2001 tra il RR ZO e il RR EG, importanti esponenti della famiglia mafiosa di AN, e tra il RR EG e Il LA EL, del 20 febbraio 2001, richiamate nella sentenza d'appello), e nella cointeressenza nella Società SERCOM s.p.a. che aveva assunto la committenza dei lavori per la realizzazione del Centro commerciale e che si serviva, tra le imprese appaltatrici, per le opere in cemento armato della soc. EDILPLUS s.rl. al cui capitale sociale partecipava la famiglia Di LL, riscontrati dalle dichiarazioni del IN e del RE (si vedano in particolare le pagg. da 201 a 219 della sentenza di primo grado e pagg. 44 e ss. Della sentenza d'appello). Le circostanze che sono state evidenziate fanno ritenere corretta la valutazione operata dai giudici di merito in ordine all'insussistenza di una cesura con l'appartenenza alla consorteria mafiosa da parte del ricorrente, conseguente al suo stato di detenzione protrattosi per circa tre anni. Sotto questo profilo i giudici dell'appello hanno ben evidenziato come le dichiarazioni dei collaboranti e le altre fonti probatorie non lascino dubbi in ordine alle attività svolte dall'imputato e alle sue relazioni rivestite e mantenute nel tempo, anche dopo la sua scarcerazione e durante il periodo in cui è stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, confermando il suo stabile inserimento nella struttura organizzativa dell'associazione, evidenziata da rapporti di cointeressenza con soggetti interni al sodalizio, e fornendo all'interno dell'associazione un concreto, specifico e volontario contributo, con effettiva rilevanza ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione stessa (si vedano l'indicazione specifica di tali elementi, riscontrati ampiamente da acquisizioni probatorie specifiche indicate a pag. 686 e 687 della sentenza di primo grado, che, è bene che sia sottolineato, è stata pronunciata all'esito di un processo svoltosi con il rito abbreviato.
3. Per quanto riguarda le censure sollevate in relazione all'applicazione degli artt. 12 quinquies L. 7/8/92 n. 356, 42 c.p. e 7 d.l. n. 152/91 la Corte osserva che integra il reato di trasferimento fraudolento di valori la cessione di beni disposta al fine di sottrarli all'effetto ablativo di una misura di prevenzione patrimoniale, anche se la stessa non sia stata ancora applicata (Cass., sez. V, 15/01/2009 (dep. 09/02/2009) n. 5541, CED n. 243163); in questo senso integra il reato previsto dall'art. 12-quinquies, comma primo, della legge n. 356 del 1992, la fittizia costituzione di una nuova società commerciale volta ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attraverso l'intestazione delle quote a soggetti utilizzati come prestanome dei reali proprietari, risultati essere amministratori e soci occulti (Cass., Sez. II, 26/01/2011 (dep. 23/02/2011 ), n. 6939 CED n. 249457). Infatti il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, comma 1 (convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356) punisce l'intestazione fittizia o il fraudolento trasferimento di denaro, beni o altre utilità posti in essere al fine di eludere le disposizioni di legge sulle misure di prevenzione patrimoniali o sul contrabbando 11 ovvero al fine di agevolare la commissione di reati inerenti alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. Il riferimento alle mere disposizioni di legge anziché alle misure (già in essere o ancora sub iudice) evidenzia icasticamente l'abbassamento della soglia di punibilità della fattispecie, che è a forma libera (Cass. Sez. I, 26 aprile 07, dep. 24 luglio 2007, n. 30165 CED. 237595; Cass. Sez. I, 10 febbraio 2005, dep. 19 aprile 2005, n. 14626 CED 231379; Cass. Sez. II, 9 luglio 2004, dep. 4 ottobre 2004, n. 38733 CED. 230109; Cass. Sez. 1, n. 43049 del 15 ottobre 2003, dep. 11 novembre 2003, CED 226607), ancor prima che una misura di prevenzione patrimoniale sia stata emessa od anche solo richiesta. A sua volta la dilatazione dell'elemento materiale è temperata dalla particolare connotazione dell'elemento psicologico, che qualifica come illecita una condotta altrimenti penalmente irrilevante e supera ogni sospetto di illegittimità costituzionale per indeterminatezza della norma incriminatrice (ossia per eventuale violazione dell'art. 25 Cost., comma 2: cfr. Cass. Sez. V, 25 settembre 2007, dep. 29.10.07, n. 39992, CED 238189). Le finalità di politica criminale della norma rivelano dunque che l'oggetto giuridico del delitto in questione consiste, come detto, nell'evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, sicché la concreta emanazione di queste ultime (o la pendenza del relativo procedimento) non integra l'elemento materiale del reato ne' una sua condizione oggettiva di punibilità, ma può costituire indice sintomatico di eventuali finalità elusive sottese a trasferimenti fraudolenti o ad intestazioni fittizie di denaro, beni o altre utilità, che connotano il dolo specifico richiesto. Non a caso esso viene descritto nella norma incriminatrice - come fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e non già le misure in concreto disposte o richieste (cfr., in motivazione, Cass. Sez. V, 15 gennaio 2009, dep. 9 febbraio 2009, n. 5541, CED 243163). È, altresì, significativo che quando il legislatore ha inteso attribuire rilevanza WTnella struttura materiale del reato all'applicazione di misure di prevenzione o alla pendenza dei relativi - procedimenti lo ha fatto esplicitamente, come nella figura delittuosa delineata nel corpo dello stesso art. 12 quinquies, al comma 2 cit. D.L.. In breve, il reato de quo prescinde dall'avvenuta adozione (o dalla pendenza del procedimento per l'emanazione) di misure di prevenzione patrimoniali. Così deve ritenersi che integra il delitto di trasferimento fraudolento di valori la fittizia intestazione da parte del prevenuto dei propri beni in favore dei propri familiari, ancorché alla stessa si sia provveduto mediante atto pubblico di donazione (Cass., Sez. V, 23 novembre 2011 (dep. 05/03/2012 ), n. 8556, CED 252004). La norma incriminatrice sanziona, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, dunque, tutte quelle condotte che realizzino di fatto, nelle modalità più disparate, una situazione di apparenza, con la separazione tra colui o coloro che hanno la titolarità effettiva di denaro o utilità e colui o coloro che, in base ad una fittizia attribuzione, ne risultano formalmente titolari o disponenti. (Cass., Sez. VI. 12 aprile 2012 (dep. 19/04/2012) n. 15140, CED 252610). ). Il reato, oltre che a - forma libera, è istantaneo con effetti permanenti, e la sua consumazione si individua al momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, non rilevando a tal fine il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Cass., Sez. II, 24 novembre 2011 - (dep. 04/01/2012 ), n.40,CED 251748). Peraltro, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, si consuma nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse (Cass., Sez.I, 28.5.2010, n. 23266, Ced, n. 247581); ove la fittizia intestazione da parte del prevenuto dei propri beni sia avvenuta in favore dei propri familiari, non è invocabile, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo, l'utilizzazione di un atto pubblico: l'atto pubblico, come può essere infatti l'atto di donazione, non è comunque destinato a essere portato a conoscenza della polizia giudiziaria e della magistratura procedente e a nulla rileva che queste autorità possano di propria iniziativa accedere alla consultazione dei registri o delle istituzionali fonti conoscitive. Nel caso in esame il dolo specifico è individuabile 12 nella specifica volontà di mantenere nell'alveo familiare la formale intestazione dei beni, al fine chiaramente elusivo, in vista delle probabili misure di prevenzione patrimoniale (Cass., Sez.V, 23/11/2011 - (dep. 05/03/2012) n. 8556, CED n. 252004). L'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con qualunque modalità al fine di eludere specifiche disposizioni di legge concretizza dunque il reato in esame e la condotta vietata va rinvenuta proprio nella creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione. Osserva la Corte che l'interpretazione letterale e logico-sistematica della norma rendono pertanto evidente che il suo ambito di applicabilità non è limitato alle ipotesi riconducibili a precisi schemi civilistici, ma comprende tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene e, inoltre, che essa prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico, rimandando non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell'effettivo potere sul bene attribuito in capo al soggetto che effettua l'attribuzione ovvero per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione medesima viene compiuta. Il disvalore della condotta è dato, poi, dalle finalità che costituiscono il profilo soggettivo (dolo specifico) della figura delittuosa, intesa ad eludere come già sopra detto - le misure di - prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero ad agevolare la commissione di reati che reprimono fatti connessi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza. Su queste basi il giudice di merito è libero di procedere a tutti gli accertamenti del caso al fine di pervenire ad un giudizio non vincolato necessariamente da criteri giurico-formali, ma soltanto rispettoso dei parametri normativi di valutazione delle prove o degli indizi emergenti da elementi fattuali o logici.
4. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, con puntuale richiamo agli elementi investigativi acquisiti (contenuto delle intercettazioni ritualmente effettuate, accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria in ordine alla formale intestazione delle quote della società Agorà a Di LL ON classe 1980 e Di LL ON classe 1978, rispettivamente figlio e nipote di Di LL EL e, per quanto sarà preso in esame successivamente, a NA EG, figlio di NA GI: gli elementi acquisiti dai giudici di merito hanno evidenziato come in effetti i predetti soggetti, mentre sono legati da strettissimi vincoli di parentela con gli odierni ricorrenti, non avevano capacità reddituale propria, non avevano esperienza gestionale, di fatto non sono mai stati coinvolti nella effettiva gestione dell'impresa in cui al contrario sono state sempre pesantemente presenti le figure del Di LL EL e NA GI). In particolare le sentenze di merito hanno opportunamente richiamato i numerosi colloqui captati, nel corso dei quali il Di LL, con il NA e altri esponenti della famiglia mafiosa di AN, tra i quali il Di RO RO,che ricopriva un ruolo apicale all'interno della cosca di AN, come dimostrano tra l'altro le condanne subite e puntualmente ricordate in relazione all'art. 416 bis cod. pen., hanno contribuito con specifici comportamenti ad agevolare la realizzazione ed esecuzione del progetto relativo alla costruzione del centro commerciale, in cui peraltro non sono mancati momenti di alta tensione tra i due gruppi di soggetti legati all'associazione mafiosa, i c.d. RM (tra cui il LA e il LE) e il gruppo di AN (Di LL e Di IA). La motivazione della sentenza impugnata è dunque esente dalle denunciate censure di carenza di motivazione e di illogicità nella parte in cui ha ritenuto inidonee ad inficiare la gravità e univocità del quadro probatorio in ordine al delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies le deduzioni difensive. Correttamente è stato evidenziato per il Di LL come l'intestazione fittizia delle quote dell'Agorà ai propri familiari sia stata condizionata dalla necessità di non far emergere, per quanto possibile gli 13 interessi dell'associazione mafiosa di AN, e comunque di mantenere il controllo di fatto dell'evoluzione del progetto fino al momento del suo arresto, lasciando nel periodo della detenzione il controllo anche dei suoi interessi al nipote EO ZO, con la carica di Presidente dell'Agorà; lo stesso Di LL, peraltro, è rientrato immediatamente, a seguito della sua scarcerazione, con una tempestività cronometrica, nella gestione concreta dell'affare, anche attraverso società subappaltatrici, dopo che l'Agorà aveva trasferito le sue quote alla nuova Società SERCOM, ed era stata acquisita la cointeressenza di altri autorevolissimi esponenti di "Cosa nostra", quali il AL GI. Lo sviluppo argomentativo della motivazione è dunque fondato su una coerente analisi critica degli elementi probatori acquisiti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, dell'evidenza, della fondatezza, nel senso che questi possono essere correttamente posti a base di una affermazione di responsabilità del Di LL, oltre che, come vedremo, del NA in ordine al delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12- quinquies, aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art.
7. Le risorse finanziarie messe a disposizione della società Agorà, da parte del Di LL, provenienti in larga misura da proventi criminali dovuti ad estorsioni perpetrate dalla famiglia mafiosa dei Di GA (v. sent, d'appello pag. 37 e ss.) oltre, come visto a far intestare le quote societarie a persone di assoluta fiducia (figli e nipoti) per nascondere il diretto coinvolgimento nell'affare, era finalizzato in maniera evidente ad eludere l'applicazione nei suoi confronti di una misura di prevenzione patrimoniale, ipotizzabile concretamente in ragione della consapevolezza della provenienza del denaro messo a disposizione dalla famiglia Di GA (misura che poi è stata puntualmente applicata nei suoi confronti a neppure due anni di distanza dal suo arresto). E', infine, appena il caso di sottolineare poi che, al momento in cui venne costituita la soc. Agorà, era già in corso l'inchiesta nella quale, nel marzo del 2004, venne arrestato il Di LL EL. Anche in questo caso dunque la motivazione della sentenza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, essendo state rispettate pienamente le regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle prove da parte dei giudici di merito.
5. Parimenti infondata è la censura concernente l'applicabilità della legge L. n. 203 del 1991, art.
7. Quanto considerato in precedenza in ordine alla figura del Di LL EL fa ritenere ampiamente provata la sussistenza della seconda delle due ipotesi previste dal citato art. 7, che prevede la commissione del reato al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso. I plurimi elementi elencati nelle sentenze di merito e sopra complessivamente ricordati implicano necessariamente l'esistenza reale di un'associazione di stampo mafioso. L'aggravante in questione, in entrambe le forme in cui può atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzano gli estremi, sia che essi siano essi partecipi di un sodalizio di stampo mafioso sia che risultino ad esso estranei (Sez. Un. 22 gennaio 2001, n. 10; Cass., 23 maggio 2006, n. 20228). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, con valutazione obiettiva, ancorata alle concrete e specifiche acquisizioni probatorie in precedenza richiamate, al contesto in cui si collocano i comportamenti criminosi contestati e all'analisi delle condotte poste in essere dal Di LL alla luce della definizione fornita dall'art. 416 bis c.p. (espressamente richiamato dal cit. art. 7), ha correttamente evidenziato che le stesse erano funzionali a favorire l'operatività del sodalizio di stampo mafioso, cui era profondamento intraneo. Da ultimo deve essere ribadita la correttezza dei criteri utilizzati per determinare la dosimetria della pena, correttamente ancorati ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. 14 6. Molte delle considerazioni che già sono state fatte possono essere utilizzate anche con riferimento alle censure sollevate dal NA GI, in relazione ad entrambe le condotte allo stesso contestate, previa precisazione dei criteri giurisprudenziali che questo collegio ritiene applicabili ai fini della configurabilità nei suoi confronti del reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa. Nei motivi di ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 110 e 416 bis c.p.,con il correlato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del NA per concorso esterno in associazione mafiosa. Ritiene la Corte che, conformemente al consolidato orientamento delle Sezioni Unite (n. 33748 del 12- 7-2005, Mannino, CED 231671), per la sussistenza del concorso esterno in associazione mafiosa è indispensabile che il contributo esterno prestato "esplichi una effettiva rilevanza causale e pertanto si appalesi quale condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative della associazione e sia diretto alla realizzazione, anche, parziale, del programma criminoso" (con apprezzamento ex post, oltre il ragionevole dubbio); ovviamente la eficent causale dei contributi asseritamene prestati e le ricostruzioni alternative dei fatti Possono non pu poggiare sull'equivoco in ordine alla efficacia causale di cui devono essere dotati gli atti posti in essere dal concorrente esterno, ritenendo, erroneamente a parere della Corte, che l' approdo della giurisprudenza delle Sezioni Unite (la citata sentenza Mannino) postuli che tali atti, per costituire un valido apporto da parte del concorrente esterno, abbiano raggiunto lo scopo per cui furono posti in essere;
ciò che è richiesto è, ovviamente, che essi siano stati idonei a preservare la conservazione della associazione di stampo mafioso o ad ottenerne il rafforzamento con la conseguenza che non può più proporsi la distinzione tra contributo episodico e contributo occasionale per inferirne differenti criteri di accertamento causale, dovendo, in ogni caso, la condotta dell'extraneus tradursi in uno specifico facere rivolto alla realizzazione anche parziale del programma criminoso e non potendo consistere in atteggiamenti di mera disponibilità. Infine il dolo del concorrente esterno deve investire sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (v. Cass., sez. VI, 19 novembre 2010, Miceli;
Cass., sez. II, 22 marzo 2012, Viviano). Più precisamente assume la veste di concorrente "esterno" il soggetto che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'affectio societatis (che quindi non ne "fa parte"), fornisce, tuttavia, un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (ovvero, per quelle operanti su larga scala, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia, comunque, diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. A tal fine non va trascurato di verificare che il contributo "atipico" del concorrente "esterno", di natura materiale o morale, diverso ma operante in sinergia con quello dei partecipi interni, abbia avuto una reale efficienza causale, sia stato, cioè, condizione "necessaria", secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della "condicio sine qua non", non proprio della fattispecie a forma libera e causalmente orientata per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto, che, nella specie, è costituito dall'integrità dell'ordine pubblico, violata dall'esistenza e dalla operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei delitti-scopo del programma criminoso.
7. Ciò premesso il dolo del concorrente esterno comporta, come essenziale requisito, che il soggetto investa, nei momenti di rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica, sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto 15 concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui sotto questo profilo. In sostanza, il concorrente "esterno", pur sprovvisto dell""affectio societatis" e cioè della volontà di fare parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa e si renda compiutamente conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione mafiosa. I membri effettivi e stabili di questa, infatti, devono poter contare sul sicuro apporto del concorrente esterno, con il relativo effetto vantaggioso per la struttura organizzativa di tale associazione.
8. Ciò premesso si sostiene sostanzialmente nel ricorso che i Giudici di merito avrebbero fatto una cattiva applicazione della giurisprudenza di legittimità sul concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto il semplice ruolo di promotore del progetto imprenditoriale relativo alla costruzione del Centro commerciale da parte del NA non sarebbe stato in ogni caso sufficiente a sostanziare il contributo dell'extraneus al sodalizio mafioso. Tale conclusione non può essere condivisa. A parere della Corte, i giudici di merito, in riferimento alla posizione del NA, si sono nella sostanza, conformati ai principi suindicati, che, peraltro, di fatto non sono contestati dal ricorrente, le cui doglianze piuttosto tendono a contestare la ricostruzione in fatto del ruolo avuto nella vicenda in cui è stato coinvolto ed a sminuirme il ruolo che gli è stato attribuito. I Giudici di merito hanno ritenuto accertato che il NA si sia reso parte attiva nel coinvolgimento del Di LL EL, di cui inizialmente addirittura non voleva fornire le generalità all'arch. LA, proprio perché consapevole del ruolo svolto dallo stesso Di LL nella consorteria mafiosa di AN (v. pagg. 59 e altri 60 della sentenza d'appello), tanto poi da partecipare ad incontri con esponenti mafiosi di rilievo della zona, tra cui Di RO RO, oltre al Di LL e allo stesso LA. La disponibilità del NA nei confronti dell'associazione mafiosa trova riscontro nelle dichiarazioni del Di GA, della cui apparente incertezza viene fornita dal giudici d'appello una spiegazione coerente, logica e condivisibile se rapportata allo stato di latitanza del medesimo Di GA, e quindi ai contatti rarefatti con altri sodali (v. pag. 241 della sentenza d'appello). In ogni caso il quadro complessivo su cui poggia la corretta valutazione degli elementi probatori operata dai giudici di merito è caratterizzato dall'incontro avuto dallo stesso NA, in compagnia del Di IA RO, con un esponente di vertice dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra palermitana, TO Antonino, in data 25 maggio 2005. Lo stesso NA ammette l'incontro, anche se ne fornisce una interpretazione riduttiva, giustamente non ritenuta condivisibile dai giudici di merito. Il NA, infatti, si è recato all'appuntamento con il TO, insieme a Di IA TO che, dopo l'arresto del fratello Di IA RO (cognato di Di LL EL e genero di Di LL EG, capo mandamento arrestato fin dal 2002), ne aveva assunto il ruolo. Nella sentenza censurata inoltre sono state ripercorse e spiegate, con ricchezza di analisi e di dettagli, le attività e le iniziative, i contributi forniti dal NA all'organizzazione mafiosa agrigentina. E' infatti emersa tutta una complessa ed articolata trattativa relativa alle persone da introdurre all'interno del gruppo che avrebbe dovuto poi realizzare il Centro commerciale, la scelta di costituire una società con soci fittizi, rispetto ai reali titolari dell'impresa, l'estromissione dell'originario responsabile del progetto e la sua sostituzione con altro, circostanza che richiese l'intervento di uomini politici legati alla mafia (Lo IU RO, condannato a oltre 16 anni di reclusione con sentenza del 29 febbraio 2008 in relazione all'art. 416 bis cod. pen. ),con appositi incontri cui partecipò lo stesso NA, l'affermazione fatta dallo stesso NA, ed evidenziata nel provvedimento con cui la Corte di cassazione ha rigettato l'impugnazione proposta avverso il provvedimento di custodia cautelare, secondo cui il ricorrente era perfettamente a conoscenza della qualità di 16 esponente mafioso del De RO RO, circostanza che mina alle fondamenta la affermazione, ripetuta in tutte le impugnazioni presentate nelle diverse fasi processuali, secondo la quale egli non sarebbe stato a conoscenza della caratura criminale dei suoi interlocutori (v. pag 233 della sentenza di primo grado). Per ricostruire il ruolo e la figura del NA, al di là del basso profilo rappresentato dall'interessato, la Corte ha fatto corretto riferimento anche alle dichiarazioni di UM TO, avvenute il 7 aprile 2009, e riportate nella sentenza di primo grado, in ordine alla cui affidabilità non sono emersi elementi particolari;
in questa occasione il UM ha riferito di una pluralità d'incontri avuti con il NA, presso il TO Antonino, presentatogli da quest'ultimo come un imprenditore che si occupava di cooperative edili, interessato a gestire i fondi regionali di finanziamento per la realizzazione di queste cooperative e a cui si sarebbe potuto rivolgere a questo scopo, (v. pagg. da t25 a 728 della sentenza di primo grado e pag. 63 della sentenza d'appello); e non appare dunque un caso che anche la realizzazione del Centro commerciale di AN potesse fruire di finanziamenti regionali. Il quadro complessivo della vicenda vien descritto invece in base alle dichiarazioni di Di GA ZI, confermate dalle dichiarazioni del fratello Di GA AM, del collaborante IN GI e del coimputato CO FR (v. pagg. da 338 a 343 e da 728 a 739 della sentenza di primo grado), la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca trova una implicita conferma, tra l'altro, nell'accettazione del compendio probatorio consegnato al giudicante, a seguito della richiesta di svolgimento del processo con il rito abbreviato. Le valutazioni che precedono fanno ritenere infondate anche le censure relative alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/91 e dell'art. 12 quinquies d.l 306/92, in ordine alle cui applicazioni giurisprudenziali può essere fatto riferimento a quanto evidenziato trattando la posizione del Di LL EL e, in punto di fatto, alle dichiarazioni del Di RO nei suoi colloqui con il Di GA, menzionato nella sentenza d'appello, (v. pag. 66 della stessa) oltre alla dichiarazione di n.d.p. per prescrizione nei confronti del figlio NA EG in relazione al concorso nel reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/92. Essenzialmente in base alle risultanze sopra illustrate i Giudici di merito hanno ritenuto accertata la responsabilità a titolo di concorso esterno in associazione mafiosa del NA, in quanto, pur non essendo inserito stabilmente nella struttura organizzativa della associazione, ha fornito un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo al sodalizio criminoso, e del dotato di effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione rafforzamento del sodalizio stesso, soprattutto mediante la messa a disposizione della iniziativa imprenditoriale in favore dell'organizzazione mafiosa, e in particolare della sua articolazione agrigentina, fornendo un contributo concreto sia per le aspettative di futuri posti di lavoro che di vantaggi economici rilevanti per gli appartenenti alla stessa, anche per l'aggiudicazione dei lavori medesimi ad imprese ad essi strettamente collegate (v. pag. 64 e 65 della sentenza d'appello). Si tratta di argomentazioni ineccepibili sul piano della logica e delle regole del diritto. I singoli episodi ascritti al NA non devono, infatti, essere presi in considerazione isolatamente, ma vanno valutati nel loro complesso. Proprio da una visione complessiva della vicenda emerge con chiarezza che le relazioni tra il NA ed altri esponenti mafiosi, (Di LL EL, Di RO, Di GA, Lo IU, TO, AL) devono essere inquadrate in un rapporto continuativo di scambio reciproco di favori, tale da costituire un contributo alla vitalità della associazione medesima. Nella sentenza impugnata sono stati individuati e passati in rassegna tutta una serie di incontri e di iniziative ed è stato soprattutto accertato un comportamento di disponibilità concreta e funzionale, che costituiscono senza dubbio effettive condotte del NA stesso di rilevanza causale per la conservazione ed il rafforzamento delle capacità operative della associazione, condotte dirette chiaramente finalizzate anche alla realizzazione del 17 programma criminoso. Le condotte sopra indicate appaiono senza dubbio dotate dei necessari requisiti di efficacia causale ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione mafiosa, come sopra indicato. A fronte di queste risultanze probatorie il ricorrente si è sostanzialmente limitato a riproporre rilievi già presi in esame e adeguatamente ritenuti infondati dalla Corte di merito, a ribadire la inefficacia causale dei contributi asseritamene prestati e a prospettare ricostruzioni alternative dei fatti, cercando di valorizzare tra, l'altro, una equivoca interpretazione in ordine alla efficacia causale di cui devono essere dotati gli atti posti in essere dal concorrente esterno;
in particolare, facendo riferimento all'episodio del TO, si tende a postulare che tali atti, per costituire un valido apporto da parte del concorrente esterno, abbiano raggiunto lo scopo per cui furono posti in essere, mentre ciò che è richiesto è, ovviamente, che essi siano stati idonei a preservare la conservazione della associazione di stampo mafioso o ad ottenerne il rafforzamento. Circostanza che trova conferma anche nelle dichiarazioni del UM. Si tratta di censure che, investendo direttamente la motivazione della sentenza impugnata, si risolvono tutte nella dedotta violazione dell'art. 606, lettera e), c.p.p., denunciandosi errori di apprezzamento in ordine alle risultanze processuali e contraddizioni nell'iter argomentativo seguito dalla Corte di merito nella ricostruzione della vicenda processuale. In tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Cass., S.U., 31 maggio 2001, Jakani). L'indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato per espressa volontà del - legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risaltare ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass., S.U., 24 novembre 1999, Spina). "Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass., S.U., 30 aprile 1997, Dessimone;
Cass. 21 aprile : 1999, Jovino). In sostanza, "in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (Cass., 30 novembre 1999, Moro). In coerenza con queste decisioni, le Sezioni Unite hanno, 18 infine, chiarito che l'illogicità della motivazione, censurabile ex art.606, lettera e), c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (S. U. 24-9-2003, Petrella, rv.226074). Questo quadro non è sostanzialmente mutato neppure in virtù delle recenti modifiche alla lettera e) dell'art. 606 c.p.p., apportate dalla Legge n. 46 del 2006. Infatti neanche la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, oltre che dal testo del provvedimento impugnato anche "da altri atti del processo", può nel caso di specie "salvare" le censure proposte dal ricorrente. Il sindacato di questa Corte resta pur sempre di legittimità, con la conseguenza che non può esserle demandato un riesame critico delle risultanze istruttorie. Il riferimento agli altri atti del processo può essere utilizzato unicamente per contestare la correttezza dell'iter logico-argomentativo útilizzato dėl giudice di merito, non già per confutare in punto di fatto la valutazione dal medesimo offerta del materiale istruttorio allegato a fondamento della ipotesi accusatoria. Vale a dire che la omessa motivazione può essere dedotta là dove il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l'ingresso nella giustificazione della sua decisione ad un elemento di prova di segno contrario pacificamente risultante dagli atti processuali e dotato di efficacia "scardinante" dell'impianto motivazionale, non già quando ne abbia dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione difforme rispetto alla prospettazione del ricorrente. Allo stesso modo la illogicità manifesta e la contraddittorietà sussistono quando "gli altri atti del processo", specificamente indicati nel gravame, inficino in modo radicale dal punto di vista logico l'intero apparato motivazionale, e non quando siano stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito in modo diverso rispetto alla tesi propugnata in ricorso. Nel caso di specie, la adeguatezza, nel senso sopra specificato, della motivazione della sentenza impugnata non è stata minimamente censurata dal ricorrente, che si é, invece, limitato esclusivamente ad apportare le sue critiche sulla valutazione data dal IU di merito al materiale probatorio sottoposto al suo esame, proponendone una diversa lettura. In particolare, i Giudici di merito nelle due sentenze (che, per tutte le posizioni si integrano a vicenda), facendo corretta applicazione dei parametri di cui all'art. 192 c. p. p., hanno analiticamente preso in esame tutte le risultanze processuali e hanno vagliato con rigore le dichiarazioni di testi, coimputati e collaboranti, fornendo una diffusa ed esauriente motivazione in ordine alla attendibilità e veridicità delle medesime e dando conto di tutte le osservazioni formulate sul punto dalla difesa. Il tessuto motivazionale della sentenza censurata non presenta affatto quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lettera e) dell'art. 606 c.p.p. (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono queste censure. Come si è visto, gli elementi addotti dal ricorrente sono già stati tutti valutati correttamente dai giudici di merito. Le argomentazioni della Corte di Appello di Palermo sono logiche ed adeguate e, a fronte di esse, il ricorrente si é limitato sostanzialmente a dedurre tesi di segno contrario e ad insistere in ricostruzioni alternative dei fatti. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla 19 verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione.
9. Per quanto riguarda Inoltre la lamentata omessa motivazione in ordine alla circostanza che non sarebbe stata motivata la partecipazione ad una associazione armata, deve rilevarsi che tale punto non era presente nei motivi d'appello, anche se il riferimento ad una associazione a delinquere come Cosa Nostra", dove anche soggetti coinvolti nel presente procedimento e ben conosciuti dal NA, avevano avuto coinvolgimenti in tragici fatti di sangue (v. ad es. i fratelli Di GA), rende storicamente evidente la circostanza, mentre per quanto riguarda l'omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'assenza di meritevolezza delle stesse deve essere implicitamente dedotta dalla circostanza che, nel momento in cui la Corte d'appello ha inteso riformare la sentenza nei confronti del NA in ordine al trattamento sanzionatorio, ha inteso agire espressamente in modo esclusivo sui criteri di dosimetria della pena, anche in comparazione alla pena inflitta al coimputato Di LL, rifacendosi ai parametri della gravità del fatto e del comportamento del prevenuto. Peraltro occorre considerare che lo stato di incensuratezza da solo non giustifica la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 10. Per quanto riguarda le censure sollevate dal Di RO RO in ordine alla sua condanna relativa al reato di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306/92, conv. in I. n. 356/92, e all'art. 7 d.l. n. 152/91deve farsi riferimento ai principi di diritto e alle motivazioni espresse trattando già la posizione del Di LL per il medesimo reato e le stesse aggravanti. Appare opportuno sottolineare, peraltro, che emerge dagli atti, come all'epoca dei fatti il De RO fosse già stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile, per partecipazione all'associazione denominata Cosa Nostra, quale componente della famiglia di AN (sentenza emessa dalla Corte di Assise di Agrigento del 28 marzo 1996) alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;
scarcerato nel 2001 è stato nuovamente riarrestato nell'ottobre del 2002 per estorisione aggravata, anche ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152/91 e successivamente raggiunto da altra ordinanza di custodia cautelare, in 18 marzo 2004 per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. con il ruolo di capo della famiglia mafiosa "Cosa nostra" di AN. Per tale vicenda processuale risulta essere stato condannato in primo grado alla pena di anni dieci di reclusione con sentenza del Tribunale di Agrigento in data 29 febbraio 2008. Sulle basi di queste premesse appare corretto il riferimento alle dichiarazioni rese dal Di GA ZI, Di GA AM, CO FR e NA GI sull'interesse manifestato dal Di RO RO all'iniziativa imprenditoriale relativa alla realizzazione del Centro commerciale e al suo pieno coinvolgimento anche per dirimere i contrasti insorti intorno alla posizione dell'arch. LA. Dagli elementi probatori acquisiti è emersa altresì la particolare cautela con cui si muoveva il Di RO, per non destare sospetti nelle forze dell'ordine, in relazione al ruolo rivestito e riconosciuto anche da provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria. E' proprio questa necessità avvertita dal Di RO, di non compromettere la potenzialità lucrativa della partecipazione all'iniziativa per la costruzione del Centro commerciale, ha portato lo stesso Di RO ad evidenziare espressamente la necessità di trovare personaggi non compromessi che fungessero da prestanome rispetto agli ingenti investimenti messi a disposizione del NA (v. intercettazioni in cui è coinvolto l'arch. LA e le dichiarazioni del collaboranti Di GA ZI e Di GA AM). Come già evidenziato trattando la posizione del Di LL EL, quest'ultimo divenne l'interfaccia nella cura degli interessi del Di RO, e i giovani Di LL ON cl. 1980 e di LL ON cl. 1978, insieme al EG NA, furono i prestanome per la presentazione di personaggi puliti, rispetto alla sua effettiva funzione di socio occulto dell'operazione, e che tale doveva rimanere anche in ragione della già intervenuta condanna ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. (v. pagg. da 92 a 97 20 della sentenza d'appello). Tale ricostruzione ha trovato piena conferma anche nella ricostruzione fattane dal Tribunale del riesame in sede di impugnazione della misura concernente la custodia cautelare in carcere. Alla luce di tali considerazioni, e a quelle già formulate in sede di valutazione della motivazione nel giudizioni legittimità, la valutazione operata dai giudici di merito appare esente da censure logico giuridiche ed il ricorso del Di RO RO deve essere rigettato. 11. Per quanto riguarda le censure sollevate da RE DO rispetto alla sua condanna in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p. occorre rilevare che anche in questo caso tende ad operarsi una diversa ricostruzione dei fatti attraverso una svalutazione degli elementi probatori acquisiti e utilizzati dai giudici di merito con un giudizio esente da censure logico giuridiche. Il quadro probatorio evidenziato dai giudici di merito conferisce alla figura del RE una netta inclusione di carattere operativo all'interno dell'associazione a delinquere "Cosa Nostra" agrigentina, evidenziata dall'assunzione dello svolgimento e della cura degli interessi del boss latitante AL GI, ma anche con lo svolgimento di specifiche attribuzioni in settori di tradizionale interesse dell'organizzazione mafiosa, come indicato nella conversazione del fratelli IP del 30 settembre 2006, nel quale il RE veniva collocato nel gruppo vicino al boss AL GI, e testimoniato dall'assunzione in subappalto di parte dei lavori da eseguire all'interno dell'area dove veniva realizzato il Centro commerciale, dopo che alla soc. Agorà era subentrata la SERCOM, e alla cui realizzazione era interessato lo stesso boss latitante AL, con cui il RE manteneva stretti contatti, ed anzi era addirittura socio, come dichiarato dal collaborante IN GI. Quest'ultimo ha infatti riferito di aver incontrato il RE unitamente al AL, e di aver ricevuto dal secondo informazioni in tal senso. A questi elementi i giudici di merito hanno poi aggiunto le dichiarazioni rese dal collaborante ZU RO, sentito all'udienza del 9 gennaio 2010, in cui ha parlato del RE DO come di soggetto affiliato a Cosa Nostra, secondo le notizie fornitegli da tale ZZ GI, e della circostanza in cui aveva riscosso una tangente relativa ai lavori da eseguire nel porto di Sciacca spettante alla "locale" di Agrigento e dell'incontro con cui lo stesso ZU aveva avuto con il AL, presente il RE, per discutere dei problemi del mandamento da lui retto, quello di Sciacca, con quello di Ribera, retto dalla famiglia ZZ (v. pagg. 76 e segg. della sentenza d'appello). Appare dunque corretto il giudizio di intraneità formulato dai giudici d'appello all'associazione mafiosa da parte del RE DO. Lo stesso ha infatti tenuto una condotta necessaria al rafforzamento dell'associazione, con una continua condivisione del programma delittuoso predisposto dall'associazione medesima. D'altra parte proprio la contiguità con un personaggio come AL GI, posto nelle posizioni apicali di Cosa Nostra, porta far ritenere la specificità della serietà e dell'impegno del RE nel favorire gli interessi dell'associazione mafiosa, assunto dall'imputato nella piena consapevolezza delle metodiche e delle finalità della stessa, con la consapevolezza dell'efficacia causale e del peso dei suoi interventi di sostegno forniti al sodalizio criminale. Alla luce delle suesposte considerazioni appare corretto il giudizio di non meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche formulato nei confronti del ricorrente dalla Corte d'appello. 12. Alla luce delle suesposte considerazioni i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, nonché il NA GI e il Di LL EL alla refusione delle spese del grado in favore del Comune di Castrofilippo, liquidate le stesse complessivamente in euro 3.600,00, oltre I.V.A. e CPA. 21
P.Q.M.
Rigetta ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché il NA GI e il Di LL EL alla refusione delle spese del grado in favore del Comune di Castrofilippo, spese che si liquidano complessivamente in euro 3.600,00, oltre I.V.A. e CPA. Roma Ni 17 maggio 2012 Il consigliere estensore fhstellow Il Presi dente Giovanni Diotalievi Matilde Cammino leis DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 SET 2012 IL 44 CANCELLIERE E R P Claudia Pianelli 22