Articolo 81 del Codice di procedura civile
Articolo 80Articolo 82
Versione
21 aprile 1942
Art. 81.
(Sostituzione processuale).

Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno puo' far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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