(Sostituzione processuale).
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno puo' far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Titolo III DELLE PARTI E DEI DIFENSORI Capo I Delle parti Art. 81 c.p.c. Sostituzione processuale. 1.Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
Leggi di più…[…] L'ordinanza di rimessione all'Adunanza Plenaria L'ordinanza n. 7208 del 23/10/2019 VI sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all'Adunanza Plenaria la seguente questione: se alla luce dell'evoluzione dell'ordinamento, fermo il generale divieto di cui all'art. 81 c.p.c., […] Il secondo argomento critico, in relazione all'affermazione di un principio di necessaria tipizzazione della legittimazione straordinaria delle associazioni, è nel generale divieto di sostituzione processuale sancito dall'art. 81 del Codice di procedura civile secondo il quale fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. […]
Leggi di più…[…] Orbene, è principio cardine del diritto processuale quello previsto dall'art. 81 c.p.c. alla cui stregua nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, salvo che la legge disponga diversamente. […]
Leggi di più…[…] Infatti, la legittimazione ad agire, come requisito soggettivo è (di regola: si veda articolo 81 del Cpc) correlata al fatto che la parte si affermi titolare del diritto per la cui tutela costei agisce in giudizio. […]
Leggi di più…(massima n. 1) Il promuovimento di azione diretta a far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), si traduce in un difetto di legitimatio ad causam, rilevabile anche d'ufficio. […]
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