Sentenza 17 gennaio 2007
Massime • 1
Gli atti ricostruiti ai sensi dell'art. 113 cod. proc. pen., la cui efficacia opera "ex tunc", tengono luogo a tutti gli effetti degli atti originali dispersi e la loro presenza nel fascicolo, traendo legittimazione dal titolo in base al quale l'originale avrebbe dovuto essere presente, non presuppone alcuna forma di contraddittorio preventivo. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del Tribunale costituito ex art. 310 cod. proc. pen. che aveva respinto l'appello proposto dall'indagato avverso il diniego della scarcerazione per difetto di gravità indiziaria conseguente, secondo la prospettazione difensiva, all'inutilizzabilità di elementi probatori dovuta alla mancanza, agli atti del procedimento, dei decreti di autorizzazione, convalida e proroga delle intercettazioni ambientali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2007, n. 4121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4121 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 17/01/2007
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 98
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 17945/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US IE;
contro l'ordinanza 28 febbraio 2006 del Tribunale di Catanzaro. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Mario Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per il ricorrente l'avvocato Italo Reale.
RITENUTO IN FATTO
1. IE US ricorre contro l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale ha respinto il suo appello avverso il diniego della richiesta di scarcerazione per difetto di gravità indiziaria e cioè per inutilizzabilità di elementi probatori dovuta alla mancanza, agli atti del procedimento di merito, dei decreti di autorizzazione, di convalida e di proroga delle intercettazioni ambientali.
2. Assume che il Tribunale non avrebbe potuto valersi della sopravvenuta ricostruzione, ai sensi dell'art. 113 c.p.p., degli originali dei provvedimenti mancanti, acquisendo il relativo provvedimento disposto dal giudice di merito dopo la proposizione dell'appello.
Non si tratterebbe infatti di acquisizione di elementi probatori raccolti successivamente alla proposizione dell'appello ex art. 603 c.p.p., ne' di provvedimento adottato in fasi pregresse del procedimento. E perciò si sarebbe violato il principio dell'art. 299 c.p.p. volto a garantire la permanente attualità delle condizioni legittimanti la misura cautelare.
Sotto altro aspetto la decisione di appello non si baserebbe su prova legittimamente acquisita e si fonderebbe quindi su un elemento inutilizzabile ai sensi dell'art. 526 c.p.p., applicabile anche al giudizio di impugnazione.
Sarebbe stato violato anche il principio del contraddittorio, essendo stato acquisito un provvedimento formatosi in sede di merito senza alcun spazio di effettivo intervento delle parti. E ciò a differenza degli atti rinnovati ai sensi dell'art. 603 c.p.p., norma che prevede la necessaria partecipazione di tutti i soggetti processuali alla formazione del novum probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gli atti ricostruiti ai sensi dell'art. 113 c.p.p. tengono luogo a tutti gli effetti degli atti originali dispersi.
La loro presenza nei fascicoli trae dunque legittimazione dal titolo in base al quale l'originale sarebbe dovuto essere presente, senza allora che occorra una qualche norma che determini le condizioni per l'acquisizione o delimiti uno specifico regime di utilizzabilità dell'atto ricostruito. Tanto vale anche per l'efficacia sostanziale della ricostruzione che, come è implicito in quanto si è osservato, opera ex tunc, sin dal momento della dispersione dell'atto ricostruito.
2. Ne consegue che nel caso concreto la presenza dei decreti di intercettazione ricostruiti nel fascicolo di appello era un "naturale" del procedimento al pari della presenza dell'originale e non doveva svolgersi alcun contraddittorio al riguardo. Ne consegue ancora che mai sono venute a mancare le condizioni applicative della misura cautelare, dato che mai s'è verificata un'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.
3. Infine, per rispondere ad un osservazione fatta nell'odierna udienza, risulta che la ricostruzione è stata operata su copie informali esistenti in atti e in ogni caso il problema della fedeltà della ricostruzione all'originale trova nell'ordinamento risposte (querela di falso ecc.), che l'interessato può attivare nelle competenti sedi.
4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2007