Sentenza 29 marzo 2011
Massime • 1
I riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice.
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Il giudizio di responsabilità non può fondarsi in misura unica e determinante sulle dichiarazioni della persona offesa e sul riconoscimento fotografico operato in fase d'indagini. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Sentenza 12 luglio 2021, n. 26336 Dott. FUMU Giacomo, presidente, Dott. BRUNO Mariarosaria - rel. Consigliere SENTENZA sul ricorso proposto da: R.M., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 16/01/2019 della CORTE APPELLO di MILANO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO MARIAROSARIA. Svolgimento del processo 1. Con sentenza emessa in data 16/1/2019, la Corte d'appello di Milano ha confermato la …
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I riconoscimenti fotografici che siano stati effettuati in sede di indagini di polizia, come pure i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, hanno carattere di accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice: in tali casi la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sé, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione. Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2011, n. 17336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17336 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 29/03/2011
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 963
Dott. DE CRESCENZIO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PRESTIPINO Giuseppe - Consigliere - N. 37171/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO ID, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, 2^ sezione penale, in data 7 aprile 2010;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Giovanni Salvi, il quale ha concluso chiedendo il rigetto. osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 7/4/2010, la Corte di appello di Roma, confermava la sentenza del Tribunale di Latina, in data 4/5/2005, che aveva condannato CO ID alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 900,00 di multa per il reato di rapina aggravata in concorso, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di affidabilità delle dichiarazioni e del riconoscimento effettuato dalla persona offesa, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, ed equa la pena inflitta.
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce il vizio di omissione e/o contraddittorietà della motivazione.
Al riguardo si duole di motivazione apparente eccependo che la Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna risposta ai rilievi concreti effettuati dal prevenuto con l'atto di appello in ordine alla credibilità della deposizione della persona offesa ed alle modalità inaffidabili del riconoscimento da costui effettuato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In punto di diritto occorre rilevare che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico - giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4827 del 28/4/1994 (ud. 18/3/1994) Rv. 198613, Lo Parco;
Sez. 6, Sentenza n. 11421 del 25/11/1995 (ud. 29/9/1995), Rv. 203073, Baldini). Inoltre, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ritiene che non possano giustificare l'annullamento minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero potuto dar luogo ad una diversa decisione, sempreché tali elementi non siano muniti di un chiaro e inequivocabile carattere di decisività e non risultino, di per sè, obiettivamente e intrinsecamente idonei a determinare una diversa decisione. In argomento, si è spiegato che non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3751 del 23/3/2000 (ud. 15/2/2000), Rv. 215722, Re Carlo;
Sez. 5, Sentenza n. 3980 del 15/10/2003 (Ud. 23/9/2003) Rv. 226230, Fabrizi;
Sez. 5, Sentenza n. 7572 del 11/6/1999 (ud. 22/4/1999) Rv. 213643, Maffeis).
Le posizioni della giurisprudenza di legittimità rivelano, dunque, che non è considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta ne' quella implicita quando l'apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove. In applicazione di tali principi, può osservarsi che la sentenza di secondo grado recepisce in modo critico e valutativo la sentenza di primo grado, correttamente limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di valutazione critica da parte della difesa, omettendo, in modo del tutto legittimo in applicazione dei principi sopra enunciati, di esaminare quelle doglianze degli atti di appello che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice. In particolare la sentenza impugnata respinge le censure di inaffidabilità fondate sulla mancata presentazione spontanea del teste al dibattimento e fornisce una lettura della ritrosia a testimoniare del teste priva di vizi logico-giuridici, seppure confliggente con quella della difesa.
Nè possono essere censurate - sotto il profilo del diritto - le conclusioni in punto di affidabilità del riconoscimento diretto dell'imputato effettuato dalla persona offesa in dibattimento in quanto, secondo l'insegnamento di questa Corte: "i riconoscimenti fotografici - non regolati dal cod. proc. pen. - che siano stati effettuati in sede di indagini di polizia giudiziaria, come pure i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, hanno carattere di accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice. In tali casi la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sè, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato e/o l'imputato stesso, si dica certo della sua identificazione" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2662 del 08/11/1995 Ud. (dep. 13/03/1996) Rv. 204515). Di conseguenza il ricorso del CO deve essere respinto. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2011