Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2011, n. 17336
CASS
Sentenza 29 marzo 2011

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I riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice.

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    I riconoscimenti fotografici che siano stati effettuati in sede di indagini di polizia, come pure i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, hanno carattere di accertamenti di fatto e sono utilizzabili nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova ed a quello del libero convincimento del giudice: in tali casi la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sé, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione. Le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2011, n. 17336
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17336
Data del deposito : 29 marzo 2011

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