Sentenza 3 settembre 1999
Massime • 2
Le intercettazioni effettuate sulla base di decreti autorizzativi motivati "per relationem" non rientrano nell'ambito previsionale dell'art.271 cod. proc. pen. e non sono, quindi, assoggettate al divieto di utilizzazione ivi previsto. Infatti, i decreti così motivati possono integrare il vizio di inidonea o insufficiente motivazione con la conseguenza che detto vizio non può essere rilevato d'ufficio dal giudice di merito ne' può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità.
È legittimo il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, di autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche, che sia motivato "per relationem" rispetto alle richieste del pubblico ministero o alle informazioni della polizia giudiziaria, purché il giudice non si limiti a un mero rinvio ma, nel richiamarsi agli argomenti adottati dagli organi investigativi, faccia comunque emergere che essi sono stati criticamente valutati e recepiti. La motivazione dei decreti di proroga può,invece, essere ispirata anche a criteri di minore specificità per cui può risolversi nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del Pubblico ministero, dato che di un provvedimento reso al di fuori di una contrapposizione dialettica di posizioni contrastanti, l'adeguatezza della motivazione non può che essere valutata in relazione alla fondatezza della tesi della parte istante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/09/1999, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 3 settembre 1999 |
Testo completo
(SEZIONE FERIALE)
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Umberto Papadia Presidente del 3/9/1999
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonio Morgigni Consigliere N.2778
3. Dott. Antonio Spagnuolo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Enrico Delehaye Consigliere N.20128/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NI SI,
avverso l'ordinanza 29 marzo 1999 del Tribunale di Lecce. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Bruno Ranieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Uditi gli avvocati Marcello Falcone ed Alfredo Gaito. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 29 marzo 1999 il Tribunale di Lecce rigettava la richiesta di riesame proposta da NI SI avverso il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere adottato dal Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale il 22 febbraio 1999 perché ritenuto persona gravemente indagata dei reati partecipazione - con ruoli e compiti direttivi - all'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata "sacra corona unita", con disponibilità di armi ed operante nella zona di Mesagne e nella provincia di Brindisi.
Dopo aver precisato che la sussistenza dell'associazione per delinquere di tipo mafioso così denominata è stata accertata da numerose sentenze passate in giudicato, una delle quali pronunciata nei confronti dello stesso SI NI, il Tribunale, con riferimento alla frangia del nucleo associativo ora sottoposta al suo esame, richiama una serie di intercettazioni ambientali disposte su due autovetture intestate ad altrettanti affiliati nelle quali risultano delineate, fra l'altro, le complesse articolazioni del sodalizio, le attività criminose cui era preordinato, i singoli fatti di reato effettivamente realizzati e i complessi sistemi di iniziazione.
In merito, poi, alla posizione di NI SI, il giudice a quo segnala una serie di conversazioni, oltre che una lettera da cui emerge il ruolo dirigenziale rivestito dall'indagato nel sodalizio nonostante il suo stato di detenzione.
In punto di esigenze cautelari, il Tribunale sottolinea la "presunzione di pericolosità" di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., ponendo anche in luce il gravissimo pericolo di recidiva, pure in considerazione dei gravi precedenti penali del NI.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato con atto sottoscritto dall'avv. Marcello Falcone, contestando la gravità dell'assetto indiziario ai fini richiesti dall'art. 273 c.p.p., stigmatizzando la "violazione delle regole processuali fissate negli artt. 366 (recte, 266) e segg. c.p.p. e che presidiano le garanzie individuali di libertà" in tema di intercettazioni di conversazioni. Gli indizi sarebbero la risultante di captazioni ambientali che - non consentono di individuare le. persone degli interlocutori, oltre tutto, per l'assenza di ogni possibilità di controllo da parte della difesa anche per il mancato deposito dei verbali di ascolto e di appostamento. In un quadro in cui pare mancare un vero e proprio controllo critico da parte del giudice del riesame delle argomentazioni contenute nell'ordinanza impositiva. Senza contare la mancanza di ogni significatività delle conversazioni indicate nell'ordinanza impositiva e nel provvedimento del giudice del riesame.
3. Con atto sottoscritto dall'avv. Alfredo Gaito il NI ha presentato complessi motivi nuovi articolati sulla inutizzabilità delle intercettazioni ambientali:
a) in quanto motivate per relationem alle richieste del Pubblico ministero, a loro volta attestate alle richieste inoltrate dagli organi di polizia giudiziaria, senza alcuna valutazione critica quanto al quadro indiziario legittimante l'invasione nella sfera privata costituzionalmente protetta. Il tutto a prescindere dalla considerazione che le captazioni siano state disposte a norma dell'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, essendo anche qui necessaria l'indicazione della necessità delle intercettazioni per lo svolgimento delle indagini.
b) per l'assenza di ogni verifica da parte del giudice del riesame della congruità della motivazione dei decreti autorizzativi, nonostante le specifiche censure sollevate dalla difesa nel corso del procedimento incidentale.
In ogni caso anche ove si volessero valutare le intercettazioni illegittimamente acquisite, il quadro indiziario da esse risultante non potrebbe mai definirsi grave, in quanto fondato sull'apodittica affermazione che il SI di cui si parla nelle intercettazioni si identifica con l'indagato.
4. Il 3 agosto 1999 l'avv. Alfredo Gaito ha presentato "ulteriori motivi nuovi" nei quali denuncia, ancora una volta,
l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni acquisite in difetto di esaustiva motivazione dei decreti autorizzativi;
ciò considerando che il vizio dei decreti autorizzativi (oltre che di quelli di proroga o di convalida) è direttamente sanzionato dall'art. 271 c.p.p. perché strettamente connessa alla garanzia costituzionale protettiva (art. 15 della Costituzione). OSSERVA IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
Risulta dagli atti del giudizio di riesame che la questione relativa alla utilizzabilità delle captazioni, per la dedotta assenza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga, in quanto motivati soltanto per relationem alle richieste del Pubblico ministero, a loro volta richiamanti le richieste della polizia giudiziaria, non fu prospettata davanti al Tribunale della libertà. Il che esonerava il giudice del riesame da ogni indagine sui vizi della motivazione dei provvedimenti autorizzativi. È, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte la linea interpretativa stando alla quale le intercettazioni effettuate sulla base di decreti autorizzativi motivati per relationem - un punto oggetto più avanti di specifico esame - non rientrano nelle previsioni dell'art. 271 c.p.p., con la conseguenza che non ricadono nel divieto di utilizzazione ivi contemplato. Poiché il decreto così motivato potrebbe integrare il vizio di inidonea o insufficiente motivazione, tale vizio non può essere rilevato di ufficio dal giudice di merito ne' può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità. L'assenza di qualsivoglia valutazione in ordine alla congruità della motivazione dei decreti in questione sottende - come appare evidente dal contesto complessivo della disciplina sia in tema di inutilizzabilità sia in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni la mancanza di qualsiasi censura in sede di riesame ed impedisce al giudice della legittimità una pronuncia che comporterebbe necessariamente l'esame del merito (cfr., ex plurimis, Sez. VI, 8 aprile 1999, Calabrò; Sez. I, 25 marzo 1999, Del Prete;
Sez. I, 12 novembre 1998, Cammarata;
Sez. I, 12 novembre 1998, Azzolina).
2. L'operatività della "preclusione" sopra ricordata presuppone, peraltro, che venga prioritariamente risolta, in astratto, la problematica incentrata, per un verso, sull'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in base a decreti autorizzativi o di proroga motivati per relationem e, per in altro verso, sui limiti alla legalità di un provvedimento così "argomentato"; in concreto, quella concernente l'effettività di un controllo del giudice - alla stregua del produzioni difensive dell'odierna udienza - sulle richieste del Pubblico ministero.
3. Rileva, in proposito, il Collegio che l'intromissione nella sfera privata dell'individuo, costituzionalmente protetta (art. 15 Cost.) disposta, per di più, in un momento in cui al giudice è affidato il compito di verificare la legittimità della captazione senza che - ovviamente - ne' l'indagato (nè il terzo le cui conversazioni vengono intercettate) abbiano alcuna possibilità di interloquire, rende così cruciale il ruolo della motivazione del decreto autorizzativo, che l'art. 271, comma 1, c.p.p. dispone 11 inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni nel caso in cui manchi il decreto motivato;
in tal modo parzialmente derogando al disposto dell'art. 125, comma 2, dello stesso codice, che fa derivare, quale sanzione per l'assenza di motivazione del decreto - quando questa sia prescritta dalla legge - la nullità del provvedimento. il decreto di autorizzazione delle intercettazioni che sia privo di motivazione è nullo, infatti, quale atto in sè, ma ad esso consegue l'inutilizzabilità dei risultati delle captazioni. La preminente funzione di garanzia che è alla base dei decreti di autorizzazione, impone che la motivazione di essi sia, come altre volte la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di statuire, "rigorosa e puntuale" e non si esaurisca in un mera perifrasi della norma di legge, occorrendo che emerga l'esistenza di un'autonoma valutazione ad opera del giudice. E pur dovendo ritenersi legittima la motivazione per. relationem, è indispensabile che il decreto indichi le ragioni per le quali il giudice ritiene di condividere le argomentazioni poste a base della richiesta. Questa Corte ha, infatti, costantemente enunciato la regola di principio in base alla quale il dovere imposto dal giudice dall'art.267 c.p.p. non può essere adeguatamente adempiuto attraverso il semplice riferimento alla richiesta del Pubblico ministero. Ciò perché in un sistema imperniato, come quello vigente, sul massimo rispetto del diritto di difesa e della parità delle parti, un provvedimento giurisdizionale non può acriticamente richiamare un atto di parte salvo a farlo proprio;
così da sancire l'inutilizzabilità delle captazioni autorizzate attraverso il semplice, acritico richiamo alle argomentazioni dell'organo richiedente (cfr. sez. I 25 marzo 1951 D'Errico; sez. V 12 luglio 1995 Bonacchi). Fermo restando che l'esaustività della richiesta rappresenta, di norma, un dato che consente di ritenere che il giudice abbia fatto proprie le richieste del pubblico ministero, in presenza di una motivazione che ricalchi esattamente gli argomenti di quest'ultimo.
Ciò purché, in tali casi, il richiamo faccia emergere che esse siano state a loro volta richiamate in modo che ne risulti un recepimento fondato su una loro valutazione critica (così sez. VI, 8 agosto 1997, Manca). La motivazione del decreto autorizzativo, lungi dal concretizzarsi come dato puramente formale che possa limitarsi a dare atto dell'avvenuto intervento dell'organo giurisdizionale, costituisce l'ineludibile garanzia che il provvedimento è stato adottato per effettive esigenze di giustizia che impongono il sacrificio del diritto, costituzionalmente protetto, della riservatezza delle comunicazioni;
con la conseguenza che il decreto deve precisare, sia pure in modo sommario, gli elementi di fatto che ne condizionano la legittimità, senza che la motivazione ,possa esaurirsi nella mera perifrasi delle norme che disciplinano i presupposti di ammissibilità; donde l'illegittimità di un decreto che faccia riferimento alla richiesta, del Pubblico ministero, che è un atto di parte, o al rapporto di polizia giudiziaria, che non può sostituirsi alla valutazione del giudice circa la sussistenza dei presupposti per autorizzare le intercettazioni.
In conclusione, la motivazione deve manifestarsi come resoconto del procedimento logico che ha indotto il giudice ad adottare il provvedimento, come discorso argomentativo finalizzato, come ricostruzione (con valenza prescrittiva) dei fatti acquisiti al processo attraverso la richiesta. Il tutto anche considerando che si è in presenza di un atto di controllo su un'attività compiuta non dal giudice ma dal pubblico ministero che realizzerà le captazioni in piena autonomia (cfr., proprio in questi termini, Sez. VI, 16 dicembre 1997, Nicastro). La circostanza che il decreto di autorizzazione riproduca alla lettera la richiesta del Pubblico ministero non incide, però, sulla validità dell'ordinanza custodiale. Secondo i principi elaborati dalla costante interpretazione giurisprudenziale in tema di motivazione per relationem la cui legittimità è stata affermata e ancora di recente ribadita. Nel senso che è legittimo il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di autorizzazione ad eseguire intercettazioni che sia motivato per relationem rispetto alle richieste del pubblico ministero o alle informazioni della polizia purché il giudice non si limiti a un mero rinvio ma, nel richiamarsi agli argomenti adottati dagli organi investigativi, faccia comunque emergere che essi sono stati criticamente valutati e recepiti (Sez. I, 11 febbraio 1998, Seseri). Con in più la precisazione che la motivazione dei provvedimenti di proroga può essere anche ispirata a criteri di minore specificità, potendo essa risolversi nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del Pubblico ministero, dato che, di un provvedimento reso ai di fuori di ogni contrapposizione dialettica di posizioni contrastanti, l'adeguatezza della motivazione non può che essere valutata in relazione alla fondatezza della tesi della parte istante. Sempre nella logica, recentemente ribadita dalle Sezioni unite, nel senso che in materia di intercettazioni, l'inutilizzabilità va riferita solo alla violazione delle norme degli artt. 267 e 268, commi 1 e 3, c.p.p., mentre le eventuali illegittimità formali (come quelle relative a violazione delle altre previsioni dell'art. 268 c.p.p. o alla mancata motivazione dei decreti autorizzativi ne determina, semmai l'invalidità (Sez. un., 25 marzo 1998, Manno); seguendo, principi peraltro già implicitamente ricavabili da quelle decisioni delle stesse Sezioni unite che hanno affermato l'inutilizzabilità, pure ai fini cautelari, delle intercettazioni, in caso di mancata allegazione alla richiesta della misura dei decreti autorizzativi (Sez. un. 27 marzo 1996, Monteleone;
Sez. un., 20 novembre 1996, Glicora), nell'ambito di un regime nel quale al vizio di motivazione non può conseguire il trattamento "sanzionatorio" della inutilizzabilità, pur essendo ovviamente precluso al giudice del riesame ogni intervento in funzione "sanante" dei decreti autorizzativi e sempre salva l'operatività dell'art. 125 c.p.p. nei termini prima evocati.
5. L'esame dei decreti autorizzativi prodotti all'odierna udienza in camera di consiglio rivela non tanto l'uso della motivazione per relationem alle richieste del Pubblico ministero quanto l'utilizzazione integrale di tali richieste. Cosicché le domande dirette alla adozione del provvedimento autorizzativo riportate ora nei decreti di autorizzazione ora nei decreti di proroga appaiono così ampiamente argomentate da far ritenere - a parte l'uso talora censurabile, di formule di stile - che il Giudice per le indagini preliminari le abbia adeguatamente ponderate all'atto di emettere i relativi decreti che, nel loro complesso, risultano, dunque, esenti da censure quanto all'apparato argomentativo in esse enunciato. Il tutto anche a prescindere da una specifica deduzione del vizio ora denunciato in sede di riesame della cautela.
6. Per il resto, le censure del ricorrente sembrano esorbitare - sotto il nomen di vizio concernente la motivazione - direttamente nel meritum causae, avendo il provvedimento denunciato puntualmente additato i gravi indizi di responsabilità in ordine al reato addebitato al NI (direttive in ordine all'attività del sodalizio;
affiliazione di nuovi associati). Senza contare il contenuto delle tre lettere sequestrate che, nel contesto complessivo assumono, allo stato univoco valore indiziante.
La motivazione della decisione impugnata non risulta ne' illogica ne' apparente, al cospetto di fonti probatorie di indubbia significazione, peraltro, adeguatamente ponderate dal giudice a quo. Ciò anche considerando che in tema di intercettazioni, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae alla valutazione del sindacato di legittimità se la valutazione è motivata in conformità della logica e delle massime di esperienza (Sez. VI, 12 dicembre 1995, Falsone).
7. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle norme di attuazione, non conseguendo dalla presente decisione la rimessione in libertà del NI SI, si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
Così deciso in Roma, il 3 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 1999