Cass. pen., sez. III, sentenza 03/09/1999, n. 2778
CASS
Sentenza 3 settembre 1999

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Le intercettazioni effettuate sulla base di decreti autorizzativi motivati "per relationem" non rientrano nell'ambito previsionale dell'art.271 cod. proc. pen. e non sono, quindi, assoggettate al divieto di utilizzazione ivi previsto. Infatti, i decreti così motivati possono integrare il vizio di inidonea o insufficiente motivazione con la conseguenza che detto vizio non può essere rilevato d'ufficio dal giudice di merito ne' può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità.

È legittimo il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, di autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche, che sia motivato "per relationem" rispetto alle richieste del pubblico ministero o alle informazioni della polizia giudiziaria, purché il giudice non si limiti a un mero rinvio ma, nel richiamarsi agli argomenti adottati dagli organi investigativi, faccia comunque emergere che essi sono stati criticamente valutati e recepiti. La motivazione dei decreti di proroga può,invece, essere ispirata anche a criteri di minore specificità per cui può risolversi nel dare atto della constatata plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del Pubblico ministero, dato che di un provvedimento reso al di fuori di una contrapposizione dialettica di posizioni contrastanti, l'adeguatezza della motivazione non può che essere valutata in relazione alla fondatezza della tesi della parte istante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/09/1999, n. 2778
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2778
    Data del deposito : 3 settembre 1999

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