Sentenza 15 febbraio 2000
Massime • 2
Qualora nel decreto autorizzativo delle intercettazioni sia ipotizzato il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. che, tenuto conto dei limiti della pena edittale, consente le intercettazioni, il fatto che non sia precisato se si tratti del primo comma o del secondo dell'art. 416 cod. pen. non è rilevante, poiché, nella fase iniziale delle indagini, quando la situazione non è del tutto chiara e vengono disposte intercettazioni proprio allo scopo di chiarire anche il ruolo che i vari indagati ricoprano nella associazione, la contestazione non può che avere un carattere per così dire "indistinto", che ricopra, quindi, anche la ipotesi più grave dell'art. 416 cod. pen., carattere che sarà superato proprio all'esito delle disposte intercettazioni.
In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, tali mezzi di ricerca della prova vengono disposte nella fase iniziale delle indagini, quando gli elementi in possesso degli indagatori sono limitati e lo strumento viene utilizzato proprio al fine di acquisire ulteriori più chiari e validi elementi. Ne discende che la motivazione non può che essere concisa e ridotta alla indicazione degli elementi essenziali che consentano alle parti ed ai giudici del riesame di vagliare la questione e stabilire la ritualità della disposta intercettazione. Quando pertanto la motivazione del decreto assolva a tale funzione essa si può ritenere congrua e non censurabile.
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni telefoniche e ambientali, le videoriprese.https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2000, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 15.2.2000
1. Dott. Renato Calabrese Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N.784
3. Dott. Alfonso Amato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Gennaro Marasca Consigliere rel. N.48206/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) NO GI, nato il [...],
2) NO RL, nato il [...],
Avverso la ordinanza emessa in data 8 ottobre 1999 dal Tribunale del riesame di Firenze, che aveva rigettato le istanze di NO GI e NO RL e confermato la ordinanza del GIP presso il Tribunale di Lucca del 14 giugno 1999, con la quale era stata imposta ai due NO la misura cautelare della custodia in carcere perché indagati per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli artt. 423, 425, 582, 585 e 629 c.p.;
Visti gli atti, la ordinanza denunciata ed il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi dei ricorsi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese processuali;
Udito il difensore dell'indagato avvocato Giovanni Paolo Voena, che ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva:
Il GIP presso il Tribunale di Lucca con ordinanza emessa il 14 giugno 1999 imponeva a NO RL e NO GI la misura cautelare della custodia in carcere, perché indagati per i delitti di cui agli artt. 416, 423, 425 582, 583 e 629 c.p.. Il Tribunale del riesame di Firenze, con ordinanza del 25 giugno 1999, rigettava l'istanza di riesame dei due indagati, confermando il provvedimento impositivo della misura cautelare.
Con sentenza in data 9 settembre 1999 la Corte di Cassazione annullava con rinvio la ordinanza del TDR di Firenze limitatamente alla statuizione sulla competenza territoriale, con piena facoltà del Tribunale di rivalutare tutte le altre questioni. Dinanzi al TDR di Firenze i due attuali ricorrenti riproponevano tutte le questioni che già erano state oggetto di precedente valutazione.
Il TDR di Firenze, con ordinanza emessa in data 8 ottobre 1999, confermava la ordinanza impugnata motivando "per relationem" alla sua precedente ordinanza tutte le questioni non trattate e discusse dalla Corte di Cassazione, che si era soffermata soltanto sui pregiudiziali problemi della competenza, ed integrava la originaria motivazione in ordine a tali ultime questioni.
In particolare il TDR rilevava che per il reato più grave - l'estorsione - non era possibile individuare il luogo del commesso reato, che per quello meno grave associazione per delinquere - il luogo del commesso reato era incerto e che pertanto, non poteva farsi ricorso ai criteri previsti dall'art. 9 n. 2 c.p.p., ma a quelli di cui all'art. 9 n. 3 dello stesso codice - il PM che per primo ha iscritto il reato nel registro -.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione nuovamente i due ricorrenti che deducevano i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) c.p.p. in relazione agi artt. 9 e 27 c.p.p., perché doveva ritenersi competente per territorio il Tribunale di Prato, dal momento che l'ultima parte della condotta estorsiva si era verificata presso il casello autostradale di Prato Ovest.
2) Violazione dell'art. 309 commi 5 e 19 c.p.p. per mancata trasmissione della richiesta della misura cautelare del PM al Tribunale del riesame.
3) Violazione dell'art. 292 comma 2 lett. c bis) c.p.p. per omessa valutazione e motivazione su alcuni elementi acquisiti successivamente alla emissione della misura, che, secondo i ricorrenti, sarebbero favorevoli agli indagati.
4) Con il quarto motivo i ricorrenti hanno posto una serie di problemi relativi alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per varie presunte violazioni:
4a) inutilizzabilità delle intercettazioni perché disposte per un reato che, ex art. 266 c.p.p., non le avrebbe consentite;
4b) inutilizzabilità delle intercettazioni per insussistenza dei gravi indizi del reato associativo contestato;
4c) invalidità dei decreti di proroga delle intercettazioni perché affetti da una motivazione meramente apparente;
4d) violazione dell'art. 266 comma 2 c.p.p., perché venne disposta una intercettazione ambientale in una vettura che è luogo di privata dimora.
5) Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) in relazione agli artt. 273 e 292 comma 2 ter c.p.p. per mancanza di indizi a carico dei ricorrenti in relazione ai fatti contestati.
I ricorrenti chiedevano l'annullamento della ordinanza impugnata. I motivi posti a sostegno dei ricorsi proposti da RL e GI NO non sono fondati.
Alla udienza odierna il difensore dei ricorrenti ha riferito che già vi era stata la richiesta di rinvio a giudizio del NO, che la competenza era stata alla fine individuata nel GIP presso il Tribunale di Firenze e che non vi era, perciò più alcun interesse concreto dei ricorrenti a trattare la questione della competenza territoriale.
Il difensore, pertanto, rinunciava a tale motivo di gravame, anche se non era munito di mandato speciale.
Insisteva, invece, il difensore in particolare sul problema della mancata motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni e sulla mancata motivazione in ordine agli elementi favorevoli agli imputati acquisiti successivamente alla emissione della misura nel corso delle indagini preliminari.
La denunciata carenza di interesse in ordine al primo motivo, essendo stato il procedimento rinviato a giudizio con individuazione del GIP competente, costituisce ragione di inammissibilità del motivo relativo alla questione della competenza territoriale. La "rinuncia" che non può essere ritenuta come rinuncia formale, perché carente dei requisiti richiesti, denota tuttavia la carenza di interesse sul punto degli indagati.
Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti hanno dedotto la mancata trasmissione della richiesta del PM al Tribunale del riesame con conseguente violazione dell'art. 309 c.p.p. Il motivo non è fondato, poiché la norma in esame impone la trasmissione al TDR di tutti quegli atti sui quali si fonda la misura cautelare, in modo che il TDR possa rivalutare per intero la vicenda processuale.
La misura cautelare non si fonda sulla richiesta del PM che è atto meramente processuale di impulso, nel senso che senza la richiesta della Pubblica Accusa il GIP non può emettere una misura cautelare. Superata tale fase l'atto processuale in questione non svolge più alcuna funzione ne dallo stesso è possibile trarre elementi a favore o contro gli indagati, poiché come è noto trattasi di atto di parte, sia pure di quella pubblica.
Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione, senza contare che l'acquisizione di tale atto di impulso processuale può in qualunque momento essere richiesto ed allegato agli atti quando sia necessario, come ad esempio quando si eccepisca che sia stata emessa la misura per fatti per i quali non vi era stata richiesta del PM. Ma nel caso di specie non vi è una eccezione di tal genere. Del pari infondato è il terzo motivo del ricorso con il quale i ricorrenti lamentano la mancata motivazione in ordine a presunti atti acquisiti dopo la emissione della misura favorevoli agli indagati. A parte il fatto che il TDR ha ben motivato il provvedimento di rigetto della istanza di riesame tenendo conto di tutti gli elementi portati alla sua attenzione e che la motivazione deve essenzialmente contenere gli elementi che hanno contribuito a formare il convincimento del giudice, bisogna rilevare la particolarità della procedura in esame.
Nel caso di specie, infatti, la Corte di Cassazione ha annullato la prima ordinanza del TDR limitatamente alla questione della competenza non affrontando gli altri problemi.
Il TDR restava, quindi, vincolato al riesame del problema della competenza ed alla valutazione delle altre questioni nei limiti delle deduzioni contenute nelle istanze di riesame.
Per fatti sopravvenuti i ricorrenti avrebbero dovuto presentare istanze di scarcerazione al GIP ed eventualmente poi proporre appello e ricorso avverso decisioni sfavorevoli.
Nell'attuale contesto la questione è, pertanto, mal posta oltre che infondata.
Infondate sono pure le questioni sollevate in ordine alla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Non sussiste la violazione dell'art. 266 c.p.p., poiché nel decreto autorizzativo delle intercettazioni era stato ipotizzato il delitto di cui all'art. 416 c.p. che tenuto conto dei limiti della pena edittale, consente le intercettazioni.
Il fatto che nel decreto non sia stato precisato se si trattava del primo comma o del secondo dell'art. 416 c.p. non è fatto rilevante, poiché, come ha osservato anche il TDR, nella fase iniziale delle indagini, quando la situazione non è di tutto chiara e vengono disposte intercettazioni proprio allo scopo di chiarire anche il ruolo che i vari indagati ricoprano nella associazione, la contestazione non può che avere un carattere per così dire "indistinto", che ricopra, quindi, anche la ipotesi più grave dell'art. 416 c.p., carattere che sarà superato proprio all'esito delle disposte intercettazioni.
Quanto alla pretesa mancata motivazione sia in ordine ai gravi indizi sia relativamente alle proroghe disposte - punti 4c e 4d - va detto che il motivo è infondato se solo si pone mente al momento processuale in cui solitamente vengono disposte le intercettazioni. Esse, infatti, vengono disposte nella fase iniziale delle indagini, quando, gli elementi in possesso degli indagatori sono certamente limitati e tale strumento di acquisizione dei mezzi di prova viene utilizzato proprio al fine di acquisire ulteriori più chiari e validi elementi.
Cosicché la motivazione non può che essere concisa e ridotta alla indicazione degli elementi essenziali che consentano alle parti ed ai giudici del riesame di vagliare la questione e stabilire la ritualità della disposta intercettazione.
In effetti la motivazione di tali provvedimenti è prescritta al fine di evitare intercettazioni arbitrarie e manifestamente infondate, poiché a differenza di altri strumenti di indagine liberamente utilizzabili dagli investigatori, questi vanno usati con particolare cautela per i danni notevoli che portano alla privacy dei cittadini ed alla libertà di comunicazione degli stessi, danni che sono per la comunità sopportabili soltanto se si è in presenza di reati di una certa gravità.
Quando la motivazione del decreto assolva a tale funzione essa si può ritenere congrua e non censurabile.
Nel caso di specie nei decreti, sia autorizzativi che di proroga, vi è stata l'indicazione dei reati per i quali gli inquirenti procedevano e la precisazione, sia pure sommaria, ma sufficiente tenuto conto della fase del procedimento, delle ragioni che imponevano l'adozione di tale delicato strumento di indagine. I rilievi sul punto dei ricorrenti sono, pertanto, infondati. Del pari infondata è le presunta violazione dell'art. 266 comma 2 c.p.p.. Infatti anche a voler ammettere che l'autovettura sia un luogo di privata dimora come la giurisprudenza ha affermato sia pure per altri fini e con riferimento a situazioni diverse, le intercettazioni ambientali sono consentite se vi è il fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
È necessario, pertanto, che nel decreto autorizzativo si dia atto che sussiste quel "fondato motivo"... .
Quest'obbligo motivazionale è stato assolto nel caso di specie, poiché il GIP, facendo ovviamente riferimento anche alle informative dei Carabinieri, ha rilevato la assoluta necessità di procedere ad intercettazioni e poi di prorogarle.
I Carabinieri in effetti avevano segnalato che gli indagati si accordavano sulle modalità esecutive dei reati anche all'interno della autovettura del Pellegrini.
Motivazione certamente soddisfacente e fondata su rilievi conseguenti ad indagini effettuate dai Carabinieri.
Quanto, infine, alla dedotta assenza dei gravi indizi il problema va visto sotto due profili.
Se si intende dire che, venute meno le intercettazioni non utilizzabili, i gravi indizi non sono più rinvenibili, si afferma qualcosa che è stata smentita da tutta la motivazione che precede poiché le intercettazioni sono state ritenute tutte legittime. Se, invece, come sembra si intende negare la valenza di gravi indizi a quelli indicati dal GIP e dal TDR allora ci si trova di fronte a vere e proprie censure di merito.
In effetti i ricorrenti hanno ripercorso tutti gli elementi di prova, hanno contestato la valutazione che di essi è stata fatta ed hanno suggerito una valutazione diversa degli stessi.
In ultima analisi i ricorrenti hanno richiesto alla Corte di Cassazione una valutazione diversa del materiale probatorio ed hanno prospettato una ricostruzione della vicenda a loro più favorevole. Dimenticano i ricorrenti che la valutazione del materiale probatorio è di esclusiva competenza dei giudici di merito, mentre alla Corte di Cassazione spetta soltanto di verificare se le decisioni di merito siano sorrette da una motivazione congrua logica ed immune da interne contraddizioni.
Le contestazioni dei ricorrenti si risolvono, quindi, in censure di merito alla decisione impugnata non ammissibili in sede di legittimità.
Quanto alla motivazione appare ovviamente superfluo riportarla in questa sede ma va detto che con estrema precisione il TDR nella ordinanza del 25 giugno 1999, richiamata dal provvedimento oggi impugnato, ha esaminato i gravi indizi posti a fondamento della misura, indizi consistenti in dichiarazioni rese alla PG da parti lese che hanno trovato riscontro nell'esito delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.
La sussistenza dei fatti, specialmente di quelli estorsivi - esplicite richieste di denaro per la "protezione" - è fuori dubbio e la riferibilità dei fatti agli odierni indagati è più che probabile, stando alle intercettazioni effettuate e alle dichiarazioni rese, come i giudici di merito hanno posto in evidenza. È appena il caso di ricordare che in sede cautelare non è necessaria la certezza della responsabilità degli indagati, indispensabile invece, per emettere una sentenza di condanna, ma è sufficiente la probabilità
Saranno, poi, le indagini successive e la verifica dibattimentale a chiarire definitivamente la situazione processuale dei fratelli NO.
Le ragioni indicate impongono il rigetto dei ricorsi a cui segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Ai sensi dell'art. 94 disposizioni di attuazione del c.p.p. la Cancelleria è tenuta alle comunicazioni ed agli adempimenti da tale norma previsti.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare, in solido, le spese del procedimento;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni previste dall'art. 94 disposizioni di attuazione del c.p.p.. Così deciso in Roma, deliberato in Camera di consiglio, il 15 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2000