Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2000, n. 784
CASS
Sentenza 15 febbraio 2000

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Qualora nel decreto autorizzativo delle intercettazioni sia ipotizzato il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. che, tenuto conto dei limiti della pena edittale, consente le intercettazioni, il fatto che non sia precisato se si tratti del primo comma o del secondo dell'art. 416 cod. pen. non è rilevante, poiché, nella fase iniziale delle indagini, quando la situazione non è del tutto chiara e vengono disposte intercettazioni proprio allo scopo di chiarire anche il ruolo che i vari indagati ricoprano nella associazione, la contestazione non può che avere un carattere per così dire "indistinto", che ricopra, quindi, anche la ipotesi più grave dell'art. 416 cod. pen., carattere che sarà superato proprio all'esito delle disposte intercettazioni.

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, tali mezzi di ricerca della prova vengono disposte nella fase iniziale delle indagini, quando gli elementi in possesso degli indagatori sono limitati e lo strumento viene utilizzato proprio al fine di acquisire ulteriori più chiari e validi elementi. Ne discende che la motivazione non può che essere concisa e ridotta alla indicazione degli elementi essenziali che consentano alle parti ed ai giudici del riesame di vagliare la questione e stabilire la ritualità della disposta intercettazione. Quando pertanto la motivazione del decreto assolva a tale funzione essa si può ritenere congrua e non censurabile.

Commentario1

  • 1Intercettazioni telefoniche e ambientali, le videoriprese.
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2016

    Le intercettazioni ambientali, autorizzazione, esecuzione ed utilizzabilità. Le videoriprese (materiale di studio della Scuola Superiore della Magistratura, Antonio D'Amato, 2014) Scuola Superiore della Magistratura INCONTRO PER I MAGISTRATI ORDINARI CHE C'È DI NUOVO IN TEMA DI INTERCETTAZIONI? Le intercettazioni ambientali, autorizzazione, esecuzione ed utilizzabilità. Le videoriprese. Scandicci (FI), 4 Novembre 2014. Relatore: Antonio D'Amato Procura della Repubblica, Direzione distrettuale antimafia, Napoli Sommario Premessa: nozione giuridica di intercettazione. 1. Finalità della normativa sulle intercettazioni. 2. Intercettazioni ambientali: presupposti e limiti di ammissibilità. Le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2000, n. 784
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 784
Data del deposito : 15 febbraio 2000

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