Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2013, n. 45256
CASS
Sentenza 27 settembre 2013

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In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice, nella determinazione della pena, è soggetto al limite di cui all'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen. (consistente nella somma delle pene inflitte con i provvedimenti considerati), ma non al limite del triplo della pena stabilita per il reato più grave di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen., trovando applicazione solo la prima delle disposizioni citate, in forza del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., e dovendosi evitare che, raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati riconducibili, in fase esecutiva, al medesimo disegno criminoso.

Commentari3

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    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Le Sezioni Unite affrontano nuovamente la vexata quaestio dei limiti normativi che circoscrivono i poteri del giudice dell'esecuzione nelle ipotesi in cui sia chiamato ad applicare la disciplina della continuazione tra più reati, accertati con distinti provvedimenti di condanna passati in giudicato[1]. Il tema si colloca sullo sfondo degli spinosi intrecci tra l'art. 81 c.p. e l'art. 671 c.p.p., che rendono particolarmente insidiosa la materia della continuazione in executivis[2]. Il cuore della questione è il seguente: mentre il primo comma dell'art. 671 c.p.p. parrebbe accogliere la disciplina …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2013, n. 45256
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45256
Data del deposito : 27 settembre 2013

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