Sentenza 27 settembre 2013
Massime • 1
In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice, nella determinazione della pena, è soggetto al limite di cui all'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen. (consistente nella somma delle pene inflitte con i provvedimenti considerati), ma non al limite del triplo della pena stabilita per il reato più grave di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen., trovando applicazione solo la prima delle disposizioni citate, in forza del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., e dovendosi evitare che, raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati riconducibili, in fase esecutiva, al medesimo disegno criminoso.
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- 1. Revirement delle Sezioni Unite in tema di continuazione inErika Tarquini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Le Sezioni Unite affrontano nuovamente la vexata quaestio dei limiti normativi che circoscrivono i poteri del giudice dell'esecuzione nelle ipotesi in cui sia chiamato ad applicare la disciplina della continuazione tra più reati, accertati con distinti provvedimenti di condanna passati in giudicato[1]. Il tema si colloca sullo sfondo degli spinosi intrecci tra l'art. 81 c.p. e l'art. 671 c.p.p., che rendono particolarmente insidiosa la materia della continuazione in executivis[2]. Il cuore della questione è il seguente: mentre il primo comma dell'art. 671 c.p.p. parrebbe accogliere la disciplina …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2013, n. 45256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45256 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 27/09/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - N. 3025
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 4276/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA RC N. IL 16/03/1960;
avverso l'ordinanza n. 517/2012 TRIBUNALE di ROMA, del 15/11/2012;
sentita lallazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine, che ha chiesto la rettificazione della pena ex art. 619 c.p.p. e la conferma nel resto della impugnata ordinanza.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza proposta da TI CO di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di numerose sentenze di condanna in relazione alle quali il P.M. aveva emesso provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, riconosceva la continuazione tra i reati e determinava la pena complessiva in complessivi anni sette e mesi 11 di reclusione ed Euro 4.100 di multa.
2. Ricorre per cassazione TI CO, deducendo distinti motivi.
In un primo motivo il ricorrente lamenta la mancata notifica dell'avviso di fissazione di udienza.
In un secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 671 c.p.p. e art. 81 c.p.. La pena complessiva determinata dal giudice era superiore al triplo della pena inflitta per la violazione più grave: il triplo, infatti, era pari ad anni sette e mesi sei di reclusione.
In un terzo motivo il ricorrente lamenta l'omesso riconoscimento della continuazione con altri reati, già oggetto di provvedimento di riconoscimento della continuazione da parte del Tribunale di Roma, nonostante sussistessero tutti gli elementi per il riconoscimento del vincolo.
Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, chiede, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la rettificazione della pena ai sensi dell'art. 619 c.p.p. e il rigetto degli altri motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
Come questa Corte ha verificato, nel fascicolo è presente la relata di notifica a mani del detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha costantemente affermato che, in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice è soggetto al limite indicato nell'art. 671 c.p.p., comma 2, (consistente nella somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati), ma non a quello del triplo fissato dall'art. 81 c.p., comma 2, trovandosi le due norme in concorso apparente, con prevalenza della prima sulla seconda in applicazione del principio di specialità enunciato nell'art. 15 c.p., e dovendosi evitare che, raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati dei quali, in successive occasioni, debba essere riconosciuta la pertinenza al medesimo disegno criminoso (da ultimo, Sez. 1, n. 39306 del 24/09/2008 - dep. 21/10/2008, Cantori, Rv. 241145).
3. Il terzo motivo è infondato.
Effettivamente l'istanza chiedeva il riconoscimento della continuazione anche in relazione ad altre sentenze (per le quali altro provvedimento del Giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione): ma si trattava di istanza del tutto generica, su cui, quindi, esattamente il Giudice non ha provveduto, così da permettere al ricorrente di formulare - se lo ritiene - istanza specifica e dettagliata.
Da sottolineare, al contrario, che il ricorrente non aveva chiesto la continuazione del gruppo di sentenze oggetto dell'ordinanza con le altre per le quali il G.I.P. aveva già riconosciuto la continuazione: anche in questo caso, quindi, è giustificato il silenzio del Giudice.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2013