Sentenza 19 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di intercettazioni, deve ritenersi adeguatamente motivato, in ordine alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica, il decreto del pubblico ministero autorizzativo dello svolgimento delle operazioni mediante impianti in dotazione alla P.G., che faccia riferimento alle concrete caratteristiche delle attività investigative in corso, tali da richiedere il pronto intervento della stessa polizia giudiziaria, intervento che sarebbe impossibile ove le operazioni di captazione non fossero svolte mediante impianti duttilmente dislocati sul territorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/10/2006, n. 38018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38018 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo - Presidente - del 19/10/2006
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 1193
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 16782/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De RO AN;
avverso ORDINANZA del 05/12/2005 del Tribunale del Riesame di CATANIA che confermava la misura cautelare in carcere disposta nei suoi confronti dal GIP presso lo stesso Tribunale in data 10/11/2005;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PICCIALLI Patrizia;
udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Catania ha rigettato l'istanza di riesame proposta da De RO AN avverso il provvedimento impositivo della misura cautelare della custodia in carcere emesso nei suoi confronti dal GIP presso lo stesso Tribunale in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti avente come centro operativo il territorio di Siracusa, in periodo compreso tra il 2001 e l'aprile del 2004 (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) nonché per aver trafficato nelle medesime sostanze con le aggravanti della ingente quantità (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2) e dell'aver agito al fine di agevolare un clan mafioso (L. n. 203 del 1991, art. 7). Il tribunale, in particolare e per quanto qui interessa, respingeva in via preliminare l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite con l'utilizzo di impianti diversi da quelli in uso presso la Procura della Repubblica, difettando le condizioni di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3 L'eccezione era stata proposta innanzitutto con riferimento al Decreto n. 129 del 2002, con cui era stata disposta in via d'urgenza l'intercettazione ambientale in un'autovettura di un coindagato e l'urgenza era stata motivata con la necessità di effettuare contemporaneamente l'installazione di un radiolocalizzatore veicolare G.P.S. (sistema satellitare atto a localizzare l'esatta posizione di un oggetto in movimento) e l'intercettazione delle conversazioni ambientali all'interno della stessa auto, con la conseguente esigenza tecnica di fare ricorso ad impianti esterni, diversi da quelli installati presso l'ufficio della Procura della Repubblica. Analoga eccezione era stata sollevata con riferimento ai decreti, specificamente indicati, collegati a quello sopra indicato, con i quali l'inidoneità era stata motivata "per la necessità connessa ad attività di immediato riscontro sul territorio oggetto di indagine".
Il Tribunale, nel disattendere l'eccezione, sottolineava che l'adeguatezza della motivazione dei decreti contestati, fondata espressamente sulla sussistenza di esigenze di carattere investigativo che rendevano inidonei gli impianti installati presso la Procura.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso De RO AN articolando un unico motivo con il quale reitera l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni lamentando la violazione dell'art. 271 c.p.p., in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3. In primo luogo, in relazione all'originario Decreto n. 192 del 2002, censura il riferimento alla necessità oggettiva di procedere alla intercettazione ambientale all'interno dell'autoveicolo in quanto, secondo il difensore,
l'intercettazione telefonica unitamente alla localizzazione tramite G.P.S. avrebbero reso del tutto ultronea quella ambientale all'interno dell'autoveicolo, essendo già sufficienti gli elementi probatori acquisiti. In secondo luogo, prospetta l'illegittimità del decreto autorizzativo del PM sostenendo l'inammissibilità della motivazione per relationem sulla informativa redatta dalla polizia giudiziaria, giacché in tal modo si sarebbe rimessa a questi ultimi la valutazione sulla inidoneità per esigenze investigative degli impianti della Procura, così venendosi a comprimere il diritto alla riservatezza costituzionalmente garantito, anche perché, si aggiunge, anche i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria sarebbero stati caratterizzati dalla medesima tecnica di redazione. Con riferimento agli altri decreti, che si riportano al decreto originario ma con l'ulteriore specificazione "della necessità connessa ad attività di immediato riscontro sul territorio oggetto di indagine", lamenta il ricorso da parte del PM a clausola di stile, insufficiente a concretizzare l'obbligo di motivazione allo stesso.
La difesa conclude, pertanto, chiedendo l'annullamento della misura cautelare, per mancanza di riscontro individualizzante alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Il ricorso è infondato.
Nessun vizio può ritenersi sussistente relativamente ai decreti adottati dal pubblico ministero ex art. 268 c.p.p., comma 3, risultando i medesimi correttamente (e congruamente) motivati. In proposito, basta ricordare che è affermazione ormai pacifica, ed in linea con quanto già osservato dalle Sezioni unite (sentenza 26 novembre 2003, Gatto), che il decreto del pubblico ministero autorizzativo dello svolgimento delle operazioni di intercettazione mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria (art. 268 c.p.p., comma 3), può essere adeguatamente motivato, in ordine alla inidoneità o insufficienza degli impianti della procura della Repubblica, facendo riferimento non solo ad inconvenienti tecnici (ad esempio, inagibilità dei locali della procura;
postazioni tutte già impegnate in altre intercettazioni), ma anche facendo riferimento, invece, alla insufficienza o inadeguatezza degli impianti della procura rispetto alle specifiche esigenze investigative (per riferimenti, Cass., Sez. VI, 9 dicembre 2004, Foti;
Cass., Sez. IV, 14 gennaio 2005, Agosti;
Cass., Sez. IV, 16 maggio 2006, Toscano). In altri termini, per impianto "inidoneo", tale da giustificare, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3. L'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica, deve intendersi non solo quello che non funzioni materialmente, ma anche quello che, pur essendo disponibile e funzionante, non sia in grado di raggiungere, nel caso concreto, lo scopo al quale è destinato, in relazione al reato per cui si procede ed alla tipologia di indagine necessaria per il suo accertamento;
ciò che si verifica, ad esempio, allorché l'utilizzo di impianti diversi da quelli in uso presso gli uffici della procura della Repubblica sia giustificato dall'esigenza di non creare ritardi nell'azione investigativa (di recente, v. ancora Cass., Sez. VI, 18 maggio 2005, Proc. Rep. Trib. Catanzaro ed altro in proc. Romeo) ovvero dall'esigenza di effettuare le intercettazioni in luogo più vicino a quello ove si svolgano le attività sulle quali si indaga, anche in considerazione delle rappresentate esigenze sia di poter provvedere al controllo visivo delle persone sottoposte a controllo sia di consentire un intervento immediato delle forze dell'ordine (v. Cass., Sez. I, 3 febbraio 2005, Proc. Rep. Trib.Roma in proc. Gallace). In definitiva, può e deve ritenersi adeguatamente motivato, in ordine alla inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica, il decreto del pubblico ministero autorizzativo dello svolgimento delle operazioni di intercettazione mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria (art. 268 c.p.p., comma 3) che faccia riferimento alle concrete caratteristiche dell'attività investigativa in corso, tali da poter eventualmente richiedere un pronto intervento della polizia giudiziaria che sarebbe frustrato ove le operazioni di captazione non fossero svolte mediante impianti duttilmente dislocati sul territorio (così, efficacemente, Cass., Sez. VI, 20 febbraio 2006, Limonta ed altro).
Quanto esposto, pertanto, esclude la fondatezza della doglianza articolata in ricorso prospettandosi l'illegittimità del decreto che autorizzi l'utilizzo di impianti esterni a quelli in uso presso l'ufficio requirente per soddisfare specifiche ragioni investigative, che impongano interventi immediati alla polizia giudiziaria operante in ragione delle emergenze ricavabili dalle operazioni intercettive.
Nè, sotto diverso profilo, può certamente prendersi in considerazione in questa sede, non potendosi qui sindacare nel merito le concrete scelte operative dell'autorità inquirente, la doglianza attraverso la quale il ricorrente ritiene di non condividere la - ripetesi, insindacabile ed incensurabile- scelta investigativa in forza della quale si è inteso affiancare alle operazioni di intercettazione ambientale anche l'allocazione sull'autovettura di un apparecchio di rivelazione GPS. Infondato è anche il profilo di censura che sembra diretto a contestare l'insussistenza del presupposto dell1 "urgenza" che, come è noto, costituisce uno dei presupposti legittimanti il decreto del pubblico ministero ex art. 268 c.p.p., comma 3. A tal riguardo, è sufficiente notare che, secondo assunto pacifico, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in ordine alla motivazione del decreto che il pubblico ministero deve adottare, per giustificare l'uso di impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica, sotto il profilo delle ragioni di eccezionale urgenza, deve ritenersi che la motivazione sull'esistenza delle eccezionali ragioni di urgenza possa anche essere finanche implicita, quando si faccia riferimento ad un'attività criminosa in corso (Cass., Sez. Il, 19 maggio 2006, Cortes Chila ed altri).
Ciò che si verifica, nell'ambito dei reati di criminalità organizzata, per la loro natura permanente: e qui, va ricordato, si procedeva appunto, tra gli altri, proprio per il reato di associazione criminosa D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 che, pacificamente, non solo ha natura tipicamente permanente, ma rientra senz'altro tra quelli di "criminalità organizzata" (cfr. ancora Cass., Sez. Il, 19 maggio 2006, Cortes Chila ed altri). Del resto, non va neppure trascurato di considerare che, secondo un'affermazione senz'altro condivisibile, la sussistenza del presupposto dell'urgenza" ex art. 268 c.p.p., comma 3, ben può essere legittimamente desunta anche dal complesso della motivazione del provvedimento autorizzativo delle intercettazioni e dalle cadenze procedimentali eventualmente ravvicinate (o concitate) desumibili dagli atti, anche a prescindere dalla loro specifica enunciazione da parte del pubblico ministero (Cass., Sez. VI, 18 maggio 2005, Proc. Rep. Trib. Catanzaro ed altro in proc. Romeo).
Infine, per corrispondere ad un ulteriore profilo di censura, deve ritenersi che legittimamente si sia fatto ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, dovendosi escludere che sia mancato da parte dell'autorità giudiziaria e, prima di essa, da parte del pubblico ministero, il vaglio doveroso imposto dalla legge.
Infatti, in linea con quanto già sostenuto dalle Sezioni unite (sentenza 21 giugno 2000, Primavera ed altri), in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, è valida la motivazione per relationem del decreto autorizzativo quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, ad un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria al provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il decidente ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti alla sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. A tal riguardo, come pure già precisato dalle Sezioni unite (sentenza 26 novembre 2003, Gatto), ai fini della motivazione per relationem, per istituire una "relazione" tra i due provvedimenti non occorrono formule particolari e la idoneità di quella usata va valutata in concreto, tenendo conto dei rapporti esistenti tra i provvedimenti (di recente, cfr. Cass., Sez. I, 3 febbraio 2005, Proc. Rep. Trib. Roma in proc. Gallace). Le condizioni su cui supra ci si è soffermati, che caratterizzano la motivazione per relationem, qui paiono senz'altro rispettate, non essendovi stato affatto quel recepimento acritico cui, sia pure apoditticamente, fa riferimento il ricorrente. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2006