Sentenza 15 dicembre 2011
Massime • 2
In tema di tentata estorsione, l'idoneità ed univocità degli atti vanno valutate con giudizio "ex ante", tenendo presenti la connotazione storica del fatto, le sue effettive implicazioni in riferimento sia alla posizione dell'autore della condotta che a quella del suo interlocutore, nonché il significato del linguaggio e del messaggio alla stregua delle abitudini locali. (Nella specie l'imputato, tramite un proprio emissario, aveva dapprima manifestato ad un imprenditore edile l'intenzione di parlargli e successivamente richiesto allo stesso di telefonare, giacché, diversamente, vi sarebbe stato un incendio).
In tema di estorsione, la circostanza aggravante delle "più persone riunite" sussiste anche quando l'intervento dei concorrenti non si verifichi in un unico contesto, ma in momenti diversi, purché le diverse condotte risultino tutte parimenti finalizzate all'intimidazione della vittima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2011, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni Presidente del 15/12/2011
Dott. MILO Nicola Consigliere SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere N. 1879
Dott. FAZIO Anna Maria Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna Consigliere N. 21062/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VA DO N. IL 14/04/1971;
avverso la sentenza n. 11234/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 24/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 24/2/2011 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza in data 28/6/2010, con la quale il Tribunale di Avellino aveva dichiarato AV AR colpevole del reato di cui agli artt. 110 - 56 - art. 629, nn. 1 e 2 in relazione all'art.628 c.p., comma 3. n. 1 e L. n. 203 del 1991, art. 7 e lo condannava alla pena di giustizia.
Si imputava al AV di avere compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco, a farsi consegnare dall'imprenditore edile IE ZO una somma di danaro non quantificata, commettendo il fatto, mandando presso il cantiere di Avellino Pagano Beniamino, il quale ebbe a intimare al dipendente della ditta, RO NE di avvertire il suo datore di lavoro di telefonare alla famiglia AV:
in caso contrario ci sarebbe stato un incendio e ancora incontrandosi personalmente con CI AN, capocantiere, al quale, dopo avere ricordato la precedente visita del suo emissario, riferì di consigliare all'impresa di regolarizzare, altrimenti avrebbero incendiato;
evento non verificatosi per il rifiuto della vittima di pagare.
In motivazione condivideva la ricostruzione della vicenda e i rilievi e gli argomenti formulati dal giudice di primo grado a conferma del giudizio di colpevolezza, valorizzando la deposizione del IE, dopo averne saggiata l'attendibilità, giacché spontanea, tempestiva e priva di intenti calunniatori, e i riscontri, provenienti dal teste CI, ritenendo che le divergenze tra il dichiarato processuale e quello dibattimentale di quest'ultimo non influissero sulla tenuta delle dichiarazioni accusatorie della parte offesa. Confermava inoltre l'aggravante del metodo mafioso, indicando gli elementi - esistenza del clan AV, qualità dell'imputato, facente parte di quella famiglia, la posizione egemonica di quel sodalizio - che ne confermavano la sussistenza.
Contro tale decisione ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore, che a sostegno della richiesta di annullamento articola vari motivi. Con il primo motivo denuncia la violazione della legge penale e processuale in riferimento alla valutazione della prova, sostenendo che i giudici del gravame avevano eluso il tema, evidenziato nei motivi di appello, del contrasto tra quanto riferito dal IE, teste indiretto e quanto dichiarato dalla fonte diretta CI circa l'effettivo svolgersi dei fatti e il collegamento tra la visita dell'emissario e l'incontro tra il AV e il CI. Con il secondo motivo deduce la violazione della norma di cui all'art. 56 c.p. e il difetto di motivazione, e censura l'errore della corte di merito nell'escludere che difettassero i requisiti dell'idoneità dell'azione, nonostante che la frase "ti vogliamo parlare" non fosse oggettivamente e immediatamente riconducibile ad una ipotesi criminosa e soprattutto che la richiesta di telefonare alla famiglia AV fosse attribuibile al CI, piuttosto che all'imputato.
Con il terzo motivo eccepisce l'erronea applicazione della norma incriminatrice e il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione della sussistenza dell'aggravante del numero delle persone, pur dando atto la sentenza che l'intervento di queste non si sarebbe verificato in un unico contesto, bensì in momenti diversi, e omettendo di considerare che non era provato che l'ignoto giovane e il AV fossero portavoce di comuni e perverse intenzioni di più persone. Con il quarto motivo la violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 e il difetto di motivazione in riferimento alla valutazione dell'aggravante del metodo mafioso, nella specie inesistente e non motivato. Infine con il quinto motivo la violazione degli art. 629 c.p., comma 2, art. 63 c.p., comma 4 e L. n. 203 del 1991, art. 7 e il difetto di motivazione;
si evidenzia l'errore del giudice del gravame, il quale, pur riconoscendo che all'imputato erano state riconosciute le aggravanti ad effetto speciale di cui all'art. 629 c.p., comma 2 e quella ex art. 7, non aveva applicato la disciplina concernente la facoltatività dell'aumento per la circostanza più grave, essendo incongruo il riferimento alla neutralizzazione delle prime per le concesse generiche.
Il ricorso non ha fondamento e va pertanto rigettato. Il primo motivo ha già costituito oggetto di attenta valutazione del giudice del gravame, il quale ha fatto corretta applicazione del principio, a mente del quale le dichiarazioni del teste "de relato" vanno considerate alla stregua di un indizio - nel senso di prova indiretta sul fatto - e devono formare oggetto di particolare verifica, la quale impone il controllo dell'attendibilità, non solo del soggetto dichiarante, ma anche di quello di riferimento, sia quando quest'ultimo confermi, sia quando smentisca le affermazioni a lui attribuite (Cass. Sez. 1 15/7 - 9/9/2009 n. 35106 Rv. 245187), con la conseguenza che non può ritenersi sussistente alcuna gerarchia tra la testimonianza diretta e quella indiretta. Nel caso in esame la corte di merito ha ampiamente giustificato la piena attendibilità della testimonianza del IE, valorizzandone la spontaneità e la tempestività della denuncia, l'assenza di situazioni soggettive - rancore, animosità, vendetta - tali da rendere prospettabile la impostazione di una falsa accusa, l'indicazione immediata delle fonti della sua conoscenza, le conferme ricevute dal teste RO e quelle, sia pure parziali, fornite dal teste CI;
viceversa ha ampiamente dimostrato la non affidabilità delle dichiarazioni del teste CI, evidenziandone le accertate divergenze tra il dichiarato processuale e quello dibattimentale e la scarsa tenuta logica delle precisazioni rese, la genericità del suo racconto circa il contenuto degli incontri, il tenore delle informazioni, asseritamene richiestegli dal AV, l'inconciliabilità tra quanto riferisce essere avvenuto e la sua condotta, che tradisce allarme e piena consapevolezza della reale portata dell'interessamento del AV, che finivano per corroborare vieppiù la deposizione della parte lesa. In questa sede il ricorrente reitera la questione già dibattuta e tradisce lo scopo di sollecitare una valutazione di merito, preclusa in questa sede. Stessa risposta può essere data alla censura di cui al secondo motivo, certamente non idonea ad accreditare la tesi dell'errore del giudice di merito nell'escludere l'ipotesi di una mera sollecitazione di un contatto telefonico con la famiglia AV, che non oltrepassava la soglia di un atto preparatorio, privo di idoneità e univocità. Al contrario il giudice del gravame, adeguandosi alla ormai consolidata giurisprudenza in tema di tentativo punibile, ha sottolineato come il codice ha ormai abbandonato la categoria degli atti preparatori, rinviando la configurazione del tentativo alle sole caratteristiche di idoneità e non equivocità della direzione degli atti, da valutarsi con giudizio ex ante, tenendo presenti la connotazione storica del fatto, le sue effettive implicazioni in riferimento sia alla posizione dell'autore della condotta censurata che a quella del suo interlocutore, il significato del linguaggio e del messaggio alla stregua delle consuetudini locali, ed ha quindi ampiamente dimostrato come la volontà di incassare danaro per i lavori in corso di esecuzione e quindi la richiesta di un ingiusto profitto fosse conclamata dalla prima richiesta di informazioni sul titolare dell'impresa, rivolta dal AV al CI accompagnata dall'espressione "ti vogliamo parlare" e dalla successiva perentoria pretesa dell'emissario, rivolta al RO di telefonare alla "famiglia AV".
Destituita di fondamento è anche la censura di cui al terzo motivo, concernente la sussistenza dell'aggravante del numero delle persone, correttamente affermata alla luce del principio più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale in tema di estorsione l'aggravante de qua sussiste anche quando l'intervento dei concorrenti non si verifichi in un unico contesto, ma in momenti diversi, purché le diverse condotte risultino tutte parimenti finalizzate all'intimidazione della vittima (ex multis Cass. Sez. 6, 16/7-30/8/2010 n. 32412 Rv. 248286). E nel caso in esame il giudice del gravame ha ricordato come la surriferita frase "ti vogliamo parlare" e la successiva richiesta dell'emissario di telefonare alla "famiglia AV" evocasse l'esistenza di una pluralità di soggetti interessati al contatto.
Quanto poi alla sussistenza dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, censurata con il quarto motivo di ricorso, la motivazione della sentenza impugnata ha ben lumeggiato la sussistenza dell'aggravante contestata nella sua doppia articolazione del ricorso al metodo mafioso e del fine di agevolare l'attività del sodalizio mafioso con puntuale e adeguato apparato argomentativo, di cui si è fatto cenno, immune da vizi logici o giuridici e come tale incensurabile in sede di scrutinio di legittimità.
Anche la censura di cui al quinto e ultimo motivo reitera quella posta a fondamento dell'appello, già valutata e respinta dalla corte di merito, che sul punto ha convalidato l'aumento apportato ex art. 7 L. cit., correttamente spiegando come la invocata facoltatività fosse contemplata solo nell'ipotesi di concorso di più circostanze ad effetto speciale, che non si verificava nel caso in esame, in cui non si era proceduto ad alcun aumento per la concorrente aggravante ex art. 629 c.p., comma 2 in forza del giudizio di equivalenza tra essa e le concesse attenuanti generiche, onde la doverosità dell'aggravamento di pena, stante la deroga all'ordinario ricorso al giudizio di bilanciamento, espressamente contemplato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, comma 2, attraverso il divieto di bilanciamento favorevole o paritario tra tale aggravante e le attenuanti generiche. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2012