Sentenza 5 novembre 1998
Massime • 1
In tema di reati di criminalità organizzata,la concessione delle attenuanti generiche e la concessione della attenuante di cui all'art. 8 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti. Le prime, dunque, non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda. Invero, mentre l'art 62 bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum", ecc.), quegli elementi che possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale,l' attenuante di cui all'art 8 legge 12 luglio 1991 n. 203 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini e della attività dallo stesso posta in essere allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che assumeva contraddittorietà della motivazione della sentenza del giudice di merito, il quale aveva concesso l'attenuante di cui all'art. 8 e negato la applicazione delle "generiche").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/1998, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 5 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato TERESI Presidente del 05/11/98
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Edoardo FAZZIOLI Consigliere N.1178
3. " Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni SILVESTRI Consigliere N.25025/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL AR, n. 26.2.1944 a Misilmeri
avverso la sentenza in data 17.4.1998 della Corte d'Assise di Appello di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero, dott. Oscar CEDRANGOLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Udito il difensore Avv. Giorgio ROBIONY, sostituto dell'Avv. Luigi LI GOTTI
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17.4.1998 la Corte d'Assise di pronunciata Appello di Palermo confermava la condanna in primo grado nella sede a carico di AL AR, imputato di concorso nell'omicidio premeditato di Grassi Libero, in quelli di ME AL e LA IN e nei connessi reati in materia di armi, ritenuta la continuazione, nonché di più episodi di detenzione e porto di esplosivo (fatti questi ultimi pure distintamente uniti dal vincolo della continuazione). Veniva ritenuto congruo, se non benevolo, il trattamento sanzionatorio adottato in primo grado, oggetto del gravame dell'imputato. A questi, per il primo gruppo di reati, era stata concessa l'attenuante di cui all'art. 8 D.L. 13.5.1991 n. 152, convertito in L. 12.7.1991 n. 203, con prevalenza sulla premeditazione;
per il reato più grave (omicidio Grassi) era stata applicata la pena minima di 12 anni di reclusione, e ciò costituiva adeguato riconoscimento della preziosa collaborazione fornita alla giustizia, del gravissimo rischio che ne consegue, della fermezza nella scelta collaborativa di fronte a pressioni provenienti dagli stessi familiari. Non appariva peraltro giustificata la invocata concessione delle attenuanti generiche con ulteriore diminuzione della pena, data la gravità del reato commesso e dell'allarme sociale suscitato e il danno cagionato, fra l'altro, alla stabilità economica del paese. trattandosi della "punizione esemplare" inflitta ad un imprenditore che aveva rifiutato e pubblicamente denunciato le richieste estorsive dell'organizzazione mafiosa. Nè elementi a favore del reo erano desumibili dai suoi precedenti, sintomatici di una personalità criminale di notevole spessore. Quanto all'aumento per i reati satelliti (complessivamente, anni tre di reclusione) esso appariva fin troppo contenuto in relazione all'ulteriore, duplice omicidio motivato dalla presunta responsabilità delle vittime per un banale furto di sigarette in danno di un associato.
Le stesse considerazioni valevano in ordine alla seconda serie di reati, comprendente il porto di esplosivo destinato ad attentati a fini estorsivi, congruamente sanzionato con pena base assai prossima al minimo (anni due di reclusione e lire 600.000 di multa), ridotta alla metà in virtù dell'attenuante di cui all'art. 8 D.L. n.152/91, applicata nella sua massima estensione, ed aumentata ex art.81 C.P. per gli analoghi reati in continuazione di soli mesi due e lire 200.000.
La difesa dell'imputato ricorre per cassazione denunciando illogicità di motivazione in quanto le attenuanti generiche erano state negate in vista della gravità dei fatti, pacificamente di per sè non ostativa all'applicazione dell'art. 62 bis C.P., e sul rilievo che la collaborazione era già stata apprezzata con la diminuzione di pena prevista dall'art. 8 D.L. n. 152/1991, operante in base ad un criterio "esterno al delitto così come individuato e circostanziato" e non preclusivo di una ulteriore riduzione in relazione alla positiva evoluzione "post delictum" della personalità del reo, nel caso di specie riconosciuta ma non valutata dal giudice di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. In tema di attenuanti, le circostanze generiche di cui all'art. 62 bis C.P. vanno riferite a quanto in concreto il legislatore non ha potuto prevedere, ai fini della individuazione e della personalizzazione della pena. stante l'impossibilità di ricomprendere in una formula di portata generale e astratta l'immensa varietà delle vicende umane. Perciò, con riguardo ai criteri indicati dall'art. 133 C.P., ha attribuito al giudice la facoltà di cogliere, nei motivi che hanno determinato il reato, nelle circostanze che lo hanno accompagnato, nel danno effettivo che ha cagionato, nella condotta anche successiva del reo quegli elementi che possono suggerire l'opportunità di attenuare la pena edittale. Ne segue che, ai fini della valutazione demandatagli, di carattere ampiamente discrezionale, ben può il giudice di merito riconoscere alla natura ed alla gravità del fatto l'attitudine ad integrare elementi di disvalore di tale rilevanza da giustificare il diniego delle attenuanti generiche (cfr. Cass., Sez. VI, 3.3.1990, Fattori), anche prevalendo su indici positivi desumibili, ad esempio, dal sincero pentimento e dalla leale collaborazione con la giustizia. In particolare, le attenuanti che, come quella prevista dall'art. 8 D.L. n. 152/1991, sono fondate sul proficuo contributo fornito alle indagini o volto ad evitare conseguenze ulteriori dell'attività delittuosa non escludono, ma neppure implicano necessariamente l'applicazione di quelle generiche, data la differenza dei rispettivi presupposti, essendo le prime fondate sull'utilità obbiettiva del risultato, le seconde su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole (cfr. Cass., Sez. VI, 28.12.1995, Ivardon). Nessun elemento di illogicità è perciò ravvisabile nella decisione impugnata, che ne' ha affermato l'incompatibilità fra la specifica attenuante e quelle generiche, ne' ha ritenuto che la gravità del fatto sia in sè ostativa all'applicazione di tali ultime circostanze, ma ha invece correttamente operato, alla stregua delle regole prima enunciate, una complessiva valutazione degli elementi influenti sul giudizio, riconoscendo la prevalenza di quelli negativi e dandone congrua motivazione. Inaccettabile è la tesi del ricorrente, secondo il quale, in sostanza, l'apprezzamento ex art.133 C.P. dovrebbe essere scisso in due momenti, l'uno relativo alla gravità del reato e delle circostanze a questa inerenti, l'altro ai comportamenti "esterni" e successivi posti in essere dal colpevole, in palese contrasto con il carattere sintetico, globale ed unitario della valutazione richiesta dalla norma.
Il ricorso va perciò respinto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 1999