Sentenza 24 novembre 2009
Massime • 1
In tema di intercettazioni, deve ritenersi adeguatamente motivato il provvedimento autorizzativo dello svolgimento delle operazioni mediante l'utilizzo di apparecchiature esterne all'ufficio della Procura e in dotazione della P.G., quando lo stesso sia determinato dall'esigenza di garantire un tempestivo intervento di prevenzione e di interruzione di un'attività criminosa riconducibile ad un'organizzazione di tipo mafioso. (Fattispecie in cui l'indagine in corso richiedeva l'immediato coordinamento di numerosi investigatori sparsi sul territorio ed il contestuale utilizzo di diverse linee telefoniche ed apparecchiature radio).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1498 del 17https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1498 Anno 2013 Presidente: CHIEFFI SEVERO Relatore: CAPOZZI RAFFAELE SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) VISCONTI CIRO N. IL 12/07/1957 2) MACOLINO GIUSEPPE N. IL 27/01/1968 avverso la sentenza n. 1183/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 30/04/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CA POZZI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. rcZ 6fLA ..55 che ha concluso per ,C:,01_ „Lekrz., N; CADLIt•G, re– N Pr t'd t, cidi ‘cure . r” Data Udienza: 17/12/2012 /e (di M cA.C,A;tc) N.29809/12-RUOLO N.19 P.U. (2025) RITENUTO IN F1170 1.Con sentenza del 30 aprile 2010 la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/11/2009, n. 47335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47335 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO FR - Presidente - del 24/11/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 2043
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 26708/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AR nato il [...], ON FR nato il [...], NI SA nato il [...];
avverso la sentenza 22 dicembre 2008 della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza 11 luglio 2007 del Tribunale di Marsala, ha escluso per il solo NI l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, riducendogli la pena ad anni 2 di reclusione, con revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, e confermando le restanti statuizioni di responsabilità.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, nonché i difensori dei ricorrenti avv.ti Ferro, per AN e NI;
Bonsignore, anche in sostituzione del collega Clementi, per AN e ON, il quale ha depositato copia della sentenza 20 febbraio 2008, della 1^ sez. penale della Corte di appello di Palermo, pronunciata nel rito abbreviato, nei confronti di AN EP + 7, di assoluzione per non aver commesso il fatto dal reato del capo sub A, art. 416 bis c.p., in riforma della sentenza 19 ottobre 2006 del G.U.P. del Tribunale di Palermo e avv.to Gianzi EP. CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
AN, ON e NI ricorrono, a mezzo dei loro difensori, contro la sentenza 22 dicembre 2008 della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza 11 luglio 2007 del Tribunale di Marsala, ha escluso per il solo NI l'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, riducendogli la pena ad anni 2 di reclusione, con revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, e confermando le restanti statuizioni di condanna:
per i primi due, per il reato ex art. 416 bis c.p. con le aggravanti di cui ai commi 4 e 6, detto articolo, e per il NI, carabiniere in servizio presso la compagnia di Castelvetrano, per il reato ex art. 615 ter c.p. per accesso abusivo a sistema informatico. 1.) motivi di ricorso di AN AR.
Con un primo motivo di impugnazione si deduce violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e manifesta illogicità
della motivazione, per vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato, non essendo gli elementi acquisiti idonei a far ritenere il AN come intraneo alla associazione a delinquere. Con un secondo motivo si lamenta travisamento della prova, nel senso che a fronte di precise prove documentali diverse, i giudici di merito avrebbero utilizzato le dichiarazioni del tenente RA, il quale aveva precisato che dai conti del Di MA non emergevano disponibilità economiche sufficienti per l'apporto di capitali sociali.
Tali primi due motivi del AN - che riguardano il merito dell'accusa - verranno unitamente esaminati con il 2^ ed il 3^ motivo del ON al p.4) che segue, una volta esaminate e risolte le "questioni prioritarie" sviluppate al p.3), le quali attengono al tema della utilizzabilità degli esiti delle disposte intercettazioni, sollevato appunto con il successivo 3^ motivo del AN ed il 1^ motivo di ricorso del ON.
Con un terzo motivo il difensore del AN prospetta violazione di legge e vizio di motivazione, ripetendo le questioni di inutilizzabilità delle intercettazioni correlate al Decreto n. 527 del 2002, per difetto della necessaria motivazione sulla inidoneità ed insufficienza degli impianti di Procura.
2.) motivi di ricorso di ON FR.
Con un primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per difetto di motivazione sul punto della inidoneità degli impianti di Procura con riferimento ai Decreti n. 527 del 2002, n. 1063 del 2003 e n. 239 del 2003. Tale 1^ motivo come già detto verrà accorpato alle doglianze proposte nel 3^ motivo del AN e per la sua priorità logica, verrà valutato al p.3) che segue.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione all'associazione, a fronte di pretese assenti emergenze processuali sul punto e senza che la corte distrettuale abbia dato risposta alle censure formulate nell'atto di appello e nei motivi aggiunti. Con un terzo motivo il difensore prospetta violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermata sussistenza delle aggravanti:
dell'art. 416 bis c.p., comma 4 (associazione armata), che sarebbe stata scorrettamente ottenuta mediante una mera imputazione di tipo oggettivo;
e del comma 6 (finanziamento con risorse illecite derivante dai proventi associativi), mancando la prova della corrispondenza tra apporto di capitale e sua genesi. I motivi 2^ e 3^ del ON per la loro sostanziale corrispondenza alle critiche esposte nei motivi 1^ e 2^ del AN, come anticipato, verranno esaminati congiuntamente al successivo p.4). Con un quarto motivo la difesa del ON deduce vizio di motivazione e violazione di legge, in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alla incensuratezza ed all'età dell'imputato.
Tanto premesso, vanno ora congiuntamente esaminati i motivi del AN e del ON partendo dalle censure in tema di inutilizzabilità del compendio probatorio tratto dalle intercettazione.
3.) l'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche per tutti i ricorrenti.
La 2^ sezione della Corte di appello di Palermo con la decisione impugnata (pagg.: 2-4), andando in contrario avviso della corrispondente sentenza (da rito abbreviato) della 1^ sez. della stessa Corte, che, in data 20 febbraio 2008, ha prosciolto gli originari imputati separatamente giudicati con rito speciale, ha ritenuto invece pienamente utilizzabili le intercettazioni che erano state disposte, con conseguente conferma delle statuizioni di colpevolezza degli imputati.
I difensori del AN e del ON, nei rispettivi ricorsi (3^ motivo del AN e 1^ motivo del ON), lamentano la scorrettezza di tale valutazione, a loro avviso, non corrispondente alle letture giurisprudenziali, correnti in tema di motivazione, sulle ragioni, che giustificano il ricorso ad impianti esterni la Procura della Repubblica.
Ritiene questa Corte che in materia di intercettazioni telefoniche, ed ambientali e sul tema della motivazione dei decreti autorizzativi di dette attività, sia assolutamente necessario che si parta concettualmente dalla considerazione di base e cioè che, ciò che rileva e conta, è che da tale motivazione possa dedursi l'iter cognitivo e valutativo, seguito dal giudice, e se ne possano conoscere i risultati, i quali debbono profilarsi ed essere conformi alle prescrizioni della legge (Cass. Pen. sez. 1^, 11525/2005, Gallace).
Ciò posto va ribadito, per risalente e condivisibile giurisprudenza, che l'inidoneità dell'impianto, la quale, a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, giustifica l'utilizzo di apparecchiature esterne agli uffici della procura della Repubblica, attiene non solo all'aspetto "tecnico" o "strutturale", concernente le condizioni materiali dell'impianto stesso, ma anche a quello cosiddetto "funzionale", entrambi da valutare in relazione al tipo di indagine che si svolge e allo specifico delitto per il quale si procede (cfr. in termini: Cass. Pen. Sez. 1, 1033/2006 Rv. 233382 Cherchi, Massime precedenti Conformi: N. 467 del 2003 Rv. 227177, N. 27307 del 2003 Rv. 225260, N. 27970 del 2003 Rv. 225772).
Il requisito della inidoneità od insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica va pertanto soppesato e valutato non già in astratto, ma con riguardo alle concrete ed obiettive caratteristiche dell'indagine, nel cui contesto si inseriscono le operazioni di intercettazione, sicché è consentito il ricorso ad impianti della polizia giudiziaria quando l'indagine come nella specie - trattandosi di delitto ex art. 416 bis c.p. - richieda "naturaliter" il coordinamento immediato di molti investigatori sparsi sul territorio, e dunque l'uso contestuale di numerose linee telefoniche e apparecchiature radio (cfr. ex plurimis:
Cass. pen. sez. 5, 36090/2006 Santangelo;
Cass., Sez. 1, 19 novembre 2003, Caleca). In conclusione, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, l'inidoneità degli impianti, che giustifica l'utilizzo di apparecchiature esterne agli uffici della procura della Repubblica, può attenere anche alla sola relazione intercorrente tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione, nel caso concreto, e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca della prova (Cass. Pen. Sez. 1, 11576/2006 Rv. 233794 Vecchione. Massime precedenti Conformi: N. 27307 del 2003 Rv. 225260, N. 1033 del 2005 Rv. 233382). È quindi legittimo l'utilizzo di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria determinato dall'esigenza - emergente nella vicenda - di garantire un tempestivo intervento di prevenzione e di interruzione dell'attività criminosa organizzata e qualificata di tipo mafioso. Sotto tali profili devono ritenersi adeguatamente motivati, in ordine alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica i provvedimenti che facciano riferimento alle concrete caratteristiche delle attività investigative in corso, tali da richiedere il pronto intervento della stessa polizia giudiziaria, intervento che sarebbe impossibile ove le operazioni di captazione non fossero svolte mediante impianti dislocati sul territorio (Cass. Pen. Sez. 4, 38018/2006 Rv. 235043 De Carolis. Massime precedenti Conformi: N. 11576 del 2006 Rv. 233794).
Da ciò consegue il rigetto delle relative doglianze confermata la ragionevolezza delle argomentazioni della decisione impugnata anche in punto di derivate eccezionali ragioni urgenza.
4.) la sussistenza del delitto associativo e delle ritenute aggravanti nonché del reato del capo sub B).
Affermata la piena utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, vanno ora valutate le critiche degli imputati ON e AN, in ordine alla sussistenza ed alla partecipazione al sodalizio criminoso del capo A, e per il solo AN anche per l'imputazione del capo sub B) della rubrica.
In particolare la difesa del ON lamenta l'uso che è stato fatto del tenore delle intercettazioni telefoniche intervenute tra il ON e soggetti non identificati, oppure tra terzi che hanno riferimento al ON stesso e si critica l'affermata ed immotivata sussistenza dei tre "facta concludentia" dati: a) dall'intervento nei lavori di manutenzione straordinaria della strada statale n. 119 (pagg. 13 e segg.); b) all'intervento sui lavori relativi al centro di Poggioreale (pagg. 16 e segg.); c) riscossione di somme di denaro per conto dell'associazione (pagg. 18 e segg.). Va subito sul punto ribadito - anche in relazione alla posizione del AN - che gli indizi, raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche, ben possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e senza necessità di riscontri in altri elementi esterni, qualora - come nella specie - risultino ad un tempo: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (Cass. pen. sez. 4^, 22391/2003, Rv. 224962, EH LU, Massime precedenti Conformi: N. 1035 del 1991 Rv. 189043).
Ne consegue che il giudice di merito, in tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, una volta accertato che il significato delle conversazioni intercettate è connotato - nel suo preciso contesto - dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, può ragionevolmente ricostruire un significato delle conversazioni che non lasci margini di dubbio sul senso complessivo della conversazione (Cass. pen. sez. 6^, 29350/2006 Rv. 235088, Rispoli, Massime precedenti Conformi: N. 22391 del 2003 Rv. 224962, N. 21726 del 2004 Rv. 228573), considerato che la valutazione e la conseguente analisi interpretativa del linguaggio e del contenuto delle conversazioni integrano una tipica "questione di fatto", rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità quando essa risulti motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Cass. Penale sez. 2^, 41044/2005, Rv. 232697 Guttadauro;
Cass. pen., sez. 5, 3 dicembre 1997, Viscovo, RV 209566; conforme: Cass. pen., sez. 6, 12 dicembre 1995, Falsone, RV 205661). Tale operazione logico-ricostruttiva risulta nella specie attentamente condotta, tenuto conto dell'estrema variabilità dei possibili "contenuti comuni dello scambio informativo", che sono stati rigorosamente decrittati in funzione dei soggetti parlanti, dei loro contingenti e comuni interessi (leciti od illeciti) ed avuto costante e specifico riguardo allo strumento usato, all'ambiente sociale-culturale-lavorativo, o criminale di riferimento, alla inusitata o sproporzionata frequenza dei contatti stessi in relazione all'argomento trattato, e, a tali riguardi, alla plausibile condivisibilità o meno delle giustificazioni sottese o difensivamente prospettate.
Il motivo quindi, al limite dell'inammissibilità(va rigettato - anche per la parte riferibile al AN - considerato che le ulteriori diverse doglianze - che finiscono con il proporre una diversa lettura più favorevole agli accusati - devono essere correlate alla struttura motivazionale della sentenza di appello, la quale, essendo entrambe le decisioni di primo e di secondo grado concordanti nella analisi e nella valutazione degli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di colpevolezza, si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativi (cfr. ex plurimis: Cass., Sez. Un., 4.2.1992, Musumeci, rv. 191229. Cass. Pen. sez. 1^, Pres. Fazzioli, 8869/2000, 26 giugno - 8 agosto 2000, in ric. Sangiorgi).
Quanto al AN, il suo ricorso (1^ motivo) segnala, seguendo l'articolazione usata per l'atto di appello: a) l'assenza di ruoli nel progetto di fuga in Venezuela dei latitanti AC e FE attesa l'insignificanza delle dichiarazioni rese da IA persona ritenuta con sentenza della Corte di appello di Palermo estranea all'associazione dei qua;
b) il travisamento della prova sulla somma di 3 milioni da considerarsi "regalo di nozze" per la figlia del IA;
c) l'intestazione fittizia di quote della società Sicilia formaggi al Di MA, da parte del AN che sarebbe stata fondata su elementi equivoci ed insufficienti. Una lettura analitica delle doglianze sopra sintetizzate consente peraltro di concludere nel senso che mediante esse - come avvenuto per l'impugnazione del ON - si sollecita e si chiede al giudice di legittimità una non consentita attività di verifica e di controllo.
Il ricorso è quindi inammissibile perché deduce motivi non consentiti in questa sede: non si denunciano infatti reali vizi di legittimità, ma si censurano sostanzialmente le valutazioni e gli apprezzamenti probatori, operati dai giudici di merito, ed espressi in sentenza con una giustificazione che risulta completa, nonché fondata su argomentazioni giuridicamente corrette, coerenti, ed indenni da vizi logici.
Per risalente giurisprudenza, eccede infatti dalla competenza della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione della Suprema Corte è, dunque, circoscritto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione intoccabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata;
2) l'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che l'hanno determinate;
3) il mancato affioramento di alcuni dei predetti vizi dall'atto impugnato (Cass. pen. sez. 6^, 5334/1992 Rv. 194203, Verdelli).
Nella specie la decisione impugnata, sia per il AN (capi A e B:
pagg. 4-7), che per il ON (Capo A: pagg. 7-11), ha evidenziato, con ordine logico e condivisibili sequenze successive di risultato, tutti i passaggi nodali e le relative conclusioni in tema di colpevolezza, valorizzando a tal fine, in modo unitario, plurime fonti, quali: 1) le conversazioni di IA PI in carcere con i familiari, in ordine al definito programma di fuga in Venezuela di AC e Buonafede;
2) la causale associativa del versamento di L. 3 milioni: nessun travisamento della prova sul punto rispetto all'assunto difensivo di un dono nuziale;
3) il finanziamento della Sicilia Formaggi con denaro sicuramente non di lecita provenienza;
4) l'assunzione della sorella di IA IN.
Trattasi di scansioni argomentative frutto di una doppia e conforme valutazione che - come puntualmente annotato dalla decisione impugnata - non è stata in alcun modo scalfita dal difforme tenore della decisione della 1^ sezione della Corte di appello di Palermo in data 20 febbraio 2008, la quale (in riforma della sentenza 19 ottobre 2006 del G.U.P. del Tribunale di Palermo) ha assolto AN EP, Di MA EL, IA EP, IA PI e IA IN dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. "per non aver commesso il fatto" e dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies aggrav. D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 con riferimento proprio al finanziamento della Sicilformaggi s.r.l., "perché il fatto non sussiste".
Ed infatti, osserva - puntualmente ed in modo condivisibile - la corte distrettuale, a prescindere dalla inutilizzabilità delle intercettazioni erroneamente ritenuta da quel Collegio: a) AN EP era certamente intraneo all'associazione, in quanto condannato precedentemente per associazione mafiosa;
b) AN AR - odierno ricorrente - non era imputato nel procedimento definito dal G.U.P. e perciò non è mai stato approfondito l'esame della sua condotta;
c) la dazione di denaro al IA PI risulta essere stata esaminata solo marginalmente e nella prospettiva del destinatario;
d) il ruolo effettivo del Di MA nella gestione della "Sicilformaggi" non esclude il conferimento di somme di denaro provenienti dalla associazione, ne' esclude la possibilità di influenza di "Nardo" sulle attività gestionali della società; e) la sentenza di primo grado, esaminata in quella sede, risulta anteriore a quella sottoposta al vaglio critico della 2^ sezione della Corte di appello, e, pertanto risulta priva degli apporti probatori successivi: quali la relazione del capitano Lo NE della Guardia di finanza, resa all'udienza del 6 ottobre 2006. Da ciò la conferma della declaratoria di colpevolezza di AN AR in ordine ad entrambi i reati ascrittigli, con un trattamento sanzionatorio che il giudice di merito definisce "appena superiore" al minimo edittale in allora vigente e pienamente corrispondente al ruolo in concreto svolto nell'ambito associativo. 3.1) le aggravanti del delitto associativo.
Il difensore del ON con il 4^ motivo ha rilevato violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermata sussistenza delle aggravanti dell'art. 416 bis c.p., comma 4 (associazione armata), ottenuta mediante una mera imputazione di tipo oggettivo e comma 6 (finanziamento con risorse illecite derivante dai proventi associativi), mancando la prova della corrispondenza tra apporto di capitale e sua genesi.
Il motivo è inammissibile per la sua genericità, considerato che il ricorso si limita alla mera indicazione di alcune massime della Corte, senza indicare il corrispondente vizio della sentenza impugnata, e tenuto conto - come detto - della doppia conforme pronuncia sul punto.
4.) l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dedotto dal ON.
Con il quarto motivo la difesa del ON ha prospettato vizio di motivazione e violazione di legge, in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alla incensuratezza ed all'età dell'imputato.
Il motivo è infondato.
La doglianza (mera iterazione di un precedente motivo d'appello per il quale vi è stata congrua risposta da parte della corte distrettuale), al limite dell'inammissibilità, non considera che la sussistenza di attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal Giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, per cui la motivazione, purché congrua e non contraddittoria - come nella specie - non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. Penale sez. 4^, 12915/2006 Billeci). 5.) i motivi di ricorso di NI SA e la decisione di questa Corte.
Con un primo motivo di impugnazione il NI deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità ex art. 615 ter c.p., commi 1 e 2, ottenuta, a suo dire, senza dare risposta alla prova documentale - che si definisce decisiva - proposta nei motivi nuovi, secondo cui non sarebbe attribuibile al ricorrente il contestato accesso, anche per interposta persona, e senza tener conto del fatto che per l'accesso operato dall'app.to Lanza Calogero il NI è stato assolto con decisione irrevocabile (circostanza che renderebbe inutilizzabile in questa sede tale fatto come indizio); da ultimo non vi sarebbe riscontro della concreta possibilità di consultare il fascicolo personale del IA.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta travisamento della prova:
per ciò che attiene all'accesso al sistema informatico delle Forze di Polizia, dai Carabinieri di Campagnano e Chiarello, in relazione alla denuncia per associazione per delinquere;
per quanto riguarda l'accesso al fascicolo personale esistente presso l'Archivio permanente della stazione dei Carabinieri di Castelvetrano, esso non era nella disponbilità del NOR ove il ricorrente svolgeva servizio e comunque per il quale non disponeva di autorizzazione formale. I primi due motivi, sotto il profilo di un preteso travisamento della prova deducono, sostanzialmente prospettandolo, un diverso apprezzamento dei dati processuali, così pretendendo dal giudice di legittimità un'inammissibile invasione nel merito del processo. In buona sostanza, la specificità della disposizione di cui all'art.606 c.p.p., lett. e), dettata in tema di ricorso per cassazione, al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando invece la diversa ipotesi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c). L'espediente non è consentito, sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per cassazione delle violazioni di norme processuali, (considerate solo se stabilite "a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza"), sia perché la puntuale indicazione contenuta nella lettera e), riferita al "testo del provvedimento impugnato", collega in via esclusiva e specifica al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale.
Nè nella specie è invocabile il vizio di omessa motivazione. Invero, se è corretta l'asserzione che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche qualora non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori.
Invero, come nella presente vicenda, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce (accesso per interposta persona al fascicolo personale), non posto a raffronto con il complesso probatorio esistente in atti, può acquisire un significato molto superiore a quello che gli è attribuibile in una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere il vizio di motivazione per la omessa menzione di un tale elemento nella sentenza comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito (cfr. in termini: Cass. Pen. Sez. 1^, 13528/1998, Conf. Asn 199803698 Riv. 210148 Conf. S.U. Asn 199100005 Riv. 186998 Conf. S.U. Asn 199600930 Riv. 203428).
Non a caso - nella corrispondente decisione da rito abbreviato della 1^ sezione della Corte di appello di Palermo, pronunciata nel rito abbreviato, nei confronti di AN EP + 7 (oggi prodotta ed irrevocabile per quegli imputati) è stata confermata la decisione di responsabilità nei confronti del IA, concorrente nel reato attribuito al NI.
Inoltre, il taglio critico delle deduzioni sembra voler ignorare che la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006 consente la deduzione del vizio del travisamento della prova, il quale però si realizza allorché si introduca nella motivazione un'informazione rilevante, che non esiste nel processo, ovvero si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.
A tale effetto non giova qualsiasi omessa valutazione, ma solo quella che, nell'economia generale dei dati probatori in concreto utilizzati, risulta decisiva - in modo palese - nella struttura e nella tenuta logico-giuridica della giustificazione offerta, la quale, se privata di tali elementi di valutazione e giudizio, verrebbe così a compromettere il finale esito di colpevolezza dell'imputato.
Il tutto considerato che il sindacato della Cassazione resta tuttavia quello di sola legittimità, sì che continua ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (Cass. pen. Sez. 2, 23419 del 23/05/2007 Rv. 236893). Con un terzo motivo il difensore prospetta violazione di legge posto che sono state utilizzate (pag. 12 sentenza Corte di appello). contro l'imputato le dichiarazioni confessorie da lui rese al G.I.P. (il 13 maggio 2005) ed al P.M. (il 7 giugno 2005) nel corso dell'interrogatorio di garanzia, posto che l'utilizzo delle asserzioni "contra se", sarebbe consentito solo nel caso in cui l'imputato si rifiuti di rendere l'interrogatorio dibattimentale. Il motivo non ha fondamento.
Premesso che la finalità cui si ispira l'art. 294 cod. proc. pen. non è, di ordine probatorio in senso stretto, avendo l'interrogatorio lo scopo di porre, nel più breve termine possibile, la persona privata della libertà personale alla presenza del giudice, perché valuti se permangono le condizioni di applicabilità della misura (Cass. Pen. Sez. 6^, 826/2000, Rv. 215863, Procopio), non esiste alcun divieto di utilizzare le dichiarazioni dell'accusato rese ed acquisite in tale sede, anche se di natura confessoria, in presenza del proprio difensore, posto che l'eventuale "ammissione dei fatti" costituisce dato rilevante non solo nel quadro degli elementi valutabili ai fini della persistenza della misura, e, ciò, a prescindere dal successivo comportamento processuale dell'accusato che eventualmente neghi oppure modifichi tali sue dichiarazioni di rilievo confessorio, ma costituisce un dato processuale non indifferente nell'economia del processo.
Sarà infatti compito del giudice di merito, nella valutazione della prova e nella pienezza del contraddittorio, argomentare e dar loro il giusto peso (come avvenuto nella presente vicenda) in termini di ricaduta sulla colpevolezza del dichiarante, in relazione al finale complesso delle emergenze processuali, ritenute utili per la decisione di responsabilità.
In ogni caso, va rammentato che in tema di lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato durante le indagini, il limite di utilizzabilità - in caso di contumacia o rifiuto di rispondere - riguarda soltanto gli altri soggetti (ai sensi dell'art. 513 c.p.p., comma 1, alle condizioni ivi previste), e non l'imputato medesimo qualora questi, in sede di interrogatorio svoltosi con le garanzie previste dall'art. 64 c.p.p., comma 3, abbia reso dichiarazioni "contra se" (Cass. Pen. Sez. 2, 30121/2005 Rv. 231741 Ciralli). I ricorsi risultano pertanto infondati e le parti proponenti vanno condannate, ciascuna, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2009