Sentenza 29 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, perchè ricorra la circostanza aggravante della minaccia o violenza commessa da più persone riunite, di cui all'art. 339 cod. pen., è sufficiente che il reato sia commesso da due persone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2008, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/10/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1387
Dott. IPPOLITO RA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 030178/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA RR SC, N. IL 21/05/1979;
avverso SENTENZA del 27/03/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 27 marzo 2008 2006 la Corte d'appello di Catanzaro confermava la penale responsabilità di La RR RA per i delitti ex art. 110 c.p., - art. 61 c.p., n. 10, art. 594 c.p., (offesa a militi della Stazione CC di Scalea), artt.110, 337, 339 c.p., (minaccia e violenza, in più persone riunite,
nei confronti di militi della Stazione CC di Scalea, per opporsi alle operazioni di identificazione che essi avevano avviato), artt. 110, 582 c.p., art. 61 c.p., n. 10 (provocazione di lesioni al Car. Navarro EL), artt. 110 e 635 c.p., (danneggiamento di una fioriera di LI DI NZ).
Propone ricorso l'imputato, deducendo che la sentenza impugnata è viziata da contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione:
1)- all'individuazione di esso La RR, avvenuta in modo del tutto irrituale e, altresì, inattendibile, in considerazione anche della deposizione del De NI;
2)- quanto al delitto ex art. 337 c.p., alla non rilevata:
- a) assenza di un nesso fra la condotta ascritta e le funzioni esercitate dal p.u., con conseguente riqualificazione del fatto sub specie del reato p. e p. dell'art. 594 c.p. e art. 61 c.p., n. 10, non punibile per difetto di querela;
- b) ricorrenza dell'esimente degli atti arbitrari;
- c) insussistenza dell'aggravante ex art. 339 c.p., non ricorrendo il requisito delle cinque persone;
3)- quanto ai delitti ex artt. 594 e 582 c.p., alla non rilevata improcedibilità per difetto di querela;
4)- quanto al delitto ex art. 635 c.p., alla non rilevata estraneità dell'imputato allo stesso;
5)- alla eccessività del trattamento sanzionatone;
6)- alla illegittimità della revoca di una sospensione condizionale precedentemente concessa, siccome relativa a pena applicata ex art.444 c.p.p.. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Relativamente, invero, alla contestazione dell'individuazione del La RR, si osserva che essa è avvenuta sulla base della descrizione fattane dagli operatori, seguita da riconoscimento fotografico. Tale forma di individuazione è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, perciò, una specie del più generale concetto di dichiarazione;
di modo che la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Cass. 28.10.2003, Tortora;
05.12.2007, Major;
27.03.2008, Gori).
Nella specie, l'attendibilità dei dichiaranti è stata logicamente motivata, così come logicamente è stata esclusa la valenza contraria della deposizione del De NI.
Circa il delitto ex art. 337 c.p., rilevasi che dalla ricostruzione dei fatti logicamente compiuta dai giudici di merito emerge che: - la condotta posta in essere dal La RR, unitamente ad altri soggetti, fu consapevolmente diretta a impedire ai pubblici ufficiali di compiere l'atto del loro ufficio, consistente nella identificazione dei predetti, resa necessaria dal loro pregresso comportamento offensivo;
- nessun atteggiamento provocatorio o prevaricatorio fu tenuto dai pp.uu. (non essendosi ragionevolmente ritenuto attendibile l'accenno fatto al riguardo dal De NI). Del tutto infondata è la tesi secondo cui l'aggravante ex art. 339 c.p., comma 1, presuppone un numero minimo di cinque persone,
sussistendo invece la medesima anche sulla base di sole due persone (Cass. 15.12.1979, Corapi). Quanto ai delitti ex artt. 594 e 582 c.p., nella sentenza di primo grado si è dato atto della presentazione della querela. L'obiezione secondo cui tale querela farebbe riferimento a un'annotazione di P.G. a firma dei querelanti, non presente in atti, non appare rilevante ai fini della procedibilità dei reati, perché il tenore della querela è esaurientemente integrato dalla presenza in atti della informativa di reato, che presuppone e riporta proprio la detta annotazione, della quale del resto la difesa, ove avesse ritenuto necessaria una verifica diretta e specifica, ben avrebbe potuto richiedere tempestivamente l'acquisizione.
Puramente generica e assertoria è la negazione di responsabilità per il reato ex art. 635 c.p.. Generica è anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio. Palesemente infondato, infine, è il rilievo circa la illegittimità della revoca, disposta a sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 2, della sospensione condizionale precedentemente concessa, siccome relativa a pena applicata ex art. 444 c.p.p.. È stato infatti al riguardo chiarito in giurisprudenza che il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso per pena patteggiata, non solo non può essere reiterato in relazione a successiva sentenza dalla quale derivi una pena detentiva che, cumulata con la precedente, superi i limiti fissati dall'art. 163 c.p., ma nelle medesime condizioni - va revocato, in quanto sia il divieto della sua ulteriore concessione "ex" art. 164 c.p., comma 2 n. 1, sia la revoca per condanna sopravvenuta "ex" art. 168 c.p., comma 1, n. 2, dello stesso codice, prescindono dalla natura del provvedimento precedentemente emesso, facendo esclusivo riferimento alla circostanza che una pena sia stata ivi comunque (e, quindi, anche se con sentenza di patteggiamento) irrogata e sospesa (Cass. SS.UU. 22.11.2000, Sormani).
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p.. rigetta il ricorso di RA La RR, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2009