Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2004, n. 2612
CASS
Sentenza 20 dicembre 2004

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Massime5

La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 si applica a tutti coloro, partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) e, per i soggetti partecipi, opera anche con riferimento ai reati-fine dell'associazione.

In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni disposte a norma dell'art. 13 D.L.13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, la nozione di "delitti di criminalità organizzata" cui detta norma si riferisce deve essere intesa con riguardo alle finalità di essa, che mira a far rientrare nel suo ambito applicativo le attività criminose più diverse, purché realizzate da una pluralità di soggetti i quali, per la commissione del reato abbiano costituito un apposito apparato organizzativo.

Il decreto di proroga della durata dell'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni non richiede alcuna motivazione allorché risponda a tutti i requisiti del decreto autorizzativo originario, rinviando ad esso implicitamente per ogni necessaria indicazione. (Fattispecie relativa a provvedimento assunto nell'ambito di indagini per delitti di criminalità organizzata).

È configurabile il concorso formale tra il reato di associazione di tipo mafioso previsto dall'art. 416-bis cod. pen. e quello di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope). (conf. sez. I, 20 dicembre 2004 n. 2613/2005, Bolognino, non massimata)

Non incorre in vizio di motivazione il provvedimento del g.i.p. che recepisca il contenuto di una richiesta di autorizzazione alle intercettazioni del P.M. adeguatamente motivata, mediante fotocopia allegata, in quanto anche in tal modo il giudice esprime una propria autonoma valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione del provvedimento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2004, n. 2612
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2612
Data del deposito : 20 dicembre 2004

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