Sentenza 20 dicembre 2004
Massime • 5
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 si applica a tutti coloro, partecipi o non di qualche sodalizio criminoso, la cui condotta sia riconducibile a una delle due forme in cui può atteggiarsi (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) e, per i soggetti partecipi, opera anche con riferimento ai reati-fine dell'associazione.
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni disposte a norma dell'art. 13 D.L.13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, la nozione di "delitti di criminalità organizzata" cui detta norma si riferisce deve essere intesa con riguardo alle finalità di essa, che mira a far rientrare nel suo ambito applicativo le attività criminose più diverse, purché realizzate da una pluralità di soggetti i quali, per la commissione del reato abbiano costituito un apposito apparato organizzativo.
Il decreto di proroga della durata dell'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni non richiede alcuna motivazione allorché risponda a tutti i requisiti del decreto autorizzativo originario, rinviando ad esso implicitamente per ogni necessaria indicazione. (Fattispecie relativa a provvedimento assunto nell'ambito di indagini per delitti di criminalità organizzata).
È configurabile il concorso formale tra il reato di associazione di tipo mafioso previsto dall'art. 416-bis cod. pen. e quello di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope). (conf. sez. I, 20 dicembre 2004 n. 2613/2005, Bolognino, non massimata)
Non incorre in vizio di motivazione il provvedimento del g.i.p. che recepisca il contenuto di una richiesta di autorizzazione alle intercettazioni del P.M. adeguatamente motivata, mediante fotocopia allegata, in quanto anche in tal modo il giudice esprime una propria autonoma valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione del provvedimento.
Commentari • 2
- 1. L'associazione finalizzata al narcotraffico: Gli elementi costitutivi delineati dalla giurisprudenzaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2022
Secondo la giurisprudenza i dati sintomatici dell'associazione finalizzata al narcotraffico vanno individuati nell'esistenza di un accordo, anche solo di fatto, tra tre o più persone, connotato dalla cd. affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel traffico degli stupefacenti, nella piena consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale: ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta …
Leggi di più… - 2. Cassazione Penale: adozione misura interdittiva temporanea a carico dell’ente per responsabilità da reatoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 25 ottobre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2004, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/12/2004
Dott. MARCHESE AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1465
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 005978/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di LECCE;
nei confronti di:
1) MA AO ZO, N. IL 31/08/1977;
2) EN GI, N. IL 12/10/1978;
3) SI IM, N. IL 30/11/1964;
4) PE IO, N. IL 24/01/1961;
5) LE GI, N. IL 18/04/1948;
6) NO AN, N. IL 27/09/1978;
7) PO OC RD, N. IL 21/04/1973;
8) AM IO, N. IL 28/05/1974;
9) VA GIANFRANCO, N. IL 25/08/1978;
avverso SENTENZA del 03/06/2003 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. PE FEBBRARO, che ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore Generale, nonché dei ricorsi di PE, LE, VA;
NO e PO ed ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi di SI e AM;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza della corte di appello di Lecce del 3 giugno 2003. Le statuizioni e la motivazione.
1. La corte di appello di Lecce, con la sentenza qui impugnata (che è del 3 giugno 2003), in parziale riforma della sentenza emessa dal gup presso il tribunale della stessa città all'esito di un giudizio celebrato con le forme del rito abbreviato, confermava, tra le altre statuizioni, l'affermazione della responsabilità penale e la pena inflitta a SI AS di anni cinque e mesi quattro di reclusione e lire 45 milioni di multa per il reato di cessione di sostanze stupefacenti (capo S).
La corte territoriale provvedeva poi a rideterminare la pena inflitta in prime cure a AM AN e PO CC AR, riducendola a anni quattro e mesi otto di reclusione e euro 14.000 di multa ciascuno per cessione di sostanze stupefacenti (capo D), a seguito della loro assoluzione dal reato di partecipazione ad associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti (capo C) per non aver commesso il fatto. Riduceva inoltre, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, a anni sei e mesi due di reclusione la pena inflitta a VA CO e NO AN per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo A), partecipazione ad associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti (capo C) e cessione delle stesse sostanze (capo D), e, con riferimento al solo LO, anche per estorsione in danno di GR NZ (capo V); a anni tre di reclusione e euro 800 di multa a LE PE per detenzione illegale di armi aggravata dall'uso del metodo mafioso (capo L); a anni quattro di reclusione e euro 20.000 di multa a PE AN per cessione continuata di sostanze stupefacenti (capo T). Da ultimo, la corte assolveva EN PE e MA LO dal reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso aggravata (capo A) per non aver commesso il fatto. 2^. L'esame della corte si apriva trattando proprio quest'ultima vicenda, e cioè la partecipazione di TE (detto "PE il ND) e di SI al reato associativo, che trovava il suo unico fondamento, secondo i giudici, nelle dichiarazioni accusatorie di MA IV. Questo collaboratore aveva riferito, con riferimento al TE, di un incontro tra lui e LO AN, capozona del territorio di Squinzano, concernente la restituzione di un'autovettura e una confidenza ricevuta dallo stesso LO: secondo la corte, il riscontro offerto dal contenuto di una conversazione ambientale intercettata (quella del 15 febbraio 2000) concernente la stessa autovettura non provava un inserimento effettivo ed organico dell'imputato (presentato come un "ragazzo... estremamente timoroso)" al sodalizio della sacra corona unita, ma solo un rapporto di natura imprecisata tra TE e LO.
Considerazioni pressoché analoghe venivano svolte con riferimento alla posizione del SI, indicato come aderente alla sacra corona unita dal MA e da OM DA, le cui dichiarazioni avrebbero trovato un riscontro nelle dichiarazioni di SO IA e nell'arresto dello stesso SI, in esecuzione di un'ordinanza custodiate in carcere emessa proprio per l'omicidio di SO AN, padre di IA. I giudici ritenevano innanzitutto che le dichiarazioni del OM non fossero utilizzabili perché intervenute dopo la celebrazione del rito abbreviato richiesto dagli imputati e, per il resto, che le dichiarazioni della SO erano generiche e prive di riferimenti fattuali precisi. Quanto all'avvenuto coinvolgimento dell'imputato nell'omicidio del SO, questo episodio doveva considerarsi estraneo alla contestazione formulata nei suoi confronti. Senza contare che anche le propalazioni del MA erano piuttosto generiche per quanto concerne l'affiliazione del SI all'organizzazione del OM (p. 8).
Proseguendo nell'esame delle varie posizioni processuali, la corte esaminava congiuntamente le posizioni di IC e di CA, confermando la loro condanna per il reato di cessione continuata di sostanze stupefacenti (capo D), che non era stata contestata dalle rispettive difese e che, in ogni caso, emergeva dalle dichiarazioni del MA e dal contenuto delle conversazioni intercettate (pp. 24- 26).
La corte di merito riteneva poi infondate le eccezioni di rito proposte dal AN con riferimento soltanto a tre dei tanti decreti autorizzativi e di proroga del gip inerenti le disposte intercettazioni telefoniche ed ambientali, perché motivati per relationem (p. 33), così come riteneva pienamente sussistenti le condizioni previste dall'art. 13 l. n. 203/91 in relazione al primo decreto autorizzativo emesso dal gip, che traeva origine dalla strage del 6 dicembre 1999, di chiara matrice mafiosa (rectius: di criminalità organizzata) (p. 34).
Nel merito la corte confermava la piena configurabilità del concorso formale tra i due reati associativi (quello di tipo mafioso e quello finalizzato al commercio di sostanze stupefacenti) (pp. 36-37), la credibilità delle chiamate in correità dei collaboratori ER e MA, indipendentemente dall'eventuale profilo utilitaristico della loro collaborazione (pp. 37-39), e ribadiva l'inserimento organico del AN nell'ambito dei due contesti associativi di riferimento, che si ricavava dalle propalazioni del MA e del PR (stranamente non citato dalla difesa dell'imputato nei motivi di appello) e in parte anche dalle dichiarazioni del ER. Queste dichiarazioni avevano ricevuto il conforto di una serie di conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, tutte puntualmente indicate (pp. 40-46), dalle quali emergeva l'interessamento diretto, sistematico e continuativo del AN ai profitti derivanti dall'attività di spaccio di cocaina (p. 44), nonché l'articolazione completa della rete di spaccio organizzata sulla piazza di Squinzano (ivi).
Pacifico doveva ritenersi poi per la corte il coinvolgimento dello LO (detto CI o TR) al sodalizio capeggiato da LO AN, stante le dichiarazioni accusatorie del MA, nonché il vincolo societario tra lui, MA e AN nello spaccio della cocaina (p. 48) e l'attività di spaccio della stessa sostanza sulla piazza di Squinzano, che emergeva da una serie di conversazioni intercettate e puntualmente richiamate (pp. 48-50). Espressione tipica dell'associazione mafiosa cui aderiva lo LO era anche l'estorsione da lui commessa i danni dello GR, titolare di una falegnameria di Squinzano, cui venne richiesto il "pizzo" di sette milioni per poter lavorare tranquillamente, prima a mezzo telefono e poi mediante una serie di atti intimidatori. Le indagini espletate avevano portato all'arresto degli autori del delitto, identificati nello LO e in tale Francioso KO, sorpresi in flagranza di reato proprio sotto l'abitazione della vittima (p. 53). La caratterizzazione mafiosa dei reati di detenzione e porto illegale di armi da parte del LE (capo L), contestata dalla difesa, emergeva, ad avviso dei giudici, da una serie di elementi, a partire dalle stesse ammissioni dell'imputato in ordine ai suoi rapporti con LO AN (p. 57) e dal tenore inequivocabile di alcuni brani delle conversazioni intercettate (quella del 25 gennaio 2000 tra lui, LO e MA IN a bordo dell'auto del LO) che facevano perdere rilievo alle obiezioni difensive, incentrate essenzialmente sulla natura "sporadica ed episodica" dell'attività svolta (di conservare e nascondere le armi per agevolare l'attuazione degli scopi del sodalizio) e sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di MA e OM (pp. 61-62). Quanto a EP, condannato per spaccio di sostanze stupefacenti (capo T), la corte gli concedeva le circostanze attenuanti generiche, procedendo alla rideterminaziane della pena infittagli (pp. 63-64). Da ultimo, le doglianze del SI, condannato per spaccio di cocaina (capo S), erano giudicate generiche dalla corte, dal momento che il coinvolgimento dell'imputato nell'attività contestatagli si ricavava a chiare lettere dal tenore della conversazione ambientale intercettata l'11 dicembre 1999 tra MA, UC IC e un tale AR non identificato, concernente l'acquisto di cocaina da vari fornitori, il grado di purezza delle varie partite e i pregressi contatti con fornitori colombiani. In tale conversazione si faceva riferimento ad un unico episodio di spaccio ad opera di AS SI, la cui identificazione con l'odierno imputato era ritenuta certa dai giudici (p. 126).
I ricorsi per Cassazione.
Avverso la sentenza della corte di assise di appello di Lecce hanno proposto ricorso per Cassazione il procuratore generale presso la stessa corte, nonché gli imputati IC, CA, AN, LE, SI, EP e LO.
Secondo il procuratore generale, l'assoluzione di TE PE e SI LO dal reato associativo non era condivisibile sotto il profilo della erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale e del vizio di motivazione.
Per quanto riguarda la posizione del TE, secondo il PG ricorrente i giudici avevano ritenuto irrilevanti le indicazioni accusatorie di MA IV, trascurando il contenuto di una conversazione intercettata all'interno dell'autovettura nella quale si trovava LO AN, dalla quale emergeva l'affiliazione del TE (e di ER AN) all'organizzazione di PE AR (detto NE), loro padrino. Appariva contrario ad ogni logica il riferimento della sentenza impugnata all'atteggiamento "timoroso" serbato dai due "ragazzi" (TE e ER) dopo aver appreso dell'omicidio del AR, così come appariva illogico il riferimento a DA OM contenuto nella stessa telefonata e interpretata dai giudici nel senso che TE non conoscesse il nome del suo capo.
Quanto alle dichiarazioni accusatorie del OM nei confronti del SI, l'affermazione della corte di merito che da esse non potevano trarsi elementi di prova perché rese dopo la richiesta di giudizio abbreviato formulata dagli imputati non appariva in linea con le modifiche che questo rito alternativo aveva subito con la legge n. 478/99 e con i decreti legge nn. 82/2000 e 341/2001 e la possibilità riconosciuta al giudice di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441 comma 5 c.p.p.: ma vedi anche art. 441-bis e 442 comma 1-bis dello stesso codice di rito). Anche per SI, secondo il PG ricorrente, non erano state correttamente valutate le dichiarazioni accusatorie del MA, liquidate dalla corte - in contrasto con le emergenze processuali - come generiche, prive di riscontro e rese in un altro contesto investigativo. Al contrario, MA aveva espressamente indicato il SI come affiliato all'organizzazione del OM e aveva fatto esplicito riferimento ad alcune azioni delittuose a cui questo imputato aveva preso parte (all'attentato a ER NZ e ad un altro ragazzo che aveva una villa a San Cataldo). Le dichiarazioni del MA avevano poi trovato riscontro nelle dichiarazioni di SO IA, che aveva riferito del collegamento tra il padre AN, scomparso nel febbraio 1999, e il SI.
AM AN, condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, deduceva, tramite i suoi difensori avv.ti Emanuela Soccio e LO Spalluto, la erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione per non avere la corte preso in considerazione il suo stato di tossicodipendenza in sede di determinazione della pena, concedendogli l'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 DPR n. 309/90. PO CC AR deduceva vizio di motivazione per avere la corte affermato la sua responsabilità facendo leva soltanto sulle dichiarazioni accusatorie del MA, che pure non era stato ritenuto credibile con riferimento alla sua partecipazione al contesto associativo, dichiarazioni oltretutto prive di riscontri e, quindi, inidonee a fondare un giudizio idoneo di colpevolezza. Altre critiche riguardavano il mancato riconoscimento della attenuante della minima partecipazione, che i giudici avevano negato senza spiegare perché. VA CO proponeva, tramite l'avv. Rella, sotto vari profili di inosservanza della legge penale sostanziale e processuale e del vizio di motivazione, quattro motivi: 1) l'inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate per difetto di motivazione dei relativi decreti autorizzativi e di proroga del gip, che aveva meramente fotocopiato il contenuto della richiesta inoltrata dal PM, senza alcuna autonoma e specifica valutazione. Il primo decreto autorizzativo in particolare sarebbe stato emesso in assenza delle condizioni richieste dall'art. 13 l. n. 203/91, sulla base di notizie confidenziali;
2) l'inutilizzabilità
ai sensi dell'art. 192 comma 3 c.p.p. delle chiamate in correità dei collaboratori di giustizia (ER, MA e OM), perché prive dei requisiti del "disinteresse" e della "spontaneità", e quindi intrinsecamente inattendibili, essendosi costoro decisi a collaborare solo per fini utilitaristici, e sfornite in ogni caso di idonei riscontri esterni atti a suffragarne la credibilità. MAvano inoltre elementi che potessero far ritenere la sua partecipazione ai reati associativi, dato che il suo coinvolgimento veniva desunto solo da tre conversazioni in cui risultava peraltro dubbia la sua identificazione e dalle quali emergeva in ogni caso un suo contributo all'attività di spaccio del tutto occasionale ed episodico, a parie la frequentazione di alcuni coimputati che di per sè non poteva essere indice di partecipazione a sodalizi criminosi;
3 e non n. 4 come elenca il ricorrente) l'inconfigurabilità di un concorso formale tra i due reati associativi contestati (la partecipazione al sodalizio mafioso e a quello finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti), non potendo farsi riferimento al principio di specialità di cui all'art. 15 c.p.; 4 e non n. 5) indeterminatezza della contestazione relativa al reato di cui all'art. 73 DPR n. 309/90 (capo D), che non conteneva alcuna indicazione circa le circostanze di tempo di luogo e di modo in cui sarebbe stata posta in essere la condotta di cessione degli stupefacenti, con conseguente lesione dell'esercizio del diritto di difesa. Non solo mancava una individuazione dei singoli episodi di cessione, ma non era dato neppure di sapere il tipo e il quantitativo di droga oggetto della singola cessione.
LE PE, condannato per detenzione illegale di armi aggravato dall'uso del metodo mafioso (capo 1), criticava, tramite il suo difensore avv. Elivia Belmonte, la non corretta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91, la verifica della cui concreta sussistenza non era stata fatta ex ante, valutando ed apprezzando l'atteggiamento interiore dell'imputato (e, quindi, la sua consapevolezza di agevolare il sodalizio criminoso, ma era stata considerata in modo automatico in re ipsa, sol perché la sua condotta illecita aveva sortito un effetto "agevolatore" del sodalizio.
SI AS, condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR n. 309/90 (capo S) e assistito dall'avv. Francesca G. Conte, deduceva,
sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale e del vizio di motivazione, come i giudici avessero elevato al rango di prova un'unica intercettazione ambientale in cui si faceva il suo nome, nonostante il tenore e il significato equivoco e non orientato della conversazione, e di come avessero ritenuto il reato di cessione di sostanze stupefacenti in mancanza dei relativi presupposti. PE AN, condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR n. 309/90 (capo T), deduceva, a mezzo del suo difensore avv. Donata A.
Perrone, la violazione e l'erronea applicazione da parte della corte dell'art. 597 c.p.p., che sancisce il divieto di reformatio in pejus della sentenza, nella rideterminazione della pena inflitta, procedendo ad un aumento ai fini della continuazione interna della pena base di mesi 8 di reclusione e euro 10.000 di multa, prima della riduzione per la scelta del rito abbreviato.
Da ultimo, NO AN lamentava, sotto il profilo del vizio di motivazione, che la corte avesse ritenuto la sua responsabilità in ordine a tutti i reati attribuitigli basandosi sulle dichiarazioni accusatorie del MA, che erano sfornite di riscontri idonei e individualizzanti;
così come criticava la ritenuta compatibilità tra i due reati associativi (quello di cui all'art. 416-bis c.p. e quello di cui all'art. 74 DPR n. 309/90), l'aver desunto la sua partecipazione all'associazione mafiosa dal reato di estorsione (capo V) per il quale era stato condannato e che era stato espressione di approssimazione ed ingenuità criminale, di per sè incompatibile con il suo ritenuto inserimento organico in una cosca mafiosa. Altre critiche investivano poi il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., nonostante l'esistenza di una prova documentale dell'avvenuto risarcimento del danno alla parte lesa GR, e l'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., esclusa sulla base di una poco condivisibile argomentazione circa il ruolo e la continuità della sua collaborazione all'attività principale dell'associazione.
2. Sono poi pervenuti alla cancelleria di questa Sezione motivi nuovi da parte del procuratore generale e del SI.
Il PG segnalava l'esistenza di fatti nuovi che corroboravano, a suo giudizio, la validità del ricorso da lui proposto nei confronti di TE e SI, assolti dal reato associativo di cui all'art. 416- bis c.p. I due risultavano condannati infatti per l'omicidio di
ES AN, SI all'ergastolo (Gup Trib. Lecce, 20 febbraio 2003) e TE a 29 anni di reclusione (Ass. Lecce, 31 maggio 2004), e ad entrambi era stata applicata l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 legge n. 203/91. Il SI ribadiva invece, in una lettera indirizzata a questa Corte, che a suo carico esisteva soltanto un'intercettazione ambientale, di cui offriva un'interpretazione che lo scagionava dall'imputazione addebitatagli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare è l'esame del ricorso proposto dal PG nei confronti di TE e SI, per i quali la corte di merito ha escluso la sussistenza di prove idonee a supportare l'imputazione loro contestata di aver partecipato all'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "sacra corona unita".
Il ricorso non è fondato.
L'impressione che si trae dalla lettura della sentenza con riferimento alle posizioni di questi due imputati è quella di un giudizio basato sulla inesistenza di un quadro probatorio connotato dalla "gravità, precisione e concordanza" degli indizi acquisiti, espresso peraltro non già sulla base di una valutazione atomizzata degli elementi presi in considerazione, come sostiene in buona sostanza il PG ricorrente, ciascuno dei quali è inevitabilmente equivoco e in sè e per sè privo di peso probatorio, bensì compiendo una valutazione unitaria e globale di tutti gli elementi a disposizione della corte.
Tale affermazione è valida soprattutto con riferimento alla posizione del TE, rispetto alla quale il PG propone una spiegazione diversa e alternativa degli stessi elementi considerati dai giudici, dalla quale non emerge quel consistente fumus di colpevolezza che deve essere posto a base di una sentenza di condanna.
Quanto al SI, il PG ricorrente incentra fondamentalmente la sua critica avverso la decisione di assoluzione, contestando la ritenuta impossibilità da parte della corte di merito di poter trarre elementi di prova in ordine alla partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata "sacra corona unita" dalle dichiarazioni accusatorie rese dal OM, coimputato nel processo e divenuto collaboratore di giustizia, perché da lui rese successivamente alla richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato. Secondo il PG ricorrente, le modifiche apportate all'impianto del giudizio abbreviato prima dalla legge Carotti (n. 479/1999) e poi dai decreti legge nn. 82/2000 e 341/2001 hanno impresso al giudizio abbreviato una fisionomia radicalmente diversa da quel giudizio "allo stato degli atti" che era stato concepito in origine, riconoscendo al giudice, che ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, il potere di acquisire anche di ufficio elementi necessari ai fini della decisione: con la conseguenza che le dichiarazioni del OM, indipendentemente dal momento in cui sono state assunte, ben potevano essere utilizzate in chiave probatoria.
È ben dir subito che è stato lo stesso gup del tribunale di Lecce a dichiarare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal OM contra alios all'udienza del 24 ottobre 2001, per avere alcuni degli imputati chiesto la celebrazione del rito abbreviato prima di venire a conoscenza della decisione di collaborare di questo imputato e del contenuto accusatorio delle sue dichiarazioni. E il collegio condivide questa impostazione, che rispecchia la particolare natura di questo procedimento "a prova contratta, alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare, alla stregua degli atti di indagine già acquisiti" (Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, Tammaro). Una volta ammessa la celebrazione del rito abbreviato, è preclusa l'introduzione di nuovi elementi su cui fondare le accuse già formulate nei capi di imputazione, nel senso che la piattaforma probatoria resta cristallizzata dalla richiesta e dalla successiva ammissione al rito, che segna il limite oltre il quale - salva l'ipotesi del tutto peculiare di nuove contestazioni (art. 441-bis c.p.p.) - il giudizio abbreviato non è modificabile sotto alcun profilo.
L'ipotesi contemplata dall'art. 441 comma 5 c.p.p., invocata dal PG ricorrente, riguarda un'ipotesi del tutto particolare: quella cioè del giudice il quale ritiene di non poter decidere allo stato degli atti e provvede quindi ad assumere anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione, quale che essa sia, di assoluzione o di condanna. Ipotesi ben lontana da quella derivata dalle dichiarazioni spontanee di un coimputato, che sceglie all'improvviso la via della collaborazione con la giustizia.
Dei ricorsi degli imputati, l'unico fondato è quello proposto dal EP, il quale lamenta l'erronea determinazione della pena irrogata da parte della corte leccese, la quale, procedendo a una nuova determinazione della pena a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche per il capo T), ha proceduto, prima di applicare la riduzione per la diminuente del rito abbreviato, a irrogare un aumento di mesi otto di reclusione ed euro 10.000 di multa a titolo di continuazione interna di cui non v'è traccia nella sentenza di primo grado. Ed invero, pur figurando contestato l'art. 81 cpv. c.p., non si fa menzione di continuazione nella sentenza del gup, che ha operato, sulla base della scelta del rito, un unico abbattimento. Di qui la necessità di annullare senza rinvio la sentenza su questo punto, procedendo ad una nuova determinazione della pena. Partendo dalla pena base, fissata nel minimo edittale di anni otto di reclusione e di euro 30.000,00 di multa e diminuita di un terzo in virtù delle concesse circostanze attenuanti generiche, si scende ad anni cinque e mesi quattro di reclusione e euro 20.000,00 di multa. Escluso l'aumento per la continuazione erroneamente applicato dalla corte territoriale, applicando la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato si scende, da ultimo, ad anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione e euro 13.333,00 di multa.
Per quanto concerne gli altri imputati, devono ritenersi inammissibili i ricorsi proposti dall'IC, dal CA, dallo LO e dal SI talora perché generici, altre volte perché deducono violazioni di legge non proposte con i motivi di appello, ed altre volte ancora perché contengono censure su apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità.
Proprio dall'esame della motivazione della sentenza riferito sinteticamente in narrativa emerge l'assoluta genericità dei ricorsi dell'IC e del CA, che hanno concentrato le loro doglianze in appello sulla loro partecipazione al reato associativo di cui al capo C) (associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti:
art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309), dal quale sono stati assolti, senza rappresentare "prove contrarie o, almeno, tali da inficiare l'incidenza probatoria delle acquisizioni in atti" con riferimento al capo D) dell'imputazione, concernente lo svolgimento di un'attività continuata di spaccio di tali sostanze, per il quale è stata confermata la condanna inflitta in primo grado (p. 27). In particolare, la richiesta di un trattamento sanzionatorio più blando avanzata dall'IC che lamenta la mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 73 comma 5 DPR cit. in considerazione del suo stato di tossicodipendenza, integra, a parte la sua manifesta infondatezza (IC risponde di spaccio), una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, così come assolutamente sfornita di fondamento è la censura del CA che esprime perplessità sulla credibilità del MA, le cui dichiarazioni sono state ritenute dalla corte inidonee a supportare l'accusa di partecipazione al reato associativo, ma non anche quella di spaccio di sostanze stupefacenti, che viene ricavata dai giudici, oltre che dalle propalazioni del MA (verbale del 9 ottobre 2000) (p. 24), dal tenore inequivocabile delle conversazioni captate prima il 12 aprile 2000, e poi il 20 e il 25 gennaio 2000 (p. 25). Per quanto concerne poi la doglianza relativa alla mancata concessione della circostanza attenuante della "minima partecipazione" prevista dall'art. 114 c.p., che la corte non ha motivato, pur essendo stata espressamente dedotta con i motivi di appello, il suo mancato accoglimento può ritenersi senz'altro implicito nel riconoscimento della congruità ed adeguatezza al caso concreto della pena irrogata, che concerne un'attività continuata di spaccio (cfr. p. 27). Carattere apodittico e fondato su censure relative ad accertamenti ed apprezzamenti di fatto, ai quali i giudici sono pervenuti attraverso un esame approfondito dei dati probatori a loro disposizione, è il ricorso proposto da SI AS, il quale si duole di essere stato condannato per un unico episodio di spaccio di cocaina sulla base di una sola conversazione ambientale, intercettata l'11 dicembre 1999 tra tre persone (MA, UC e un certo AR), asseritamente di significato equivoco e dove si accenna a un certo "AS", identificato tout court con lui.
Contrariamente alle affermazioni del ricorrente, i giudici hanno trascritto i brani della conversazione intercettata, dai quali emerge non solo che viene fatto espressamente il nome e il cognome del ricorrente, ma si parla in modo esplicito di acquisti di cocaina da parte di vari fornitori, si accenna alla qualità della sostanza ("i primi tempi era migliore di questa"), e si fa riferimento a pregressi rapporti con boss colombiani inseriti nel traffico di droga. Chiara è dunque il tentativo del SI di proporre una rivalutazione del fatto, preclusa in questa sede.
Quanto alle censure contenute nel ricorso proposto dallo LO in ordine alla ritenuta compatibilità dei reati associativi, la configurabilità del concorso formale tra i due reati associativi contestati (art. 416-bis c.p. e art. 74 DPR n. 309/90) è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 6^, 14 marzo 1997, n. 4294, Calabrò, in Cass. pen. mass. ann., 1998, p. 2344, n. 1283; Id., Sez. 1^, 28 marzo 1996, Angelini, in CED Cass., n. 204549; Id., Sez. 6^, 14 giugno 1995, Montani, in Cass. pen. mass. ann., 1997, p. 398, n. 205). Per quanto riguarda poi la segnalata assenza di riscontri esterni alle dichiarazioni accusatorie del MA, è appena il caso di osservare che, a parte la genericità della doglianza, esse trovano conforto innanzitutto nel tenore, ancora una volta inequivoco, delle conversazioni intercettate che dimostrano l'esistenza di un vincolo societario tra MA, AN e LO nello spaccio di cocaina sulla piazza di Squinzano e l'inserimento a pieno titolo del ricorrente nel sodalizio (conv. del 17 gennaio 2000), nonché l'esistenza di una collaborazione realizzata nell'attività di spaccio tra i tre e LO AN, riconosciuto "capo zona" di quel territorio (conv. del 29 gennaio 2000). Altri elementi di riscontro della sua partecipazione al sodalizio si traggono dall'episodio del 15 agosto 2000 (attentato omicidiario commesso ai danni di MO e IE proprio dallo LO: p. 50) e dall'estorsione commessa ai danni del Giangrade, in ordine alla quale il ricorrente venne sottoposto a fermo di polizia giudiziaria (pp. 52- 53).
Da ultimo, deve ritenersi motivata, anche se in modo estremamente sintetico, l'esclusione dell'attenuante del risarcimento del danno, non sussistendo "prova certa che, prima del giudizio, anche lo LO abbia risarcito il danno al GR", vittima dell'estorsione descritta nel capo V (p. 54) e della "minima partecipazione", avuto riguardo al carattere continuativo (e produttivo) della sua collaborazione all'attività di spaccio degli stupefacenti, che comportava per il sodalizio un ricavo settimanale di cinque-sei milioni, e quindi di una cifra tutt'altro che modesta, "a prescindere dal guadagno" dello stesso ricorrente (pp. 54-55). A confutazione delle argomentazioni della corte, il ricorrente si limita ad accennare genericamente a una prova documentale che dimostrerebbe l'avvenuto risarcimento del danno e a sollevare perplessità circa la condivisibilità della motivazione relativa al disconoscimento della minima partecipazione.
Privi di fondamento e, quindi, meritevoli di rigetto, sono anche i ricorsi proposti dal LE e dal AN.
Il LE contesta la caratterizzazione mafiosa dei reati concernenti le armi per i quali è stato condannato, insistendo per l'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 l. n. 203/90, riconosciuta invece sussistente dai giudici.
È appena il caso di osservare che la corte leccese ha fatto corretta e puntuale applicazione dei principi più volte enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai criteri di imputazione di questa aggravante. Val la pena di richiamare in proposito l'articolata ed approfondita pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema del 28 marzo 2001, n. 10, LL (in Cass. pen. mass. ann., 2001, n. 1280, p. 2662), le quali hanno affermato il principio che l'aggravante prevista dall'art. 7, in entrambe le forme in cui può atteggiarsi e che sono desumibili dal testo della norma ("delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo"), è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzino gli estremi, siano essi partecipi di un qualche sodalizio mafioso, siano essi estranei ed in particolare, per i soggetti qualificati, la stessa è operante anche per i reati-fine. Secondo la Corte, l'art. 7 della legge n. 203/91 individua una circostanza di posizione, nel senso che essa tende a punire più aspramente un reato se commesso con modalità o per finalità mafiose, chiunque ne sia l'autore.
Nel caso in esame, la corte di merito ha spiegato con dovizia di argomenti che il LE, anche se riconosciuto estraneo alla consorteria mafiosa di cui facevano parte il LO, MA, VE ed altri, accettando di custodire alcune armi del gruppo, qualunque ne fosse stata l'iniziale ragione, "si determinò coscientemente e consapevolmente verso una condotta agevolatrice di qualsivoglia manifestazione attiva del sodalizio criminoso, strutturato come associazione armata" (p. 56).
Nel contesto di questa vicenda sono infatti emersi elementi processuali (e la corte li indica espressamente da p. 57 a p. 59) che hanno consentito di verificare l'effettivo atteggiamento interiore del ricorrente, e, quindi di accertare che la sua condotta, lungi dall'essere occasionale e sporadica, fu continuativa ed idonea a raggiungere lo scopo prefissosi di agevolare le attività del gruppo criminale facente capo al LO nel territorio di Squinzano. In questa prospettiva appaiono estremamente sintomatici da un lato le varie dichiarazioni da lui rese agli inquirenti - talora reticenti ed altre volte scopertamente mendaci, dirette ad aggiustare il tiro sui suoi rapporti col LO e sul celamento delle armi - e dall'altro il tenore delle varie conversazioni captate il 25 gennaio e il 4 marzo 2000 di cui la sentenza riproduce parzialmente il contenuto, a conferma della sua "consapevole e accondiscendente disponibilità a detenere le armi e a farlo per aiutare l'associazione mafiosa a cui appartenevano i suoi amici" (p. 58).
Il ricorso di AN, benché ampiamente articolato, riproduce in buona sostanza le censure contenute nei motivi di appello e alle quali è stata data dalla corte congrua ed esauriente risposta. Per quanto concerne l'eccezione di rito, i giudici hanno spiegato come l'esistenza di una motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga pressoché identica a quella contenuta nella richiesta di autorizzazione del PM non autorizza a ritenere sic et simpliciter che il giudice non abbia valutato la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge e ne abbia verificato la fondatezza: tanto più che la difesa del ricorrente omette ancora una volta di citare che la doglianza investe solo tre dei numerosi provvedimenti autorizzativi emessi dal gip nell'ambito di questa complessa indagine, tutti espressamente richiamati nella sentenza (pp. 33-34). Non può farsi a meno di osservare che, in presenza di una richiesta proveniente dall'organo dell'accusa, che appaia esaustiva ed ampiamente argomentata, come nel caso in esame, non incorre certo nel vizio di motivazione il provvedimento del giudice che ne recepisca il contenuto mediante fotocopiatura, giacché anche in tal modo il giudice per le indagini preliminari ha comunque mostrato di aver espresso una propria autonoma valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione del provvedimento (Cass., Sez. 1^, 4 aprile 1998, Fornaro, CED 210149). Con riferimento ai decreti di proroga, la Suprema Corte è giunta poi ad affermare che essi "non abbisognano di alcuna motivazione in quanto traggono la propria legittimità dal provvedimento originario cui implicitamente rinviano per ogni necessaria indicazione" (Cass., Sez. 6^, 11 maggio 1999, Belocchi, in Riv. pen., 2000, 188; Id., Sez. 1^, 1 marzo 1999, Rasciale, CED 212593, secondo cui, quando un decreto formalmente qualificato come di proroga, risponda di fatto a tutti i requisiti del decreto autorizzativo originario, esso ben può assumere la valenza di quest'ultimo e legittimare quindi le successive operazioni di intercettazione). E questo perché l'onere della motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche e/o ambientali esige una "minore specificità rispetto a quella del decreto di autorizzazione originario" (Cass., Sez. 1^, 22 dicembre 1998, Laghi;
Id., Sez. 6^, 5 ottobre 1994, Celone, CED 201852).
Allo stesso modo i giudici della corte di appello leccese hanno spiegato con argomenti convincenti e pienamente condivisibili le ragioni per le quali il primo decreto autorizzativo del gip fosse stato emesso in presenza delle condizioni legittimanti di cui all'art. 13 l. n. 203/91. È noto che in tema di indagini relative a delitti di criminalità organizzata, la predetta norma prevede alcune deroghe rispetto alla disciplina ordinaria riguardo soprattutto ai presupposti:
l'autorizzazione ad eseguire intercettazioni telefoniche e/o ambientali viene concessa solo quando esse appaiano necessarie (e non "indispensabili"), in presenza di sufficienti (e non "gravi") indizi di reato, per lo svolgimento delle indagini (e non per la loro "prosecuzione").
Alle obiezioni della difesa del AN la corte di merito ha opposto che il primo decreto autorizzativo fu emesso nell'ambito delle immediate indagini disposte con riferimento a una rapina mano armata commessa il 6 dicembre 1999 ai danni di un furgone di un istituto di vigilanza ("Veliapol") nel corso della quale furono uccise tre guardie giurate. Secondo il gip, le efferate modalità esecutive, il numero dei soggetti coinvolti, l'uso di numerose armi da guerra e di esplosivi ad alto potenziale evidenziavano il ferimento ad ambienti di criminalità organizzata operante nel territorio salentino. Ora, questa Corte Suprema non ha mancato di far rilevare che, in tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni disposte a norma dell'art. 13 l. n. 203/91, la nozione di "delitti di criminalità organizzata" a cui si fa riferimento, deve essere intesa con riguardo alle finalità di quest'ultima, che tende a far rientrare nella sua sfera operativa le attività criminose più diverse, purché realizzate da una pluralità di soggetti i quali per la commissione del reato abbiano costituito un apposito apparato organizzativo (Cass., Sez. 1^, 13 luglio 1998, Ingrosso, CED 211167). Non può tacersi, peraltro, come, nel quadro delle indagini ora riferite, le intercettazioni disposte abbiano riguardato soggetti diversi dal AN, tanto è vero che la sentenza dedica ampio spazio alla trattazione di questo tema con riferimento alle posizioni processuali di LO, MA e VE (pp. 73-77), sottolineando che le investigazioni effettuate, se anche non avevano fornito indicazioni utili in merito alla sanguinosa rapina del 6 dicembre 1999, avevano consentito tuttavia di acquisire gravi e specifici indizi in ordine al coinvolgimento di questi soggetti in un gruppo criminale di stampo mafioso operante nei territori di Squinzano, Campi Salentina e territori viciniori (p. 75).
Oltremodo convincente poi è la motivazione fornita dalla corte sulla credibilità dei tre chiamanti in correità (ER IC, MA IVo e OM DA), di cui la difesa dubita in ragione di un loro presunto interesse utilitaristico a collaborare con la giustizia (cfr. pp. 37-38). È fin troppo evidente che ogni chiamata in correità scaturisce di norma da una valutazione soggettiva del confidente, che rappresenta - come bene è stata detto - la somma algebrica dei vantaggi e degli svantaggi conseguenti alla sua scelta di collaborazione con la giustizia. Ma i giudici di Lecce hanno chiarito in termini chiari ed inequivocabili come, indipendentemente da questo doveroso scrutinio sull'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai tre pentiti dianzi menzionati, il coinvolgimento del AN nei contesti associativi di riferimento e nel traffico di stupefacenti fosse dimostrato essenzialmente dal contenuto di alcune conversazioni ambientali (p. 39), il cui tenore, riportato specificamente in sentenza (conversazioni del 10, 12 e 17 gennaio 2000), prova;
al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato era perfettamente a conoscenza delle relazioni e dei contatti all'interno del gruppo malavitoso dedito allo spaccio di stupefacenti, del tipo di droga trattata (cocaina), del suo sistematico ed organico inserimento nel sodalizio, della sua stabile (e non "occasionale ed episodica") dedizione all'attività di spaccio, perfettamente collocata nello spazio e nel tempo (pp. 41- 46).
Assolutamente prive di pregio sono poi le censure concernenti la configurabilità del concorso formale tra i due reati associativi contestati (che, come si è detto, la giurisprudenza di legittimità ammette pacificamente) e la denunciata lesione dell'esercizio del diritto di difesa in ordine ad una presunta indeterminatezza dell'imputazione di spaccio che si ricava invece chiaramente dalla lettura dei brani delle conversazioni intercettate. Alla declaratoria di inammissibilità e di rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati segue la loro condanna in solido al pagamento delle spese processuali e per gli imputati IC, CA, LO e SI, stante il carattere pretestuoso e dilatorio delle doglianze formulate, anche il versamento della somma di 1000 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616, 620 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di EP AN limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione e euro 13.333,00 di multa.
Rigetta il ricorso del procuratore generale dichiara inammissibili i ricorsi proposti da IC, CA, SI e LO rigetta i ricorsi di LE e AN.
Condanna tutti gli imputati ricorrenti, ad eccezione del EP, in solido al pagamento delle spese processuali e IC, CA, SI e LO anche al versamento della somma di 1000,00 euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2005