Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2004, n. 15889
CASS
Sentenza 2 marzo 2004

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Il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine non va impostato in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una "quaestio facti" la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito. (Fattispecie relativa a contestazione cd. "a catena" tra reati di narcotraffico contestati con le prime due ordinanze di custodia cautelare e associazione di tipo mafioso contestata con una terza, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2004, n. 15889
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15889
    Data del deposito : 2 marzo 2004

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