Sentenza 2 marzo 2004
Massime • 1
Il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine non va impostato in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una "quaestio facti" la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito. (Fattispecie relativa a contestazione cd. "a catena" tra reati di narcotraffico contestati con le prime due ordinanze di custodia cautelare e associazione di tipo mafioso contestata con una terza, in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata per vizio di motivazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/03/2004, n. 15889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15889 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. Presidente del 02/03/2004
Dott. SERPICO Francesco Consigliere SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere N. 536
Dott. COLLA Giorgio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo Consigliere N. 33858/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO TE OR;
avverso l'ordinanza 16/5/03 Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori avv.ti Franco Coppi e PE Oddo, che si sono riportati alle conclusioni del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 16/5/03 il Tribunale del Riesame di Palermo, adito dall'indagato GO TE OR in sede di appello dell'ordinanza in data 23/4/03, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Palermo aveva rigettato l'istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 297/3 c.p.p., confermava il provvedimento impugnato.
Con le censure mosse nei motivi di appello, l'indagato, a sostegno della tesi della contestazione a catena vietata dalla citata norma, aveva dedotto di essere stato destinatario di tre diverse ordinanze di custodia cautelare: la prima in data 24/3/01, la seconda in data 18/3/02 e la terza in data 4/12/02, che riguardavano le prime due violazioni della normativa in materia di sostanze stupefacenti, la terza la fattispecie criminosa ex art. 416/bis c.p., tutte e tre tra loro connesse e l'ultima fondata su di un quadro indiziario, già preesistente alla richiesta di rito abbreviato formulata per i primi due procedimenti.
A tali censure rispondeva il Tribunale, osservando che il materiale probatorio a carico dell'indagato, in relazione alla terza ordinanza custodiale, era costituito anche da elementi (quali la corposa nota del R.O.S dei Carabinieri in data 19/3/02), acquisiti in epoca ben posteriore al suo primo arresto e al primo titolo custodiale, e che doveva escludersi la connessione tra le fattispecie oggetto delle due prime ordinanze e quella oggetto dell'ultima sulla scia della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale non era possibile riconoscere una connessione tra reati fine e il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, in quanto il delitto ex art. 416/bis si commette al momento dell'affiliazione al sodalizio, mentre i reati fine vengono ideati e attuati successivamente, con la conseguenza che la contestazione del reato associativo, anche se effettuata successivamente rispetto ai singoli reati, non determinava ai fini della custodia cautelare l'effetto indicato dall'art. 297 co. 3^ c.p.p..
Avverso tale decisione ricorre l'indagato a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento e deducendo nell'unico articolato motivo a sostegno la violazione della legge processuale e penale in relazione agli artt. 297/3 - 12 c.p.p.; 416/bis - 81 c.p.. Ad avviso della difesa la prima ordinanza custodiale in data 24/3/01 per il reato di cui agli artt. 73 - 80 D.P.R. 309/90 costituiva lo sviluppo di un'attività di indagine iniziata in precedenza nell'ambito di un'inchiesta diversa, che aveva preso l'avvio da un'intercettazione ambientale in data 12/1/01, captante un colloquio tra TA PE, esponente di spicco della consorteria mafiosa di NC e il GO TE OR. L'attività di indagine successiva veniva convogliata in due diversi procedimenti gestiti dalla medesima Procura di Palermo, dei quali il primo dava luogo alla prima ordinanza custodiale, il secondo si riferiva alla medesima operazione sia pure relativa ai presunti complici dell'indagato e dava luogo alla seconda ordinanza custodiale del 18/3/02, con la quale si contestavano i delitti sempre di narcotraffico, posti in essere in concorso con i predetti correi. Restava l'originario procedimento, che aveva costituito la culla dei due precedenti, nel quale veniva emessa la terza ordinanza custodiale in data 4/12/02 per il reato ex art. 416/bis, sulla base di un quadro indiziario, costituito dalla menzionata intercettazione ambientale e da una precedente intercettazione ambientale in data 7/3/00, che aveva captato un colloquio intercorso all'interno del carcere tra il TA e il figlio, che già era conosciuto all'epoca dell'emissione delle due precedenti ordinanze, a nulla rilevando che tale ultima captazione fosse stata trasmessa con l'informativa dei Carabinieri del R.O.S. solo in data 19/3/02, dopo il rinvio a giudizio per gli altri due procedimenti, giacché ciò che era determinante era il momento dell'acquisizione della notizia, indipendentemente dal fatto che il P.M. ne avesse conoscenza. L'impugnata ordinanza ad avviso della difesa aveva completamente ignorato le censure difensive e nell'escludere la connessione qualificata tra i tre incarti processuali, non aveva tenuto conto che lo stesso P.M. nel giudizio abbreviato relativo ai primi due, aveva chiesto ed ottenuto l'acquisizione proprio della captazione ambientale del 12/1/01, attestandosi sul rilievo del tutto pregiudiziale ed opinabile che per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa e i c.d. reati fine non poteva trovare applicazione l'istituto dell'art. 297/3, ed omettendo di apprezzare che nei contesti delinquenziali come quelli determinati da associazioni di tipo mafioso, nulla si oppone alla circostanza che sin dall'inizio del programma criminoso si concepiscano uno o più reati fine, individuati nelle loro linee essenziali, in modo che tra questo e i reati fine si possa ravvisare l'identità del reato criminoso. Nella fattispecie il momento pregnante della partecipazione dell'indagato all'associazione mafiosa, alla stregua delle cennate intercettazioni ambientali, era costituito dal tentato coinvolgimento del TA, da parte del GO TE OR nel traffico di droga, che egli aveva divisato di realizzare. Il ricorso è fondato.
Ed invero il Tribunale, nell'escludere la connessione tra il reato associativo e gli altri delitti di cui alle precedenti ordinanze di custodia cautelare, si è limitato ad enunciare il principio di diritto di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ma non sembra che abbia verificato se nella fattispecie concreta ricorresse o meno il vincolo rilevante della continuazione o del nesso teleologico. Sul punto numerosi erano i rilievi e le argomentazioni, che la difesa aveva portato a sostegno dei motivi di appello avverso l'ordinanza del G.I.P., reiettiva dell'applicazione dell'invocata norma di cui all'art. 297/3 c.p.p., sui quali il Tribunale non ha fornito alcuna risposta, attestandosi su di una sorta di presunzione di esclusione della continuazione, senza verificare se nel caso concreto sussistesse o meno l'ipotesi contraria.
Ed invero il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati fine non va impostato in termini di compatibilità strutturale;
nulla infatti nella realtà si oppone alla circostanza che fin dall'inizio nel programma criminoso dell'associazione si concepiscano uno o più reati già individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Si tratta quindi di una questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice. E nel caso in esame a tale apprezzamento sembra che il giudice a quo si sia sottratto.
Analogamente deve dirsi in ordine alla ritenuta non desumibilità dagli atti del quadro indiziario all'epoca dei precedenti provvedimenti restrittivi.
Anche qui il Tribunale si è limitato a richiamare "la copiosa nota dei R.O.S. dei Carabinieri del 18/3/02 e tutte le successive acquisizioni probatorie", per escludere che il materiale a carico dell'indagato risalisse all'epoca del suo primo arresto e del primo titolo custodiale, ma non specifica cosa contenesse la detta informativa, e in che cosa consistessero le successive acquisizioni probatorie, onde consentire, anche alla luce delle censure difensive mosse sul punto, la verifica della consistenza e del momento di acquisizione degli elementi probatori, indipendentemente dalla notizia storica che di essi avesse avuto il P.M. procedente (Cass. 19/5/97 Musitano C.P. 98,2673).
Per tali profili si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo, affinché nel demandato nuovo esame proceda ad eliminare le evidenziate carenze motivazionali, rendendo chiari i passaggi argomentativi in ordine alla ricorrenza o meno del vincolo rilevante della continuazione o del nesso teleologico, e all'epoca della desumibilità dagli atti del quadro indiziario di riferimento dell'indagato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Palermo. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1/ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2004