2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
(( 2-bis. La punibilita' dell'agente per il reato di cui al comma 1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualita' che fondano la spettanza del credito. ))