Articolo 10 quater del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Articolo 10 terArticolo 13
Versione
12 agosto 2006
>
Versione
22 ottobre 2015
>
Versione
29 giugno 2024
Art. 10-quater. (Indebita compensazione) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
(( 2-bis. La punibilita' dell'agente per il reato di cui al comma 1 e' esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualita' che fondano la spettanza del credito. ))
Entrata in vigore il 29 giugno 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente