Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/2000, n. 27
CASS
Sentenza 25 ottobre 2000

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Il delitto di frode fiscale può concorrere, attesa l'evidente diversità del bene giuridico protetto, con quello di truffa comunitaria, purché allo specifico dolo di evasione si affianchi una distinta ed autonoma finalità extratributaria non perseguita dall'agente in via esclusiva; il relativo accertamento, riservato al giudice di merito, se adeguatamente e logicamente motivato è incensurabile in sede di legittimità.

In tema di reati fiscali, in seguito all'introduzione della nuova ipotesi criminosa di dichiarazione fraudolenta ad opera dell'art. 2 D.L.G. 10 marzo 2000, n. 74 ed all' "abolitio criminis" disposta dal successivo art. 25, le condotte di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, già punite dall'art. 4, lett. d), d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516, in quanto meramente prodromiche o strumentali rispetto alla fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non sono più, di per sè, penalmente rilevanti, non potendo in alcun modo essere ricondotte nella previsione della più recente disposizione incriminatrice che individua nella presentazione della dichiarazione annuale la condotta tipica della fattispecie ed il momento in cui si verifica la lesione dell'interesse erariale all'integrale riscossione delle imposte; tuttavia, qualora i dati delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti siano stati recepiti dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi, della quale costituiscano il supporto fraudolento per la mendace indicazione di componenti negativi in misura diversa da quella effettiva, tale condotta - già sanzionata dall'art. 4, lett. f), d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516 - rimane interamente compresa nella nuova ipotesi criminosa e conserva, pertanto, rilievo penale, con l'ulteriore conseguenza che, in applicazione della disciplina sulla successione di leggi penali nel tempo di cui al terzo comma dell'art. 2 cod. pen., il trattamento sanzionatorio per i fatti anteriormente commessi deve essere individuato in quello più favorevole al reo. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la previsione di cui all'art. 4, lett. f), d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516 si atteggia come "lex mitior" rispetto a quella di cui all'art. 2, comma 1, D.L.G. n. 74 del 2000 sotto il profilo dell'entità della sanzione e del termine prescrizionale, a meno che non ricorra l'ipotesi attenuata di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo).

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    L'articolo, muovendo dall'analisi delle posizioni della dottrina e della giurisprudenza, ricostruisce il significato e la portata del principio di completezza del bilancio e propone una soluzione interpretativa volta, sul piano applicativo, a contemperare l'esigenza di chiarezza dell'informazione contabile con quella di evitare impugnazioni pretestuose della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio. SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La completezza del bilancio nelle norme del codice civile e nei principi contabili - 3. La nozione di completezza del bilancio - 4. Completezza del bilancio e topica legale dell'informazione contabile - 5. Vizi di completezza del bilancio ed efficacia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/2000, n. 27
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27
Data del deposito : 25 ottobre 2000

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