Sentenza 25 ottobre 2000
Massime • 2
Il delitto di frode fiscale può concorrere, attesa l'evidente diversità del bene giuridico protetto, con quello di truffa comunitaria, purché allo specifico dolo di evasione si affianchi una distinta ed autonoma finalità extratributaria non perseguita dall'agente in via esclusiva; il relativo accertamento, riservato al giudice di merito, se adeguatamente e logicamente motivato è incensurabile in sede di legittimità.
In tema di reati fiscali, in seguito all'introduzione della nuova ipotesi criminosa di dichiarazione fraudolenta ad opera dell'art. 2 D.L.G. 10 marzo 2000, n. 74 ed all' "abolitio criminis" disposta dal successivo art. 25, le condotte di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, già punite dall'art. 4, lett. d), d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516, in quanto meramente prodromiche o strumentali rispetto alla fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non sono più, di per sè, penalmente rilevanti, non potendo in alcun modo essere ricondotte nella previsione della più recente disposizione incriminatrice che individua nella presentazione della dichiarazione annuale la condotta tipica della fattispecie ed il momento in cui si verifica la lesione dell'interesse erariale all'integrale riscossione delle imposte; tuttavia, qualora i dati delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti siano stati recepiti dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi, della quale costituiscano il supporto fraudolento per la mendace indicazione di componenti negativi in misura diversa da quella effettiva, tale condotta - già sanzionata dall'art. 4, lett. f), d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516 - rimane interamente compresa nella nuova ipotesi criminosa e conserva, pertanto, rilievo penale, con l'ulteriore conseguenza che, in applicazione della disciplina sulla successione di leggi penali nel tempo di cui al terzo comma dell'art. 2 cod. pen., il trattamento sanzionatorio per i fatti anteriormente commessi deve essere individuato in quello più favorevole al reo. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la previsione di cui all'art. 4, lett. f), d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516 si atteggia come "lex mitior" rispetto a quella di cui all'art. 2, comma 1, D.L.G. n. 74 del 2000 sotto il profilo dell'entità della sanzione e del termine prescrizionale, a meno che non ricorra l'ipotesi attenuata di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo).
Commentari • 25
- 1. Il principio di chiarezza e la verbalizzazione assembleareGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
Il Codice Civile italiano (art. 2423) richiede che il bilancio sia redatto con chiarezza, verità e correttezza. In base al precedente Lombarda Petroli (Corte di Cassazione nr. 27 del 2000), il Tribunale di Milano ha ritenuto che le lacune informative non invalidano la delibera assembleare se la discussione è idonea ad eliminare le oscurità. Ripercorrendo le tesi dottrinali sul tema, proponiamo un nuovo modo di ripensare alla connessione tra il caso Lombarda Petroli e il Codice Civile. TRIBUNALE DI MILANO, Sezione specializzata in materia di impresa, 28 luglio 2020 n. 4830 – Crugnola, Presidente – Marconi, Relatore – N.C. c O. s.r.l. (art. 2423 c.c.) La nullità della delibera di …
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L'articolo, muovendo dall'analisi delle posizioni della dottrina e della giurisprudenza, ricostruisce il significato e la portata del principio di completezza del bilancio e propone una soluzione interpretativa volta, sul piano applicativo, a contemperare l'esigenza di chiarezza dell'informazione contabile con quella di evitare impugnazioni pretestuose della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio. SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La completezza del bilancio nelle norme del codice civile e nei principi contabili - 3. La nozione di completezza del bilancio - 4. Completezza del bilancio e topica legale dell'informazione contabile - 5. Vizi di completezza del bilancio ed efficacia …
Leggi di più… - 3. La completezza del bilancio d´esercizioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
- 4. Diversa qualificazione giuridica fra estradizione e specialità (Cass. 6825/07)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 febbraio 2026
La contestazione del reato associativo non può ritenersi comprensiva, neppure in fatto, dei reati-fine, attesa la diversità naturalistica e giuridica delle fattispecie, le quali concorrono materialmente e presentano distinti elementi costitutivi, con conseguente necessità di specifica indicazione ai fini della procedura estradizionale. In tema di estradizione, il principio di specialità di cui all'art. 721 c.p.p. e all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione è violato solo in presenza di un “fatto diverso” inteso quale immutazione radicale del fatto storico, tale da incidere sugli elementi costitutivi del reato – fatto tipico, nesso causale ed elemento soggettivo – e da …
Leggi di più… - 5. Elampini, Sulla reintroduzione del tentativo nei reati fiscali con il d.lgs. 75/2020https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
1. Premessa. – Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 15 luglio 2020 (oltre un anno dopo la scadenza del termine del 06 luglio 2019 originariamente previsto) è stato pubblicato il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 approvato in attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla “Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”, cd. Direttiva PIF. Con quest'ultimo atto, le Istituzioni europee hanno dato avvio ad una serie di interventi in ambito penale volti alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, tutela che “riguarda non solo la gestione degli stanziamenti di bilancio, ma si estende a qualsiasi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/2000, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2000 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Reg. Gen.
Dott. Aldo VESSIA Presidente n. 20216/99
1. Dott. Umberto PAPADIA Componente
2. Dott. Francesco MORELLI "
3. Dott. Renato FULGENZI "
4. Dott. Pietro Antonio SIRENA "
5. Dott. Giovanni SILVESTRI "
6. Dott. Pierluigi ONORATO "
7. Dott. Giuliana FERRUA "
8. Dott. Giovanni CANZIO " (Relatore)
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Di MA LA nato il [...] a Santeramo in [...];
2) RA IU nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 22.01.1999. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. Antonio Leo, il quale ha concluso per l'affermazione del principio di discontinuità normativa tra la vecchia e la nuova disciplina e per la restituzione degli atti alla Sezione remittente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza del 22.1.1999 la corte d'appello di Torino, in parziale riforma di quella 13.5.1997 del locale tribunale, nell'assolvere gli imputati dai delitti di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, ribadiva l'affermazione di responsabilità e la condanna di Di MA LA per i delitti di frode fiscale di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) e f), l. n. 516 del 1982 (mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e corrispondente indicazione nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1991 e 1992 di componenti negativi in misura diversa da quella effettiva: capi 11 e 12) e per il reato di truffa comunitaria inerente alla commercializzazione di olio d'oliva ex art. 640-bis c.p. (capo 20), e di RA IU, in concorso col Di MA, per i medesimi delitti di frode fiscale (capi 11 e 12), unificati nel vincolo della continuazione;
rideterminava altresì la pena principale complessiva, per il primo, in anni uno e mesi cinque di reclusione e, per il secondo, in mesi nove di reclusione e lire 8.000.000 di multa;
confermava per entrambi le pene accessorie di legge applicate nel minimo. La corte territoriale riteneva provato che il RA, quale legale rappresentante della s.r.l. C.D.R., e il Di MA, quale promotore e intermediario della vasta e articolata attività di circolazione di fatture fittizie facente capo alle società del coimputato NG RO (giudicato separatamente), avevano dapprima "utilizzato" - capo 11) - n. 4 fatture emesse nel 1991 dalla s.a.s. f.lli De Sensi per un imponibile di circa lire 238.000.000, n. 2 fatture emesse nel 1992 dalla s.a.s. Quadrifoglio e n. 1 fattura emessa nel 1992 dalla s.a.s. f.lli De Sensi per un imponibile complessivo di circa lire 158.000.000, tutte relative ad operazioni di vendita inesistenti, e poi "indicato" nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 1991 e 1992, presentate nel maggio 1992 e rispettivamente nel maggio 1993, le suddette fittizie passività come componenti negativi del reddito portandole fraudolentemente in detrazione - capo 12) -.
Il giudice di merito valorizzava, come elementi di prova, le precise e attendibili dichiarazioni confessorie ed etero- accusatorie rese dal RO, riscontrate dalle risultanze investigative e dalla documentazione bancaria e fiscale acquisite dalla G.d.F., anche per quanto riguardava la partecipazione del Di MA agli ulteriori episodi di truffa relativa ai contributi comunitari indebitamente erogati per la commercializzazione di olio d'oliva ad opera delle medesime società del RO.
2. - Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, i quali hanno denunziato:
a) il Di MA, la violazione degli artt. 63.2, 191 e 513 c.p.p., in quanto erano state utilizzate a suo carico le dichiarazioni rese dal coimputato RO in sede d'indagini preliminari, non confermate in dibattimento ove lo stesso s'era avvalso della facoltà di non rispondere;
il difetto di dolo specifico per l'avvenuta utilizzazione delle fatture contestate nella contabilità e nelle dichiarazioni annuali della ditta facente capo al RA;
la mancanza di una condotta artificiosa per il reato di truffa comunitaria e comunque il difetto di prova di una sua responsabilità concorsuale per questo delitto;
b) il RA, l'inutilizzabilità della chiamata in correità del RO e il vizio di motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova per la ritenuta partecipazione alla frode fiscale, in particolare per il profilo del dolo specifico di evasione rispetto al fine alternativo di ottenere indebiti contributi comunitari;
nonché, per l'aspetto sanzionatorio, l'omessa applicazione della continuazione con gli analoghi reati per i quali egli era già stato condannato con sentenza del tribunale di Brindisi e della corte d'appello di Bologna.
3. - Il ricorso, assegnato alla terza Sezione penale della Corte di cassazione, è stato rimesso da quest'ultima alle Sezioni Unite con ordinanza del 5.5.2000 sul rilievo dell'esistenza di un contrasto interpretativo, essendosi affermato, da un lato, che la dichiarazione fraudolenta nella quale ci si avvalga di fatture per operazioni inesistenti, contemplata dall'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, costituisce un "elemento specializzante" della pregressa frode fiscale mediante utilizzo di analoghe fatture di cui all'art. 4 lett. d) l. n. 516 del 1982, con la conseguente riconducibilità del nuovo precetto alla precedente fattispecie (Cass., Sez. III, 27.4.2000, Bellavia), e, dall'altro, che la condotta di detenzione o registrazione in contabilità di fatture per operazioni inesistenti non integra ormai, di per sé, gli estremi di reato, assumendo essa rilevanza penale nell'ambito della nuova fattispecie solo come mezzo del quale l'autore s'avvale per indicare nella dichiarazione annuale elementi passivi fittizi (Cass., Sez. III, 2.5.2000, Rasi). Il Primo Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali fissando per la trattazione l'odierna udienza pubblica. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Nel corso dell'odierna udienza pubblica il Procuratore generale ha sostenuto che le Sezioni Unite - ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., norma a suo avviso di portata generale, applicabile sia nel procedimento civile che in quello penale - dovrebbero limitarsi ad esaminare la sola questione di diritto oggetto di contrasto giurisprudenziale, disponendo poi la restituzione degli atti alla Sezione remittente per la decisione relativa agli altri motivi di gravame.
La richiesta non può trovare accoglimento per le ragioni già esplicitate da queste Sezioni Unite nella recente sentenza 21.6.2000, Primavera, in cui si è sottolineato come, per la specifica autonomia della disciplina propria del rito civile, non sia consentito ipotizzare l'applicazione estensiva al rito penale della sequenza dicotomica - eccezionalmente - prevista dall'art. 142 disp. att. c.p.c. Mette conto altresì di rilevare:
- che, eliminate le previgenti ipotesi di attribuzione predeterminata del procedimento alle Sezioni Unite penali, il meccanismo di assegnazione immediata (da parte del Presidente della Corte, quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole Sezioni: art. 610 comma 2 c.p.p.) o di rimessione (da parte della Sezione, quando la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo o può dar luogo a un contrasto giurisprudenziale: art. 618 c.p.p.) alle Sezioni Unite è funzionale alla decisione del "ricorso", e non di una o più questioni tra quelle dedotte con i motivi di gravame;
- che la restituzione alla Sezione del ricorso già rimesso alle Sezioni Unite è consentita solo quando siano stati assegnati alle Sezioni Unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto giurisprudenziale risulti superato (art. 172 comma 1 disp. att. c.p.p.);
- che nella tipologia delle sentenze che la Corte di cassazione pronunzia ai sensi degli artt. 615 ss. c.p.p. non è contemplato uno specifico tipo di deliberazione, riservato alle Sezioni Unite, come quello prospettato dal Procuratore generale;
- che, infine, quando il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite, la sentenza enuncia "sempre" il principio di diritto sul quale si basa la decisione, sia essa di rigetto del ricorso, di rettificazione, di annullamento con rinvio o di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (art. 173 comma 3 disp. att. c.p.p.). La descritta trama normativa sembra pertanto confermare che - anche per evidenti esigenze di efficienza e funzionalità del sistema processuale penale -, le Sezioni Unite, una volta che il ricorso sia stato ad esse assegnato o rimesso, sono chiamate a pronunziarsi su tutte le questioni dedotte, non solo in merito alla specifica questione di speciale importanza ovvero oggetto di contrasto giurisprudenziale.
2. - La questione controversa sottoposta all'esame delle Sezioni Unite consiste nello stabilire se il delitto finanziario contestato agli imputati come violazione dell'art. 4, comma 1 lett. d), d.l. n.429 del 1982 conv. in l. n. 516 del 1982 (utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) conservi tuttora rilevanza penale, nonostante l'espressa abrogazione del titolo I di questa legge ad opera dell'art. 25, comma 1 lett. d), d.lgs. 10.3.2000 n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto secondo l'art. 9 della l. delega 25.6.1999 n. 205.
Sul tema si contrappongono due indirizzi interpretativi nella giurisprudenza di legittimità.
Da un lato, si ravvisa una sorta di continuità normativa fra l'ipotesi sanzionata dall'art. 4 lett. d) l. n. 516 del 1982 e la nuova fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'art.2 d.lgs. n. 74 del 2000 (Cass., Sez. III, 27.4.2000, Bellavia),
sull'assunto che la dichiarazione annuale fraudolenta contemplata da quest'ultima disposizione costituisce un "elemento specializzante" della pregressa ipotesi di frode fiscale, la cui volizione e rappresentazione è già insita nella condotta utilizzatrice, almeno a titolo di "dolo eventuale".
Si afferma, in senso contrario, che l'originaria fattispecie prevista dall'art. 4 lett. d) l. n. 516 del 1982 di utilizzazione, consistita nella detenzione a fine di prova o nella registrazione nelle scritture contabili obbligatorie di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, che non abbiano però costituito il supporto documentale per l'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione fraudolenta, resta priva, di per sé sola, di rilevanza penale e non è più configurabile come reato, poiché la sanzione, secondo la chiara formulazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, risulta oggi ancorata esclusivamente al momento della dichiarazione annuale relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nel quale si realizza il presupposto obiettivo dell'evasione d'imposta e la concreta offesa degli interessi connessi al prelievo fiscale (Cass. Sez. III 10.7.2000 Baietta, Sez. III 31.5.2000 Bosco, Sez. III 18.5.2000 Dall'Anese, Sez. III 2.5.2000 Rasi). Le Sezioni Unite, premesso che la prima tesi interpretativa collide sia con la formulazione letterale della disciplina positiva sia con la univoca volontà del legislatore, il quale disegna il fenomeno in termini di radicale alternatività rispetto al pregresso modello di legislazione penale tributaria, condividono l'opposto, più rigoroso, indirizzo giurisprudenziale per le seguenti ragioni di ordine logico-sistematico.
3. - Mette conto innanzi tutto di osservare che l'art. 24 comma 1 d.lgs. 30.12.1999 n. 507, in attuazione del criterio direttivo fissato dall'art. 6 comma 1 lett. d) l. delega n. 205 del 1999 e al fine di adeguare l'ordinamento di settore a consolidati principi di civiltà giuridica, ha abolito il principio di ultrattività delle leggi penali tributarie già posto dall'art. 20 l.
7.1.1929 n. 4, né d'altra parte il nuovo testo di riforma del sistema penale tributario contiene alcuna disposizione di diritto intertemporale quanto al regime transitorio per i processi in corso. Di talché, il problema dell'individuazione della norma incriminatrice applicabile ai fatti anteriormente commessi dev'essere risolto alla stregua delle regole fondamentali del diritto intertemporale in materia penale dettate dall'art. 2 cod. pen., che, ispirandosi al superiore canone del favor rei,
differenzia l'ipotesi della vera e propria abolitio criminis (comma 2) da quella della successione di leggi penali incriminatrici (comma 3); mentre l'art. 673 c.p.p., nel caso di "abolizione del reato", conseguente ad abrogazione o dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, attribuisce al giudice dell'esecuzione, con una disposizione fortemente innovativa, la potestà di revocare la sentenza irrevocabile di condanna, dichiarando che "il fatto non è previsto dalla legge come reato". È assolutamente pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che per risolvere i complessi dubbi interpretativi circa la concreta configurabilità della prima o della seconda ipotesi non sia affatto sufficiente l'uso da parte del legislatore di un'espressa formula abrogativa rispetto a preesistenti fattispecie incriminatrici, perché, in tanto può dirsi che si sia realizzata una vera e propria abolizione del reato, in quanto per l'oggettiva perdita di disvalore del fatto il legislatore sia pervenuto ad una valutazione di totale inoffensività e di piena liceità della condotta originariamente incriminata (cfr., per talune recenti, sia pure contraddittorie, applicazioni del principio, Cass., Sez. I, 11.4.2000, Hattab, rv. 216020 - Sez. VI, 28.1.2000, Marini, rv. 15738 - Sez. V, 14.10.1999, Ghezzi, rv. 215043 - Sez. I, 12.1.1999, Gastaldi, rv. 212634). Deve invece riconoscersi un fenomeno successorio, con conseguente applicazione dell'art. 2 comma 3 cod. pen., quando, all'esito della comparazione e del raffronto tra gli elementi strutturali del contenuto normativo delle fattispecie incriminatrici, persiste, anche se mutato, il giudizio di disvalore astratto per effetto di un nesso di continuità ed omogeneità delle rispettive previsioni, e il significato lesivo del fatto storico sia riconducibile nel suo nucleo essenziale, secondo le regole proprie del concorso apparente di norme, ad una diversa e più mite categoria d'illecito, tuttora penalmente rilevante, nonostante ed anzi proprio in conseguenza dell'intervento legislativo che, benché formalmente abrogativo, di fatto modifica l'ambito di applicabilità della previgente e diversa norma incriminatrice.
In tal caso, i fatti integranti reato sotto il vigore della precedente previsione possono continuare ad esserlo alla stregua del nuovo disposto normativo sempre che gli elementi costitutivi del nuovo reato siano stati chiaramente enunciati nell'imputazione contestata all'imputato, eventualmente anche a seguito di rituale modificazione della contestazione (Cass., Sez. Un., 20 giugno 1990, Monaco).
4. - Quanto alla struttura ed agli elementi costitutivi della frode fiscale mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, l'art. 4 lett. d) l. n. 516 del 1982 qualifica come delitti i fatti di utilizzazione di fatture o altri documenti contabili equipollenti, ideologicamente falsificati, "per operazioni in tutto o in parte inesistenti", connotati, da un lato, dal dolo di evasione fiscale secondo lo schema tipico del dolo specifico, e, dall'altro, dalla lesione dell'interesse al corretto esplicarsi della funzione di accertamento e dall'esposizione a pericolo dell'interesse finale dell'erario alla riscossione delle imposte effettivamente dovute dal contribuente, il quale, incrementando fittiziamente gli acquisti e le spese, riduce l'imponibile sul reddito e sull'IVA e conseguentemente gli importi da versare all'erario.
La giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., 3.2.1995, Aversa - Sez. III, 14.10.1992, Fatticcione, rv. 192386 - Sez. III, 19.2.1988, Carrozza, rv. 179439), circa l'oggettività giuridica del reato, si è più volte pronunciata nel senso che la condotta illecita di "utilizzazione" può essere integrata da un qualsiasi impiego del documento giuridicamente rilevante e strumentale all'evasione fiscale: costituiscono modalità di utilizzazione del documento ideologicamente falso sia l'inserimento, l'annotazione e la conservazione di esso "in corso d'anno" nelle scritture contabili dell'impresa compromettendone la veridicità, sia la sua esibizione agli uffici finanziari o alla polizia tributaria per eludere i controlli sull'esatta ricostruzione dei risultati economici della gestione aziendale e sulla reale capacità contributiva, sia infine la sua allegazione (necessaria prima del recente esonero del contribuente dall'obbligo di allegare documenti alla dichiarazione, secondo la disciplina dettata dai d.m. 30.3.1998 e d.m. 25.3.1998) all'infedele dichiarazione annuale dei redditi o dell'imposta sul valore aggiunto per fornirne un riscontro di apparente verosimiglianza.
L'art. 4 lett. f) l. n. 516 del 1982 prevede, a sua volta, un'ipotesi complessa di frode fiscale costituita dall'"indicare" nella dichiarazione dei redditi (ma non anche in quella relativa all'imposta sul valore aggiunto) ricavi, proventi od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva, mediante l'utilizzazione di documenti, ideologicamente falsi, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero, o con altri comportamenti fraudolenti: la carica di disvalore del delitto è incentrata nella fraudolenta falsificazione ideologica della dichiarazione, ma il mendacio dev'essere supportato da una qualsiasi forma di uso (nel senso sopra indicato) del documento falso, strumentale e propedeutico al contenuto non veritiero della dichiarazione.
Le due ipotesi delittuose, previste rispettivamente dalla lett. d) e dalla lett. f) dell'art. 4 l. n. 516, sono caratterizzate dalla diversità della condotta ("utilizza"; "indica nella dichiarazione dei redditi ... utilizzando"), dell'oggetto materiale ("fatture o altri documenti"; "dichiarazione dei redditi") e della natura permanente o istantanea del reato: la frode fiscale di cui alla lett. d) integra, a differenza di quella di cui alla lett.f), un'ipotesi di reato permanente, posto che la consumazione di esso perdura per tutto il tempo in cui il falso documento resta acquisito nella contabilità con l'intento di compiere la futura evasione fiscale o di eludere i controlli degli uffici finanziari, e si protrae fino a quando possono esercitarsi detti controlli o fino all'accertamento dell'illecito (Cass., Sez. Un., 3.2.1995, Aversa, cit. - Sez. Un., 24.11.1999, Scrudato). E la giurisprudenza di legittimità, insieme con la prevalente dottrina, sul rilievo della disomogeneità strutturale delle due fattispecie, della non necessaria consequenzialità dei detti comportamenti, e inoltre del testuale riferimento dell'attenuante speciale del secondo comma dell'art. 4 ai plurimi "fatti" previsti nelle lettere d) e f) del primo comma, sostiene che le disposizioni normative ivi dettate descrivono due ipotesi delittuose di frode fiscale, autonome e distinte tra loro anche quando nella consumazione del delitto di cui alla lett. f) la condotta fraudolenta di supporto all'infedele dichiarazione sia esattamente conforme a quella descritta nella lett. d). Nel caso in cui l'utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si riverberi sul momento dichiarativo finale, mentre non può ravvisarsi un unico reato, quello di frode in dichiarazione, idoneo per il fenomeno della progressione criminosa ad assorbire in sé il disvalore dell'antecedente illecita condotta utilizzatoria, ben può invece configurarsi, sia sotto il profilo giuridico-formale che sotto quello fattuale attesa la natura della disposizione a più fattispecie, il concorso di reati (Cass., Sez. III, 15.12.1998 n. 1234 - Sez. III, 22.11.1995 n. 11307 - Sez. III, 22.6.1990, Corti, rv. 185037), fatta salva l'ipotesi di illecita "utilizzazione" nella dichiarazione IVA, sanzionata solo per il segmento di condotta descritto nella lett. d).
5. - Conformemente alle direttive dell'art. 9, legge delega n. 205 del 1999, la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 è informata al superamento della strategia privilegiata dalla previgente normativa, fondata sul modello delle violazioni "prodromiche" ad una falsa dichiarazione e all'evasione d'imposta con intenti anticipatori di tutela, e, nelle linee generali (sottolineate con inusuale chiarezza e vigore in molteplici passi della Relazione governativa che accompagna il decreto), segna una netta inversione di rotta, imperniandosi viceversa l'intervento repressivo su un più ristretto catalogo di fattispecie delittuose, connotate da rilevante offensività degli interessi connessi al prelievo fiscale e da dolo specifico di evasione d'imposta. La scelta del modello normativo ha portato a concentrare l'attenzione sulla dichiarazione annuale prevista ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, quale momento essenziale di disvalore del fatto, "... nel quale si realizza dal lato del contribuente il presupposto obiettivo e definitivo dell'evasione d'imposta ...". La violazione dell'obbligo di veritiera prospettazione della situazione reddittuale e delle basi imponibili è al fondamento, segnatamente, della tipologia criminosa costituente "l'asse portante" del nuovo sistema punitivo: la dichiarazione annuale "fraudolenta" che, siccome non soltanto mendace ma caratterizzata altresì da un particolare "coefficiente di insidiosità" per essere supportata da un impianto contabile o documentale per operazioni inesistenti, costituisce dunque la fattispecie commissiva ontologicamente più grave, sanzionata con la sola pena detentiva, ma rafforzata rispetto al passato. Quanto alla struttura e agli elementi costitutivi della nuova ipotesi criminosa di "dichiarazione fraudolenta", l'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, "avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" [secondo la definizione di essi data dall'art. 1 lett. a)], registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria in sede di successivo accertamento, "indica" in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi [giusta la formula definitoria dell'art. 1 lett. b)]. Il terzo comma della medesima norma prevede un più mite trattamento sanzionatorio, adeguato alla minore gravità del danno erariale, nei casi in cui l'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi indicati nella dichiarazione annuale è inferiore a lire trecento milioni.
Il delitto, di tipo commissivo e di mera condotta, seppure teleologicamente diretta al risultato dell'evasione d'imposta [come precisato nella definizione del dolo specifico di evasione sub art. 1 lett. d)], ha natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando le dichiarazioni periodiche e quelle relative ad imposte diverse. Con la conseguenza che il comportamento di utilizzazione, nel senso sopra specificato, si configura come ante factum meramente strumentale e prodromico per la realizzazione dell'illecito, e perciò non punibile. Si avverte in proposito nella Relazione governativa (par. 3.1.1) come "...l'ampia elaborazione giurisprudenziale e dottrinale relativa al concetto di utilizzazione di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti, rilevante nell'ottica applicativa del delitto di frode fiscale di cui all'art 4 d.l. n. 429/82 non sia recuperabile sic et simpliciter in rapporto alla nuova figura di reato, la quale resta integrata non dalla mera condotta di utilizzazione, ma da un comportamento successivo e distinto, quale la presentazione della dichiarazione, alla quale in base alla disciplina in vigore non dev'essere allegata alcuna documentazione probatoria". Particolare rilievo sistematico assumono altresì le disposizioni normative degli artt. 6 e 9 d.lgs. n. 74 del 2000 sul tentativo e, rispettivamente, sul concorso di persone.
In forza del disposto dell'art. 6, il delitto di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 "non è comunque punibile a titolo di tentativo". La ratio legis, ovvia e trasparente, è quella di evitare la vanificazione della strategia abolitrice del modello di reato prodromico mediante la generalizzata applicazione dell'art. 56 cod. pen. (Relazione governativa, par. 3.1.5), potendosi altrimenti sostenere che la propedeutica registrazione in contabilità o la detenzione a fine di prova di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, accertate nel corso del periodo d'imposta, siano teleologicamente dirette in modo non equivoco alla successiva dichiarazione fraudolenta, come tali punibili ex se a titolo di delitto tentato;
s'intende in tal modo favorire nell'interesse dell'erario la resipiscenza, anche se non spontanea, del contribuente, il quale di fronte a un accertamento compiuto nei suoi confronti nel corso del periodo d'imposta sarà portato a presentare una dichiarazione veridica e conforme alle risultanze della verifica fiscale per sottrarsi alla responsabilità penale.
Risulta poi autonomamente strutturata la fattispecie criminosa di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, attività illecita di spiccata pericolosità consistente nell'immissione sul mercato di documentazione idonea a supportare l'indicazione fraudolenta in dichiarazione di elementi passivi fittizi: l'ipotesi criminosa dell'emissione, regolata dall'art. 8, è dunque punita di per sé, mentre l'utilizzazione "solo in quanto trasfusa in una falsa dichiarazione".
Sotto diverso profilo, il successivo art. 9 esclude, in deroga all'art. 110 cod. pen., la configurabilità del concorso dell'emittente nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso dall'utilizzatore e soprattutto, in forza della medesima logica sottesa alla non configurabilità del tentativo ("quella cioè di ancorare comunque la punibilità al momento della dichiarazione fraudolenta evitando una indiretta resurrezione del reato prodromico": Relazione governativa, par.3.2.1), del concorso dell'utilizzatore nel reato di emissione anche in caso di preventivo accordo. Di conseguenza, per l'emittente la successiva utilizzazione da parte di terzi configura un postfatto non punibile, mentre per l'utilizzatore, che se ne avvalga nella dichiarazione annuale, il previo rilascio costituisce un antefatto pure irrilevante penalmente;
del pari, l'intermediario non potrà considerarsi concorrente in entrambi i reati ma, a seconda dei casi concreti, in una delle distinte ipotesi.
6. - Le linee ispiratrici della riforma, come si desume a chiare lettere sia dalla reale portata delle disposizioni incriminatici che dall'esplicita voluntas legis, segnalano dunque l'incompatibilità del nuovo sistema penal-tributario con il vecchio modello di tutela anticipata caratterizzato dalla repressione di violazioni strumentali e prodromiche all'evasione.
Il legislatore individua nella presentazione della dichiarazione annuale la condotta tipica e il momento di rilevanza penale della fattispecie, e nella lesione dell'interesse erariale all'integrale riscossione delle imposte dovute, piuttosto che nella generica trasparenza fiscale, l'oggetto giuridico della tutela penale. Sono per contro private di significato penale tributario condotte che in passato costituivano la soglia avanzata della strategia sanzionatoria, come quelle di utilizzazione nel corso dell'anno di fatture per operazioni inesistenti, pure astrattamente configurabili come atti idonei diretti in modo non equivoco alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta, ma che non rivestono alcuna rilevanza se il contribuente presenta alla scadenza annuale una dichiarazione fedele e veritiera.
La nuova fattispecie di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 "assorbe" l'ipotesi prodromica di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, già sanzionata dall'art. 4 lett. d) l. n. 516 del 1982, perché, pur contenendo alcuni elementi descrittivi del fatto già previsti dalla norma preesistente, presenta tuttavia ulteriori elementi non riconducibili alla precedente figura, postulando in particolare l'"indicazione" in dichiarazione di elementi passivi fittizi, non richiesta invece dall'art. 4 lett. d) legge n. 516. Non mero "elemento specializzante", quest'ultimo, virtualmente compreso nella condotta di "utilizzazione" sotto il profilo del "dolo eventuale" (come si sostiene impropriamente nella citata sentenza Cass., Sez. III, 27.4.2000, Bellavia), ma eterogeneo rispetto alla previgente previsione incriminatrice.
In considerazione della disomogeneità strutturale delle fattispecie tipiche, l'art. 25 d.lgs. n. 74 del 2000, nell'abrogare espressamente, tra l'altro, l'art. 4 lett. d) l. n. 516 del 1982, non ha dunque creato una sorta di continuità punitiva della disposizione abrogata con l'attuale art. 2 del medesimo decreto legislativo in tema di dichiarazione fraudolenta:
di guisa che, con riferimento alle condotte prodromiche di "utilizzazione" di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, un tempo integratrici del reato di cui all'art. 4 lett. d) l. n. 516, é intervenuta una vera e propria abolitio criminis mediante integrale depenalizzazione della fattispecie. L'opposta tesi interpretativa, che ravvisa un fenomeno di mera successione di norme incriminatici, non coglie il profilo fortemente innovativo dello jus superveniens, in ordine all'identificazione della condotta criminosa meritevole di sanzione penale, e appare perciò priva di fondamento giuridico, finendo essa in sostanza per perpetuare la vigenza di una figura di reato incompatibile col nuovo regime normativo e pervenendo al risultato paradossale di attribuire rilevanza penale a un comportamento che, se tenuto oggi, sarebbe privo di disvalore e non costituirebbe reato, in contrasto con i principi ispiratori delle regole stabilite in tema di successione delle leggi penali nel tempo e con il principio di tipicità della condotta incriminata.
Le Sezioni Unite ritengono in definitiva che il secondo degli indirizzi interpretativi delineati in premessa, condiviso da larga parte della dottrina, meriti di essere confermato in quanto la trama argomentativa da cui scaturisce l'opzione abolitrice trova solida base giustificativa nell'analisi ricostruttiva e nella comparazione organica degli elementi strutturali delle fattispecie tipiche. Il procedimento ermeneutico, dopo avere correttamente individuato all'interno della peculiare oggettività giuridica del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 lo stretto collegamento della frode fiscale con il momento dichiarativo finale ed evidenziato che le condotte di utilizzazione, meramente strumentali e preparatorie, sono sprovviste di per sé di valenza penale - neppure a titolo di tentativo o di concorso dell'utilizzatore con l'emittente -, ha posto in luce la sostanziale eterogeneità dei fatti criminosi. Di talché può enunciarsi il seguente principio di diritto:
"le condotte di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, prodromiche o strumentali rispetto alla fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, supportata da tali fatture o documenti, non sono più, di per sé, previste dalla legge come reato".
7. - Rispetto ai procedimenti penali in corso, come la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire in relazione ad altri casi di successione di norme incriminatici, i fatti integranti reato sotto il vigore della precedente previsione possono continuare ad esserlo alla stregua di quella nuova qualora, in concreto, gli elementi costitutivi del nuovo reato siano stati chiaramente enunciati nell'imputazione contestata all'imputato anche a seguito di rituale modificazione della contestazione (Cass., Sez. Un., 20 giugno 1990, Monaco). Nei procedimenti penali pendenti, aventi ad oggetto fatti di "utilizzazione" di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti già sanzionati dalla previgente disciplina, l'abrogazione dell'art. 4 lett. d) l. n. 516 del 1982 (diversamente da quanto è avvenuto per l'ipotesi speculare della "emissione" pure prevista dalla medesima disposizione incriminatrice) comporta pertanto, in forza della regola di diritto intertemporale fissata dal secondo comma dell'art. 2 cod. pen., la non punibilità di quei medesimi fatti che, perseguibili all'epoca della loro commissione come frode fiscale, non risultano astrattamente inquadrabili oggi nella nuova fattispecie criminosa di dichiarazione fraudolenta, disegnata dall'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. E però, qualora i dati delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti, utilizzati in corso d'anno, fossero stati recepiti dal contribuente nella successiva dichiarazione annuale dei redditi della quale avessero costituito il supporto fraudolento per la mendace indicazione di componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva, dottrina e giurisprudenza ritenevano integrato, nel vigore della precedente disciplina, in concorso con l'autonoma ipotesi di cui all'art. 4 lett. d), anche il diverso e autonomo delitto di frode fiscale ex art. 4 lett. f) l. n. 516 del 1982. Orbene, per quest'ultima fattispecie ben può ravvisarsi, stante l'omologa strutturazione e la sovrapposizione delle due previsioni punitive (salvo per quanto attiene all'estensione dell'attuale incriminazione alla dichiarazione annuale IVA, rispetto alla quale non è configurabile un rapporto di successione modificativa tra leggi), una continuità normativa d'illecito con la nuova ipotesi dell'art. 2 comma 1 d.lgs. n. 74 del 2000, rispetto alla quale la prima s'atteggia anzi come lex mitior per i profili del trattamento sanzionatorio e dei termini prescrizionali, sempre che non ricorra l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 2 comma 3 del medesimo decreto.
Un'indicazione in tal senso sembra potersi trarre dall'art. 25 dello Schema preliminare del d.lgs. n. 74 (recante le disposizioni transitorie per i fatti criminosi pregressi, non riprodotte nello Schema definitivo), secondo cui "continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legge n. 429 del 1982" per i fatti previsti dall'art. 4 lett. d), limitatamente all'ipotesi di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - e non anche a quella di utilizzazione - [comma 4], nonché per i fatti previsti dall'art. 4 lett. f) del medesimo decreto legge, a condizione che "il fatto è commesso utilizzando fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" [comma 5 lett. a].
Di talché, per i processi penali in corso nei quali non risulti contestato anche il delitto di frode fiscale di cui alla lett. f), bensì solo quello di cui alla lett. d) dell'art. 4 l. n. 516 del 1982, mentre emerga ex actis il riflesso della condotta di utilizzazione in una fraudolenta dichiarazione dei redditi, resta riservato alla pubblica accusa la potestà di contestazione del fatto "nuovo" attinente al momento dichiarativo, con le relative conseguenze delineate sul terreno processuale dagli artt. 423 comma 2 e 518 segg. cod. proc. pen.: ovviamente, sub specie dell'ipotesi più favorevole al reo che potrà essere, di volta in volta, quella di cui all'art. 4 lett. f) l. n. 516 del 1982, ovvero quella dell'art.2 comma 3 d.lgs. n. 74 del 2000.
8. - Nel caso di specie, le concorrenti violazioni tributarie contestate agli imputati nei capi 11) e 12), unificate nel vincolo della continuazione, sono caratterizzate dal duplice e autonomo contesto della "utilizzazione" - prima - di plurime fatture per operazioni inesistenti per gli anni 1991 e 1992, registrate in contabilità e detenute a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, e della mendace "indicazione" - poi - nelle dichiarazioni dei redditi presentate in riferimento agli stessi anni, nel maggio 1992 e rispettivamente nel maggio 1993, di fittizi componenti negativi del reddito ricollegati alla predetta utilizzazione, per l'ammontare inferiore a lire 300.000.000 in ciascuna delle due dichiarazioni.
Orbene, se, da un lato, si rileva in ordine all'imputazione di cui all'art. 4 lett. d) l. n. 516 del 1982 che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, dall'altro, la concorrente imputazione di cui all'art. 4 lett. f) l. n. 516 del 1982 può essere ricondotta alla previsione attenuata dell'art. 2 comma 3 d.lgs. n.74 del 2000. All'esito del confronto fra le due leggi e tenuto essenzialmente conto dei riflessi sul bene primario della libertà personale, deve infatti riconoscersi che le previsioni sanzionatorie della disposizione posteriore sono certamente, nel complesso e in concreto, più favorevoli al reo a norma dell'art. 2 comma 3 cod. pen. (Cass., Sez. III, 31.5.2000, Bosco, cit.):
- per la misura edittale della pena principale (reclusione da sei mesi a due anni, a fronte della reclusione da sei mesi a cinque anni congiunta alla multa da 5 a 10 milioni di lire previste dall'art. 4 l. n. 516);
- per l'esclusione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 12 comma 2 d.lgs. n. 74, nonostante si rinvengano nell'applicazione della nuova disciplina modesti elementi svantaggiosi quanto ad alcune delle pene accessorie temporanee elencate nel primo comma del medesimo art. 12;
- per il più breve termine di prescrizione (anni cinque secondo le disposizioni generali di cui all'art. 157 comma 1 n. 4 cod. pen., a fronte del termine di anni sei previsto dall'abrogato regime speciale ex art. 9 l. n. 516).
Non è d'altra parte ipotizzabile, in relazione alla ritenuta continuità normativa, alcuna violazione del diritto di difesa, né tanto meno del principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza di cui all'art. 521 c.p.p., risultando specificata nella contestazione originaria la circostanza della "indicazione" di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni 1991 e 1992, supportata da documentazione ideologicamente falsa, costituita dalle fatture per operazioni inesistenti elencate nel precedente capo d'imputazione per il profilo della mera "utilizzazione": il fatto ritenuto in sentenza non si trova rispetto a quello contestato in rapporto di ontologica estraneità o incompatibilità, nel senso che si sia realizzata una sostanziale trasformazione o sostituzione degli elementi essenziali dell'addebito che abbia posto gli imputati in condizione di non potersi difendere.
9.1. - Quanto ai profili, invero generici e meramente fattuali, delle censure di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione complessiva delle prove di responsabilità in ordine al delitto di dichiarazione fraudolenta, i ricorsi devono essere rigettati.
Il giudice di merito, con puntualità di riferimenti ancorati al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio e con motivazione immune da vizi logico-giuridici, ha infatti efficacemente evidenziato:
- la sussistenza di convergenti fonti probatorie (dichiarazioni accusatorie del coimputato RO, documentazione fiscale e bancaria, investigazioni della G.d.F.), che smentiscono completamente le prospettazioni di buona fede o di estraneità e confermano invece la consapevole e concorrente partecipazione degli imputati alla vicenda criminosa de qua, nei ruoli per entrambi analiticamente descritti di utilizzatore-dichiarante per il RA e di intermediario per il Di MA;
- la sussistenza del dolo specifico di evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che emerge con chiarezza dall'obiettiva utilizzazione, in sede di dichiarazioni annuali, delle fatture corrispondenti ad operazioni inesistenti per conseguire la detrazione di costi non deducibili, compatibile, per il Di MA, con il concorrente dolo proprio della truffa comunitaria ascrittagli nel capo 20).
Occorre ribadire che esula dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (Cass., Sez. Un., 30.4.1997, Dessimone - Sez. Un., 24.12.1999, Spina - 21.6.2000, Tammaro).
9.2. - Anche gli ulteriori motivi di gravame circa pretese violazioni di legge in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata risultano, oltre che sprovvisti del requisito di adeguata specificità delle ragioni di diritto, prive di pregio alcuno. Circa la censurata utilizzazione come elemento di prova del verbale delle dichiarazioni etero-accusatorie del RO (persona imputata in un procedimento connesso), assunte nelle indagini preliminari dalla polizia giudiziaria su delega del p.m. e lette all'udienza del 13.5.1997 nel corso del dibattimento di primo grado per essersi questi avvalso della facoltà di non rispondere, devesi rilevare, da un lato, che la lettura è stata disposta in ossequio alla norma dell'art. 513 comma 2 c.p.p., nel testo originario come inciso dal dictum della Corte costituzionale con sentenza n. 254 del 1992, e, dall'altro, che il difensore degli imputati non ha fatto alcuna richiesta, nel corso del giudizio d'appello celebrato il 22.1.1999 (pur dopo l'entrata in vigore della novella legislativa di cui alla l. n. 267 del 1997 e delle prescrizioni transitorie dettate dall'art. 6 comma 3 di detta legge, e il radicale intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 361 del 1998), di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, al fine di ottenere il recupero del contraddittorio mediante la citazione del dichiarante sul fatto altrui, per l'ulteriore esame e per l'eventuale esercizio delle facoltà contestative ai sensi dell'art. 500, commi 2-bis e 4, c.p.p. Di talché, giusta la norma transitoria di cui all'art. 1 comma 4 d.l.
7.1.2000 n. 2 convertito in legge 25.2.2000 n. 35,
applicabile fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione del novellato art. 111 Cost., alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni di merito, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni processuali in materia di valutazione della prova "vigenti...al momento delle decisioni stesse" (Cass., Sez. I, 10.7.2000, Malcangi - Sez. VI, 17.4.2000, Francica - Sez. VI, 28.1.2000, Ibrahimi). Per questo profilo la decisione di merito risulta dunque ineccepibile e adeguatamente motivata.
Quanto alla doglianza del Di MA riguardante l'incompatibilità del dolo specifico di evasione fiscale rispetto all'assorbente finalità di trarre indebite sovvenzioni comunitarie per la commercializzazione di olio d'oliva, rileva il Collegio che, attesa l'evidente diversità del bene giuridico protetto (Cass., Sez. III, 7.11.1995, Ammirato, rv. 204228), il delitto di frode fiscale può concorrere con quello di truffa comunitaria quando lo specifico dolo di evasione della condotta tipica si coniuga con una distinta e autonoma finalità extratributaria, sempre che quest'ultima non sia perseguita dall'agente in via esclusiva.
L'apprezzamento fattuale della valenza di tale relazione resta peraltro riservato al giudice di merito e, se adeguatamente e logicamente motivato (come nella specie), non è censurabile dal giudice di legittimità.
Va infine disattesa l'ulteriore doglianza del RA attinente al profilo sanzionatorio, in punto di denegata applicazione da parte della corte distrettuale della continuazione con gli analoghi reati per i quali egli era già stato condannato con sentenza del tribunale di Brindisi e della corte d'appello di Bologna, perché, avendone il difensore fatto richiesta solo nel corso della discussione finale, il giudice d'appello non aveva l'obbligo di pronunciarsi su un tema d'indagine rimesso al potere dispositivo della parte e però non devolutogli con uno specifico motivo di gravame (Cass., Sez. Un., 19.1.2000, Tuzzolino). Di talché tutte le, invero generiche, censure dei ricorrenti circa pretese violazioni di legge e carenze motivazionali della sentenza impugnata in ordine ai punti suindicati risultano manifestamente infondate.
10. - In conclusione, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio nei confronti di entrambi gli imputati limitatamente al delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 4, comma 1 lett. d), l. n. 516 del 1982, contestato nel capo 11) della rubrica, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con la conseguente eliminazione delle relative pene. L'ulteriore imputazione di cui all'art. 4, comma 1 lett. f), l. n.516 del 1982, contestata nel successivo capo 12), dev'essere invece qualificata, in forza della sopravvenuta lex mitior, come violazione dell'art. 2 comma 3 d.lgs. n. 74 del 2000, in ordine alla quale, ferma restando l'affermazione di responsabilità degli imputati, occorre peraltro rinviare ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per la rideterminazione delle pene principali ed accessorie. I ricorsi degli imputati vanno rigettati nel resto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati limitatamente al delitto di cui all'art. 4, comma 1 lett. d), l. n. 516 del 1982 - capo 11) - perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Qualificata l'imputazione di cui all'art. 4, comma 1 lett. f), l. n. 516 del 1982 - capo 12) - come violazione dell'art. 2 comma 3 d.lgs. n. 74 del 2000, rinvia ad altra sezione della Corte
d'appello di Torino per la rideterminazione della pena. Rigetta i ricorsi nel resto.
Così deliberato in camera di consiglio il 25 ottobre 2000. Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2000.