Sentenza 20 maggio 2009
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 10 quater D.Lgs. n. 74 del 2000, e non quello di truffa aggravata, il comportamento fraudolento di porre in compensazione, ex art. 17 D.L.gs. n. 241 del 1997, partite debitorie in favore del Fisco con crediti inesistenti, sussistendo tra le fattispecie un rapporto di specialità unilaterale. (La Corte ha, altresì, statuito che, in riferimento al reato di cui all'art. 10 quater D.Lgs. n. 74 del 2000, la confisca per equivalente non si applica per i fatti commessi sino al 27 dicembre 2007, restando comunque applicabile la confisca facoltativa in riguardo al profitto che ne è derivato).
Commentari • 2
- 1. Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Il reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316-bis) concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) (SU, 20664/2017). Per oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, la differenza tra il reato di cui all'art. 640-bis e quello di cui all'art. 316-ter sta nella diversa attività cui è tenuto l'ente pubblico sostanzialmente ingannato dalla presentazione di falsa documentazione, nel senso che se l'attività è meramente ricognitiva e consiste nel fatto che l'ente erogatore si limita a prendere atto del contenuto della documentazione prodotta si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter mentre se è …
Leggi di più… - 2. Delitto di indebita compensazione configurabile solo per imposte sui redditi e IVA.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Delitto di indebita compensazione configurabile solo per imposte sui redditi e IVA Massima Giurisprudenziale Ai fini del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000, l'omesso versamento delle somme dovute riguarda solamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e non si estende ai contributi previdenziali. Decisione: Sentenza n. 38042/2019 Cassazione Penale – Sezione 1 Classificazione: Penale, Tributario Massima: Ai fini del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000, l'omesso versamento delle somme dovute riguarda solamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e non si estende ai contributi …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2009, n. 35968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35968 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 20/05/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 879
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - N. 7416/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PR DI;
ON OS;
PR RI;
PR ST;
IU IO;
Consorzio EC in persona di RI NI;
S&T s.r.l. in persona di Di BI BE;
Riccadomus International s.r.l.;
L.s.P. s.r.l.;
AS AN;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. Martusciello Vittorio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentiti i difensori dei ricorrenti:
avvocato Archidiacono Renato del Foro di Latina per NI NA, PR RI e PR EF;
avvocato Lauretti Giovanni del Foro di Latina per PR DI;
avvocato Carfagna RI del Foro di Latina, anche come sostituto processuale dell'avv. Cosignani Filippo, per L.S.P. s.r.l., S&T s.r.l. e Riccadomus International s.r.l.;
avvocato Maria Clementina Luccone del Foro di Latina per GI RI;
avvocato Martella Paride del Foro di Latina per il Consorzio EC, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Procura della Repubblica di Latina ha proceduto contro più persone per le ipotesi di associazione a delinquere e di truffa aggravata ai danni dello Stato commessa dal 2002 al 2007. I fatti indagati ruotano intorno all'attività di PR LA, dottore commercialista e titolare di alcune società di capitali, il quale avrebbe messo a punto un meccanismo illecito per consentire ad alcuni imprenditori suoi clienti di sottrarsi al pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali. In sintesi, una delle società facenti capo al PR (soggetto interposto, nell'efficace dizione del provvedimento impugnato) prendeva in carico tutta la forza lavoro delle imprese clienti (beneficiarie), iscrivendo i lavoratori nei propri libri paga e matricola, dopodiché provvedeva a iscrivere nella propria contabilità una serie di costi inesistenti derivanti da false fatturazioni, ovvero da annotazioni contabili con dicitura "fornitore generico". I falsi costi andavano a generare un credito I.V.A. che, con la procedura del versamento unitario attraverso il modello F24, veniva opposto in compensazione c.d. OR (ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art.17), consentendo di non pagare al fisco le imposte e di indurre l'Erario, così ingannato, a versare i contributi previdenziali ed assistenziali agli altri enti pubblici cui risultavano dovuti. A fronte di tale prestazione, il PR incassava dalle società beneficiarle una somma variabile da Euro 210,00 a Euro 550,00 per ciascuno dei dipendenti presi in carico dalle società interposte. Il P.M. chiedeva pertanto il sequestro preventivo, strumentale a futura confisca ex artt. 640 quater e 322 ter c.p., di beni intestati a PR LA o a lui riconducibili benché intestati a familiari o a società interposte, nonché di beni di proprietà di taluna delle imprese beneficiarle del meccanismo. In data 18 luglio 2008 il G.I.P. di Latina, pur confermando l'esistenza di un solido quadro indiziario a conferma delle ipotesi di reato, respingeva la richiesta, rilevando:
- che non erano sufficientemente individuati e descritti i beni da assoggettare a sequestro, non potendosi aderire a una richiesta che riguardava in modo indifferenziato azioni, titoli, conti correnti etc.;
- che, nel caso delle figlie del PR, non era possibile sequestrare beni appartenenti a terzi;
- che non risultava dagli atti il profitto del reato, ma solo l'ammontare complessivo delle illecite compensazioni, pari a circa Euro 27.220.000,00.
- che i presupposti del sequestro sussistevano nei confronti delle società beneficiarie, ma che tuttavia non appariva opportuna una decisione limitata solo alla loro posizione.
In data 9 gennaio 2009 il Tribunale di Latina accoglieva l'appello del P.M. contro il provvedimento del G.I.P. limitatamente alle posizioni di PR LA, AS AN e GI RI, disponendo il sequestro di beni determinati, alcuni dei quali riconducibili al PR ma formalmente di proprietà della moglie NI NA e delle figlie RI e EF, ovvero delle società S&T s.r.l.. Consorzio EC, L.S.P. s.r.l. Biel s.r.l., Riccadomus International s.r.l..
Osservava il Tribunale, in punto di diritto, che non si poteva porre un problema di rapporto di specialità con la fattispecie delittuosa di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater introdotta dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 7, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, poiché essa si riferiva esclusivamente alle somme dovute a titolo di imposte sui redditi o di I.V.A., coerentemente alla sedes materiae legislativa nel cui testo era inserita, e quindi non contemplava le compensazioni illecite aventi ad oggetto i contributi previdenziali e assistenziali. In ogni caso, il rapporto di specialità non poteva configurarsi perché gli obiettivi della complessiva manovra illecita erano più ampi della semplice evasione, puntando anche a esonerare gli imprenditori dalle responsabilità penali e amministrative connesse all'obbligo di sicurezza dei lavoratori;
inoltre, il caso di concorso apparente tra reati fiscali e truffa poteva essere risolto alla stregua del principio di consunzione, che avrebbe visto comunque prevalere il più grave reato di truffa aggravata.
Sul punto relativo all'entità del profitto, il Tribunale premetteva che nel delitto di truffa esso coincideva col danno procurato al soggetto passivo e che nel caso di specie la differenza tra i Euro 27.220.000,00 di illecite compensazioni e i circa Euro 13 ml. costituenti il complesso delle ritenute fiscali e dei contributi non versati dalle società beneficiarie identificate, si spiegava col fatto che non tutte le società beneficiarie erano state individuate all'esito delle indagini.
Infine, circa il sequestro di beni intestati a terzi, il Tribunale osservava che le società interposte erano meri schermi giuridici utilizzati dal PR, il quale disponeva realmente dei beni sociali, cosa che poteva affermarsi anche per i beni intestati alla moglie e alle figlie.
Contro il provvedimento ricorrono tutti i soggetti interessati al sequestro, ivi compresi i terzi - siano essi società o persone fisiche - intestatari di beni sottoposti al vincolo. Di seguito si riportano, per ciascuno dei ricorrenti, gli estremi dei motivi strettamente indispensabili a identificarne il contenuto. PR LA:
1. Violazione di legge per l'erronea applicazione dell'art. 322 ter c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1 e art. 640 quater c.p., poiché il fatto doveva essere qualificato ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater introdotto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 7, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248.
NI NA;
1. Violazione dell'art. 321 c.p.p., artt. 322 ter e 640 quarter c.p.p., in quanto i fatti contestati non costituivano reato anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 74 del 2000, art.10 quater introdotto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 7, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, norma che comunque non ammetteva la confisca per equivalente, avente natura sanzionatola, rispetto a fatti commessi anteriormente alla promulgazione della L.24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143.
2. Violazione dell'art. 321 c.p.p. per l'omessa individuazione della quota di profitto dei singoli concorrenti nel reato, ciò che rendeva illegittimo il sequestro disposto nei suoi confronti fino al limite del danno complessivo di Euro 27.220.000,00.
PR RI e PR EF;
1. Violazione dell'art. 321 c.p.p., artt. 322 ter e 640 quarter c.p.p., in quanto i fatti contestati non costituivano reato anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 74 del 2000, art.10 quater, introdotto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 7, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, norma che comunque non ammetteva la confisca per equivalente, avente natura sanzionatoria, rispetto a fatti commessi anteriormente alla promulgazione della L.24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143.
2. Violazione dell'art. 322 ter c.p., che non consente la confisca dei beni appartenenti a persone estranee al reato.
Consorzio EC;
1. Violazione dell'art. 321 c.p.p., artt. 322 ter e 640 quarter c.p.p., in quanto i fatti contestati non costituivano reato anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 74 del 2000, art.10 quater introdotto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 7, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, norma che comunque non ammetteva la confisca per equivalente, avente natura sanzionatoria, rispetto a fatti commessi anteriormente alla promulgazione della L.24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143.
2. Manifesta illogicità della motivazione in quanto il provvedimento impugnato non contiene riferimenti relativi alla riconducibilità del consorzio EC alla persona del PR LA.
S&T s.r.l.;
1. Violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto, che si sarebbe dovuta riportare al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, introdotto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 7, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248. 2. Violazione di legge per aver ritenuto che il PR fosse amministratore di fatto della società senza allegare alcun elemento probante in tal senso.
Riccadomus International s.r.l.;
1. Violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto, che si sarebbe dovuta riportare al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, introdotto dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223, art. 35, comma 7, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248. 2. Violazione di legge per aver ritenuto che il PR fosse amministratore di fatto della società senza allegare alcun elemento probante in tal senso.
L.S.P. s.r.l.;
1. violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto, che doveva essere ricondotto alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 3, o a quelle dell'art. 8, o a quelle di cui all'art. 10 quater del medesimo decreto legislativo. L'applicabilità del predetto art. 10 quater si sarebbe comunque dovuta ritenere, anche per i fatti pregressi all'introduzione di tale norma ove qualificabili come truffa aggravata, in forza del principio di retroattività delle legge penale più favorevole.
2. Violazione di legge per aver ritenuto che il PR fosse amministratore di fatto della società senza allegare alcun elemento probante in tal senso.
3. Violazione dell'art. 322 bis c.p.p. in relazione all'efficacia esecutivo del provvedimento impugnato, al quale la Procura della Repubblica di Latina aveva dato esecuzione sebbene la decisione non fosse divenuta definitiva.
GI RI:
1. Violazione della legge processuale per travisamento della prova, in quanto il Tribunale aveva conferito alle dichiarazioni rese dal GI alla Guardia di Finanza un senso che esse non possedevano.
2. Estraneità del GI alla compagine sociale SIEEP s.r.l., società beneficiaria.
3. Illegittima sottoposizione a sequestro di beni individuali del GI e non appartenenti alla sua impresa.
4. Mancanza assoluta di motivazione in ordine al fumus commissi delicti, poiché la trattazione dell'argomento ad opera del Tribunale era viziata dal travisamento di fatto.
AS AN;
1. Violazione dell'art. 322 bis c.p.p. in relazione all'efficacia esecutivo del provvedimento impugnato, al quale la Procura della Repubblica di Latina aveva dato esecuzione sebbene la decisione non fosse divenuta definitiva.
2, Mancanza assoluta di motivazione in ordine al problema della qualificazione del fatto ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, dovendosi considerare solo apparenti e privi di reale significato i rilievi di diritto formulati sul punto dal Tribunale. Ad eccezione del ricorso GI, del quale si dirà appresso, tutti gli altri ricorsi pongono, con toni ed argomenti estremamente simili, il problema del concorso apparente di norme in relazione ai fatti rubricati sotto l'art. 640 c.p., n. 1, concludendo per la necessaria qualificazione di essi, alla stregua del principio di specialità, ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater introdotto dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223, art. 35, comma 7, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248. Tale norma punisce con la reclusione da sei mesi a due anni "chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, crediti non spettanti o inesistenti". La centralità della questione ai fini del sequestro disposto dal Tribunale è immediatamente percepibile se si pensa che la qualificazione proposta dai ricorrenti, oltre che essere di minore gravità secondo il tradizionale criterio della pena edittale, escluderebbe l'applicabilità della confisca per equivalente, elidendo le ragioni di cautela poste a presidio del sequestro. Deve infatti concordarsi con l'affermazione di tutti i ricorrenti secondo cui la confisca per equivalente, estesa al reato di cui al predetto D.Lgs., art. 10 quater solo con l'art. 1, comma 143 della Legge Finanziaria 2008, riuscirebbe inapplicabile alle fattispecie contestate, esauritesi nel 2007. La natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente impedirebbe infatti la sua applicazione retroattiva a fatti commessi anteriormente. Va pure sottolineato che l'eventuale qualificabilità dei fatti ai sensi del predetto art. 10 quater svolgerebbe effetto anche sulle condotte precedenti alla sua entrata in vigore, poiché esso si atteggerebbe a lex mitior rispetto alla qualificazione di truffa aggravata, retroattivamente applicabile ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4. Sempre in via preliminare, può escludersi che il caso in decisione ponga, allo stato, un problema di concorso apparente fra la truffa aggravata e le altre fattispecie di frode fiscale punite dal D.Lgs. n. 74 del 2000 (artt. 2, 3 e 8) posto che dal provvedimento impugnato non trapela alcun accenno all'eventuale presentazione di dichiarazioni annuali fraudolente, ne' all'emissione di fatture per operazioni inesistenti ad opera degli stessi soggetti resisi poi protagonisti delle illecite compensazioni. Alla stregua degli elementi disponibili per la Corte non vi è dunque alcuna possibilità di susssumere le condotte contestate anche sotto le previsioni del D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 3 e 8, oltre che sotto quelle dell'art. 640 c.p. Al contrario, tale possibilità esiste, ed è particolarmente evidente, per la citata legge, art. 10 quater. Il Tribunale di Latina ha escluso in linea di principio l'esistenza di un concorso apparente di norme penali sulla base di due considerazioni concorrenti. La prima consiste nell'affermare che il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater non sarebbe riferibile alle compensazioni tra crediti d'imposta e debiti per contributi previdenziali o assistenziali, perché le somme dovute e non versate cui allude la norma sarebbero solo quelle dovute a titolo d'imposta, dato che il titolo della legge in cui la norma è inserita evoca soltanto i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. L'argomento non possiede alcuna forza persuasiva, sia perché il titolo della legge non vincola l'interprete, sia perché la concreta formulazione della norma, col suo plateale riferimento al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, rende evidente che il legislatore ha voluto ricomprendervi tutte le ipotesi in cui la compensazione viene considerata possibile dal predetto art. 17:
ipotesi tra le quali figura anche l'evasione contributiva. Non può inoltre essere senza significato l'utilizzo della dizione "somme dovute", che si presenta priva di qualsiasi richiamo al titolo del debito proprio perché la compensazione avviene tra crediti e debiti con titoli promiscui.
Infine, appare condivisibile l'osservazione contenuta nel ricorso del PR LA secondo cui l'impostazione del Tribunale sarebbe foriera di serie difficoltà applicative della norma nei casi in cui il credito fì ttizio portato in compensazione vada ad incidere su partite debitorie fiscali e non fiscali: poiché la compensazione si opera sulla somma delle posizioni debitorie del contribuente, e non con riferimento ad ogni singolo debito, sarebbe arduo stabilire se, e in che misura, il credito fittizio abbia inciso sul debito fiscale o su quelli di diversa natura.
Il secondo argomento del Tribunale si richiama al criterio finalistico, sottolineando che l'evasione fiscale così concretata era solo uno degli obiettivi degli indagati, i quali si proponevano finalità più complesse, consistenti nella sottrazione delle imprese beneficiate alle responsabilità penali e amministrative connesse all'obbligo di sicurezza dei lavoratori. Nemmeno questa osservazione appare persuasiva, poiché l'eterogeneità dei fini dell'azione colpevole resta indifferente al tema del concorso apparente quando non comporti la violazione di più norme incriminatici. Nell'argomento si intravede piuttosto il richiamo ad alcuni passaggi della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 28676 dep. il 10 luglio 2008) nei quali la condotta finalisticamente plurima viene indicata come fattore d'esclusione del caso di specialità. Quella stessa giurisprudenza evoca però una casistica in cui la pluralità dei fini è in grado di esplicare un tale effetto in quanto coinvolga la lesione di beni giuridici distinti, tutelati da due diverse norme incriminatici, ovvero di soggetti passivi diversi (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 27 dep. il 7 novembre 2000, a proposito del concorso tra frodi fiscali e truffa comunitaria).
Nel caso di specie, invece, le diverse possibili qualificazioni del nucleo fondamentale della condotta contestata condividono il medesimo bene protetto, consistente nell'integrità patrimoniale dell'unico soggetto passivo del reato.
In realtà, sia l'analisi delle due fattispecie astratte che la considerazione del fatto concreto conducono a ravvisare tra la truffa e la compensazione illecita ex D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater il rapporto di specialità disciplinato dall'art. 15 c.p.: gli elementi costitutivi della truffa, quali l'artificio e l'induzione in errore del soggetto passivo, sono presenti anche nella compensazione illecita, la cui consumazione determina altresì - in modo naturalistico e inevitabile - il conseguimento del profitto e il corrispettivo danno del soggetto passivo, benché tali ultimi eventi siano formalmente indifferenti ai fini della consumazione del reato. L'identità della condotta rispetto alla truffa è quindi ancor più stringente di quanto non sia per la frode fiscale, che non richiede l'eventus damni ne' lo causa ineluttabilmente come la compensazione illecita. L'elemento specializzante della compensazione risiede ovviamente nella condotta vincolata, ovvero nello stesso elemento che ha determinato l'orientamento di gran lunga prevalente di questa Corte in tema di specialità tra truffa e frode fiscale (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 40226 dep. il 6 dicembre 20006 nonché Cass. Sez. 2, sent. n. 28676 dep. il 10 luglio 2008, con ampia rassegna di giurisprudenza).
L'analisi della condotta concretamente contestata non conduce a conclusioni diverse. Il meccanismo illecito posto in essere dagli indagati si qualifica per la "trovata" dell'interposizione societaria, ciò che consentiva alle imprese beneficiarle di affidare la commissione dei reati fiscali veri e propri, dei quali si giovavano direttamente, a un'entità esterna, realizzando così, una sorta di outsourcing del reato fiscale. Tuttavia, questa indubbia originalità delle modalità consumative, pur avendo interesse criminologico e investigativo, non refluisce in alcun modo sulla condotta tipica dei reati contestati, conservandone integra quell'identità che conferisce corpo al rapporto di specialità tra le incriminazioni delle quali si discute.
Infine, non si crede possibile che il concorso apparente di norme possa risolversi a favore della truffa aggravata con l'applicazione del criterio della consunzione, che è stato evocato recentemente, in subiecta materia, da Cass. Sez. 3, sent. n. 37409 dep. l'11 ottobre 2007, citata dal Tribunale di Latina quale extrema ratio alla quale ancorare la soluzione poi adottata. Con riguardo a tale criterio appare utile serbare prudenza, dal momento che esso non gode di alcun riferimento normativo e che il suo presupposto teorico, descritto dalla giurisprudenza come unità normativa del fatto desumibile dall'omogeneità tra i fini dei precetti, deve ricavarsi uno spazio solo nell'area che non è espressamente disciplinata dall'art. 15 c.p.. Ed infatti, la citata Cass. 37409/2007, che si è pronunciata sul rapporto tra frode fiscale e truffa, ha dovuto preliminarmente escludere l'identità delle condotte tipiche dei due reati per poi pervenire all'applicazione del principio di consunzione. Tale premessa ha condotto in altri casi ad affermare la possibilità di concorso tra i due reati (cfr. la rassegna contenuta nella stessa Cass. 37409/2007), con una soluzione che appare più aderente al nostro diritto positivo, nel quale le ipotesi di consunzione o assorbimento di una fattispecie in un'altra mettono generalmente capo alle figure dei reati composti o alla progressione criminosa, che costituiscono esse stesse applicazioni particolari del principio di specialità consacrato nell'art. 15 c.p.. La considerazione dei casi giurisprudenziali in cui ha trovato applicazione il criterio della consunzione dimostra che quando la fattispecie contiene in sè la caratteristica dell'elemento specializzante della condotta anche la consunzione si risolve in un'applicazione del principio di specialità: in Cass. Sez. 3, sent. n. 37409 dep. l'11 ottobre 2007 la frode fiscale è stata ritenuta prevalente sulla truffa perché più gravemente punita, ma se si fosse applicato il principio di specialità, valorizzando la condotta a forma vincolata del reato fiscale, il risultato sarebbe stato lo stesso. Quando invece l'elemento specializzante della condotta tipica manchi o sia di difficile percezione, delineandosi un rapporto di specialità evidenziabile solo con la considerazione del comportamento concreto dell'agente, la consunzione acquista i tratti della progressione criminosa: la giurisprudenza ritiene in tal caso punibile l'offesa più grave, secondo il modello istituzionalizzato nei reati complessi, come la rapina o l'estorsione, o in quelli progressivi impliciti come l'omicidio, che comprende necessariamente le lesioni, o la violenza sessuale che incorpora la violenza privata. Di tale indirizzo sono esemplificative Cass. Sez. 6, sent. n. 1090 dep. il 17 gennaio 2007, in cui la riduzione in schiavitù ha "consumato" i maltrattamenti, previo riconoscimento di un rapporto di specialità in concreto;
Cass. Sez. 1, sent. n. 7629 dep. il 24 gennaio 2006 in cui il crollo di edificio ha assorbito l'incendio che aveva provocato il crollo;
Cass. Sez. 6, sent. n. 1531 dep. il 16 giugno 1999, in cui la falsa perizia ha assorbito la frode processuale. Rispetto a tali precedenti, il caso in decisione si caratterizza perché il rapporto di specialità esistente tra le due norme incriminatici in competizione è rilevabile già al livello della condotta tipica, nella quale spiccano, rispetto alla più generale figura della truffa, gli elementi specializzanti dell'art. 10 quater, che circoscrivono dettagliatamente la natura dell'artificio (compensazione mediante crediti inesistenti o non dovuti), nonché l'individuazione del soggetto passivo attraverso il rinvio recettizio e conchiuso ai soggetti creditori indicati nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17. Non è dunque eludibile l'applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000 , art. 10 quater, a tutte le condotte di truffa contestate, o perché
commesse nella vigenza della citata norma, o perché quest'ultima costituisce legge più favorevole rispetto alla qualificazione ex art. 640 c.p., n. 1, pur precedentemente possibile. Conseguentemente, deve ritenersi illegittimo il sequestro preventivo quando esso sia funzionale alla confisca per equivalente, non consentita per il delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2008, art. 10 quater commesso fino al 27 dicembre 2007.
Va pure aggiunto che anche a seguito di tale diversa qualificazione dei fatti il sequestro preventivo non diviene del tutto eccentrico rispetto alla fattispecie. La L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143 ha definitivamente risolto il dubbio sulla possibile configurazione del risparmio derivante dal reato fiscale quale profitto confiscabile: e se tale chiarimento si atteggia ad innovazione sanzionatoria relativamente alla confisca per equivalente, e come tale non applicabile retroattivamente (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 21566 dep. il 28 maggio 2008), non possiede tali connotati relativamente alla confisca ordinaria, la cui soggezione alla regola dell'art. 200 c.p. fa sì che essa sia regolata dalla legge del tempo della sua applicazione (cfr., ex multis, Cass. Sez. 1, sent. 7045 dep. il 14 giugno 2000). Peraltro, con riferimento alla confisca ordinaria, è altresì possibile dubitare che la L. 27 dicembre 2007 n. 244, art. 1, comma 143, abbia una qualche portata innovativa che non sia quella di rendere obbligatoria una confisca che era solo facoltativa ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 1. Ed infatti la norma del 2007 di certo non imprime la caratteristica di profitto confiscabile ad un'entità economica che fosse insuscettibile di essere qualificata tale prima dell'intervento legislativo, ma si limita a prendere atto della sua esistenza. Ancor prima della L. n. 244 del 2007 la giurisprudenza di questa Corte aveva ammesso sia la configurabilità in astratto del profitto da reato fiscale, sia la possibilità di provvedimenti cautelari a presidio della sua futura confisca (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 38600 dep. il 18 ottobre 2007). Ne consegue che anche nel caso di specie il provvedimento cautelare potrebbe avere uno spazio residuo di applicabilità, nella misura in cui le cose sottoposte a cautela dovessero essere ritenute profitto del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater. È per questa ragione che si pronuncerà
annullamento con rinvio al Tribunale di Latina, che procederà ad un nuovo esame dell'appello del P.M. attenendosi ai seguenti principi di diritto:
- il comportamento frodatorio consistente nella compensazione ex D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 di partite debitorie con crediti inesistenti o non dovuti deve essere qualificato ex D.Lgs. n.74 del 2000, art. 10 quater, anche relativamente ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore di detta norma, che è più favorevole rispetto all'ipotesi di truffa che fosse precedentemente ipotizzabile;
- la confisca per equivalente ex art. 322 ter non si applica ai delitti di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater commessi fino al 27 dicembre 2007;
- il profitto derivato dai delitti di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater commessi fino al 27 dicembre 2007 è comunque soggetto alla confisca facoltativa di cui all'art. 240 c.p., comma 1, sempre che sia congruamente motivato il rapporto intercorrente tra la cosa e il reato.
Del ricorso di GI RI, che non proponeva la questione sin qui trattata, va ritenta l'inammissibilità, in quanto deliberatamente proposto per motivi diversi dalla violazione di legge (cfr. art. 325 c.p.p.) e sostanzialmente riassumibili nel difetto di motivazione o nel travisamento di fatto. Anche la pretesa mancanza assoluta di motivazione in ordine al fumus commissi delicti, che dovrebbe determinare violazione dell'art. 125 c.p.p., viene in realtà proposta come differente declinazione del vizio di travisamento;
al cui proposito deve oltretutto rimarcarsi l'estrema genericità della formulazione, attuata con un confronto parziale e frammentario tra un brano dell'ordinanza e un brano decontestualizzato delle dichiarazioni rese dal GI alla Guardia di Finanza. Tuttavia, il GI si gioverà dell'effetto estensivo dell'impugnazione degli altri ricorrenti, fondata su motivi oggettivamente comuni anche alla sua posizione processuale (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 30347 dep. il 26 luglio 2007). Sono pure inammissibili i motivi proposti dai ricorrenti S&T s.r.l., L.S.P. s.r.l., Riccadomus International s.r.l. e L.S.P. s.r.l. in ordine alla riconducibilità di quelle società al PR, perché sostanzialmente deducono difetti di motivazione;
è inammissibile per genericità il motivo n. 2 di PR RI e PR EF, che non contestano specificamente la motivazione sulla proprietà fittizia dei beni sequestrati;
resta assorbito nella pronuncia di accoglimento, che nega la possibilità della confisca per equivalente, il motivo n. 2 di NI SA. Infine, sono infondati i motivi con i quali i ricorrenti L.S.P. s.r.l. e AS AN si dolgono dell'immediata esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo ad opera del P.M. malgrado fosse stato proposto ricorso per Cassazione: si richiama in proposito l'orientamento espresso da Cass. Sez. 3, sent. n. 41078 dep. l'8 novembre 2007: "in tema di misure cautelari reali, è immediatamente esecutivo il provvedimento emesso a norma dell'art. 322 bis c.p.p., dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del P.M., abbia disposto il sequestro preventivo negato dal G.i.p., in quanto non opera in tale settore la diversa previsione relativa alle misure cautelari personali che ne differisce l'efficacia alla definitività del provvedimento". Da tale indirizzo, che condivide, il Collegio non intende distaccarsi.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo esame sui punti e nei sensi di cui in motivazione. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2009