Articolo 640 del Codice della navigazione
Articolo 639Articolo 641
Versione
21 aprile 1942
Art. 640.
(Decadenza dal beneficio della limitazione).

L'armatore decade dal beneficio della limitazione:
a) per l'inesatta indicazione o l'omissione, dolose o gravemente colpose, di proventi della spedizione;
b) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della dichiarazione di valore della nave, disposto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 622;
c) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della somma limite o della somma per le spese del procedimento, ovvero per l'omessa integrazione del deposito stesso;
d) per l'occultamento della nave ovvero per l'intralcio all'opera dell'esperto nei casi di cui all'articolo 628.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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