Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2012, n. 2292
CASS
Sentenza 22 novembre 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), per la realizzazione del mezzo fraudolento è necessaria la sussistenza di un "quid pluris" rispetto alla falsa rappresentazione offerta nelle scritture contabili obbligatorie e, cioè, una condotta connotata da particolare insidiosità derivante dall'impiego di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile. (Nella specie, è stato ritenuto responsabile del reato il socio accomandatario di una società che aveva mistificato il vero ammontare dei ricavi ottenuti da operazioni di vendita attraverso l'omessa registrazione dei contratti preliminari e l'incameramento di una parte del prezzo in contanti).

Commentari3

  • 1Condanna in appello, non necessario rinnovare prova dichiarativa (Cass. 37642/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 ottobre 2024

    Il giudice d'appello che proceda alla reformatio in pejus della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata. La regola processuale sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di cui all'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, (c.d. Riforma Cartabia), in vigore a far data dal 30 dicembre 2022, trova immediata …

     Leggi di più…

  • 2Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 ottobre 2022

  • 3Busta paga falsa: per la Cassazione è dichiarazione fraudolenta
    Massima Di Paolo · https://www.lavoroediritti.com/ · 13 settembre 2013

    La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza nr. 36900 dello scorso 9 settembre, si pronuncia in tema di falsa busta paga, affermando che l'indicazione sulla busta paga di una retribuzione maggiore di quella consegnata al dipendente, integra il reato di dichiarazione fraudolenta attraverso altri artifici (art. 3 d.lgs. nr. 74/2000), per la cui sussistenza è necessario il superamento di una soglia di imposta evasa e non invece, il reato di dichiarazione fraudolenta con annotazione di falsi documenti ( art. 2 d. lgs. nr. 74/2000) Con questa sentenza gli Ermellini ribaltano la sentenza della Corte di appello di Palermo con la quale si condannava l'imputato alla pena di …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2012, n. 2292
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2292
Data del deposito : 22 novembre 2012

Testo completo