Articolo 405 del Codice di procedura civile
Articolo 380 terArticolo 376
Versione
21 aprile 1942
Art. 405.
(Domanda di opposizione).

L'opposizione e' proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.

La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 163, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell'articolo precedente, l'indicazione del giorno in cui il terzo e' venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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