Sentenza 1 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2003, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 0 15 25 /03 POLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavozo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 23722/0 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Czon. 3501 Dott. Florindo MINICHIELLO 1 Rel Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Od 19/11/02 Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RETE FERROVIARIA ITALIANI, SPA - già SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato. Irappresentante N. 22, presso lo studio in ROMA VIA L.G.FARAVELLI ' dell'avvocato ARTURO MARESCA, che In rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO CARINCI, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, PAOLO TOSI, ENZO MORRICO, SALVATORE TRIFIRO', GERARDO VESCI, giusta delega in atti;
ricorrente 2002 contro 4661 ET PIETRO, BASSI RE, LO GIANCARLO, -1- FERRARI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OTRANTO 18. presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI PANICI, che li rappresenta e difende unitamente : all'avvocato GIOVANNI CAMILLO SIMONETTI, giusta delega in alti;
controricorrenti - avverso la sentenza n. 158/00 della Corte d'Appello di : EOLOGNA, depositata il 05/07/01 R.G.N. 612/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica : udienza del 19/11/02 dal Consigliere Dott. Florindo. MINICHIELLO;
udito l'Avvocato BOCCIA per delega MARESCA;
udito l'Avvocato SIMONETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. : : -2- R.G. 23722/04 Svolgimento del processo e motivi della decisione Rilevato che, in controversia relativa a licenziamento intimato dalla sp.a. Ferrovie dello Stato nel contesto di un'operazione di riduzione del personale ed in applicazione del criterio selettivo della maggiore anzianità contributiva, recepito da appositi accordi collettivi di attuazione del disposto dell'art. 59, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997 n.449, la sentenza indicata in epigrafe -riformando la decisione del giudice di primo grado appellata dai lavoratori pure in epigrafe specificati- dichiarava l'inefficacia del licenziamento, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al risarcimento del danno;
rilevato altresì che avverso décta sentenza ha proposta ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e seguito da memoria, la Rete Ferroviaria Italiana SpA (già Ferrovie dello Stato) e che gli intimati hanno resistito con controricorso, anch'esso illustrato da successiva memoria;
considerato che
con i tre motivi di ricorso ampiamente argomentati c denuncianti, in una con vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 6, legge 27 novembre 1997 г..449 e degli ant. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n.223- la società deduce (in estrema sintesi): a) che l'art. 59, comma sesto, della legge 1997/n.449, dettando al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato- una speciale disciplina per t'individuazione dei lavoratori in eccedenza, i cui rapporti sono destinati alla risoluzione, operi in area diversa da quella coperta dalla legge 1991/n.223, in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, c conseguentemente escluda che la suddetta individuazione soggiaccia alle procedure previste da quest'ultima legge c, in particolare, dagli artt. 4 e 5 della medesima;
Fly 3 b) che (per l'ipotesi di mancato accoglimento della tesi precedente) le procedure configurate nel citato art. 59, che rimette al momento convenzionale degli accordi sindacali la gestione delle cocedenze e dei conseguenti liccaziamenti, risultano idonee a soddisfare, in modo simile nella sostanza, le stesse esigenze di informazione e tutela cui sono funzionali le procedure disciplinare dalle citate norme generali;
ritenuto che
entrambe le tesi suesposte sono state giudicate infondate dalle Sezioni Unite della Corte, le quali –investito di analoga controversia ai sensi dell'art. 3741 cod. proc. civ. (siccome involgente questione di massima di particolare importanza)- hanno enunciato (a conferma dell'avviso già espresso dalla Sezione Lavoro con sentenza 25 luglio 2001 n.10171) il seguente principio di diritto: "Nella materia dei licenziamenti collenivi, l'omissione della procedura di cui all'art. 4 legge n. 223 del 1991, intesa alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali, non è suscettibile di essere sanala dall'accordo sindacale che comprenda l'individuazione dei lavoratori da licenziare sulla base della sola anzianità contributiva, trattandosi di un'omissione che comprometic l'interesse primario del singolo lavoratore alla individuazione trasparente e verificabile dei dipendenti da licenziare;
né gli obblighi procedurali prescritti dalla legge n. 223 del 1991 possono ritenersi derogati, in materia di riorganizzazione e risanamento delle Ferrovie dello Stato, dalle previsioni di cui all'art. 59 della legge n. 449 del 1997, che, pur prescrivendo che i dipendenti in esubero possano essere individuati anche> in base al criterio dell'anzianità contributiva, non excludono l'applicazione delle procedure di verifica stabilite dalla predetta legge 223 del 1991, né rimettono agli accordi sindacali il potere di stabilire procedure di mobilità in deroga a quelle prescritte dalla legge, non assumendo la contrattazione collettiva nelle suddette previsioni normative Carta funzione di gestione negoziale dell'individuazione del personale eccedentario, ma 2 для soltanto quella di provvedere alla realizzazione di misure di sostegno in favore del personale medesimo e di prevedere le modulità di finanziamento (mediante l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma ventottesimo, legge n. 662 del 1996)"; considerato che tale indirizzo (v. sentenze 18 agosto 2002 n. 12194 e 15 ottobre 2002 n. 14616) merita di essere condiviso, attese la mancanza di deduzioni diverse da quelle già vagliare dalle citate pronunce e la funzione di nomofilachia privilegiata propria del collegio che lo ha espresso, alle cui argomentazioni si rinvia, apparendone ¡nopportuna una pedissoqua trascrizione in questa sode;
considerato, infine, che le peculiarità della controversia e l'anteriorità del ricorso rispetto alla giurisprudenza richiamata consigliano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso c compensa le spuse. Così deciso, in Roma, il 19 novembre 2002 Florist Reficiicelle Il Cons.-est. Il Presidente bow. Pravagan Олена land IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1 FEB 2003 IL CANCELLIERE Wide LA EL D