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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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29 febbraio 2004
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7 aprile 2010
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Art. 2465.
(Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti).
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una societa' di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una societa' di revisione iscritta nell'apposito registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore e' almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo. ((192))
La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della societa', per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa' nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.(147)
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis.
------------------ AGGIORNAMENTO (147)
Il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 , nel modificare l' art. 3 comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera ll)) che "all' articolo 2465 secondo comma, del codice civile le parole: «proporzione della» sono sostituite dalle parole: proporzione alla»".
------------------ AGGIORNAMENTO (192)
Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 , ha disposto (con l'art. 37, comma 25) che " Al primo comma dell'articolo 2465 del codice civile le parole: "di un esperto o di una societa' di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale" sono sostituite dalle seguenti: "di un revisore legale o di una societa' di revisione legali iscritti nell'apposito registro"."
(Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti).
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una societa' di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una societa' di revisione iscritta nell'apposito registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore e' almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo. ((192))
La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della societa', per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa' nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.(147)
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis.
------------------ AGGIORNAMENTO (147)
Il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 , nel modificare l' art. 3 comma 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera ll)) che "all' articolo 2465 secondo comma, del codice civile le parole: «proporzione della» sono sostituite dalle parole: proporzione alla»".
------------------ AGGIORNAMENTO (192)
Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 , ha disposto (con l'art. 37, comma 25) che " Al primo comma dell'articolo 2465 del codice civile le parole: "di un esperto o di una societa' di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale" sono sostituite dalle seguenti: "di un revisore legale o di una societa' di revisione legali iscritti nell'apposito registro"."
Commentari • 134
- 1. Perizia giurata non di stima nell’atto di conferimentoRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 28 luglio 2026 · 233.28767
La perizia di stima non giurata ex art. 2465 c.c. integra un vizio del procedimento di formazione del capitale sociale, ma non determina, di per sé, la nullità né dell'atto di conferimento né del verbale di assemblea straordinaria che la recepisce, in assenza di una espressa previsione normativa o di una nullità strutturale dell'atto. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, Sezione II civile, con la sentenza del 27 giugno 2026, n. 22089.
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Giurisprudenza • 488
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2026, n. 22089Provvedimento: […] non inserita nell'atto oggetto di rettifica per mero errore materiale, con conseguente violazione dell'art. 28 n. 1 della L.N.; b) l'art 2465 del codice civile, poiché nel verbale di assemblea straordinaria di S.r.l. rep. 6132/5490, debitamente iscritto nel Registro delle Imprese, l'allegata perizia di stima relativa al conferimento (passata al repertorio dal notaio al numero 6131), redatta ai sensi dell'art. 2465 c.c. non era giurata, in quanto il relativo verbale di asseverazione era nullo ai sensi dell'art. 58 n. 4, non essendo stato sottoscritto dal perito, […] Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa degli artt. 2465 del c.c., 28 n. 1, 138, comma 2, […]Leggi di più...
- art. 138 bis L.N.·
- art. 59 bis L.N.·
- art. 818 c.c.·
- art. 1418 c.c.·
- art. 28 n. 1 L.N.·
- art. 138 L.N.·
- art. 40 L. 47/1985·
- art. 51 L.N.·
- art. 58 n. 4 L.N.·
- art. 112 c.p.c.·
- perizia giurata·
- nullità atto notarile·
- art. 2465 c.c.·
- rettifica atto notarile·
- responsabilità disciplinare notaio